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Decisione

30.2014.18

Richiesta di restituzione. Rendita di vecchiaia calcolata senza tener conto del divorzio. Assicurato aveva informato correttamente. Cassa poteva effettuare la compensazione per i 5 anni precedenti la

14 luglio 2014Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno diritto alla rendita;

b. una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;

c. il

matrimonio è sciolto mediante divorzio

Per l’art. 31 LAVS se deve

essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del

diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole

di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova

rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

2.4. Con sentenza pubblicata in

DTF 126 V 226 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che “il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia, insorta

prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in seguito a nuove

nozze del titolare posteriormente a questo momento non rientra nel campo

d'applicazione del diritto transitorio. Oltre il testo dell'art. 31 LAVS

ogni modificazione dello stato civile costituisce di massima motivo di

determinazione di una nuova rendita a prescindere dal momento dell'insorgere

del diritto alla prestazione. Se esso sussisteva già anteriormente al 1o

gennaio 1997, ma la rendita sia stata oggetto di una nuova determinazione

giusta il nuovo diritto, simile avvenuta modifica deve essere considerata alla

stregua di un primo caso di rendita ai sensi dell'art. 31 LAVS”.

L’allora TFA, dopo aver

esaminato l’istoriato dell’art. 31 LAVS, ha tra l’altro affermato al consid. 5)b)cc) che con l’art. 31 LAVS il legislatore ha voluto correggere una

giurisprudenza del Tribunale federale ed impedire che nel caso di un nuovo

calcolo della rendita in seguito al sorgere del diritto alla prestazione del

coniuge o di un cambiamento dello stato civile si giunga ad un peggioramento

della rendita non motivato dal sistema legislativo (“Der

Kommissionspräsident führte zu dieser Neuformulierung von Art. 31 AHVG, welche

schliesslich Gesetz werden sollte (vgl. Erw. 2a hievor), erläuternd u.a. aus,

dieser Vorschlag entspreche in der Zielrichtung dem vom Bundesrat in der

Botschaft vorgeschlagenen Art. 31 Abs. 3 AHVG (BBl 1990 II 92 und 158). Es gehe darum, mit einer klaren gesetzlichen Grundlage eine

Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts zu korrigieren und zu

verhindern, dass es bei der Neuberechnung der Rente infolge der Entstehung des

Rentenanspruchs beim andern Ehegatten oder einer Zivilstandsänderung zu

Rentenverschlechterungen komme, die sich aus dem Rentensystem selbst nicht

begründen liessen. Soweit in den letzten Urteilen (BGE 118 V 1 und BGE 118 V

129) das Eidg. Versicherungsgericht im Hinblick auf die 10. AHV-Revision auf

seine frühere Praxis zurückgekommen und eine Verbesserung zugelassen habe,

handle es sich um eine Übergangslösung, welche aber für geschiedene Personen

weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten

(Amtl.Bull. 1994 S 551).

L’Alta Corte ha poi stabilito che dall’interpretazione storica della

norma emerge che il tema del ricalcolo di una prestazione semplice di vecchiaia

sorta prima dell’entrata in vigore della 10a revisione della LAVS in caso di

nuovo matrimonio della persona interessata non rientra nel campo del diritto

transitorio e che tutte le modifiche dello stato civile hanno quale conseguenza

un nuovo calcolo della prestazione indipendentemente da quando è sorto il loro

diritto (“Aus den vorstehenden Ausführungen zur Entstehungsgeschichte von

Art. 31 AHVG und Ziff. 1 lit. c Abs. 5 bis 9 ÜbBest. AHV 10

ergibt sich, dass die Frage der Neuberechnung einer vor Inkrafttreten der 10.

AHV-Revision entstandenen einfachen Altersrente bei einer Wiederverheiratung

der anspruchsberechtigten Person nach diesem Zeitpunkt

nicht eine solche des Übergangsrechts ist. Im Weitern

geben über den Wortlaut des Art. 31 AHVG hinaus grundsätzlich alle

Zivilstandsänderungen Anlass für eine Neufestsetzung der Rente und zwar

ungeachtet des Zeitpunktes der Entstehung des Anspruchs”). Dopo aver esaminato il caso specifico

concernente il nuovo matrimonio di una donna che nel calcolo della rendita

precedente aveva beneficiato di una norma transitoria allora in vigore („Liegt

dieser vor dem 1. Januar 1997, ist aber eine

Überführung der Altersrente ins neue Recht erfolgt, was im Rahmen von Ziff. 1

lit. g Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 resp. Art. 2 des Bundesbeschlusses bereits ab 1.

Januar 1994 möglich war, gilt sie als Zeitpunkt der erstmaligen

Rentenberechnung im Sinne von Art. 31 AHVG. Dies bedeutet bei der

Wiederverheiratung einer rentenberechtigten Person, welcher Sachverhalt in der

Regel kein Splitting auslöst (Art. 29quinquies Abs. 4 und Art. 29sexies Abs. 3

AHVG e contrario; vgl. auch Amtl.Bull. 1993 N 216 [Abs. 5 der

Übergangsbestimmungen]), dass nur dann eine eigentliche Neufestsetzung der

Rente erfolgt, wenn die Summe der beiden Renten des Ehepaares mehr als 150

Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt (Art. 35 AHVG; vgl.

Amtl.Bull. 1993 N 216 f. [Abs. 6 der Übergangsbestimmungen])“), l’allora TFA ha rilevato che nel corso della procedura di

adozione della 10a revisione della LAVS è rimasta incontestata la circostanza

secondo la quale una modifica dello stato civile di un beneficiario della

citata norma transitoria allora in vigore non avrebbe dovuto comportare un

peggioramento della prestazione riconosciuta alla persona interessata,

indipendentemente dal fatto che il diritto alla rendita sia sorto prima o dopo

l’entrata in vigore della novella legislativa („Denn ein im gesamten

Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz war, dass künftig im

Unterschied zum damals noch geltenden Recht Zivilstandsänderungen, die zu einer

Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig keine Verschlechterung

bringen sollten. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob der Rentenanspruch

vor oder erst nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl

1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 216, 1994 S 551). Die in diesem

Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die Rechtsprechung sollten nur, aber eben

den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen. Dass

offensichtlich bei Scheidung eines Altersrentners oder einer Altersrentnerin

die Gefahr einer Verschlechterung höher eingestuft wurde als bei einer

Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217, 1994 S 551 ["welche aber für

geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter

heirateten"]), vermag auch zu erklären, weshalb in Art. 31 AHVG von den

möglichen Zivilstandsänderungen lediglich der Tatbestand der Auflösung der Ehe

genannt wird. Mit Blick auf den Anspruch auf Erziehungsgutschriften im

Besonderen war es im Übrigen ein Hauptziel der Revisionsvorlage, geschiedene

Frauen, deren Rente auf Grund lediglich der eigenen Erwerbseinkommen und

allenfalls der als Nichterwerbstätige geleisteten Beiträge berechnet wurde

(vgl. Art. 30 f. AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung), besser zu stellen. Es wäre daher widersprüchlich, Nachteile

bei der Neuberechnung von Renten infolge einer Zivilstandsänderung unter altem

Recht nachträglich, soweit systemkonform möglich, zu korrigieren und die

Betroffenen besser zu stellen, nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein

solches Ereignis aber zum Anlass zu nehmen für eine Verschlechterung der vom

gleichen Gesetzgeber angeordneten Besserstellung. Von einer Honorierung der

früher allenfalls unter Inkaufnahme einer Erwerbseinbusse geleisteten

Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte diesfalls allen Ernstes nicht die Rede

sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995

S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz. 6014 KS II, wonach die Renten von

geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992

ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der

Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt

werden müssen, gesetzwidrig ist.“).

In una sentenza H 239/98 del 10 luglio 2000, dove il TF ha giudicato il

caso di un assicurato a beneficio di una rendita semplice di vecchiaia

attribuitagli il 1° dicembre 1989, ricacolata con effetto dal 1° maggio 1998

secondo le nuove norme della 10a revisione dell’AVS in seguito al

raggiungimento dell’età di pensionamento della moglie e dove l’insorgente

chiedeva che l’ammontare della precedente rendita fosse mantenuto, l’Alta Corte

ha stabilito che il sopraggiungere del secondo caso assicurato imponeva un

nuovo calcolo della rendita con l’applicazione del nuovo diritto. Il TF ha in

sostanza evidenziato che la garanzia dei diritti acquisiti di cui alla lett. c

cpv. 10 delle disposizioni transitorie si riferisce esclusivamente ai casi di

passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti,

segnatamente i cpv. 5-9 della lett. c delle disposizioni transitorie:

" 2.- Im Hinblick auf lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 haben

Verwaltung und Vorinstanz nach Eintritt des zweiten Versicherungsfalls

(Vollendung des 62. Altersjahres) in der Person der Ehefrau am 29. April 1998

zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente des

Beschwerdeführers vorgenommen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn

auch die von der Rekurskommission im angefochtenen Entscheid einlässlich

dargelegte Berechnung der den Eheleuten ab 1. Mai 1998 zustehenden Altersrenten

an sich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer macht einzig geltend, weil die

10. AHV-Revision "jede Rentenverschlechterung" ausschliesse, sei ihm

auch nach dem Erreichen des Rentenalters durch seine Ehefrau weiterhin eine

einfache Altersrente von Fr. 1910. - auszurichten.

3.- Lit. c Abs. 10 erster Satz ÜbBest. AHV 10

sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden Einkommen nicht zu tieferen

Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm bezieht sich indessen nach ihrem

Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in den Materialien dokumentierten

Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt (Amtl. Bull. 1994 S 555, 565

und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle

gemäss den unmittelbar vorangehenden

Abs. 5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (bei

sämtlichen der dort geregelten Normtatbeständen kann der Altersrentenfall eines

zweitrentenberechtigten Ehegatten grundsätzlich nicht bzw. nicht mehr

eintreten).

Wie das BSV in seiner letztinstanzlich

eingereichten Vernehmlassung zutreffend ausführt, stellt der vorliegend zu

beurteilende, von lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 erfasste

Sachverhalt (laufende einfache Altersrente des Beschwerdeführers, dessen

Ehefrau am 29. April 1998 das 62. Altersjahr vollendete) keinen derartigen

Rentenüberführungsfall dar, weshalb es mit der verfügten, vorinstanzlich

bestätigten Altersrente für den Beschwerdeführer sein Bewenden haben muss.“

Con sentenza H 229/00 del 21 maggio 2001 l’Alta Corte ha espresso il

medesimo concetto:

" 6.- Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere

invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle

citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non

devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in

una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che

discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e

609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della

rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i

cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le

fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o

non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò

che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta

disposizione.

Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle

disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle

rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone

vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e

della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le

finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori."

La predetta

giurisprudenza è stata nuovamente confermata con sentenza H 204/99 del 31

maggio 2001, dove l’allora TFA, in un caso di una persona assicurata a

beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° maggio 1995, ricalcolata secondo

il nuovo diritto in seguito al divorzio del 2 luglio 1997, ha ribadito che al caso allora giudicato, in virtù della lett. c cpv. 1 delle disposizioni

transitorie della 10a revisione AVS, andava applicato il nuovo diritto e che

l’ammontare della rendita percepita avrebbe potuto essere inferiore rispetto a

quello erogato in precedenza (consid. 2).

Con sentenza

9C_303/2009 del 1° ottobre 2009 il TF ha confermato, in relazione alla lett. c

cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, che un

nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia interviene solo al momento

del sopraggiungere del secondo caso assicurato o del divorzio (“3.3 Selon la

jurisprudence développée en relation avec la let. c al. 1 des dispositions

transitoires de la 10ème révision de l'AVS, un nouveau calcul d'une rente

simple de vieillesse en cours - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rente

simple de vieillesse en cours d'une veuve, d'un veuf ou d'une personne divorcée

- n'intervient qu'au moment de la survenance du second cas d'assurance ou du

divorce (arrêts I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 2.2, in SVR 2004

IV n° 41 p. 131; H 239/98 du 10 juillet 2000 consid. 2)”).

In una sentenza

H 67/03 del 30 dicembre 2003 il TF ha dovuto giudicare un caso in cui la

rendita del marito, percepita dal mese di settembre 1995, è stata ricalcolata

in seguito al raggiungimento dell’età del pensionamento della moglie dal 1°

giugno 2002.

Il ricorrente

sosteneva che con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, l’UFAS

aveva indicato in un fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 che per le

persone beneficiarie di una rendita vi era un diritto acquisito e in nessun

caso avrebbero percepito una rendita più bassa (“Der Beschwerdeführer machte

im kantonalen Verfahren geltend, bei der Einführung der 10. AHV-Revision habe das Bundesamt in einer Informationsbroschüre (vom

31. Oktober 1997) betont, dass der Besitzstand der bisherigen Rentner gewahrt bleibe

und diese «in keinem Fall eine tiefere Rente erhalten werden». Zur Erfüllung

dieses Versprechens wäre aber die weitere Anwendung der Rentenskala 44

zwingend. Diesen einzigen Einwand gegen die auf Rentenskala 42 beruhende

Altersrente ab 1. Juni 2002 hält er in diesem

Verfahren aufrecht“).

Il TF, dopo

aver rammentato il contenuto delle informazioni fornite dall’UFAS (consid. 5: „Das vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene

Bulletin Nr. 4 der Reihe «Informationen zu Einführung der 10. AHV-Revision» vom

31. Oktober 1997 hält in Ziff. 1.2.1 (Beitragsdauer) Folgendes fest: «Bei der

Festsetzung nach neuem Recht ist die bisherige Rentenskala garantiert. Sollte

die integrale Neuberechnung zu einer tieferen Rentenskala als bisher führen, so

ist die bisherige Rentenskala weiterzuführen (...). Bei der integralen

Neuberechnung von laufenden Vollrenten hingegen wird die Rentenskala 44

beibehalten. Die Beitragsdauer ist in diesen Fällen nicht mehr neu zu

ermitteln.»

Rz

3002 des am 1. März 2002 in Kraft getretenen Kreisschreibens über die

Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und

Ablösungen (KS 3) verweist für besondere Fragen zur integralen Neuberechnung

von vor dem 1. Januar 1997 entstandenen einfachen Altersrenten nach Art. 31

AHVG auf das Informationsbulletin Nr. 4 vom 31. Oktober

1997.”),

al consid. 6.1 ha affermato che alla cifra 1.2.1 del fascicolo esplicativo non

viene detto che un nuovo calcolo della rendita semplice non può portare ad una

rendita più bassa, ma unicamente che viene garantita, nell’ambito del calcolo

integrale della nuova rendita, la scala massima, ossia la 44 (“Es ist

vorab festzustellen, dass in Ziff. 1.2.1 des fraglichen Bulletins nicht gesagt

wird, die Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente dürfe und könne

nicht zu einer tieferen Rente führen. Vielmehr

wird nur, aber immerhin garantiert, dass bei der integralen Neuberechnung von

laufenden Vollrenten die Rentenskala 44 beibehalten wird. Vorliegend wurde

indessen sowohl bei der Bestimmung des Prozentsatzes für den Höchstbetrag der

beiden Renten des Ehepaares (Art. 53bis AHVV) als auch bei der Ermittlung der

Anteile der Ehegatten an der plafonierten Rente (Art. 35 Abs. 3 erster Satz

AHVG) die bisherige Rentenskala 44 des Beschwerdeführers voll in Anschlag

gebracht.“).

L’Alta Corte, al consid. 6.2.1, ha poi evidenziato che il citato fascicolo

esplicativo va esaminato anche alla luce delle altre norme e delle altre

direttive applicabili ed ha rilevato che il medesimo libretto precisa che in caso

di ricalcolo integrale di una prestazione in corso, sono applicabili le nuove

norme in vigore dal 1° gennaio 1997 (“Wird Ziff.

1.2.1 des bundesamtlichen Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 als

integrierender Bestandteil des erwähnten Kreisschreibens (KS 3) betrachtet, ist ihre Tragweite

unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen der Broschüre sowie der

Verwaltungsweisung zu ermitteln. Ziff. 1.2 des Bulletins hält fest, dass bei

der integralen Neuberechnung einer laufenden Rente die ab 1. Januar 1997

geltenden Bestimmungen des AHVG anwendbar sind”).

L’art. 31 LAVS concerne

invece l’applicazione delle tabelle, dei fattori di rivalutazione, ecc. e le

direttive precisano cosa si intende per ricalcolo integrale. In seguito la

vecchia rendita va fissata sulla base delle nuove norme. Il TF ha concluso

affermando che il citato fascicolo esplicativo non va inteso nel senso che il

calcolo di una nuova rendita in seguito al sopraggiungere di un secondo evento

assicurato non possa portare ad un peggioramento dell’ammontare della

prestazione (“Art. 31 AHVG bezieht sich dagegen auf die zur

Anwendung gelangenden Rententabellen, Aufwertungsfaktoren usw.. Rz 1003 KS 3 präzisiert, was unter integraler Neuberechnung zu

verstehen ist. Danach ist die altrechtliche Rente nach den gegenwärtig

geltenden Bestimmungen des AHVG und IVG, der entsprechenden Verordnungen und

der jeweils gültigen Rentenwegleitung (RWL) neu festzusetzen. Ziffer 1.2.1 des

Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 kann somit im Weisungskontext bei der gebotenen

nicht isolierten Betrachtungsweise nicht dahingehend verstanden werden, die

Neuberechnung der Rente infolge Eintritts des zweiten Versicherungsfalles beim

Ehegatten könne nicht zu einer tieferen Rente führen“).

In una sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004 il TF ha giudicato un caso

analogo a quello qui in discussione. Il ricorrente, a beneficio dal 1° aprile

1995 di una rendita semplice d’invalidità e di una rendita completiva per la

moglie, ha divorziato il 2 maggio 1997 ed ha comunicato il cambio dello stato

civile all’amministrazione. Solo il 2 febbraio 2001, con effetto retroattivo al

maggio 1997, la Cassa ha ricalcolato la rendita, assegnando all’insorgente una

prestazione inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora.

Al consid. 2.1 e 2.2 l’Alta Corte, con

riferimento alla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a

revisione dell’AVS ha confermato che con il sopraggiungere del divorzio, la

Cassa era tenuta ad effettuare un nuovo ricalcolo della prestazione, la quale

poteva essere inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora (“2.1

Nach lit. c Abs. 1 der Übergangsvorschriften der 10. AHV-Revision (ÜbBest. AHV 10) gelten die neuen Bestimmungen für alle

Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (erster Satz);

sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von Personen, deren Ehegatte

nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder

deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird (zweiter Satz). Laut Ziff. 2

Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG im Rahmen der 10.

AHV-Revision (ÜbBest. IVG/AHV 10) gilt u.a. lit. c Abs. 1-9 ÜbBest AHV 10

sinngemäss. Die unechte Rückwirkung (vgl. hiezu BGE 126 V 135 Erw. 4a mit

Hinweisen) der revidierten Rentenberechnungsnormen auf laufende einfache

Alters- oder Invalidenrenten ist demnach bundesgesetzlich vorgeschrieben und

somit für Ausgleichskassen und IV-Stellen bzw. für das

Sozialversicherungsgericht verbindlich (Art. 191 BV; BGE 126 IV 248 Erw. 4b;

RKUV 2000 Nr. KV 118 S. 151; vgl. auch die zu Art. 113 Abs. 3/114bis Abs. 3 aBV

ergangene Rechtsprechung in BGE 125 V 248 Erw. 3, 122 V 8 Erw. 3a). 2.2 In Anwendung von lit. c Abs. 1 letzter Satzteil ÜbBest. AHV 10 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 ÜbBest. IVG/AHV 10 hat die Verwaltung mit Blick auf die am 2. Mai 1997 erfolgte

Ehescheidung zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen

Invalidenrente des Versicherten vorgenommen. In der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn auch diese Rentenberechnung an sich nicht

beanstandet. Hingegen machen der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin

letzt- wie bereits vorinstanzlich geltend, die Schlussbestimmungen zur 10.

AHV-Revision, namentlich die Abs. 7 und 10 von lit. c ÜbBest. AHV 10, würden

eine Besitzstandswahrung vorsehen. Lit. c Abs.

10 erster Satz ÜbBest. AHV 10 sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden

Einkommen nicht zu tieferen Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm

bezieht sich indessen nach ihrem Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in

den Materialien dokumentierten Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt

(Amtl. Bull. 1994 S 555, 565 und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle gemäss den unmittelbar vorangehenden Abs.

5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (Urteil O. vom 10. Juli 2000, H 239/98). Wie das

Eidgenössische Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil X. vom 31. Mai

2001, H 204/99, festgestellt hat, stellt der von lit. c Abs. 1 zweiter Satz

ÜbBest. AHV 10 erfasste Sachverhalt einer laufenden einfachen Altersrente einer

Person, deren Ehe nach dem 31. Dezember 1996 geschieden wird, keinen derartigen

Rentenüberführungsfall dar. Besteht nach dem Gesagten für verheiratete

Bezügerinnen und Bezüger einer altrechtlichen einfachen Altersrente im Falle

der Ehescheidung nach Inkrafttreten des neuen Rechts keine

Besitzstandsgarantie, kann für die entsprechende Konstellation bei laufenden

einfachen Invalidenrenten auf jeden Fall nichts anderes gelten (…)“).

Va ancora

evidenziato che la “circolare concernente il calcolo delle rendite

trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e

commutazioni”, al marg. 3020 prevede che: “In caso

di divorzio di una persona avente diritto a una rendita semplice di vecchiaia o

d’invalidità, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita “ ed al marg. 3021 che“Non vi è alcuna garanzia dei diritti

acquisiti sull’importo della rendita finora versata“.

L’UFAS, nel

citato fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 evidenzia che di norma le

rendite semplici di vecchiaia in corso di persone sposate devono essere

ricalcolate secondo il nuovo diritto, conformemente ai marginali 2004 e

seguenti della circolare II in caso, tra l’altro, di divorzio ed ha affermato

che:

" L’article 31 LAVS prévoit qu’une rente doit être recalculée, en se

reportant au moment où elle a été fixée pour la première fois, lors de la

naissance du droit à la rente du conjoint ou de la dissolution du mariage.

(…)

La rente simple de vieillesse ou d’invalidité en cours

est recalculée selon le nouveau droit en se reportant au moment de la

survenance du premier risque assuré. Les prescriptions (facteurs de

revalorisation) applicables lors du premier calcul de rente restent en principe

déterminantes.

(…)

Conformément au n° 2004 de la circ. II, les dispositions de la LAVS valables dès le 1er janvier 1997

s’appliquent lorsqu’une rente en cours doit être recalculée selon le nouveau

droit.

L’art. 31 LAVS se réfère par contre aux tables de

rentes applicables, aux facteurs de revalorisation etc.

(…)

L’échelle de rentes précédemment applicable est

garantie lors de la fixation de la rente selon le nouveau droit. Si le nouveau

calcul conduit à une échelle de rentes inférieure, l’ancienne échelle continue

à s’appliquer

(…)

Par contre, lorsque les rentes complètes en cours

sont recalculées selon le nouveau droit, l’échelle de rentes 44 est maintenue.

Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de déterminer à nouveau la durée de

cotisations.

(…)

Lorsque la rente doit être recalculée selon le

nouveau droit, la moyenne des revenus provenant de l’activité lucrative est en

principe déterminée en se reportant au moment de la survenance du premier

risque assuré. (…)"

Secondo il

marg. 3003 della circolare II sul calcolo delle rendite in caso di modifiche o

commutazioni se viene sciolto il matrimonio di una persona avente diritto ad

una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, la rendita corrente deve

essere ricalcolata secondo il nuovo diritto (cfr. anche pag. 51 della circolare

sulle rendite, ultimo esempio).

2.5. In concreto,

alla luce di quanto sopra esposto e meglio della giurisprudenza federale e

della lett. c cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del 7

ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS), in seguito al divorzio cresciuto

in giudicato il __________ è a giusta ragione che la cassa ha ricalcolato la

rendita di vecchiaia secondo le nuove norme in vigore con la 10a revisione

dell’AVS (sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; cfr. anche

sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001).

L’interessato,

in caso di divorzio, non può infatti far valere la garanzia dei diritti

acquisiti (sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001). L’ammontare della prestazione

versata può essere inferiore rispetto a quello percepito in precedenza (sentenza

I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; sentenza H 204/99 del 31

maggio 2001). La circostanza che l’interessato viveva nel regime della

separazione dei beni, che ha sottoscritto un contratto successorio di rinuncia ereditaria

e che lo splitting dei redditi viene effettuato unicamente in relazione con il

primo matrimonio poiché quando si è sposato la seconda volta beneficiava già di

una rendita di vecchiaia non è rilevante, poiché non influisce sul calcolo

della prestazione. Neppure è determinante la quota parte attribuita ai coniugi

con la sentenza di divorzio del __________. Il calcolo della rendita di

vecchiaia esula infatti dalle norme applicabili al momento del divorzio.

A questo proposito va

evidenziato che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per

superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un

anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali,

oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a

dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di

una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita

di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente

il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di

contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di

contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv.

2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il

doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29

quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti

da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui

all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in

considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono

stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone

che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e

in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun

coniuge se:

- entrambi i coniugi

hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato

sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

2.6. Nel caso di specie RI 1, nato

il __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 1994, sulla

base della scala massima, la 44, ciò che in concreto non è contestato.

L’insorgente, di per sé

non censura neppure l’ammontare del reddito annuo medio (RAM), che del resto è

stato calcolato correttamente.

Il RAM è

composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, dopo lo

splitting dei redditi dei coniugi, e dagli eventuali accrediti per compiti

educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto

deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

Dagli atti

emerge un reddito di fr. 1'220’198 per il periodo dal 1950 al 1993 (anno

precedente il pensionamento), compresi gli anni giovanili del 1948 e 1949 e

tenuto conto dello splitting del primo matrimonio per il periodo dal 1960 al

1984. Va qui evidenziato che in seguito allo splitting metà del reddito va

attribuito al marito e l’altra metà alla moglie, indipendentemente dalla

circostanza di sapere se questo reddito sarà poi preso effettivamente in conto

nel calcolo della prestazione ad esempio perché uno dei due coniugi è deceduto

oppure perché parte del reddito è stato conseguito quando uno dei coniugi era

già in pensione.

La somma dei

redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice

previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari

di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1950 (anno susseguente il 20.o anno d’età).

Dalle citate

tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere il 2.049. L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo di contribuzione (44 anni).

Ne discende

che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 56’822 (1'220’198

X 2.049 : 44 anni).

Giacché

l’interessato ha avuto tre figli, nati nel __________, __________ e __________,

ha diritto a 22 mezzi accrediti educativi dal __________ (anno seguente la

nascita del primo figlio) al __________ (compimento del 16esimo anno di età

dell’ultimo figlio), per complessivi fr. 8’460 (940 X 12 X 3 X 11 : 44).

Nel 1994 il

RAM dell’assicurato ammontava a fr. 65'424 (8’460 + 56'822 = 65’282,

arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS),

corrispondente nel 2001 a fr. 69'216 e nel 2008 a fr. 76'908 per una rendita di fr. 2'175, nel 2009 a fr. 79'344 per una rendita di fr. 2'244,

nel 2011 a fr. 80'736 per una rendita di fr. 2'283 e nel 2013 a fr. 81'432 per una rendita di fr. 2'303.

Considerato

che invece la Cassa ha versato nel 2008 una rendita mensile di fr. 2'210, nel

2009/2010 di fr. 2'280, nel 2011/2012 di fr. 2'320 e nel 2013 di fr. 2'340,

l’interessato ha percepito complessivamente dal mese di agosto 2008 al mese di

luglio 2013 fr. 137'830 invece di fr. 135'644 cui aveva effettivamente diritto,

ossia un importo in eccesso di fr. 2'186, che di principio deve restituire.

2.7. L’insorgente fa valere la sua

buona fede e sostiene che l’UFAS e la Cassa gli avrebbero significato che la

sua rendita, con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, non avrebbe

potuto essere inferiore a quella precedentemente conseguita.

Il diritto alla protezione

della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che

dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova

Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti

le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e

scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e

consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la

promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V

199.

consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

2.8

Nel caso di specie

l’insorgente rileva che in una lettera del mese di dicembre del 2000,

trasmessagli dalla Cassa convenuta, figurava che “è escluso che questa

operazione conduca ad una riduzione delle prestazioni” (doc. I e A3). Egli

si lamenta inoltre del fatto che la convenuta non lo avrebbe sufficientemente

informato dell’introduzione dell’accredito per compiti educativi di cui aveva

diritto.

La citata lettera ha il seguente tenore:

" (…)

Trasferimento delle rendite

La 10a revisione dell’AVS prevede che le rendite per coniugi,

quelle di persone vedove e, in alcuni casi le rendite delle persone divorziate,

siano “trasferite nel nuovo diritto”. Questo trasferimento viene effettuato

d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2000 e riguarda unicamente le rendite nate

anteriormente al 1° gennaio 1997.

E’ escluso che questa operazione conduca ad una diminuzione delle

prestazioni. (…)” (doc. A3)

In concreto lo scritto del mese di dicembre 2000 non può essere

d’aiuto al ricorrente. Infatti esso si riferisce ad un’altra fattispecie

rispetto a quella oggetto del contendere, ossia al trasferimento delle rendite

sorte prima del 1° gennaio 1997 e che sarebbero state trasferite d’ufficio nel

nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2000 senza diminuzione del loro importo.

Ora, nel caso di specie, ciò è avvenuto, nella misura in cui la sua rendita di

vecchiaia, trasferita nel nuovo diritto, non ha subito alcuna modifica con

l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS. In questo senso anche le

affermazioni che il ricorrente attribuisce all’allora Consigliere federale

Couchepin, ossia che il trasferimento delle rendite dalla 9a alla 10a revisione

AVS non avrebbe ridotto l’ammontare delle rendite, sono, di principio,

corrette.

La riduzione dell’importo della prestazione è invece dovuta alla

circostanza che, in seguito al divorzio pronunciato il __________, la cui

sentenza è cresciuta in giudicato il __________, la Cassa ha dovuto ricalcolare

la rendita conformemente a quanto previsto dalla lett. c cpv. 1 delle disposizioni

transitorie della 10a revisione dell’AVS, ciò che ha comportato una diminuzione

dell’ammontare mensile. In altre parole la riduzione non è tanto dovuta al

trasferimento della rendita da un sistema all’altro, quanto piuttosto al

divorzio del ricorrente che ha comportato un nuovo calcolo della prestazione.

Quanto all’asserita mancata informazione circa il diritto

all’accredito per compiti educativi, va evidenziato che in ogni caso, con il

calcolo della rendita la Cassa ne ha tenuto conto, per cui il ricorrente non ha

subito alcuno svantaggio.

L’interessato sostiene inoltre di aver interpellato l’UFAS che

avrebbe escluso “una riduzione delle rendite esistenti prima del loro

trasferimento nel nuovo diritto della 10a revisione AVS” (doc. I).

Ora, l’insorgente non ha prodotto documentazione da cui

emergerebbe che l’autorità federale gli avrebbe garantito lo stesso ammontare

della rendita anche in caso di divorzio.

Del resto, va comunque evidenziato che il ricorrente non fa valere

che in virtù delle asserite informazioni ricevute dalla Cassa e dall’UFAS avrebbe

adottato un comportamento o un omissione che gli sono stati pregiudizievoli.

Ne segue che l’insorgente non può far valere la protezione della

sua buona fede.

2.9

Secondo l’art. 25 LPGA,

applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata

in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo

2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14.

giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione

ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del

25.

giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Di norma, per

giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole

importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio

fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13).

Tuttavia se si tratta di

prestazioni periodiche anche in caso di importi minimi, la correzione riveste

un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad

art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Ritenuto che la rendita è

stata versata sulla base di decisioni manifestamente errate, poiché la Cassa

non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione in seguito al divorzio del

2001, e che la correzione riveste una notevole importanza, di principio, il

ricorrente è tenuto a restituire l’importo percepito in troppo.

2.10

L’insorgente fa valere la

prescrizione del diritto di chiedere la restituzione degli importi versati in

troppo sin dal mese di agosto 2008.

Come rammentato ancora

recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, il termine

annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto

riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4.

pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1

). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14

dicembre 2012 consid. 5.1, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale)

della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la

collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione

dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è

sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112

V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore

dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non

decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione

di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti

atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto

dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF

124.

V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]

consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza

del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità

amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione

originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra

un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003

consid. 3.2.2).

2.11

In concreto l’errore della

Cassa è stato commesso nel mese di __________ quando, malgrado fosse stata

messa al corrente del fatto che l’interessato aveva divorziato, ha continuato a

versare la medesima rendita senza procedere ad un nuovo calcolo della prestazione

e limitandosi a sopprimere la rendita completiva per la moglie.

Ritenuto che l’adeguamento

delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter

LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che induce

l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene per

tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza un verifica

particolare del calcolo della prestazione (cfr. a tal proposito la sentenza

30.2013

+4 del 22 maggio 2013), occorre ritenere che solo con la comunicazione

dell’UFAS del 14 giugno 2013 alle 17.20 la Cassa è venuta a conoscenza della

possibilità di errori nel calcolo di alcune rendite e solo con la risposta del 9

luglio 2013 del Comune di __________ ad un suo accertamento l’amministrazione

ha potuto essere resa cognita dell’errore compiuto nel 2001.

Le decisioni di

restituzione, di fissazione della nuova rendita e di compensazione del 7 agosto

2013.

sono di conseguenza tempestive, poiché notificate entro il termine di

perenzione relativo di un anno dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

In applicazione del

termine assoluto di 5 anni previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione

può chiedere la restituzione delle rendite percepite in troppo dal mese di agosto

2008.

Ne segue che, di principio, la richiesta di restituire fr. 2'186 (per il

calcolo cfr. consid. 2.6) è tempestiva.

2.12

Il ricorrente contesta anche

la circostanza che nel mese di agosto 2013 la Cassa ha versato solo fr. 117,

compensando l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'186 con la rendita

mensile di fr. 2'303 e rileva che nel mese di settembre 2013 ha erogato una rendita ridotta di fr. 37.

Per quanto concerne la

seconda censura, questo TCA evidenzia che l’amministrazione, a partire dal mese

di settembre 2013, ha correttamente versato l’importo nuovamente calcolato in

seguito al divorzio del ricorrente. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6)

la rendita mensile ammonta a fr. 2'303 in luogo di fr. 2'340. Da cui la differenza di fr. 37.

Circa il mese di agosto

2013, va evidenziato quanto segue.

Con la decisione del 7

agosto 2013 la convenuta ha compensato le prestazioni versate dal mese di

agosto 2008 al mese di agosto 2013 effettuando il seguente calcolo (doc. A2):

Importi già percepiti:

08.2008

– 12.2008 5 x CHF 2'210.00 CHF 11'050.00

01.2009

– 12.2010 24 x CHF 2'280.00 CHF 54'720.00

01.2011

– 12.2012 24 x CHF 2'320.00 CHF 55'680.00

01.2013

– 07.2013 7x CHF 2'340.00 CHF 16'380.00

Totale CHF137’830.00

Nuovo

diritto:

08.2008

– 12.2008 5 x CHF 2'175.00 CHF 10’875.00

01.2009

– 12.2010 24 x CHF 2'244.00 CHF 53’856.00

01.2011

– 12.2012 24 x CHF 2'283.00 CHF 54’792.00

01.2013

– 07.2013 7x CHF 2'303.00 CHF 16’121.00

Totale CHF135’644.00

Importo

da restituire: fr. 2’186

rendita

dovuta in agosto: fr. 2’303

rendita

versata in agosto: fr. 2'303 – fr. 2'186 = fr. 117.--

2.13

La LPGA non

contiene norme generali sulla compensazione (cfr. tuttavia l’art. 20 cpv. 2

LPGA; cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). In concreto trova pertanto applicazione

la LAVS (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a

LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti

dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di

protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell'agricoltura.

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 505 il TF ha stabilito che la pretesa di

restituzione di una rendita d'invalidità comprendente le rendite completive

(successivamente rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite

completive) nei confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli

arretrati di una rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se

debitore e creditore dell'amministrazione non sono identici. La condizione

dell'esistenza di una stretta connessione, dal profilo della tecnica

assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra i crediti posti in

compensazione è in effetti adempiuta (consid. 2.6 e 2.8). Le cifre marginali

10907.

e 10908 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali sono conformi alla legge (consid. 2.9).

Il TF ha

rammentato al consid. 2.4 che la compensazione non deve intaccare il minimo

vitale del debitore («la jurisprudence en matière d'assurances sociales

soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les

moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO,

aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont

la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier,

telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du

débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).”).

In una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 286 il TF ha affermato che la compensazione di

rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie

ai sensi dell'art. 52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione

con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è

ammissibile (consid. 4 e 5). Se l'autorità competente in materia di aiuto

sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il

periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del

diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (consid. 7 e 8).

L’Alta

Corte al consid. 8.2 ha precisato che

il divieto di intaccare il minimo vitale in caso di compensazione nell’ambito

delle assicurazioni sociali, è simile a quello previsto dal diritto privato e

figurante nell’art. 125 cpv. 2 CO. Questo disposto prevede che non possono

estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le

obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente

soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari

assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

L’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 125 cpv. 2 CO (e l’art. 93 cpv. 1 LEF)

vogliono impedire che la persona interessata, a causa della compensazione, cada

nel bisogno. Ciò non è il caso quando la compensazione

retroattiva avviene nei confronti di una persona che nel medesimo periodo ha

beneficiato di prestazioni assistenziali (“Ähnlich verhält es sich, wenn die

versicherte Person in der Vergangenheit von der Fürsorgebehörde während einer

Zeitspanne unterstützt wurde, für welche später Renten nachbezahlt werden, die

Verrechnung jedoch nicht mit der Sozialbehörde, sondern - wie hier - mit einem

anderen Zweig der Sozialversicherung zur Diskussion steht, dessen Anspruch

jenem der Fürsorgebehörde vorgeht (vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September

2006.

E. 5.3.2). Hinzu kommt, dass sich der Schutz des Existenzminimums bei

Verrechnungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung an Art. 125 Ziff. 2 OR

anlehnt. Dieser sieht vor, dass Verpflichtungen, deren besondere Natur die

tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und

Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt

erforderlich sind, nicht durch Verrechnung getilgt werden können (vgl. BGE 130

V 505 E. 2.4 S. 510). Art. 125 Ziff. 2 OR wie auch Art. 93 Abs. 1 SchKG wollen

einzig vermeiden, dass jemand durch die Verrechnung tatsächlich ins Elend

gestossen würde, was nicht der Fall ist, wenn es - wie im vorliegenden Fall -

um eine nachträgliche Beurteilung für einen Zeitraum geht, für welchen

Sozialhilfe effektiv ausgerichtet worden ist (vgl. zum Ganzen: SCHLAURI,

a.a.O., S. 148 ff.).“).

Con

sentenza pubblicata in DTF 138 V 402 il TF ha affermato che nel

caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la

salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione

quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo

sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e

le due prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).

L’Alta Corte

al consid. 4.2 ha rammentato che la compensazione di prestazioni e contributi

può essere effettuata sia con rendite già versate, sia con rendite future, ma,

di principio, il minimo vitale della persona assicurata non può essere

intaccato. Si pone pertanto la questione di sapere se anche in caso di

compensazione con rendite già versate occorre esaminare se il minimo vitale

della persona interessata è salvaguardato, e questo nel lasso di tempo durante

il quale la rendita avrebbe dovuto essere versata. (“ (…)

Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und

Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf

Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen den nach

betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person

nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1

S. 291; BGE 131 V 249 E. 1.2

S. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit

der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen

Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente,

sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den

Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV;

Art. 112 Abs. 2

lit. b BV), und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie

nachbezahlt werden (BGE 136 V 286 E. 6.2

S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar 2005 E.

4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E.

5.3

; kritisch dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und

weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des

Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137

ff., 150 f.). (…)“).

Con

riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286 il TF ha affermato che,

di regola, il divieto di compensazione non vale quando il minimo esistenziale,

nel periodo passato in cui avviene la compensazione, è stato garantito dal

versamento di prestazioni assistenziali (“Damit ergibt sich aus beiden

Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum

während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe

gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei

Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher

Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den

Versicherten kommt.”).

L’Alta Corte ha poi evidenziato che la compensazione (retroattiva) può

portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La

questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel

periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la

persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano

dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio,

la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del

minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per

il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4;

cfr. consid. 4.5:” Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem

die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten

werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten

grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen

Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung

der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht

zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten

Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom

Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.“).

Sulla base di

quest’ultima sentenza le direttive sulle rendite (DR) sono state modificate con

effetto dal 1° gennaio 2014 nel senso che:

«10921 Lors d’un

paiement rétroactif de prestations et de compen- sations de créances en

restitution, le minimum vital du droit des poursuites ne doit pas être pris en

compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif

remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les

deux s’excluent mutuellement (ATF 138 V 402).

10922.

Par conséquent, lors du remplacement – avec effet rétro-

actif – d’une rente par une autre rente, la

compensation est, en règle générale, admissible pour le montant entier de la

créance.»

2.14

Da

quanto sopra (cfr. in particolare DTF 138 V 402 e sentenze 9C_1015/2010 e I

141/05) si evince che quando oggetto del contendere è il pagamento retroattivo

di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale, di

regola, non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione

laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una

rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si

escludono vicendevolmente (cfr. anche marg. 10921 e 10922 DR).

Diversa la

situazione laddove la Cassa intende compensare prestazioni e/o contributi

dovuti con rendite non ancora versate. In tal caso, di regola, la compensazione

è ammessa se l’amministrazione non intacca il minimo vitale della persona

tenuta alla restituzione (cfr. anche marg. 10919 DR).

Nel caso di

specie, la compensazione effettuata retroattivamente per il periodo da luglio 2008 a luglio 2013 tra le rendite già versate e le rendite dovute in seguito al nuovo calcolo della

prestazione va pertanto confermata.

Per quanto

concerne invece il mese di agosto 2013, ossia la compensazione tra la rendita

ancora dovuta in quel mese per fr. 2'303 e l’importo da restituire di fr.

2'186, la decisione non può essere confermata, poiché la Cassa, prima di

procedere con la compensazione, avrebbe dovuto effettuare il calcolo del minimo

vitale conformemente a quanto prevedono anche le direttive sulle rendite al

marg. 10920.

In assenza

di qualsiasi calcolo in merito, una compensazione è esclusa.

In queste

condizioni la Cassa è tenuta a versare al ricorrente l’importo di fr. 2'186.

L’amministrazione potrà poi compensarlo se risulterà un eccedente dal calcolo

sul minimo vitale oppure potrà chiedere al ricorrente di riversarlo.

Su

questo punto la decisione va modificata.

2.15

Infine, il

TCA rende attento il ricorrente che può chiedere alla Cassa il condono della

restituzione dell’importo chiesto in restituzione.

Per l’art. 4 cpv. 1 OPGA

se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse.

L’amministrazione ha

correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

A questo proposito l’art.

4.

cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che la compensazione tra la rendita

di fr. 2'303.-- del mese di agosto 2013 e l’importo da restituire di fr. 2'186.--

è annullata.

§§

La CO

1 deve versare a RI 1 fr. 2'186.--.

Per il resto il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti