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30.2014.26

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21 luglio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il

calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi

immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300

franchi l’anno,

il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola

scalare stabilita dal Consiglio federale (cpv. 1).

I

contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a

contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il

metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il

datore di lavoro quanto per l’assicurato (cpv. 2).

Per

l’art. 6 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, gli assicurati il

cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari

all’8,4 per cento del salario determinante (cpv. 1).

I

contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare

contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo

previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro

quanto per l’assicurato (cpv. 2).

La

modifica dell’art. 6 LAVS è così stata spiegata nel Messaggio concernente la

modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi; FF 2011, pag. 497 e seguenti, in

particolare pag. 502 e seguenti):

"

(…)

Oggi gli assicurati il

cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi versano

all’AVS un importo pari al 7,8 per cento del salario determinante in virtù

dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il salario determinante è inferiore a 55

700 franchi

l’anno, l’aliquota contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una

tavola scalare. Questi salariati beneficiano dunque, come le persone

esercitanti un’attività lucrativa indipendente, di un’aliquota contributiva

preferenziale e di una tavola scalare. Contrariamente a questi ultimi non

partecipano però ai costi di amministrazione.

(…)

L’aliquota contributiva preferenziale

non può essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono

volontariamente all’assicura-zione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui

datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi, per i

quali l’assicurazione svizzera rappresenta generalmente un’assicurazione

complementare, beneficiano infatti della solidarietà della comunità degli

assicurati e dello Stato ed è pertanto giusto che anche essi contribuiscano

nella stessa misura degli altri assicurati a questa solidarietà. Del resto, dal

1° gennaio 2001 per i salariati assicurati facoltativamente giusta l’articolo 2

LAVS è applicata l’aliquota contributiva intera senza la possibilità di

beneficiare della tavola scalare. Il nostro Collegio propone quindi di modificare

l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che a tutti i redditi da attività lucrativa

dipendente sia applicata l’aliquota contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati

che non dovessero disporre dei mezzi finanziari necessari per il pagamento dei

loro contributi avranno sempre la possibilità di chiedere una riduzione o un condono

conformemente all’articolo 11 LAVS.”

4. In

concreto l’insorgente chiede l’annullamento dell’affiliazione per il 2012

poiché non sarebbe stato informato della circostanza che nel 2012 il tasso

applicabile al reddito soggetto a contribuzione è raddoppiato rispetto all’anno

precedente e fa valere la propria buona fede.

L’interessato

invoca l’art. 116 OAVS, il cui cpv. 1 prevede che alle agenzie comunali delle

casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

a. dare

informazioni;

b. ricevere e

trasmettere la corrispondenza;

c. distribuire i

moduli e i testi legali;

d. collaborare al

regolamento dei conti;

e. collaborare

all’assunzione dei documenti necessari alla fissazione delle rendite

straordinarie;

f. collaborare

all’accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che

esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non

esercitano un’attività lucrativa;

g. collaborare

all’assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono

essere affidati altri compiti.

Va

ancora rammentato che il diritto alla protezione della buona fede, principio

generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il

suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al

cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge.

Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la

promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V

199.

consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

Non va poi dimenticato che per l’art. 27 LPGA:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni

sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art.

27.

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite

opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale

dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un

caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005

nella causa C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa C 157/05, consid. 4.2.;

E. Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in

SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art.

27.

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag.

315.

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être

renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a edizione

2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Per

quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato

all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il

proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e

obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto

l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono

esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di

un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio

regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine

di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato

secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicura-zione contro la disoccupazione.

Con

sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte

ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza

di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è

previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero

presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una

dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità a

consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost.

fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione

sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a

concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità

è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,

(b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto

rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d)

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa

non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1

pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nell’ambito

dell’assicurazione malattie, il TF ha stabilito che l’assicuratore, in

applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, è tenuto ad informare l’assicurato che

reclama per il mancato pagamento di una fattura giudicata troppo onerosa, della

possibilità di contestare la nota d’onorario innanzi al Tribunale arbitrale con

la rappresentanza dell’assicuratore stesso (cfr. sentenza 9C_687/2010 del 30

dicembre 2010, consid. 5: “Nach Art. 27 Abs. 1 ATSG sind die

Versicherer verpflichtet, die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten

aufzuklären. Hier war die Beschwerdegegnerin sich des ihr gesetzlich

garantierten Rechts auf Vertretung vor dem Schiedsgericht durch die

Beschwerdeführerin ganz offensichtlich nicht bewusst. Daher wäre es an der

Beschwerdeführerin gewesen, sich der Sache anzunehmen, die Versicherte

aufzuklären und deren Vertretung im Klageverfahren vor dem Schiedsgericht zu

übernehmen”).

5.

Nel

caso di specie l’insorgente afferma di non essere stato messo al corrente della

circostanza che dal 2012 il tasso del contributo è stato modificato con un notevole

incremento dell’importo dovuto. Egli si lamenta inoltre del fatto di aver

ricevuto dalla Cassa il libretto esplicativo inerente gli indipendenti,

allorché è stato affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto

all’obbligo contributivo AVS.

A

proposito di quest’ultimo punto, va evidenziato che nella misura in cui lo

stesso insorgente afferma che “io non sono però un indipendente” e

sostiene di essere stato informato erroneamente (doc. I), sarebbe spettato a

lui far parte all’amministrazione dell’invio sbagliato, facendo presente di

essere stato affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto

all’obbligo contributivo in Svizzera e domandando l’invio del libretto relativo

al suo statuto contributivo. Dalla circostanza che la Cassa gli avrebbe spedito

il libretto relativo agli indipendenti, il ricorrente non può trarre alcun

vantaggio, proprio perché non concerne la sua fattispecie.

Circa

l’asserita assenza di informazioni relative al tasso contributivo applicabile

dal 1° gennaio 2012, va evidenziato che già il 12 aprile 2012, quando la Cassa

lo ha stralciato con effetto al 31 dicembre 2010 dalla categoria delle persone

senza attività lucrativa poiché lavorava in __________, l’amministrazione aveva

precisato che “Se del caso può iscriversi quale “salariato il cui datore di

lavoro non è tenuto al versamento di contributi AVS” a titolo facoltativo”,

aggiungendo: “(onere contributivo = ca. 15% del reddito lordo estero) ”

(doc. 21). Ora, il contributo chiesto con la decisione impugnata corrisponde a

circa il 14.95% del reddito soggetto a contribuzione, ossia non molto distante

da quanto indicato nello scritto del 12 aprile 2012. Infatti su un reddito

professionale (incontestato) di fr. 17'192, la Cassa ha calcolato un contributo

AVS/AI/IPG, contributi disoccupazione, contributi AF, contributi AF

integrativi, spese amministrative di fr. 2'571.25.

Ne

segue che la convenuta lo ha correttamente informato circa il tasso

contributivo complessivo applicabile nel 2012.

L’insorgente

sostiene inoltre che gli acconti trimestrali richiesti nel 2012 corrispondono

al contributo fissato nel 2011 e sottolinea che la Cassa avrebbe semmai dovuto

chiedergli degli importi maggiori. Non avendolo fatto, sarebbe stato indotto a

credere che anche nel 2012 erano applicati i medesimi tassi del 2011.

Dalla

documentazione prodotta dal ricorrente si evince tuttavia che l’amministrazione

ha chiesto tre importi di fr. 553.40 quali acconti per il “II trimestre 2012” (doc. A2), “III

trimestre 2012” (doc. A3) e “IV trimestre 2012” (doc. A4).

Per cui, complessivamente, l’interessato per 3 trimestri su 4 ha dovuto pagare fr. 1'660.20 (553.40 X 3), ciò che corrisponde, per 4 trimestri, e meglio per un

anno, a fr. 2'213.60 (553.40 X 3), ossia un importo nettamente superiore

rispetto a quello dovuto per il 2011 e fissato con decisione definitiva del 27

novembre 2012 in fr. 1'341.60 (allegato al doc. VIII).

Per

cui, dall’ammontare degli acconti richiestigli l’assicurato non poteva dedurre

di dover pagare il medesimo contributo del 2011.

Infine,

al ricorrente non possono neppure essere d’aiuto i contenuti degli e-mail

scambiati con una funzionaria dell’agenzia __________ di __________. Infatti,

l’interessata non afferma di aver fornito indicazioni errate, ma tutt’al più di

non averlo informato circa la percentuale applicabile nel 2012 (doc. B1:“ […]

sono riuscita a parlare con […] la quale mi ha detto che l’annullamento

dell’affiliazione da parte loro non è possibile anche se noi scriviamo una

lettera nella quale diciamo che non eri stato informato dell’aumento al 10.3%”).

Sennonché, come visto in precedenza, questa circostanza è comunque superata dal

fatto che la Cassa convenuta ha provveduto ad informare l’interessato circa il

tasso globale applicabile al suo caso (cfr. scritto del 12 aprile 2012, doc.

21).

Alla

luce di quanto sopra esposto l’insorgente non può far valere la propria buona

fede e la decisione contestata deve di conseguenza essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti