30.2014.20
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21 luglio 2014Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.20
TB
Lugano
21 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2014 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
Aa. Con
decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 17 dicembre
2013 (doc. A1), la Cassa CO 1 ha stabilito i contributi dovuti per l'anno 2011
da RI 1 quale persona senza attività lucrativa, basandosi sui dati evinti dalla
tassazione fiscale IFD 2011.
Ritenuto un reddito dei coniugi
percepito sotto forma di rendita di Fr. 78'776.- ed una sostanza netta
complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 160.-, la Cassa ha fissato i
contributi dovuti in Fr. 1'473.-, spese amministrative comprese, dividendo per
due il totale intermedio ricavato trattandosi di due coniugi, indipendentemente
dalla separazione fra di essi.
Ab. A
seguito dell'opposizione del 23 dicembre 2013 (doc. A3) dell'assicurata, che
contestava il cumulo dei suoi redditi con quelli del marito dal quale è
separata di fatto dal 1° gennaio 2011, il 3 gennaio 2014 (doc. A4) la Cassa ha
informato l'assicurata che i redditi e la sostanza dei coniugi vanno sommati e
poi divisi per due, perciò non è possibile basarsi soltanto sui suoi (di lei) elementi
di tassazione. Peraltro, l'amministrazione ha comunicato all'interessata che la
decisione impugnata doveva essere modificata tenendo conto dei dati corretti di
entrambi i coniugi, invitando quindi l'assicurata a trasmettere i dati fiscali
2011 e 2012 del marito.
B. Accertato
Fatti
i dati fiscali del marito (docc. 17 e 18), il 28 gennaio 2014 la Cassa di
compensazione ha emesso sia una nuova decisione definitiva di fissazione dei
contributi per l'anno 2011 che annullava e sostituiva la precedente (doc. A6) sia
una decisione per l'anno di contribuzione 2012 (doc. A8). La prima si basava sulla
IFD 2011 e, tenuto conto di una sostanza netta complessiva di Fr. 966.- e di un
reddito dei coniugi percepito sotto forma di rendita di Fr. 54'736.-, ha
fissato i contributi dovuti in Fr. 946,95. La seconda ha considerato una
sostanza netta complessiva di Fr. 2'717.- ed un reddito sotto forma di rendita
di Fr. 54'438.- che, moltiplicato per 20 e sommato alla sostanza netta, ha dato
un totale intermedio che, diviso per due (stanti due coniugi), ha dato luogo ad
una sostanza determinante di Fr. 545'738.- e quindi a dei contributi di Fr.
946,95.
C. Con
decisione su opposizione del 14 febbraio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 3 febbraio precedente (doc. A11), con cui l'assicurata
ha contestato di avere conseguito dei redditi pari a Fr. 54'000.- e che nel
2011 e nel 2012 ella viveva separata di fatto dal marito (il divorzio è stato
pronunciato il 21 gennaio 2014), perciò non intende fare fronte agli arretrati
del marito.
L'amministrazione ha rilevato che
essendo coniugata e non esercitando un'attività lucrativa, il pagamento dei
contributi avviene considerando la sostanza ed il reddito conseguito sotto
forma di rendite dei due coniugi, che deve essere addizionato, qualunque sia il
regime matrimoniale e anche qualora i coniugi siano stati tassati
separatamente.
D. L'assicurata
è insorta davanti a questo Tribunale il 4 marzo 2014 (doc. I) contro la predetta
decisione, contestando di dovere un contributo annuo di Fr. 946,95, dato che
non ha mai conseguito nel 2011 e nel 2012 un reddito di Fr. 54'000.-.
La ricorrente ha osservato che si crea
un'ingiustizia, dato che il marito, che percepisce un reddito mensile di Fr. 3'800.-,
non deve pagare nulla, mentre lei, che vive con una rendita AVS di Fr. 2'500.-
circa, deve pagare dei contributi calcolati tenendo conto anche dei redditi e della
sostanza del marito. L'assicurata ha pertanto chiesto che sia ripristinato il
contributo trimestrale di Fr. 131,55 e che siano annullate le decisioni con cui
le si chiedono Fr. 841,50 (Fr. 420,75 all'anno), date le sue difficoltà
economiche che non le permettono nemmeno di rateizzare il pagamento.
E. Nella
risposta del 18 marzo 2014 (doc. III) la Cassa, dopo avere esposto nuovamente
le norme applicabili, ha proposto la reiezione del ricorso, poiché nel 2011 e
nel 2012 la ricorrente era sposato e quindi vanno considerati anche i redditi e
la sostanza del coniuge, indipendentemente dal regime matrimoniale adottato
(art. 28 cpv. 4 OAVS e N. 2078 DIN).
L'amministrazione ha inoltre ricordato
la possibilità di ridurre i contributi (art. 11 LAVS).
F. La
ricorrente ha ribadito di vivere separata di fatto dal marito dal 22 dicembre 2010
e di percepire una modesta rendita di vecchiaia che, sommata ai contributi
alimentari versatile dal marito, dedotte le spese di vitto e alloggio le
permette a mala pena di sopravvivere, perciò le è impossibile far fronte a
quanto preteso. Ha quindi chiesto di pagare, come in precedenza, i contributi
di Fr. 131,55 al trimestre e di annullare la richiesta di Fr. 841,50, visto che
non ha "assolutamente beneficiato degli importi usati per fare il
calcolo" essendo di spettanza del marito (doc. V).
La Cassa si è riconfermata nella
risposta di causa e ha ricordato la possibilità, già illustrata all'assicurata,
di chiedere la dilazione di pagamento, in seguito la riduzione dei contributi e
da ultimo il condono dei contributi (doc. VII).
considerato in diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
382.
- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che,
durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di
lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati non esercitanti un'attività
lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro
condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo
corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387
franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati
persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo
limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che
non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore
dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che
non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui
compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono
un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le
persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato
"secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
3.
Nella
sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma
di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il
caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare
verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si
tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le
prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;
Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti
di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale
federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS,
AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese valida dal 1° gennaio 2008, che
al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le
rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988.
pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione
militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle
assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione
a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da
contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si
basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un
immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776
CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione
(RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità
fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD,
i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di
licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di
redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag.
236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag.
29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag.
454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un
divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato,
esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958
pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione
svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag.
174).
Al contrario, non rientrano nel
concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N.
2090.
DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni
complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1
OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107
V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag.
82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i
figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi
della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o
può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2089 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il
cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo
versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Dal 1° gennaio 2011, il N. 2089 DIN è
stato modificato aggiungendovi le rendite di vecchiaia, di vedovo e di vedova
dell'AVS e, parallelamente, queste rendite sono state eliminate dal N. 2090 DIN,
in cui vanno ora enumerate tutte le rendite dell'AI (art. 28 cpv. 1 OAI), oltre
alle altre succitate prestazioni.
Nel 2012 sono stati
inseriti nell'elenco di esclusione dal concetto di reddito sotto forma di
rendita gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (N. 2090
DIN).
Infine, nelle Direttive
in vigore dal 2014, il N. 2089 DIN è stato modificato, nel senso che dalla nozione
di reddito sotto forma di rendita sono state eliminate le rendite per figli
dell'AVS che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a
pagare i contributi e sono state sostituite con le rendite per figli dell'AVS
alle quali il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto (art. 22ter
LAVS).
Per sostanza, ai fini dell'art.
28.
OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà
dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et
Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza
determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime
matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994
pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato
ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciononostante, computabile è unicamente
la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti,
fra l'altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
4.
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa
e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 382.- (art. 10
cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito
conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non
rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (fino al 31 dicembre 2010
il tenore era di questa seconda frase era: "Le prestazioni
versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma
di rendita.", perciò i N. 2089 e N. 2090 DIN sono stati modificati dal
2011.
aggiungendo le rendite AVS ai redditi sotto forma di rendita).
Questa norma indica inoltre come vanno
calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la
persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di
sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della
rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la
sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita
moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art.
28.
cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se
una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività
lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza
e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione
si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio.
Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i
contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica
pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, in essere
fino al 31 dicembre 2011 (poi abrogato e dal 1° gennaio 2012 cfr. l'art. 3 cpv.
4.
lett. a LAVS), prevede che, alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i
contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per
tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola
persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme
dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà,
qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in
modo separato (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).
Il Tribunale federale ha stabilito che
l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125
V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.
204).
5.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e
sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di
rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6
(art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono
conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito
conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4
OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo
delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art.
14.
LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La
corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di
compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6
OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono
riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione.
Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine
dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella
stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli
articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla
determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è
corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del
contributo minimo.
Questo Tribunale osserva, infine, che
le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti
per l'amministrazione (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2104 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste
autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono
vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione
di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).
6.
Va
poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure
quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi
in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992.
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106.
V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono
vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in
der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
312.
N. 151 ad art. 9 LAVS).
Va a questo proposito
rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N
110.
pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
7.
In
specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente
sulla scorta delle sue notifiche di tassazione IFD 2011 per l'anno 2011 (docc.
10-13) e IFD 2012 per l'anno 2012 di contribuzione (docc. 5-8) e di quelle del
marito per i medesimi anni, richieste all'amministrazione delle contribuzioni del
Canton __________ (docc. 17 e 18).
Sulla scorta di questi dati, la Cassa
ha stabilito in Fr. 54'746.- il reddito conseguito sotto forma di rendite nel
2011.
dall'assicurata (Fr. 21'254.- [pensione del II pilastro]) e dal marito (Fr.
24'036.- [rendita AVS] + Fr. 9'456.- [pensione]) ed in Fr. 54'438.- nel 2012
(Fr. 21'254.- [pensione LPP della moglie] + Fr. 24'036.- [rendita AVS del
marito] + Fr. 9'148.- [rendita LPP del marito]).
La sostanza netta dei coniugi detenuta
in Svizzera ed all'estero è stata stabilita in Fr. 966.- nel 2011 (Fr. 160.-
[moglie] + Fr. 806.- [marito]) ed in Fr. 2'717.- nell'anno 2012 (Fr. 537.-
[moglie] + Fr. 2'180.- [marito]).
Moltiplicando per 20 la somma di questi
redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla
sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la
Cassa ha così calcolato in Fr. 946,95 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come
persona senza attività lucrativa per ciascun anno.
L'insorgente non ha contestato l'obbligo
di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa, ma ha
chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base della sostanza e
dei redditi privati di ogni singolo contribuente, dato che, separati di fatto
dal 1° gennaio 2011, anche fiscalmente i coniugi sono stati tassati
separatamente.
8.
Va
innanzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dal gennaio
2014.
(doc. 3b) è ininfluente, giacché i contributi degli anni contestati (2011
e 2012) devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si
trovava l'insorgente in quegli anni di calcolo dei contributi (art. 29 cpv. 2
OAVS), ovvero quando era ancora coniugata.
Anche il fatto che l'interessata fosse
separata di fatto dal 2011 non le può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza,
i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono
determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei
coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche
qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif
marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints
doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux
sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise
en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).
Ciò, del resto, viene confermato anche
dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito sotto
forma di rendita dei coniugi (N. 2078 e seguenti DIN).
Come rileva Kieser, in
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine
Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E
3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen
des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.
Nella Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così giustificata:
" Faute de disposition légale ou réglementaire, le
Dispositivo
Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux
sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et
de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI
1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.
248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence
par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux
quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre
cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les
couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour
cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui
soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose
directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de
rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial
et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit
être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non
actifs." (sottolineatura della redattrice)
Nella DTF 135 V 361(= SVR 2009 AHV Nr.
8), il Tribunale federale ha esteso il principio dell'art. 28 cpv. 4 OAVS anche
al caso di separazione giudiziaria dei coniugi. L'Alta Corte ha infatti stabilito
che nel caso in cui i coniugi siano separati giudizialmente, il calcolo dei
contributi della persona senza attività lucrativa deve ugualmente essere
effettuato sulla base della metà della sostanza e del reddito sotto forma di
rendita. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4
1a frase OAVS ad entrambi i coniugi - anche a quelli che sono separati - corrisponde
al testo di questa disposizione e non è in contraddizione né con il suo senso ed
il suo scopo né con il diritto superiore (consid. 5.2 e 5.3). Pertanto,
l'applicazione ai coniugi separati dell'art.
28 cpv. 4 1a frase OAVS non viola il principio
dell'uguaglianza di trattamento e non porta ad un risultato arbitrario (consid.
5.4).
A maggior ragione, quindi, come ha già
stabilito il TCA (STCA 30.2012.8 del 18 giugno 2012; 30.2009.5 dell'11 maggio
2009), il cumulo dei redditi e della sostanza dei coniugi deve avvenire anche quando
essi sono separati (soltanto) di fatto, visto che il legame
coniugale creatosi con il matrimonio, in una tale evenienza, non è ancora stato
interrotto giudiziariamente.
Nel caso di specie, pertanto, la
circostanza che i coniugi abbiano vissuto separatamente dal 1° gennaio 2011 fino
al divorzio che è giunto tre anni dopo, ciò che ha permesso ad ognuno di costituire
già allora un domicilio civile ed essere dunque tassati fiscalmente in maniera
separata ciascuno per i propri redditi e la propria sostanza, non è un
motivo, dal profilo dei contributi sociali, per non calcolare il contributo della
moglie sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.
Accertato quindi che negli anni in
esame la ricorrente era a tutti gli effetti ancora coniugata, il suo contributo
va di conseguenza calcolato sulla base dei redditi sotto forma di rendite
conseguiti dall'assicurata stessa e da suo marito, moltiplicati per
venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi
in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente
a quanto prevede il citato art. 28 cpv. 4 OAVS.
A nulla valgono pertanto le rimostranze
dell'assicurata secondo cui, vivendo separata dal marito, essa non ha
beneficiato dei suoi (di lui) redditi, ma ora, comunque, deve pagare dei contributi
calcolati anche sul reddito percepito dal coniuge.
Al riguardo, il TCA evidenzia che questa
affermazione va respinta già solo per il fatto che il marito le versa(va) dei
contributi alimentari (doc. 3b).
Inoltre, non va dimenticato il
principio che fintanto che non v'è una sentenza di divorzio cresciuta in
giudicato, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura
delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1
CC).
Infine, i contributi in esame, versati
dall'assicurata, vanno unicamente conteggiati sul suo conto individuale e
serviranno per calcolare la sua rendita di vecchiaia. Non si tratta, quindi, di
fare fronte agli arretrati del marito, come sostenuto dall'assicurata.
9. Il
TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2011 e 2012 di entrambi
i coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato. In tali circostanze, le informazioni
ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni
sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a
scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e
cresciuti incontestati in giudicato.
Per il calcolo dei contributi della
ricorrente senza attività lucrativa si tratta di stabilire il reddito
conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera
ed all'estero dei coniugi.
10. Per
quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed
all'estero da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti
come persona senza attività lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione
(Fr. 966.- nel 2011 e Fr. 2'717.- nel 2012) non è stata contestata dalla ricorrente.
Ad ogni buon conto, la stessa emerge
dalle notifiche di tassazione IFD 2011 e IFD 2012 dei coniugi e va qui dunque
confermata.
11. Quanto
al reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, la Cassa di
compensazione ha accertato che nel 2011 e nel 2012 la ricorrente ha percepito
una rendita pensionistica di Fr. 21'254.- (docc. 6 e 11), mentre il marito ha
conseguito una rendita AVS di Fr. 24'036.- ed una rendita dal II pilastro di
Fr. 9'456.- nel 2011 (doc. 17) e di Fr. 9'148.- nel 2012 (doc. 18).
La somma di questi importi,
pari a Fr. 54'746.- per l'anno 2011 ed a Fr. 54'438.- nel 2012, va dunque
moltiplicata per venti (art. 28 cpv. 2 OAVS), per ottenere gli ammontari di Fr.
1'094'920.- rispettivamente di Fr. 1'088'760.-.
12. Alla
luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli effettuati
dall'amministrazione per stabilire la
sostanza determinante dell'assicurata
sono corretti.
Infatti, i contributi
dovuti come persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno
2011 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 966.- e
di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'094'920.-. Dalla somma
di questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo la ricorrente ancora
coniugata, anche se separata di fatto, si ottiene così una sostanza
determinante di Fr. 547'943.-.
Per l'anno 2012, alla
sostanza di Fr. 2'717.- va sommato il reddito di Fr. 1'088'760.-, per ottenere
un totale intermedio di Fr. 1'091'477.- che, diviso per due, dà una sostanza determinante
di Fr. 545'738.-.
La Cassa di compensazione
ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2011 e
2012 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28
cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre
agli art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art.
27 cpv. 2 LIPG ed all'art. 36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre
computato le spese amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr. 927.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote
massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41,
valida per gli anni 2011 e 2012), così pure i contributi per gli
assegni di famiglia e per gli assegni integrativi, fissando quindi l'importo di
Fr. 946,95 quale contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per ciascun anno di
contribuzione.
In virtù di quanto
esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte
corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessata.
13. Come
indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurata resta sempre aperta
dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche
in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.
Questa norma prevede infatti che se un
debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,
si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo
pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia
fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le
condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di
pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore
(cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento
fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
14. Eventualmente,
inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10
cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1
LAVS).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi
postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo
pagamento integrale non può essere esatto.
In proposito, come ha ricordato l'amministrazione,
per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener
presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC
1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un
assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli
non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione
di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).
15. Infine,
a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato,
a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata
dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio
che paga il contributo minimo.
Secondo la giurisprudenza consolidatasi
attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere
concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato
verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico
(RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente
non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che,
abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio
(RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza
federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di
disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai
minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag.
523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta
di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un
contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag.
323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica
complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le
persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11
capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette
la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa
possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa
di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità
designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono
deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai
sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56
e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo
di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,
Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e
della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle
quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il
pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota
mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
In concreto, siccome la decisione di
condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve
decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità
giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima
istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono della ricorrente, che
lamenta problemi economici.
Fanno infatti difetto tanto una
decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52
LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere
emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su
opposizione negativa l'assicurata potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso
davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).
Tuttavia, questa specifica domanda di
condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che le
decisioni di fissazione dei contributi del 28 gennaio 2014 che la ricorrente ha
impugnato saranno cresciute in giudicato, ovvero quindi solo se il presente
giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30
giorni dalla sua intimazione.
16. Stante
quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti