30.2014.36
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11 febbraio 2015Italiano21 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.36
TB
Lugano
11 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
Fatti
A. RI 1, nata nel 1921, il 24
marzo 2014 (doc. A7) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi
AVS, avendo difficoltà dal mese di gennaio 2014 a (s)vestirsi, alzarsi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi.
B. Con
decisione del 6 maggio 2014 (doc. A6) la Cassa CO 1 ha rifiutato momentaneamente
l'AGI all'assicurata, poiché la grande invalidità non era presente, senza
interruzione, da almeno un anno.
C. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione,
dopo avere esposto le norme legali applicabili alla fattispecie, ha respinto
l'opposizione del figlio dell'assicurata che sosteneva che la grande invalidità
della mamma esisterebbe già da anni viste le sue precarie condizioni di salute,
e ha concluso che il rifiuto del diritto all'assegno per grandi invalidi AVS è
corretto. Secondo l'amministrazione, visto che l'assicurata stessa ha affermato
nell'apposito formulario, ratificato dal medico curante, che dal gennaio 2014 necessita
dell'aiuto di terzi per gli atti ordinari della vita, l'inizio dell'anno di
attesa per il diritto all'AGI (art. 43bis cpv. 2 LAVS) decorre pertanto soltanto
da quel mese. Al più presto, quindi, sarà dal gennaio 2015 che l'assicurata
potrà beneficiare di un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Neppure il nuovo
certificato del dottor __________ è in grado di inficiare questa conclusione,
non apportando nuovi elementi.
D. Il
29 luglio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio RA 1, ha chiesto al TCA
l'immediata concessione dell'assegno per grandi invalidi, ritenendo ottemperati
tutti i requisiti.
In particolare, secondo la ricorrente, la
grave cardiopatia ischemico-valvolare, che da più di due anni la rende invalida
al 100% e dipendente da terzi nelle attività quotidiane, dal gennaio 2014 è
peggiorata a tal punto da non riuscire più a spostarsi in casa, ciò che
costituirebbe un valido motivo per erogarle subito l'AGI.
Pertanto, vista l'età avanzata, la gravità
della patologia che la rende inabile totalmente, l'aggravarsi della cardiopatia
ischemico-valvolare e la durata di oltre due anni in cui versa in questo stato
di totale dipendenza da terzi, la concessione dell'assegno sarebbe più che
giustificata.
E. Nella
risposta del 14 agosto 2014 (doc. III/1) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere
il ricorso, rilevando che la nuova documentazione medica prodotta dalla
ricorrente non apporterebbe nuovi elementi tali da oggettivare la presenza di
una grande invalidità prima del mese di gennaio 2014. Infatti, rispetto al
primo certificato, l'aggiunta della frase da parte del dr. med. __________ che
da almeno due anni l'assicurata è totalmente invalida non sarebbe tuttavia
ancora sufficiente per erogare l'AGI, dato che il curante non ha comunque specificato
se necessita dell'aiuto regolare di terzi per gli atti ordinari della vita.
F. Il
27 agosto 2014 (doc. V) la ricorrente ha evidenziato come i funzionari
incaricati della Cassa non abbiano nemmeno proceduto ad ulteriori accertamenti
medici e non abbiano raccolto presso i medici curanti maggiori informazioni sul
suo stato di salute.
L'assicurata ha poi ribadito di essere
totalmente invalida da oltre due anni e pertanto di dipendere da terzi. Questo
suo stato si sarebbe però aggravato, ciò che l'ha portata a conseguenti brevi ricoveri
ospedalieri, come quello occorsole un paio di giorni prima.
Nelle sue osservazioni del 5 settembre
2014 (doc. VII/2) la Cassa di compensazione ha ribadito che il contenuto delle
affermazioni dell'assicurata indicate nel formulario di richiesta, ratificate
dal medico curante, specificano chiaramente che l'inizio dell'aiuto di terzi è
avvenuto a gennaio 2014. La poca documentazione medica prodotta in seguito non
è atta a modificare le dichiarazioni della prima ora fatte dall'assicurata,
quando essa ne ignorava le conseguenze giuridiche.
A comprova della sua tesi, l'insorgente
ha prodotto il 19 settembre 2014 (doc. B) un certificato del prof. dr. med. __________
attestante il suo stato di salute, dal quale ella trae la conclusione che da
anni necessita dell'aiuto di terzi per le attività quotidiane.
Pronunciatasi al riguardo per il
tramite dell'Ufficio assicurazione invalidità, i cui funzionari hanno istruito
la causa per suo conto, la Cassa di compensazione ha osservato come invece né
il dottor __________ né il dottor __________ abbiano mai attestato chiaramente che
la grande invalidità sarebbe presente da anni e neppure che l'assicurata
necessiterebbe di un aiuto regolare e notevole di terzi e per di più nemmeno è
specificato da quando esisterebbe questa necessità. Sulla scorta delle poche prove
apportate dall'assicurata, a cui però competerebbe l'onere di comprovare le
proprie allegazioni, non è dunque possibile concludere nel senso da questa
voluto (doc. XIII/1).
La ricorrente ha nuovamente criticato
la superficialità con cui la Cassa avrebbe agito nell'istruire la causa, visto
che neppure ha interpellato i medici curanti. Inoltre, l'amministrazione nemmeno
sarebbe stata obiettiva, ma avrebbe mal interpretato i certificati del dr. __________
e, soprattutto, quello del prof. __________, internazionalmente conosciuto nel
suo campo e quindi di indubbio peso nel porre la diagnosi sul suo stato di
salute. L'insorgente ha inoltre affermato che anche le sue indicazioni
riportate nell'apposito formulario sarebbero state travisate dai funzionari della
Cassa CO 1 (doc. XV).
La Cassa resistente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XVII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato di
concedere alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e ha rinviato
questo diritto al mese di gennaio 2015, ossia alla decorrenza dell'anno di
attesa.
3.
L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i
beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso
modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento
del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi
invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono
soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido
di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.
Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso
1.
non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv.
3.
LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,
quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di
grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo
34.
capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis
LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione
della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento
arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art.
46.
cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2
LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più
di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto
per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso
1.
LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato
non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se
presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato,
pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste
un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato
unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è
regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso
1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli
398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che
l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i
seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno)
e stabilire contatti.
4.
Nella
fattispecie, la Cassa di compensazione ha temporaneamente respinto la richiesta
della ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno di attesa
(art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata andava fatto
risalire al mese di gennaio 2014 e, quindi, solo dal gennaio 2015 l'assicurata può pretendere un assegno per grandi invalidi.
L'amministrazione è giunta a questa
conclusione sulla scorta delle indicazioni date dalla stessa assicurata sia nel
formulario di richiesta della prestazione in oggetto, sia nell'opposizione e
pure nel ricorso, laddove le sue affermazioni sono state sì corroborate da
alcuni certificati medici, che però non hanno mai indicato la necessità di un
aiuto di terzi e men che meno hanno specificato da quando ciò avverrebbe.
5.
D'avviso
del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione non può che essere
confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS
(cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,
medio o lieve per un anno intero, senza interruzione e dalla documentazione
agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° gennaio 2014 che RI 1 necessita
dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie attività
quotidiane.
Questa circostanza è stata indicata dal
rappresentante stesso dell'interessata nel formulario di richiesta per adulti
di un AGI dell'AVS al capitolo 4 "Indicazioni sulla grande invalidità"
(doc. A8), dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività
quotidiane della vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal
figlio e da terze persone.
Per ogni risposta, questo aiuto è stato
chiaramente fatto decorrere dal 1° gennaio 2014, ovvero dopo che "le
condizioni già di totale invalidità si erano ulteriormente aggravate"
(doc. I pag. 1).
Inoltre, queste affermazioni sono state
confermate direttamente dal medico curante dell'assicurata dapprima al momento
della richiesta stessa dell'assegno per grandi invalidi (cfr. capitolo 8:
"Annotazioni del medico curante"), laddove il dr. med. __________,
FMH medicina interna, ha risposto affermativamente alla domanda 8.6 "Quanto
indicato alla cifra 4, anche nell'ambito della necessità di aiuto da terzi,
coincide con i reperti da lei rilevati?".
In un secondo momento, il 23 maggio
2014.
(doc. A4) il dr. med. __________ ha "certificato che ho in cura la
summenzionata paziente dal mese di gennaio 2005 a tuttora. L'ultima visita risale al 12.05.2014. La paziente presenta una severa cardiopatia
ischemico-valvolare invalidante nella vita quotidiana. Tale problematica è ulteriormente
peggiorata negli ultimi 6 mesi necessitante multipli ricoveri di breve durata
presso __________.".
Contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, questo certificato attesta soltanto lo stato di salute
dell'assicurata, ma non si esprime affatto in merito alla sua reale necessità
di un aiuto da parte di terze persone. In effetti, la semplice indicazione che
la malattia di cui soffre l'interessata è invalidante non vuol ancora dire che
gli atti quotidiani della vita non possano essere svolti autonomamente e che
invece necessitino di un aiuto esterno.
Per di più, questo attestato corrobora per
contro la tesi della Cassa di compensazione, a mente della quale è dal mese di
gennaio 2014 che è sorta la necessità di beneficiare di un assegno per grandi
invalidi. Infatti, l'affermazione del medico curante fatta nel mese di maggio
2014.
secondo cui "negli ultimi 6 mesi" la situazione è
ulteriormente peggiorata, coincide temporalmente proprio con l'indicazione
dell'interessata medesima, che nella sua richiesta dell'AGI ha segnalato che è a
partire dal gennaio 2014 che sono sorti gli impedimenti a (s)vestirsi, alzarsi,
sedersi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi.
Ad uguale conclusione il TCA giunge
sulla scorta del secondo certificato medico del dottor __________, datato 26
luglio 2014 (doc. A11), identico al precedente, se non per la specifica che la
severa cardiopatia ischemico-valvolare non è più semplicemente invalidante, ma
"la rende totalmente invalida da almeno 2 anni.".
Al riguardo va qui confermata la
posizione dell'amministrazione, giacché nemmeno in questa attestazione figura
l'indicazione della necessità, per la ricorrente, di un aiuto regolare esterno
nell'espletamento delle attività quotidiane. Viene infatti unicamente indicata
la diagnosi e le conseguenze della stessa, tradotte con un'invalidità totale da
due anni. Nessun accenno, però, ai fini dell'ottenimento dell'assegno per
grandi invalidi, alla necessità dell'aiuto di terze persone.
Neppure il referto del prof. dr. med. __________
(doc. B) viene in aiuto alla ricorrente, poiché anch'egli si limita ad esporre la
diagnosi e quindi la patologia di cui essa è affetta da alcuni anni e che
l'avrebbe portata a subire a breve un intervento chirurgico.
Tuttavia, anche in tale evenienza non
v'è un'indicazione medica espressa della necessità per l'assicurata di fare
capo ad un aiuto esterno per le attività principali ordinarie della vita.
Infine, in merito ai citati referti
medici, dai quali non può discendere un'interpretazione diversa da quella
esposta, va evidenziato che né la Cassa di compensazione né questo Tribunale
mettono in dubbio la patologia di cui è affetta l'assicurata e men che meno la
gravità delle stesse, attestate da specialisti del ramo la cui credibilità non
viene certo messa qui in discussione.
Ciò nonostante, determinante al fine
della concessione di un assegno per grandi invalidi non è il momento
dell'insorgenza della patologia che l'ha causata, ma è soltanto l'inizio della
dipendenza regolare e notevole dell'assicurata da terze persone per lo svolgimento
degli atti ordinari della vita, circostanza che, però, nessun medico
intervenuto in concreto ha mai chiaramente attestato.
Dispositivo
Per questi motivi, ritenuto che,
secondo il TCA, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia da parte di
un esperto neutro, come pure l'audizione testimoniale dei dottori __________ e __________
oltre che dell'assicurata stessa, può dunque essere rifiutata la richiesta di
sentire queste persone, senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio
2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119
V 344 consid. 3c).
6. Nei
suoi scritti la ricorrente si è inoltre lamentata che la Cassa non abbia richiamato
tutti gli atti medici disponibili presso i suoi curanti e le strutture ospedaliere
competenti e nemmeno che l'abbia sottoposta ad una visita peritale neutra al
fine di chiarire il suo reale stato di necessità dell'aiuto di terze persone.
Vero è che l'art. 43 cpv. 1 LPGA
prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Ciò nonostante, per
l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Nel diritto delle assicurazioni sociali
la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i
fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale,
che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.
Tuttavia, questo principio non è
assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata
STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001,
consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò,
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF
125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994
pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.
3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati
in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano
1993, pag. 1 seg.).
Infatti, il principio inquisitorio
dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della
prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un
diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che
l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre
2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,
consid. 3).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…) besondere Bedeutung
hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der
betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va rammentato che
non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il
quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore
dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del
18 settembre 2001, consid. 3b; STFA
C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312
consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).
In concreto, l'amministrazione ha
ritenuto che poiché nell'apposito formulario era chiaramente indicato, ad ogni
domanda circa l'impedimento nel compiere gli atti ordinari della vita, che la necessità
dell'aiuto di terzi era iniziato nel mese di gennaio 2014 (doc. A8), non era
dunque più necessario esperire ulteriori accertamenti, essendo le circostanze
di fatto e di diritto chiare.
Spettava semmai all'interessata, che
contestava l'inizio del termine d'attesa, apportare le necessarie prove a
sostegno della sua tesi. Ciò non è tuttavia mai avvenuto, visto che i
certificati medici prodotti pendente causa, come visto, sono stati considerati
ininfluenti, giacché non indicavano né se, né semmai da quando l'assicurata
necessitasse di un aiuto regolare e notevole da parte di terze persone.
7. Stante
quanto precede, è indubbio che è dal mese di gennaio 2014, e non da due anni
prima dell'inoltro della richiesta dell'AGI, che va fatto risalire il momento a
partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero,
senza interruzione", di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
Il diritto a tale prestazione nasce
infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi, senza interruzione,
della sua condizione di grande invalido.
Di conseguenza, i presupposti legali
per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande invalida dell'AVS ex
art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dal gennaio 2014.
In queste circostanze, il diritto all'assegno
per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata
grande invalida di grado elevato, medio o lieve per un anno, e meglio
quindi soltanto dal mese di gennaio 2015.
Alla luce delle considerazioni esposte,
discende che la decisione su opposizione del 18 luglio 2014 deve essere
confermata ed il ricorso va integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti