30.2014.32
Deplafonamento di rendita a seguito di separazione dei coniugi. Dies ad quo
22 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.32
IR/sc
Lugano
22
agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del'11 giugno 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto ed in diritto
· che il 15 aprile 2014 la Cassa __________
di compensazione AVS AI IPG ha emanato una decisione in materia di rendita ordinaria
per vecchiaia dell’AVS a valere dal 1° maggio 2014 con cui ha ricalcolato
l’importo della rendita di RI 1 versata dal 1° agosto 2010 fissandola in CHF
2'172.-- a seguito del “deplafonamento” della stessa in conseguenza a
separazione;
· che l’assicurata ha postulato che il
ricalcolo della sua rendita avvenga con effetto dall’agosto 2013 per la
separazione giudiziale avvenuta con effetto da quel mese. Essa si è quindi
opposta alla decisione formale dell’amministrazione. La Cassa ha confermato il
suo provvedimento l’11 giugno 2014 con decisione resa su opposizione
considerando la pronuncia della separazione a tempo indeterminato intervenuta
solo il 26 febbraio 2014, con giudizio divenuto definitivo il successivo 7
aprile 2014 (doc. B);
· che l’assicurata si è aggravata al
Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando come l’interruzione della
comunione domestica è intervenuta con decisione giudiziaria, come indicano le
DR, già il 4 luglio 2013 (doc. H e C);
· che l’assicurata ha corroborato tale
assunto mediante produzione del contratto di locazione sottoscritto con effetto
dal 1° agosto 2013 (doc. O) e dal certificato di domicilio del Comune di __________
(doc. P);
· che con risposta di causa (doc. III) la
Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG ha evidenziato come, dagli atti prodotti,
emerge che il Pretore competente ha “ribadito che la separazione dei coniugi
ha preso avvio con agosto 2013, il deplafonamento della rendita di vecchiaia
deve prendere avvio dal 1° settembre 2013”;
· che l’assicurata è stata invitata ad
esprimersi in merito e ad esercitare, se il caso, i diritti processuali che le
sono propri (doc. IV scritto TCA/Avv. RA 1);
· che con scritto 21 agosto 2014 la
patrocinatrice dell’assicurata ha indicato di non opporsi a che il ricalcolo
della rendita decorra da 1° settembre 2013 anziché dal 1° agosto 2013,
protestando comunque spese e ripetibili;
· che non sono state acquisite ulteriori
prove;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il ricorso, presentato nel termine di
30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e
contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e
conclusioni precise. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS
hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e
le donne che hanno compiuto 64 anni. Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso. Esso si estingue con la morte
del beneficiario. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per
superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un
anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure
Fatti
i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS);
· che il calcolo della rendita di vecchiaia
è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla
prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS);
· che, per l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS,
i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio
comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c);
· che, tuttavia, sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4
lett. b LAVS);
· che in virtù dell’art. 35 cpv. 1 LAVS, la
somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo
massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi
i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno
dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione
per l’invalidità;
Considerandi
· che l’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:
"
Le due rendite devono
essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite
non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione
delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."
Facendo
uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del
seguente tenore:
"
Se uno dei coniugi non
presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due
rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite
complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la
percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale
corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve
essere diviso per tre.";
· che le rendite dei coniugi non vengono
ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione
giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS);
· che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui
l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo
massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta
una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001
pag. 64 segg.);
· che, come ricorda la Cassa __________
di compensazione AVS AI IPG, le Direttive sulle rendite (DR 5511) prevedono
che: "Les époux sont réputés ne plus vivre en
ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre
de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé
temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une
décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints malgré tout faire ménage
commun ou s'ils reprennent la vie commune". (…)" ed ancora la DR 5517: "Lorsque les conjoints vivent séparés
judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit
celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le
juge". (…)";
· che, in concreto, la documentazione versata
agli atti, come riconosciuto dalla medesima Cassa __________ di compensazione
AVS AI IPG, comprova l’avvenuta separazione dei coniugi con effetto al 1°
agosto 2013, sicché correttamente il deplafonamento delle rendite doveva
avvenire con effetto a partire dal 1° settembre 2013;
· che, conseguentemente, il ricorso va
accolto parzialmente nel senso espresso, la decisione annullata, gli atti
rinviati all’ammini-strazione affinché emani nuova decisione di fissazione
della rendita non plafonata a partire dal 1° settembre 2013;
· che, visto l’esito del gravame, siccome
patrocinata da avvocata libera professionista ed il gravame essendosi dimostrato
necessario per far valere le proprie ragioni, all’assicurata vanno riconosciute
congrue ripetibili che considerino l’impegno per la causa e che possono essere
determinate in CHF 1'000.-- (IVA, se dovuta, compresa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati alla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG
per l’emanazione di nuova decisione nel senso delle considerazioni espresse.
2. Non
si prelevano tasse e spese. La Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG è
condannata al versamento all’assicurata dell’importo di CHF 1’000.-- (IVA, se
dovuta, compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti