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Decisione

30.2014.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti

per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321

consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), 1997, n. 151 pag. 313 ad art. 9 LAVS,).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 consid. 5a).

8. La

Cassa di compensazione ha considerato un reddito aziendale netto di Fr. 122'017.-

e, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al lordo dei premi

AVS/AI/IPG aggiungendovi i contributi dovuti ritenuto un tasso di contribuzione

del 9,5%.

Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore

dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato

dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei

contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso

1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato

al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria della

modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi

provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità

fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

Nella recente STCA 30.2014.13 del 24

marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e

cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio

2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV

Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato nella

sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle

comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,

ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso

dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo

soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto

all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del

reddito netto.

Dal canto suo il Tribunale

federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il

reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito

netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al

100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza,

l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono

vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi

affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio

del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare

unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal

ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto

i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli

ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene

loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del

lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione

letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica

consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in

vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della

questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi

sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta

di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali.

L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione

se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo

contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri

diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione

non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei

contributi (cfr. consid. 5.5).

La nostra Massima istanza

ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite

la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun

dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso

giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché

il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,

il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente

dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di

prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare

i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel primo caso giudicato

da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata

dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i

contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.

Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e

ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché

ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare

l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Anche nella seconda

Considerandi

controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività

indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che,

separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati

durante l'anno 2008.

Pure nella vertenza che

entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza del 6 giugno

2014.

(30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito

dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si

è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma

non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha

dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese

professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta

(punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente

posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali)

i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di

contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato

dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo

al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo

state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato

era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di

conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei

contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome

già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente.

9.

Identica ai

casi esposti è la fattispecie in esame.

Se è vero che tanto il

ricorrente (doc. N) quanto l'autorità fiscale, contattata espressamente dalla

Cassa di compensazione il 16 aprile 2014 (doc. F), hanno risposto che dal

reddito aziendale erano già stati dedotti i contributi personali pagati,

tuttavia queste affermazioni non possono essere qui ritenute, siccome errate.

Più precisamente,

l'assicurato ha affermato che "se il reddito da attività lucrativa

accertato dall'autorità di tassazione è di Fr. 122'017.-, al netto di Fr.

4'483,80 di contributi AVS pagati, il reddito lordo ai fini dei contributi

AVS/AI/IPG è di Fr. 126'500.-." (doc. N).

L'Ufficio di tassazione

di __________ ha confermato che il reddito aziendale è stato fissato in Fr.

122'017.- e ha precisato, alla domanda se l'assicurato ha dedotto i contributi

personali dal reddito aziendale, che "dal reddito aziendale sono stati

dedotti fr. 56'606.- come stipendi e oneri sociali, senza dettaglio."

(doc. F).

Sulla scorta di questa

risposta, la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito aziendale

comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS l'ha riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto

deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS.

L'agire

dell'amministrazione non è però corretto.

In effetti, dal dettaglio

del conto economico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 prodotto dall'insorgente

insieme alla sua dichiarazione d'imposta IC 2007 (doc. C), risulta che dalla

cifra d'affari totale incassata sono stati dedotti, fra le varie spese

professionali, anche "Stipendi e oneri sociali" per l'importo

di Fr. 56'606,50.

A mente di questo

Tribunale, in questa somma non sono anche compresi i contributi

personali versati a titolo di acconto dall'assicurato durante l'anno 2007 (Fr.

4'483,80).

Ciò risulta chiaramente

dalla documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione.

In effetti,

l'amministrazione ha trasmesso il conteggio del 30 aprile 2014 (doc. E) dei

contributi paritetici dovuti dall'assicurato per un suo dipendente per

l'anno 2007, contributi che sono stati calcolati su un salario determinante di Fr.

49'400.- e che sono stati quindi fissati in Fr. 6'793,20, importo

corrispondente peraltro agli acconti versati trimestralmente nel 2007.

La somma di questi

importi dà Fr. 56'193,20, ossia l'ammontare che il ricorrente ha posto in

deduzione dalla sua cifra d'affari a titolo di "Stipendio e oneri

sociali" (Fr. 56'606,50).

Un secondo estratto

conto, sempre datato 30 aprile 2014 (doc. D), si riferisce ai contributi personali

dell'assicurato per l'anno 2007 ed indica che quell'anno egli ha effettuato

quattro versamenti, per un totale di Fr. 4'483,80.

Questo importo

corrisponde effettivamente alla cifra che l'assicurato ha più volte affermato

di avere pagato. Ciò nonostante, come risulta chiaramente dal conto economico

prodotto agli atti, come tale questa somma non è stata dedotta dalla sua

cifra d'affari a titolo di spese personali. Essa non è nemmeno stata esposta al

punto 11.1 della dichiarazione d'imposta IC 2007 quale contributi di legge

(doc. C).

In altre parole, gli

oneri sociali dedotti dalla sua cifra d'affari si riferiscono unicamente a

quelli dovuti al suo dipendente in qualità di datore di lavoro, mentre non

comprendono anche quelli versati per sé stesso.

Come giudicato di recente

nella citata STCA 30.2014.10, poiché per l'anno 2007 l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al

netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà

versato durante quell'anno (Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva

ritenere l'importo di Fr. 122'017.- quale reddito al netto dei contributi

AVS/AI/IPG che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS,

dà un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 134'824.-.

Pertanto, per l'anno 2007 l'importo di Fr. 122'017.- costituisce il reddito lordo da attività indipendente

dell'assicurato.

Di conseguenza, in virtù

della recente DTF 139 V 537 consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione

fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è

alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve

procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4

LAVS.

Ne discende, dunque, che

trattandosi manifestamente di un reddito lordo l'importo di Fr. 122'017.-

deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei

contributi personali dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art.

9.

cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014;

STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).

La decisione impugnata

deve essere quindi annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione

per calcolare nuovamente i contributi personali dell'assicurato per l'anno 2007,

considerando quale reddito soggetto a contribuzione l'importo di Fr. 122'017.-.

10.

Vincente

in causa seppure per altri motivi rispetto a quelli da esso invocati, l'insorgente

avrebbe diritto a delle ripetibili.

Infatti, secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento (per la regola e le

eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

105.

V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung

und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag.

180.

segg.).

L'Alta Corte federale riconosce

eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad

ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110

V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti

perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere

un'indennità per la sua attività

personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7).

Infatti, la causa non è complessa ed il

lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività professionale

dell'assicurato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.13 del 24

marzo 2014; STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio

2007).

La pretesa d'indennità per spese

ripetibili deve pertanto essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione

affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per

l'anno di contribuzione 2007 considerando un reddito determinante soggetto a

contribuzione di Fr. 122'017.-.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti