Lexipedia

Decisione

30.2014.19

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

23 aprile 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti parametri di calcolo sono serviti anche per definire l’onere a

carico del mapp. no. 4098, terreno edificato situato in zona edificabile, entro

il perimetro del PGS, e quindi assoggettabile al contributo di costruzione.

4.

4.1. I ricorrenti contestano i

costi delle opere in base ai quali sono stati calcolati i contributi poiché

sono comprensivi delle spese riguardanti opere eseguite prima ancora che essi

acquistassero il mapp. no. 4098, e delle quali non hanno quindi mai usufruito. A

loro avviso, visto che secondo l’art. 99 LALIA il contributo provvisorio dev’essere

calcolato sulla base del costo preventivo, l’inclusione di costi passati è

arbitraria siccome priva di base legale.

4.2. I contributi di

costruzione provvisori sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal

PGS prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e

permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.

19 cpv. 2 LPT e 36 cpv. 2 LSt). A tal fine l’autorità comunale ha la facoltà di

prelevare i contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei

singoli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA; art. 8 cpv. 3 DELALIA), ma l’obbligo

contributivo poggia sul finanziamento globale della rete, considerata come

un’opera unica, perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente

(cfr. Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della

Legge ferale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb; RtiD I-2005 no. 33).

Posto tale principio, bisogna tener conto che molto tempo

può passare tra la costruzione e la messa in funzione delle singole tratte

dell’impianto ed il momento in cui vengono fissati i contributi. Di

conseguenza, qualora la riscossione non sia effettuata a tappe, è possibile che

essi inglobino anche costi per opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso

dall’art. 133 cpv. 4 LALIA, norma che consente ai Comuni di imporre

retroattivamente contributi per opere o parti di opere eseguite dopo il

31.12.1968 sulla base di un PGS approvato dall’autorità competente, sempreché

non siano già state imposte. Secondo la giurisprudenza tale modo di procedere

non implica una limitazione della sicurezza del diritto poiché i proprietari di immobili devono sapere che

i Comuni, dall’entrata in vigore della LALIA, sono tenuti per legge a prelevare

contributi per finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di

evacuazione e di depurazione delle acque. Essi non possono quindi ignorare gli

obblighi che la legge stessa prevede nei loro confronti, specie quello di

corrispondere i contributi per compensare i costi sostenuti dall’ente pubblico

(RtiD I-2005 no. 33; cfr. anche TRAM 52.2011.150 del

23.8.2012 c.3.1-3.2). Di conseguenza la contestazione dev’essere respinta.

5.

5.1. I ricorrenti contestano inoltre

che gli importi pagati con la prima emissione del 1986 siano considerati e

trattati come acconti: essi ritengono che tale modo di procedere sia privo di

Considerandi

base legale.

5.2

Secondo la giurisprudenza qualora il Comune, come in concreto, proceda al

prelievo di un secondo contributo provvisorio, nel fissarne l’ammontare deve

tener conto dell’importo già versato in precedenza, eventualmente anche da un

altro proprietario (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013 c. 5.2.4).

Il mapp. no. 4098 è frutto del frazionamento dell’originario mapp. no. 2044 e

di una successiva rettifica di confini con il mapp. no. 2043 (cfr. doc. 20,

21), particelle entrambe assoggettate al prelievo di contributi di miglioria

nel 1986.

Il contributo a carico del mapp. no. 4098 è stato calcolato in base al valore

ufficiale di stima del fondo, riportato nel registro fondiario, ed ammonta a

fr. 5'288.60. Da questo importo il Municipio ha dedotto fr. 595.50, somma

derivante dalla suddivisione dei contributi versati nel 1986 dai proprietari

dei mapp. no. 2044 e 2043 proporzionalmente ai rispettivi valori di stima

vigenti al momento del frazionamento e della rettifica dei confini (cfr. doc.

20.

, 24). Ne risulta pertanto un contributo correttamente calcolato di fr.

4'693.10. Di conseguenza la censura è priva di fondamento.

6.

Le spese di procedura sono poste a

carico dei ricorrenti in quanto soccombenti. Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA,

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia in fr. 500.- e per spese

in fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Distinta

delle spese

Tassa

di giustizia fr. 500.-

Spese

diverse fr. 50.-

Totale fr. 550.-

=========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster