30.2014.18
Richiesta di restituzione. Rendita di vecchiaia calcolata senza tener conto del divorzio. Assicurato aveva informato correttamente. Cassa poteva effettuare la compensazione per i 5 anni precedenti la
14 luglio 2014Italiano67 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.18
cs
Lugano
14 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2014 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 7 agosto
2013 (doc. A2), confermata dalla decisione su opposizione del 6 febbraio 2014
(doc. A1), la CO 1 ha ricalcolato l’ammontare della rendita di vecchiaia
versata a RI 1, nato il __________, chiedendogli contestualmente la
restituzione di fr. 2'186, pari alla prestazione versata in troppo dal mese di
agosto 2008. La Cassa ha in sostanza evidenziato che l’assicurato ha
correttamente comunicato, il 31 agosto 2001, il divorzio dalla sua seconda
moglie (pronunciato il __________ e cresciuto in giudicato il __________; cfr.
doc. 9) ma che, in seguito ad un errore, l’amministrazione si è limitata a
sopprimere la rendita completiva, senza tuttavia ricalcolare la rendita di vecchiaia.
L’errore è stato rilevato tramite una segnalazione dell’UFAS, in seguito ad un
confronto tra i dati personali figuranti nel registro centrale delle rendite
AVS/AI presso la centrale di compensazione __________ e quelli figuranti nel
registro dello stato civile (__________; cfr. doc. A1 e doc. III).
1.2. RI 1 è tempestivamente
insorto contro la predetta decisione su opposizione, contestando sia il
ricalcolo della prestazione sia l’avvenuta compensazione tra le rendite erogate
in agosto e settembre 2013 e l’importo di fr. 2'186 che la Cassa ha trattenuto
in seguito al nuovo calcolo della rendita (doc. I). L’insorgente evidenzia che in
seguito al trasferimento della prestazione massima di vecchiaia versata dal 1°
giugno 1994 nel nuovo diritto, in relazione con l’entrata in vigore della 10a
revisione dell’AVS, la Cassa aveva eseguito la ripartizione dei redditi ed il
calcolo degli accrediti per compiti educativi relativi al periodo del primo
matrimonio (dal 1960 al 1985). Nel dicembre 2000 l’amministrazione e l’UFAS
hanno informato gli assicurati che questa operazione non avrebbe condotto ad
una diminuzione delle prestazioni.
L’interessato evidenzia
che il __________ si è risposato, adottando il regime della separazione dei
beni e sottoscrivendo un contratto successorio di rinuncia ereditaria ed è
stato messo al beneficio di una rendita completiva per la moglie, senza alcuna
modifica dell’ammontare della prestazione. Al momento del secondo divorzio,
cresciuto in giudicato il __________, la rendita completiva è stata soppressa.
Dal secondo matrimonio non
c’era nulla da spartire, né sono nati figli. Lo splitting dei redditi da
attività professionale e degli accrediti per compiti educativi riguarda
unicamente il primo matrimonio, sciolto per divorzio il __________.
L’insorgente evidenzia di
aver agito correttamente ed in buona fede, avendo comunicato tempestivamente il
divorzio e ritiene che la trattenuta dell’importo di fr. 2'186 da parte della Cassa
di compensazione sia arbitraria poiché la decisione con il nuovo calcolo della
prestazione non è ancora cresciuta in giudicato. Per l’insorgente il secondo
divorzio non può avere nessuna conseguenza sull’ammontare della rendita poiché
era già a beneficio della prestazione di vecchiaia al momento del suo secondo
matrimonio, il quale non ha alcun impatto sul calcolo della propria prestazione
ritenuto che lo scioglimento del regime matrimoniale non era necessario perché
aveva scelto il regime della separazione dei beni e la rinuncia dell’eredità. Il
ricorrente sostiene inoltre che il diritto di modifica della rendita è ormai
caduto in prescrizione, essendo trascorsi oltre 10 anni dal divorzio, per cui
la prestazione non può più essere modificata.
1.3. Con risposta del 18 marzo
2014 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 28 marzo 2014 il TCA ha
chiesto alla Cassa di compensazione quando è stata informata dall’UFAS
dell’errore relativo alla registrazione dello stato civile di RI 1 e di
precisare se dopo aver chiesto informazioni al Servizio circondariale dello
stato civile di __________ il 7 maggio 2012, la Cassa ha sollecitato una
risposta alle autorità comunali o se ha atteso fino al 9 luglio 2013 (doc. V).
1.5. Il 4 aprile 2014
l’amministrazione ha affermato che “la lista con gli stati civili dubbiosi,
ci è stata trasmessa dall’UFAS venerdì 14 giugno 2013 alle ore 17.20. Teniamo a
precisare che questa lista non conteneva esclusivamente dei dati sbagliati
della nostra cassa, bensì tutti dati degli assicurati per i quali c’era un’incompatibilità
di dati tra il registro centrale e __________” e che “la domanda
all’ufficio dello stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4
luglio 2013. La data riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è
dovuto al fatto che la lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico
della data. Le autorità comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9
luglio 2013. Qui di seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi
all’UFAS” (doc. VI).
1.6. Chiamato a presentare
osservazioni scritte in merito l’insorgente ha nuovamente contestato la
decisione della cassa, ribadendo di aver comunicato tempestivamente la modifica
dello stato civile e domandando un estratto completo del suo registro personale
presso la Cassa (doc. VIII).
1.7. Il 16 aprile 2014 il TCA ha
scritto all’insorgente, affermando:
" (…)
con riferimento al suo scritto del 14 aprile 2014 tramite il quale
chiede tra l’altro “un estratto completo del mio registro personale”, la
informiamo che con la risposta di causa la Cassa ha prodotto il suo incarto,
allegando la documentazione elencata a pag. 3 della risposta del 18 marzo 2014
(doc. III), che le abbiamo notificato con ordinanza del 24 marzo 2014
unitamente al termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
Se le necessita solo parte della documentazione elencata a pag. 3
della risposta di causa, può farne richiesta scritta al nostro Tribunale; se
invece intende visionare tutti i documenti, può presentarsi presso il nostro
Tribunale durante gli usuali orari d’ufficio, previo appuntamento con la nostra
cancelleria (no. tel. 091/815 54 62).
Le assegniamo a questo scopo un termine scadente il 30
aprile 2014, entro il quale potrà pure presentare eventuali ulteriori
osservazioni scritte in merito.” (doc. IX)
Il ricorrente è rimasto
silente.
1.8. Con scritto del 7 maggio 2014
il TCA si è rivolto all’UFAS, affermando:
" (…)
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una
vertenza inerente un nuovo calcolo di una rendita di vecchiaia del vecchio
diritto in seguito ad un divorzio avvenuto nel __________.
Nel caso che questo Tribunale è chiamato a statuire si tratta di
un assicurato nato nel __________, sposato una prima volta dal __________ ed al
beneficio di una rendita semplice di vecchiaia dal 1° giugno 1994 calcolata
sulla base di una scala 44 e di un reddito annuo medio determinante di fr.
83'742 che dava diritto ad una rendita massima.
Nel mese di __________ l’assicurato si è nuovamente sposato e nel
corso del mese di __________ ha divorziato. La persona assicurata ha
correttamente notificato il cambiamento di stato civile alla propria cassa di
compensazione, la quale ha soppresso la rendita completiva per la moglie.
Nel corso del 2013 dopo aver rilevato un’incongruenza tra
l’iscrizione nel registro centrale delle rendite e l’iscrizione figurante nel
registro dello stato civile __________, la cassa di compensazione competente ha
ricalcolato la rendita di vecchiaia, facendo lo splitting dei redditi del primo
matrimonio ed aggiungendo 22 mezzi accrediti educativi per i figli tra il 1963
ed il 1984 e giungendo ad un importo inferiore rispetto a quello precedentemente
percepito dalla persona assicurata perché il reddito annuo medio determinante è
diminuito (la scala 44 è invece stata mantenuta). La Cassa ha di conseguenza
chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute in troppo negli ultimi 5
anni.
Il ricorrente rileva che con l’entrata in vigore della 10a
revisione AVS aveva ottenuto informazioni sia dalla Cassa di compensazione che
dall’UFAS secondo cui una riduzione dell’ammontare delle rendite esistenti
prima del loro trasferimento nel nuovo diritto era da escludere.
Questo Tribunale evidenzia che con sentenza pubblicata in DTF 126
V 226, circa il caso di un’assicurata divorziata beneficiaria di una rendita
semplice di vecchiaia che il 10 dicembre 1997 si era risposata ha stabilito, a
pag. 236-237, che:
" (…)
Denn ein im gesamten Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz
war, dass künftig im Unterschied zum damals noch geltenden Recht
Zivilstandsänderungen, die zu einer Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig
keine Verschlechterung bringen sollten. Dabei wurde nicht danach
differenziert, ob der Rentenanspruch vor oder erst nach Inkrafttreten der
Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl 1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207
und 216, 1994 S 551). Die in diesem Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die
Rechtsprechung sollten nur, aber eben den bestehenden sozialpolitischen
Handlungsbedarf aufzeigen. Dass offensichtlich bei Scheidung eines
Altersrentners oder einer Altersrentnerin die Gefahr einer Verschlechterung
höher eingestuft wurde als bei einer Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217,
1994 S 551 ["welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als
für Personen, welche im Rentenalter heirateten"]), vermag auch zu
erklären, weshalb in Art. 31 AHVG von den möglichen Zivilstandsänderungen
lediglich der Tatbestand der Auflösung der Ehe genannt wird. Mit Blick auf den
Anspruch auf Erziehungsgutschriften im Besonderen war es im Übrigen ein
Hauptziel der Revisionsvorlage, geschiedene Frauen, deren Rente auf Grund
lediglich der eigenen Erwerbseinkommen und allenfalls der als Nichterwerbstätige
geleisteten Beiträge berechnet wurde (vgl. Art. 30 f. AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung), besser zu stellen. Es wäre daher
widersprüchlich, Nachteile bei der Neuberechnung von Renten infolge einer
Zivilstandsänderung unter altem Recht nachträglich, soweit systemkonform
möglich, zu korrigieren und die Betroffenen besser zu stellen, nach
Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein solches Ereignis aber zum Anlass zu
nehmen für eine Verschlechterung der vom gleichen Gesetzgeber angeordneten
Besserstellung. Von einer Honorierung der früher allenfalls unter Inkaufnahme
einer Erwerbseinbusse geleisteten Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte
diesfalls allen Ernstes nicht die Rede sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N
207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995 S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz.
6014 KS II, wonach die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des
Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet
werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von
Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden müssen, gesetzwidrig ist.“ (sottolineature del sottoscritto)
Nella sentenza H 67/03 del 30 dicembre 2003 l’Alta
Corte ha dovuto giudicare un caso in cui la rendita del marito, percepita dal
mese di settembre 1995, è stata ricalcolata in seguito al raggiungimento
dell’età del pensionamento della moglie dal 1° giugno 2002. L’allora TFA ha in
sostanza concluso che le spiegazioni dell’UFAS contenute in
un’informativa del 31 ottobre 1997 non vanno intese nel senso che il calcolo di
una nuova rendita in seguito al sopraggiungere di un secondo evento assicurato
non possa portare ad un peggioramento dell’ammontare della prestazione (“Art. 31 AHVG bezieht sich dagegen auf die zur Anwendung gelangenden
Rententabellen, Aufwertungsfaktoren usw.. Rz
1003 KS 3 präzisiert, was unter integraler Neuberechnung zu verstehen ist.
Danach ist die altrechtliche Rente nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen
des AHVG und IVG, der entsprechenden Verordnungen und der jeweils gültigen Rentenwegleitung
(RWL) neu festzusetzen. Ziffer 1.2.1 des Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997
kann somit im Weisungskontext bei der gebotenen nicht isolierten Betrachtungsweise
nicht dahingehend verstanden werden, die Neuberechnung der Rente infolge
Eintritts des zweiten Versicherungsfalles beim Ehegatten könne nicht zu einer
tieferen Rente führen“).
Va ancora evidenziato che la “circolare
concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il
vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni”, al marg. 3020 prevede che: “In caso di divorzio di una persona avente
diritto a una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, occorre procedere a
un nuovo calcolo integrale della rendita“ ed al marg. 3021 che
“Non vi è alcuna garanzia dei diritti acquisiti sull’importo della
rendita finora versata“.
Sulla base di quanto sopra esposto, ai fini del
giudizio vi chiedo di voler precisare quanto segue:
1. Con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione della LAVS, avete
informato direttamente gli allora beneficiari di rendita circa eventuali
diritti acquisiti? In caso di risposta affermativa, quale tipo di informazioni
avete fornito?
2. Nel
caso di specie, il divorzio cresciuto in giudicato il __________, che implica
un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, può portare ad una diminuzione
dell’ammontare della rendita mensile della persona assicurata oppure vi è, per
la persona assicurata, una garanzia dei diritti acquisiti per la rendita
semplice di vecchiaia del vecchio diritto che viene ricalcolata secondo
le norme del nuovo diritto? In altre parole nel caso di specie la
persona assicurata ha diritto che la nuova rendita dovuta dal 2001 venga
calcolata, oltre che sulla scala 44, anche sulla base del reddito annuo medio
determinante di fr. 83'472 fissato nel 1994 (aggiornato secondo le tabelle
UFAS)?” (doc. X)
1.9. Il 22 maggio
2014 l’UFAS ha risposto:
" (…)
1. Con l’entrata
in vigore della 10a revisione dell’AVS, il nostro ufficio ha prodotto e
diramato numerosa documentazione destinata soprattutto all’informazione e
all’istruzione degli organi d’esecuzione dell’AVS/AI (ne era parte anche il
<<Communiqué n° 4>> del 31 ottobre 1997, citato nella sentenza H
67/03 del 30 dicembre 2003 da lei menzionata, che trova in allegato). Per ciò
che concerne l’informazione agli assicurati, tramite le casse di compensazione
e gli altri organi dell’assicurazione sociale sono stati divulgati degli
opuscoli informativi (in allegato trova una copia di quello indirizzato a coloro
che, il 1° gennaio 1997, beneficiavano già di una prestazione) che presentavano
a grandi linee la 10a revisione e i suoi effetti principali sulle prestazioni e
sulle condizioni di diritto delle stesse.
In ogni caso, come può leggere a pag.
3 dell’opuscolo <<La 10a revisione in breve … per beneficiari di
rendite>>, gli assicurati erano preavvisati che <<la visione
d’insieme concernente le innovazioni della 10a revisione dell’AVS per gli
attuali beneficiari di rendita non [era] vincolante dal punto di vista
giuridico>> e che <<per ulteriori informazioni>> essi erano
invitati a rivolgersi <<direttamente alla cassa di compensazione
AVS>> che gli versava la rendita.
In tal senso, pur tenendo conto
dell’elevato tecnicismo della materia che non favoriva certo un’esposizione di
facile comprensione, l’opuscolo citato differenziava le <<vecchie>>
rendite (pag. 6 e 7) dalle <<rendite in corso>> (pag. 8). Riguardo
le prime (elencate in maniera esaustiva secondo la loro tipologia e tra le
quali erano chiaramente differenziate le rendite <<che non si [fondavano]
sui redditi cumulati dei coniugi>>: cfr. pag. 6), veniva indicato che
queste sarebbero state adeguate al nuovo diritto nel 2001 tramite una
<<conversione>> e che, per esse, <<la legge [escludeva] in
ogni caso peggioramenti>> (cfr. pag. 7). Riguardo invece le
<<rendite in corso>>, era indicato che esse sarebbero state
<<adeguate al nuovo diritto in caso di sostanziale cambiamento delle
condizioni personali>> (cfr. pag. 8).
D’altra parte, al di là che non è chiaro
tramite quale canale l’assicurato pretende d’essere stato informato dalla cassa
di compensazione e dall’UFAS che la sua rendita non avrebbe subito alcuna
riduzione prima del suo trasferimento nel nuovo diritto, tale affermazione non
fa che confermare le indicazioni contenute nell’opuscolo citato. In effetti, la
rendita semplice di vecchiaia dell’assicurato, calcolata in base alle regole
valide nella 9a revisione, non ha subito alcuna modifica con l’entrata in
vigore della 10a revisione fintanto che, in __________, egli non ha divorziato.
Se poi, in quel momento, pur ricevendo la notifica del divorzio, la cassa di
compensazione non si è accorta che le disposizioni in vigore imponevano un
ricalcolo della rendita semplice di vecchiaia in base alle nuove regole, ciò
non permette all’assicurato di poter dedurne un diritto acquisito a proposito
della garanzia dell’importo della sua precedente rendita.
2. Per quel che
concerne la sua seconda domanda, possiamo confermarle che il trasferimento dal
vecchio al nuovo diritto, a causa del divorzio del beneficiario, di una rendita
semplice di vecchiaia (il cui reddito annuo medio determinante non è perciò
costituito dai redditi cumulati dei coniugi) non prevede che sia garantito
l’importo percepito prima della mutazione (come, d’altra parte, indica il marg.
3021 della Circ. 3).
Il Tribunale federale ha già avuto
occasione di pronunciarsi su una fattispecie analoga (cfr. STF del 31 maggio
2001 nella causa H 204/99) rilevando che un ricalcolo di una rendita semplice
del vecchio diritto a causa di un divorzio non è un caso di trasferimento e,
dunque, la lett. c cpv. 10 delle Disp. Finali della modifica del 7 ottobre
1994, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni
inferiori, non può applicarsi a tale fattispecie poiché essa si riferisce
unicamente ai casi di passaggio della rendita secondo i cpv. 5-9 della lett. c
delle stesse Disp. finali (a tal riguardo, oltre al riferimento contenuto nella
sentenza citata, ovvero la STF del 10 luglio 2000 nella causa H 239/98, può
consultare anche la STF del 21 maggio 2001 nella causa H 229/00 e la STF del 23
marzo 1999 nella causa H 92/97, pubblicata in Pratique VSI 4/2000 pag. 174, in essa indicata).
Per concludere, la sottolineatura da
lei apportata al testo della STF 126 V 226 non si riferisce a un ipotetico
mantenimento dell’importo di una rendita semplice del vecchio diritto dopo il
ricalcolo della stessa in virtù di un matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1997. Il testo da lei segnalato riguarda unicamente il mantenimento, dopo il
ricalcolo della rendita in seguito al nuovo matrimonio, degli accrediti per
compiti educativi assegnati a una donna divorziata in base all’art. 2 del
decreto federale del 19 giugno 1962 concernente il miglioramento delle prestazioni
AVS e AI e il loro finanziamento.
Tenuto conto di ciò che le abbiamo
sopra illustrato, riteniamo dunque corretto che, in occasione del divorzio, la
cassa abbia ricalcolato la rendita dell’assicurato fondandosi sulle regole
della 10a revisione dell’AVS senza alcuna garanzia degli importi percepiti
prima del mutamento di stato civile.” (doc. XI)
1.10. Alle parti è stato assegnato
un termine scadente il 6 giugno 2014 per presentare osservazioni in merito
(doc. XII). Con scritto del 6 giugno 2014 l’insorgente ha ribadito le sue
censure, aggiungendo che nella sentenza di divorzio del __________, circa lo
scioglimento del regime matrimoniale, era stato deciso di attribuire un terzo
alla moglie e due terzi al marito, conformemente alle leggi allora in vigore.
Per il ricorrente lo splitting dei redditi contravviene di conseguenza alla
sentenza di divorzio. Inoltre l’assicurato evidenzia che il Consigliere
federale Pascal Couchepin aveva sostenuto che il trapasso delle rendite dalla
9a revisione alla 10a revisione AVS non avrebbe in alcun caso ridotto la
rendita percepita e quindi confermava il diritto acquisito (doc. XIII).
2.1. Oggetto del contendere è in
primo luogo la questione di sapere se la prestazione versata dal 1° giugno 1994
deve essere ricalcolata in seguito al divorzio cresciuto in giudicato il __________.
Se l’ammontare della nuova prestazione calcolato dalla Cassa è corretto,
occorrerà esaminare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle
prestazioni pagate in troppo e se l’amministrazione ha agito tempestivamente
oppure se il diritto di chiedere la restituzione è perento. Infine, se l’agire
della Cassa va tutelato, occorre ancora stabilire se quest’ultima poteva
compensare le rendite versate con l’importo chiesto in restituzione.
E’ per contro stato
ammesso dall’amministrazione, come del resto emerge chiaramente dall’incarto, e
dunque non è più controverso, che l’interessato, sin da subito, ha comunicato
tempestivamente, il 31 agosto 2001, di aver divorziato (cfr. doc. A1: “[…]
Come già detto, lei ci ha comunicato il suo divorzio in data 31 agosto 2001. Di
conseguenza, la nostra cassa ha soppresso la rendita completiva per la moglie
ma ha omesso di ricalcolare la sua rendita di vecchiaia”, cfr. doc. 10).
2.2. Nella fattispecie l’insorgente
è stato sposato una prima volta dall’__________ (doc. 10) e con effetto dal 1°
giugno 1994 è stato messo al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di
importo massimo (fr. 1'880 al mese, cfr. doc. 4). Il __________ l’interessato
ha contratto un secondo matrimonio, durato fino al __________ (crescita in
giudicato del divorzio, cfr. doc. 9 ed 11), che ha comportato, nel medesimo
lasso di tempo, il riconoscimento di una rendita completiva per la seconda
moglie.
L’amministrazione sostiene
che la rendita di vecchiaia semplice di cui beneficiava l’interessato avrebbe
dovuto essere ricalcolata nel 2001 in seguito al secondo divorzio intervenuto
nel __________ di quell’anno.
L’insorgente ritiene
invece che la rendita massima non può essere modificata in seguito all’entrata
in vigore della 10a revisione dell’AVS e che il divorzio non può avere nessuna
conseguenza sull’ammontare della sua rendita poiché era già a beneficio della
prestazione di vecchiaia al momento del suo secondo matrimonio, il quale non ha
alcuna conseguenza sul calcolo della propria prestazione.
2.3. La lett. c delle disposizioni
finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS) al cpv. 1
prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono
dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di
vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di
vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa
data.
Il cpv. 4 della lett. c
prevede che nel calcolare la rendita di vecchiaia da assegnare alle persone
divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei
casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.
Per l’art. 29 quinquies
cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a
ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
a. entrambi
Fatti
i coniugi hanno diritto alla rendita;
b. una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
c. il
matrimonio è sciolto mediante divorzio
Per l’art. 31 LAVS se deve
essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del
diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole
di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova
rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.
2.4. Con sentenza pubblicata in
DTF 126 V 226 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che “il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia, insorta
prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in seguito a nuove
nozze del titolare posteriormente a questo momento non rientra nel campo
d'applicazione del diritto transitorio. Oltre il testo dell'art. 31 LAVS
ogni modificazione dello stato civile costituisce di massima motivo di
determinazione di una nuova rendita a prescindere dal momento dell'insorgere
del diritto alla prestazione. Se esso sussisteva già anteriormente al 1o
gennaio 1997, ma la rendita sia stata oggetto di una nuova determinazione
giusta il nuovo diritto, simile avvenuta modifica deve essere considerata alla
stregua di un primo caso di rendita ai sensi dell'art. 31 LAVS”.
L’allora TFA, dopo aver
esaminato l’istoriato dell’art. 31 LAVS, ha tra l’altro affermato al consid. 5)b)cc) che con l’art. 31 LAVS il legislatore ha voluto correggere una
giurisprudenza del Tribunale federale ed impedire che nel caso di un nuovo
calcolo della rendita in seguito al sorgere del diritto alla prestazione del
coniuge o di un cambiamento dello stato civile si giunga ad un peggioramento
della rendita non motivato dal sistema legislativo (“Der
Kommissionspräsident führte zu dieser Neuformulierung von Art. 31 AHVG, welche
schliesslich Gesetz werden sollte (vgl. Erw. 2a hievor), erläuternd u.a. aus,
dieser Vorschlag entspreche in der Zielrichtung dem vom Bundesrat in der
Botschaft vorgeschlagenen Art. 31 Abs. 3 AHVG (BBl 1990 II 92 und 158). Es gehe darum, mit einer klaren gesetzlichen Grundlage eine
Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts zu korrigieren und zu
verhindern, dass es bei der Neuberechnung der Rente infolge der Entstehung des
Rentenanspruchs beim andern Ehegatten oder einer Zivilstandsänderung zu
Rentenverschlechterungen komme, die sich aus dem Rentensystem selbst nicht
begründen liessen. Soweit in den letzten Urteilen (BGE 118 V 1 und BGE 118 V
129) das Eidg. Versicherungsgericht im Hinblick auf die 10. AHV-Revision auf
seine frühere Praxis zurückgekommen und eine Verbesserung zugelassen habe,
handle es sich um eine Übergangslösung, welche aber für geschiedene Personen
weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten
(Amtl.Bull. 1994 S 551).
L’Alta Corte ha poi stabilito che dall’interpretazione storica della
norma emerge che il tema del ricalcolo di una prestazione semplice di vecchiaia
sorta prima dell’entrata in vigore della 10a revisione della LAVS in caso di
nuovo matrimonio della persona interessata non rientra nel campo del diritto
transitorio e che tutte le modifiche dello stato civile hanno quale conseguenza
un nuovo calcolo della prestazione indipendentemente da quando è sorto il loro
diritto (“Aus den vorstehenden Ausführungen zur Entstehungsgeschichte von
Art. 31 AHVG und Ziff. 1 lit. c Abs. 5 bis 9 ÜbBest. AHV 10
ergibt sich, dass die Frage der Neuberechnung einer vor Inkrafttreten der 10.
AHV-Revision entstandenen einfachen Altersrente bei einer Wiederverheiratung
der anspruchsberechtigten Person nach diesem Zeitpunkt
nicht eine solche des Übergangsrechts ist. Im Weitern
geben über den Wortlaut des Art. 31 AHVG hinaus grundsätzlich alle
Zivilstandsänderungen Anlass für eine Neufestsetzung der Rente und zwar
ungeachtet des Zeitpunktes der Entstehung des Anspruchs”). Dopo aver esaminato il caso specifico
concernente il nuovo matrimonio di una donna che nel calcolo della rendita
precedente aveva beneficiato di una norma transitoria allora in vigore („Liegt
dieser vor dem 1. Januar 1997, ist aber eine
Überführung der Altersrente ins neue Recht erfolgt, was im Rahmen von Ziff. 1
lit. g Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 resp. Art. 2 des Bundesbeschlusses bereits ab 1.
Januar 1994 möglich war, gilt sie als Zeitpunkt der erstmaligen
Rentenberechnung im Sinne von Art. 31 AHVG. Dies bedeutet bei der
Wiederverheiratung einer rentenberechtigten Person, welcher Sachverhalt in der
Regel kein Splitting auslöst (Art. 29quinquies Abs. 4 und Art. 29sexies Abs. 3
AHVG e contrario; vgl. auch Amtl.Bull. 1993 N 216 [Abs. 5 der
Übergangsbestimmungen]), dass nur dann eine eigentliche Neufestsetzung der
Rente erfolgt, wenn die Summe der beiden Renten des Ehepaares mehr als 150
Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt (Art. 35 AHVG; vgl.
Amtl.Bull. 1993 N 216 f. [Abs. 6 der Übergangsbestimmungen])“), l’allora TFA ha rilevato che nel corso della procedura di
adozione della 10a revisione della LAVS è rimasta incontestata la circostanza
secondo la quale una modifica dello stato civile di un beneficiario della
citata norma transitoria allora in vigore non avrebbe dovuto comportare un
peggioramento della prestazione riconosciuta alla persona interessata,
indipendentemente dal fatto che il diritto alla rendita sia sorto prima o dopo
l’entrata in vigore della novella legislativa („Denn ein im gesamten
Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz war, dass künftig im
Unterschied zum damals noch geltenden Recht Zivilstandsänderungen, die zu einer
Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig keine Verschlechterung
bringen sollten. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob der Rentenanspruch
vor oder erst nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl
1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 216, 1994 S 551). Die in diesem
Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die Rechtsprechung sollten nur, aber eben
den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen. Dass
offensichtlich bei Scheidung eines Altersrentners oder einer Altersrentnerin
die Gefahr einer Verschlechterung höher eingestuft wurde als bei einer
Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217, 1994 S 551 ["welche aber für
geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter
heirateten"]), vermag auch zu erklären, weshalb in Art. 31 AHVG von den
möglichen Zivilstandsänderungen lediglich der Tatbestand der Auflösung der Ehe
genannt wird. Mit Blick auf den Anspruch auf Erziehungsgutschriften im
Besonderen war es im Übrigen ein Hauptziel der Revisionsvorlage, geschiedene
Frauen, deren Rente auf Grund lediglich der eigenen Erwerbseinkommen und
allenfalls der als Nichterwerbstätige geleisteten Beiträge berechnet wurde
(vgl. Art. 30 f. AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung), besser zu stellen. Es wäre daher widersprüchlich, Nachteile
bei der Neuberechnung von Renten infolge einer Zivilstandsänderung unter altem
Recht nachträglich, soweit systemkonform möglich, zu korrigieren und die
Betroffenen besser zu stellen, nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein
solches Ereignis aber zum Anlass zu nehmen für eine Verschlechterung der vom
gleichen Gesetzgeber angeordneten Besserstellung. Von einer Honorierung der
früher allenfalls unter Inkaufnahme einer Erwerbseinbusse geleisteten
Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte diesfalls allen Ernstes nicht die Rede
sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995
S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz. 6014 KS II, wonach die Renten von
geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992
ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der
Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt
werden müssen, gesetzwidrig ist.“).
In una sentenza H 239/98 del 10 luglio 2000, dove il TF ha giudicato il
caso di un assicurato a beneficio di una rendita semplice di vecchiaia
attribuitagli il 1° dicembre 1989, ricacolata con effetto dal 1° maggio 1998
secondo le nuove norme della 10a revisione dell’AVS in seguito al
raggiungimento dell’età di pensionamento della moglie e dove l’insorgente
chiedeva che l’ammontare della precedente rendita fosse mantenuto, l’Alta Corte
ha stabilito che il sopraggiungere del secondo caso assicurato imponeva un
nuovo calcolo della rendita con l’applicazione del nuovo diritto. Il TF ha in
sostanza evidenziato che la garanzia dei diritti acquisiti di cui alla lett. c
cpv. 10 delle disposizioni transitorie si riferisce esclusivamente ai casi di
passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti,
segnatamente i cpv. 5-9 della lett. c delle disposizioni transitorie:
" 2.- Im Hinblick auf lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 haben
Verwaltung und Vorinstanz nach Eintritt des zweiten Versicherungsfalls
(Vollendung des 62. Altersjahres) in der Person der Ehefrau am 29. April 1998
zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente des
Beschwerdeführers vorgenommen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn
auch die von der Rekurskommission im angefochtenen Entscheid einlässlich
dargelegte Berechnung der den Eheleuten ab 1. Mai 1998 zustehenden Altersrenten
an sich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer macht einzig geltend, weil die
10. AHV-Revision "jede Rentenverschlechterung" ausschliesse, sei ihm
auch nach dem Erreichen des Rentenalters durch seine Ehefrau weiterhin eine
einfache Altersrente von Fr. 1910. - auszurichten.
3.- Lit. c Abs. 10 erster Satz ÜbBest. AHV 10
sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden Einkommen nicht zu tieferen
Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm bezieht sich indessen nach ihrem
Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in den Materialien dokumentierten
Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt (Amtl. Bull. 1994 S 555, 565
und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle
gemäss den unmittelbar vorangehenden
Abs. 5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (bei
sämtlichen der dort geregelten Normtatbeständen kann der Altersrentenfall eines
zweitrentenberechtigten Ehegatten grundsätzlich nicht bzw. nicht mehr
eintreten).
Wie das BSV in seiner letztinstanzlich
eingereichten Vernehmlassung zutreffend ausführt, stellt der vorliegend zu
beurteilende, von lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 erfasste
Sachverhalt (laufende einfache Altersrente des Beschwerdeführers, dessen
Ehefrau am 29. April 1998 das 62. Altersjahr vollendete) keinen derartigen
Rentenüberführungsfall dar, weshalb es mit der verfügten, vorinstanzlich
bestätigten Altersrente für den Beschwerdeführer sein Bewenden haben muss.“
Con sentenza H 229/00 del 21 maggio 2001 l’Alta Corte ha espresso il
medesimo concetto:
" 6.- Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere
invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle
citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non
devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in
una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che
discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e
609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della
rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i
cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le
fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o
non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò
che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta
disposizione.
Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle
disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle
rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone
vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e
della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le
finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori."
La predetta
giurisprudenza è stata nuovamente confermata con sentenza H 204/99 del 31
maggio 2001, dove l’allora TFA, in un caso di una persona assicurata a
beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° maggio 1995, ricalcolata secondo
il nuovo diritto in seguito al divorzio del 2 luglio 1997, ha ribadito che al caso allora giudicato, in virtù della lett. c cpv. 1 delle disposizioni
transitorie della 10a revisione AVS, andava applicato il nuovo diritto e che
l’ammontare della rendita percepita avrebbe potuto essere inferiore rispetto a
quello erogato in precedenza (consid. 2).
Con sentenza
9C_303/2009 del 1° ottobre 2009 il TF ha confermato, in relazione alla lett. c
cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, che un
nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia interviene solo al momento
del sopraggiungere del secondo caso assicurato o del divorzio (“3.3 Selon la
jurisprudence développée en relation avec la let. c al. 1 des dispositions
transitoires de la 10ème révision de l'AVS, un nouveau calcul d'une rente
simple de vieillesse en cours - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rente
simple de vieillesse en cours d'une veuve, d'un veuf ou d'une personne divorcée
- n'intervient qu'au moment de la survenance du second cas d'assurance ou du
divorce (arrêts I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 2.2, in SVR 2004
IV n° 41 p. 131; H 239/98 du 10 juillet 2000 consid. 2)”).
In una sentenza
H 67/03 del 30 dicembre 2003 il TF ha dovuto giudicare un caso in cui la
rendita del marito, percepita dal mese di settembre 1995, è stata ricalcolata
in seguito al raggiungimento dell’età del pensionamento della moglie dal 1°
giugno 2002.
Il ricorrente
sosteneva che con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, l’UFAS
aveva indicato in un fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 che per le
persone beneficiarie di una rendita vi era un diritto acquisito e in nessun
caso avrebbero percepito una rendita più bassa (“Der Beschwerdeführer machte
im kantonalen Verfahren geltend, bei der Einführung der 10. AHV-Revision habe das Bundesamt in einer Informationsbroschüre (vom
31. Oktober 1997) betont, dass der Besitzstand der bisherigen Rentner gewahrt bleibe
und diese «in keinem Fall eine tiefere Rente erhalten werden». Zur Erfüllung
dieses Versprechens wäre aber die weitere Anwendung der Rentenskala 44
zwingend. Diesen einzigen Einwand gegen die auf Rentenskala 42 beruhende
Altersrente ab 1. Juni 2002 hält er in diesem
Verfahren aufrecht“).
Il TF, dopo
aver rammentato il contenuto delle informazioni fornite dall’UFAS (consid. 5: „Das vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene
Bulletin Nr. 4 der Reihe «Informationen zu Einführung der 10. AHV-Revision» vom
31. Oktober 1997 hält in Ziff. 1.2.1 (Beitragsdauer) Folgendes fest: «Bei der
Festsetzung nach neuem Recht ist die bisherige Rentenskala garantiert. Sollte
die integrale Neuberechnung zu einer tieferen Rentenskala als bisher führen, so
ist die bisherige Rentenskala weiterzuführen (...). Bei der integralen
Neuberechnung von laufenden Vollrenten hingegen wird die Rentenskala 44
beibehalten. Die Beitragsdauer ist in diesen Fällen nicht mehr neu zu
ermitteln.»
Rz
3002 des am 1. März 2002 in Kraft getretenen Kreisschreibens über die
Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und
Ablösungen (KS 3) verweist für besondere Fragen zur integralen Neuberechnung
von vor dem 1. Januar 1997 entstandenen einfachen Altersrenten nach Art. 31
AHVG auf das Informationsbulletin Nr. 4 vom 31. Oktober
1997.”),
al consid. 6.1 ha affermato che alla cifra 1.2.1 del fascicolo esplicativo non
viene detto che un nuovo calcolo della rendita semplice non può portare ad una
rendita più bassa, ma unicamente che viene garantita, nell’ambito del calcolo
integrale della nuova rendita, la scala massima, ossia la 44 (“Es ist
vorab festzustellen, dass in Ziff. 1.2.1 des fraglichen Bulletins nicht gesagt
wird, die Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente dürfe und könne
nicht zu einer tieferen Rente führen. Vielmehr
wird nur, aber immerhin garantiert, dass bei der integralen Neuberechnung von
laufenden Vollrenten die Rentenskala 44 beibehalten wird. Vorliegend wurde
indessen sowohl bei der Bestimmung des Prozentsatzes für den Höchstbetrag der
beiden Renten des Ehepaares (Art. 53bis AHVV) als auch bei der Ermittlung der
Anteile der Ehegatten an der plafonierten Rente (Art. 35 Abs. 3 erster Satz
AHVG) die bisherige Rentenskala 44 des Beschwerdeführers voll in Anschlag
gebracht.“).
L’Alta Corte, al consid. 6.2.1, ha poi evidenziato che il citato fascicolo
esplicativo va esaminato anche alla luce delle altre norme e delle altre
direttive applicabili ed ha rilevato che il medesimo libretto precisa che in caso
di ricalcolo integrale di una prestazione in corso, sono applicabili le nuove
norme in vigore dal 1° gennaio 1997 (“Wird Ziff.
1.2.1 des bundesamtlichen Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 als
integrierender Bestandteil des erwähnten Kreisschreibens (KS 3) betrachtet, ist ihre Tragweite
unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen der Broschüre sowie der
Verwaltungsweisung zu ermitteln. Ziff. 1.2 des Bulletins hält fest, dass bei
der integralen Neuberechnung einer laufenden Rente die ab 1. Januar 1997
geltenden Bestimmungen des AHVG anwendbar sind”).
L’art. 31 LAVS concerne
invece l’applicazione delle tabelle, dei fattori di rivalutazione, ecc. e le
direttive precisano cosa si intende per ricalcolo integrale. In seguito la
vecchia rendita va fissata sulla base delle nuove norme. Il TF ha concluso
affermando che il citato fascicolo esplicativo non va inteso nel senso che il
calcolo di una nuova rendita in seguito al sopraggiungere di un secondo evento
assicurato non possa portare ad un peggioramento dell’ammontare della
prestazione (“Art. 31 AHVG bezieht sich dagegen auf die zur
Anwendung gelangenden Rententabellen, Aufwertungsfaktoren usw.. Rz 1003 KS 3 präzisiert, was unter integraler Neuberechnung zu
verstehen ist. Danach ist die altrechtliche Rente nach den gegenwärtig
geltenden Bestimmungen des AHVG und IVG, der entsprechenden Verordnungen und
der jeweils gültigen Rentenwegleitung (RWL) neu festzusetzen. Ziffer 1.2.1 des
Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 kann somit im Weisungskontext bei der gebotenen
nicht isolierten Betrachtungsweise nicht dahingehend verstanden werden, die
Neuberechnung der Rente infolge Eintritts des zweiten Versicherungsfalles beim
Ehegatten könne nicht zu einer tieferen Rente führen“).
In una sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004 il TF ha giudicato un caso
analogo a quello qui in discussione. Il ricorrente, a beneficio dal 1° aprile
1995 di una rendita semplice d’invalidità e di una rendita completiva per la
moglie, ha divorziato il 2 maggio 1997 ed ha comunicato il cambio dello stato
civile all’amministrazione. Solo il 2 febbraio 2001, con effetto retroattivo al
maggio 1997, la Cassa ha ricalcolato la rendita, assegnando all’insorgente una
prestazione inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora.
Al consid. 2.1 e 2.2 l’Alta Corte, con
riferimento alla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a
revisione dell’AVS ha confermato che con il sopraggiungere del divorzio, la
Cassa era tenuta ad effettuare un nuovo ricalcolo della prestazione, la quale
poteva essere inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora (“2.1
Nach lit. c Abs. 1 der Übergangsvorschriften der 10. AHV-Revision (ÜbBest. AHV 10) gelten die neuen Bestimmungen für alle
Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (erster Satz);
sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von Personen, deren Ehegatte
nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder
deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird (zweiter Satz). Laut Ziff. 2
Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG im Rahmen der 10.
AHV-Revision (ÜbBest. IVG/AHV 10) gilt u.a. lit. c Abs. 1-9 ÜbBest AHV 10
sinngemäss. Die unechte Rückwirkung (vgl. hiezu BGE 126 V 135 Erw. 4a mit
Hinweisen) der revidierten Rentenberechnungsnormen auf laufende einfache
Alters- oder Invalidenrenten ist demnach bundesgesetzlich vorgeschrieben und
somit für Ausgleichskassen und IV-Stellen bzw. für das
Sozialversicherungsgericht verbindlich (Art. 191 BV; BGE 126 IV 248 Erw. 4b;
RKUV 2000 Nr. KV 118 S. 151; vgl. auch die zu Art. 113 Abs. 3/114bis Abs. 3 aBV
ergangene Rechtsprechung in BGE 125 V 248 Erw. 3, 122 V 8 Erw. 3a). 2.2 In Anwendung von lit. c Abs. 1 letzter Satzteil ÜbBest. AHV 10 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 ÜbBest. IVG/AHV 10 hat die Verwaltung mit Blick auf die am 2. Mai 1997 erfolgte
Ehescheidung zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen
Invalidenrente des Versicherten vorgenommen. In der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn auch diese Rentenberechnung an sich nicht
beanstandet. Hingegen machen der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin
letzt- wie bereits vorinstanzlich geltend, die Schlussbestimmungen zur 10.
AHV-Revision, namentlich die Abs. 7 und 10 von lit. c ÜbBest. AHV 10, würden
eine Besitzstandswahrung vorsehen. Lit. c Abs.
10 erster Satz ÜbBest. AHV 10 sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden
Einkommen nicht zu tieferen Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm
bezieht sich indessen nach ihrem Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in
den Materialien dokumentierten Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt
(Amtl. Bull. 1994 S 555, 565 und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle gemäss den unmittelbar vorangehenden Abs.
5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (Urteil O. vom 10. Juli 2000, H 239/98). Wie das
Eidgenössische Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil X. vom 31. Mai
2001, H 204/99, festgestellt hat, stellt der von lit. c Abs. 1 zweiter Satz
ÜbBest. AHV 10 erfasste Sachverhalt einer laufenden einfachen Altersrente einer
Person, deren Ehe nach dem 31. Dezember 1996 geschieden wird, keinen derartigen
Rentenüberführungsfall dar. Besteht nach dem Gesagten für verheiratete
Bezügerinnen und Bezüger einer altrechtlichen einfachen Altersrente im Falle
der Ehescheidung nach Inkrafttreten des neuen Rechts keine
Besitzstandsgarantie, kann für die entsprechende Konstellation bei laufenden
einfachen Invalidenrenten auf jeden Fall nichts anderes gelten (…)“).
Va ancora
evidenziato che la “circolare concernente il calcolo delle rendite
trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e
commutazioni”, al marg. 3020 prevede che: “In caso
di divorzio di una persona avente diritto a una rendita semplice di vecchiaia o
d’invalidità, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita “ ed al marg. 3021 che“Non vi è alcuna garanzia dei diritti
acquisiti sull’importo della rendita finora versata“.
L’UFAS, nel
citato fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 evidenzia che di norma le
rendite semplici di vecchiaia in corso di persone sposate devono essere
ricalcolate secondo il nuovo diritto, conformemente ai marginali 2004 e
seguenti della circolare II in caso, tra l’altro, di divorzio ed ha affermato
che:
" L’article 31 LAVS prévoit qu’une rente doit être recalculée, en se
reportant au moment où elle a été fixée pour la première fois, lors de la
naissance du droit à la rente du conjoint ou de la dissolution du mariage.
(…)
La rente simple de vieillesse ou d’invalidité en cours
est recalculée selon le nouveau droit en se reportant au moment de la
survenance du premier risque assuré. Les prescriptions (facteurs de
revalorisation) applicables lors du premier calcul de rente restent en principe
déterminantes.
(…)
Conformément au n° 2004 de la circ. II, les dispositions de la LAVS valables dès le 1er janvier 1997
s’appliquent lorsqu’une rente en cours doit être recalculée selon le nouveau
droit.
L’art. 31 LAVS se réfère par contre aux tables de
rentes applicables, aux facteurs de revalorisation etc.
(…)
L’échelle de rentes précédemment applicable est
garantie lors de la fixation de la rente selon le nouveau droit. Si le nouveau
calcul conduit à une échelle de rentes inférieure, l’ancienne échelle continue
à s’appliquer
(…)
Par contre, lorsque les rentes complètes en cours
sont recalculées selon le nouveau droit, l’échelle de rentes 44 est maintenue.
Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de déterminer à nouveau la durée de
cotisations.
(…)
Lorsque la rente doit être recalculée selon le
nouveau droit, la moyenne des revenus provenant de l’activité lucrative est en
principe déterminée en se reportant au moment de la survenance du premier
risque assuré. (…)"
Secondo il
marg. 3003 della circolare II sul calcolo delle rendite in caso di modifiche o
commutazioni se viene sciolto il matrimonio di una persona avente diritto ad
una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, la rendita corrente deve
essere ricalcolata secondo il nuovo diritto (cfr. anche pag. 51 della circolare
sulle rendite, ultimo esempio).
2.5. In concreto,
alla luce di quanto sopra esposto e meglio della giurisprudenza federale e
della lett. c cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del 7
ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS), in seguito al divorzio cresciuto
in giudicato il __________ è a giusta ragione che la cassa ha ricalcolato la
rendita di vecchiaia secondo le nuove norme in vigore con la 10a revisione
dell’AVS (sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; cfr. anche
sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001).
L’interessato,
in caso di divorzio, non può infatti far valere la garanzia dei diritti
acquisiti (sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001). L’ammontare della prestazione
versata può essere inferiore rispetto a quello percepito in precedenza (sentenza
I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; sentenza H 204/99 del 31
maggio 2001). La circostanza che l’interessato viveva nel regime della
separazione dei beni, che ha sottoscritto un contratto successorio di rinuncia ereditaria
e che lo splitting dei redditi viene effettuato unicamente in relazione con il
primo matrimonio poiché quando si è sposato la seconda volta beneficiava già di
una rendita di vecchiaia non è rilevante, poiché non influisce sul calcolo
della prestazione. Neppure è determinante la quota parte attribuita ai coniugi
con la sentenza di divorzio del __________. Il calcolo della rendita di
vecchiaia esula infatti dalle norme applicabili al momento del divorzio.
A questo proposito va
evidenziato che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per
superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un
anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali,
oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita
di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv.
2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il
doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti
da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in
considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono
stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29
quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun
coniuge se:
- entrambi i coniugi
hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
2.6. Nel caso di specie RI 1, nato
il __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 1994, sulla
base della scala massima, la 44, ciò che in concreto non è contestato.
L’insorgente, di per sé
non censura neppure l’ammontare del reddito annuo medio (RAM), che del resto è
stato calcolato correttamente.
Il RAM è
composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, dopo lo
splitting dei redditi dei coniugi, e dagli eventuali accrediti per compiti
educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto
deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
Dagli atti
emerge un reddito di fr. 1'220’198 per il periodo dal 1950 al 1993 (anno
precedente il pensionamento), compresi gli anni giovanili del 1948 e 1949 e
tenuto conto dello splitting del primo matrimonio per il periodo dal 1960 al
1984. Va qui evidenziato che in seguito allo splitting metà del reddito va
attribuito al marito e l’altra metà alla moglie, indipendentemente dalla
circostanza di sapere se questo reddito sarà poi preso effettivamente in conto
nel calcolo della prestazione ad esempio perché uno dei due coniugi è deceduto
oppure perché parte del reddito è stato conseguito quando uno dei coniugi era
già in pensione.
La somma dei
redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice
previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di
contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per
la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1950 (anno susseguente il 20.o anno d’età).
Dalle citate
tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere il 2.049. L'importo
rivalutato va poi diviso per il periodo di contribuzione (44 anni).
Ne discende
che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 56’822 (1'220’198
X 2.049 : 44 anni).
Giacché
l’interessato ha avuto tre figli, nati nel __________, __________ e __________,
ha diritto a 22 mezzi accrediti educativi dal __________ (anno seguente la
nascita del primo figlio) al __________ (compimento del 16esimo anno di età
dell’ultimo figlio), per complessivi fr. 8’460 (940 X 12 X 3 X 11 : 44).
Nel 1994 il
RAM dell’assicurato ammontava a fr. 65'424 (8’460 + 56'822 = 65’282,
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS),
corrispondente nel 2001 a fr. 69'216 e nel 2008 a fr. 76'908 per una rendita di fr. 2'175, nel 2009 a fr. 79'344 per una rendita di fr. 2'244,
nel 2011 a fr. 80'736 per una rendita di fr. 2'283 e nel 2013 a fr. 81'432 per una rendita di fr. 2'303.
Considerato
che invece la Cassa ha versato nel 2008 una rendita mensile di fr. 2'210, nel
2009/2010 di fr. 2'280, nel 2011/2012 di fr. 2'320 e nel 2013 di fr. 2'340,
l’interessato ha percepito complessivamente dal mese di agosto 2008 al mese di
luglio 2013 fr. 137'830 invece di fr. 135'644 cui aveva effettivamente diritto,
ossia un importo in eccesso di fr. 2'186, che di principio deve restituire.
2.7. L’insorgente fa valere la sua
buona fede e sostiene che l’UFAS e la Cassa gli avrebbero significato che la
sua rendita, con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, non avrebbe
potuto essere inferiore a quella precedentemente conseguita.
Il diritto alla protezione
della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che
dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova
Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti
le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e
scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e
consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
Considerandi
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la
promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V
199.
consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
2.8
Nel caso di specie
l’insorgente rileva che in una lettera del mese di dicembre del 2000,
trasmessagli dalla Cassa convenuta, figurava che “è escluso che questa
operazione conduca ad una riduzione delle prestazioni” (doc. I e A3). Egli
si lamenta inoltre del fatto che la convenuta non lo avrebbe sufficientemente
informato dell’introduzione dell’accredito per compiti educativi di cui aveva
diritto.
La citata lettera ha il seguente tenore:
" (…)
Trasferimento delle rendite
La 10a revisione dell’AVS prevede che le rendite per coniugi,
quelle di persone vedove e, in alcuni casi le rendite delle persone divorziate,
siano “trasferite nel nuovo diritto”. Questo trasferimento viene effettuato
d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2000 e riguarda unicamente le rendite nate
anteriormente al 1° gennaio 1997.
E’ escluso che questa operazione conduca ad una diminuzione delle
prestazioni. (…)” (doc. A3)
In concreto lo scritto del mese di dicembre 2000 non può essere
d’aiuto al ricorrente. Infatti esso si riferisce ad un’altra fattispecie
rispetto a quella oggetto del contendere, ossia al trasferimento delle rendite
sorte prima del 1° gennaio 1997 e che sarebbero state trasferite d’ufficio nel
nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2000 senza diminuzione del loro importo.
Ora, nel caso di specie, ciò è avvenuto, nella misura in cui la sua rendita di
vecchiaia, trasferita nel nuovo diritto, non ha subito alcuna modifica con
l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS. In questo senso anche le
affermazioni che il ricorrente attribuisce all’allora Consigliere federale
Couchepin, ossia che il trasferimento delle rendite dalla 9a alla 10a revisione
AVS non avrebbe ridotto l’ammontare delle rendite, sono, di principio,
corrette.
La riduzione dell’importo della prestazione è invece dovuta alla
circostanza che, in seguito al divorzio pronunciato il __________, la cui
sentenza è cresciuta in giudicato il __________, la Cassa ha dovuto ricalcolare
la rendita conformemente a quanto previsto dalla lett. c cpv. 1 delle disposizioni
transitorie della 10a revisione dell’AVS, ciò che ha comportato una diminuzione
dell’ammontare mensile. In altre parole la riduzione non è tanto dovuta al
trasferimento della rendita da un sistema all’altro, quanto piuttosto al
divorzio del ricorrente che ha comportato un nuovo calcolo della prestazione.
Quanto all’asserita mancata informazione circa il diritto
all’accredito per compiti educativi, va evidenziato che in ogni caso, con il
calcolo della rendita la Cassa ne ha tenuto conto, per cui il ricorrente non ha
subito alcuno svantaggio.
L’interessato sostiene inoltre di aver interpellato l’UFAS che
avrebbe escluso “una riduzione delle rendite esistenti prima del loro
trasferimento nel nuovo diritto della 10a revisione AVS” (doc. I).
Ora, l’insorgente non ha prodotto documentazione da cui
emergerebbe che l’autorità federale gli avrebbe garantito lo stesso ammontare
della rendita anche in caso di divorzio.
Del resto, va comunque evidenziato che il ricorrente non fa valere
che in virtù delle asserite informazioni ricevute dalla Cassa e dall’UFAS avrebbe
adottato un comportamento o un omissione che gli sono stati pregiudizievoli.
Ne segue che l’insorgente non può far valere la protezione della
sua buona fede.
2.9
Secondo l’art. 25 LPGA,
applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata
in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo
2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14.
giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione
ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del
25.
giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Di norma, per
giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole
importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio
fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13).
Tuttavia se si tratta di
prestazioni periodiche anche in caso di importi minimi, la correzione riveste
un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad
art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).
Ritenuto che la rendita è
stata versata sulla base di decisioni manifestamente errate, poiché la Cassa
non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione in seguito al divorzio del
2001, e che la correzione riveste una notevole importanza, di principio, il
ricorrente è tenuto a restituire l’importo percepito in troppo.
2.10
L’insorgente fa valere la
prescrizione del diritto di chiedere la restituzione degli importi versati in
troppo sin dal mese di agosto 2008.
Come rammentato ancora
recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, il termine
annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto
riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.
4.
pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1
). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14
dicembre 2012 consid. 5.1, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale)
della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la
collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione
dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è
sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112
V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore
dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non
decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione
di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti
atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto
dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF
124.
V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]
consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza
del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità
amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione
originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va
qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il
secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non
si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia
della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra
un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003
consid. 3.2.2).
2.11
In concreto l’errore della
Cassa è stato commesso nel mese di __________ quando, malgrado fosse stata
messa al corrente del fatto che l’interessato aveva divorziato, ha continuato a
versare la medesima rendita senza procedere ad un nuovo calcolo della prestazione
e limitandosi a sopprimere la rendita completiva per la moglie.
Ritenuto che l’adeguamento
delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter
LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che induce
l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene per
tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza un verifica
particolare del calcolo della prestazione (cfr. a tal proposito la sentenza
30.2013
+4 del 22 maggio 2013), occorre ritenere che solo con la comunicazione
dell’UFAS del 14 giugno 2013 alle 17.20 la Cassa è venuta a conoscenza della
possibilità di errori nel calcolo di alcune rendite e solo con la risposta del 9
luglio 2013 del Comune di __________ ad un suo accertamento l’amministrazione
ha potuto essere resa cognita dell’errore compiuto nel 2001.
Le decisioni di
restituzione, di fissazione della nuova rendita e di compensazione del 7 agosto
2013.
sono di conseguenza tempestive, poiché notificate entro il termine di
perenzione relativo di un anno dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
In applicazione del
termine assoluto di 5 anni previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione
può chiedere la restituzione delle rendite percepite in troppo dal mese di agosto
2008.
Ne segue che, di principio, la richiesta di restituire fr. 2'186 (per il
calcolo cfr. consid. 2.6) è tempestiva.
2.12
Il ricorrente contesta anche
la circostanza che nel mese di agosto 2013 la Cassa ha versato solo fr. 117,
compensando l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'186 con la rendita
mensile di fr. 2'303 e rileva che nel mese di settembre 2013 ha erogato una rendita ridotta di fr. 37.
Per quanto concerne la
seconda censura, questo TCA evidenzia che l’amministrazione, a partire dal mese
di settembre 2013, ha correttamente versato l’importo nuovamente calcolato in
seguito al divorzio del ricorrente. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6)
la rendita mensile ammonta a fr. 2'303 in luogo di fr. 2'340. Da cui la differenza di fr. 37.
Circa il mese di agosto
2013, va evidenziato quanto segue.
Con la decisione del 7
agosto 2013 la convenuta ha compensato le prestazioni versate dal mese di
agosto 2008 al mese di agosto 2013 effettuando il seguente calcolo (doc. A2):
Importi già percepiti:
08.2008
– 12.2008 5 x CHF 2'210.00 CHF 11'050.00
01.2009
– 12.2010 24 x CHF 2'280.00 CHF 54'720.00
01.2011
– 12.2012 24 x CHF 2'320.00 CHF 55'680.00
01.2013
– 07.2013 7x CHF 2'340.00 CHF 16'380.00
Totale CHF137’830.00
Nuovo
diritto:
08.2008
– 12.2008 5 x CHF 2'175.00 CHF 10’875.00
01.2009
– 12.2010 24 x CHF 2'244.00 CHF 53’856.00
01.2011
– 12.2012 24 x CHF 2'283.00 CHF 54’792.00
01.2013
– 07.2013 7x CHF 2'303.00 CHF 16’121.00
Totale CHF135’644.00
Importo
da restituire: fr. 2’186
rendita
dovuta in agosto: fr. 2’303
rendita
versata in agosto: fr. 2'303 – fr. 2'186 = fr. 117.--
2.13
La LPGA non
contiene norme generali sulla compensazione (cfr. tuttavia l’art. 20 cpv. 2
LPGA; cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). In concreto trova pertanto applicazione
la LAVS (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a
LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti
dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell'agricoltura.
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 505 il TF ha stabilito che la pretesa di
restituzione di una rendita d'invalidità comprendente le rendite completive
(successivamente rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite
completive) nei confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli
arretrati di una rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se
debitore e creditore dell'amministrazione non sono identici. La condizione
dell'esistenza di una stretta connessione, dal profilo della tecnica
assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra i crediti posti in
compensazione è in effetti adempiuta (consid. 2.6 e 2.8). Le cifre marginali
10907.
e 10908 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali sono conformi alla legge (consid. 2.9).
Il TF ha
rammentato al consid. 2.4 che la compensazione non deve intaccare il minimo
vitale del debitore («la jurisprudence en matière d'assurances sociales
soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les
moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO,
aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont
la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier,
telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).”).
In una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 286 il TF ha affermato che la compensazione di
rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie
ai sensi dell'art. 52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione
con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è
ammissibile (consid. 4 e 5). Se l'autorità competente in materia di aiuto
sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il
periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del
diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (consid. 7 e 8).
L’Alta
Corte al consid. 8.2 ha precisato che
il divieto di intaccare il minimo vitale in caso di compensazione nell’ambito
delle assicurazioni sociali, è simile a quello previsto dal diritto privato e
figurante nell’art. 125 cpv. 2 CO. Questo disposto prevede che non possono
estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le
obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente
soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari
assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
L’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 125 cpv. 2 CO (e l’art. 93 cpv. 1 LEF)
vogliono impedire che la persona interessata, a causa della compensazione, cada
nel bisogno. Ciò non è il caso quando la compensazione
retroattiva avviene nei confronti di una persona che nel medesimo periodo ha
beneficiato di prestazioni assistenziali (“Ähnlich verhält es sich, wenn die
versicherte Person in der Vergangenheit von der Fürsorgebehörde während einer
Zeitspanne unterstützt wurde, für welche später Renten nachbezahlt werden, die
Verrechnung jedoch nicht mit der Sozialbehörde, sondern - wie hier - mit einem
anderen Zweig der Sozialversicherung zur Diskussion steht, dessen Anspruch
jenem der Fürsorgebehörde vorgeht (vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September
2006.
E. 5.3.2). Hinzu kommt, dass sich der Schutz des Existenzminimums bei
Verrechnungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung an Art. 125 Ziff. 2 OR
anlehnt. Dieser sieht vor, dass Verpflichtungen, deren besondere Natur die
tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und
Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt
erforderlich sind, nicht durch Verrechnung getilgt werden können (vgl. BGE 130
V 505 E. 2.4 S. 510). Art. 125 Ziff. 2 OR wie auch Art. 93 Abs. 1 SchKG wollen
einzig vermeiden, dass jemand durch die Verrechnung tatsächlich ins Elend
gestossen würde, was nicht der Fall ist, wenn es - wie im vorliegenden Fall -
um eine nachträgliche Beurteilung für einen Zeitraum geht, für welchen
Sozialhilfe effektiv ausgerichtet worden ist (vgl. zum Ganzen: SCHLAURI,
a.a.O., S. 148 ff.).“).
Con
sentenza pubblicata in DTF 138 V 402 il TF ha affermato che nel
caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la
salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione
quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo
sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e
le due prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).
L’Alta Corte
al consid. 4.2 ha rammentato che la compensazione di prestazioni e contributi
può essere effettuata sia con rendite già versate, sia con rendite future, ma,
di principio, il minimo vitale della persona assicurata non può essere
intaccato. Si pone pertanto la questione di sapere se anche in caso di
compensazione con rendite già versate occorre esaminare se il minimo vitale
della persona interessata è salvaguardato, e questo nel lasso di tempo durante
il quale la rendita avrebbe dovuto essere versata. (“ (…)
Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und
Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf
Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen den nach
betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person
nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1
S. 291; BGE 131 V 249 E. 1.2
S. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit
der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente,
sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den
Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV;
Art. 112 Abs. 2
lit. b BV), und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie
nachbezahlt werden (BGE 136 V 286 E. 6.2
S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar 2005 E.
4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E.
5.3
; kritisch dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und
weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des
Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137
ff., 150 f.). (…)“).
Con
riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286 il TF ha affermato che,
di regola, il divieto di compensazione non vale quando il minimo esistenziale,
nel periodo passato in cui avviene la compensazione, è stato garantito dal
versamento di prestazioni assistenziali (“Damit ergibt sich aus beiden
Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum
während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe
gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei
Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher
Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den
Versicherten kommt.”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che la compensazione (retroattiva) può
portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La
questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel
periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la
persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano
dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio,
la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del
minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per
il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4;
cfr. consid. 4.5:” Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem
die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten
werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten
grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen
Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung
der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht
zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten
Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom
Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.“).
Sulla base di
quest’ultima sentenza le direttive sulle rendite (DR) sono state modificate con
effetto dal 1° gennaio 2014 nel senso che:
«10921 Lors d’un
paiement rétroactif de prestations et de compen- sations de créances en
restitution, le minimum vital du droit des poursuites ne doit pas être pris en
compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif
remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les
deux s’excluent mutuellement (ATF 138 V 402).
10922.
Par conséquent, lors du remplacement – avec effet rétro-
actif – d’une rente par une autre rente, la
compensation est, en règle générale, admissible pour le montant entier de la
créance.»
2.14
Da
quanto sopra (cfr. in particolare DTF 138 V 402 e sentenze 9C_1015/2010 e I
141/05) si evince che quando oggetto del contendere è il pagamento retroattivo
di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale, di
regola, non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione
laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una
rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si
escludono vicendevolmente (cfr. anche marg. 10921 e 10922 DR).
Diversa la
situazione laddove la Cassa intende compensare prestazioni e/o contributi
dovuti con rendite non ancora versate. In tal caso, di regola, la compensazione
è ammessa se l’amministrazione non intacca il minimo vitale della persona
tenuta alla restituzione (cfr. anche marg. 10919 DR).
Nel caso di
specie, la compensazione effettuata retroattivamente per il periodo da luglio 2008 a luglio 2013 tra le rendite già versate e le rendite dovute in seguito al nuovo calcolo della
prestazione va pertanto confermata.
Per quanto
concerne invece il mese di agosto 2013, ossia la compensazione tra la rendita
ancora dovuta in quel mese per fr. 2'303 e l’importo da restituire di fr.
2'186, la decisione non può essere confermata, poiché la Cassa, prima di
procedere con la compensazione, avrebbe dovuto effettuare il calcolo del minimo
vitale conformemente a quanto prevedono anche le direttive sulle rendite al
marg. 10920.
In assenza
di qualsiasi calcolo in merito, una compensazione è esclusa.
In queste
condizioni la Cassa è tenuta a versare al ricorrente l’importo di fr. 2'186.
L’amministrazione potrà poi compensarlo se risulterà un eccedente dal calcolo
sul minimo vitale oppure potrà chiedere al ricorrente di riversarlo.
Su
questo punto la decisione va modificata.
2.15
Infine, il
TCA rende attento il ricorrente che può chiedere alla Cassa il condono della
restituzione dell’importo chiesto in restituzione.
Per l’art. 4 cpv. 1 OPGA
se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse.
L’amministrazione ha
correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
A questo proposito l’art.
4.
cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che la compensazione tra la rendita
di fr. 2'303.-- del mese di agosto 2013 e l’importo da restituire di fr. 2'186.--
è annullata.
§§
La CO
1 deve versare a RI 1 fr. 2'186.--.
Per il resto il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti