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Decisione

30.2014.30

Conferma dell'assoggettamento quale reddito in natura d'altra specie dell'assegnazione di un'abitazione gratuita e della ripresa delle indennità per pranzo

23 ottobre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e

mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della

squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e

la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha

considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi

giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa.

Con sentenza

del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165 l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma

l’ammontare dell’importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando

il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un

appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente

le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere

calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.

L'Alta

Corte si è così espressa:

" Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés

en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui

loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de

quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble.

Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer

déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la

suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le

loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a

fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le

couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu- en nature

soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de

300 francs par mois (3600 francs par an).

(…)

b. Les premiers juges considèrent que les époux W.

sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS

(ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant

que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au

maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition

d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre

cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en

principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par

l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).

Lorsque l'employeur met gratuitement à la

disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur

locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage

concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que

l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p.

405, 1983 p. 515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).

Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur,

ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de

la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non réclamée par

l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire

au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à

cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le

revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G.

[A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus

convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels

inconvénients de service (arrêt commune de V).

4. Pour l'estimation de la prestation en nature sous

la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative

fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence

entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est sensiblement plus

bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit

pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p.

31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).

En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un

montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par

l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe

certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant

d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement

élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement

incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances,

de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre

d'inconvénients de service.

Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur

lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par

mois le montant du loyer de l'appartement en cause."

Va

ancora segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato

la ripresa quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita (appartamento

di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società

ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.

2.6. Nel caso di specie, la

società ricorrente ha messo a disposizione dei propri dipendenti, domiciliati

in gran parte in __________, numerosi alloggi presso alcuni alberghi della zona

per permettere loro di soggiornare nei pressi dei cantieri (__________),

rispettivamente degli aeroporti (__________, cfr. doc. G).

Agli atti figura una

fattura del 18 settembre 2011 dell’Hotel __________ di fr. 1'575 per una camera

quadrupla ed una camera singola occupate dall’11 al 18 settembre (doc. C), una

fattura dell’Hotel __________ per il mese di settembre 2011 per un soggiorno

dal 26 settembre al 30 settembre per 20 persone in camere da 3-4 letti (doc.

D), una fattura per il mese di aprile 2012 relativa a 5 monolocali ed a 3

appartamenti di 2 locali presso l’Hotel __________ (doc. E) e una fattura per

l’alloggio del mese di dicembre 2012 per 14 operai presso il __________ (doc.

F). La ricorrente ha anche prodotto la fattura della __________ per 6 “Ein

Zimmer Apartments” per il mese di marzo 2012 (doc. H).

La Cassa ha effettuato una

ripresa, ritenendo l’assegnazione degli alloggi quali redditi in natura d’altra

specie ai sensi dell’art. 13 OAVS ed applicando il marg. 2062 DSD.

L’insorgente contesta

l’applicazione del citato marginale, affermando che vale unicamente se viene

messo a disposizione del dipendente più di un locale, ciò che in concreto,

manifestamente, non è il caso, dovendo i salariati dividersi le camere a

disposizione. Inoltre, i lavoratori erano domiciliati in __________, dove si

recavano regolarmente (ogni 15 giorni ed in alcuni casi ogni settimana), poiché

il viaggio in aereo di andata e ritorno costava solo __________.

Il marginale 2062 DSD,

nella sua versione italiana, prevede che le prestazioni del datore di lavoro,

se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d’altra specie

in caso di “assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il

salariato o per tutta la famiglia risp. per il partner registrato. Quest’ultimo

caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più d’un locale”.

In francese

la marginale 2062 DSD, primo trattino, recita :

«Les prestations

suivantes de l’employeur sont notamment

considérées comme revenu en nature d’un autre genre, lorsqu’elles

sont accordées régulièrement:

– l’octroi gratuit d’une habitation pour le salarié seul ou pour

toute sa famille resp. pour son partenaire enregistré.

Il en va ainsi dès que le salarié dispose de plus

d’une pièce d’habitation.»

Nella versione tedesca il marg. 2062 DSD, primo

trattino, prevede:

" Dazu gehören namentlich folgende Leistungen der Arbeitgebenden,

sofern sie regelmässig gewährt werden:

– Freie Wohnung für die Arbeitnehmenden allein oder für die ganze

Familie bzw. die eingetragene Partnerschaft; sie ist anzunehmen, wenn den

Arbeitnehmenden mehr als nur ein Zimmer zur Verfügung steht."

Alla luce della direttiva menzionata emerge che laddove al dipendente

viene assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in

natura d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale.

Ciò non

significa tuttavia che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera) o

lo deve condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione

in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.

Infatti per

l’art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma

Considerandi

parte del reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse

et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48

seg. ad art. 5).

Nella misura

in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute

regolarmente, e non sono occasionali (cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance

vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag.

164, n, 48 seg. ad art. 5), esse vanno pertanto assoggettate ai contributi

sociali.

La

circostanza che i lavoratori erano domiciliati in __________ è un’ulteriore

comprova della circostanza che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura

soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a disposizione di un alloggio

ha permesso loro di evitare di doverlo pagare personalmente.

Se il datore di lavoro non

fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a

loro spese. Nulla muta alla qualifica del vantaggio ottenuto il basso costo del

viaggio in aereo per la __________ o il fatto che quando erano raggiunti dalle

loro famiglie per le vacanze i costi degli alloggi erano a loro carico.

Del resto

ciò non è contrario ed anzi è coerente con quanto avviene a livello fiscale,

dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio

personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in

natura. Infatti il promemoria N2/2007 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima

del vitto e dell’alloggio, elenca le quote applicabili, giornalmente,

mensilmente e annualmente, tra l’altro per l’alloggio in camera (reperibile in

internet: www.estv.admin.ch/index.html?lang=it). La direttiva precisa che la

quota tiene conto di un’eventuale occupazione cumulativa della camera e che se

il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un

appartamento, si aggiungerà l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo del

locale invece delle quote, rispettivamente l’importo di cui la pigione è stata

ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo.

A questo proposito va rammentato che con sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009, il Tribunale federale al consid. 4.2 ha affermato che:

" (…)

Per decidere se una prestazione abbia carattere di

salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non

sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento

risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si

attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione

fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà

pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra

qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È

quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza

di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante

prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con

decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario

dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio

l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. (…)."

(sottolineatura del redattore)

Del resto, di principio, l’assegnazione

regolare, come in concreto, a titolo gratuito, da parte del datore di

lavoro, di un alloggio, costituisce un reddito in natura d’altra specie ai

sensi dell’art. 13 OAVS, da includere nel salario determinante.

Si tratta infatti di un

vantaggio in natura e costituisce una parte della rimunerazione del dipendente (cfr.

anche Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna

1996, pag. 151, n. 4.113 seguenti; cfr. pure Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse

et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 165, n, 51

seg. ad art. 5; cfr. anche e contrario la sentenza H 443/00 del 19 febbraio

2002).

Non può invece essere

d’aiuto alla ricorrente la circostanza che il contratto con la __________ e

quello con la __________ prevedono, all’art. 11, che l’insorgente si impegna a

organizzare i pernottamenti per personale proveniente dall’estero nel pieno

rispetto delle esigenze e della dignità delle persone e che i costi saranno

preventivamente concordati ed addebitati a __________, rispettivamente a __________.

Si tratta infatti di questioni riguardanti i rapporti interni tra le parti al

contratto e non hanno alcuna incidenza sul pagamento degli oneri sociali.

Alla luce di quanto sopra

esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo dei

contributi i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione del soggiorno

gratuito.

2.7

In secondo luogo la

ricorrente contesta la ripresa degli importi versati quale rimborso per i

pasti, sostenendo che la sede operativa dell’azienda si trova a __________,

mentre il luogo di lavoro a __________ e l’art. 25 cpv. 2 lett. a del CCL-TI

prevede espressamente che l’indennità è sottoposta alla trattenuta dei

contributi sociali se il dipendente può rientrare per il pranzo al proprio

domicilio o alla sede della ditta.

L’amministrazione ha

giustificato la ripresa sostenendo che gli operai impiegati sul __________ __________

a __________ potevano rientrare per il pranzo nelle strutture dove alloggiavano

o presso la società alla quale la ricorrente ha messo a disposizione i propri

lavoratori.

Ora, le direttive sul

salario determinante (DSD) prevedono alle marginali 3002 e seguenti (nella

versione francese, la versione italiana essendo aggiornata al 1° gennaio 2008

[cfr. i marg. 3004, 3004.1 e 3004.2 in parte simili]), che non sono considerate

spese generali quelle spese di mantenimento che incomberebbero in modo uguale o

analogo alla persona interessata anche se non esercitasse un’attività lucrativa.

In particolare non rientrano nelle indennità per spese generali, l’indennizzo

regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale

(marg. 3004.1 in vigore fino al 31 dicembre 2008 e nuovo marg. 3006 [nella

versione in francese], in vigore dal 1° gennaio 2009).

Il predetto indennizzo

rientra nel salario determinante (ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS), salvo

qualora, tra l’altro, l’indennizzo dei pasti abituale sia di entità

insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell’importo dello

stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il buono pasto, altri

buoni di ristoranti o le riduzioni concesse sui pasti hanno un valore superiore

a 180 franchi al mese, l’importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso

del salario determinante (3004.2 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008

= marg. 3007 [versione francese] in vigore dal 1° gennaio 2009).

E’ vero che nel caso di specie i lavoratori sono alle dipendenze della

società ricorrente che ha sede a __________, tuttavia essi sono arrivati

appositamente dalla __________ per essere prestati ad una società con sede a __________

per attività da svolgere sul __________ del __________, sito a __________. Certo,

per la prima volta con le osservazioni del 7 ottobre 2014, peraltro senza

apportare alcuna prova, l’insorgente ha affermato che i dipendenti erano

occupati su svariati cantieri. In sede di udienza la ricorrente ha comunque

attenuato questa affermazione, rilevando che __________ aveva “altri luoghi

dove operava e qualche collaboratore si è spostato” su “quei cantieri ma

per la stragrande maggioranza i collaboratori (95%) è stata attiva sul __________

__________ (doc. XVIII).

Per cui il

posto di lavoro abituale dei lavoratori della ricorrente, ai sensi della

marginale 3006 DSD (3004.1 nel tenore in italiano in vigore fino al 31 dicembre

2008) era ____________________. Non __________. Essi non avevano pertanto

diritto ad alcun indennizzo per i pasti consumati fuori casa.

Determinante

nel caso di specie non è tanto la circostanza che i salariati lavoravano

lontano dalla sede della ditta, bensì che il lavoro veniva svolto dalla quasi

totalità dei collaboratori sempre ed unicamente presso il medesimo __________ a

__________, dove si trovava il luogo di lavoro abituale.

Già solo per

questo motivo non vi è spazio per riconoscere un’indennità per pasti come

chiesta dalla ricorrente.

Del resto,

non si vede per quale motivo essi non avrebbero potuto consumare il pasto nelle

strutture dove alloggiavano oppure presso la società (__________) con sede a __________

a cui è stato messo a disposizione il personale.

2.8

Infine, l’insorgente accenna al

principio della buona fede. La società afferma che per le ragioni figuranti nel

ricorso “supportate da buona fede, non ha assoggettato tale costo alloggio,

costo che non era di sua competenza, al contributo AVS” (doc. I) e che “il

datore di lavoro, considerata la situazione e in perfetta buona fede, non ha

assoggettato ai contributi il costo dell’alloggio e l’indennità pasti versata”

(doc. XVII).

Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9

Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti

dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che

l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi.

Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se cinque condizioni cumulative, che in specie non sono date, sono

riunite (STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1; STF K

107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1).

Nel caso di specie la

ricorrente riconduce, implicitamente, la sua buona fede alle convenzioni

sottoscritte con i partner contrattuali dove figura che i costi dei

pernottamenti del personale “saranno preventivamente concordati ed

addebitati” a __________, rispettivamente a __________ (doc. 11 e 10 degli

allegati al doc. 20).

Le pattuizioni tra le

parti non possono tuttavia essere imputate alla Cassa, che non ha fornito

informazioni erronee. Del resto l’insorgente neppure lo pretende. Le modalità

di pagamento stabilite con i rispettivi partner contrattuali non permettono

all’insorgente di chiedere la tutela del principio della buona fede.

2.9

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti