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30.2014.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i guadagni accessori.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2012, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un

contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al

multiplo di Fr. 100.- immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a Fr.

56'200.- (nel 2013 e 2014), ma è almeno di Fr. 9'400.- l'anno, il tasso del

contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal

Consiglio federale.

Se il reddito annuo di un'attività lucrativa

indipendente è uguale o inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il

contributo minimo di 392 franchi l'anno, salvo che tale importo sia già stato

pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere

che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso

al tasso più basso della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS).

Fino al 31 dicembre 2011, l'art. 8 cpv. 1 LAVS prevedeva che dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un

contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato

al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore

a 48 300 franchi (55'700.- nel 2011), ma di almeno 7800 franchi l'anno,

il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola

scalare stabilita dal Consiglio federale.

Per l'art. 8 cpv. 2 LAVS, se il reddito annuo di un'attività

lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 (9'300) franchi, deve essere

pagato un contributo minimo di 324 (387) franchi l'anno. Il Consiglio federale

può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività

lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto

a richiesta dell'assicurato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali

necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 17 OAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi

conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola

o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra

attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il

trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD2

e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta

l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali

sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse

in conformità dell'art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni

in materia di imposta federale diretta (art. 18 cpv. 1 OAVS).

A norma dell'art. 19 OAVS nel tenore in essere dal

1° gennaio 2011, se il reddito proveniente da attività indipendenti

esercitate a titolo accessorio non supera 2300 franchi per anno civile, il

contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il

reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di

contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio

commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno

di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È

fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura

dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di

contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5

OAVS).

2.4. Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta

cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione

intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i

capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5. In concreto, per la

fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per gli anni dal 2009

al 2014, la Cassa si è basata su un reddito da attività indipendente netto

di Fr. 3'600.- ricavato dagli atti di cui disponeva, visto che dalle notifiche

di tassazione fiscale non risultava un reddito da attività lucrativa

accessoria.

L'insorgente ha contestato il principio stesso dell'affiliazione

nella categoria degli indipendenti, in sostanza sia perché la sua passione per

i motori non può essere considerata come un'attività lavorativa, essendo più

che altro un hobby, sia perché ad ogni modo dalla stessa egli non ne ricava un

utile assoggettabile al prelievo dei contributi personali, visto che le spese

uguagliano le entrate derivanti da questa sua attività collaterale.

2.6. Dagli atti emerge che su

segnalazione di terzi, il 19 settembre 2012 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha effettuato un controllo in un garage a __________ intestato a nome

dell'assicurato, il quale in quel mentre era intento a svolgere dei lavori di

meccanica su un veicolo appartenente ad una terza persona, presente in loco.

Dal verbale letto, approvato e firmato dal ricorrente, redatto a mano dall'ispettore

seduta stante e poi copiato al computer per una maggiore comprensione (doc.

24), emerge che per la riparazione del veicolo dell'amico il ricorrente non ha

percepito denaro e che il suo datore di lavoro è al corrente che dal 2008, dal

lunedì al venerdì alla sera e poi al sabato e alla domenica, egli esegue lavori

simili per altri amici. Da questa sua attività, che l'assicurato ha cifrato in

6-7 clienti al mese per piccoli lavori di manutenzione, egli incassa Fr. 600.-

al mese, in contanti e senza ricevute. Con quel che guadagna riesce giusto a

pagare l'affitto del locale, il cui costo è di Fr. 1'000.- al mese e che egli

utilizza anche per i suoi hobby privati, essendo socio dell'__________. Al

momento del controllo, l'interessato ha dichiarato che il fratello era presente

unicamente per fargli compagnia, e riparava la sua automobile. Inoltre, il

garage è frequentato anche dal padre.

Reputando che RI 1, meccanico di professione ed attivo come tale

in un garage come dipendente, stesse esercitando a titolo accessorio questa

stessa attività senza tuttavia informarne le competenti autorità, l'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro l'ha segnalato alla Cassa di compensazione la

quale, esperiti i necessari accertamenti, l'ha affiliato come indipendente.

Dalla documentazione prodotta dalla Cassa risulta inoltre che il 6

marzo 2013 (doc. 22) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa cantonale per gli

assegni familiari il contratto d'affitto per il garage e le ricevute di

pagamento del relativo affitto degli ultimi sei mesi, precisando di versare Fr.

300.- al mese, mentre il fratello ed il padre si assumono la parte restante,

anche se è soprattutto il fratello, non sposato e senza figli, che si fa carico

della maggior parte del costo del garage.

Lo stesso 6 marzo 2013 (doc. 21) la Cassa cantonale per gli assegni

familiari ha emesso una decisione con cui ha assegnato alla famiglia del

ricorrente (moglie e tre figli), per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile

2013, un Assegno Familiare Integrativo di Fr. 1'347.- al mese.

Come espressamente evidenziato in calce alla Tabella di calcolo

AFI, questa decisione è stata emanata a seguito del computo dell'attività

indipendente accessoria di RI 1. In effetti, alla voce reddito del lavoro

risulta sia il reddito da attività dipendente del contribuente (Fr. 61'423.-),

sia il reddito da attività indipendente guadagno accessorio di ogni genere (Fr.

3'600.-).

Nelle spese computabili LAPS vi sono elencati i contributi

AVS/AI/IPG/AD/AINP (Fr. 4'571.-), i contributi alla previdenza professionale

(Fr. 1'604.-), le spese professionali di trasporto (Fr. 1'848.-) e le spese

professionali di doppia economia domestica (Fr. 1'072.-).

Dal canto suo, il ricorrente ha più volte affermato nei suoi

scritti indirizzati alla Cassa di compensazione per il tramite del suo

patrocinatore, che i pochi soldi intascati da questa sua attività accessoria

coprivano a malapena il costo dell'affitto del locale. Pertanto, egli ha ribadito

che dei Fr. 300.- in media incassati mensilmente, lo stesso importo veniva

riversato per l'affitto del garage, cosicché egli non ha conseguito alcun utile

e, di conseguenza, non è possibile parlare di un'attività lucrativa svolta a

titolo accessorio e prelevarvi dei contributi.

Quanto alle iniziali affermazioni del conseguimento di Fr. 600.-

al mese grazie ai lavoretti effettuati sulle autovetture degli amici, l'assicurato

ha affermato di avere potuto prendere atto del contenuto del verbale del 19

settembre 2012 steso dall'ispettore dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

soltanto durante il colloquio avuto il 12 febbraio 2013 con la Cassa cantonale

di compensazione per gli assegni familiari e di averlo fermamente contestato,

ritenendo che vi sia stato un errore di verbalizzazione, non avendo mai

dichiarato di guadagnare Fr. 600.- al mese, ma (solo) Fr. 300.- lordi, da cui

detrarre ancora le spese (doc. 17).

2.7. Alla luce degli atti, la

decisione di affiliazione del ricorrente nella categoria delle persone

esercitanti un'attività lucrativa indipendente per ciò che è dell'attività

esercitata nel garage affittato a __________ alla sera dal lunedì al venerdì e

nei fine settimana, va confermata.

Va innanzitutto evidenziato che vi sono diverse contraddizioni

nelle affermazioni dell'assicurato.

È indubbio che dal verbale del 19 settembre 2012, seppure sia

scritto con una calligrafia difficilmente intellegibile, le cifre risultino per

contro facilmente leggibili: Fr. 600.- al mese, in contanti e senza ricevuta, era

ciò che incassava l'assicurato per i 6-7 clienti che gli procura(va)no piccoli

lavori di manutenzione e Fr. 1'000.- al mese era il costo per l'affitto del locale.

Chiara è altresì la firma apposta in calce dall'assicurato sotto la dicitura:

"Letto, approvo e firmo", così pure quella figurante su ogni

pagina del verbale scritto a mano e sul primo foglio, in cui espressamente, con

scrittura elaborata con il computer, "Si attira la massima attenzione

sul fatto che le informazioni rilasciate in sede d'audizione devono essere

Considerandi

fornite nella forma veritiera.".

Appare quindi singolare che solo cinque mesi dopo, in occasione di

un colloquio con i funzionari della Cassa cantonale per gli assegni familiari,

l'assicurato si sia accorto che l'ispettore ha verbalizzato un importo

differente (Fr. 600.-) da quello che egli avrebbe dichiarato (Fr. 300.-). A sua

discolpa, l'interessato ha affermato di non avere avuto la possibilità di

leggere il verbale steso il 19 settembre 2012 ma, d'avviso del TCA, ciò

contrasta con l'apposizione stessa della sua firma su ogni pagina del rapporto,

atto che implica, normalmente, una lettura di quanto verbalizzato, pena

l'assunzione delle conseguenze del contenuto senza esserne al corrente

rispettivamente d'accordo, proprio come ora.

In secondo luogo, nella lettera del 24 marzo 2014 (doc. 19) dell'interessato

alla Cassa, egli ha dapprima affermato che "lavora al 100% quale

meccanico esclusivamente presso il garage __________ a __________ e pertanto

non è, e non può essere, attivo quale meccanico indipendente.". Tuttavia,

nel verbale dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro risulta che "il

titolare è al corrente dell'attività svolta c/o il box privato." (doc.

24).

Inoltre, il ricorrente ha affermato che si tratta di lavori

saltuari, anche se in precedenza ha dichiarato di recarsi nel "suo"

garage tutti i giorni dopo il lavoro ed addirittura il sabato e la domenica.

Per quanto concerne l'impossibilità, sollevata dall'insorgente, di

essere qualificato come indipendente avendo già un'attività quale salariato, come

ha correttamente affermato l'amministrazione, non può essere escluso a priori

che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa

D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi

motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per

un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito

bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995

pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Per quanto concerne i compensi ricevuti per i lavoretti fatti agli

amici, si è passati dagli iniziali Fr. 600.- al mese agli inviti a cena e poi

ai Fr. 300.- mensili.

In effetti, se dapprima la sistemazione delle vetture degli amici è

stata indicata come avvenuta "prevalentemente a titolo di cortesia e/o

in cambio di qualche cena o altro favore da parte degli amici."

(lettera del 24 marzo 2014), nello stesso scritto si parla di "pochi

spiccioli incassati" che "non erano nemmeno sufficienti a coprire

la sua quota parte di affitto del locale (CHF 300.--)".

Nel successivo scritto dell'8 aprile 2014 (doc. 17), è emersa

l'affermazione secondo cui "egli ha sempre dichiarato, e recentemente

ancora confermato, di percepire in media circa CHF 300.- mensili lordi, dai

quali vanno ancora detratte le spese."; ed ancora, nella medesima

lettera, "la sua attività può essere quantificata in CHF 300.- mensili."

e poco dopo "guadagna 300.- CHF ma ne spende altrettanti per pagare

l'affitto".

Le medesime affermazioni sono state riprese nell'opposizione del

25.

giugno 2014 (doc. 6) e parzialmente nel ricorso. In quest'ultimo atto, però,

l'assicurato ha ulteriormente indicato che "può darsi che un mese possa

arrivare a guadagnare anche CHF 400.- ma il mese successivo solo CHF 200.- o

anche meno." (doc. I pagina 5 punto 5).

Come visto, quindi, le dichiarazioni dell'insorgente divergono l'una

dall'altra a dipendenza del periodo in cui sono state rese.

A mente di questo Tribunale, occorre dunque fare capo al principio

della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo il quale, in

presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, deve essere accordata la

preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora

l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 45 consid.

2a; STF 8C_108/ 2009 del 13 luglio 2009 consid. 4.1).

Di conseguenza, ai fini della vertenza che vede

l'assicurato opposto alla Cassa di compensazione per la qualifica del suo statuto

contributivo per l'attività accessoria svolta alla sera e nei fine settimana

come meccanico, basandosi sul rapporto dell'ispettore (doc. 23a) e sulla

documentazione agli atti, questo TCA deve concludere che, per ciò

che qui concerne, dal 2009 al giugno 2013 il ricorrente ha a tutti gli effetti

esercitato un'attività accessoria indipendente, con la quale ha conseguito un

reddito mensile lordo medio di circa Fr. 600.-.

Per la determinazione del reddito da attività

indipendente netto da assoggettare a contribuzione, va qui evidenziato che inizialmente

l'assicurato ha dichiarato di pagare un affitto di Fr. 1'000.- al mese e che il

fratello ed il padre frequentano (soltanto) il locale affittato. Per contro, in

un secondo momento è emerso che i suoi familiari contribuiscono equamente al

pagamento del canone mensile, suddiviso quindi su tre persone, cosicché, a suo

carico, rimangono (solo) Fr. 300.- al mese. Al riguardo, delle ricevute in tal

senso sono state prodotte alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari il 6 marzo 2013 (doc. 22), data in cui è stata emessa la relativa decisione

sugli AFI.

Per quanto concerne appunto gli assegni familiari, non va dimenticato

di osservare che dopo avere sentito l'interessato il 12 febbraio 2013 la

competente Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito accessorio da attività

indipendente di Fr. 3'600.-. A livello fiscale (art. 27 LIFD e art. 26 cpv. 1

LT), gli indipendenti espongono nelle dichiarazioni d'imposta il reddito

aziendale netto, ossia l'utile conseguito, pari ai proventi lordi imponibili (cifra

d'affari) dedotte le spese aziendali e professionali giustificate. Anche dal

profilo delle assicurazioni sociali, come visto, assoggettabile ai contributi

AVS/AI/IPG è il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente, stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali

necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS ed art.

18.

OAVS).

Ne discende, dunque, che l'importo di Fr. 3'600.-

ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

costituisce, a non averne dubbio, un reddito netto da attività accessoria

indipendente. Infatti, la Cassa ha tenuto conto delle ricevute di pagamento di

Fr. 300.- prodotte il 6 marzo 2013 dall'assicurato (doc. 22) a comprova delle

sue spese professionali mensili per l'affitto del garage. Partendo quindi da un

reddito lordo di Fr. 600.- al mese, l'amministrazione ha ritenuto un reddito

netto accessorio di Fr. 300.-, ossia di Fr. 3'600.- all'anno.

Alla stessa stregua, in queste circostanze ed alla

luce delle considerazioni esposte, ne deriva che anche il TCA stabilisce che dal

reddito lordo di Fr. 7'200.- annui vanno dedotti Fr. 3'600.- a titolo di

spese professionali, per ottenere un reddito netto d'attività indipendente

di Fr. 3'600.--.

È dunque a giusta ragione che l'assicurato è stato

affiliato dal 2009 al 2014 come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

Tuttavia, per quanto concerne gli ultimi due anni di

contribuzione, ci si deve chiedere se si debba tenere conto delle dichiarazioni

dell'insorgente, secondo cui questa attività accessoria sarebbe terminata nel

giugno 2013.

Spetta alla Cassa di compensazione, a cui gli atti

vanno ritornati, accertare in tal senso la veridicità delle affermazioni

dell'assicurato. Qualora, a tutti gli effetti, detta attività sia cessata, sia

la decisione relativa ai contributi dovuti per l'anno 2013 sia quella per

l'anno 2014 dovranno essere annullate. Per i mesi di attività esercitati nel 2013

dovrà però essere emessa una nuova decisione di fissazione dei contributi che assoggetti

i redditi effettivamente conseguiti per il periodo di attività (art. 22 cpv. 1

LAVS).

2.8

Per quanto

attiene al calcolo, come tale, dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal

ricorrente, occorre evidenziare che la Cassa di compensazione ha applicato il

metodo in essere fino al 31 dicembre 2011 in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS e dell'art. 27 cpv. 1 OAVS. In altre parole, al reddito aziendale netto ha

aggiunto i contributi versati dall'indipendente - anche se in concreto non sono

stati versati effettivamente dei contributi come indipendente - e sul reddito

determinante ricavato ha calcolato i contributi personali dovuti (DTF

111.

V 289; STFA H 185/04 del 24 agosto 2005).

Con l'aggiunta del capoverso 4 dell'art. 9 LAVS entrato

in vigore il 1° gennaio 2012 per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS, per

la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG in caso di attività indipendente il

reddito da attività indipendente comunicato dall'autorità fiscale alla cassa di

compensazione deve essere considerato, dal profilo dell'obbligo contributivo

all'AVS, come reddito netto e per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG

elevato dalla cassa al 100 % (consid. 5.5). V'è però motivo di scostarsi da

questa regola, ha precisato il Tribunale federale (DTF 139 V 537), se con la

comunicazione fiscale alla cassa viene confermato in modo chiaro, esplicito e

senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).

Nell'evenienza concreta, posto che la Cassa di compensazione ha

aggiunto, fino all'anno di contribuzione 2011 compreso, il contributo minimo al

reddito da attività indipendente conseguito quell'anno (art. 22 OAVS) come se

l'assicurato avesse effettivamente versato detto importo, questa circostanza

non va comunque esaminata ulteriormente, visto che il risultato non muterebbe

lo stesso, dato che sia che il reddito soggetto a contribuzione ammonti a Fr.

3'600.- sia a Fr. 4'060.- o a Fr. 4'075.-, sarebbe ad ogni modo dovuto il contributo

minimo.

Le decisioni che fissano i contributi da versare per gli anni dal

2009.

al 2011 sono dunque corrette.

Dal 2012, invece, la Cassa avrebbe dovuto applicare il nuovo disposto

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS per determinare il reddito soggetto a contribuzione. Ma

anche in tale evenienza il risultato non si differenzierebbe, siccome per ogni

anno sarebbe dovuto il contributo minimo, essendo comunque in presenza di un

reddito inferiore al limite di Fr. 9'200.- (per l'anno 2012) rispettivamente di

Fr. 9'300.- (2013) stabilito dall'art. 8 cpv. 2 LAVS.

A proposito di quest'ultima norma, va rilevato che una modifica

per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS, anch'essa in vigore dal 1°

gennaio 2012, prevede che se il reddito annuo

di un'attività lucrativa indipendente è uguale o

inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr. 392.-

l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante.

In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito

dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della

tavola scalare.

In specie, l'assicurato ha già pagato il contributo

minimo con l'esercizio dell'attività dipendente di meccanico presso il Garage __________

di __________. In tal caso potrebbe quindi tornare applicabile la seconda frase

dell'art. 8 cpv. 2 LAVS, e meglio sul reddito da attività indipendente accessoria,

siccome inferiore a Fr. 9'300.-, l'insorgente potrebbe beneficiare

dell'applicazione del tasso più basso della tavola scalare, più favorevole

rispetto all'importo del contributo minimo (Fr. 480.- oltre accessori, per un

totale di Fr. 534,60).

Sennonché, come recita l'art. 8 cpv. 2 LAVS

medesimo, questo procedimento è attuabile soltanto a richiesta dell'assicurato.

Nell'evenienza concreta, però, il TCA ritiene che

poiché il ricorrente ha contestato di dovere pagare il contributo minimo avendo

già un'attività salariata e non ritenendo di esercitarne una come indipendente

- fatto, quest'ultimo, per contro ammesso dal Tribunale nei considerandi che

precedono -, si può implicitamente considerare la sua lamentela come una

richiesta di applicazione del tasso più basso della tavola scalare al suo reddito

da attività indipendente in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LAVS.

In queste circostanze, le decisioni relative agli

anni 2012, 2013 e 2014 devono essere annullate e gli atti rinviati alla Cassa

di compensazione, affinché essa emani delle nuove decisioni di fissazione dei

contributi in cui sia applicato il tasso più basso della tavola scalare su un

reddito da attività indipendente di Fr. 3'600.-, anziché il contributo minimo.

A proposito di questo ammontare, va qui evidenziato

che sulla scorta della recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 V

537), ripresa pure da questo Tribunale (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014; STCA

30.2014.8

del 22 maggio 2014; 30.2014.10 del 6 giugno 2014; 30.2014.25 del 21

agosto 2014), si deve però ritenere che il reddito da attività indipendente di

Fr. 3'600.- sia già al lordo degli oneri sociali e non al netto (è al

netto delle spese professionali, ma non degli oneri AVS/AI/IPG).

Infatti, visto che nemmeno è mai stato notificato

all'autorità fiscale e tanto meno alla Cassa di compensazione, su questo

ammontare l'assicurato non ha a tutti gli effetti versato dei contributi

personali. In tal caso non occorre più, come ha stabilito l'Alta Corte (cfr.

consid. 6), riportare questo importo al lordo dei contributi in virtù dell'art.

9.

cpv. 4 LAVS, essendolo già, ma va ritenuto come tale per il calcolo dei contributi.

Ne discende che i contributi dovuti dovranno essere

calcolati ritenendo un reddito (lordo) soggetto a contribuzione di Fr. 3'600.- e

applicando a questa cifra il tasso più basso della tavola scalare in virtù della

modifica dell'art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS.

Questa soluzione va applicata agli anni di

contribuzione 2012, 2013 e 2014, riservata la verifica che la Cassa effettuerà

sulla continuazione dell'attività indipendente accessoria durante gli anni 2013

e 2014 e l'applicazione dell'art. 19 OAVS per i redditi di poco conto in

connessione con l'art. 14 cpv. 6 LAVS.

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le decisioni di

fissazione dei contributi personali vanno invece confermate interamente.

2.9

Alla luce delle

considerazioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la

decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa di

compensazione affinché proceda come indicato.

Parzialmente vincente in causa, siccome

rappresentato da un legale l'assicurato ha diritto a delle ripetibili parziali

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione

affinché proceda con i suoi incombenti, così come esposto in particolare ai

considerandi 8 e 9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà all'assicurato delle ripetibili

di Fr. 800.- (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti