30.2014.24
Affiliazione quale dipendente confermata. Quando l'assicurato lavora quale prestatore di manodopera per una ditta del ramo edilizio, va considerato dipendente, essendo adempiute tutte le caratteristic
26 settembre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.24 + 31
cs
Lugano
26 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 marzo 2014 emanata da
parte chiamata in causa:
CO 1
in materia di contributi AVS
TERZ 1
rappr. RA 1
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione del 12 febbraio 2014 (doc. 4), confermata dalla decisione su
opposizione del 19 marzo 2014 (doc. 1), la CO 1, dopo aver chiesto il preavviso
della __________, ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente
inoltrata da RI 1, nato nel 1970, per l’attività svolta dal 1° marzo 2012 al 31
luglio 2013 a favore della TERZ 1, avendo lavorato quale prestatore di mano d’opera,
mentre ha stabilito che per i lavori svolti in nome proprio e per proprio conto
nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013 sarebbe stato affiliato quale
indipendente (doc. 4).
B. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione ed ha chiesto di
essere affiliato quale indipendente, rilevando in particolare di dover
sopportare un importante rischio economico, di aver avuto numerosi mandati e di
aver sempre potuto gestire autonomamente i giorni, le ore di lavoro e le
vacanze (doc. I).
C. Con
risposta del 22 maggio 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
D. Con
decreto del 7 luglio 2014 il Giudice delegato dal TCA ha chiamato in causa la TERZ
1, assegnandogli un termine scadente il 15 settembre 2014 per esaminare
l’incarto e determinarsi in merito (doc. X).
E. Dopo
aver visionato gli atti, la TERZ 1, rappresentata dall’avv. RA 1, l’8 settembre
2014 ha preso posizione, rilevando di aver commissionato lavori alla ditta da
lei conosciuta come ditta individuale RI 1, di aver concordato l’incarico in regime
di due ditte individuali (tant’è che i lavori si sono conclusi con l’emanazione
di regolare fattura), che era ben chiaro che la TERZ 1 non doveva trattenere
oneri sociali e che se per denegata ipotesi l’affiliazione come dipendente
fosse confermata, i contributi sarebbero a carico della ditta individuale __________
(doc. XII).
F. Alle
parti è stato assegnato un termine scadente il 19 settembre 2014 per presentare
eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII).
in
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv.
1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art.
4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il
salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato
salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo
la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica
dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi,
le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03
dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di
diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione
qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse
(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono
gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre
2000).
4. Secondo
Considerandi
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3b).
L’allora Tribunale
federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica
dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività,
considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai
fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un
assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti
un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF
119.
V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
6. Nella
più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere
presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF
123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. In
concreto si tratta di stabilire se l’insorgente va affiliato quale dipendente
per l’attività svolta in favore della TERZ 1 dal 1° marzo 2012 al 31 luglio
2013 e quando fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera. Non
contestata è invece la qualifica indipendente dell’attività svolta per altri
clienti dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013.
8. Nel caso di specie l’assicurato, di formazione contabile, fino al 2004 ha svolto diverse attività lucrative dipendenti o ha beneficiato di indennità giornaliere
dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 27). In seguito l’insorgente
è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1°
gennaio 2005 in quanto a carico della pubblica assistenza (doc. 32 e 33). Nel
2011 il ricorrente ha nuovamente conseguito un reddito da attività dipendente
(doc. 27), mentre dal mese di marzo 2012 ha iniziato a collaborare con la, per poi svolgere la propria attività, in particolare dal 2013, anche per altri
committenti. Dal mese di agosto 2013 è nuovamente senza attività lucrativa ed
ha successivamente chiesto di poter di nuovo beneficiare di prestazioni della
pubblica assistenza, che ha ottenuto dal mese di dicembre (doc. 6 e 25).
Nel
questionario per l’accertamento della posizione in materia di diritto delle
assicurazioni sociali delle persone esercitanti un’attività lucrativa, __________,
sottoscritta l’11 gennaio 2014, l’insorgente ha precisato di aver lavorato quale
manovale per la ditta TERZ 1, in una percentuale dell’80% e con una
remunerazione di fr. 35/40 all’ora e di aver lavorato per il restante 20% quale
posatore di laminato (doc. 25).
Nel
medesimo formulario il ricorrente ha rilevato di non cercare regolarmente incarichi
tramite annunci, prospetti o un sito internet, di non aver sottoscritto accordi
con i propri committenti e di non disporre di strutture proprie (ufficio,
officina, altro). Egli ha indicato di aver acquistato materiale proprio, e
meglio laminato, per un importo di circa fr. 600, di non impiegare personale e
di non lavorare in un locale appartenente al committente.
Circa
l’organizzazione del lavoro, l’insorgente ha sostenuto di non dover rispettare
regole per quanto riguarda l’orario di lavoro (per esempio: obbligo di
presenza, controllo dell’orario di lavoro, rapporti sul lavoro eseguito, ecc.),
di non aver diritto ad un indennizzo separato dei costi/delle spese, che non
esiste alcun divieto di concorrenza, di non essere iscritto a registro di
commercio. L’interessato ha precisato che “iniziare come “manovale
indipendente” è stato l’unico modo per uscire da 10 anni di inattività! Nessuno
mi avrebbe mai fatto un contratto” (doc. 25).
Con
scritto del 20 gennaio 2014 la __________ ha domandato alla Cassa convenuta di
dichiarare l’insorgente, fino al 31 luglio 2013:
"
a) per i lavori eseguiti in nome e per conto proprio (incarichi diretti)
persona con attività lucrativa indipendente.
b) per i lavori che segue per incarico
della TERZ 1, ossia non in nome e per conto proprio, e per i quali non sopporta
un rischio aziendale (lavori di subappalto), persona con attività lucrativa
dipendente.” (doc. 24)
L’insorgente,
da parte sua, ha prodotto le fatture emesse nel 2012 e nel 2013, tutte, con
l’eccezione di quella datata 15 luglio 2013 (doc. 11), con l’indicazione “prestazioni
di mano d’opera” (doc. da 7 a 23).
Per
quanto concerne il lavoro svolto in favore della TERZ 1, l’interessato ha
emesso 11 fatture, dal 30 marzo 2012 al 31 luglio 2013 (doc. 13-23).
Nelle
fatture sono riportati i luoghi dei cantieri in cui l’insorgente ha esercitato
l’attività di prestatore di mano d’opera.
Ad
esempio, nella fattura numero 1 del 30 marzo 2012 figura che il ricorrente ha
lavorato 14 ore nel cantiere di __________, 4 ore per la __________, 30 ore nel
cantiere di __________ 2.5 ore per l’Hotel __________ (doc. 13); nella fattura no.
2 del 25 aprile 2012 emerge che l’insorgente ha lavorato 2 ore e mezza nel
cantiere di __________, 20 ore nel cantiere “____________________”, 8 ore nel
cantiere la __________, 12 ore per il trasloco __________, 60 ore nel Cantiere __________,
12 ore per il taglio erba “__________” e 8 ore e mezza per il trasloco __________
(doc. 14); nella fattura no. 3 del 25 maggio 2012 figura che il ricorrente ha
lavorato 11 ore per il trasloco __________, 88 ore nel cantiere __________ “__________”
e 8 ore nel cantiere __________ “__________” (doc. 15).
Le
fatture sono state emesse il 30 marzo 2012 (doc. 13), il 25 aprile 2012 (doc.
14), il 25 maggio 2012 (doc. 15), il 2 giugno 2012 (doc. 16), il 1° agosto 2012
(doc. 17), il 17 settembre 2012 (doc. 18), il 9 ottobre 2012 (doc. 19), il 5
novembre 2012 (doc. 20), il 4 dicembre 2012 (doc. 21), il 18 aprile 2013 (doc.
22) ed il 31 luglio 2013 (doc. 23), per complessivi fr. 37'375.
Il
ricorrente ha inoltre prodotto ulteriori 6 fatture emesse per lavori svolti in
favore di altri committenti e meglio il 2 marzo 2013 (doc. 7), il 3 aprile 2013
(doc. 8), il 22 aprile 2013 (doc. 9), il 2 giugno 2013 (doc. 10) ed il 15
luglio 2013 (doc. 11), per complessivi fr. 8'410.
9. Questo
TCA, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, deve
concludere che la decisione della Cassa, supportata dalla __________, di
ritenere l’assicurato dipendente della TERZ 1 e quando presta mano d’opera a
ditte del ramo, va confermata (cfr. anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio
2014).
Nel caso di specie tutte le
caratteristiche dell’attività dipendente (subordinazione, dipendenza economica,
assenza di rischio imprenditoriale, fatturazione quasi esclusiva ad una società
che ha quale scopo lavori nel ramo dell’edilizia) sono infatti realizzate (cfr.
anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).
Circa l’attività svolta a favore della TERZ
1, __________, iscritta a registro di commercio dal __________ quale ditta
individuale con lo scopo di __________, l’insorgente si è infatti trovato sin
da subito in un rapporto di subordinazione e di stretta dipendenza economica
con la medesima. Chiamato a compilare un questionario della __________, lo
stesso ricorrente, l’11 gennaio 2014, ha evidenziato di aver svolto l’attività di manovale all’80% per TERZ 1, con una remunerazione oraria di fr. 35/40
all’ora (doc. 25). Ciò a comprova di una stretta dipendenza temporale e
finanziaria dalla ditta chiamata in causa.
Dalle fatture emesse nel 2012 e 2013
emerge che l’interessato ha lavorato quasi esclusivamente per la ditta in
esame, fornendo le proprie prestazioni, in alcuni mesi, quasi ogni giorno.
Dalla fattura del 9 ottobre 2012 si
rileva ad esempio che l’insorgente, per la TERZ 1, ha lavorato presso un
cantiere a __________ il 21 settembre 2012 e a __________ dal 24 al 28
settembre 2012 e dal 1° al 5 ottobre 2012 (doc. 19), dalla fattura del 5
novembre 2012 risulta che l’interessato ha lavorato in favore della __________
dall’8 al 12 ottobre 2012 e dal 15 al 17 ottobre 2012 presso il medesimo
cantiere di __________ e dal 19 al 26 ottobre 2012 ed il 30 e 31 ottobre 2012
presso il cantiere di __________ e di aver effettuato ulteriori lavori presso
altri due cantieri il 12 ed il 18 ottobre 2012 (doc. 20), mentre nella fattura
del 4 dicembre 2012 figura che il ricorrente ha lavorato per la ditta chiamata
in causa il 21, 22 e 28 novembre nel cantiere di __________, dal 5 al 9
novembre, dal 12 al 16 novembre e il 23, 29 e 30 novembre presso un cantiere di
__________, il 19 e 20 novembre presso un cantiere a __________, il 23 novembre
in magazzino e il 14, 29 e 30 novembre presso un cantiere a __________ (doc.
21).
Nel 2012, a parte il mese di dicembre di quell’anno quando ha lavorato per la __________ (doc. 12), tutte
le entrate derivano dall’attività svolta per la TERZ 1, con un lavoro che, di
principio, ha le tipiche caratteristiche di un’attività dipendente, ossia
prestatore di mano d’opera ad una società che ha quale scopo __________ (cfr.
STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).
L’interessato dipendeva sia dal lato
organizzativo sia dal profilo temporale dalla TERZ 1, ritenuta la
frequenza con cui egli forniva le sue prestazioni al datore di lavoro ed i
giorni consecutivi di lavoro che prestava in suo favore (cfr. STCA 30.2013.38
del 17 febbraio 2014 e STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009). Nel 2012 quest’ultima ditta è stata per lungo tempo la sola
committente dell’interessato, il quale ha instaurato con la
medesima un rapporto di dipendenza economica ed organizzativa, senza aver
dovuto effettuare alcun investimento di rilievo. Egli si trovava nella stessa
situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito
dalla TERZ 1 non avrebbe avuto altre risorse finanziarie.
Inoltre l’insorgente
ha emesso le sue fatture direttamente alla TERZ 1, chiedendo alla ditta il pagamento
delle sue prestazioni, senza sopportare di conseguenza alcun rischio economico
specifico analogo a quello di un imprenditore, nel senso di un rischio di
perdita nel non riuscire ad introitare quanto fatturato. Infatti il rischio d'incasso apparteneva unicamente alla TERZ 1 a cui sono state
fatturate tutte le prestazioni di mano d’opera per i lavori effettuati nei
cantieri della ditta chiamata in causa. In altre parole l’interessato quando
lavorava per la TERZ 1 non agiva a proprio nome e per proprio conto e non si
assumeva alcun rischio particolare verso i terzi. Solo laddove il ricorrente ha
fatturato le sue prestazioni ai clienti finali è incorso in un vero e proprio
rischio d’impresa.
L’interessato non aveva
alcun lavoratore alle sue dipendenze, né cercava incarichi tramite annunci,
prospetti o siti internet (cfr. doc. 25) e questi elementi caratterizzano
ancora maggiormente, in uno con la frequenza dell'attività e lo svolgimento del
lavoro per diversi giorni consecutivi su più cantieri della medesima ditta, un'attività
dipendente.
Non
di rilievo, nel presente caso di specie, è invece la circostanza che
l’interessato, nel 2013, e meglio fino al 31 luglio del medesimo anno, ha poi
eseguito le sue prestazioni per altri clienti, che la medesima Cassa ha
qualificato quali attività indipendenti. Infatti, da una parte questi lavori
rappresentavano solo il 20% del tempo di lavoro svolto (doc. 25), d’altra parte
in questi casi l’insorgente incorreva in un vero e proprio rischio d’impresa
poiché agiva a proprio nome e per proprio conto nei confronti dei clienti
finali, i quali, del resto, a differenza della TERZ 1, non erano attivi nel
ramo dell’edilizia. Infine si trattava di lavori puntuali che, tranne in una
singola circostanza rimasta isolata (cfr. doc. 7 e 8), non si sono rinnovati
nel corso del tempo.
Ora, rammentato che un assicurato può
essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per
un'altra e che, seppur non auspicabile (cfr. DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17
febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti), un assicurato può pure trovarsi
simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di
una stessa persona (DTF 105 V 113), l’affiliazione decisa dalla Cassa va
tutelata.
Per
quanto concerne infine la questione di sapere chi, tra il ricorrente e la dovrà
assumersi gli oneri sociali (cfr. doc. XII), va qui evidenziato che oggetto del
contendere è unicamente la questione della qualifica dell’attività svolta dal
ricorrente nel 2012 e nel 2013, mentre l’ammontare dei contributi dovuti e gli
eventuali accordi in merito tra le parti, esulano dalla procedura in esame
(cfr. comunque gli art. da 12 a 14 LAVS).
Va a questo
proposito rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294) e se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C
22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita
conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti