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Decisione

30.2014.16

Richiesta di AGI per accompagnamento di terzi. Tuttavia, sia l'assistente sociale che ha effettuato l'inchiesta domiciliare che tutti i certificati medici, perfino dei curanti, NON riscontrano diffico

20 giugno 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per giustificare il riconoscimento di un assegno di grado esiguo.

C. Con

scritto dell'11 giugno 2013 (doc. 85) l'assicurata ha chiesto un colloquio con

il medico SMR (dr. med. __________), durante il quale il 16 dicembre 2013 ha prodotto nuova documentazione medica (doc. 92), sulla quale il 18 dicembre 2013 (doc. 94) si

è pronunciato un altro medico SMR (dr. med. __________), che ha concluso che

dal profilo neurologico non è necessario l'accompagnamento.

Il 2 gennaio 2014 (doc. II/1) la Cassa

di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha esposto le

norme applicabili e ha rilevato che spettava all'assicurata fornire le prove

atte a giustificare una diversa valutazione del caso. In concreto, stanti le

valutazioni dell'assistente sociale e quelle dei medici SMR formulate sulla

base dei certificati ottenuti dai medici curanti, secondo la Cassa non sono

dati i presupposti per beneficiare di un assegno grandi invalidi dell'AVS.

D. Il

24 gennaio 2014/7 febbraio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata da RA 1, ha interposto

un ricorso cautelare contro il rifiuto di concessione dell'assegno grande invalido

dell'AVS, lamentando di avere grandi difficoltà nel tenere le relazioni sociali

a causa delle sue patologie e di necessitare di una sorveglianza personale.

Infatti, la ricorrente coabita con un conoscente proprio per essere aiutata nei

momenti di bisogno. I documenti medici che produrrà confermeranno queste circostanze.

L'insorgente ha precisato il 26

febbraio 2014 (doc. VI) che l'inquilino con cui vive l'accompagna nei suoi

spostamenti, visto che non guida più da tempo l'automobile ed a causa delle sue

limitazioni fisiche e psichiche, che tendono a farla rimanere a casa con un

conseguente ritiro sociale, essa fa oggettivamente fatica a gestire la sua vita

sociale all'esterno, che peraltro è limitata alle molte visite mediche ed a

soddisfare i bisogni di prima necessità.

E. Con

risposta del 10 marzo 2014 (doc. VIII) la Cassa di compensazione si è riconfermata

nella decisione impugnata, visto che il dissenso manifestato dalla ricorrente è

puramente soggettivo, non avendo prodotto eventuali elementi oggettivi, di natura

medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Le valutazioni dell'assistente

sociale e dei medici SMR sono dunque confermate.

Nell'attesa dei certificati medici

richiesti, l'insorgente ha chiesto una proroga di 20 giorni (doc. X), che il

TCA le ha concesso (doc. XI). Nuova documentazione non è tuttavia stata prodotta.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato

alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, non ritenendo adempiuti

i requisiti legali.

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i

beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno

per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in

istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del

mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento

in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un

anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale

le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv.

3.

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo

34.

capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la

persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di

pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione

per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita

anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad

allora.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis

LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione

della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS

rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi.

L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà

di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di

grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte

degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI

stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste

un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso

1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli

398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento

di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto

indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107

V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i

seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

4.

Nella

fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS

a motivo che non sono riunite le condizioni legali, visto che non si può

ritenere che l'assicurata dipenda da terzi per gli atti quotidiani della vita e

neppure che necessiti di una sorveglianza personale.

La soluzione adottata dalla Cassa di

compensazione non può che essere confermata.

In effetti, gli accertamenti medici

predisposti dall'amministrazione convergono ad affermare che dal profilo

neurologico non è necessario un accompagnamento.

La documentazione medica prodotta con

l'opposizione accerta che l'assicurata è affetta da alcune patologie, quali una

sindrome cervico-lombovertebrale cronica con irradiazioni irritative in sede

scapolare a sinistra e lombo-gluteale a destra per la quale è stata ricoverata

per la riabilitazione degli arti inferiori dal 5 al 20 febbraio 2013 (doc.

92-2), una malattia emorroidale di grado III-IV con prolasso emorroidale

circolare che ha necessitato un intervento chirurgico avvenuto il 16 settembre

2013.

(doc. 92-8), una sindrome depressiva ricorrente in trattamento (doc.

92-14), diffusi dolori al sistema locomotore di origine multifattoriale che

hanno comportato la richiesta di un aiuto domiciliare per due ore alla

settimana nel 2008 (doc. 92-15), nel 2012 (doc. 92-22) e nel 2014 (doc. 92-20),

epilessia che comporta difficoltà a salire sui mezzi pubblici ed un maggior

rischio di cadute (doc. 92-18) così pure alcune crisi epilettiche ogni mese

malgrado la terapia antiepilettica (doc. 92-21). Essa ha inoltre prodotto due

referti di densitometrie ossee del 2010 (doc. 92-17) e del 2013 (doc. 92-16).

L'assicurata, malgrado ne abbia più

volte accennato e ne abbia avuto la possibilità, né con il ricorso né durante

la procedura ricorsuale ha mai prodotto nuova documentazione medica e neppure

specifica alla problematica lamentata, ovvero di difficoltà negli spostamenti

esterni e della necessità di una sorveglianza personale continua.

Tanto il dr. med. __________,

specialista FMH neurologia che la segue per l'epilessia, quanto il dr. med. __________,

medicina generale FMH, suo medico curante, non hanno riscontrato le predette

difficoltà rispettivamente necessità.

Il dottor __________, nell'aprile 2013

(doc. 92-18), ha rilevato come la paziente presenti un aggravamento dei

disturbi alla colonna vertebrale su base degenerativa, ma al di fuori di questo

peggioramento il quadro clinico globale è grosso modo sovrapponibile ai

precedenti, in particolare per quanto riguarda la frequenza delle crisi

epilettiche (4-5 al mese).

Nel dicembre 2013 (doc. 92-20) il

curante ha certificato la necessità di un aiuto domiciliare per lavori

domestici pesanti in ragione di 2 ore alla settimana per l'anno 2014, stanti i

dolori degenerativi progressivi che necessitano di cure riabilitative.

Anche il neurologo, già nel 2012 (doc.

92-22), ha attestato che da anni erano presenti dolori al sistema locomotorio,

a causa dei quali l'assicurata non può svolgere attività domestiche particolarmente

pesanti dal profilo fisico. Pertanto, egli ha fatto richiesta per un aiuto

domiciliare regolare (una volta alla settimana).

Alla luce di questi nuovi certificati

medici, il medico SMR (dr. __________) si è pronunciato il 18 dicembre 2013

(doc. 94) osservando che non risultavano nuove patologie al di fuori di quelle

già note, che esisteva un'autonomia nei trasferimenti e nella deambulazione

(vedi degenza riabilitativa a __________) e che non era necessario un

accompagnamento dal punto di vista neurologico.

Sulla scorta di queste emergenze, va

concluso che in nessuna occasione esse hanno evidenziato delle difficoltà tali

da riconoscere la necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere

gli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, lavarsi ed

andare al gabinetto.

Quanto all'aiuto per spostarsi

all'esterno ed alla sorveglianza personale permanente, che la ricorrente indica

essere difficoltose e quindi di necessitare dell'aiuto di terzi nella persona

del suo coinquilino, l'assistente sociale che ha compiuto l'inchiesta domiciliare

ha chiesto l'intervento del medico SMR (dr. med. __________) per valutare tali

necessità, il quale a sua volta ha interpellato i medici curanti della

ricorrente. Nella primavera 2013 sia il dr. med. __________ (doc. 80) sia il

dr. med. __________ (doc. 81) non hanno rilevato la necessità di un accompagnamento

costante da parte di una terza persona ed anche per gli spostamenti lunghi non

era mai emersa in passato la necessità di un accompagnamento.

Neppure i nuovi certificati medici prodotti

con l'opposizione hanno oggettivato le lamentele dell'assicurata, visto che

nessun dei medici che l'ha avuta in cura ha espresso queste sue necessità.

Anche il secondo medico del Servizio

Medico Regionale (dr. med. __________) che ha esaminato attentamente questa documentazione

ha concluso che non era necessario un accompagnamento da parte di terzi.

5.

Stante

l'assenza di specifici atti medici che corroborino una diversa valutazione del

caso, secondo questo Tribunale si deve concludere che sulla base dell'inchiesta

domiciliare effettuata dall'assistente sociale, dei certificati medici raccolti

dalla Cassa di compensazione e delle valutazioni eseguite su di essi da entrambi

i medici SMR interpellati, non sono dati i presupposti per concedere alla ricorrente

un assegno grandi invalidi dell'AVS. Fanno infatti difetto le condizioni legali

di cui all'art. 38 OAI concernente l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana.

È quindi a giusta ragione che la Cassa

di compensazione ha respinto la richiesta dell'assicurata di un AGI dell'AVS.

Pertanto, la decisione su opposizione

del 2 gennaio 2014 deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti