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Decisione

30.2014.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 agosto 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dovuti su un reddito di Fr. 38'625.-, pari ad un contributo dovuto

di Fr. 4'090,20. Stanti i versamenti già intervenuti di Fr. 1'644.-, il saldo da

versare è di Fr. 2'496,20.

Rimangono riservate le possibilità di

chiedere la dilazione di pagamento e la riduzione o il condono dei contributi.

D. Con

ricorso del 27 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione

su opposizione e quindi di esonerarlo dal dovere versare contributi AVS, visto

che nel 2010 ha svolto la sua attività all'estero (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS)

e non su territorio svizzero.

E. Il

14 marzo 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del

ricorso, ricordando l'applicazione di determinati disposti legali che stabiliscono

il suo obbligo contributivo.

La Cassa ha osservato che quando il 14

dicembre 2010 il ricorrente ha pagato i contributi provvisori di Fr. 1'644.-

per il periodo ottobre-dicembre 2010 egli non ha obiettato alcunché. Inoltre, sembrerebbe

che nel periodo in questione l'assicurato abbia abitato in Svizzera e solo nel

2011 si sia trasferito all'estero per cercare lavoro. Dalle fatture agli atti

risulterebbe poi che già nel marzo 2010 egli abbia lavorato per diversi

committenti con sede in Paesi extra UE/AELS, perciò si dovrebbe modificare la

data di affiliazione dall'ottobre al marzo 2010. Da ultimo, la Cassa ha chiesto

all'interessato di comunicarle la data in cui ha cessato definitivamente l'attività,

così, se del caso, potere modificare la sua affiliazione come persona senza

attività lucrativa.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se nel 2010 (da ottobre a dicembre) il

ricorrente deve pagare i contributi quale salariato il cui datore di lavoro non

è tenuto a pagare i contributi in Svizzera oppure se deve essere esonerato,

avendo conseguito il proprio reddito all'estero.

3.

La

Cassa ha assoggettato all'AVS l'assicurato, cittadino svizzero domiciliato in

Svizzera, che però avrebbe svolto all'estero la sua attività lucrativa a favore

di società estere aventi sede all'estero.

Va quindi preliminarmente stabilito

qual è il diritto applicabile.

Il ricorrente ha

affermato di avere lavorato in __________ per conto di alcune ditte estere

aventi sede nelle __________, ad __________ ed a __________ (doc. 7).

Tuttavia, le fatture allestite

dal ricorrente sono indirizzate a persone fisiche e/o giuridiche a __________ e

a __________ (doc. 5).

Ora, la Svizzera non ha

stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con la __________ e nemmeno

con __________ e __________ (Allegato 13 delle Direttive sull'obbligo assicurativo

nell'AVS/AI [DOA] edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio

2014).

Pertanto, in assenza di una

convenzione sulla sicurezza sociale che regoli l'obbligo assicurativo dell'interessato

domiciliato in Svizzera per i redditi conseguiti in quei Paesi, fa stato la

legislazione svizzera in materia (N. 2087 DOA e Allegato 2 DOA).

4.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), le persone

fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS) o i cittadini svizzeri che lavorano all'estero in determinati casi (art. 1a

cpv. 1 lett. c LAVS).

Giusta l'art. 3 cpv. 1

LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente. Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo

i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero (art. 4

cpv. 2 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 6 cpv.

1.

OAVS, con riserva delle eccezioni indicate espressamente agli artt. 6ter e

6quater OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende

qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero

con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (visto che i contributi litigiosi

concernono l'anno 2010), i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8% del

salario determinante.

Per il calcolo del

contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente

inferiore. Se il salario determinante è inferiore a Fr. 48'300.- l'anno, il

tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare

stabilita dal Consiglio federale.

L'art. 16 OAVS, nella

versione in essere fino al 31 dicembre 2011, prevede al cpv. 1 che se il

salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a

pagare i contributi è inferiore a Fr. 54'800.- all'anno, i contributi del lavoratore

sono calcolati conformemente all'art. 21. Gli artt. 22-27 si applicano per

analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie

per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

5.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione

si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio

commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito

sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)

Se in un anno di contribuzione non si è

proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va

ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22

cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito

annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

6.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta

federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono

desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di

essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv.

2.

OAVS).

Nei casi di procedura per

sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23

cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità

fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non

possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il

reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio

investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se

richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

7.

In

concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per

l'anno 2010, la Cassa si è basata sul reddito professionale di Fr. 51'500.- comunicato

dal competente Ufficio di tassazione (doc. 8a) e ricavato dalla notifica di

tassazione IFD 2010 del 1° maggio 2013 (doc. 9).

Con la decisione su opposizione

l'amministrazione ha modificato il reddito soggetto a contribuzione, tenendo

conto di una deduzione del 25% per spese professionali dell'assicurato (art. 9

cpv. 2 lett. a LAVS ed art. 9 cpv. 1 OAVS) e fissando quindi nuovamente i

contributi sulla base di un reddito di Fr. 38'625.-.

L'insorgente ha contestato il principio

stesso dell'assoggettamento all'AVS svizzera, sostenendo che, avendo conseguito

il reddito all'estero, in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS a contrario,

egli non debba essere assicurato all'AVS/AI/IPG svizzera.

8.

L'affiliazione

obbligatoria al sistema dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere

qualificata come automatica. Ciò significa che una persona che adempie una

delle condizioni di assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione,

senza avere fatto uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto

internazionale indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione

personale del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente.

Non è quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de

la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26

pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9).

L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre

condizioni alternative di assoggettamento obbligatorio e poiché

l'affiliazione al regime dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è

individuale o personale, è sufficiente che una persona fisica adempia personalmente

uno dei criteri di assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia

applicabile (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., n. 31 pag. 31 ad art. 1 LAVS).

I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS

prevedono quanto segue:

- una persona che adempie uno dei criteri

di assoggettamento previsti al capoverso 1,

- senza rientrare in un caso di

eccezione (cpv. 1 lett. a e c),

- senza avere domandato ed ottenuto la

liberazione o l'esonero (cpv. 2 lett. b),

- senza che il diritto internazionale -

Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro

diritto nazionale o non esenti l'interessato,

è assicurata obbligatoriamente

all'assicurazione vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione

invalidità.

Ciò che è determinante evidenziare per

il caso in esame, è che i criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1

LAVS sono alternativi. È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente

il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad

art. 1 LAVS).

In concreto è pacifico che, per sua

stessa ammissione (doc. 5: "Il mio soggiorno in territorio Svizzero si

giustifica primariamente per le peculiarità legate alla mia nazionalità

Svizzera in materia di aiuto sociale; in funzione di questo fattore sto

valutando la possibilità di chiedere il congiungimento degli altri membri della

famiglia dalle __________."), nel 2010 l'assicurato era domiciliato in Svizzera, indipendentemente dalla circostanza che la sua

famiglia risiedeva nelle __________. Non occorre pertanto esaminare

ulteriormente questa prima condizione alla luce dell'art. 23 segg. CC, a cui la

LAVS rinvia implicitamente.

Già solo per questo motivo, essendo

data anche una sola delle tre condizioni alternative previste dal citato art.

1a cpv. 1 LAVS, il ricorrente deve essere obbligatoriamente affiliato all'AVS/AI/IPG.

D'avviso dell'assicurato, invece, una

sua affiliazione non sarebbe data non adempiendo egli alla seconda condizione,

secondo cui sono assicurate le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa

in Svizzera.

Avendo lavorato in __________, egli

ritiene quindi di non dovere pagare alcun contributo personale per

l'AVS/AI/IPG.

Tuttavia, come detto, questa condizione

non è cumulativa con le altre due, bensì è alternativa: è quindi

sufficiente che solo una si realizzi affinché l'affiliazione diventi automatica

ed obbligatoria.

Pertanto, la circostanza che il

ricorrente abbia lavorato all'estero e non nel nostro Paese nulla muta al suo

obbligo assicurativo.

Non va comunque dimenticato che in

virtù dell'art. 6 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale, facendo uso della facoltà

datagli dall'art. 4 cpv. 2 lett. a LAVS sulla possibilità di escludere o meno i

redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero dal calcolo

dei contributi dovuti dagli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

(art. 4 cpv. 1 LAVS), ha chiaramente previsto che il reddito proveniente da

un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito

in Svizzero o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i

guadagni accessori.

In queste circostanze, la tesi

dell'assicurato secondo cui egli non dovrebbe essere assoggettato al sistema

sociale svizzero visto che i suoi redditi conseguiti nel 2010 sono stati

realizzati all'estero, non può essere dunque tutelata.

Da quanto precede discende che a

ragione la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti

dall'assicurato come persona salariata il cui datore di lavoro non è tenuto al

versamento di contributi.

9.

Con

la decisione su opposizione, sulla scorta delle fatture prodotte dall'assicurato

l'amministrazione ha fissato un nuovo reddito soggetto a contribuzione.

In effetti, basandosi sull'art. 9 cpv. 2

lett. a LAVS e sull'art. 9 cpv. 1 OAVS, la Cassa di compensazione ha dedotto

dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo.

Vista la particolare attività lucrativa

svolta dal ricorrente fra la Svizzera e l'__________, la Cassa ha fatto capo

alla giurisprudenza sviluppata sulle spese generali dei rappresentanti di

commercio. Considerato che le spese generali non sono state indicate

separatamente dall'assicurato, ma sono inglobate nell'onorario fatturato, di

regola si devono dedurre dal salario lordo le spese generali effettivamente

sostenute dal rappresentante di commercio nell'esercizio della sua attività. Se

le spese generali dichiarate non sono né provate né verosimili, normalmente può

essere dedotto dal salario lordo il 25% a titolo forfetario (N. 4030 Direttive

sul salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nell'IPG).

In queste circostanze, la fissazione in

Fr. 38'625.- del reddito professionale su cui calcolare i contributi personali

AVS/AI/IPG deve quindi essere confermata (Fr. 51'500.- - 25%).

10.

Infine,

la richiesta dell'amministrazione di modificare la data di affiliazione del

ricorrente da ottobre 2010 a marzo 2010 (doc. III) deve essere accolta.

Dagli atti è chiaramente emerso che

ancor prima che iniziasse nel mese di ottobre la sua attività per la società di

__________ menzionata sul formulario per l'affiliazione (doc. 13), già da marzo

2010.

l'assicurato ha lavorato per una società con sede a __________ (docc. 5a

e 5b) e nei mesi successivi per un'altra con sede anch'essa a __________ (docc.

5c e 5d).

Alla luce di ciò, è quindi corretto che

la sua affiliazione come persona salariata il cui datore di lavoro non è

soggetto al versamento di oneri sociali sia anticipata a tale data.

Di conseguenza, il reddito assoggettato

rimanendo il medesimo conseguito durante l'anno 2010, la durata effettiva

dell'attività lucrativa che andrà iscritta nel conto individuale del ricorrente

per il 2010 sarà da marzo a dicembre, ciò che andrà a suo beneficio quando si

realizzerà un evento assicurato dalla LAVS, dalla LAI o dalla LIPG.

In virtù di quanto

esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte

corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti

dell'interessato.

11.

Come

indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta

dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma in tal

caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede infatti che se un

debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,

si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo

pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia

fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le

condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di

pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore

(cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento

fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

12.

Eventualmente,

inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10

cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto

alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente

ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;

essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi

postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo

pagamento integrale non può essere esatto.

In proposito, come ha ricordato l'amministrazione,

per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener

presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC

1978.

pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un

assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli

non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione

di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

13.

Infine,

a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo

costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato,

a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità

designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone

di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi

attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere

concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto,

l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo

disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre

che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando

invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una

situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare,

la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare

situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è

inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo

(RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo

rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento

di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC

1981.

pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica

complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le

persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11

capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e

motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette

la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa

possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa

di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità

designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il

periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono

deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai

sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56

e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo

di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,

Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e

della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle

quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il

pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota

mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome la decisione di

condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve

decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che

lamenta problemi economici.

Fanno infatti difetto tanto una

decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52

LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere

emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su

opposizione negativa l'assicurato potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso

davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Tuttavia, questa specifica domanda di

condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la

decisione di fissazione dei contributi del 12 agosto 2013 che il ricorrente ha

impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente

giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30

giorni dalla sua intimazione.

14.

Stante

quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata nella

determinazione dei contributi personali dovuti e modificata per quanto concerne

il periodo di affiliazione dell'assicurato, il cui ricorso va quindi respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti