30.2014.11
Richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata. L'assicurato non ha comprovato di aver inoltrato la domanda entro i termini di legge. A giusta ragione la cassa di compensazione ha calcolato la pres
22 agosto 2014Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.11
cs
Lugano
22 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
A. Il
9 gennaio 2009, RI 1, nato il __________ 1944, ha inoltrato alla Cassa __________ __________ (doc. A11) una domanda di richiesta di una
rendita futura, indicando, tra le possibili varianti del calcolo, quella del
rinvio del versamento di 3 anni (allegato al doc. A2). La Cassa __________ __________
ha trasmesso la richiesta alla __________ CO 1, competente per il caso di
specie (doc. A2).
B. Il
29 maggio 2009 la __________ CO 1 ha comunicato al proprio assicurato
l’ammontare della rendita di vecchiaia in caso di inizio del versamento della
prestazione al 1° ottobre 2009 e al 1° ottobre 2012, con le varianti nel caso
in cui anche il proprio coniuge avesse diritto ad una prestazione di vecchiaia,
allegando il formulario di richiesta per una rendita di vecchiaia (allegato al
doc. A2).
C. Il
10 luglio 2013 RI 1RI 1 ha trasmesso un’e-mail ad una funzionaria della Cassa __________
CO 1 dove ha spiegato quanto successo nel 2009, rilevando che dopo aver
ricevuto il calcolo della prestazione, ha deciso di rinviare il versamento
della rendita di vecchiaia di 3 anni, compilando il relativo formulario. La
richiesta, di cui non è stata tenuta una copia, è stata inoltrata al Comune di __________.
L’assicurato, da allora, non ha più saputo nulla. Egli si chiede se ciò possa
essere dovuto al fatto che negli ultimi anni in quel Comune vi sono stati
diversi avvicendamenti o se il documento sia stato perso dalla Posta (doc. A10).
D. Il
30 settembre 2013 RI 1 e la moglie, __________ RA 1, si sono rivolti alla Cassa
__________ CO 1, allegando una richiesta di rendita, datata 18 settembre 2013, tramite
la quale RI 1 ha precisato di voler ottenere il rinvio del versamento della prestazione
per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2013 (doc. A8 e A9). Gli
interessati hanno rilevato che RI 1 nel 2009 aveva già consegnato all’addetto
del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita
posticipata, ma che questo formulario è andato perso, non per colpa sua, e che
la nuova domanda di rendita non sostituisce quella del 2009.
E. Con
decisione del 9 dicembre 2013 la Cassa __________ CO 1 ha fissato l’ammontare
della rendita dovuta a RI 1 dal 1° ottobre 2009, respingendo la richiesta di
rinvio del versamento della prestazione (doc. A 6). Con decisione su
opposizione del 23 gennaio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della
domanda di rinviare il pagamento della rendita di vecchiaia poiché non risulta
alcuna domanda in tal senso e non è stato comprovato che la domanda sia stata
presentata al Comune di __________ o alla Cassa __________ __________ __________.
Agli atti vi è solo la richiesta del gennaio 2009 contenente la domanda di un
calcolo per una rendita futura (doc. A2).
F. RI
1, rappresentato __________, __________ RA 1, è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione (doc. I).
In
primo luogo l’insorgente rileva che il provvedimento è stato firmato da __________
e non è chiaro se questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.
Nel
merito l’insorgente ribadisce di aver consegnato all’addetto del Comune di __________
il formulario compilato per ottenere la rendita posticipata, documento che
sarebbe stato perso tra __________, __________ e __________ e di non aver
chiesto il pagamento della rendita dal 2009 proprio perché intendeva
posticiparne il versamento. Secondo il ricorrente la Cassa, dal mese di ottobre
2009, avrebbe trattenuto la sua rendita in deposito, senza dargli alcuna
comunicazione. L’amministrazione avrebbe agito come una “cassa di risparmio” e
avrebbe di conseguenza dovuto comunicargli ogni mese il conteggio del deposito,
ciò che avrebbe reso evidente l’assenza di una richiesta di prestazioni. Non
agendo in tal modo, secondo il ricorrente, la Cassa ha violato gli obblighi di
chi trattiene una somma senza l’espresso consenso del proprietario a cui spetta
di diritto stabilirne la destinazione. L’assicurato ribadisce che la sua
intenzione era quella di ottenere la rendita posticipata e non di lasciare
depositata (senza interessi) la sua rendita presso la Cassa __________ CO 1. Se
avesse ricevuto subito la comunicazione del deposito avrebbe capito che vi era
stato un disguido e avrebbe potuto ossequiare tempestivamente l’art. 55 quater
cpv. 1 OAVS che prevede che la dichiarazione di rinvio va presentata per
iscritto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Solo il 18 settembre
2013, poco prima dell’inizio del versamento della rendita posticipata (e solo
in quel momento), la Cassa ha invitato RI 1 a compilare il formulario per
ottenere la rendita AVS sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire
dal 1° ottobre 2009. L’interessato si domanda cosa poteva pensare la Cassa in
questi 4 anni di silenzio: che l’insorgente era deceduto?, che era partito
all’estero senza i suoi soldi?, che è ricco ed ha rinunciato tacitamente alla
sua rendita?, oppure che vuole evidentemente posticipare la rendita per poterla
aumentare? E si domanda se sono legittimi 4 anni di silenzio da parte di una
Cassa __________ mentre ogni autorità diventa attiva quando una fattura non è
pagata.
La
circostanza che la Cassa non abbia ricevuto il formulario non significa che
l’insorgente non lo abbia trasmesso. Del resto presso il Comune di __________,
nel corso del __________ la gestione delle pratiche è stata cambiata per __________
volte. Dato che la Cassa conosceva il suo indirizzo non poteva trattenere ogni
mese la somma corrispondente alla rendita semplice senza darne comunicazione
all’avente diritto, titolare della rendita, e senza precisare che non
matureranno interessi di nessun genere. E’ la cassa di compensazione a dover
dimostrare che il lavoratore (residente in Svizzera ad un indirizzo noto) ha
fatto questa libera scelta di lasciare presso la Cassa la rendita semplice,
altrimenti vi è l’apparenza di un’appropriazione indebita da parte
dell’amministrazione. L’insorgente evidenzia che proprio perché il deposito
della rendita per 4 anni senza interessi e con ripercussioni fiscali è una
strana scelta del tutto antieconomica, in base al criterio della
verosimiglianza non si può considerare come provato che il lavoratore abbia
scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa. In
altre parole per il fatto di non poter comprovare di aver consegnato brevi manu
il formulario al proprio Comune di domicilio non ne consegue che ha perso il
diritto di tale posticipazione (con le maggiorazioni previste dalla normativa)
se la Cassa a sua volta non si è attivata, indicando subito al beneficiario di
tenere in deposito mese per mese le somme della rendita accumulata a suo nome.
Non è l’insorgente a dover subire le conseguenze negative del fatto che il
formulario compilato nel 2009 sia andato perso tra __________, __________ e __________.
Per evitare queste decisioni unilaterali della Cassa occorre un meccanismo di
sicurezza che consiste nella comunicazione al titolare che la sua rendita al
compimento del 65esimo anno (10.2009) è depositata (senza interessi) presso la
Cassa. Il formulario del 2013 non sostituisce quello firmato nel maggio 2009 e
consegnato a mano al Comune di __________, con il quale egli ha chiesto una
rendita posticipata.
Soltanto
per il mese di gennaio 2014 (e non anche da ottobre 2013) è stato effettuato il
pagamento della rendita nella misura riconosciuta dalla Cassa. Dal 1° ottobre
2013 sono pertanto dovuti interessi, mese per mese, sulla somma riconosciuta
dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del pagamento.
L’interessato
invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene
che siano state violate le norme della Costituzione federale e meglio: l’art. 5
cpv. 2 Cost. fed., l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 41 cpv. 2 Cost. fed.,
l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed., l’art. 49 Cost. fed., l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed.
e l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
L’insorgente
ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età,
non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle
argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio
di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1
CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di
diritto (art. 17 CEDU).
L’insorgente
richiama le norme sulle banche, le norme penali relative all’appropriazione
indebita in relazione al comportamento della Cassa, l’art. 39 cpv. 1 e 2 LAVS
sulla possibilità ed effetto del rinvio e l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS. Il
ricorrente ribadisce che per la regola della verosimiglianza preponderante ha ottemperato
ad ogni suo onere per quanto sia riconoscibile secondo il principio della
fiducia nelle autorità e della buona fede. La mancata prova di aver consegnato
il formulario chiedente la rendita posticipata non è determinante in questo
caso, in considerazione del fatto che la Cassa si è messa in contatto con
l’insorgente solo nel settembre 2013 anziché già nel mese di ottobre 2009.
In
conclusione il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, il
riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli
interessi di mora al 5% sulla rendita nella misura già riconosciuta dalla
Cassa, mese per mese, salvo conguaglio e le ripetibili anche nella procedura di
opposizione.
L’insorgente
chiede di essere sentito e di sentire in qualità di teste __________ della Cassa
convenuta.
G. Con
risposta del 4 febbraio 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
(doc. III). L’amministrazione ha evidenziato che l’insorgente l’ha contattata
telefonicamente il 10 luglio 2013 perché voleva richiedere la rendita di
vecchiaia dal mese di ottobre 2013 ed ha comunicato che nel maggio 2009 aveva
richiesto al Comune di __________ un rinvio della rendita e dopo 4 anni voleva
fare la richiesta di una rendita con un supplemento del 24%. La Cassa evidenzia
di aver ricevuto la richiesta per il calcolo della rendita futura il 30 gennaio
2009 e di non aver ricevuto ulteriori domande.
H. Il
13 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto una replica (doc. V). L’insorgente
ribadisce le sue censure e sottolinea che dopo aver ricevuto il calcolo della
rendita posticipata nel mese di luglio 2009 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ il vero e proprio formulario compilato per ottenere la rendita
posticipata. La patrocinatrice, come persona informata sui fatti, dà atto di
tutto ciò e formula la richiesta di informazioni al Comune di __________ sulla
persona che all’epoca seguiva quel tipo di pratica e se è vero che in quel
momento, oltre a __________ e a __________, ci fosse una terza persona. Il formulario
sembra essere andato perso tra __________, __________ e __________.
L’insorgente rileva che __________ il 10 luglio 2013, quando era ancora alle
dipendenze della Cassa, gli ha promesso per telefono di regolare ogni cosa,
così che potesse ottenere una rendita posticipata. Per cui fino a quel momento
la richiesta di rendita posticipata non è stata messa in dubbio dalla Cassa.
Per
il ricorrente si deve dare atto che il deposito di una rendita per 4 anni,
senza interessi (e con ripercussioni fiscali onerose al momento del versamento)
è una strana scelta, del tutto antieconomica, così che, in base al criterio
della verosimiglianza preponderante, non si può considerare come provato, che
il lavoratore – che non ha ricevuto il versamento della rendita al compimento
del 65esimo anno - abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle
mani della Cassa o che addirittura l’abbia dimenticata. Ciò è ancora meno
verosimile in considerazione del fatto che con la richiesta del calcolo di
rendita futura l’insorgente aveva già indicato alla Cassa di voler una rendita
posticipata, come indicato al punto A1 pag. 2-3. Questa dichiarazione, per
l’insorgente, non è priva di qualsiasi valore, come vorrebbe la Cassa, che
secondo lui pecca di eccessivo formalismo. Il disguido che giustifica la
mancata ricezione del secondo formulario non è imputabile all’insorgente anche
in considerazione del fatto che al Comune di __________ proprio negli anni __________
è cambiata per ben __________ volte la gestione di queste pratiche. Ritenuto
che la gestione della pratica relativa al pensionamento è avvenuta per il
tramite del Comune di __________ e di due Cantoni, quello di attinenza e quello
di domicilio, il disguido non è imputabile al ricorrente. Proprio perché il
formulario viene consegnato a mano e al Comune di domicilio, viene posto nella
mani di un’Autorità di fiducia. Oltre alle persone già citate, l’insorgente
chiede l’audizione __________ __________ come persona informata sui fatti. Per
il resto l’insorgente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale
aggiungendo: “dato che nel caso concreto è stato consegnato al Comune di __________
il formulario per ottenere una rendita posticipata, si rileva (soltanto in via
abbondanziale) che per un cittadino comune compilare un primo formulario
relativo al conseguimento di una rendita secondo il diritto federare (punto 7
pag. 3), e più precisamente al suo calcolo, suscita in lui l’impressione di
essersi ufficialmente annunciato alle competenti autorità ai fini di conseguire
la propria rendita la prima volta nel mese seguente al compimento del 65° anno
o successivamente come rendita posticipata su richiesta già indicata così
dall’interessato in quel formulario. __________ aveva allora previsto una
posticipazione di almeno tre anni”. Il ricorrente evidenzia poi che la
Cassa non ha speso alcuna parola in relazione alle norme della Costituzione
federale (art. 5 cpv. 2, 9 cpv. 2, 8 cpv. 2, 12, 41 cpv. 1 lett. b, 41 cpv. 2,
46 cpv. 1 e 3, 49, 111 cpv. 1 e 2, 112 cpv. 2 lett. b) e della CEDU. E’ inoltre
rimasto incontestato, secondo il ricorrente, che sono dati i presupposti per
riconoscere le ripetibili sia per la procedura di opposizione sia per quella
davanti al TCA.
Fatti
I. Il
19 febbraio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda in assenza
di qualsiasi prova circa l’inoltro della domanda di posticipare la rendita nel
luglio 2009 al Comune di __________ (doc. VII).
L. Il
25 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX). L’interessato
sostiene che la Cassa ammette che nel formulario per il calcolo della rendita
futura vi sono indicazioni riguardanti una richiesta di rendita posticipata.
Infatti al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura
l’insorgente ha indicato esplicitamente che richiedeva una rendita posticipata
presumibilmente di tre anni. La Cassa non ha ragione di ritenere che tale
indicazione sia priva di valore nei suoi confronti. Al contrario, la Cassa
aveva l’onere di considerare quella indicazione di una rendita posticipata, in
quanto scritta dall’avente diritto alla rendita, __________, dunque non poteva
lasciarla inosservata, come se non fosse stata apposta. Il formulario è
predisposto dalla Cassa, la quale deve rispettare i criteri generali che
valgono per esempio anche per i formulari che contengono le condizioni generali
di un contratto e che vanno esaminati a favore dell’utente che è tutelato anche
in riferimento a clausole inusuali e in modo particolare a interpretazioni
inusuali, quella secondo la quale la dichiarazione di __________ al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura non avrebbe alcun valore per la cassa nel
caso che non le pervenga una successiva comunicazione ad essa contraria, cioè
di non volere più il formulario per ottenere una rendita posticipata. __________
non ha fatto una comunicazione di questo tipo. La prima dichiarazione relativa
ad una rendita posticipata ha di per sé valore.
Il
controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale dipende
dall’operatività delle Autorità comunali e cantonali. Se fosse vero che la
Cassa non ha ricevuto a suo tempo il “faximile doc. 9”, ciò potrebbe dipendere dal fatto che tali Autorità
sono rimaste inerti, nel senso che il formulario, consegnato a mano da RI 1,
potrebbe non essere stato trasmesso. Non è comunque chiaro come avvenga e sia
avvenuto nel caso in oggetto il controllo delle informazioni statistiche da
parte dell’Ufficio federale. In nessun caso la mancata corretta comunicazione
tra Autorità comunali, cantonali (__________e __________) e federali può
danneggiare l’avente diritto alla rendita che per 40 anni ha fatto regolarmente,
mese per mese, i versamenti alla Cassa di compensazione secondo il diritto
federale.
La
Cassa convenuta ha scritto al ricorrente non al compimento dei 65 anni (2009)
né dopo 3 anni come chiesto nel doc. 12 ma solo dopo 4 anni (2013) esattamente
come indicato nel formulario per ottenere la rendita posticipata (“faximile
doc. 9”).
La
legittimazione di __________ a rappresentare la Cassa convenuta non è ancora
stata chiarita.
M. Il
31 marzo 2014 il TCA ha interpellato la Cassa __________ __________ per sapere
se sono pervenuti all’amministrazione, a partire dal mese di gennaio 2009,
richieste di rendite e/o calcolo di una rendita futura o altri scritti relativi
a RI 1 ed alla sua rendita di vecchiaia, da parte dello stesso assicurato, del
suo Comune di domicilio o di altre Casse di compensazione ed ha richiamato
l’incarto completo del ricorrente (doc. XI).
N. In
risposta la Cassa __________ __________ ha affermato di aver ricevuto una
richiesta di calcolo di una rendita futura il 13 gennaio 2009 ed il 26 gennaio
2009 la domanda è stata trasferita alla Cassa competente, ossia la Cassa CO 1
(doc. XII).
O. Il
7 aprile 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto al Municipio di __________
i dati (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) dei funzionari che nel 2009
si occupavano delle pratiche relative all’AVS (doc. XIII).
P. Il
15 aprile 2014 il Comune di __________ ha scritto a questo Tribunale affermando
che “in base alla risoluzione municipale __________, si certifica il
passaggio di gerenza dell’agenzia AVS dal signor __________, __________, al
signor __________, __________. Il passaggio è avvenuto a decorrere dal __________”.
Il Comune ha inoltre fornito i dati personali di entrambi i funzionari (doc. XIV).
Q. Il
24 aprile 2014 il TCA ha trasmesso al ricorrente gli accertamenti effettuati,
chiedendo di precisare se si rammenta il nome del funzionario, tra quelli indicati
dal Comune di __________, al quale sostiene di aver consegnato il formulario
per la rendita anticipata (doc. XV).
R. Il 5 maggio 2014
l’insorgente ha affermato:
"
(…)
Le comunico che __________ ritiene di
aver consegnato il formulario con la richiesta della rendita AVS posticipata al
Signor __________ e di aver intravvisto la presenza del Signor __________.
La consegna in Comune di tale
formulario per la rendita posticipata è avvenuta nell’estate 2009 (fine luglio
o inizio agosto).
In relazione al doc. XII si precisa che
RI 1 ha ricevuto dei versamenti (recepiti quale acconto, in attesa di giudizio)
di Fr. 1'870.- ca. mensili a partire (soltanto) da gennaio 2014. Il suo diritto
alla rendita è maturato già il 1° ottobre 2013." (doc. XVI)
S. Con
scritto del 7 maggio 2014 le parti sono state convocate ad un’udienza per il 22
maggio 2014 al fine di sentire, quale teste, __________. Il 15 maggio 2014 la
Cassa CO 1 ha comunicato che non avrebbe partecipato all’udienza (doc. XIX).
T. Dall’udienza
del 22 maggio 2014, nel corso della quale l’insorgente e la sua patrocinatrice
hanno potuto esprimersi (cfr. in particolare pag. 4, doc. XX), è emerso, tra
l’altro, quanto segue:
" (…)
Ho iniziato la collaborazione con il
Comune di __________ dal __________.
In quel periodo io ho preso le consegne
dal precedente segretario sig. __________ che me le passava proprio agli inizi
del mese di __________ 2009. Io mi occupavo tra l'altro dell'Agenzia AVS.
Devo precisare che il gerente
dell'Agenzia AVS di __________ quale sono stato non tiene nessun tipo di
protocollo delle corrispondenza nel senso che le verifiche che ci venivano
chieste gli accertamenti che svolgevano venivano trasmessi all'unico nostro
interlocutore che era la Cassa __________. Era poi la Cassa __________ ad
occuparsi dei rapporti con altri Casse __________.
Nella mia attività di responsabile
dell'Agenzia AVS ho visto raramente richiesta di posticipo delle rendite AVS,
in qualche caso in più delle richieste di anticipo, credo che si possono
contare i posticipi sulle dita di una mano. Sinceramente devo dire che non
rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso della
prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009
come i sig.ri __________ sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la
data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di
posticipo in questione. Debbo anche precisare che è dal __________ che non
metto piede alla Cancelleria di __________ e che mi vengono chieste delle
informazioni in merito a fatti che sono avvenuti 5 anni fa.
Ricordo semplicemente che l'attività
legata all'Agenzia AVS non era la priorità del Comune nel senso che prendeva
una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua.
In Cancelleria a quell'epoca eravamo in
2, c'ero io e un collega a tempo pieno.
È possibile come mi chiede __________ RA
1 che in quei primi giorni __________ fosse anche in parte presente in
Cancelleria ma io di questo non ho una precisa memoria.
Il sig. RI 1 precisa qui che il
formulario che lui ha usato non l'ha chiesto in Cancelleria ma l'ha scaricato
da internet ma ricorda che al suo giungere era presente il teste sig. __________
il sig. __________ e l'altro collaboratore e rammenta di avere scherzosamente
rilevato l'aumento del personale dicendo "adesso siete in 3".
Il teste dopo aver sentito queste
allegazioni dichiara che non le rammentano niente e la circostanza di fatto non
è presente nella sua memoria.
(…)
Il ricorrente precisa che dopo aver
consegnato la sua richiesta di posticipo della rendita per 4 anni è stato
tranquillo e non si è preoccupato siccome pensava che tutto fosse a posto.
Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra
mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei
documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di
tutto.
Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha
ricontattato la Cassa parlando però con altra collaboratrice che le ha
confermato che non poteva essere posticipata la rendita.
La sig.ra __________ avrebbe detto che
si occupava della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più
viva. Per tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________.
La richiesta di posticipo era dettata
dal fatto che i miei anni di contribuzione erano nella sostanza tutti dati, il
problema era la remunerazione che ho conseguito durante la mia carriera
lavorativa poiché lavorando in __________ i salari non era altissimi per cui si
prospettava una rendita abbastanza contenuta, insufficiente per le necessità.
Per questo motivo io postulavo la posticipazione che mi avrebbe permesso di
introitare, secondo il mio calcolo fr. 400.-- in più al mese.
Il giudice mi dice che il calcolo di
previsione della rendita fatto dalla Cassa il 29.5.2009 prevedeva in effetti un
rendita di fr. 300.-- superiore con un posticipo di 3 anni.
Purtroppo la Cassa indica di non aver
ricevuto questo formulario.” (doc. XX)
U. Alla
Cassa CO 1 è stato assegnato un termine scadente il 2 giugno 2014 per prendere
posizione in merito (doc. XXI).
V. Pendente
causa il Tribunale ha interpellato la Cassa e l’UFAS per stabilire la
competenza di __________ a firmare la decisione impugnata (doc. da XXIII a
XXX). Con scritti del 6 agosto 2014 (doc. XXIX) e del 12 agosto 2014 (doc.
XXXI) il Giudice delegato del TCA ha informato il ricorrente (doc. XXIX) e la
Cassa (doc. XXXI) delle risultanze degli accertamenti, senza trasmettere i
documenti sensibili, e rilevando che la censura dell’interessato andava
considerata evasa. Con scritto del 19 agosto 2014 l’insorgente ha preso atto
che la Cassa convenuta ha indicato i responsabili della decisione, affermando
che “non risulta ancora quale fosse la posizione della Signora __________”
(doc. XXXII).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
L’insorgente
rileva che la decisione impugnata è firmata da __________ e non è chiaro se
questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.
Ai
sensi dell’art. 53 LAVS
" 1Sono autorizzate a costituire
casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali
svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o
regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività
lucrativa indipendente, qualora:
a. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione
delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà
almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata
presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla
maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto
pubblico.
2Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono
insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende
partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola
associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per
quanto concerne la gestione in comune della cassa."
Per
l’art. 57 LAVS:
" 1 Le associazioni fondatrici
stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di
modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono
essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2.
Il regolamento deve contenere disposizioni su:
a. la sede della cassa
di compensazione;
b. la composizione e la
nomina del comitato direttivo della cassa;
c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del
gerente della cassa;
d. l’organizzazione
interna della cassa;
e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle
stesse;
f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di
amministrazione;
g. la revisione della
cassa e il controllo dei datori di lavoro;
h. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle
associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e
l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA e l’articolo 70 della
presente legge."
Secondo
l’art. 58 LAVS:
" 1L'organo supremo di una cassa di
compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.
2Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni
fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di
impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10
per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione.
Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo
sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un
terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in
proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e
appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del
comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa
di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
3La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione
professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
4Al
comitato direttivo incombe:
a.
l'organizzazione interna della cassa;
b.
la nomina del gerente della cassa;
c.
la fissazione dei contributi per le
spese di amministrazione;
d.
il disciplinamento delle revisioni
della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
e.
l'approvazione del conto d'esercizio e
del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti
e competenze al comitato direttivo."
A
norma dell’art. 63 LAVS:
" 1I compiti che, in conformità di
legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:
a. la fissazione, la
riduzione e il condono dei contributi;
b. la fissazione delle
rendite e degli assegni per grandi invalidi;
c. la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli
assegni per grandi invalidi;
d. l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e
degli assegni per grandi invalidi pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività
lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra
parte;
e. la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di
diffida e di esecuzione;
f. la tenuta dei conti
individuali;
g. la riscossione dei
contributi per le spese di amministrazione.
2.
Le casse di compensazione cantonali devono inoltre
vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a
pagare dei contributi.
3.
Il Consiglio federale può affidare alle casse di
compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina
la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di
compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.
4.
La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio
federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di
compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei
militari e della famiglia.
5.
Le casse di compensazione possono affidare a terzi
l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione
del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e
oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto
secondo l’articolo 33 LPGA; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della
presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La
responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente
legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai
Cantoni."
Per
l’art. 100 OAVS il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio
federale il quale ha la competenza di approvarlo.
A
norma dell’art. 101 OAVS:
" 1 Il regolamento della cassa deve
contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo
della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle
deliberazioni e delle decisioni.
2.
Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche
deve contenere, oltre a quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel
capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:
a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché
all’obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all’articolo 97;
b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato
direttivo della cassa, e la durata della loro carica;
c. la ripartizione dell’eventuale attivo o la copertura di un
eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione."
Per
l’art. 106 OAVS:
" 1 Il gerente della cassa deve
essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con
un datore di lavoro, con una persona che esercita un’attività lucrativa
indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è
affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di
attività principale;
ove le circostanze lo
giustificano, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.
2.
I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono
essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia
escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei
casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici
federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati
affiliati alla cassa di compensazione.
3.
Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il
gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza
della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.
Pendente
causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e
presso l’UFAS. Dai medesimi è emerso che __________ poteva, come ha fatto,
emettere e firmare la decisione impugnata e nome e per conto di __________
(doc. XXIX e XXXI). Del resto l’insorgente, con le osservazioni del 19 agosto
2014, non contesta più questa circostanza (doc. XXXII).
Dagli atti emerge infatti che l’UFAS, che ha rammentato come “in
der Regel unterzeichnen die für eine Leistungsfestsetzung zuständigen
Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine Rentenverfügung“ (doc. XXX), conformemente all’art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della
Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in
particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l’emissione delle decisioni in
ambito di rendite e che __________ è __________ della CO 1 ed è gerarchicamente
immediatamente subordinata al gerente, __________, il quale conduce gli affari
della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo
della Cassa (cfr. anche __________).
3.
L’insorgente
sostiene anche che la Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola
censura sollevata in sede di opposizione e fa valere una violazione del diritto
di essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006
nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III
578.
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo topico per il quale la Cassa
ha deciso di respingere l’opposizione e meglio l’assenza, secondo
l’amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita.
La
motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del
rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti,
l'interessato li ha contestati in sede di ricorso.
Del
resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a
pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso
(cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).
Inoltre
questo TCA evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato una censura
formale, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una sentenza
di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre
2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento (doc. I, pag.
7.
e 8).
Ora,
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Ne
segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
4.
Giusta
l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le
persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che
esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri
che lavorano all'estero a determinate condizioni.
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono
i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di vecchiaia
e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1
LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS)
rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Il diritto alla rendita
di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del
beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
La LAVS dà la possibilità
di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della
rendita grazie all'età flessibile.
Per ciò che attiene al
caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e
l'effetto del rinvio della rendita:
" 1 Le persone aventi diritto a
una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni
al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il
rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.
2.
La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per
superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della
prestazione non ricevuta.
3.
Il Consiglio federale
stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le
donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di
rendite."
Gli art. 55bis-55quater
OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57
OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza
9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita
a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale
rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:
" 1 Il periodo di rinvio
comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di
pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di
rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di
rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la
rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali
vigenti.
2.
La revoca va fatta per iscritto.
3.
Quando il rinvio di una rendita è
revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo
delle rendite.
4.
Il decesso
dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."
Il calcolo anticipato è
effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei
contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e
gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).
Quanto all'esercizio del
diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o
all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa
di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di
richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente
e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i
figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che
possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto
l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla
rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere
richiesto retroattivamente.
Una volta l'anno almeno,
le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare
l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di
diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).
Le rendite sono fissate e
pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato,
era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano
contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa
che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 122 cpv. 2
OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in
qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita
sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.
5.
Nel
caso di specie l’insorgente sostiene di aver inoltrato la richiesta di una
rendita di vecchiaia posticipata nel corso del 2009 presso il suo Comune di
domicilio (__________).
Dagli
atti e dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge quanto segue.
Il
13.
gennaio 2009 la Cassa __________ ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta
di calcolo di una rendita futura, datata 9 gennaio 2009 (doc. doc. XII e
XII/5). Nella domanda l’insorgente ha indicato, quale variante di calcolo,
quella relativa alla posticipazione della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag.
3).
La
richiesta è stata trasmessa per competenza alla Cassa convenuta, dove
l’interessato ha da ultimo pagato i contributi (doc. XII/4).
Il
29.
maggio 2009 la CO 1 __________ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto
(doc. A13). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l’interessato avrebbe
beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012 dell’erogazione
della prestazione di vecchiaia (doc. A 13).
La
Cassa di compensazione ha precisato che dal calcolo della prestazione non
deriva alcun diritto ad una rendita (“Insbesondere kann aus dieser
Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”), ha citato l’art.
55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va
presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio ed ha
allegato il formulario per la richiesta di una rendita (Doc. A13, pag. 3: “Formular
Anmeldung für eine Altersrente”).
In
queste condizioni l’interessato non può ritenere che la domanda del 9 gennaio
2009.
inoltrata per conoscere l’ammontare della rendita in caso di posticipo del
suo versamento potesse essere ritenuta quale richiesta di rinvio. Le
informazioni in senso contrario della Cassa sono chiare ed inequivocabili. A
comprova del fatto che anche l’assicurato era cosciente della necessità di
inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della
prestazione tramite un formulario separato vi è inoltre la circostanza che lo
stesso insorgente ha affermato di essersi recato nel corso del mese di agosto
2009.
presso il Comune di __________ proprio per consegnare la domanda di
posticipo dell’erogazione della rendita.
Il
ricorrente afferma infatti che il 6 o 7 agosto 2009 si sarebbe recato presso
l’Agenzia AVS del suo Comune di domicilio (__________), per inoltrare la
richiesta di posticipo (cfr. verbale di udienza, doc. XX).
Il
funzionario preposto, sentito quale teste dal TCA e indicato dal ricorrente
quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI), ha tuttavia
affermato di non rammentare in quel periodo “di aver visto o ricevuto la
richiesta di posticipo in questione” (doc. XX).
Questo
TCA rileva che l’interessato non ha tenuto copia dell’asserita domanda di
posticipo dell’erogazione della rendita di vecchiaia e neppure ha prodotto un
esibito di ricevuta da parte dell’amministrazione. Inoltre, non solo il
funzionario allora attivo presso il Comune di domicilio non rammenta di aver
ricevuto la domanda, ma né la Cassa __________ __________, né la Cassa
convenuta hanno ricevuto una comunicazione in tal senso.
La circostanza sollevata
dall’insorgente secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio __________,
avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una
rendita posticipata non può essergli d’aiuto. A prescindere dall’assenza di
qualsiasi prova in tal senso, va rilevato da una parte che la semplice
disponibilità a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una
rendita posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D’altra parte in sede di
udienza il ricorrente ha precisato che __________ ha affermato di non essere in
possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti
riferiti al calcolo provvisorio. Il solo fatto di aver promesso che si “sarebbe
occupata di tutto”, non fa nascere alcun diritto per il ricorrente.
L’audizione di __________, richiesta dal ricorrente, si rivela di conseguenza
superflua ai fini dell'esito della vertenza.
L’interessato
non può neppure prevalersi del fatto, sollevato il sede di ricorso (cfr. pag.
3) che il 18 settembre 2013, “proprio poco prima dell’inizio del versamento
della rendita posticipata (e solo in quel momento)” la Cassa convenuta lo
ha invitato “a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene
sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1.10.2009” (doc. I, pag.
3). Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente
ha preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10).
Inoltre l’interessato afferma di aver chiesto il posticipo di tre anni (doc.
A10), ossia fino a ottobre 2012, mentre il formulario è stato trasmesso 4 anni
dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso tra l’invio al ricorrente, da parte
della Cassa, del formulario per la richiesta di una rendita AVS nel settembre
2013.
e l’asserito inoltro della domanda di posticipo nel 2009.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.
89.
e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI
1994.
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In
concreto l’insorgente non ha comprovato e neppure ha reso verosimile secondo
l’usuale principio della verosimiglianza preponderante di aver inoltrato
(tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui
all’art. 55ter OAVS. La decisione della Cassa che rifiuta di concedere il
posticipo del versamento della rendita è di conseguenza conforme alla legge e
non viola il principio del divieto di formalismo eccessivo.
6.
L’interessato
sostiene che sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al
momento del compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al
versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato, l’amministrazione
avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere
conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati.
La censura
dell’insorgente va respinta. Infatti, spetta all’assicura-to far valere i
propri diritti e domandare, ai sensi dell’art. 67 OAVS, di poter beneficiare
della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non
è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere
richiesta e non viene erogata d’ufficio, costituisce un principio generale
delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell’obbligo di collaborare
delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e
seguenti; cfr. anche DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna, 1995,
pag. 188-189; cfr. anche DTF 113 V 13, DTF 127 V 209, sentenza I 731/01 del 3
giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27 marzo 2013).
In concreto, inoltre, conformemente
all’art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa __________ __________ ha pubblicato nel 2009
le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel __________.
In
queste circostanze le tesi del ricorrente circa l’agire della convenuta quale
“banca” o “cassa di risparmio” che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il
conteggio del deposito ed il richiamo alle norme penali sull’appropriazione
indebita sono infondate.
7.
L’assicurato
fa inoltre valere la violazione di numerose norme costituzionali e della CEDU,
sostenendo che il mancato riconoscimento del posticipo della rendita sarebbe
contrario alla Costituzione federale ed al diritto internazionale.
L’interessato
invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene
che non siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2
Cost. fed., art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost.
fed., art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede
di replica cita ulteriori articoli (doc. V).
L’insorgente
ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età,
non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni
sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità
(art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il
principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto
(art. 17 CEDU).
Già
solo per il fatto che l’interessato invoca genericamente le norme
costituzionali e della CEDU senza motivare oltre ed in maniera approfondita le
ragioni di una loro eventuale lesione, le censure andrebbero ritenute
manifestamente infondate. Questo TCA le riprenderà comunque di seguito,
spiegando perché non sono d’aiuto al ricorrente.
7.1
Per
l’art. 5 cpv. 2 Cost. fed. l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico
interesse ed essere proporzionata allo scopo.
In concreto l’insorgente non indica le
ragioni per le quali il principio della proporzionalità sarebbe stato violato.
Non avendo comprovato di aver trasmesso il formulario per il posticipo della
rendita nei termini previsti dalla LAVS e dall’OAVS, a giusta ragione, per i
motivi già esposti in precedenza, la Cassa non ha dato seguito alla domanda
tardivamente inoltrata nel 2013.
7.2
A
norma dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per
l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa
dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione
sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Anche in questo caso l’insorgente non
fa valere per quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei
suoi confronti ed in cosa consisterebbe questa disparità. L’interessato ha
potuto far valere i suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire
discriminazione alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi
altro assicurato.
7.3
A
norma dell’art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità
e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l’art. 41 cpv. 2
Cost. fed. la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia
assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità,
della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità,
dell’orfanità e della vedovanza.
Va subito detto che, come riconosciuto
della dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier: Droit Constitutionnel Suisse, vol.
II Les Droits Fondamentaux 3a Ed. 2013 n° 1528 p. 680) i diritti
sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere
invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. In altri termini
l'art. 41 Cost. fed. non conferisce ai cittadini, ed in casu all’assicurato qui
ricorrente, dei diritti soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti
valere direttamente in giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF
130.
I 113).
L’insorgente non può dedurre diritti
dalla norma costituzionale invocata.
Quanto all'accenno all'art. 41 cpv. 2
Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché
ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, il TCA
rileva come tale precetto sia stato recepito dalla Confederazione nella LAVS e nella
LPC. La lamentela del ricorrente è generica e non contestualizzata a dovere.
7.4
Per
l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo
quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l’art. 46 cpv. 3
Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione
possibile e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell’art. 49 cpv. 1
Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
In
concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e
non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale. Non vi sono
motivi per ritenere che nel caso di specie questi articoli costituzionali siano
stati violati.
7.5
Secondo
l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una
previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa
previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia,
superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza
individuale. Secondo l’art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede
affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia
la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.
Per
l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost fed. le rendite devono coprire adeguatamente il
fabbisogno vitale.
Questi articoli costituiscono la base
legale per l’emanazione delle norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e
superstiti (LAVS).
Il mandato costituzionale è stato
concretizzato tramite l’emanazione della citata legge, senza tuttavia dar
diritto ad un importo specifico e la Cassa di compensazione ha applicato
correttamente i disposti di legge al caso di specie.
A dipendenza del vissuto professionale
ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite non coprano
adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la previdenza
costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e
invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale, art. 111
Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni intervengono
versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).
Nel caso di specie l’interessato, se lo
ritiene necessario e se i presupposti sono dati, può pertanto inoltrare una
richiesta per eventualmente ottenere l’erogazione di prestazioni complementari.
Egli non può per contro dedurre alcun diritto specifico per il caso in esame.
7.6
Non
si vede neppure in quale modo la Cassa di compensazione avrebbe violato il
principio di “legalità”, che sarebbe insito nell'art. 1 CEDU, il quale prevede
che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione,
il diritto di essere sentito di cui all’art. 6 § 1 CEDU (di cui si è detto
anche al consid. 3, ritenuto del resto che l’insorgente è stato sentito nel
corso dell’udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [cfr. consid. T]), il principio
di uguaglianza (art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti
nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna
specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra
condizione”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione dell’art. 8
Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata
come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una
attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a
queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.").
La
Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate
correttamente.
7.7
Va
poi esclusa una violazione del principio della buona fede, sia perché non
risulta dagli atti che la Cassa di compensazione avrebbe fornito una
informazione erronea all’insorgente, sia perché quest’ultimo nemmeno la indica,
limitandosi ad un generico rinvio a tale principio (cfr. anche consid. 5).
7.8
In
sede di replica (doc. V), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna
motivazione, alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale
e della CEDU, in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato
cita l’art. 9 cpv. 2 Cost. fed. (recte: art. 9 Cost. fed.) secondo cui ognuno
ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato e l’art. 12 Cost. fed. per il quale chi
è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato
e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Il
ricorrente fa inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1
Cost. fed., il preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le
parti hanno il diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza),
30.
Cost. fed. (procedura giudiziaria) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla
sicurezza: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da
parte di un tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di
detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un
tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che
egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario
di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se
si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua
educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità
competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per
prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un
alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto
o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare
irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento
d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona che venga arrestata
deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei
motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni
persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo,
deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato
autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà
durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia
che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni
persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di
indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi
termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di
detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto
ad una riparazione”).
Come
già accennato, a prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro
asserita violazione e senza che sia necessario esaminare oltre se queste norme
siano direttamente applicabili, in concreto non vi sono motivi per ritenere che
la Cassa non abbia correttamente applicato i citati articoli costituzionali e
di diritto internazionale.
L’amministrazione
non ha agito in maniera arbitraria e non ha violato il principio della buona
fede.
Va
qui ribadito che se l’interessato ritiene che l’ammontare della rendita AVS non
gli permette di far fronte al proprio fabbisogno, può inoltrare all’autorità
cantonale competente una domanda tendente all’ottenimento delle prestazioni
complementari. Non vi è alcun motivo per ritenere che l’art. 12 della
Costituzione federale sia in qualche modo stato violato nel preciso caso di
specie.
8.
Il
ricorrente afferma che non è chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso
in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio
federale. Questa circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e
comunque, in assenza dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della
rendita, non è rilevante e non merita ulteriore approfondimento.
9.
L’insorgente
afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da ottobre
a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita nell’ammontare
riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e sostiene che è
irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di conseguenza dal 1°
ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di mora del 5% sulla
somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del
pagamento.
Va qui evidenziato che con la decisione
formale del 9 dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha
correttamente calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese
di ottobre 2009 (mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del
ricorrente [cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc.
A6, pag. 3), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6).
Per quanto concerne gli interessi, in
una sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2
che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia
pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve
interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,
ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è
fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA). A partire
da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr.
sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso
è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia
condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi
dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24, 26 e, a contrario, 43
all’art. 26 LPGA). Come nel caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente
che la seconda condizione non si realizza nel caso di specie, il diritto alla
rendita essendo stato rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS
soltanto nei mesi di settembre/ottobre 2013 (doc. A9).
10.
Il
ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I). Pendente
causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato
diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice nel
corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste __________,
gerente dell’Agenzia AVS di __________ dal __________.
Il
TCA ha invece rinunciato a sentire __________, poiché, come spiegato al consid.
5, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della vertenza.
Va a questo proposito rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.
4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
11.
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non deve
essere esaminata la richiesta dell’interessato di condannare la Cassa al
pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti