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Decisione

30.2014.24

Affiliazione quale dipendente confermata. Quando l'assicurato lavora quale prestatore di manodopera per una ditta del ramo edilizio, va considerato dipendente, essendo adempiute tutte le caratteristic

26 settembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato

salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo

la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica

dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi,

le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del

contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03

dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di

diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione

qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse

(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono

gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre

2000).

4. Secondo

Considerandi

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3b).

L’allora Tribunale

federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica

dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività,

considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai

fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un

assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti

un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF

119.

V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

6. Nella

più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere

presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF

123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. In

concreto si tratta di stabilire se l’insorgente va affiliato quale dipendente

per l’attività svolta in favore della TERZ 1 dal 1° marzo 2012 al 31 luglio

2013 e quando fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera. Non

contestata è invece la qualifica indipendente dell’attività svolta per altri

clienti dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013.

8. Nel caso di specie l’assicurato, di formazione contabile, fino al 2004 ha svolto diverse attività lucrative dipendenti o ha beneficiato di indennità giornaliere

dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 27). In seguito l’insorgente

è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1°

gennaio 2005 in quanto a carico della pubblica assistenza (doc. 32 e 33). Nel

2011 il ricorrente ha nuovamente conseguito un reddito da attività dipendente

(doc. 27), mentre dal mese di marzo 2012 ha iniziato a collaborare con la, per poi svolgere la propria attività, in particolare dal 2013, anche per altri

committenti. Dal mese di agosto 2013 è nuovamente senza attività lucrativa ed

ha successivamente chiesto di poter di nuovo beneficiare di prestazioni della

pubblica assistenza, che ha ottenuto dal mese di dicembre (doc. 6 e 25).

Nel

questionario per l’accertamento della posizione in materia di diritto delle

assicurazioni sociali delle persone esercitanti un’attività lucrativa, __________,

sottoscritta l’11 gennaio 2014, l’insorgente ha precisato di aver lavorato quale

manovale per la ditta TERZ 1, in una percentuale dell’80% e con una

remunerazione di fr. 35/40 all’ora e di aver lavorato per il restante 20% quale

posatore di laminato (doc. 25).

Nel

medesimo formulario il ricorrente ha rilevato di non cercare regolarmente incarichi

tramite annunci, prospetti o un sito internet, di non aver sottoscritto accordi

con i propri committenti e di non disporre di strutture proprie (ufficio,

officina, altro). Egli ha indicato di aver acquistato materiale proprio, e

meglio laminato, per un importo di circa fr. 600, di non impiegare personale e

di non lavorare in un locale appartenente al committente.

Circa

l’organizzazione del lavoro, l’insorgente ha sostenuto di non dover rispettare

regole per quanto riguarda l’orario di lavoro (per esempio: obbligo di

presenza, controllo dell’orario di lavoro, rapporti sul lavoro eseguito, ecc.),

di non aver diritto ad un indennizzo separato dei costi/delle spese, che non

esiste alcun divieto di concorrenza, di non essere iscritto a registro di

commercio. L’interessato ha precisato che “iniziare come “manovale

indipendente” è stato l’unico modo per uscire da 10 anni di inattività! Nessuno

mi avrebbe mai fatto un contratto” (doc. 25).

Con

scritto del 20 gennaio 2014 la __________ ha domandato alla Cassa convenuta di

dichiarare l’insorgente, fino al 31 luglio 2013:

"

a) per i lavori eseguiti in nome e per conto proprio (incarichi diretti)

persona con attività lucrativa indipendente.

b) per i lavori che segue per incarico

della TERZ 1, ossia non in nome e per conto proprio, e per i quali non sopporta

un rischio aziendale (lavori di subappalto), persona con attività lucrativa

dipendente.” (doc. 24)

L’insorgente,

da parte sua, ha prodotto le fatture emesse nel 2012 e nel 2013, tutte, con

l’eccezione di quella datata 15 luglio 2013 (doc. 11), con l’indicazione “prestazioni

di mano d’opera” (doc. da 7 a 23).

Per

quanto concerne il lavoro svolto in favore della TERZ 1, l’interessato ha

emesso 11 fatture, dal 30 marzo 2012 al 31 luglio 2013 (doc. 13-23).

Nelle

fatture sono riportati i luoghi dei cantieri in cui l’insorgente ha esercitato

l’attività di prestatore di mano d’opera.

Ad

esempio, nella fattura numero 1 del 30 marzo 2012 figura che il ricorrente ha

lavorato 14 ore nel cantiere di __________, 4 ore per la __________, 30 ore nel

cantiere di __________ 2.5 ore per l’Hotel __________ (doc. 13); nella fattura no.

2 del 25 aprile 2012 emerge che l’insorgente ha lavorato 2 ore e mezza nel

cantiere di __________, 20 ore nel cantiere “____________________”, 8 ore nel

cantiere la __________, 12 ore per il trasloco __________, 60 ore nel Cantiere __________,

12 ore per il taglio erba “__________” e 8 ore e mezza per il trasloco __________

(doc. 14); nella fattura no. 3 del 25 maggio 2012 figura che il ricorrente ha

lavorato 11 ore per il trasloco __________, 88 ore nel cantiere __________ “__________”

e 8 ore nel cantiere __________ “__________” (doc. 15).

Le

fatture sono state emesse il 30 marzo 2012 (doc. 13), il 25 aprile 2012 (doc.

14), il 25 maggio 2012 (doc. 15), il 2 giugno 2012 (doc. 16), il 1° agosto 2012

(doc. 17), il 17 settembre 2012 (doc. 18), il 9 ottobre 2012 (doc. 19), il 5

novembre 2012 (doc. 20), il 4 dicembre 2012 (doc. 21), il 18 aprile 2013 (doc.

22) ed il 31 luglio 2013 (doc. 23), per complessivi fr. 37'375.

Il

ricorrente ha inoltre prodotto ulteriori 6 fatture emesse per lavori svolti in

favore di altri committenti e meglio il 2 marzo 2013 (doc. 7), il 3 aprile 2013

(doc. 8), il 22 aprile 2013 (doc. 9), il 2 giugno 2013 (doc. 10) ed il 15

luglio 2013 (doc. 11), per complessivi fr. 8'410.

9. Questo

TCA, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, deve

concludere che la decisione della Cassa, supportata dalla __________, di

ritenere l’assicurato dipendente della TERZ 1 e quando presta mano d’opera a

ditte del ramo, va confermata (cfr. anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio

2014).

Nel caso di specie tutte le

caratteristiche dell’attività dipendente (subordinazione, dipendenza economica,

assenza di rischio imprenditoriale, fatturazione quasi esclusiva ad una società

che ha quale scopo lavori nel ramo dell’edilizia) sono infatti realizzate (cfr.

anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).

Circa l’attività svolta a favore della TERZ

1, __________, iscritta a registro di commercio dal __________ quale ditta

individuale con lo scopo di __________, l’insorgente si è infatti trovato sin

da subito in un rapporto di subordinazione e di stretta dipendenza economica

con la medesima. Chiamato a compilare un questionario della __________, lo

stesso ricorrente, l’11 gennaio 2014, ha evidenziato di aver svolto l’attività di manovale all’80% per TERZ 1, con una remunerazione oraria di fr. 35/40

all’ora (doc. 25). Ciò a comprova di una stretta dipendenza temporale e

finanziaria dalla ditta chiamata in causa.

Dalle fatture emesse nel 2012 e 2013

emerge che l’interessato ha lavorato quasi esclusivamente per la ditta in

esame, fornendo le proprie prestazioni, in alcuni mesi, quasi ogni giorno.

Dalla fattura del 9 ottobre 2012 si

rileva ad esempio che l’insorgente, per la TERZ 1, ha lavorato presso un

cantiere a __________ il 21 settembre 2012 e a __________ dal 24 al 28

settembre 2012 e dal 1° al 5 ottobre 2012 (doc. 19), dalla fattura del 5

novembre 2012 risulta che l’interessato ha lavorato in favore della __________

dall’8 al 12 ottobre 2012 e dal 15 al 17 ottobre 2012 presso il medesimo

cantiere di __________ e dal 19 al 26 ottobre 2012 ed il 30 e 31 ottobre 2012

presso il cantiere di __________ e di aver effettuato ulteriori lavori presso

altri due cantieri il 12 ed il 18 ottobre 2012 (doc. 20), mentre nella fattura

del 4 dicembre 2012 figura che il ricorrente ha lavorato per la ditta chiamata

in causa il 21, 22 e 28 novembre nel cantiere di __________, dal 5 al 9

novembre, dal 12 al 16 novembre e il 23, 29 e 30 novembre presso un cantiere di

__________, il 19 e 20 novembre presso un cantiere a __________, il 23 novembre

in magazzino e il 14, 29 e 30 novembre presso un cantiere a __________ (doc.

21).

Nel 2012, a parte il mese di dicembre di quell’anno quando ha lavorato per la __________ (doc. 12), tutte

le entrate derivano dall’attività svolta per la TERZ 1, con un lavoro che, di

principio, ha le tipiche caratteristiche di un’attività dipendente, ossia

prestatore di mano d’opera ad una società che ha quale scopo __________ (cfr.

STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).

L’interessato dipendeva sia dal lato

organizzativo sia dal profilo temporale dalla TERZ 1, ritenuta la

frequenza con cui egli forniva le sue prestazioni al datore di lavoro ed i

giorni consecutivi di lavoro che prestava in suo favore (cfr. STCA 30.2013.38

del 17 febbraio 2014 e STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009). Nel 2012 quest’ultima ditta è stata per lungo tempo la sola

committente dell’interessato, il quale ha instaurato con la

medesima un rapporto di dipendenza economica ed organizzativa, senza aver

dovuto effettuare alcun investimento di rilievo. Egli si trovava nella stessa

situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito

dalla TERZ 1 non avrebbe avuto altre risorse finanziarie.

Inoltre l’insorgente

ha emesso le sue fatture direttamente alla TERZ 1, chiedendo alla ditta il pagamento

delle sue prestazioni, senza sopportare di conseguenza alcun rischio economico

specifico analogo a quello di un imprenditore, nel senso di un rischio di

perdita nel non riuscire ad introitare quanto fatturato. Infatti il rischio d'incasso apparteneva unicamente alla TERZ 1 a cui sono state

fatturate tutte le prestazioni di mano d’opera per i lavori effettuati nei

cantieri della ditta chiamata in causa. In altre parole l’interessato quando

lavorava per la TERZ 1 non agiva a proprio nome e per proprio conto e non si

assumeva alcun rischio particolare verso i terzi. Solo laddove il ricorrente ha

fatturato le sue prestazioni ai clienti finali è incorso in un vero e proprio

rischio d’impresa.

L’interessato non aveva

alcun lavoratore alle sue dipendenze, né cercava incarichi tramite annunci,

prospetti o siti internet (cfr. doc. 25) e questi elementi caratterizzano

ancora maggiormente, in uno con la frequenza dell'attività e lo svolgimento del

lavoro per diversi giorni consecutivi su più cantieri della medesima ditta, un'attività

dipendente.

Non

di rilievo, nel presente caso di specie, è invece la circostanza che

l’interessato, nel 2013, e meglio fino al 31 luglio del medesimo anno, ha poi

eseguito le sue prestazioni per altri clienti, che la medesima Cassa ha

qualificato quali attività indipendenti. Infatti, da una parte questi lavori

rappresentavano solo il 20% del tempo di lavoro svolto (doc. 25), d’altra parte

in questi casi l’insorgente incorreva in un vero e proprio rischio d’impresa

poiché agiva a proprio nome e per proprio conto nei confronti dei clienti

finali, i quali, del resto, a differenza della TERZ 1, non erano attivi nel

ramo dell’edilizia. Infine si trattava di lavori puntuali che, tranne in una

singola circostanza rimasta isolata (cfr. doc. 7 e 8), non si sono rinnovati

nel corso del tempo.

Ora, rammentato che un assicurato può

essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per

un'altra e che, seppur non auspicabile (cfr. DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17

febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti), un assicurato può pure trovarsi

simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di

una stessa persona (DTF 105 V 113), l’affiliazione decisa dalla Cassa va

tutelata.

Per

quanto concerne infine la questione di sapere chi, tra il ricorrente e la dovrà

assumersi gli oneri sociali (cfr. doc. XII), va qui evidenziato che oggetto del

contendere è unicamente la questione della qualifica dell’attività svolta dal

ricorrente nel 2012 e nel 2013, mentre l’ammontare dei contributi dovuti e gli

eventuali accordi in merito tra le parti, esulano dalla procedura in esame

(cfr. comunque gli art. da 12 a 14 LAVS).

Va a questo

proposito rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294) e se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C

22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti