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30.2014.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i dati fiscali del marito (docc. 17 e 18), il 28 gennaio 2014 la Cassa di

compensazione ha emesso sia una nuova decisione definitiva di fissazione dei

contributi per l'anno 2011 che annullava e sostituiva la precedente (doc. A6) sia

una decisione per l'anno di contribuzione 2012 (doc. A8). La prima si basava sulla

IFD 2011 e, tenuto conto di una sostanza netta complessiva di Fr. 966.- e di un

reddito dei coniugi percepito sotto forma di rendita di Fr. 54'736.-, ha

fissato i contributi dovuti in Fr. 946,95. La seconda ha considerato una

sostanza netta complessiva di Fr. 2'717.- ed un reddito sotto forma di rendita

di Fr. 54'438.- che, moltiplicato per 20 e sommato alla sostanza netta, ha dato

un totale intermedio che, diviso per due (stanti due coniugi), ha dato luogo ad

una sostanza determinante di Fr. 545'738.- e quindi a dei contributi di Fr.

946,95.

C. Con

decisione su opposizione del 14 febbraio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione

ha respinto l'opposizione del 3 febbraio precedente (doc. A11), con cui l'assicurata

ha contestato di avere conseguito dei redditi pari a Fr. 54'000.- e che nel

2011 e nel 2012 ella viveva separata di fatto dal marito (il divorzio è stato

pronunciato il 21 gennaio 2014), perciò non intende fare fronte agli arretrati

del marito.

L'amministrazione ha rilevato che

essendo coniugata e non esercitando un'attività lucrativa, il pagamento dei

contributi avviene considerando la sostanza ed il reddito conseguito sotto

forma di rendite dei due coniugi, che deve essere addizionato, qualunque sia il

regime matrimoniale e anche qualora i coniugi siano stati tassati

separatamente.

D. L'assicurata

è insorta davanti a questo Tribunale il 4 marzo 2014 (doc. I) contro la predetta

decisione, contestando di dovere un contributo annuo di Fr. 946,95, dato che

non ha mai conseguito nel 2011 e nel 2012 un reddito di Fr. 54'000.-.

La ricorrente ha osservato che si crea

un'ingiustizia, dato che il marito, che percepisce un reddito mensile di Fr. 3'800.-,

non deve pagare nulla, mentre lei, che vive con una rendita AVS di Fr. 2'500.-

circa, deve pagare dei contributi calcolati tenendo conto anche dei redditi e della

sostanza del marito. L'assicurata ha pertanto chiesto che sia ripristinato il

contributo trimestrale di Fr. 131,55 e che siano annullate le decisioni con cui

le si chiedono Fr. 841,50 (Fr. 420,75 all'anno), date le sue difficoltà

economiche che non le permettono nemmeno di rateizzare il pagamento.

E. Nella

risposta del 18 marzo 2014 (doc. III) la Cassa, dopo avere esposto nuovamente

le norme applicabili, ha proposto la reiezione del ricorso, poiché nel 2011 e

nel 2012 la ricorrente era sposato e quindi vanno considerati anche i redditi e

la sostanza del coniuge, indipendentemente dal regime matrimoniale adottato

(art. 28 cpv. 4 OAVS e N. 2078 DIN).

L'amministrazione ha inoltre ricordato

la possibilità di ridurre i contributi (art. 11 LAVS).

F. La

ricorrente ha ribadito di vivere separata di fatto dal marito dal 22 dicembre 2010

e di percepire una modesta rendita di vecchiaia che, sommata ai contributi

alimentari versatile dal marito, dedotte le spese di vitto e alloggio le

permette a mala pena di sopravvivere, perciò le è impossibile far fronte a

quanto preteso. Ha quindi chiesto di pagare, come in precedenza, i contributi

di Fr. 131,55 al trimestre e di annullare la richiesta di Fr. 841,50, visto che

non ha "assolutamente beneficiato degli importi usati per fare il

calcolo" essendo di spettanza del marito (doc. V).

La Cassa si è riconfermata nella

risposta di causa e ha ricordato la possibilità, già illustrata all'assicurata,

di chiedere la dilazione di pagamento, in seguito la riduzione dei contributi e

da ultimo il condono dei contributi (doc. VII).

considerato in diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso

femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le persone che non esercitano un'attività

lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.

382.

- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che,

durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di

lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati non esercitanti un'attività

lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il

contributo minimo.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro

condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo

corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387

franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati

persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo

limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che

non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore

dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che

non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui

compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono

un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le

persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato

"secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi

assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990

pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

3.

Nella

sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma

di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il

caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare

verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si

tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le

prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,

occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di

elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di

una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;

Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti

di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale

federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei

lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS,

AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese valida dal 1° gennaio 2008, che

al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:

le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione

sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le

rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza

accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC

1988.

pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione

militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle

assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione

a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da

contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si

basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un

immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776

CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione

(RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità

fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD,

i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di

licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di

redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag.

236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag.

29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag.

454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un

divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato,

esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958

pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione

svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag.

174).

Al contrario, non rientrano nel

concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N.

2090.

DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni

complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1

OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107

V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag.

82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i

figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi

della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o

può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique

VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di

famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2089 DIN (art. 328 CC),

le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il

cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo

versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre

2005).

Dal 1° gennaio 2011, il N. 2089 DIN è

stato modificato aggiungendovi le rendite di vecchiaia, di vedovo e di vedova

dell'AVS e, parallelamente, queste rendite sono state eliminate dal N. 2090 DIN,

in cui vanno ora enumerate tutte le rendite dell'AI (art. 28 cpv. 1 OAI), oltre

alle altre succitate prestazioni.

Nel 2012 sono stati

inseriti nell'elenco di esclusione dal concetto di reddito sotto forma di

rendita gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (N. 2090

DIN).

Infine, nelle Direttive

in vigore dal 2014, il N. 2089 DIN è stato modificato, nel senso che dalla nozione

di reddito sotto forma di rendita sono state eliminate le rendite per figli

dell'AVS che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a

pagare i contributi e sono state sostituite con le rendite per figli dell'AVS

alle quali il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto (art. 22ter

LAVS).

Per sostanza, ai fini dell'art.

28.

OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà

dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et

Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza

determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime

matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994

pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato

ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.

153).

Ciononostante, computabile è unicamente

la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti,

fra l'altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

4.

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa

e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 382.- (art. 10

cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito

conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non

rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (fino al 31 dicembre 2010

il tenore era di questa seconda frase era: "Le prestazioni

versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma

di rendita.", perciò i N. 2089 e N. 2090 DIN sono stati modificati dal

2011.

aggiungendo le rendite AVS ai redditi sotto forma di rendita).

Questa norma indica inoltre come vanno

calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la

persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di

sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della

rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la

sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita

moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art.

28.

cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se

una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività

lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza

e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione

si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio.

Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i

contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica

pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, in essere

fino al 31 dicembre 2011 (poi abrogato e dal 1° gennaio 2012 cfr. l'art. 3 cpv.

4.

lett. a LAVS), prevede che, alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i

contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per

tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi della singola

persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme

dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà,

qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in

modo separato (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Il Tribunale federale ha stabilito che

l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125

V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.

204).

5.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione

si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito

conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e

sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di

rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6

(art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono

conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito

conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4

OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo

delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art.

14.

LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La

corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di

compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6

OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono

riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione.

Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine

dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella

stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli

articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla

determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è

corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del

contributo minimo.

Questo Tribunale osserva, infine, che

le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti

per l'amministrazione (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2104 DIN).

Invece, le comunicazioni di queste

autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono

vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione

di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).

6.

Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992.

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106.

V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.

Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono

vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in

der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

312.

N. 151 ad art. 9 LAVS).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N

110.

pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

7.

In

specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente

sulla scorta delle sue notifiche di tassazione IFD 2011 per l'anno 2011 (docc.

10-13) e IFD 2012 per l'anno 2012 di contribuzione (docc. 5-8) e di quelle del

marito per i medesimi anni, richieste all'amministrazione delle contribuzioni del

Canton __________ (docc. 17 e 18).

Sulla scorta di questi dati, la Cassa

ha stabilito in Fr. 54'746.- il reddito conseguito sotto forma di rendite nel

2011.

dall'assicurata (Fr. 21'254.- [pensione del II pilastro]) e dal marito (Fr.

24'036.- [rendita AVS] + Fr. 9'456.- [pensione]) ed in Fr. 54'438.- nel 2012

(Fr. 21'254.- [pensione LPP della moglie] + Fr. 24'036.- [rendita AVS del

marito] + Fr. 9'148.- [rendita LPP del marito]).

La sostanza netta dei coniugi detenuta

in Svizzera ed all'estero è stata stabilita in Fr. 966.- nel 2011 (Fr. 160.-

[moglie] + Fr. 806.- [marito]) ed in Fr. 2'717.- nell'anno 2012 (Fr. 537.-

[moglie] + Fr. 2'180.- [marito]).

Moltiplicando per 20 la somma di questi

redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla

sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la

Cassa ha così calcolato in Fr. 946,95 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come

persona senza attività lucrativa per ciascun anno.

L'insorgente non ha contestato l'obbligo

di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa, ma ha

chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base della sostanza e

dei redditi privati di ogni singolo contribuente, dato che, separati di fatto

dal 1° gennaio 2011, anche fiscalmente i coniugi sono stati tassati

separatamente.

8.

Va

innanzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dal gennaio

2014.

(doc. 3b) è ininfluente, giacché i contributi degli anni contestati (2011

e 2012) devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si

trovava l'insorgente in quegli anni di calcolo dei contributi (art. 29 cpv. 2

OAVS), ovvero quando era ancora coniugata.

Anche il fatto che l'interessata fosse

separata di fatto dal 2011 non le può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza,

i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono

determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei

coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche

qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif

marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints

doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux

sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise

en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).

Ciò, del resto, viene confermato anche

dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito sotto

forma di rendita dei coniugi (N. 2078 e seguenti DIN).

Come rileva Kieser, in

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine

Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E

3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen

des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.

Nella Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così giustificata:

" Faute de disposition légale ou réglementaire, le

Dispositivo

Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux

sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et

de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI

1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.

248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence

par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux

quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre

cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les

couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour

cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui

soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose

directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de

rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial

et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit

être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non

actifs." (sottolineatura della redattrice)

Nella DTF 135 V 361(= SVR 2009 AHV Nr.

8), il Tribunale federale ha esteso il principio dell'art. 28 cpv. 4 OAVS anche

al caso di separazione giudiziaria dei coniugi. L'Alta Corte ha infatti stabilito

che nel caso in cui i coniugi siano separati giudizialmente, il calcolo dei

contributi della persona senza attività lucrativa deve ugualmente essere

effettuato sulla base della metà della sostanza e del reddito sotto forma di

rendita. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4

1a frase OAVS ad entrambi i coniugi - anche a quelli che sono separati - corrisponde

al testo di questa disposizione e non è in contraddizione né con il suo senso ed

il suo scopo né con il diritto superiore (consid. 5.2 e 5.3). Pertanto,

l'applicazione ai coniugi separati dell'art.

28 cpv. 4 1a frase OAVS non viola il principio

dell'uguaglianza di trattamento e non porta ad un risultato arbitrario (consid.

5.4).

A maggior ragione, quindi, come ha già

stabilito il TCA (STCA 30.2012.8 del 18 giugno 2012; 30.2009.5 dell'11 maggio

2009), il cumulo dei redditi e della sostanza dei coniugi deve avvenire anche quando

essi sono separati (soltanto) di fatto, visto che il legame

coniugale creatosi con il matrimonio, in una tale evenienza, non è ancora stato

interrotto giudiziariamente.

Nel caso di specie, pertanto, la

circostanza che i coniugi abbiano vissuto separatamente dal 1° gennaio 2011 fino

al divorzio che è giunto tre anni dopo, ciò che ha permesso ad ognuno di costituire

già allora un domicilio civile ed essere dunque tassati fiscalmente in maniera

separata ciascuno per i propri redditi e la propria sostanza, non è un

motivo, dal profilo dei contributi sociali, per non calcolare il contributo della

moglie sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.

Accertato quindi che negli anni in

esame la ricorrente era a tutti gli effetti ancora coniugata, il suo contributo

va di conseguenza calcolato sulla base dei redditi sotto forma di rendite

conseguiti dall'assicurata stessa e da suo marito, moltiplicati per

venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi

in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente

a quanto prevede il citato art. 28 cpv. 4 OAVS.

A nulla valgono pertanto le rimostranze

dell'assicurata secondo cui, vivendo separata dal marito, essa non ha

beneficiato dei suoi (di lui) redditi, ma ora, comunque, deve pagare dei contributi

calcolati anche sul reddito percepito dal coniuge.

Al riguardo, il TCA evidenzia che questa

affermazione va respinta già solo per il fatto che il marito le versa(va) dei

contributi alimentari (doc. 3b).

Inoltre, non va dimenticato il

principio che fintanto che non v'è una sentenza di divorzio cresciuta in

giudicato, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura

delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1

CC).

Infine, i contributi in esame, versati

dall'assicurata, vanno unicamente conteggiati sul suo conto individuale e

serviranno per calcolare la sua rendita di vecchiaia. Non si tratta, quindi, di

fare fronte agli arretrati del marito, come sostenuto dall'assicurata.

9. Il

TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2011 e 2012 di entrambi

i coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato. In tali circostanze, le informazioni

ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere

considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni

sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a

scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e

cresciuti incontestati in giudicato.

Per il calcolo dei contributi della

ricorrente senza attività lucrativa si tratta di stabilire il reddito

conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera

ed all'estero dei coniugi.

10. Per

quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed

all'estero da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti

come persona senza attività lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione

(Fr. 966.- nel 2011 e Fr. 2'717.- nel 2012) non è stata contestata dalla ricorrente.

Ad ogni buon conto, la stessa emerge

dalle notifiche di tassazione IFD 2011 e IFD 2012 dei coniugi e va qui dunque

confermata.

11. Quanto

al reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, la Cassa di

compensazione ha accertato che nel 2011 e nel 2012 la ricorrente ha percepito

una rendita pensionistica di Fr. 21'254.- (docc. 6 e 11), mentre il marito ha

conseguito una rendita AVS di Fr. 24'036.- ed una rendita dal II pilastro di

Fr. 9'456.- nel 2011 (doc. 17) e di Fr. 9'148.- nel 2012 (doc. 18).

La somma di questi importi,

pari a Fr. 54'746.- per l'anno 2011 ed a Fr. 54'438.- nel 2012, va dunque

moltiplicata per venti (art. 28 cpv. 2 OAVS), per ottenere gli ammontari di Fr.

1'094'920.- rispettivamente di Fr. 1'088'760.-.

12. Alla

luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli effettuati

dall'amministrazione per stabilire la

sostanza determinante dell'assicurata

sono corretti.

Infatti, i contributi

dovuti come persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno

2011 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 966.- e

di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'094'920.-. Dalla somma

di questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo la ricorrente ancora

coniugata, anche se separata di fatto, si ottiene così una sostanza

determinante di Fr. 547'943.-.

Per l'anno 2012, alla

sostanza di Fr. 2'717.- va sommato il reddito di Fr. 1'088'760.-, per ottenere

un totale intermedio di Fr. 1'091'477.- che, diviso per due, dà una sostanza determinante

di Fr. 545'738.-.

La Cassa di compensazione

ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2011 e

2012 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28

cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre

agli art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art.

27 cpv. 2 LIPG ed all'art. 36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre

computato le spese amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr. 927.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote

massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41,

valida per gli anni 2011 e 2012), così pure i contributi per gli

assegni di famiglia e per gli assegni integrativi, fissando quindi l'importo di

Fr. 946,95 quale contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per ciascun anno di

contribuzione.

In virtù di quanto

esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte

corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessata.

13. Come

indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurata resta sempre aperta

dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche

in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede infatti che se un

debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,

si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo

pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia

fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le

condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di

pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore

(cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento

fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

14. Eventualmente,

inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10

cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto

alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente

ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;

essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1

LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi

postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo

pagamento integrale non può essere esatto.

In proposito, come ha ricordato l'amministrazione,

per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener

presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC

1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un

assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli

non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione

di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

15. Infine,

a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo

costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato,

a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata

dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio

che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi

attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere

concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato

verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico

(RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente

non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che,

abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio

(RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza

federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di

disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai

minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag.

523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta

di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un

contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag.

323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica

complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le

persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11

capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e

motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette

la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa

possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa

di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità

designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il

periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono

deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai

sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56

e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo

di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,

Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e

della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle

quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il

pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota

mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome la decisione di

condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve

decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono della ricorrente, che

lamenta problemi economici.

Fanno infatti difetto tanto una

decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52

LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere

emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su

opposizione negativa l'assicurata potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso

davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Tuttavia, questa specifica domanda di

condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che le

decisioni di fissazione dei contributi del 28 gennaio 2014 che la ricorrente ha

impugnato saranno cresciute in giudicato, ovvero quindi solo se il presente

giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30

giorni dalla sua intimazione.

16. Stante

quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il

ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti