30.2014.17
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11 agosto 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.17
TB
Lugano
11
agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
Aa. RI
1, nato nel 1962, il 19 ottobre 2010 (doc. 13) ha chiesto di essere affiliato
quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei
contributi AVS, indicando di avere iniziato il 4 ottobre precedente l'attività
di supervisore di un progetto per conto di un'azienda di __________, precisando
che l'attività si sarebbe svolta in Svizzera.
Ab. Il
27 ottobre 2010 (doc. 12) la Cassa CO 1 ha comunicato all'assicurato di averlo
affiliato dal 1° ottobre 2010 nella categoria delle persone il cui datore di
lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.
Ac. A
seguito dell'emanazione della notifica di tassazione IC/IFD 2010 del 1° maggio
2013 (doc. 9), la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio
di tassazione, il quale il 6 agosto 2013 (doc. 8a) le ha comunicato che il
reddito proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente ammontava per l'anno
2010 a Fr. 51'500.- e che il capitale investito era pari a zero.
B. Con
decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che annulla e
sostituisce la decisione provvisoria del 2 novembre 2010, la Cassa di compensazione
ha calcolato in Fr. 6'461,70 i contributi dovuti dall'assicurato per il periodo
ottobre-dicembre 2010 come salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo
contributivo AVS, basandosi su un reddito professionale di Fr. 51'500.- ripreso
dalla notifica di tassazione IFD 2010.
C. Vista
l'opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. 7) dell'assicurato che ha chiesto di
essere esonerato dal dovere pagare contributi AVS/AI/IPG in Svizzera avendo
svolto attività unicamente su territorio estero, l'amministrazione ha
sottoposto dei quesiti all'assicurato (doc. 6) e, sulla scorta della
documentazione prodotta (doc. 5), la Cassa di compensazione ha emanato il 28
gennaio 2014 (doc. A) una decisione su opposizione con cui ha parzialmente
accolto la predetta opposizione.
La Cassa ha esposto le norme legali
applicabili e ha concluso che poiché l'assicurato è svizzero ed è domiciliato
in Svizzera e nel 2010 ha lavorato in __________ - Paese che non ha una Convenzione
con la Svizzera -, giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a e l'art. 6 LAVS è dato l'obbligo
assicurativo nel nostro Paese dal 1° ottobre 2010 come persona il cui datore di
lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.
Tuttavia, ritenuto che nelle fatture
prodotte dall'assicurato indirizzate ai suoi committenti sono comprese anche le
spese di viaggio ed il luogo di lavoro è in __________, la Cassa ha dedotto dal
reddito professionale il 25% a titolo di spese professionali, calcolando quindi
Fatti
i contributi dovuti su un reddito di Fr. 38'625.-, pari ad un contributo dovuto
di Fr. 4'090,20. Stanti i versamenti già intervenuti di Fr. 1'644.-, il saldo da
versare è di Fr. 2'496,20.
Rimangono riservate le possibilità di
chiedere la dilazione di pagamento e la riduzione o il condono dei contributi.
D. Con
ricorso del 27 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione
su opposizione e quindi di esonerarlo dal dovere versare contributi AVS, visto
che nel 2010 ha svolto la sua attività all'estero (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS)
e non su territorio svizzero.
E. Il
14 marzo 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del
ricorso, ricordando l'applicazione di determinati disposti legali che stabiliscono
il suo obbligo contributivo.
La Cassa ha osservato che quando il 14
dicembre 2010 il ricorrente ha pagato i contributi provvisori di Fr. 1'644.-
per il periodo ottobre-dicembre 2010 egli non ha obiettato alcunché. Inoltre, sembrerebbe
che nel periodo in questione l'assicurato abbia abitato in Svizzera e solo nel
2011 si sia trasferito all'estero per cercare lavoro. Dalle fatture agli atti
risulterebbe poi che già nel marzo 2010 egli abbia lavorato per diversi
committenti con sede in Paesi extra UE/AELS, perciò si dovrebbe modificare la
data di affiliazione dall'ottobre al marzo 2010. Da ultimo, la Cassa ha chiesto
all'interessato di comunicarle la data in cui ha cessato definitivamente l'attività,
così, se del caso, potere modificare la sua affiliazione come persona senza
attività lucrativa.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se nel 2010 (da ottobre a dicembre) il
ricorrente deve pagare i contributi quale salariato il cui datore di lavoro non
è tenuto a pagare i contributi in Svizzera oppure se deve essere esonerato,
avendo conseguito il proprio reddito all'estero.
3.
La
Cassa ha assoggettato all'AVS l'assicurato, cittadino svizzero domiciliato in
Svizzera, che però avrebbe svolto all'estero la sua attività lucrativa a favore
di società estere aventi sede all'estero.
Va quindi preliminarmente stabilito
qual è il diritto applicabile.
Il ricorrente ha
affermato di avere lavorato in __________ per conto di alcune ditte estere
aventi sede nelle __________, ad __________ ed a __________ (doc. 7).
Tuttavia, le fatture allestite
dal ricorrente sono indirizzate a persone fisiche e/o giuridiche a __________ e
a __________ (doc. 5).
Ora, la Svizzera non ha
stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con la __________ e nemmeno
con __________ e __________ (Allegato 13 delle Direttive sull'obbligo assicurativo
nell'AVS/AI [DOA] edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio
2014).
Pertanto, in assenza di una
convenzione sulla sicurezza sociale che regoli l'obbligo assicurativo dell'interessato
domiciliato in Svizzera per i redditi conseguiti in quei Paesi, fa stato la
legislazione svizzera in materia (N. 2087 DOA e Allegato 2 DOA).
4.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), le persone
fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS) o i cittadini svizzeri che lavorano all'estero in determinati casi (art. 1a
cpv. 1 lett. c LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1
LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente. Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo
i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero (art. 4
cpv. 2 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 6 cpv.
1.
OAVS, con riserva delle eccezioni indicate espressamente agli artt. 6ter e
6quater OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende
qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero
con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (visto che i contributi litigiosi
concernono l'anno 2010), i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8% del
salario determinante.
Per il calcolo del
contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente
inferiore. Se il salario determinante è inferiore a Fr. 48'300.- l'anno, il
tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare
stabilita dal Consiglio federale.
L'art. 16 OAVS, nella
versione in essere fino al 31 dicembre 2011, prevede al cpv. 1 che se il
salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a
pagare i contributi è inferiore a Fr. 54'800.- all'anno, i contributi del lavoratore
sono calcolati conformemente all'art. 21. Gli artt. 22-27 si applicano per
analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie
per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
5.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei
contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio
commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito
nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito
sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)
Se in un anno di contribuzione non si è
proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va
ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22
cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito
annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
6.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta
federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono
desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di
essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv.
2.
OAVS).
Nei casi di procedura per
sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23
cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità
fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non
possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il
reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio
investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se
richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
7.
In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per
l'anno 2010, la Cassa si è basata sul reddito professionale di Fr. 51'500.- comunicato
dal competente Ufficio di tassazione (doc. 8a) e ricavato dalla notifica di
tassazione IFD 2010 del 1° maggio 2013 (doc. 9).
Con la decisione su opposizione
l'amministrazione ha modificato il reddito soggetto a contribuzione, tenendo
conto di una deduzione del 25% per spese professionali dell'assicurato (art. 9
cpv. 2 lett. a LAVS ed art. 9 cpv. 1 OAVS) e fissando quindi nuovamente i
contributi sulla base di un reddito di Fr. 38'625.-.
L'insorgente ha contestato il principio
stesso dell'assoggettamento all'AVS svizzera, sostenendo che, avendo conseguito
il reddito all'estero, in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS a contrario,
egli non debba essere assicurato all'AVS/AI/IPG svizzera.
8.
L'affiliazione
obbligatoria al sistema dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere
qualificata come automatica. Ciò significa che una persona che adempie una
delle condizioni di assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione,
senza avere fatto uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto
internazionale indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione
personale del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente.
Non è quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26
pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9).
L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre
condizioni alternative di assoggettamento obbligatorio e poiché
l'affiliazione al regime dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è
individuale o personale, è sufficiente che una persona fisica adempia personalmente
uno dei criteri di assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia
applicabile (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., n. 31 pag. 31 ad art. 1 LAVS).
I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS
prevedono quanto segue:
- una persona che adempie uno dei criteri
di assoggettamento previsti al capoverso 1,
- senza rientrare in un caso di
eccezione (cpv. 1 lett. a e c),
- senza avere domandato ed ottenuto la
liberazione o l'esonero (cpv. 2 lett. b),
- senza che il diritto internazionale -
Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro
diritto nazionale o non esenti l'interessato,
è assicurata obbligatoriamente
all'assicurazione vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione
invalidità.
Ciò che è determinante evidenziare per
il caso in esame, è che i criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1
LAVS sono alternativi. È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente
il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad
art. 1 LAVS).
In concreto è pacifico che, per sua
stessa ammissione (doc. 5: "Il mio soggiorno in territorio Svizzero si
giustifica primariamente per le peculiarità legate alla mia nazionalità
Svizzera in materia di aiuto sociale; in funzione di questo fattore sto
valutando la possibilità di chiedere il congiungimento degli altri membri della
famiglia dalle __________."), nel 2010 l'assicurato era domiciliato in Svizzera, indipendentemente dalla circostanza che la sua
famiglia risiedeva nelle __________. Non occorre pertanto esaminare
ulteriormente questa prima condizione alla luce dell'art. 23 segg. CC, a cui la
LAVS rinvia implicitamente.
Già solo per questo motivo, essendo
data anche una sola delle tre condizioni alternative previste dal citato art.
1a cpv. 1 LAVS, il ricorrente deve essere obbligatoriamente affiliato all'AVS/AI/IPG.
D'avviso dell'assicurato, invece, una
sua affiliazione non sarebbe data non adempiendo egli alla seconda condizione,
secondo cui sono assicurate le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa
in Svizzera.
Avendo lavorato in __________, egli
ritiene quindi di non dovere pagare alcun contributo personale per
l'AVS/AI/IPG.
Tuttavia, come detto, questa condizione
non è cumulativa con le altre due, bensì è alternativa: è quindi
sufficiente che solo una si realizzi affinché l'affiliazione diventi automatica
ed obbligatoria.
Pertanto, la circostanza che il
ricorrente abbia lavorato all'estero e non nel nostro Paese nulla muta al suo
obbligo assicurativo.
Non va comunque dimenticato che in
virtù dell'art. 6 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale, facendo uso della facoltà
datagli dall'art. 4 cpv. 2 lett. a LAVS sulla possibilità di escludere o meno i
redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero dal calcolo
dei contributi dovuti dagli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
(art. 4 cpv. 1 LAVS), ha chiaramente previsto che il reddito proveniente da
un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito
in Svizzero o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i
guadagni accessori.
In queste circostanze, la tesi
dell'assicurato secondo cui egli non dovrebbe essere assoggettato al sistema
sociale svizzero visto che i suoi redditi conseguiti nel 2010 sono stati
realizzati all'estero, non può essere dunque tutelata.
Da quanto precede discende che a
ragione la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti
dall'assicurato come persona salariata il cui datore di lavoro non è tenuto al
versamento di contributi.
9.
Con
la decisione su opposizione, sulla scorta delle fatture prodotte dall'assicurato
l'amministrazione ha fissato un nuovo reddito soggetto a contribuzione.
In effetti, basandosi sull'art. 9 cpv. 2
lett. a LAVS e sull'art. 9 cpv. 1 OAVS, la Cassa di compensazione ha dedotto
dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo.
Vista la particolare attività lucrativa
svolta dal ricorrente fra la Svizzera e l'__________, la Cassa ha fatto capo
alla giurisprudenza sviluppata sulle spese generali dei rappresentanti di
commercio. Considerato che le spese generali non sono state indicate
separatamente dall'assicurato, ma sono inglobate nell'onorario fatturato, di
regola si devono dedurre dal salario lordo le spese generali effettivamente
sostenute dal rappresentante di commercio nell'esercizio della sua attività. Se
le spese generali dichiarate non sono né provate né verosimili, normalmente può
essere dedotto dal salario lordo il 25% a titolo forfetario (N. 4030 Direttive
sul salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nell'IPG).
In queste circostanze, la fissazione in
Fr. 38'625.- del reddito professionale su cui calcolare i contributi personali
AVS/AI/IPG deve quindi essere confermata (Fr. 51'500.- - 25%).
10.
Infine,
la richiesta dell'amministrazione di modificare la data di affiliazione del
ricorrente da ottobre 2010 a marzo 2010 (doc. III) deve essere accolta.
Dagli atti è chiaramente emerso che
ancor prima che iniziasse nel mese di ottobre la sua attività per la società di
__________ menzionata sul formulario per l'affiliazione (doc. 13), già da marzo
2010.
l'assicurato ha lavorato per una società con sede a __________ (docc. 5a
e 5b) e nei mesi successivi per un'altra con sede anch'essa a __________ (docc.
5c e 5d).
Alla luce di ciò, è quindi corretto che
la sua affiliazione come persona salariata il cui datore di lavoro non è
soggetto al versamento di oneri sociali sia anticipata a tale data.
Di conseguenza, il reddito assoggettato
rimanendo il medesimo conseguito durante l'anno 2010, la durata effettiva
dell'attività lucrativa che andrà iscritta nel conto individuale del ricorrente
per il 2010 sarà da marzo a dicembre, ciò che andrà a suo beneficio quando si
realizzerà un evento assicurato dalla LAVS, dalla LAI o dalla LIPG.
In virtù di quanto
esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte
corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti
dell'interessato.
11.
Come
indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta
dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma in tal
caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.
Questa norma prevede infatti che se un
debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,
si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo
pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia
fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le
condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di
pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore
(cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento
fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
12.
Eventualmente,
inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10
cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi
postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo
pagamento integrale non può essere esatto.
In proposito, come ha ricordato l'amministrazione,
per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener
presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC
1978.
pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un
assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli
non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione
di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).
13.
Infine,
a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato,
a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità
designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone
di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la giurisprudenza consolidatasi
attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere
concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto,
l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo
disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre
che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando
invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una
situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare,
la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare
situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è
inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo
(RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo
rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento
di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC
1981.
pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica
complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le
persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11
capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette
la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa
possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa
di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità
designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono
deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai
sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56
e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo
di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,
Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e
della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle
quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il
pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota
mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
In concreto, siccome la decisione di
condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve
decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità
giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima
istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che
lamenta problemi economici.
Fanno infatti difetto tanto una
decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52
LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere
emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su
opposizione negativa l'assicurato potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso
davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).
Tuttavia, questa specifica domanda di
condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la
decisione di fissazione dei contributi del 12 agosto 2013 che il ricorrente ha
impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente
giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30
giorni dalla sua intimazione.
14.
Stante
quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata nella
determinazione dei contributi personali dovuti e modificata per quanto concerne
il periodo di affiliazione dell'assicurato, il cui ricorso va quindi respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti