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Decisione

30.2014.32

Deplafonamento di rendita a seguito di separazione dei coniugi. Dies ad quo

22 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.

a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44

(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52

OAVS);

· che il calcolo della rendita di vecchiaia

è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla

prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS);

· che, per l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS,

i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio

comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c);

· che, tuttavia, sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4

lett. b LAVS);

· che in virtù dell’art. 35 cpv. 1 LAVS, la

somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo

massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi

i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b. uno

dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione

per l’invalidità;

Considerandi

· che l’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:

"

Le due rendite devono

essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite

non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione

delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

Facendo

uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del

seguente tenore:

"

Se uno dei coniugi non

presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due

rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite

complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la

percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale

corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve

essere diviso per tre.";

· che le rendite dei coniugi non vengono

ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione

giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS);

· che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui

l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo

massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta

una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001

pag. 64 segg.);

· che, come ricorda la Cassa __________

di compensazione AVS AI IPG, le Direttive sulle rendite (DR 5511) prevedono

che: "Les époux sont réputés ne plus vivre en

ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre

de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé

temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une

décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.

Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints malgré tout faire ménage

commun ou s'ils reprennent la vie commune". (…)" ed ancora la DR 5517: "Lorsque les conjoints vivent séparés

judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit

celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le

juge". (…)";

· che, in concreto, la documentazione versata

agli atti, come riconosciuto dalla medesima Cassa __________ di compensazione

AVS AI IPG, comprova l’avvenuta separazione dei coniugi con effetto al 1°

agosto 2013, sicché correttamente il deplafonamento delle rendite doveva

avvenire con effetto a partire dal 1° settembre 2013;

· che, conseguentemente, il ricorso va

accolto parzialmente nel senso espresso, la decisione annullata, gli atti

rinviati all’ammini-strazione affinché emani nuova decisione di fissazione

della rendita non plafonata a partire dal 1° settembre 2013;

· che, visto l’esito del gravame, siccome

patrocinata da avvocata libera professionista ed il gravame essendosi dimostrato

necessario per far valere le proprie ragioni, all’assicurata vanno riconosciute

congrue ripetibili che considerino l’impegno per la causa e che possono essere

determinate in CHF 1'000.-- (IVA, se dovuta, compresa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati alla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG

per l’emanazione di nuova decisione nel senso delle considerazioni espresse.

2. Non

si prelevano tasse e spese. La Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG è

condannata al versamento all’assicurata dell’importo di CHF 1’000.-- (IVA, se

dovuta, compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti