Lexipedia

Decisione

30.2014.11

Richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata. L'assicurato non ha comprovato di aver inoltrato la domanda entro i termini di legge. A giusta ragione la cassa di compensazione ha calcolato la pres

22 agosto 2014Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

19 febbraio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda in assenza

di qualsiasi prova circa l’inoltro della domanda di posticipare la rendita nel

luglio 2009 al Comune di __________ (doc. VII).

L. Il

25 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX). L’interessato

sostiene che la Cassa ammette che nel formulario per il calcolo della rendita

futura vi sono indicazioni riguardanti una richiesta di rendita posticipata.

Infatti al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura

l’insorgente ha indicato esplicitamente che richiedeva una rendita posticipata

presumibilmente di tre anni. La Cassa non ha ragione di ritenere che tale

indicazione sia priva di valore nei suoi confronti. Al contrario, la Cassa

aveva l’onere di considerare quella indicazione di una rendita posticipata, in

quanto scritta dall’avente diritto alla rendita, __________, dunque non poteva

lasciarla inosservata, come se non fosse stata apposta. Il formulario è

predisposto dalla Cassa, la quale deve rispettare i criteri generali che

valgono per esempio anche per i formulari che contengono le condizioni generali

di un contratto e che vanno esaminati a favore dell’utente che è tutelato anche

in riferimento a clausole inusuali e in modo particolare a interpretazioni

inusuali, quella secondo la quale la dichiarazione di __________ al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura non avrebbe alcun valore per la cassa nel

caso che non le pervenga una successiva comunicazione ad essa contraria, cioè

di non volere più il formulario per ottenere una rendita posticipata. __________

non ha fatto una comunicazione di questo tipo. La prima dichiarazione relativa

ad una rendita posticipata ha di per sé valore.

Il

controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale dipende

dall’operatività delle Autorità comunali e cantonali. Se fosse vero che la

Cassa non ha ricevuto a suo tempo il “faximile doc. 9”, ciò potrebbe dipendere dal fatto che tali Autorità

sono rimaste inerti, nel senso che il formulario, consegnato a mano da RI 1,

potrebbe non essere stato trasmesso. Non è comunque chiaro come avvenga e sia

avvenuto nel caso in oggetto il controllo delle informazioni statistiche da

parte dell’Ufficio federale. In nessun caso la mancata corretta comunicazione

tra Autorità comunali, cantonali (__________e __________) e federali può

danneggiare l’avente diritto alla rendita che per 40 anni ha fatto regolarmente,

mese per mese, i versamenti alla Cassa di compensazione secondo il diritto

federale.

La

Cassa convenuta ha scritto al ricorrente non al compimento dei 65 anni (2009)

né dopo 3 anni come chiesto nel doc. 12 ma solo dopo 4 anni (2013) esattamente

come indicato nel formulario per ottenere la rendita posticipata (“faximile

doc. 9”).

La

legittimazione di __________ a rappresentare la Cassa convenuta non è ancora

stata chiarita.

M. Il

31 marzo 2014 il TCA ha interpellato la Cassa __________ __________ per sapere

se sono pervenuti all’amministrazione, a partire dal mese di gennaio 2009,

richieste di rendite e/o calcolo di una rendita futura o altri scritti relativi

a RI 1 ed alla sua rendita di vecchiaia, da parte dello stesso assicurato, del

suo Comune di domicilio o di altre Casse di compensazione ed ha richiamato

l’incarto completo del ricorrente (doc. XI).

N. In

risposta la Cassa __________ __________ ha affermato di aver ricevuto una

richiesta di calcolo di una rendita futura il 13 gennaio 2009 ed il 26 gennaio

2009 la domanda è stata trasferita alla Cassa competente, ossia la Cassa CO 1

(doc. XII).

O. Il

7 aprile 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto al Municipio di __________

i dati (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) dei funzionari che nel 2009

si occupavano delle pratiche relative all’AVS (doc. XIII).

P. Il

15 aprile 2014 il Comune di __________ ha scritto a questo Tribunale affermando

che “in base alla risoluzione municipale __________, si certifica il

passaggio di gerenza dell’agenzia AVS dal signor __________, __________, al

signor __________, __________. Il passaggio è avvenuto a decorrere dal __________”.

Il Comune ha inoltre fornito i dati personali di entrambi i funzionari (doc. XIV).

Q. Il

24 aprile 2014 il TCA ha trasmesso al ricorrente gli accertamenti effettuati,

chiedendo di precisare se si rammenta il nome del funzionario, tra quelli indicati

dal Comune di __________, al quale sostiene di aver consegnato il formulario

per la rendita anticipata (doc. XV).

R. Il 5 maggio 2014

l’insorgente ha affermato:

"

(…)

Le comunico che __________ ritiene di

aver consegnato il formulario con la richiesta della rendita AVS posticipata al

Signor __________ e di aver intravvisto la presenza del Signor __________.

La consegna in Comune di tale

formulario per la rendita posticipata è avvenuta nell’estate 2009 (fine luglio

o inizio agosto).

In relazione al doc. XII si precisa che

RI 1 ha ricevuto dei versamenti (recepiti quale acconto, in attesa di giudizio)

di Fr. 1'870.- ca. mensili a partire (soltanto) da gennaio 2014. Il suo diritto

alla rendita è maturato già il 1° ottobre 2013." (doc. XVI)

S. Con

scritto del 7 maggio 2014 le parti sono state convocate ad un’udienza per il 22

maggio 2014 al fine di sentire, quale teste, __________. Il 15 maggio 2014 la

Cassa CO 1 ha comunicato che non avrebbe partecipato all’udienza (doc. XIX).

T. Dall’udienza

del 22 maggio 2014, nel corso della quale l’insorgente e la sua patrocinatrice

hanno potuto esprimersi (cfr. in particolare pag. 4, doc. XX), è emerso, tra

l’altro, quanto segue:

" (…)

Ho iniziato la collaborazione con il

Comune di __________ dal __________.

In quel periodo io ho preso le consegne

dal precedente segretario sig. __________ che me le passava proprio agli inizi

del mese di __________ 2009. Io mi occupavo tra l'altro dell'Agenzia AVS.

Devo precisare che il gerente

dell'Agenzia AVS di __________ quale sono stato non tiene nessun tipo di

protocollo delle corrispondenza nel senso che le verifiche che ci venivano

chieste gli accertamenti che svolgevano venivano trasmessi all'unico nostro

interlocutore che era la Cassa __________. Era poi la Cassa __________ ad

occuparsi dei rapporti con altri Casse __________.

Nella mia attività di responsabile

dell'Agenzia AVS ho visto raramente richiesta di posticipo delle rendite AVS,

in qualche caso in più delle richieste di anticipo, credo che si possono

contare i posticipi sulle dita di una mano. Sinceramente devo dire che non

rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso della

prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009

come i sig.ri __________ sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la

data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di

posticipo in questione. Debbo anche precisare che è dal __________ che non

metto piede alla Cancelleria di __________ e che mi vengono chieste delle

informazioni in merito a fatti che sono avvenuti 5 anni fa.

Ricordo semplicemente che l'attività

legata all'Agenzia AVS non era la priorità del Comune nel senso che prendeva

una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua.

In Cancelleria a quell'epoca eravamo in

2, c'ero io e un collega a tempo pieno.

È possibile come mi chiede __________ RA

1 che in quei primi giorni __________ fosse anche in parte presente in

Cancelleria ma io di questo non ho una precisa memoria.

Il sig. RI 1 precisa qui che il

formulario che lui ha usato non l'ha chiesto in Cancelleria ma l'ha scaricato

da internet ma ricorda che al suo giungere era presente il teste sig. __________

il sig. __________ e l'altro collaboratore e rammenta di avere scherzosamente

rilevato l'aumento del personale dicendo "adesso siete in 3".

Il teste dopo aver sentito queste

allegazioni dichiara che non le rammentano niente e la circostanza di fatto non

è presente nella sua memoria.

(…)

Il ricorrente precisa che dopo aver

consegnato la sua richiesta di posticipo della rendita per 4 anni è stato

tranquillo e non si è preoccupato siccome pensava che tutto fosse a posto.

Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra

mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei

documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di

tutto.

Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha

ricontattato la Cassa parlando però con altra collaboratrice che le ha

confermato che non poteva essere posticipata la rendita.

La sig.ra __________ avrebbe detto che

si occupava della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più

viva. Per tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________.

La richiesta di posticipo era dettata

dal fatto che i miei anni di contribuzione erano nella sostanza tutti dati, il

problema era la remunerazione che ho conseguito durante la mia carriera

lavorativa poiché lavorando in __________ i salari non era altissimi per cui si

prospettava una rendita abbastanza contenuta, insufficiente per le necessità.

Per questo motivo io postulavo la posticipazione che mi avrebbe permesso di

introitare, secondo il mio calcolo fr. 400.-- in più al mese.

Il giudice mi dice che il calcolo di

previsione della rendita fatto dalla Cassa il 29.5.2009 prevedeva in effetti un

rendita di fr. 300.-- superiore con un posticipo di 3 anni.

Purtroppo la Cassa indica di non aver

ricevuto questo formulario.” (doc. XX)

U. Alla

Cassa CO 1 è stato assegnato un termine scadente il 2 giugno 2014 per prendere

posizione in merito (doc. XXI).

V. Pendente

causa il Tribunale ha interpellato la Cassa e l’UFAS per stabilire la

competenza di __________ a firmare la decisione impugnata (doc. da XXIII a

XXX). Con scritti del 6 agosto 2014 (doc. XXIX) e del 12 agosto 2014 (doc.

XXXI) il Giudice delegato del TCA ha informato il ricorrente (doc. XXIX) e la

Cassa (doc. XXXI) delle risultanze degli accertamenti, senza trasmettere i

documenti sensibili, e rilevando che la censura dell’interessato andava

considerata evasa. Con scritto del 19 agosto 2014 l’insorgente ha preso atto

che la Cassa convenuta ha indicato i responsabili della decisione, affermando

che “non risulta ancora quale fosse la posizione della Signora __________”

(doc. XXXII).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.

L’insorgente

rileva che la decisione impugnata è firmata da __________ e non è chiaro se

questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.

Ai

sensi dell’art. 53 LAVS

" 1Sono autorizzate a costituire

casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali

svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o

regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività

lucrativa indipendente, qualora:

a. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione

delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà

almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;

b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata

presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla

maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto

pubblico.

2Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono

insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende

partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola

associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per

quanto concerne la gestione in comune della cassa."

Per

l’art. 57 LAVS:

" 1 Le associazioni fondatrici

stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di

modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono

essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

2.

Il regolamento deve contenere disposizioni su:

a. la sede della cassa

di compensazione;

b. la composizione e la

nomina del comitato direttivo della cassa;

c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del

gerente della cassa;

d. l’organizzazione

interna della cassa;

e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle

stesse;

f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di

amministrazione;

g. la revisione della

cassa e il controllo dei datori di lavoro;

h. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle

associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e

l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA e l’articolo 70 della

presente legge."

Secondo

l’art. 58 LAVS:

" 1L'organo supremo di una cassa di

compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

2Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni

fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di

impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10

per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione.

Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo

sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un

terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in

proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e

appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del

comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa

di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione

professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

4Al

comitato direttivo incombe:

a.

l'organizzazione interna della cassa;

b.

la nomina del gerente della cassa;

c.

la fissazione dei contributi per le

spese di amministrazione;

d.

il disciplinamento delle revisioni

della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

e.

l'approvazione del conto d'esercizio e

del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti

e competenze al comitato direttivo."

A

norma dell’art. 63 LAVS:

" 1I compiti che, in conformità di

legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

a. la fissazione, la

riduzione e il condono dei contributi;

b. la fissazione delle

rendite e degli assegni per grandi invalidi;

c. la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli

assegni per grandi invalidi;

d. l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e

degli assegni per grandi invalidi pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività

lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra

parte;

e. la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di

diffida e di esecuzione;

f. la tenuta dei conti

individuali;

g. la riscossione dei

contributi per le spese di amministrazione.

2.

Le casse di compensazione cantonali devono inoltre

vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a

pagare dei contributi.

3.

Il Consiglio federale può affidare alle casse di

compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina

la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di

compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.

4.

La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio

federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di

compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei

militari e della famiglia.

5.

Le casse di compensazione possono affidare a terzi

l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione

del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e

oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto

secondo l’articolo 33 LPGA; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della

presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La

responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente

legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai

Cantoni."

Per

l’art. 100 OAVS il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio

federale il quale ha la competenza di approvarlo.

A

norma dell’art. 101 OAVS:

" 1 Il regolamento della cassa deve

contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo

della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle

deliberazioni e delle decisioni.

2.

Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche

deve contenere, oltre a quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel

capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:

a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché

all’obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all’articolo 97;

b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato

direttivo della cassa, e la durata della loro carica;

c. la ripartizione dell’eventuale attivo o la copertura di un

eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione."

Per

l’art. 106 OAVS:

" 1 Il gerente della cassa deve

essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con

un datore di lavoro, con una persona che esercita un’attività lucrativa

indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è

affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di

attività principale;

ove le circostanze lo

giustificano, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.

2.

I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono

essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia

escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei

casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici

federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati

affiliati alla cassa di compensazione.

3.

Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il

gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza

della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

Pendente

causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e

presso l’UFAS. Dai medesimi è emerso che __________ poteva, come ha fatto,

emettere e firmare la decisione impugnata e nome e per conto di __________

(doc. XXIX e XXXI). Del resto l’insorgente, con le osservazioni del 19 agosto

2014, non contesta più questa circostanza (doc. XXXII).

Dagli atti emerge infatti che l’UFAS, che ha rammentato come “in

der Regel unterzeichnen die für eine Leistungsfestsetzung zuständigen

Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine Rentenverfügung“ (doc. XXX), conformemente all’art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della

Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in

particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l’emissione delle decisioni in

ambito di rendite e che __________ è __________ della CO 1 ed è gerarchicamente

immediatamente subordinata al gerente, __________, il quale conduce gli affari

della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo

della Cassa (cfr. anche __________).

3.

L’insorgente

sostiene anche che la Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola

censura sollevata in sede di opposizione e fa valere una violazione del diritto

di essere sentito.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006

nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III

578.

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del

provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;

DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo topico per il quale la Cassa

ha deciso di respingere l’opposizione e meglio l’assenza, secondo

l’amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita.

La

motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del

rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti,

l'interessato li ha contestati in sede di ricorso.

Del

resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (DTF 135 I 279 consid.

2.6.1

pag. 285; 124 V 180 consid. 4a

pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso

(cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

Inoltre

questo TCA evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato una censura

formale, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una sentenza

di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre

2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento (doc. I, pag.

7.

e 8).

Ora,

il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3).

Ne

segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

4.

Giusta

l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le

persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che

esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri

che lavorano all'estero a determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono

i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia

e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1

LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS)

rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla rendita

di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del

beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la possibilità

di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della

rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene al

caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e

l'effetto del rinvio della rendita:

" 1 Le persone aventi diritto a

una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni

al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il

rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

2.

La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per

superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della

prestazione non ricevuta.

3.

Il Consiglio federale

stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le

donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di

rendite."

Gli art. 55bis-55quater

OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57

OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza

9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita

a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale

rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

" 1 Il periodo di rinvio

comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di

pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di

rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di

rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la

rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali

vigenti.

2.

La revoca va fatta per iscritto.

3.

Quando il rinvio di una rendita è

revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo

delle rendite.

4.

Il decesso

dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."

Il calcolo anticipato è

effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei

contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e

gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).

Quanto all'esercizio del

diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o

all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa

di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di

richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente

e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i

figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che

possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto

l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla

rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere

richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno almeno,

le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare

l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di

diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

Le rendite sono fissate e

pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato,

era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano

contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa

che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 122 cpv. 2

OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in

qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita

sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

5.

Nel

caso di specie l’insorgente sostiene di aver inoltrato la richiesta di una

rendita di vecchiaia posticipata nel corso del 2009 presso il suo Comune di

domicilio (__________).

Dagli

atti e dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge quanto segue.

Il

13.

gennaio 2009 la Cassa __________ ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta

di calcolo di una rendita futura, datata 9 gennaio 2009 (doc. doc. XII e

XII/5). Nella domanda l’insorgente ha indicato, quale variante di calcolo,

quella relativa alla posticipazione della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag.

3).

La

richiesta è stata trasmessa per competenza alla Cassa convenuta, dove

l’interessato ha da ultimo pagato i contributi (doc. XII/4).

Il

29.

maggio 2009 la CO 1 __________ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto

(doc. A13). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l’interessato avrebbe

beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012 dell’erogazione

della prestazione di vecchiaia (doc. A 13).

La

Cassa di compensazione ha precisato che dal calcolo della prestazione non

deriva alcun diritto ad una rendita (“Insbesondere kann aus dieser

Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”), ha citato l’art.

55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va

presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio ed ha

allegato il formulario per la richiesta di una rendita (Doc. A13, pag. 3: “Formular

Anmeldung für eine Altersrente”).

In

queste condizioni l’interessato non può ritenere che la domanda del 9 gennaio

2009.

inoltrata per conoscere l’ammontare della rendita in caso di posticipo del

suo versamento potesse essere ritenuta quale richiesta di rinvio. Le

informazioni in senso contrario della Cassa sono chiare ed inequivocabili. A

comprova del fatto che anche l’assicurato era cosciente della necessità di

inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della

prestazione tramite un formulario separato vi è inoltre la circostanza che lo

stesso insorgente ha affermato di essersi recato nel corso del mese di agosto

2009.

presso il Comune di __________ proprio per consegnare la domanda di

posticipo dell’erogazione della rendita.

Il

ricorrente afferma infatti che il 6 o 7 agosto 2009 si sarebbe recato presso

l’Agenzia AVS del suo Comune di domicilio (__________), per inoltrare la

richiesta di posticipo (cfr. verbale di udienza, doc. XX).

Il

funzionario preposto, sentito quale teste dal TCA e indicato dal ricorrente

quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI), ha tuttavia

affermato di non rammentare in quel periodo “di aver visto o ricevuto la

richiesta di posticipo in questione” (doc. XX).

Questo

TCA rileva che l’interessato non ha tenuto copia dell’asserita domanda di

posticipo dell’erogazione della rendita di vecchiaia e neppure ha prodotto un

esibito di ricevuta da parte dell’amministrazione. Inoltre, non solo il

funzionario allora attivo presso il Comune di domicilio non rammenta di aver

ricevuto la domanda, ma né la Cassa __________ __________, né la Cassa

convenuta hanno ricevuto una comunicazione in tal senso.

La circostanza sollevata

dall’insorgente secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio __________,

avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una

rendita posticipata non può essergli d’aiuto. A prescindere dall’assenza di

qualsiasi prova in tal senso, va rilevato da una parte che la semplice

disponibilità a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una

rendita posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D’altra parte in sede di

udienza il ricorrente ha precisato che __________ ha affermato di non essere in

possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti

riferiti al calcolo provvisorio. Il solo fatto di aver promesso che si “sarebbe

occupata di tutto”, non fa nascere alcun diritto per il ricorrente.

L’audizione di __________, richiesta dal ricorrente, si rivela di conseguenza

superflua ai fini dell'esito della vertenza.

L’interessato

non può neppure prevalersi del fatto, sollevato il sede di ricorso (cfr. pag.

3) che il 18 settembre 2013, “proprio poco prima dell’inizio del versamento

della rendita posticipata (e solo in quel momento)” la Cassa convenuta lo

ha invitato “a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene

sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1.10.2009” (doc. I, pag.

3). Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente

ha preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10).

Inoltre l’interessato afferma di aver chiesto il posticipo di tre anni (doc.

A10), ossia fino a ottobre 2012, mentre il formulario è stato trasmesso 4 anni

dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso tra l’invio al ricorrente, da parte

della Cassa, del formulario per la richiesta di una rendita AVS nel settembre

2013.

e l’asserito inoltro della domanda di posticipo nel 2009.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.

89.

e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI

1994.

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non

rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto l’insorgente non ha comprovato e neppure ha reso verosimile secondo

l’usuale principio della verosimiglianza preponderante di aver inoltrato

(tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui

all’art. 55ter OAVS. La decisione della Cassa che rifiuta di concedere il

posticipo del versamento della rendita è di conseguenza conforme alla legge e

non viola il principio del divieto di formalismo eccessivo.

6.

L’interessato

sostiene che sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al

momento del compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al

versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato, l’amministrazione

avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere

conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati.

La censura

dell’insorgente va respinta. Infatti, spetta all’assicura-to far valere i

propri diritti e domandare, ai sensi dell’art. 67 OAVS, di poter beneficiare

della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non

è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere

richiesta e non viene erogata d’ufficio, costituisce un principio generale

delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell’obbligo di collaborare

delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e

seguenti; cfr. anche DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna, 1995,

pag. 188-189; cfr. anche DTF 113 V 13, DTF 127 V 209, sentenza I 731/01 del 3

giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27 marzo 2013).

In concreto, inoltre, conformemente

all’art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa __________ __________ ha pubblicato nel 2009

le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel __________.

In

queste circostanze le tesi del ricorrente circa l’agire della convenuta quale

“banca” o “cassa di risparmio” che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il

conteggio del deposito ed il richiamo alle norme penali sull’appropriazione

indebita sono infondate.

7.

L’assicurato

fa inoltre valere la violazione di numerose norme costituzionali e della CEDU,

sostenendo che il mancato riconoscimento del posticipo della rendita sarebbe

contrario alla Costituzione federale ed al diritto internazionale.

L’interessato

invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene

che non siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2

Cost. fed., art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost.

fed., art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede

di replica cita ulteriori articoli (doc. V).

L’insorgente

ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età,

non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni

sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità

(art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il

principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto

(art. 17 CEDU).

Già

solo per il fatto che l’interessato invoca genericamente le norme

costituzionali e della CEDU senza motivare oltre ed in maniera approfondita le

ragioni di una loro eventuale lesione, le censure andrebbero ritenute

manifestamente infondate. Questo TCA le riprenderà comunque di seguito,

spiegando perché non sono d’aiuto al ricorrente.

7.1

Per

l’art. 5 cpv. 2 Cost. fed. l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico

interesse ed essere proporzionata allo scopo.

In concreto l’insorgente non indica le

ragioni per le quali il principio della proporzionalità sarebbe stato violato.

Non avendo comprovato di aver trasmesso il formulario per il posticipo della

rendita nei termini previsti dalla LAVS e dall’OAVS, a giusta ragione, per i

motivi già esposti in precedenza, la Cassa non ha dato seguito alla domanda

tardivamente inoltrata nel 2013.

7.2

A

norma dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per

l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa

dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione

sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o

politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

Anche in questo caso l’insorgente non

fa valere per quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei

suoi confronti ed in cosa consisterebbe questa disparità. L’interessato ha

potuto far valere i suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire

discriminazione alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi

altro assicurato.

7.3

A

norma dell’art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità

e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché

ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l’art. 41 cpv. 2

Cost. fed. la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia

assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità,

della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità,

dell’orfanità e della vedovanza.

Va subito detto che, come riconosciuto

della dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier: Droit Constitutionnel Suisse, vol.

II Les Droits Fondamentaux 3a Ed. 2013 n° 1528 p. 680) i diritti

sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere

invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. In altri termini

l'art. 41 Cost. fed. non conferisce ai cittadini, ed in casu all’assicurato qui

ricorrente, dei diritti soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti

valere direttamente in giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF

130.

I 113).

L’insorgente non può dedurre diritti

dalla norma costituzionale invocata.

Quanto all'accenno all'art. 41 cpv. 2

Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché

ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, il TCA

rileva come tale precetto sia stato recepito dalla Confederazione nella LAVS e nella

LPC. La lamentela del ricorrente è generica e non contestualizzata a dovere.

7.4

Per

l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo

quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l’art. 46 cpv. 3

Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione

possibile e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell’art. 49 cpv. 1

Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

In

concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e

non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale. Non vi sono

motivi per ritenere che nel caso di specie questi articoli costituzionali siano

stati violati.

7.5

Secondo

l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una

previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa

previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia,

superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza

individuale. Secondo l’art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede

affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia

la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

Per

l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost fed. le rendite devono coprire adeguatamente il

fabbisogno vitale.

Questi articoli costituiscono la base

legale per l’emanazione delle norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e

superstiti (LAVS).

Il mandato costituzionale è stato

concretizzato tramite l’emanazione della citata legge, senza tuttavia dar

diritto ad un importo specifico e la Cassa di compensazione ha applicato

correttamente i disposti di legge al caso di specie.

A dipendenza del vissuto professionale

ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite non coprano

adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la previdenza

costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e

invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale, art. 111

Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni intervengono

versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).

Nel caso di specie l’interessato, se lo

ritiene necessario e se i presupposti sono dati, può pertanto inoltrare una

richiesta per eventualmente ottenere l’erogazione di prestazioni complementari.

Egli non può per contro dedurre alcun diritto specifico per il caso in esame.

7.6

Non

si vede neppure in quale modo la Cassa di compensazione avrebbe violato il

principio di “legalità”, che sarebbe insito nell'art. 1 CEDU, il quale prevede

che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro

giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione,

il diritto di essere sentito di cui all’art. 6 § 1 CEDU (di cui si è detto

anche al consid. 3, ritenuto del resto che l’insorgente è stato sentito nel

corso dell’udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [cfr. consid. T]), il principio

di uguaglianza (art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti

nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna

specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di

appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra

condizione”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione dell’art. 8

Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata

come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una

attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle

libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a

queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.").

La

Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate

correttamente.

7.7

Va

poi esclusa una violazione del principio della buona fede, sia perché non

risulta dagli atti che la Cassa di compensazione avrebbe fornito una

informazione erronea all’insorgente, sia perché quest’ultimo nemmeno la indica,

limitandosi ad un generico rinvio a tale principio (cfr. anche consid. 5).

7.8

In

sede di replica (doc. V), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna

motivazione, alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale

e della CEDU, in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato

cita l’art. 9 cpv. 2 Cost. fed. (recte: art. 9 Cost. fed.) secondo cui ognuno

ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona

fede da parte degli organi dello Stato e l’art. 12 Cost. fed. per il quale chi

è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato

e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Il

ricorrente fa inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1

Cost. fed., il preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le

parti hanno il diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza),

30.

Cost. fed. (procedura giudiziaria) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla

sicurezza: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi

previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da

parte di un tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di

detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un

tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità

giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che

egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario

di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se

si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua

educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità

competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per

prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un

alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto

o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare

irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento

d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona che venga arrestata

deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei

motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni

persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo,

deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato

autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di

essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà

durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia

che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni

persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di

indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi

termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la

detenzione è illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di

detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto

ad una riparazione”).

Come

già accennato, a prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro

asserita violazione e senza che sia necessario esaminare oltre se queste norme

siano direttamente applicabili, in concreto non vi sono motivi per ritenere che

la Cassa non abbia correttamente applicato i citati articoli costituzionali e

di diritto internazionale.

L’amministrazione

non ha agito in maniera arbitraria e non ha violato il principio della buona

fede.

Va

qui ribadito che se l’interessato ritiene che l’ammontare della rendita AVS non

gli permette di far fronte al proprio fabbisogno, può inoltrare all’autorità

cantonale competente una domanda tendente all’ottenimento delle prestazioni

complementari. Non vi è alcun motivo per ritenere che l’art. 12 della

Costituzione federale sia in qualche modo stato violato nel preciso caso di

specie.

8.

Il

ricorrente afferma che non è chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso

in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio

federale. Questa circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e

comunque, in assenza dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della

rendita, non è rilevante e non merita ulteriore approfondimento.

9.

L’insorgente

afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da ottobre

a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita nell’ammontare

riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e sostiene che è

irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di conseguenza dal 1°

ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di mora del 5% sulla

somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del

pagamento.

Va qui evidenziato che con la decisione

formale del 9 dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha

correttamente calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese

di ottobre 2009 (mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del

ricorrente [cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc.

A6, pag. 3), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6).

Per quanto concerne gli interessi, in

una sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2

che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia

pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve

interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,

ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è

fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA

(Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA). A partire

da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr.

sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso

è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia

condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi

dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24, 26 e, a contrario, 43

all’art. 26 LPGA). Come nel caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente

che la seconda condizione non si realizza nel caso di specie, il diritto alla

rendita essendo stato rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS

soltanto nei mesi di settembre/ottobre 2013 (doc. A9).

10.

Il

ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I). Pendente

causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato

diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice nel

corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste __________,

gerente dell’Agenzia AVS di __________ dal __________.

Il

TCA ha invece rinunciato a sentire __________, poiché, come spiegato al consid.

5, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della vertenza.

Va a questo proposito rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.

4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

11.

Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non deve

essere esaminata la richiesta dell’interessato di condannare la Cassa al

pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti