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Decisione

30.2014.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo

dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi

sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si

intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno

di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre

(art. 22 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell’anno di

contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (art. 22 cpv. 3 OAVS

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2008).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio

investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5

OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

2.3. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta

federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono

desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di

essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv.

2 OAVS).

Nei casi di procedura per

sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23

cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali

sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono

comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito

determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito

nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono

dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare

i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid.

2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a

questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del

TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della

realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

2.5. Nel caso di

specie l’interessato, a giusta ragione, non contesta più (doc. V) che l’importo

percepito quale mediatore nell’ambito del commercio professionale d’immobili va

qualificato quale reddito da attività indipendente e va assoggettato al

prelievo dei contributi sociali (cfr. DTF 112 Ib 81, DTF 125 II 113, sentenza

30.2007.1 del 6 novembre 2007).

Egli

aderisce inoltre alla proposta della Cassa, formulata in sede di opposizione,

di assoggettare agli oneri sociali l’importo di fr. 82'500, senza applicare

l’art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr. doc. V: “manteniamo per contro la richiesta

[accolta dall’istituto] di determinare la base di imposizione AVS del reddito

contestato in CHF 82'000 [+ 500 per altra attività]”).

Va qui

rammentato che per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le

casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali

le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui

all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge

federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo

27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base

ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la

disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle

deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l’articolo 9 capoverso 4 si

applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente

comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della modifica.

Nel caso di specie

all’importo di fr. 82'500 andrebbe di conseguenza applicato l’art. 9 cpv. 4

LAVS, poiché il reddito è stato comunicato dal fisco alla Cassa dopo il 1°

gennaio 2012.

Tuttavia, con una recente

sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, destinata a pubblicazione, il TF, in

un caso analogo al presente, ha in sostanza stabilito che vi è un’eccezione

all’applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato

dall’Alta Corte, dai fatti emerge che il 10 gennaio 2012 l’autorità fiscale del

Canton Zugo ha comunicato alla Cassa cantonale che il ricorrente aveva

conseguito nel 2008 un reddito da attività indipendente di fr. 9'934. Alla

domanda se i contributi personali erano stati dedotti, l’autorità fiscale ha

risposto negativamente.

Il 24 aprile 2012 la Cassa

ha fissato i contributi da indipendente in fr. 526.80 (incluse le spese

amministrative), aggiungendo all’importo soggetto a contribuzione fr. 534 quali

contributi personali.

Anche nella comunicazione

del 7 agosto 2012, relativa al 2009, l’autorità fiscale ha negato che

dall’importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. Con

decisione del 14 agosto 2012 la Cassa ha fissato i contributi dovuti in fr.

8'192 (fr. 8'376.60 con le spese amministrative).

Il Tribunale amministrativo

del Canton Zugo ha accolto il ricorso dell’assicurato contro la decisione su

opposizione del 7 novembre 2012, affermando che la Cassa non doveva aggiungere

all’importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali ed ha rinviato l’incarto

all’amministrazione per un nuovo calcolo conformemente ai considerandi.

L’UFAS ha interposto

ricorso al TF. L’Alta Corte, dopo aver interpellato l’autorità fiscale del Canton

Zugo ed aver tenuto un’udienza pubblica, ha respinto l’impugnativa.

Il TF ha innanzitutto

rammentato le norme applicabili al caso di specie ed ha sottolineato che

oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo dei contributi

sociali dovuti nel 2009 al reddito da attività indipendente comunicato dal

fisco vanno aggiunti i contributi personali (consid. 3: „Letztinstanzlich

ist nur mehr strittig, ob die Ausgleichskasse bei der Bemessung der für das

Jahr 2009 zu entrichtenden AHV/IV/EO-Beiträge des Beschwerdegegners auf dem von

der Steuerbehörde gemeldeten Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

persönliche Beiträge aufrechnen durfte“).

L’Alta corte ha in seguito

descritto il contenuto della sentenza cantonale e del ricorso inoltrato

dall’UFAS.

Il Tribunale

amministrativo del Canton Zugo ha evidenziato che l’importo figurante nella

comunicazione del fisco era un reddito lordo e non un reddito netto. La Cassa

di compensazione ha tuttavia aggiunto i contributi sociali sulla base delle

direttive dell’UFAS. Il Tribunale cantonale ha rammentato che le direttive non

sono vincolanti per il Giudice se sono incompatibili con la legge o se portano

a risultati errati. Ritenuto che nel caso giudicato il reddito comunicato era

quello lordo, per l’istanza cantonale, senza ulteriori accertamenti, non sarebbe

stato possibile aggiungere i contributi personali al reddito da assoggettare al

prelievo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha di conseguenza deciso di rinviare

gli atti alla Cassa per accertare l’ammontare del reddito netto e per un nuovo

calcolo dei contributi (consid. 3.1: „Die Vorinstanz erwog, es lasse sich

aus der am 7. August 2012 ergangenen Meldung der

Steuerbehörde unschwer schliessen, dass es sich bei dem angegebenen Einkommen

aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht um ein Netto-, sondern um ein

Bruttoeinkommen handelte. Die Ausgleichskasse habe es trotzdem aufgerechnet,

weil die Weisungen des BSV für sie verbindlich und vorbehaltlos anzuwenden

seien. Diese seien jedoch für das Gericht nicht verbindlich; es dürfe

jedenfalls dann davon abweichen, wenn ihre Anwendung mit dem Gesetz nicht

vereinbar sei bzw. zu einem falschen Ergebnis führe. Da sich in casu aus dem

Hinweis in der Meldung der Steuerbehörde unmissverständlich ergebe, dass diese

vorliegend einen Bruttolohn meldete bzw. melden wollte, vermöchten die neuen

Rz. 1169 ff. WSN (E. 2.3) eine Aufrechnung der persönlichen Beiträge ohne

weitere Abklärungen nicht zu rechtfertigen. Sie wies die Sache zur Abklärung

des Nettoeinkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und zur Neubestimmung

der AHV/IV/EO-Beiträge an die Ausgleichskasse zurück.“).

Nel

ricorso al TF, l’UFAS sosteneva invece che in virtù dell’art. 9 cpv. 4 LAVS la

Cassa sarebbe stata tenuta per legge ad aggiungere i contributi sociali al

reddito da attività indipendente comunicato dal fisco, che va considerato al

netto dei contributi, indipendentemente dal fatto che i contributi presi in

considerazione dall’autorità fiscale siano maggiori o minori a quelli calcolati

dalla Cassa. Ciò vale anche quando non è stato dedotto alcun contributo a

livello fiscale. Scopo dell’art. 9 cpv. 4 LAVS è infatti quello di eliminare

qualsiasi discussione circa l’ammontare dei contributi da aggiungere al reddito

da attività indipendente. Altrimenti la Cassa dovrebbe verificare la

correttezza della comunicazione fiscale, ciò che sarebbe contrario al senso

dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (consid. 3.2: “Das BSV hält

dagegen, die Beitragsaufrechnungspflicht nach Art. 9 Abs. 4 AHVG sei den

Ausgleichskassen gesetzlich auferlegt. Nach der

Übergangsbestimmung gelte sie explizit für alle Einkommen, die nach dem 1.

Januar 2012 gemeldet würden. Diese Einkommen gälten als Nettoeinkommen, und

zwar unbekümmert darum, ob die von den Steuerbehörden tatsächlich

berücksichtigten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge höher oder tiefer waren als

die von der Ausgleichskasse bei der Aufrechnung des gemeldeten Einkommens

ermittelten. Dies sei auch dann der Fall, wenn steuerseitig überhaupt kein

Abzug berücksichtigt worden sei. Nach den Intentionen des Gesetzgebers solle

diese Festlegung jegliche Diskussionen um die zutreffende Höhe der

Beitragsrechnung ausschliessen und die Durchführung erleichtern. Art. 9 Abs. 4

AHVG stelle eine gesetzliche Fiktion auf, die nicht widerlegt werden könne.

Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Ausgleichskassen die

Richtigkeit der Steuermeldungen in jedem Fall anhand der Steuerveranlagungen

überprüfen müssten. Gerade dem habe der Gesetzgeber jedoch mit der Regelung in

Considerandi

Art. 9 Abs. 4 AHVG vorbeugen wollen. Die Bindungswirkung von Art. 9 Abs. 4 AHVG

ergänze die in Art. 23 Abs. 4 AHVV statuierte Verbindlichkeit der

Steuermeldungen. Als gesetzliche Fiktion sei sie

von den Gerichten zu beachten”).

Dopo

aver rammentato le varie modifiche che si sono succedute negli anni, aver

ricordato il contenuto del Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010

relativo, anche, all’introduzione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, e i metodi utilizzati

per interpretare la legge, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di specie la

lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l’autorità fiscale

deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di

compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in

base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l’art. 24

cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti

per le casse (consid. 5.3: “Der Wortlaut der

gesetzlichen Regelung ist insofern klar, als es sich bei dem von der

Steuerbehörde zu meldenden Einkommen um das um die steuerrechtlich zulässigen

AHV/IV/EO-Beitragsabzüge gekürzte Nettoein-kommen handeln soll. Es ist durch

die Ausgleichskasse auf 100 Prozent aufzurechnen. Hierzu wird - auf

Verordnungsstufe (Art. 23 Abs. 4 AHVV) - geregelt, dass die Angaben der

Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind.“).

L’Alta

Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS si evince

dal già citato Messaggio del Consiglio federale. Al fine di sburocratizzare ed

applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate

dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo

disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con

quelli ricalcolati dalle casse di compensazione poiché la deduzione fiscale non

viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella

semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione

(consid. 5.4: “Sinn und Zweck der Neuregelung ergibt sich

aus der bundesrätlichen Botschaft zur Verbesserung der Durchführung des AHVG

(oben E. 4.3) mit aller Deutlichkeit. Im Sinne einer administrativen

Vereinfachung und einheitlichen Gesetzesanwendung sollen die Steuerbehörden von

der Beitragsaufrechnung und vom entsprechenden Meldeverkehr entlastet werden.

Diese Gesetz gewordene legislatorische Absicht nimmt bewusst in Kauf, dass die

auf Steuerseite abgezogenen Beiträge nicht zwingend mit den auf AHV-Seite

aufgerechneten übereinstimmen, da der steuerliche Abzug der Ausgleichskasse

nicht gemeldet wird. Der klare Sinn und Zweck der Bundesrechtsanpassung besteht

in der Vereinfachung der Arbeitsabläufe auf Seiten der Steuerbehörden und

Ausgleichskassen“).

Secondo

l’interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis

della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente

alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi

della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i

contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio

che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i

contributi sociali. L’assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e

può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta

correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l’indipendente

deve far valere i propri diritti nell’ambito della procedura fiscale (DTF 110 V

369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante

per il calcolo dei contributi (consid. 5.5: “Nach Wortlaut,

Sinn und Zweck der neuen Regelung liegt somit die ratio legis der Änderung

darin, dass die Ausgleichskasse sich in Abweichung zur alten Praxis (BGE 111 V

289) gerade nicht mehr darum kümmern muss und soll, ob und was die Steuerbehörde

vom gemeldeten Einkommen abgezogen hat. Sie hat davon auszugehen, dass das

gemeldete Einkommen beitragsrechtlich ein Nettoeinkommen ist, und hat die

AHV/IV/EO-Beiträge auf dieses aufzurechnen. In diesem Sinn trifft die

Umschreibung des BSV, Abs. 4 von Art. 9 AHVG stelle eine nicht zu widerlegende

gesetzliche Fiktion auf, den Rechtssinn der Neuregelung. Es ist darin nicht

eine stossende Beitragserhebung zu erblicken; der Versicherte deklariert im

Steuerveranlagungsverfahren die Sozialversicherungsbeiträge und kann

steuerrechtlich Einsprache erheben, wenn er feststellt, dass der Abzug nicht

ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Es gilt auch in diesem Kontext der seit jeher

beachtete Grundsatz, dass der Steuerpflichtige seine Rechte bezüglich des

Ausmasses der Beitragspflicht im steuerrechtlichen Veranlagungs- und

Rechtsmittelverfahren zu wahren hat (BGE 110 V 369 E. 2a S. 370 mit Hinweisen).

Sieht er davon ab, bleibt es grundsätzlich bei der Steuermeldung.“).

L’Alta

Corte ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale

quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente

e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel

caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall’Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali perché il

ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi

dell’art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il già citato Messaggio del Consiglio

federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva

effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo il TF ha ritenuto che la

sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l’amministrazione deve

ricalcolare i contributi dovuti dall’assicurato (consid. 6: „Davon

ist indes abzuweichen, wenn - wie hier - durch die Steuermeldung klar,

ausdrücklich und vorbehaltlos bestätigt wird, dass kein Abzug vorgenommen

worden ist. In der Steuermeldung für das

Geschäftsjahr 2009 ist gegenüber der Ausgleichskasse die Frage, ob die

persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger

Erwerbstätigkeit abgezogen worden seien, verneint worden (A.b). Wie die

Nachfrage des Bundesgerichts bei der kantonalen Steuerverwaltung (C.b) ergeben

hat, wurde das der Ausgleichskasse gemeldete Einkommen ohne Abzug von

AHV/IV/EO-Beiträgen veranlagt, weil der Beschwerdegegner einen solchen nicht

deklariert oder beantragt hatte. Wenn jedoch bei der Steuerveranlagung

erklärtermassen keine Abzüge gemacht worden sind und für die Ausgleichskasse

unmissverständlich ein Bruttoeinkommen gemeldet wird, hat eine prozentuale

Aufrechnung im Sinne von Art. 9 Abs. 4 AHVG nicht zu erfolgen. Denn gemäss

Botschaft zur Verbesserung der Durchführung der AHV (E. 4.3 hievor) hatte der

Gesetzgeber klarerweise das Bild vor Augen, dass auf der Steuerseite

tatsächlich Beiträge abgezogen werden. Damit

ist der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig, weshalb die Verwaltung

die strittigen Beiträge neu festzulegen hat.”).

2.6

In

concreto, come del resto ammesso implicitamente anche dalla Cassa di

compensazione (doc. III), la fattispecie è analoga. Infatti, alla domanda posta

dall’amministrazione il 9 gennaio 2014: “Per l’anno 2008: l’assicurato ha

dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale SI/NO? se SI a

quanto ammonta la cifra dedotta?”, l'autorità di tassazione ha risposto: “no”

(doc. 6; cfr. anche sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, consid. C.b: “[…] 1. Trifft die in Ihrer Meldung vom 7. August 2012

gemachte Angabe ("nein") zu, dass vom Einkommen aus selbstständiger

Erwerbstätigkeit in Höhe von Fr. 82'237.- die persönlichen

AHV/IV/EO-Beiträge nicht abgezogen worden waren? Ja;

zumindest ist aus der Jahresrechnung nichts anderes ersichtlich (kein

Aufwandkonto "Sozialversicherungsbeiträge"). 2. Bei Bejahung von

Frage Ziff. 1: Was ist der Grund für den fehlenden Abzug der

Selbstständigenbeiträge im steuerlichen Veranlagungs-verfahren? Ein solcher

Abzug wurde weder deklariert noch beantragt. 2.1 Bestand der Grund darin, dass

der Steuerpflichtige keine solchen Beiträge deklariert hatte? Ja, der

Steuerpflichtige hatte keine solchen Beiträge deklariert.“).

Ciò

è confermato dal verbale del 5 febbraio 2008 sottoscritto dal ricorrente e

dall’Ufficio __________ Tassazione __________ dove emerge che “considerate

le spese sostenute per realizzare il reddito verrà imposto un importo di fr.

82'000.- netti relativi alla prestazione lorda di fr. 96'000.-. Il contribuente

documenterà l’eventuale contributo AVS che verrà dedotto dalla tassazione

relativa all’anno del pagamento dello stesso” (doc. 7a).

Ne segue che, in

applicazione della sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013, destinata a

pubblicazione, l’amministrazione dovrà ricalcolare il contributo dovuto sulla

base dell’importo complessivo di fr. 82'500 senza applicare l’art. 9 cpv. 4

LAVS.

2.7

L’insorgente, solo vincente

in causa con riferimento alle sue prime richieste, rappresentato da una

fiduciaria, avrebbe per principio diritto a perlomeno parziali ripetibili.

Infatti, secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

Nel caso di specie l’assicurato

è amministratore unico, con firma individuale, della fiduciaria che lo

rappresenta e la firma figurante in calce al ricorso (doc. I) non si discosta

molto da quella apposta personalmente al reclamo del 27 agosto 2012 inoltrato

contro la tassazione del 2009 (doc. 7b).

Con sentenza 30.2004.78

del 21 marzo 2005, nel caso di un’amministratrice unica della società

ricorrente che aveva interposto ricorso per il tramite di una fiduciaria di cui

era titolare ma che si era presentata in calce al ricorso come amministratrice

unica della società ricorrente, il TCA, dopo aver rammentato il contenuto della

DTF 129 V 113 = Pratique VSI 2004 pag. 60 relativa al

riconoscimento di ripetibili ad un esecutore testamentario, ha negato il

diritto a ripetibili alla società ricorrente giacché la rappresentante aveva

agito nella sua qualità di amministratrice unica della società insorgente e non

di titolare della fiduciaria che la rappresentava e non erano adempiuti i

presupposti per riconoscere l’indennità per ripetibili alla persona che agisce

per proprio conto.

A questo proposito va

rammentato che l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente

ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per

ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli

interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli

sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr.

consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289: DTF 113 Ib 356 consid. 6b,

DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).

Con sentenza 30.2005.37

del 14 novembre 2005, il TCA, che ha dovuto giudicare sul nuovo ricorso

inoltrato dalla medesima ricorrente contro la nuova decisione su opposizione emessa

in seguito al rinvio di cui alla sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005, ha invece riconosciuto il diritto a ripetibili poiché l’amministratrice unica della ricorrente

non si è più presentata come tale, bensì come titolare dello studio fiduciario

(consid. 2.15 della sentenza 30.2005.37 del 14 novembre 2005).

Con

sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, il TF ha affermato:

"

Per giurisprudenza, un legame di parentela tra

la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude

di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante

legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del processo,

segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3

CC; v. RCC 1984 pag. 287, consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V

113.

consid. 4.1 pag. 116) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113

consid. 4.1 pag. 116 con riferimenti).

Benché tale principio sia stato (principalmente)

elaborato per la rappresentanza in giudizio di una persona che non dispone di

conoscenze giuridiche particolari, non vi è serio motivo per non applicarlo,

per analogia, anche all'avvocato che rappresenta in giudizio un collega suo

parente. In effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore

all'esito del processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo

di elusione della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio

particolare - riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a

ripetibili (v. DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di

trattare differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da

chi invece, nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il

quale non intrattiene legami di (stretta) parentela. Tenuto conto del fatto che

in quest'ultima evenienza, la prassi riconosce normalmente alla parte vincente

in lite il diritto a ripetibili (v. ad es. consid. 3b non pubblicato in DTF 126

I 228; cfr. inoltre sentenza 2P.163/2003 del 30 gennaio 2004, consid. 5.2), lo

stesso diritto, per motivi di parità di trattamento, non può essere negato al

qui ricorrente (in questo senso, sebbene senza motivazione particolare, cfr. il

consid. 4.2 non pubblicato in DTF 130 II 270, e la sentenza 2A.18/2004 del 13

agosto 2004, consid. 10)."

In una

sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 il TF ha rammentato che:

"

5.4.3

Il diritto a ripetibili è per contro stato

rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato

in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un

assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente

incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi

in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il

mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non

aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126

V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto

l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 245/04 del 14 aprile 2005)." (sottolineatura del redattore)

Nella

citata sentenza I 245/04 del 14 aprile 2005 il TF ha affermato che secondo la

giurisprudenza relativa all’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS, che resta applicabile

in ambito LPGA per l’interpretazione dell’art. 61 lett. g LPGA, un assicurato

rappresentato gratuitamente da un’istituzione d’assistenza pubblica non può

pretendere ripetibili davanti all’autorità giudiziaria cantonale, in mancanza

di una giustificazione economica (consid. 2.2 della citata sentenza). Infatti

una tale istituzione non guadagna le sue risorse finanziarie tramite contributi

o sostegni dei suoi membri, bensì essenzialmente grazie a sussidi statali che

gli permettono di adempire alla sua funzione di organismo di assistenza

pubblica (consid. 2.2 della citata sentenza). Nel caso giudicato dal TF il

ricorrente era rappresentato gratuitamente da un’assistente sociale del Centro

d’azione sociale e della salute, unità del servizio di azione sociale della

Città di Ginevra (consid. 3.2: «En l'occurrence,

l'intimé était représenté gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni

établi - en instance cantonale par un assistant social du Centre d'action

sociale et de santé, Unité de service action sociale de la Ville de Genève […] »,

sottolineatura del redattore). Il TF ha pertanto applicato la giurisprudenza di

cui alla DTF 126 V 11 (secondo cui un assicurato patrocinato

da un ente incaricato dell'assistenza pubblica vincente in causa non ha diritto

a indennità di parte) ed ha negato in mancanza di una giustificazione

economica (« […] faute de justification économique […] ») il diritto a ripetibili.

In

concreto, ritenuto che il ricorrente ha agito per il tramite della propria

fiduciaria, che nulla gli avrebbe impedito di agire personalmente come in

ambito di opposizione alla decisione del 20 dicembre 2013 (doc. 7) o di reclamo

contro la tassazione 2009 (doc. 7b) e che l’interessato non pretende e neppure

rende verosimile di essere rappresentato a titolo oneroso, in assenza di una

giustificazione economica non ha diritto ad alcuna indennità per ripetibili.

In concreto, l’interessato

non avrebbe diritto ad alcuna indennità per ripetibili neppure se si volesse

applicare la giurisprudenza relativa alla persona che agisce in causa propria

(cfr. DTF 129 V 113) già solo per il fatto che, a non

averne dubbio, il lavoro svolto (ricorso di 3 pagine [doc. I] ed osservazioni

di una pagina [doc. V] non ha impedito in maniera notevole la propria attività

professionale e neppure gli ha causato una perdita di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per un

nuovo calcolo del contributo dovuto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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