30.2014.25
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21 agosto 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.25
TB
Lugano
21
agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con
decisione del 20 novembre 2012 (doc. T) la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente
i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti per l'anno 2007 dall'avv. RI 1, 1954,
affiliato come indipendente. Basandosi su un reddito da attività indipendente da
essa stessa stimato di Fr. 220'994.- riportato al lordo dei contributi
AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, la Cassa ha fissato in Fr. 21'736,65 i
contributi personali dovuti, comprese le spese amministrative.
B. A
seguito dell'opposizione dell'assicurato (doc. S) che sulla scorta della
notifica di tassazione IC/IFD 2007 emanata il 21 novembre 2012 (doc. A) ha
fatto subito presente che il reddito aziendale netto è stato fissato in Fr.
122'017.-, la Cassa ha annullato la decisione impugnata e l'ha sostituita con
un'altra, di pari data, che ha ritenuto un reddito da attività indipendente di
Fr. 122'017.- riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi un reddito
soggetto a contribuzione di Fr. 134'824.-. I contributi dovuti sono stati quindi
fissati in Fr. 13'264,75 (doc. B).
C. La
decisione su opposizione del 9 maggio 2014 (doc. D) ha respinto l'opposizione
del 23 novembre 2012 (doc. P), con cui l'assicurato sosteneva che all'importo
di Fr. 122'017.- andavano aggiunti i contributi versati nel 2007 (Fr.
4'483,80), per ottenere un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 126'500.-.
L'amministrazione ha infatti osservato
che dal 1° gennaio 2012 il nuovo metodo di calcolo previsto dal nuovo art. 9
cpv. 4 LAVS si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore di
questa modifica. Pertanto, al reddito aziendale di Fr. 122'017.- vanno aggiunti
Fr. 12'807.- di contributi calcolati secondo il nuovo sistema (doc. N1), per
ottenere un reddito d'attività indipendente al lordo dei premi AVS/AI/IPG di
Fr. 134'824.-.
D. Con
ricorso del 14 maggio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di stabilire in Fr.
126'500.- il reddito da attività lucrativa indipendente per il 2007 da
assoggettare ai contributi personali. Il ricorrente ha rilevato che dal reddito
aziendale di Fr. 122'017.- erano già stati dedotti i contributi di Fr. 4'483,80
pagati nel 2007. Tuttavia, la Cassa di compensazione non ha inspiegabilmente
riconosciuto di dovere applicare la medesima procedura adottata nella vertenza
parallela pendente, a quel momento, davanti a questo Tribunale (30.2014.10),
trattandosi della medesima fattispecie. Inoltre, è a torto che
l'amministrazione ha applicato retroattivamente il nuovo metodo di calcolo in
vigore dal 1° gennaio 2012, aggiungendo i contributi teorici personali piuttosto
che quelli effettivamente pagati dagli indipendenti. Al suo reddito aziendale
dovevano quindi essere aggiunti Fr. 4'483,80 di contributi versati e non
l'importo teorico di Fr. 12'807.-. La decisione dell'amministrazione è quindi
arbitraria, siccome applica retroattivamente una modifica della LAVS e dell'OAVS.
Per contro, a suo dire, riportando ad
un presunto reddito lordo il reddito di Fr. 122'017.- aggiungendo i contributi
di Fr. 12'807.-, l'amministrazione ha fissato i contributi dovuti ad un importo
superiore a quanto l'assicurato deve in realtà pagare.
E. Con
risposta del 27 maggio 2014 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere
il ricorso, osservando che il reddito dell'attività lucrativa viene accertato
dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse (art. 23
cpv. 4 OAVS). Essa si è inoltre fondata sul nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS entrato in
vigore nel 2012 e che è applicabile a tutti i redditi provenienti da attività
lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali, come in specie, dopo
il 1° gennaio 2012.
L'amministrazione ha inoltre osservato
come la presente fattispecie si differenzi dall'altra procedura ricorsuale relativa
alla fissazione dei contributi per l'anno 2008, giacché nella concreta
evenienza dal reddito aziendale di Fr. 122'017.- erano già stati dedotti, per
sua stessa ammissione e dell'autorità fiscale, i contributi personali versati
nel 2007, mentre nell'altra controversia aveva ammesso di essersi dimenticato
di procedere in tal senso.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il
1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3
e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla
fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare che per quanto
riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei
disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo
stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento
dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali
inerenti l'art. 22 OAVS non sono applicabili al periodo di contribuzione 2007,
ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2014.10 del 6
giugno 2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2013.16 del 21 ottobre
2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013;
STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono
domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1
LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art.
4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie
per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale
proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è
stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli
esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è
proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va
ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22
cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non
corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito
nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione
dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta,
i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità
fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono
comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito
determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito
nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono
dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per
l'anno 2007, la Cassa si è basata su un reddito da attività indipendente netto
di Fr. 122'017.- ricavato dalla notifica di tassazione IC 2007 del 21 novembre
2012 (doc. A).
L'insorgente ha contestato il principio
stesso dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS al caso concreto, giacché i
contributi in discussione sono dovuti per l'anno 2007, mentre questa norma è
entrata in vigore il 1° gennaio 2012, quindi non può essere applicata
retroattivamente. Non è dunque corretto, come ha fatto la Cassa, riportare
questo reddito netto al lordo dei premi teoricamente dovuti, quando invece
devono essergli aggiunti i contributi effettivamente versati per quell'anno.
Pertanto, secondo l'interessato, i contributi vanno calcolati sul suo reddito
netto di Fr. 122'017.-, ammontare al quale vanno poi aggiunti gli acconti di
Fr. 4'483,80 già versati nel corso del 2007.
Oggetto
del contendere è sapere se per
il calcolo dei contributi per il 2007 la Cassa di compensazione deve aggiungere
al reddito da attività indipendente dell'assicurato comunicato dalle autorità
fiscali, secondo la norma in vigore fino al 31 dicembre 2011, i contributi
personali già versati oppure applicare il nuovo metodo in essere dal 1° gennaio
2012, che comporta l'aggiornamento del reddito da attività indipendente al
lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi il computo di contributi teorici.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale
è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
Fatti
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti
per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321
consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), 1997, n. 151 pag. 313 ad art. 9 LAVS,).
Va a questo proposito
rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 consid. 5a).
8. La
Cassa di compensazione ha considerato un reddito aziendale netto di Fr. 122'017.-
e, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al lordo dei premi
AVS/AI/IPG aggiungendovi i contributi dovuti ritenuto un tasso di contribuzione
del 9,5%.
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore
dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato
dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei
contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso
1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato
al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della
modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi
provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità
fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella recente STCA 30.2014.13 del 24
marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e
cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio
2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV
Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione
dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato nella
sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle
comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,
ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso
dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo
soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto
all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del
reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale
federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il
reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito
netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al
100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza,
l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono
vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi
affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio
del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare
unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal
ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto
i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli
ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene
loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del
lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione
letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica
consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in
vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della
questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi
sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta
di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali.
L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione
se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo
contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri
diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione
non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei
contributi (cfr. consid. 5.5).
La nostra Massima istanza
ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite
la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun
dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso
giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali
sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle
domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è
stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché
il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se
dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per
la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la
cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi
dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,
il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente
dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di
prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare
i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel primo caso giudicato
da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata
dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i
contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.
Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e
ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché
ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare
l'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Anche nella seconda
Considerandi
controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività
indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che,
separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati
durante l'anno 2008.
Pure nella vertenza che
entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza del 6 giugno
2014.
(30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito
dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si
è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma
non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha
dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese
professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta
(punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente
posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali)
i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di
contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato
dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo
al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo
state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato
era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di
conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei
contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome
già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente.
9.
Identica ai
casi esposti è la fattispecie in esame.
Se è vero che tanto il
ricorrente (doc. N) quanto l'autorità fiscale, contattata espressamente dalla
Cassa di compensazione il 16 aprile 2014 (doc. F), hanno risposto che dal
reddito aziendale erano già stati dedotti i contributi personali pagati,
tuttavia queste affermazioni non possono essere qui ritenute, siccome errate.
Più precisamente,
l'assicurato ha affermato che "se il reddito da attività lucrativa
accertato dall'autorità di tassazione è di Fr. 122'017.-, al netto di Fr.
4'483,80 di contributi AVS pagati, il reddito lordo ai fini dei contributi
AVS/AI/IPG è di Fr. 126'500.-." (doc. N).
L'Ufficio di tassazione
di __________ ha confermato che il reddito aziendale è stato fissato in Fr.
122'017.- e ha precisato, alla domanda se l'assicurato ha dedotto i contributi
personali dal reddito aziendale, che "dal reddito aziendale sono stati
dedotti fr. 56'606.- come stipendi e oneri sociali, senza dettaglio."
(doc. F).
Sulla scorta di questa
risposta, la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito aziendale
comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione
dell'art. 9 cpv. 4 LAVS l'ha riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto
deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS.
L'agire
dell'amministrazione non è però corretto.
In effetti, dal dettaglio
del conto economico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 prodotto dall'insorgente
insieme alla sua dichiarazione d'imposta IC 2007 (doc. C), risulta che dalla
cifra d'affari totale incassata sono stati dedotti, fra le varie spese
professionali, anche "Stipendi e oneri sociali" per l'importo
di Fr. 56'606,50.
A mente di questo
Tribunale, in questa somma non sono anche compresi i contributi
personali versati a titolo di acconto dall'assicurato durante l'anno 2007 (Fr.
4'483,80).
Ciò risulta chiaramente
dalla documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione.
In effetti,
l'amministrazione ha trasmesso il conteggio del 30 aprile 2014 (doc. E) dei
contributi paritetici dovuti dall'assicurato per un suo dipendente per
l'anno 2007, contributi che sono stati calcolati su un salario determinante di Fr.
49'400.- e che sono stati quindi fissati in Fr. 6'793,20, importo
corrispondente peraltro agli acconti versati trimestralmente nel 2007.
La somma di questi
importi dà Fr. 56'193,20, ossia l'ammontare che il ricorrente ha posto in
deduzione dalla sua cifra d'affari a titolo di "Stipendio e oneri
sociali" (Fr. 56'606,50).
Un secondo estratto
conto, sempre datato 30 aprile 2014 (doc. D), si riferisce ai contributi personali
dell'assicurato per l'anno 2007 ed indica che quell'anno egli ha effettuato
quattro versamenti, per un totale di Fr. 4'483,80.
Questo importo
corrisponde effettivamente alla cifra che l'assicurato ha più volte affermato
di avere pagato. Ciò nonostante, come risulta chiaramente dal conto economico
prodotto agli atti, come tale questa somma non è stata dedotta dalla sua
cifra d'affari a titolo di spese personali. Essa non è nemmeno stata esposta al
punto 11.1 della dichiarazione d'imposta IC 2007 quale contributi di legge
(doc. C).
In altre parole, gli
oneri sociali dedotti dalla sua cifra d'affari si riferiscono unicamente a
quelli dovuti al suo dipendente in qualità di datore di lavoro, mentre non
comprendono anche quelli versati per sé stesso.
Come giudicato di recente
nella citata STCA 30.2014.10, poiché per l'anno 2007 l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al
netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà
versato durante quell'anno (Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva
ritenere l'importo di Fr. 122'017.- quale reddito al netto dei contributi
AVS/AI/IPG che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS,
dà un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 134'824.-.
Pertanto, per l'anno 2007 l'importo di Fr. 122'017.- costituisce il reddito lordo da attività indipendente
dell'assicurato.
Di conseguenza, in virtù
della recente DTF 139 V 537 consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione
fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è
alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve
procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4
LAVS.
Ne discende, dunque, che
trattandosi manifestamente di un reddito lordo l'importo di Fr. 122'017.-
deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei
contributi personali dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art.
9.
cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014;
STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).
La decisione impugnata
deve essere quindi annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione
per calcolare nuovamente i contributi personali dell'assicurato per l'anno 2007,
considerando quale reddito soggetto a contribuzione l'importo di Fr. 122'017.-.
10.
Vincente
in causa seppure per altri motivi rispetto a quelli da esso invocati, l'insorgente
avrebbe diritto a delle ripetibili.
Infatti, secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento (per la regola e le
eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF
105.
V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung
und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag.
180.
segg.).
L'Alta Corte federale riconosce
eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad
ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110
V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti
perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere
un'indennità per la sua attività
personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7).
Infatti, la causa non è complessa ed il
lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività professionale
dell'assicurato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.13 del 24
marzo 2014; STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio
2007).
La pretesa d'indennità per spese
ripetibili deve pertanto essere negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione
affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per
l'anno di contribuzione 2007 considerando un reddito determinante soggetto a
contribuzione di Fr. 122'017.-.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti