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30.2014.36

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11 febbraio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1921, il 24

marzo 2014 (doc. A7) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi

AVS, avendo difficoltà dal mese di gennaio 2014 a (s)vestirsi, alzarsi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi.

B. Con

decisione del 6 maggio 2014 (doc. A6) la Cassa CO 1 ha rifiutato momentaneamente

l'AGI all'assicurata, poiché la grande invalidità non era presente, senza

interruzione, da almeno un anno.

C. Con

decisione su opposizione del 18 luglio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione,

dopo avere esposto le norme legali applicabili alla fattispecie, ha respinto

l'opposizione del figlio dell'assicurata che sosteneva che la grande invalidità

della mamma esisterebbe già da anni viste le sue precarie condizioni di salute,

e ha concluso che il rifiuto del diritto all'assegno per grandi invalidi AVS è

corretto. Secondo l'amministrazione, visto che l'assicurata stessa ha affermato

nell'apposito formulario, ratificato dal medico curante, che dal gennaio 2014 necessita

dell'aiuto di terzi per gli atti ordinari della vita, l'inizio dell'anno di

attesa per il diritto all'AGI (art. 43bis cpv. 2 LAVS) decorre pertanto soltanto

da quel mese. Al più presto, quindi, sarà dal gennaio 2015 che l'assicurata

potrà beneficiare di un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Neppure il nuovo

certificato del dottor __________ è in grado di inficiare questa conclusione,

non apportando nuovi elementi.

D. Il

29 luglio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio RA 1, ha chiesto al TCA

l'immediata concessione dell'assegno per grandi invalidi, ritenendo ottemperati

tutti i requisiti.

In particolare, secondo la ricorrente, la

grave cardiopatia ischemico-valvolare, che da più di due anni la rende invalida

al 100% e dipendente da terzi nelle attività quotidiane, dal gennaio 2014 è

peggiorata a tal punto da non riuscire più a spostarsi in casa, ciò che

costituirebbe un valido motivo per erogarle subito l'AGI.

Pertanto, vista l'età avanzata, la gravità

della patologia che la rende inabile totalmente, l'aggravarsi della cardiopatia

ischemico-valvolare e la durata di oltre due anni in cui versa in questo stato

di totale dipendenza da terzi, la concessione dell'assegno sarebbe più che

giustificata.

E. Nella

risposta del 14 agosto 2014 (doc. III/1) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere

il ricorso, rilevando che la nuova documentazione medica prodotta dalla

ricorrente non apporterebbe nuovi elementi tali da oggettivare la presenza di

una grande invalidità prima del mese di gennaio 2014. Infatti, rispetto al

primo certificato, l'aggiunta della frase da parte del dr. med. __________ che

da almeno due anni l'assicurata è totalmente invalida non sarebbe tuttavia

ancora sufficiente per erogare l'AGI, dato che il curante non ha comunque specificato

se necessita dell'aiuto regolare di terzi per gli atti ordinari della vita.

F. Il

27 agosto 2014 (doc. V) la ricorrente ha evidenziato come i funzionari

incaricati della Cassa non abbiano nemmeno proceduto ad ulteriori accertamenti

medici e non abbiano raccolto presso i medici curanti maggiori informazioni sul

suo stato di salute.

L'assicurata ha poi ribadito di essere

totalmente invalida da oltre due anni e pertanto di dipendere da terzi. Questo

suo stato si sarebbe però aggravato, ciò che l'ha portata a conseguenti brevi ricoveri

ospedalieri, come quello occorsole un paio di giorni prima.

Nelle sue osservazioni del 5 settembre

2014 (doc. VII/2) la Cassa di compensazione ha ribadito che il contenuto delle

affermazioni dell'assicurata indicate nel formulario di richiesta, ratificate

dal medico curante, specificano chiaramente che l'inizio dell'aiuto di terzi è

avvenuto a gennaio 2014. La poca documentazione medica prodotta in seguito non

è atta a modificare le dichiarazioni della prima ora fatte dall'assicurata,

quando essa ne ignorava le conseguenze giuridiche.

A comprova della sua tesi, l'insorgente

ha prodotto il 19 settembre 2014 (doc. B) un certificato del prof. dr. med. __________

attestante il suo stato di salute, dal quale ella trae la conclusione che da

anni necessita dell'aiuto di terzi per le attività quotidiane.

Pronunciatasi al riguardo per il

tramite dell'Ufficio assicurazione invalidità, i cui funzionari hanno istruito

la causa per suo conto, la Cassa di compensazione ha osservato come invece né

il dottor __________ né il dottor __________ abbiano mai attestato chiaramente che

la grande invalidità sarebbe presente da anni e neppure che l'assicurata

necessiterebbe di un aiuto regolare e notevole di terzi e per di più nemmeno è

specificato da quando esisterebbe questa necessità. Sulla scorta delle poche prove

apportate dall'assicurata, a cui però competerebbe l'onere di comprovare le

proprie allegazioni, non è dunque possibile concludere nel senso da questa

voluto (doc. XIII/1).

La ricorrente ha nuovamente criticato

la superficialità con cui la Cassa avrebbe agito nell'istruire la causa, visto

che neppure ha interpellato i medici curanti. Inoltre, l'amministrazione nemmeno

sarebbe stata obiettiva, ma avrebbe mal interpretato i certificati del dr. __________

e, soprattutto, quello del prof. __________, internazionalmente conosciuto nel

suo campo e quindi di indubbio peso nel porre la diagnosi sul suo stato di

salute. L'insorgente ha inoltre affermato che anche le sue indicazioni

riportate nell'apposito formulario sarebbero state travisate dai funzionari della

Cassa CO 1 (doc. XV).

La Cassa resistente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XVII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato di

concedere alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e ha rinviato

questo diritto al mese di gennaio 2015, ossia alla decorrenza dell'anno di

attesa.

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i

beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso

modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento

del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi

invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono

soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido

di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.

Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso

1.

non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv.

3.

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo

34.

capoverso 5.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis

LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione

della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento

arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art.

46.

cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv. 2

LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più

di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto

per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso

1.

LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato

non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se

presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha

avuto conoscenza di tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato

richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste

un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso

1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli

398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i

seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e all'esterno)

e stabilire contatti.

4.

Nella

fattispecie, la Cassa di compensazione ha temporaneamente respinto la richiesta

della ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno di attesa

(art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata andava fatto

risalire al mese di gennaio 2014 e, quindi, solo dal gennaio 2015 l'assicurata può pretendere un assegno per grandi invalidi.

L'amministrazione è giunta a questa

conclusione sulla scorta delle indicazioni date dalla stessa assicurata sia nel

formulario di richiesta della prestazione in oggetto, sia nell'opposizione e

pure nel ricorso, laddove le sue affermazioni sono state sì corroborate da

alcuni certificati medici, che però non hanno mai indicato la necessità di un

aiuto di terzi e men che meno hanno specificato da quando ciò avverrebbe.

5.

D'avviso

del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione non può che essere

confermata.

In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS

(cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più

presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,

medio o lieve per un anno intero, senza interruzione e dalla documentazione

agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° gennaio 2014 che RI 1 necessita

dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie attività

quotidiane.

Questa circostanza è stata indicata dal

rappresentante stesso dell'interessata nel formulario di richiesta per adulti

di un AGI dell'AVS al capitolo 4 "Indicazioni sulla grande invalidità"

(doc. A8), dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività

quotidiane della vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal

figlio e da terze persone.

Per ogni risposta, questo aiuto è stato

chiaramente fatto decorrere dal 1° gennaio 2014, ovvero dopo che "le

condizioni già di totale invalidità si erano ulteriormente aggravate"

(doc. I pag. 1).

Inoltre, queste affermazioni sono state

confermate direttamente dal medico curante dell'assicurata dapprima al momento

della richiesta stessa dell'assegno per grandi invalidi (cfr. capitolo 8:

"Annotazioni del medico curante"), laddove il dr. med. __________,

FMH medicina interna, ha risposto affermativamente alla domanda 8.6 "Quanto

indicato alla cifra 4, anche nell'ambito della necessità di aiuto da terzi,

coincide con i reperti da lei rilevati?".

In un secondo momento, il 23 maggio

2014.

(doc. A4) il dr. med. __________ ha "certificato che ho in cura la

summenzionata paziente dal mese di gennaio 2005 a tuttora. L'ultima visita risale al 12.05.2014. La paziente presenta una severa cardiopatia

ischemico-valvolare invalidante nella vita quotidiana. Tale problematica è ulteriormente

peggiorata negli ultimi 6 mesi necessitante multipli ricoveri di breve durata

presso __________.".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla

ricorrente, questo certificato attesta soltanto lo stato di salute

dell'assicurata, ma non si esprime affatto in merito alla sua reale necessità

di un aiuto da parte di terze persone. In effetti, la semplice indicazione che

la malattia di cui soffre l'interessata è invalidante non vuol ancora dire che

gli atti quotidiani della vita non possano essere svolti autonomamente e che

invece necessitino di un aiuto esterno.

Per di più, questo attestato corrobora per

contro la tesi della Cassa di compensazione, a mente della quale è dal mese di

gennaio 2014 che è sorta la necessità di beneficiare di un assegno per grandi

invalidi. Infatti, l'affermazione del medico curante fatta nel mese di maggio

2014.

secondo cui "negli ultimi 6 mesi" la situazione è

ulteriormente peggiorata, coincide temporalmente proprio con l'indicazione

dell'interessata medesima, che nella sua richiesta dell'AGI ha segnalato che è a

partire dal gennaio 2014 che sono sorti gli impedimenti a (s)vestirsi, alzarsi,

sedersi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi.

Ad uguale conclusione il TCA giunge

sulla scorta del secondo certificato medico del dottor __________, datato 26

luglio 2014 (doc. A11), identico al precedente, se non per la specifica che la

severa cardiopatia ischemico-valvolare non è più semplicemente invalidante, ma

"la rende totalmente invalida da almeno 2 anni.".

Al riguardo va qui confermata la

posizione dell'amministrazione, giacché nemmeno in questa attestazione figura

l'indicazione della necessità, per la ricorrente, di un aiuto regolare esterno

nell'espletamento delle attività quotidiane. Viene infatti unicamente indicata

la diagnosi e le conseguenze della stessa, tradotte con un'invalidità totale da

due anni. Nessun accenno, però, ai fini dell'ottenimento dell'assegno per

grandi invalidi, alla necessità dell'aiuto di terze persone.

Neppure il referto del prof. dr. med. __________

(doc. B) viene in aiuto alla ricorrente, poiché anch'egli si limita ad esporre la

diagnosi e quindi la patologia di cui essa è affetta da alcuni anni e che

l'avrebbe portata a subire a breve un intervento chirurgico.

Tuttavia, anche in tale evenienza non

v'è un'indicazione medica espressa della necessità per l'assicurata di fare

capo ad un aiuto esterno per le attività principali ordinarie della vita.

Infine, in merito ai citati referti

medici, dai quali non può discendere un'interpretazione diversa da quella

esposta, va evidenziato che né la Cassa di compensazione né questo Tribunale

mettono in dubbio la patologia di cui è affetta l'assicurata e men che meno la

gravità delle stesse, attestate da specialisti del ramo la cui credibilità non

viene certo messa qui in discussione.

Ciò nonostante, determinante al fine

della concessione di un assegno per grandi invalidi non è il momento

dell'insorgenza della patologia che l'ha causata, ma è soltanto l'inizio della

dipendenza regolare e notevole dell'assicurata da terze persone per lo svolgimento

degli atti ordinari della vita, circostanza che, però, nessun medico

intervenuto in concreto ha mai chiaramente attestato.

Dispositivo

Per questi motivi, ritenuto che,

secondo il TCA, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia da parte di

un esperto neutro, come pure l'audizione testimoniale dei dottori __________ e __________

oltre che dell'assicurata stessa, può dunque essere rifiutata la richiesta di

sentire queste persone, senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119

V 344 consid. 3c).

6. Nei

suoi scritti la ricorrente si è inoltre lamentata che la Cassa non abbia richiamato

tutti gli atti medici disponibili presso i suoi curanti e le strutture ospedaliere

competenti e nemmeno che l'abbia sottoposta ad una visita peritale neutra al

fine di chiarire il suo reale stato di necessità dell'aiuto di terze persone.

Vero è che l'art. 43 cpv. 1 LPGA

prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Ciò nonostante, per

l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare

gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni

assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Nel diritto delle assicurazioni sociali

la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i

fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale,

che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è

assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata

STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001,

consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”

in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò,

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF

125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994

pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.

3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati

in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano

1993, pag. 1 seg.).

Infatti, il principio inquisitorio

dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della

prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un

diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che

l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre

2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,

consid. 3).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…) besondere Bedeutung

hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der

betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va rammentato che

non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il

quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore

dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del

18 settembre 2001, consid. 3b; STFA

C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312

consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

In concreto, l'amministrazione ha

ritenuto che poiché nell'apposito formulario era chiaramente indicato, ad ogni

domanda circa l'impedimento nel compiere gli atti ordinari della vita, che la necessità

dell'aiuto di terzi era iniziato nel mese di gennaio 2014 (doc. A8), non era

dunque più necessario esperire ulteriori accertamenti, essendo le circostanze

di fatto e di diritto chiare.

Spettava semmai all'interessata, che

contestava l'inizio del termine d'attesa, apportare le necessarie prove a

sostegno della sua tesi. Ciò non è tuttavia mai avvenuto, visto che i

certificati medici prodotti pendente causa, come visto, sono stati considerati

ininfluenti, giacché non indicavano né se, né semmai da quando l'assicurata

necessitasse di un aiuto regolare e notevole da parte di terze persone.

7. Stante

quanto precede, è indubbio che è dal mese di gennaio 2014, e non da due anni

prima dell'inoltro della richiesta dell'AGI, che va fatto risalire il momento a

partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero,

senza interruzione", di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Il diritto a tale prestazione nasce

infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi, senza interruzione,

della sua condizione di grande invalido.

Di conseguenza, i presupposti legali

per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande invalida dell'AVS ex

art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dal gennaio 2014.

In queste circostanze, il diritto all'assegno

per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata

grande invalida di grado elevato, medio o lieve per un anno, e meglio

quindi soltanto dal mese di gennaio 2015.

Alla luce delle considerazioni esposte,

discende che la decisione su opposizione del 18 luglio 2014 deve essere

confermata ed il ricorso va integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti