30.2014.21
Modifica dello statuto lavorativo di un mediatore di immobili. Riassunto giurisprudenza (compreso franchising). Pagamento di una royalties quando l'affare va a buon fine. Condizioni per poter cambiare
23 luglio 2014Italiano55 min
Source ti.ch
andata
Incarto
n.
30.2014.21+23
cs
Lugano
23 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2014 emanata
da
parte chiamata in causa:
CO 1
in materia di contributi AVS
TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 gennaio
2014 la CO 1, dopo aver effettuato numerosi accertamenti, ha stabilito che
l’attività svolta dall’arch. TERZ 1, nato nel __________, per la RI 1 va
ritenuta di natura dipendente. L’amministrazione ha intimato alla società di
inserire l’interessato nelle dichiarazioni salariali con effetto dal 2009,
aggiungendo che TERZ 1 potrà continuare l’attività indipendente per quanto concerne
lo studio d’architettura (doc. 6).
1.2. Il citato provvedimento è
stato confermato dalla decisione su opposizione emessa il 27 febbraio 2014
dalla CO 1, tramite la quale l’amministrazione ha ribadito il carattere
dipendente del rapporto lavorativo tra l’arch. TERZ 1 e la RI 1 (doc. 2). A
motivazione della decisione è stato ritenuto che l’interessato usa unicamente
il nome RI 1 per meglio sensibilizzare la clientela, dalla RI 1 riceve una
provvigione netta del 5% sugli incassi da lui creati, l’accordo per la vendita
dell’immobile viene stipulato fra il cliente e la RI 1, tant’è che l’arch. TERZ
1 utilizza la carta intestata della RI 1, si occupa della gestione del sito
internet della RI 1 (aggiornamento oggetti in vendita, pagamenti per il dominio
e per l’hosting), ha svolto attività solo per la RI 1, con quest’ultima ha
concluso una convenzione.
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente sostiene che
l’arch. TERZ 1 non è suo dipendente poiché l’interessato svolge come attività
principale in proprio la consulenza nel suo ufficio di architettura. A ciò si
aggiunge l’intermediazione immobiliare esercitata “sotto il cappello “RI 1”,
come attività collaterale”. L’arch. TERZ 1, anche per questa attività, si assume
il rischio di impresa, emette fatture in proprio nome, ne cura l’incasso che va
direttamente sul proprio conto bancario e si assume tutti i costi di gestione
(affitto, spese accessorie, inserzioni sui quotidiani, spese d’auto, ecc.). La
ricorrente rinvia alle considerazioni espresse in sede di opposizione, da cui
emerge che RI 1 è un marchio internazionale e per questo motivo su ogni
intermediazione andata a buon fine l’arch. TERZ 1 paga alla società una
provvigione netta del 5%. Ritenere il reddito dell’interessato quale salario,
significherebbe sostenere che RI 1 pagherebbe una provvigione del 95% all’arch.
TERZ 1, ciò che non è usuale in questo settore. Se quest’ultimo fosse stato suo
dipendente, la società avrebbe sopportato tutti i costi di gestione ed
all’interessato avrebbe riconosciuto non più del 30% di provvigioni (come
prassi di mercato). La ricorrente rammenta che pure a livello fiscale tutti i
redditi conseguiti dall’arch. TERZ 1 sono considerati di natura indipendente.
In conclusione RI 1 chiede
in via principale di annullare la decisione impugnata ed in via subordinata di
considerare quale salario determinante soggetto a contribuzione unicamente il
30% delle provvigioni.
1.4. Con risposta del 22 aprile
2014 la Cassa propone la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva di
ritenere l’arch. TERZ 1 quale dipendente della RI 1 poiché il numero di
telefono indicato nel sito internet della ricorrente è intestato all’arch. TERZ
1 che risponde regolarmente alle telefonate a nome della RI 1, il sito internet
della società viene gestito dall’arch. TERZ 1, l’accordo per la vendita
immobiliare viene stipulato tra il cliente finale e la RI 1, direttamente
dall’arch. TERZ 1 utilizzando la carta intestata della ricorrente, quale
intermediario di immobili l’arch. TERZ 1 lavora solo per la ditta ricorrente,
quando il cliente giunge presso gli uffici della RI 1 è l’arch. __________ che
lo accoglie, come è anche l’unico a presentarsi presso il cliente a nome e per
conto della ricorrente, il contratto di affitto dove lavora l’arch. TERZ 1 è
stato concluso tra la __________ e la RI 1 (doc. III).
1.5. Con decreto del 24 aprile
2014 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa l’arch. TERZ 1,
assegnandogli un termine scadente il 10 giugno 2014 per visionare gli atti,
determinarsi in merito e postulare l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).
1.6. Con osservazioni del 2 maggio
2014 RI 1 ha evidenziato che l’arch. TERZ 1 fattura personalmente, incassa sul
proprio conto bancario e sta in giudizio non sottostando ad alcuna direttiva
altrui, il numero di telefono citato dall’amministrazione in sede di risposta non
è intestato all’arch. TERZ 1 ma alla società ricorrente, il sito internet della
RI 1 è stato creato nel 2012 (prima non esisteva), il contratto d’affitto dei
locali in cui l’arch. TERZ 1 svolge l’attività per la ricorrente è stato
concluso tra la __________ e la RI 1 al momento della costituzione della
società e per comodità non è stato modificato dopo la collaborazione con
l’arch. TERZ 1, che tuttavia paga direttamente la locazione. La convenzione del
1° maggio 2007 tra la RI 1 e l’arch. TERZ 1 stabilisce che viene ceduto lo
sfruttamento del marchio RI 1 (marchio noto alla clientela del __________ __________)
dietro pagamento di una royalties del 5%, per questo motivo l’arch. TERZ 1 risponde
al telefono e si presenta come RI 1. Infine, l’arch. TERZ 1 ha già pagato tutti
gli oneri sociali sulle provvigioni da lui incassate e regolarmente dichiarate
negli anni e quindi facenti parte del suo reddito fiscale (doc. VI).
1.7. L’8 maggio 2014
l’amministrazione ha presentato un’ulteriore presa di posizione (doc. VIII).
Per la Cassa il fatto che l’arch. TERZ 1 debba rispondere alle telefonate in
entrata e che si debba presentare ai potenziali clienti in nome e per conto
della RI 1 deve essere considerato vincolo/prassi nei confronti della società
ricorrente. Inoltre il legame organico istauratosi tra l’arch. __________ e la RI
1 pare essere il medesimo di quello che un salariato ha nei confronti del suo
datore di lavoro. Per perseguire il suo scopo sociale la ricorrente ha
individuato nell’arch. TERZ 1 il responsabile di quelle attività amministrative
e burocratiche (occuparsi della pulizia degli spazi e delle vetrate, occuparsi
della pubblicità della RI 1, gestire e contattare i clienti), che sarebbero
state di competenza della ricorrente. Quest’ultima non ha del resto alcun
dipendente per svolgere le attività di segretariato che di norma incombono ad
un’azienda del genere attiva in ambito immobiliare. Secondo la Cassa “per
comodità e praticità amministrativa, RI 1 retrocede una parte importante di
provvigioni (come una sorta di “tesoretto”) al sig. TERZ 1, a parziale
copertura della sua manodopera e di varie spese correnti e/o impreviste
regolate dal sig. TERZ 1 per conto della RI 1”.
1.8. Con scritto del 19 maggio
2014 la ricorrente ha contestato le affermazioni della Cassa, rilevando di non
aver mai incassato e tanto meno retrocesso una sola provvigione, poiché è
l’arch. TERZ 1 che riconosce alla RI 1 una royalties del 5% per lo sfruttamento
del marchio. L’insorgente ha inoltre prodotto una piantina del piano terreno
dove l’arch. TERZ 1 svolge la propria attività di studio tecnico per comprovare
che la ricorrente ha in comune con l’interessato solo una saletta conferenze.
L’arch. TERZ 1 svolge le attività amministrative e burocratiche quasi
esclusivamente per sé stesso. In diverse occasioni quest’ultimo ha subaffittato
Fatti
i locali vuoti ma l’incasso è andato a suo favore (doc. X).
1.9. Con osservazioni del 20
maggio 2014 l’arch. TERZ 1 ha contestato la decisione della Cassa di ritenerlo
dipendente della RI 1 (doc. XI).
Nel merito l’interessato
evidenzia che i numeri telefonici e di fax citati dalla Cassa sono intestati
alla società ricorrente dal 1999, ossia dalla sua fondazione e sottolinea di
essere affiliato quale indipendente, con studio tecnico, dal 1989. Nel 1999 ha accettato una collaborazione con la RI 1 ed ha trasferito lo studio a negli uffici appena
locati dalla società. Il 1° maggio 2007 le parti hanno sottoscritto una nuova
convenzione, dove viene indicato che tutte le spese sono a suo carico e che può
liberamente svolgere trattative per le mediazioni immobiliari, fatturare
personalmente e versare alla RI 1 il 5% di royalties sull’incasso delle
provvigioni. Sul reddito conseguito con entrambe le attività ha pagato
regolarmente oneri sociali e fiscali.
A questo proposito l’arch.
TERZ 1 non ritiene corretto di volerlo affiliare a titolo retroattivo dal 2009
come dipendente, avendo già pagato tutti gli oneri sociali quale indipendente.
Infine, l’interessato
contesta il modo in cui è stato trattato da un funzionario dell’__________.
1.10. Con osservazioni del 26 maggio
2014 la Cassa si è riconfermata nelle precedenti prese di posizione,
aggiungendo che il rapporto tra la società ricorrente e l’arch. TERZ 1 va
parificato “ad una sorta di agente” (doc. XIV). L’amministrazione
evidenzia che per il TF gli agenti sono di norma considerati dipendenti per il
motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte
al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi.
1.11. Chiamati a presentare
osservazioni scritte in merito entro il 23 giugno 2014 l’arch. TERZ 1 e la RI 1
sono rimasti silenti (doc. XV e XVI).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
qualifica del rapporto di collaborazione tra l’arch. TERZ 1 e la RI 1 dal 2009.
Le lamentele dell’arch. TERZ
1.
circa la procedura adottata dall’__________ nell’ambito di un’altra procedura
conclusasi con __________ di __________, __________” (doc. XI), esulano dalla
presente vertenza e sono irricevibili.
A questo proposito va
rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto la decisione
su opposizione del 27 febbraio 2014 porta esclusivamente sulla natura
dell’attività svolta dall’arch. TERZ 1 per la RI 1 dal 2009 e solo questo
aspetto può essere oggetto di esame nella presente procedura.
2.2
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato
o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente
riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente
chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv.
1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se
consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato,
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o
indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo
2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono
servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore
(RCC 1986 pag. 650).
2.3
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni
uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme
diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione
sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il
rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano
in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123
V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283
consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto
(sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4
Secondo la giurisprudenza del
TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza
fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio
(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la
possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è
determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.
208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche
di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato
fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente
dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda
di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa
(Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha
inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993
pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei
rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.
Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla
Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente
(Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente
come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi
per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Nella
più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere
presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04
del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni,
del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del
modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la
regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne
l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già
evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei
servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini
della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate
anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad
assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per
diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a
pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va
infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di
lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori
di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo
dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17
febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.7. Il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante
di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante
sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore
di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle
obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.
356, RCC 1950 pag. 378; STFA dell'8 marzo 1990 nella causa C.C. SA). L'Alta
Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio
fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e
all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un
rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
L’allora TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti
di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di
lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti
dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag.
82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente
anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo
provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953
pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304,
RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica,
non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag.
330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per
il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è
iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC
1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO
(RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito
che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il
motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte
al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi
(RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC
1954 pag. 116).
L'agente e il rappresentante di commercio
esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio
rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria
organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127
consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica
quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente
o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in
affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione),
occupa del personale (non sono considerati personale il coniuge e gli altri
membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte
delle spese di esercizio (Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in
SBVR, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2006, n. 100; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a edizione, 2012, n. 26 ad art. 5, pag. 58; cfr.
anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza
H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2; Pratique VSI 1995 pag.
27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC
1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC
1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).
Il marginale N. 4022 delle
direttive sul reddito determinante (DSD) prevede che il rapporto di servizio
deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non del CO. E’ la
situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto civile del
contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è formulato
non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla situazione
giuridica del viaggiatore di commercio in materia di assicurazioni sociali sono
senza valore.
Secondo le citate
direttive il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno al
registro degli intermediari d’assicurazione della FINMA non ha alcun influsso
circa la qualifica dello statuto in ambito di AVS.
Va ancora rammentato che
con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007 (ribadita dalla
sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012), questo Tribunale ha confermato che, pur
dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di
principio, per l’affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la
giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali,
di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio
economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di
vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte,
ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle
proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio
(cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, Soziale
Sicherheit, 2a ed. 2006, n. 100; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a edizione, 2012, n. 26 ad art. 5, pag. 58; cfr.
anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza
H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).
Diversa è invece la situazione del mediatore,
il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente
(RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve
eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e
412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente
(artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha
diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione
conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in
evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore,
è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali.
Infatti la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che
permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (Greber/Duc/ Scartazzini,
op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore,
queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso
- unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni,
di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del
viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid.
2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972
pag. 330).
2.8. Infine, per
quanto concerne il franchising, trattandosi di un contratto misto che contiene
elementi della vendita, del mandato, della società, di licenza e di know-how,
per stabilire se si è in presenza di un’attività dipendente oppure indipendente
occorre esaminare ogni caso di specie concretamente (cfr. Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a edizione, 2012, n. 60 ad art. 5, pag. 67).
A questo proposito, in DTF 118 II 157, al consid. 2, il TF si è così espresso in merito al
contratto di franchising e alla qualifica dell’attività svolta:
" a) Franchiseverträge dienen dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen
über selbständige Händler oder Unternehmer, aber nach einer einheitlichen
Vertriebskonzeption. Der einzelne Franchisenehmer vertreibt die vom
Franchisegeber hergestellten bzw. organisierten Waren und Dienstleistungen zwar
auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko, befolgt dabei aber das einheitliche
Absatz- und Werbekonzept, das ihm der Franchisegeber zur Verfügung stellt,
erhält dessen Beistand, Rat und Schulung und verwendet dessen Namen, Marken,
Ausstattungen oder sonstige Schutzrechte. Der Franchisegeber behält sich in der
Regel das Recht vor, Weisungen zu erteilen und eine Kontrolle über die
Geschäftstätigkeit auszuüben (SCHLUEP, Der Franchisevertrag, SPR VII/2, S. 853;
BAUDENBACHER, Die Behandlung des Franchisevertrags im schweizerischen Recht,
in: Neue Vertragsformen der Wirtschaft: Leasing, Factoring, Franchising, S.
210; BAUDENBACHER/ROMMÉ, Ausgewählte Rechtsprobleme des Franchising, in:
Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, S. 1 ff.; vgl. auch BGE 109 II 487 E.
4a).
b) Dem Handelsgericht ist darin beizupflichten,
dass diese Merkmale auf den Vertrag der Parteien zutreffen. Die Beklagte konnte
ihre Tätigkeit zwar auf eigene Rechnung und Gefahr ausüben. Sie hatte ihr
Verkaufs- und Schönheitspflegegeschäft jedoch unter der Bezeichnung "Y.
R." zu führen und sich in jeder Hinsicht in das Vertriebskonzept der
Klägerin einzufügen. So hatte sie sich insbesondere "im Interesse und zur
Wahrung einer einheitlichen
Geschäftspolitik und Präsentation von Y. R. an
die allgemeinen und speziellen Weisungen und Empfehlungen von Y. R. in bezug
auf die Verkaufstechniken, Werbung, Gestaltung von Schaufenstern, Sortiment,
Kundenkarteiführung etc." zu halten. Im weiteren schrieb der Vertrag der
Beklagten sowie deren Personal vor, auf Verlangen der Klägerin an
"Schulungs-, Auffrischungs- und Weiterbildungskursen" teilzunehmen.
Schliesslich stand der Klägerin ein umfassendes Kontrollrecht über die
Geschäftstätigkeit der Beklagten zu.
c) Mit der Qualifikation des Vertrages als
Franchiseverhältnis ist allerdings noch nicht viel gewonnen. Franchiseverträge
treten in derart vielgestaltigen Erscheinungsformen auf, dass weder eine
hinreichend scharfe begriffliche Umschreibung dieses Vertragstypus möglich
erscheint, noch ein für allemal gesagt werden könnte, welchen Rechtsregeln
solche Verträge unterstehen (zur analogen Situation im deutschen Recht
MARTINEK, Franchising, Heidelberg 1987, S. 6 ff.; vgl. ferner SCHULTHESS, Der
Franchise-Vertrag nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich
1975, S. 22 ff.; DE HALLER, Le contrat de franchise en droit suisse, Diss. Lausanne 1978, S. 21 ff.). Das anwendbare Recht muss deshalb in
jedem Einzelfall aufgrund des konkreten Vertrages ermittelt werden.
Dabei wird der Vertrag selten einheitlich einem
bestimmten gesetzlichen Vertragstypus zugeordnet werden können (vgl. aber
SCHLUEP, a.a.O., S. 856 bei Anm. 24; BAUDENBACHER, a.a.O., S. 221 f.), herrscht doch bei Franchiseverträgen gewöhnlich nicht die Natur eines einzigen gesetzlichen
Vertragstypus derart vor, dass typenfremde Elemente ohne weiteres darin
aufgingen (Absorptionsprinzip; dazu SCHLUEP, Innominatverträge, SPR VII/2, S.
801 und 804; Beispiel: BGE 110 II 378 f.). In der Regel muss vielmehr für jede
sich stellende Rechtsfrage gesondert geprüft werden, nach welchen gesetzlichen
Bestimmungen oder nach welchen Rechtsgrundsätzen sie zu beurteilen ist. Denn
Franchiseverträge werden meist von mehreren verschiedenartigen Komponenten
entscheidend geprägt, so namentlich von Elementen eines Überlassungsvertrages
(Überlassung des Franchisepackage durch den Franchisegeber) und eines
Arbeitsleistungsvertrages (Absatzförderungspflicht des Franchisenehmers).
Häufig finden sich auch Elemente des
Warenlieferungsvertrages (BAUDENBACHER, a.a.O., S. 211 f.). Im gemeinsamen Ziel der Maximierung des Umsatzes kann - ähnlich wie beim
Alleinvertretungsvertrag - zudem ein gesellschaftsvertraglicher Einschlag
erblickt werden (BGE 107 II 220 Nr. 29 E. 4; KUHN, Der Alleinvertriebsvertrag
im Verhältnis zum Agenturvertrag, in: FS
Keller 1989, S. 197 f.; vgl. aber auch BAUDENBACHER, a.a.O., S. 212). Das rechtfertigt die Heranziehung von Normen
des Gesellschaftsrechts insbesondere dann, wenn zwischen den Parteien nicht ein
Unterordnungs-, sondern ein partnerschaftliches Verhältnis besteht (sog.
Partnerschaftsfranchising; BAUDENBACHER/ROMMÉ, a.a.O., S. 6). Ist hingegen der
Franchisenehmer, wie dies
typischerweise - und auch vorliegend (E. b hievor
und 4a hienach) - der Fall ist, dem Franchisegeber untergeordnet (sog.
Subordinationsfranchising), tritt die Frage einer analogen Anwendung
arbeitsvertrags- oder agenturvertragsrechtlicher Schutzvorschriften."
In Pratique VSI 5/1999,
pag. 149, l’UFAS, circa il contratto di franchising, si è così espresso
(estratto del bollettino n° 69 per le casse di compensazione AVS e gli organi
di applicazione della PC):
" Introduction
Pour les contrats de franchisage, la délimitation
indépendant/salarié ne s’opère pas toujours aisément. En outre, il y a souvent
pour les entreprises qui déploient leur activité sur tout le territoire suisse
un problème de coordination entre les différentes caisses de compensation.
Nature du contrat de franchisage
Le contrat de franchisage est un contrat mixte qui
présentent à la fois des caractéristiques du contrat de vente, de mandat, de société
et de licence et de know-how. Le franchisage est une invention américaine. L’un
des premiers systèmes de franchisage a été mis sur pied par Coca-Cola. Il
existe de nombreux systèmes de franchisage pour la commercialisation de
produits tels les boissons, les articles de ménage, les textiles (par ex.
Benetton), les cosmétiques,
mais aussi pour la commercialisation de services
standardisés
comme dans l’hôtellerie (Hilton, Sheraton) ou dans
la restauration rapide (McDonalds).
Economiquement, le but principal du franchisage est
de commercialiser sous un même concept de marketing un produit (marchandise,
services ou les deux à la fois) qui a une renommée suprarégionale, voire
mondiale par son nom, sa même marque et sa présentation. Le franchisé profite
du savoir-faire du franchiseur et de son implantation sur le marché. Le
franchiseur s’épargne tous les coûts inhérents à la mise en place d’un réseau
de distribution.
Franchisage et AVS
L’expérience montre qu’il existe une pluralité de
contrats de franchisage qui peuvent difficilement se couler dans un même moule.
Le groupe de travail formé de représentants des caisses de compensation et de
l’OFAS a examiné ces différents contrats pour déterminer quelles sont leurs
caractéristiques communes:
• Corporate Identity (CI)
= identification immédiate de l’entreprise par les
tiers et au sein de l’entreprise;
utilisation uniforme des marques distinctives de
l’entreprise
(par ex. logo, couleur de l’entreprise) sur les
bâtiments et pour leur aménagement intérieur.
• Marketing
• Contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée implique que le
débiteur (en l’espèce le franchisé) fournisse une prestation durable ou répétée
aussi longtemps que la dette n’est pas effacée. La dette ne s’éteint pas avec
l’accomplissement de la prestation, mais seulement avec l’échéance de la
période ou pour un autre motif (par ex. résiliation).
• Redevances diverses
• Exclusivité dans le domaine
• Forte dépendance vis-à-vis du franchiseur
En conséquence, le franchisage est un contrat à
durée indéterminée par lequel le franchiseur cède un concept d’organisation, de
commercialisation et de formation continue, des instructions, un savoir-faire
et le droit d’usage de droits commerciaux protégés. Le franchisé agit en son
nom et pour son propre compte. Il paie pour obtenir le franchisage et est tenu
d’atteindre un certain chiffre d’affaire. Il doit respecter des instructions.
Souvent, il a une
obligation d’acheter de la marchandise.
Le groupe de travail est parvenu à la conclusion
qu’il était impossible de décider sur la base des éléments énumérés si
l’activité des franchisés était de façon générale plutôt salariée ou plutôt
indépendante. Pour pouvoir qualifier l’activité des franchisés, il faudra donc
avoir recours dans chaque cas particulier aux critères généraux de délimitation
(nos 1013 ss
DSD). Le groupe de travail n’a pas jugé nécessaire d’établir de nouveaux
critères spécifiques à l’activité des franchisés.
Le problème pour les contrats de franchisage se
trouve en fait ailleurs. Comme nous l’avons déjà relevé, la plupart des
franchiseurs travaillent dans toute la Suisse. Il est donc possible que
plusieurs caisses de compensation soient appelées à examiner des contrats de
franchisage identiques. En règle générale, les caisses de compensation
intéressées n’ont connaissance que de cas qui entrent dans leur domaine de
compétence. Souvent, elles ne savent
pas si et combien d’autres caisses sont concernées.
Il n’est pas exclu que ces caisses aboutissent à des conclusions différentes en
ce qui concerne le statut des franchisés d’une même entreprise. Il faut éviter
cela, car le franchiseur et les franchisés ne peuvent concevoir que les
franchisés d’une même entreprise soient traités différemment. Cela provoque
l’incompréhension et aboutit à des recours. En outre, il est inutile que
plusieurs caisses de compensation soient amenées parallèlement à examiner et à
trancher des situations identiques. Le groupe de travail souhaite dans ce cas
que ce soit la caisse de compensation du franchiseur/employeur qui traite le
cas et transmette aux autres caisses les informations nécessaires.
Conclusion
Les conclusions du groupe de travail se résument
ainsi: pour les contrats de franchisage, il ne faut pas seulement mettre
l’accent sur la qualification de l’activité, mais aussi sur la coordination et
l’information entre les caisses. S’il y a un plus grand nombre de contrats pour
un même franchiseur, sa caisse de compensation porte une responsabilité
particulière.“
2.9. Vanno
qui segnalate alcune sentenze emesse dal TF in questi ultimi anni in relazione
alla qualifica dell’attività svolta da rappresentanti, agenti e intermediari.
In una sentenza H 19/06
del 14 febbraio 2007 l’Alta Corte ha considerato quale indipendente un agente
assicurativo, poiché, nel preciso caso di specie, gli elementi a favore di tale
qualifica erano preponderanti rispetto a quelli in favore dell’attività
dipendente.
Il TF ha evidenziato che l’assicurato
esercitava la sua attività da solo, al suo domicilio, senza occupare personale
e dopo aver investito un importo di fr. 15'000. Cercava lui stesso la
clientela, si organizzava come voleva, senza ricevere alcuna direttiva e
sopportava personalmente tutte le spese (consid. 4.1). Tra il 2000 ed il 2002
l’interessato ha conseguito i suoi redditi esclusivamente grazie all’attività
svolta per la medesima compagnia assicurativa (consid. 5.2), ma poteva in ogni
momento e liberamente concludere contratti con altri assicuratori.
L’Alta Corte ha rammentato
che solo un esame dettagliato dell’insieme delle circostanze economiche
concrete permette di determinare se si è in presenza di un’attività dipendente
o indipendente. Certe attività economiche, in particolare nell’ambito dei
servizi, non necessitano d’investimenti importanti o di far capo a personale.
In questi casi occorre accordare meno importanza al criterio del rischio
economico e maggiormente all’indipendenza economica e organizzativa.
ll TF ha evidenziato che
nel caso di specie non vi è alcun indizio attestante un vincolo di subordinazione
in ambito organizzativo, la persona assicurata potendo consigliare e
procacciare la clientela in suo nome e per conto proprio senza che la compagnia
assicurativa interferisca nella sua attività o dia istruzioni. L’interessato
organizza liberamente il suo lavoro, senza dover osservare orari determinati.
Le relazioni tra le parti non sono regolate da nessun contratto e non è stata
rilevata l’esistenza di una clausola di non concorrenza o il conferimento di un
diritto di rappresentanza esclusiva. La sola circostanza che la maggior parte
dei redditi proviene dall’attività svolta in favore della medesima compagnia
assicurativa, non permette di stabilire una dipendenza economica. La scelta di
trattare con questo assicuratore, in ragione di condizioni vantaggiose
offertegli, piuttosto che con un'altra compagnia assicurativa è dettata dalle
opportunità commerciali del mercato assicurativo. L’insorgente è libero di
consigliare i prodotti di altri assicuratori, senza alcun pregiudizio. Il fatto
che prima e dopo il periodo litigioso l’interessato abbia effettivamente
trattato anche con altre compagnie assicurative costituisce un indizio
supplementare dell’indipendenza di cui beneficia nella sua attività. Alla luce
dell’attività svolta sarebbe arbitrario stabilire il carattere dipendente o
indipendente dell’attività solo alla luce del fatto che gli investimenti non
sono stati importanti o che non impiega personale. Del resto egli deve
sopportare tutte le spese, che, seppur non importanti, sono compensate solo
nella misura in cui riesce a concludere un contratto. In questa
misura sopporta un vero rischio imprenditoriale.
Il TF ha evidenziato che l’attività svolta dall’interessato ha pochi
punti in comune con l’agente di commercio. Dovendo cercare la migliore
soluzione assicurativa per la propria clientela, l’attività si apparenta
piuttosto a quella del mediatore, che, di norma, è qualificata di indipendente.
In una
sentenza H 210/04 del 27 dicembre 2005 l’allora TFA ha confermato la qualifica
di indipendente di alcuni assicurati che avevano concluso con la società
ricorrente una convenzione tramite la quale quest’ultima si impegnava a versare
una commissione di intermediazione in proporzione alle commissioni lorde
realizzate tramite la gestione di fondi dei clienti presentati dai contraenti,
poiché la questione non era più contestata in sede federale (consid. 3). L’Alta
Corte ha inoltre confermato la qualifica di dipendente di un altro assicurato,
rilevato che nel contratto concluso con la società ricorrente l’interessato
disponeva di un posto di lavoro nei locali della società, che vi doveva essere
presente almeno 3 ore al giorno, in orari prestabiliti e che era pagato secondo
una tariffa oraria di fr. 28 all’ora.
In una sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, il TF ha confermato
la giurisprudenza relativa alla qualifica dell’attività svolta dagli agenti, ed
in particolare la circostanza che, di regola, sono considerati dipendenti
tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se
dispongono di una loro organizzazione di vendita, la quale esiste se tre
condizioni cumulative sono soddisfatte, e meglio l’utilizzo di locali
commerciali propri o in affitto, il personale alle proprie dipendenze e
l’assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio. L’Alta Corte ha
precisato che l’adempimento delle citate condizioni fa ritenere la presenza di
un rischio imprenditoriale, poiché indipendentemente dal successo dell’attività
svolta, gli agenti devono accollarsi costi che normalmente sono a carico del
datore di lavoro o dell’assicurato indipendente (consid. 5.1). Gli agenti senza
un’organizzazione di vendita hanno un rischio imprenditoriale minore; esso si
limita al fatto che il lavoro svolto non viene (completamente) remunerato. Il
TF ha tuttavia aggiunto che nell’ambito della qualifica dell’attività
dell’agente, che comporta investimenti limitati, non si può negare
l’indipendenza sulla sola base del rischio imprenditoriale minimo. Infatti per
stabilire se un’attività è di carattere dipendente oppure indipendente non va
esaminato solo quest’ultimo aspetto. Determinanti sono le circostanze concrete
del caso di specie, in particolare l’intensità della dipendenza economica ed
organizzativa nei confronti del committente. Questo aspetto deve in particolare
essere preso in considerazione laddove gli investimenti in infrastrutture o
personale non sono importanti e deve essere considerato anche nell’ambito della
qualifica dell’attività lavorativa svolta dagli agenti (consid. 5.1 in fine).
Nel caso giudicato, il TF
ha ritenuto che gli agenti sopportavano un certo rischio imprenditoriale nella
misura in cui non ricevevano alcun compenso se nell’ambito del marketing
telefonico o dell’intermediazione per la vendita di immobili non raggiungevano
lo scopo richiesto. Lo sforzo degli agenti non veniva sempre compensato.
Tuttavia l’Alta Corte ha evidenziato che sia nell’ambito del marketing
telefonico che dell’intermediazione per la compravendita di immobili, gli
agenti, ogni mese, concludevano così tanti contratti da permetter loro di avere
un reddito minimo. L’alta Corte ha evidenziato che anche se per un determinato
periodo gli scopi fissati non erano pienamente raggiunti, gli agenti
difficilmente rimanevano senza introiti. Un agente, nel 2001 e nel 2002, ha per esempio conseguito, ogni mese, fr. 4'000, ciò che costituisce un chiaro indizio in
favore di un’attività dipendente (consid. 5.2.1). Il solo fatto che gli agenti
dovevano sopportare alcune spese (ad esempio auto), non costituisce un rischio
imprenditoriale. Inoltre dal contratto concluso tra le parti vi era, per il
committente, il diritto di fornire delle direttive, vi era un divieto di
concorrenza, di fare pubblicità, il pagamento delle provvigioni era previsto
per il 15 di ogni mese e dopo un anno il contratto prevedeva un indennizzo in
caso di malattia, servizio militare o motivi analoghi per al massimo due
settimane. Queste regole fanno concludere per una dipendenza in ambito
organizzativo.
Il TF ha di conseguenza
confermato il carattere dipendente dell’attività svolta dagli agenti.
In una sentenza
9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 il TF ha respinto un ricorso presentato
dall’UFAS contro una decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna che
aveva ritenuto lo statuto di indipendente per un assicurato che, una volta
lasciata la società per la quale lavorava, si è messo in proprio avendo quale
cliente iniziale la medesima ditta.
In quell’occasione la
Corte cantonale ha fondato il suo giudizio sulla circostanza che l’interessato
ha iscritto la sua ditta individuale a registro di commercio, ha concluso
un’assicurazione responsabilità civile e contro la perdita di guadagno in caso
di malattia, ha preparato delle carte da visita, ha inviato numerose offerte ed
ha avuto la possibilità di lavorare per altri committenti. La mancanza di
investimenti o la circostanza che continuava a lavorare per la precedente ditta
sono invece stati ritenuti elementi di minor importanza. Determinante era
semmai la circostanza che nel contratto con quest’ultima società non era
previsto l’utilizzo dei locali della ditta, né la possibilità di fornire
direttive circa il lavoro svolto. Vi era solo l’obbligo di lasciar esaminare
dalla società i rapporti di lavoro e lasciar controllare ogni mese
l’avanzamento e la qualità dei lavori. Non vi era invece una dipendenza
organizzativa, né l’interessato era inserito nella struttura societaria.
Neppure il fatto che gli onorari fossero chiesti direttamente alla società e
non ai suoi clienti, che l’opera fosse da allestire in favore di terzi e che il
contratto contenesse un termine di disdetta inabituale di un mese era di
ostacolo alla qualifica di indipendente. Così come non erano determinanti l’accordo
circa gli obbiettivi da raggiungere o il dovere di lasciar esaminare i rapporti
orari.
L’UFAS ha contestato la
sentenza cantonale, rimarcando che l’interessato ha continuato a lavorare per
il precedente datore di lavoro e che l’attività svolta si apparenta a quella di
subappaltatore. L’interessato, del resto, veniva pagato mensilmente sulla base
di un rapporto contenente le ore lavorate ed anche le spese venivano pagate
separatamente ed il rischio d’incasso apparteneva al committente. Il fatto che
dopo la fase iniziale l’interessato sia riuscito a concludere un contratto
anche con un’altra società, non modifica la qualifica dell’attività svolta.
L’interessato ha del resto utilizzato la sua precedente società per acquisire
clienti, per emettere fatture, per incassare e per effettuare la pubblicità e
nei confronti del cliente finale non si è mai presentato in suo nome. Per cui
non solo manca un rischio imprenditoriale, ma vi è anche una dipendenza
economica nei confronti del precedente datore di lavoro.
Il TF ha
confermato la sentenza cantonale rilevando che nel contratto non figurano
direttive alle quali l’assicurato deve attenersi. Circa l’organizzazione del
lavoro e del tempo di lavoro, l’interessato è libero di agire (non doveva
tenere un piano di lavoro, non esiste una descrizione precisa del posto di
lavoro).
Inoltre le
affermazioni dell’UFAS secondo cui l’interessato avrebbe utilizzato
l’infrastruttura del suo precedente datore di lavoro per acquisire clienti o
per fare pubblicità non è comprovata. Al contrario, la carta da visita
dell’interessato con l’intestazione della sua società individuale comprova che
nei confronti di clienti potenziali si presentava a proprio nome e faceva
pubblicità a sé stesso. Il pagamento in funzione del tempo di lavoro,
l’allestimento di un rapporto delle spese e la necessità di produrre un
rapporto circa il tempo di lavoro rientrano di norma nelle caratteristiche
dell’attività dipendente. Tuttavia esse sono abituali anche per attività
indipendenti, quali quelle degli avvocati o dei medici. Il fatto che venga
pagato il tempo di lavoro e non l’opera o la presenza di una clausola inabituale
relativa alla possibilità di disdire il contratto con un termine di un mese non
necessariamente parla contro il carattere indipendente della attività. Del
resto in caso di malattia, servizio militare o casi simili il contratto non
prevede alcun indennizzo.
Per il TF
l’attività svolta dall’interessato contiene numerosi elementi che potrebbero
far propendere per un’attività dipendente, tuttavia decisivo nel caso di specie
è la circostanza che l’interessato, dal punto di vista organizzativo, non
dipendeva dalla società committente. Alla luce della grande libertà nell’ambito
del tempo di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, i comprovati sforzi per
cercare altri clienti e l’assenza di ulteriori incarichi da parte del
precedente datore di lavoro, l’Alta Corte ha confermato che gli elementi a
favore dell’attività indipendente sono nettamente maggiori. Ciò vale a maggior
ragione se si ritiene che l’interessato era all’inizio della sua attività
lavorativa come indipendente.
Infine, in
una sentenza 9C_386/2013 del 20 settembre 2013 il TF ha confermato la qualifica
di dipendente di alcuni intermediari. In quel caso il tribunale cantonale
bernese aveva accertato che il contratto prevedeva che tutte le fatture
venivano allestite dalla società alla quale i clienti dovevano effettuare i
loro pagamenti. Ciò portava ad una dipendenza economica, ritenuto che spettava
alla società versare loro la provvigione. Per gli assicurati non vi era un
rischio del credere ed erano inoltre obbligati a seguire dei corsi, effettuare
ogni mese delle sedute con altri intermediari e presentarsi alle fiere. Essi
avevano l’obbligo di effettuare almeno 12 vendite all’anno, altrimenti
avrebbero dovuto pagare una pena convenzionale. In pratica vi era un subordinazione
sia organizzativa che economica nei confronti della società.
2.10. In
concreto, l’arch. TERZ 1 è affiliato quale indipendente dal 1989 con uno studio
tecnico d’architettura con sede a __________ (doc. 16), con l’unica eccezione
di alcuni mesi tra il 1999 ed il 2000 (doc. 16).
L’interessato, oltre a
questa attività, svolta per numerosi clienti (cfr. doc. 16), dal
settembre-ottobre 1999 collabora con la RI 1. I locali locati dalla società si
compongono di una superficie generale formata dall’agenzia RI 1 all’ingresso,
con vetrine, ricezione, saletta conferenze. Nella zona interna vi sono due
locali vuoti che vengono saltuariamente subaffittati dall’interessato ed ¼
della superficie viene utilizzata per lo svolgimento della sua attività di “studio
tecnico” (doc. 16).
L’arch. __________, il 1°
maggio 2007, ha sottoscritto con la RI 1, il cui scopo sociale è “__________”,
una convenzione, in sostituzione di quella valida dal 1° gennaio 2004, da cui
emerge che:
" Dal 1° di maggio 2007, la RI 1 consente all’arch. TERZ 1 di svolgere in
proprio e in esclusiva l’attività come mediatore immobiliare per la società RI
1 e come studio privato di architettura nella sede di __________, ____________________.
Il contratto di locazione in atto con la spettabile __________,
viene condotto come finora dalla RI 1. Per contro la stessa subaffitta a pari
condizioni i locali all’architetto __________.
A sua volta l’arch. __________ può disporre dello
spazio a suo piacimento con la possibilità di subaffittare una parte della
superficie a terze persone. In questo caso, sarà libero di stipulare accordi e
condizioni di locazione sotto la sua responsabilità. E’ scontato che l’attività
principale svolta sarà sempre di mediazione immobiliare __________ RI 1
Resta inteso che i canoni d’affitto contrattuali
(Fr. 1'550.- + acconto spese di Fr. 200.- mensili) __________ – RI 1, vengono
versati dall’arch. __________ anticipatamente mese per mese alla RI 1 che
provvederà immediatamente a trasferire la somma alla __________.
Nel caso la RI 1 decidesse per una disdetta di
contratto con la __________, l’arch. TERZ 1 dovrà essere avvisato almeno tre
mesi prima. Nell’eventualità l’arch. TERZ 1 avrà diritto di prelazione a
subentrare come conduttore diretto al contratto con la __________.
Ogni ulteriore spesa relativa alla conduzione
dell’attività nella sede di __________ (luce – telefoni- acqua – manutenzione
apparecchiature – materiale da cancelleria – pubblicità – ecc… tutto quanto)
sono al completo carico dell’arch. TERZ 1.
Il parziale arredamento e apparecchiature di
proprietà della RI 1 giacenti nei locali, possono essere adoperati dall’arch. TERZ
1.
All’arch. TERZ 1 gli viene consentito di utilizzare
il marchio RI 1 come affiliato alla stessa. Potrà essere firmatario di
contratti di mandati di compra-vendita, fatturare e incassare le provvigioni
con il proprio nome, ecc….
A compenso delle facilitazioni commerciali elargite,
la RI 1 pretende una commissione sottoforma di “Royalties” pari al 5%
(cinquepercento) esenti da IVA sulle provvigioni incassate dal conduttore arch.
TERZ 1 esclusivamente per le mediazioni immobiliari.
L’arch. TERZ 1 incasserà l’IVA al 100% e la verserà
direttamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
N.B.: ulteriori altri accordi, a secondo che se ne
presentasse la circostanza, saranno trattati volta per volta.
La presente CONVENZIONE ha carattere di “Gentleman
agreement” e sarà comunque ridiscussa ed eventualmente riveduta dopo
l’esercizio di 12 mesi.
N.B.: una precaria conduzione dell’attività
immobiliare che dovesse mettere in cattiva luce l’immagine del marchio RI 1,
comporterebbe lo scioglimento della presente CONVENZIONE.
Per un’eventuale disdetta di collaborazione tra la RI
1 e l’arch. TERZ 1, Si chiede a entrambi un preavviso minimo di tre mesi con
comunicazione scritta in raccomandata.” (doc. 16b)
Il 1° maggio 2007
l’amministratore unico della RI 1 ha sottoscritto una dichiarazione tramite la
quale ha affermato che a decorrere dal 1° maggio 2007 “tutti i costi
inerenti la gestione degli uffici __________, e più precisamente costi per
affitto, telefoni, inserzioni, acqua, luce, ecc. vengono assunti” dall’arch.
TERZ 1 (doc. 16c). Quest’ultimo ha stimato le spese in circa fr. 30-40'000
all’anno (doc. 16).
L’arch. TERZ 1 ha prodotto
tutte le fatture emesse in relazione alle vendite immobiliari e alle “provvigioni
versate RI 1” dal 2008 al 2013 (doc. 17 e seguenti).
Dalle medesime emerge che
esse vengono emesse a nome di “TERZ 1 architetto”, con l’indicazione del
numero dell’IVA ed in calce la dicitura: “Affiliato RI 1” (cfr. doc. 19).
Dapprima l’arch. TERZ 1 trasmette la fattura ai clienti per i quali ha funto da
intermediario per la vendita dell’immobile, chiedendo il versamento, sul suo
conto bancario personale, della commissione di vendita della proprietà
immobiliare (doc. 19; in concerto: importo della vendita fr. 2'000'000; importo
commissione: fr. 40'000, IVA compresa). In seguito l’arch. TERZ 1 accredita sul
conto della società ricorrente il 5% dell’importo, al netto dell’IVA, della
commissione e trasmette alla medesima società il calcolo della “provvigione” in
favore della ricorrente (cfr. doc. 18: importo netto senza IVA: 37'174,72 –
deduzione importo fattura ulteriore mediatore fr. 11'000 = 26'174,72; il 5%,
ossia fr. 1'308,73 viene versato alla RI 1).
Nel 2008 (non oggetto del
contendere) l’arch. TERZ 1 ha versato alla società ricorrente due importi di
fr. 1'308,73 (doc. 18), rispettivamente di fr. 3'150 (doc. 22), il 20 gennaio 2010 ha versato un importo di fr. 2'536,70 (per tre clienti, doc. 24), il 6 giugno 2011 di fr. 1'102
(per tre clienti, doc. 29), il 17 dicembre 2011 di fr. 5'418,40 per 4
compravendite (doc. 35), il 19 dicembre 2013 un importo di fr. 2'785.50 (per 2
compravendite, doc. 42), il 3 gennaio 2014 di fr. 4'646.30 per 6 compravendite
(doc. 51).
Dagli atti (doc. 62 e
seguenti), emerge inoltre che l’arch. TERZ 1 ha pagato mensilmente le pigioni
per i locali da lui locati __________ alla società ricorrente fino al mese di
dicembre 2011, dopodiché l’interessato ha pagato direttamente la __________
(doc. 106 e seguenti). Egli ha inoltre subaffittato ad altre persone alcuni dei
locali siti a __________ (doc. 215 e seguenti).
Il 17 dicembre 2013
l’arch. TERZ 1 è stato sentito nell’ambito di __________ (doc. 11). Per quanto
concerne l’oggetto del contendere, l’interessato ha affermato che la società
ricorrente non ha mai avuto dipendenti e che da quando è stata costituita solo
lui si occupa delle attività pubblicizzate dalla RI 1, così come del sito
internet (aperto nel 2012, cfr. doc. 16). Alla questione di sapere con chi il
cliente stipula l’accordo per le transazioni immobiliari, l’arch. TERZ 1 ha
affermato “io direttamente ma a nome e per conto della RI 1” e “Utilizzo
anche la carta intestata RI 1”. Alla domanda se ha emesso fatture nei
confronti della società ricorrente, l’interessato ha risposto affermativamente,
aggiungendo “come mediatore immobiliare e come ufficio tecnico” ed ha
affermato di non aver lavorato per altri committenti. Circa la questione di
sapere se eventuali precetti esecutivi per il mancato pagamento da parte dei
suoi clienti a nome di chi vengono presentati ha risposto: “non è mai
capitato, credo che sarebbe da fare a nome della RI 1” (doc. 11).
Alla domanda: chi si
presenta presso i clienti della ricorrente, l’arch. TERZ 1 ha risposto: “io
personalmente”, mentre alla questione di sapere verso i clienti della RI 1,
si presenta a nome e per conto proprio oppure a nome e per conto
dell’immobiliare, ha evidenziato di presentarsi “a nome e per conto della RI
1, tenuto presente che è un’agenzia immobiliare”.
Il 7 gennaio 2014 l’arch. TERZ
1 ha apportato alcune precisazioni al verbale (doc. 16), mentre con le
osservazioni del 20 maggio 2014 ha rilevato che in tutti questi anni di collaborazione
con la ricorrente c’è stato un unico caso dove è entrato in causa personalmente
per una provvigione dovuta, ma non versata, e che si è assunto le sue
responsabilità (per il fatto che fattura personalmente le provvigioni), ha
anticipato il costo dell’avvocato e le spese della Pretura, senza coinvolgere
la ricorrente. La causa è andata a buon fine e con il risultato ottenuto ha
corrisposto quanto dovuto all’insorgente (doc. XI).
2.11. In concreto, alla luce della
giurisprudenza applicabile al caso di specie e del contenuto dei documenti
prodotti dalle parti, per i motivi che seguono, questo Tribunale non può
confermare la natura dipendente dell’attività svolta dall’arch. TERZ 1.
Quest’ultimo, attivo quale
indipendente fin dal 1989, quale titolare di uno studio tecnico di architettura
(e la cui qualifica per questa attività non è qui in discussione, cfr. decisione
formale, doc. 5 in fine: “Dal canto suo, TERZ 1, potrà continuare ad
esercitare l’attività indipendente per quanto concerne lo studio d’architettura”),
ha sottoscritto una convenzione con la RI 1 nell’ambito dell’intermediazione
per la compravendita di immobili.
In sostanza l’interessato
utilizza il marchio della società ricorrente, conosciuta nel __________ __________,
per farsi pubblicità ed acquisire clientela e versa alla medesima il 5% del
reddito conseguito, al netto dell’IVA, quale royalties per lo sfruttamento del
marchio. Tutte le spese sono a suo carico e se l’affare non va a buon fine,
l’interessato non consegue alcunché.
Il contratto sottoscritto
dalle parti si apparenta ad un franchising (cfr. consid. 2.8), ciò che
necessita un esame approfondito del suo contenuto e della relazione tra l’arch.
TERZ 1 e la società ricorrente, non essendoci, in tal caso, un automatismo per
la determinazione del carattere dell’attività svolta (cfr. Pratique VSI 5/1999,
pag. 149 e DTF 118 II 157).
Per costante
giurisprudenza nell’ambito dei servizi, come in concreto, laddove non si
necessita di investimenti particolarmente importanti, ai fini della qualifica
dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa, piuttosto che su quello del rischio aziendale (sentenza
9C_1029 del 27 marzo 2013;9C_946/2009 del 30 settembre 2010; Pratique VSI 2001
pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
Nel caso di specie, a
differenza di quanto figura nelle sentenze 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 e
9C_386/2013 del 20 settembre 2013 e conformemente alla fattispecie della
sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, l’interessato gode, nei confronti
della società ricorrente, della massima libertà per quanto concerne l’orario di
lavoro e l’organizzazione della sua attività.
Egli non è vincolato da nessuna direttiva, non è tenuto a
presentare rendiconti mensili o annuali, né, tantomeno, ha obblighi circa la
mole di lavoro da svolgere od obbiettivi da raggiungere. L’interessato non è
tenuto a partecipare a conferenze, corsi, fiere o a presenziare ad eventi
organizzati dalla RI 1. Egli non riceve alcun supporto per quanto concerne
l’utilizzo di software o altri materiali di lavoro e la società non
interferisce nella sua attività e non dà istruzioni.
L’arch. TERZ 1 non
beneficia neppure di un reddito minimo ed in caso di assenza per malattia o
infortunio non riceve alcuna compensazione.
L’interessato svolge
l’attività di intermediario per la compravendita di immobili sfruttando il
marchio RI 1 e collabora anche con altri intermediari (cfr. ad esempio il doc.
20 [collaborazione con __________]; doc. 40 [collaborazione con l’arch. __________];
doc. 44 [collaborazione con lo studio fiduciario __________]).
Quando la compravendita va
a buon fine, trasmette una fattura ai clienti su carta intestata “TERZ 1
architetto”, con l’indicazione del numero dell’IVA ed in calce la dicitura “RI
1”.
Il versamento della
provvigione da parte del cliente avviene su un conto bancario personale
dell’arch. TERZ 1. In seguito quest’ultimo versa, alcuni mesi dopo, il 5% alla
società ricorrente.
Ad esempio il 20 gennaio 2010 ha versato fr. 2'536,70 derivanti dalle compravendite dell’11 febbraio 2009 e del 21 settembre
2009 (doc. 24), il 6 giugno 2011 fr. 1'102 per le compravendite avvenute il 13
ottobre 2009 ed il 30 luglio 2010 (doc. 29), il 15 dicembre 2011 fr. 5'148,40
per compravendite del 13 settembre 2010, 13 ottobre 2010, 9 febbraio 2011 e per
una causa civile (doc. 35).
In altre parole l’arch. TERZ
1 incassa direttamente dai clienti la commissione per la compravendita delle
proprietà immobiliari, trattiene nella sua disponibilità il 95% dell’importo
conseguito (al netto dell’IVA) e, successivamente, senza apparentemente neppure
essere vincolato da termini specifici, versa il 5% alla società ricorrente. Ciò
comprova l’indipendenza economica dell’interessato nei confronti della RI 1,
giacché non è la società a riversare all’interessato il compenso ma è
quest’ultimo a pagare all’insorgente una percentuale per l’utilizzo del marchio
(cfr. a questo proposito, e contrario, la sentenza 9C_386/2013 del 20
settembre 2013 dove il Tribunale cantonale bernese, la cui sentenza è stata
confermata dal TF, aveva affermato che [cfr. consid. 3.1]: „ Für
unselbstständige Tätigkeit spreche der Umstand, dass alle Rechnungen von der
Beschwerdeführerin [ndr: la società] gestellt werden und alle Zahlungen der
Kunden an diese zu leisten sind. Dies führe für die Makler und Maklerinnen zu
einer wirtschaftlichen Abhängigkeit, seien sie doch darauf angewiesen, dass die
Beschwerdeführerin den ihnen zustehenden Anteil am Maklerlohn auszahlt “).
Se la
compravendita non viene conclusa o se i clienti non pagano, l’arch. TERZ 1 non
percepisce alcun reddito, ma deve comunque accollarsi tutte le spese. In un
caso (cfr. doc. 35 e 41), ha dovuto inoltrare una causa in Pretura per poter
recuperare la commissione pattuita con i clienti.
La sua situazione è assimilabile a quella del mediatore che, se
non conclude l’affare, non consegue alcun reddito. Quest'ultimo
elemento mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio della sua
attività ed evidenzia anche la presenza di un forte rischio imprenditoriale
(cfr. anche sentenze 30.2005.22 del 21 febbraio 2006, 30.2005.19 del 5
settembre 2005, 30.2000.138 del 5 novembre 2001). Come visto (cfr. consid. 2.7),
per i suoi particolari tratti caratteristici, il mediatore è di regola
considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag.
315 seg. consid. 3c), a differenza dell'agente commerciale che, in generale, è
un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2). Il primo ha infatti diritto alla mercede
solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione
del contratto. Questo elemento mette quindi in evidenza il carattere aleatorio
dell'attività di mediatore. Per questa particolare attività, inoltre, le spese
sopportate sono rimborsate al mediatore soltanto se ciò è stato convenuto, per
cui egli sopporta ogni spesa che, come in specie, non sia stata precedentemente
pattuita, assumendosi così un rischio tipico di un imprenditore indipendente.
L’interessato
deve infatti sopportare tutte le spese (luce, telefono, acqua, manutenzione
apparecchiature, materiale di cancelleria, pubblicità, ecc.), senza che la
società ricorrente rimborsi alcunché.
A questo
proposito la presente fattispecie si differenzia anche da quella, relativa ad
un caso di franchising, giudicata dal TCA il 23 aprile 2008 (inc. 30.2007.49).
In quella fattispecie infatti il rapporto di subordinazione era palese dal lato
organizzativo-lavorativo. Le parti si suddividevano le spese secondo quanto
previsto dal regolamento, gli intermediari erano tenuti a seguire numerose
direttive e linee guida che venivano regolarmente modificate, a seguire corsi
di aggiornamento e conferenze, a fornire rendiconti annuali, ad utilizzare
unicamente quanto messo a disposizione dalla società (l’assicurato poteva
utilizzare quanto messo a sua disposizione solo per svolgere l’attività
descritta nel contratto e solo su determinati computer). Il contratto prevedeva
la messa a disposizione a favore della società di dati e informazioni per
permettere una valutazione globale delle prestazioni e la società doveva essere
messa al corrente degli sviluppi degli affari tramite formulari appositamente
preparati. La società aveva, secondo il contratto, un diritto assoluto di
esaminare tutta la documentazione inerente l’attività di commerciante di
immobili.
In concreto
tutto ciò è assente e l’arch. TERZ 1, tranne per quanto concerne l’obbligo di
versare una royalties del 5% sulle commissioni (al netto dell’IVA) percepite,
gode di un’ampia libertà. Tant`è che nella convenzione non vi è un divieto di
concorrenza.
I pochi elementi a favore dell’attività dipendente
sono in particolare la circostanza che l’interessato può presentarsi in nome di
RI 1, in particolare quando risponde al numero telefonico della società o quando
i clienti arrivano in ufficio ed il fatto che dal 2012 si occupa delle pagine
internet della ricorrente.
Questi aspetti tuttavia sono secondari alla luce di
tutti gli elementi emersi a favore dell’attività indipendente e derivano dal
fatto che l’arch. TERZ 1 sfrutta il marchio dell’insorgente.
Stanti così
le cose, ritenuto che gli elementi a favore di un’attività indipendente, nel
preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell’attività
dipendente, la decisione su opposizione va annullata e l’affiliazione come
indipendente dell’arch. TERZ 1 va confermata.
2.12. Infine, va abbondanzialmente
rilevato quanto segue.
L’arch. TERZ 1 e la ricorrente hanno affermato che
sul reddito percepito in questi anni sono già stati pagati gli oneri sociali.
La Cassa, né
in sede di decisione formale, né in sede di decisione su opposizione e nemmeno
in seguito (con la risposta di causa o con le osservazioni), ha esaminato se
nel caso di specie fossero dati gli estremi per una modifica dello statuto lavorativo
da indipendente a dipendente dell’arch.TERZ 1, con effetto dal 2009, per quanto
concerne l’attività di intermediario nell’ambito della compravendita
immobiliare.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha infatti stabilito che il cambiamento dello
statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano
stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile
quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se
non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con
effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183
seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Questo Tribunale, da ultimo con sentenza 30.2013.20+21
del 19 settembre 2013, dopo aver confermato la decisione della Cassa che aveva
ritenuto dipendente di una società un assicurato fino ad allora qualificato
quale indipendente, per garantire alle parti il diritto di essere sentito e con
riferimento alla sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, ha dovuto rinviare l’incarto all’amministrazione affinché esaminasse se fossero dati i
presupposti di una revisione o di un riesame delle decisioni di fissazione dei
contributi già cresciute in giudicato, non avendo gli insorgenti mai potuto
esprimersi su questo aspetto poiché la Cassa non lo aveva trattato.
Anche nella presente fattispecie, se l’esito della
vertenza fosse stato diverso, questo Tribunale si sarebbe visto costretto a
rinviare l’incarto all’amministrazione per esaminare se le condizioni per una
modifica dello statuto assicurativo ai sensi della giurisprudenza erano date.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione su opposizione del 27 febbraio 2014 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti