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30.2014.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica

costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se

fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che secondo

la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a).

2.7. Pendente causa la Cassa di

compensazione ha proposto all'insorgente di considerare pari a Fr. 115'238.- il

suo reddito aziendale lordo e quindi di ritenere questa somma quale reddito

soggetto a contribuzione, senza dunque più procedere con l'art. 9 cpv. 4 LAVS e,

di conseguenza, senza aggiungere i contributi.

L'assicurato ha accettato questa proposta, visto che rispecchia la

sua richiesta ricorsuale.

Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le

casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali

le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo

8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19

giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27

capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base

ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011

(computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9

capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa

indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della

modifica.

Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo

Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in

giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014, è stato evidenziato

che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139

V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è

un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il

Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi

sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton

Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non

doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando

l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato

l'ammontare del reddito netto.

Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che

la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità

fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di

compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai

tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4

OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le

casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art.

9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di

semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità

fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è

consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale

non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di

compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e

senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per

le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione letterale e teleologica

della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che

le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente

(DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le

autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro

comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e

devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara

al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che

la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il

principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti

nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene

contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr.

consid. 5.5).

La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che

Considerandi

questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale

è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito

non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella

comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente

alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal

reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta

Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il

reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li

ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione

fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è

alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve

procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4

LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore

partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i

contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima

istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i

contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel primo caso giudicato da questo Tribunale

(30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale

federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi

dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto,

il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha dunque accolto

il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il

contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9

cpv. 4 LAVS.

Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA

ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla

documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva

fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008.

2.8

Il caso

concreto non differisce dalle tre fattispecie appena esposte.

In effetti, è indubbio che l'importo di Fr. 115'238.-

si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente nel

2008, come peraltro confermato da entrambe le parti.

Inoltre, dalla dichiarazione di imposta e dal conto

economico del 2008 prodotti dall'assicurato (doc. C), risulta chiaramente che

il reddito di Fr. 115'238.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto

delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Tuttavia, come emerge palesemente sia dalla notifica

di imposta IC 2008 prodotta dall'assicurato (doc. A) sia dal conto economico

(doc. C), questo importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG,

visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme

alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella

dichiarazione d'imposta al punto 11.1.

Come noto, questi contributi restano a carico del

ricorrente, visto che spetta all'assicurato pagarli separatamente alla Cassa di

compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale conseguito

negli anni precedenti (art. 14 LAVS).

Ciò significa che poiché l'assicurato non ha effettivamente

posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese

professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante

l'anno 2008 (doc. 4: Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva ritenere

l'importo di Fr. 115'238.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG

che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un

reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 127'331.-.

Infatti, così facendo la Cassa di compensazione ha

considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa dell'assicurato, i

contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un reddito di Fr. 115'238.-

comprensivo dei contributi di Fr. 4'483,80 versati nel 2008 dall'interessato e

la seconda volta quando ha calcolato in Fr. 12'093.- i contributi da pagare,

sempre per il 2008.

Stante quanto precede, per l'anno 2008 l'importo di Fr. 115'238.- costituisce, senza alcun dubbio, il reddito lordo da attività

indipendente dell'assicurato.

Di conseguenza, in virtù della recente DTF 139 V 537

consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono

state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un

reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai

sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Ne discende, dunque, che, trattandosi manifestamente

di un reddito lordo, l'importo di Fr. 115'238.- deve essere posto come

tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali

dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non

deve essere qui applicato (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13

del 24 marzo 2014), come l'amministrazione ha riconosciuto pendente causa.

La decisione impugnata deve essere dunque annullata

e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i

contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito soggetto a

contribuzione l'ammontare di Fr. 115'238.-.

2.9

Vincente in

causa, l'insorgente avrebbe diritto a delle ripetibili.

Infatti, secondo l'art. 61 lett. g LPGA il

ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo

quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato

senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la

complessità del procedimento (per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86

consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF

105.

Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180

segg.).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (consid. 7 non

pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che

agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la

sua attività personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa

non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività

professionale dell'assicurato (il ricorso riprende in tre pagine il contenuto

dell'opposizione, di una paginetta e mezza) (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014;

STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio 2007).

La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere

negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di

compensazione affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti

dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2008 considerando un reddito

determinante soggetto a contribuzione di Fr. 115'238.-.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti