30.2014.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 giugno 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.10
TB
Lugano
6 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2013 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 26 novembre
2013 (doc. B) la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente i contributi personali
AVS/AI/IPG dovuti per l'anno 2008 dall'avv. RI 1, 1954, affiliato come indipendente
dal 1982 (doc. 46). Basandosi su un reddito da attività indipendente di Fr. 115'238.-
riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, sul
reddito soggetto a contribuzione calcolato in Fr. 127'331.- la Cassa ha fissato
in Fr. 12'526,40 i contributi personali dovuti, comprese le spese
amministrative.
1.2. La decisione su opposizione
del 20 dicembre 2013 (doc. D) ha respinto l'opposizione del 13 dicembre 2013
(doc. 4), con cui l'assicurato sosteneva che l'importo di Fr. 115'238.- fosse
già al lordo dei contributi. L'amministrazione ha infatti osservato che dal 1°
gennaio 2012 il nuovo metodo di calcolo previsto dal nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS dispone
che ai redditi netti da attività indipendente comunicati dall'autorità fiscale
devono essere aggiunti i contributi pagati.
1.3. Il 24 gennaio 2014 (doc. I) RI
1 si è rivolto al TCA chiedendo di stabilire in Fr 115'238.- il reddito da
attività lucrativa indipendente per il 2008 da assoggettare ai contributi
personali. Il ricorrente ha rilevato di avere dimenticato di inserire nel conto
economico relativo alla sua attività professionale, come pure,
alternativamente, nella dichiarazione d'imposta (punto 11.1), i contributi
effettivamente pagati nell'anno 2008. La notifica di tassazione, infatti, non
contempla questo importo e, quindi, egli è stato, per suo errore, tassato per
un reddito imponibile superiore. Inoltre, la Cassa di compensazione ha
erroneamente applicato già il nuovo metodo di calcolo in vigore dal 1° gennaio
2012, che le attribuisce la competenza esclusiva, tolta all'autorità fiscale,
di aggiungere i contributi personali pagati dagli indipendenti. La decisione
dell'amministrazione è quindi arbitraria, siccome applica retroattivamente una
modifica della LAVS e dell'OAVS.
L'assicurato ha osservato che se soltanto la Cassa avesse
controllato la notifica di tassazione IC 2008 avrebbe chiaramente accertato che
il reddito da attività lucrativa conseguito nel 2008 (Fr. 115'238.-) non
contemplava alcuna deduzione per contributi AVS/AI/IPG.
Per contro, riportando ad un presunto reddito lordo il reddito di
Fr. 115'238.- che la Cassa ha ritenuto erroneamente netto ed aggiungendo i
contributi di Fr. 12'093.-, l'amministrazione ha fissato i contributi dovuti ad
un importo superiore a quanto egli dovrebbe in realtà pagare. Pertanto, il suo reddito
da attività indipendente soggetto a contribuzione assomma a Fr. 115'238.- e non
a Fr. 127'331.-.
1.4. Con risposta del 30 gennaio
2014 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, osservando
che il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale,
le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse (art. 23 cpv. 4 OAVS). Essa si
è inoltre fondata sul nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS entrato in vigore nel 2012 e che
è applicabile a tutti i redditi provenienti da attività lucrativa indipendente
comunicati dalle autorità fiscali, come in specie, dopo il 1° gennaio 2012.
Inoltre, basandosi sulle Direttive edite dall'UFAS, il reddito
comunicato dall'autorità fiscale deve essere considerato come un reddito netto,
dal quale i contributi AVS/AI/IPG sono già stati dedotti (N. 1169 DIN) e,
quindi, le Casse di compensazione devono aggiungere i contributi per tutti i
redditi comunicati dopo il 1° gennaio 2012 (N. 1171.1 DIN), anche se nessuna
deduzione è stata ammessa a livello fiscale o se una deduzione di un importo
inferiore o superiore a quello ritenuto dalle Casse è stato ammesso (N. 1170.2
DIN).
1.5. Il 12 febbraio 2014 (doc. V)
il ricorrente ha notificato al Tribunale, quale nuovo mezzo di prova, l'audizione
del funzionario che ha allestito la sua notifica di tassazione.
1.6. Con scritto del 24 febbraio
2014 (doc. VII) la Cassa CO 1 ha comunicato al TCA che, a seguito della STF
9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, che definisce la modalità di calcolo del
reddito determinante per gli indipendenti in situazione analoga a quella in
oggetto, essa è disposta a rivedere, annullare e sostituire la decisione su
opposizione impugnata. In altre parole, l'amministrazione è disposta ad emettere
una nuova decisione di fissazione dei contributi usando come reddito
determinante l'importo di Fr. 115'238.-, senza quindi riportarlo al lordo
aggiungendovi i contributi AVS/AI/IPG.
L'insorgente ha preso atto di questa proposta ed il 6 marzo 2014
(doc. IX) ha comunicato al Tribunale di aderire alla stessa, con carico di
spese e ripetibili alla Cassa di compensazione.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il 1° gennaio 2007 (art. 23
cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in
vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei
contributi.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto
sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2;
DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente
determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività
indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS non sono
applicabili al periodo di contribuzione 2008, ma fanno stato le norme vigenti
fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2013.16
del 21 ottobre 2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6
febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda
al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2008).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il
risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi
in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2008).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura
dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di
contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,
è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio
commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
2.4. Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta,
i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5. In concreto, per la
fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2008, la
Cassa si è basata su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 115'238.-
ricavato dalla notifica di tassazione IC 2008 del 21 novembre 2012 (doc. A).
L'insorgente ha contestato il principio stesso dell'applicazione
dell'art. 9 cpv. 4 LAVS al caso concreto, giacché il reddito risultante dalla
predetta notifica di tassazione costituisce già, a suo dire, il reddito lordo
su cui determinare i contributi personali.
Non occorre, quindi, come ha fatto la Cassa, riportare questo
reddito (lordo), ritenuto netto, al lordo dei premi versati. Pertanto, secondo
l'interessato, i contributi vanno calcolati sul suo reddito, già lordo, di Fr.
115'238.-, non avendo egli in effetti dedotto fiscalmente i contributi personali
che invece ha realmente versato durante l'anno 2008.
Oggetto
del contendere è sapere se, per il calcolo dei contributi
per il 2008, la Cassa di compensazione deve aggiungere al reddito da attività
indipendente dell'assicurato comunicato dalle autorità fiscali i contributi
personali.
2.6. Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
Fatti
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a).
2.7. Pendente causa la Cassa di
compensazione ha proposto all'insorgente di considerare pari a Fr. 115'238.- il
suo reddito aziendale lordo e quindi di ritenere questa somma quale reddito
soggetto a contribuzione, senza dunque più procedere con l'art. 9 cpv. 4 LAVS e,
di conseguenza, senza aggiungere i contributi.
L'assicurato ha accettato questa proposta, visto che rispecchia la
sua richiesta ricorsuale.
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le
casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali
le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo
8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27
capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base
ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011
(computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9
capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della
modifica.
Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo
Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in
giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014, è stato evidenziato
che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139
V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è
un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il
Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi
sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton
Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non
doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando
l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato
l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che
la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità
fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di
compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai
tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4
OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le
casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art.
9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di
semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità
fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è
consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale
non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di
compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e
senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per
le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e teleologica
della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che
le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente
(DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le
autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro
comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e
devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara
al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che
la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il
principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti
nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene
contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr.
consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che
Considerandi
questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale
è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito
non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella
comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente
alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal
reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta
Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il
reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li
ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione
fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è
alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve
procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4
LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore
partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i
contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima
istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i
contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel primo caso giudicato da questo Tribunale
(30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale
federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi
dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto,
il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha dunque accolto
il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il
contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9
cpv. 4 LAVS.
Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA
ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla
documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva
fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008.
2.8
Il caso
concreto non differisce dalle tre fattispecie appena esposte.
In effetti, è indubbio che l'importo di Fr. 115'238.-
si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente nel
2008, come peraltro confermato da entrambe le parti.
Inoltre, dalla dichiarazione di imposta e dal conto
economico del 2008 prodotti dall'assicurato (doc. C), risulta chiaramente che
il reddito di Fr. 115'238.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto
delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Tuttavia, come emerge palesemente sia dalla notifica
di imposta IC 2008 prodotta dall'assicurato (doc. A) sia dal conto economico
(doc. C), questo importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG,
visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme
alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella
dichiarazione d'imposta al punto 11.1.
Come noto, questi contributi restano a carico del
ricorrente, visto che spetta all'assicurato pagarli separatamente alla Cassa di
compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale conseguito
negli anni precedenti (art. 14 LAVS).
Ciò significa che poiché l'assicurato non ha effettivamente
posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese
professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante
l'anno 2008 (doc. 4: Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva ritenere
l'importo di Fr. 115'238.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG
che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un
reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 127'331.-.
Infatti, così facendo la Cassa di compensazione ha
considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa dell'assicurato, i
contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un reddito di Fr. 115'238.-
comprensivo dei contributi di Fr. 4'483,80 versati nel 2008 dall'interessato e
la seconda volta quando ha calcolato in Fr. 12'093.- i contributi da pagare,
sempre per il 2008.
Stante quanto precede, per l'anno 2008 l'importo di Fr. 115'238.- costituisce, senza alcun dubbio, il reddito lordo da attività
indipendente dell'assicurato.
Di conseguenza, in virtù della recente DTF 139 V 537
consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono
state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un
reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai
sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Ne discende, dunque, che, trattandosi manifestamente
di un reddito lordo, l'importo di Fr. 115'238.- deve essere posto come
tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali
dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non
deve essere qui applicato (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13
del 24 marzo 2014), come l'amministrazione ha riconosciuto pendente causa.
La decisione impugnata deve essere dunque annullata
e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i
contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito soggetto a
contribuzione l'ammontare di Fr. 115'238.-.
2.9
Vincente in
causa, l'insorgente avrebbe diritto a delle ripetibili.
Infatti, secondo l'art. 61 lett. g LPGA il
ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo
quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la
complessità del procedimento (per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86
consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF
105.
Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180
segg.).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (consid. 7 non
pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81.
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che
agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la
sua attività personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa
non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività
professionale dell'assicurato (il ricorso riprende in tre pagine il contenuto
dell'opposizione, di una paginetta e mezza) (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014;
STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio 2007).
La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere
negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di
compensazione affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti
dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2008 considerando un reddito
determinante soggetto a contribuzione di Fr. 115'238.-.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti