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Decisione

30.2014.38

Fissazione contributi da attività indipendente. Contestazione dell'assicurato che adduce motivi medici che gli avrebbero impedito di lavorare. Esercizio di attività sufficientemente comprovato in ambi

7 gennaio 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. XLVII, XLVIII, XLIX e L con allegati B/1-3 sono stati trasmessi per

conoscenza all’Ufficio AI (LI)."

nelle

considerazioni di diritto il TCA, ha ritenuto che la perita dott.ssa __________,

quo alla capacità lavorativa dell'assicurato, abbia svolto una valutazione

credibile:

"

(…)

L'indagine

svolta conferma dunque che il p. presenta una capacità lavorativa come

venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione

familiare al 75% dal 01.01.2006 a tempo indeterminato. Il residuo 25% (rispetto

allo 0% certificato dalla Dr.ssa med. __________) di incapacità lavorativa

deriva dalla verifica peritale di alcune limitazioni parziali della capacità

di mantenere la continuità e il rendimento, della critica, delle competenze

organizzative-pianificatorie specie in ambito amministrativo e della diminuita

reattività allo stress specie relazionale.

Il

p. è inabile al 100% al lavoro dipendente ininterrottamente dalla perizia del

Dr. med. __________ a tuttoggi e per tempo indeterminabile.

Le

limitazioni

riguardano principalmente le difficoltà relazionali con superiori o datori di

lavoro con insofferenza delle regole, aggressività, impulsività. Aspetti persecutori

si attivano quando contraddetto o diretto da persone non familiari in posizione

gerarchica superiore.

(…)"

(XXVII,

pag. 16-19)" (doc. 23d, pag. 18)

"

… i dati oggettivi

dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale

del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto

relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio.

(…)" (doc. 23d, pag. 23)

In

ottica economica il TCA ha ritenuto quanto segue:

" (…)

Quanto

… alla capacità di guadagno residua ritenuta una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in

proprio e/o in azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid.

2.3.6 e 2.3.8), va rilevato quanto segue.

Dalle

risposte, corredate dalla relativa documentazione (cfr. consid. 1.16),

dell’Ufficio AI alle domande poste dal TCA con scritto del 22 ottobre 2013 è

emerso quanto segue.

La

Cassa __________, con scritto del 9 dicembre 2013 – esposte le ragioni per le quali ha

concluso per l’esistenza di un’attività lavorativa di natura indipendente –, ha comunicato a RI 1 che “(…) sulla

base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare

d’ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non attiva

a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal 01.01.2006. In

allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le decisioni di

fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni 2006/07/08 emesse

in virtù dell’art. 16 LAVS. Precisiamo inoltre che conformemente all’art. 23

cpv. 5 OAVS, se l’autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito

conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da

imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone. (…)” (XLIV/1).

Dalle

menzionate decisioni del 9 dicembre 2013 di fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG per gli anni dal 2006 al 2008 risulta che le stesse sono state

emesse con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte dell’autorità

fiscale.

L’Ispettorato

fiscale, invitato dall’Ufficio AI con lettera del 10 dicembre 2013 a comunicare se a carico di RI 1 è stata o meno innescata una verifica fiscale (XLVI/4), con

scritto del 12 febbraio 2014 (rilevato che dalla missiva dell’Ufficio AI risulterebbe che

la __________ ha quantificato un reddito di fr. 43'097.-- per il 2006, di fr.

66'298.-- per il 2007 e di fr. 77'348.-- per il 2008) si è limitato a chiedere l’accesso

all’incarto AI “(…) allo scopo di acquisire elementi utili per definire

l’imponibile fiscale del signor RI 1. (…)” (XLVI/5).

Alla

luce delle suesposte circostanze – visto che non è dato di sapere su quali dati la Cassa __________

si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui

emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l’autorità fiscale sta

ancora acquisendo elementi per definire l’imponibile di RI 1 – questo Tribunale ritiene che per la

fissazione del reddito ipotetico da invalido non può fondarsi sui redditi

stabiliti dalla Cassa __________ per gli anni dal 2006 al 2008.

Per

contro – ricordato che il reddito da invalido,

secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti) e considerato

che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (cfr. XLIV), ai fini della

richiesta analisi di settore cantonale relativa all’attività di compravendita

di veicoli di seconda mano (esposizioni su piazzali, senza lavori di

garagista), l’Ispettorato fiscale ha accesso ai dati fondamentali per lo studio

(segnatamente i redditi delle aziende, rispettivamente l’utile tassato fiscalmente

alle persone fisiche indipendenti attive nel ramo) – questo Tribunale ritiene di poter

aderire alle conclusioni a cui è giunta l’ispettrice __________ del Servizio

Ispettorato AI nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 14 febbraio 2014 (XLVI/1) fondandosi sulla “Analisi di settore

Piccoli commercianti di veicoli d’occasione” dell’Ispettorato fiscale

del dicembre 2013 (XLVI/2).

L’Ispettrice

__________, nel citato rapporto d’inchiesta – richiamata la domanda di questo

Tribunale in merito all’ammontare del reddito da invalido di RI 1 per gli anni

dal 2006 al 2011, ritenuta la sua inabilità lavorativa completa in un’attività

dipendente (cfr. consid. 1.16 e XLI) –, ha infatti evidenziato:

" (…)

Per dar seguito alla richiesta, in

assenza - almeno al momento attuale - di un reddito che rappresenti in modo

affidabile l'entità del commercio di auto in cui è attivo l'assicurato, ho

chiesto all'Ispettorato fiscale se avessero già elaborato informazioni utili

allo scopo.

Non fanno difetto infatti - vale

ricordarlo - i documenti agli atti che evidenziano come il guadagno del signor RI

1, negli anni presi in esame, possa essere ben più elevato rispetto a quanto

dichiarato in sede fiscale. Il rapporto dell'equipe finanziaria, i verbali di

interrogatorio, le conclusioni della sorveglianza ci portano a ritenere come le

vendite di auto usate, effettuate dall'assicurato, siano e siano state

all'origine di benefici economici significativi; ciò nonostante, sino ad oggi,

sono venute a mancare le "pezze giustificative" ed una contabilità

strutturata e attendibile, elementi in grado di fornire un quadro oggettivo del

guadagno realmente conseguito.

Di qui l'esigenza di verificare,

attraverso dati di settore, il guadagno medio di chi commercia in veicoli usati

sul nostro territorio cantonale, evitando il mero dato statistico.

La Struttura Svizzera dei salari,

strumento che in primis viene utilizzato per definire il guadagno medio dei

salariati, non si presta alla nostra analisi per varie ragioni: da un lato le

fonti della ricerca sono i salari dei dipendenti e non i guadagni delle imprese

di settore, dall'altro l'estensione geografica dei dati è distribuita su tutto

il territorio nazionale e, non da ultimo, la peculiarità del settore in

questione, che per quanto rappresentato, non fornisce alcuna certezza sulla

struttura dell'impresa.

Si è pensato così di chiedere

all'Ispettorato fiscale se disponessero di informazioni già elaborate sul

commercio di auto usate, informazioni desunte da ricerche o dalla prassi a loro

consueta.

La ricerca - pervenutaci lo scorso 12

febbraio e alla quale rimando - ben si presta allo scopo dato che va a definire

il guadagno medio di un commerciante di auto usate nel nostro Cantone.

LA RICERCA - DESCRIZIONE E ANALISI DEGLI

ELEMENTI PRESI IN ESAME

La ricerca prende in considerazione 57

ditte, parte società, parte ditte individuali. Alcune di esse dispongono di infrastrutture

maggiori rispetto alla società gestita dall'assicurato, cosa che incide

evidentemente sul fatturato con un peso più o meno preponderante. Escluse le

ditte che non rispondono ai requisiti (21), restano 36 i casi presi in esame.

La ricerca spazia su tutto il cantone, né

si tratta di un vincolo, dato che il commercio di auto non ha carattere di

territorialità (è attivo anche con l'estero).

Tra gli altri, i tabulati prodotti

mettono in evidenza i seguenti elementi:

■ n.

dei dipendenti

■ cifra

d'affari

■ costo

del venduto

■ margine

(differenza tra fatturato e merci)

■ margine

percentuale (il rapporto tra margine e fatturato) - non calcolato

■ stipendio

del titolare (dove presente)

■ stipendi

dei dipendenti

■ costi

di esercizio/imposte

■ utile

netto

Ha rilevanza il fatto che sono stati

sommati i costi del personale all'utile netto (prima delle imposte) e si è

diviso il risultato per il numero dei dipendenti, ottenendo così la redditività

per ciascun lavoratore, titolare compreso, all'interno della ditta.

Si impongono due riflessioni:

■ In

primo luogo la suddivisione del reddito ottenuto (salario + utile prima delle

imposte) per il numero di dipendenti mette in relazione il lavoro del singolo

con la produttività: il dato diventa ancor più significativo, pertanto, ai fini

della nostra analisi;

■ Secondariamente,

il guadagno del titolare è definito "al ribasso", per così dire,

poiché non accade mai che questi si attribuisca un guadagno inferiore o uguale

ai propri dipendenti.

Per le società è stato indicato l'UN

tassato e lo si è confrontato con l'UN dichiarato, laddove il tassatore ha

applicato delle riprese. Nei casi in cui è stata applicata la correzione, la

differenza è stata nuovamente suddivisa per ciascun dipendente.

Nel caso delle persone fisiche sono stati

presi a riferimento i redditi imposti fiscalmente.

Altro elemento da sottolineare: negli

ultimi due anni che lo studio ha preso in esame non si dispone per molti casi

del dato "tassato"; di conseguenza il numero delle ditte esaminate si

riduce.

Al reddito netto è stato poi applicato un

10% forfettario per contributi, percentuale che corrisponde a quella applicata

agli indipendenti - comprensiva appunto delle spese amministrative.

REDDITI MEDI DI SETTORE:

Il riassunto dei redditi medi di settore,

dal 2006 al 2012, arrotondato al 100%, è il seguente:

Anni

Reddito medio

Reddito 2010 dopo attualizzazione

2006

61'300

2007

63'900

2008

65'600

2009

63'300

2010

62'700

2011

48'200

63'296

2012

430500

63'827

Negli anni 2011 e 2012, come evidenzia la

tabella, il numero delle ditte in cui si è proceduto all'imposizione fiscale si

riduce, così anche il reddito.

IL MERCATO TICINESE NEL COMMERCIO AUTO

"NUOVO" E "USATO":

Non si tratta tuttavia di un diverso

andamento del mercato o di congiuntura, anzi. Come mostra la tabella delle

immatricolazioni, il mercato non ha subito variazioni congiunturali, sia nella

vendita del nuovo che dell'usato. Si può senz'altro affermare che dal 2005 al

2012 si ha per contro l'aumento graduale delle auto immatricolate, segno di un

mercato in espansione.

Occorre ricordare poi, come non si tratti

solo di acquirenti locali ma anche di commercianti provenienti dal

medio-oriente: vi è sempre più richiesta infatti, di auto poco commerciabili

nel nostro Cantone ma appetibili su altri mercati, sia per chi acquista che per

chi vende, dato che non sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto.

Anno

Auto

usate

Auto

nuove

% auto usate immatricolate sul

totale

2005

32'420

15'871

67%

2006

34'667

16'305

68%

2007

34'050

18'075

65%

2008

33'749

17'414

66%

2009

35'931

16'541

68%

2010

37'202

17'868

68%

2011

36'404

18'679

66%

2012

37'099

18'812

66%

2013 (1-9)

28'658

13'341

68%

Per evidenti ragioni, prima di tutto di

ordine economico, ritengo che non si giustifichi la riduzione del reddito

relativa agli anni 2011 e 2012 indicata dalla ricerca; propongo pertanto di

"attualizzare" il reddito medio conseguito nel 2010 al 2011 e 2012, ottenendo

così un risultato meglio rappresentativo di un settore in crescita.

REDDITO ATTRIBUITO ALL'ASSICURATO:

Propongo qui di seguito la tabella

riassuntiva del reddito medio di settore, reddito che ritengo rappresentativo

della capacità di guadagno del signor RI 1 negli anni che vanno dal 2006 al

2011, ovvero:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Reddito

assicurato

61'300

63'900

65'600

63'300

62'700

63'296

(…)"(XLVI/1)

Quanto

alla censura stante la quale “(…) dai dati risulta che le aziende prese in considerazione

dispongono di tre dipendenti, il che significa che occorre un budget minimo di

CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all’anno ossia strutture, che nulla

hanno a che vedere con le limitate possibilità (intellettuali, professionali)

di RI 1 (…)” (L) questo Tribunale rileva, da una parte, che non è vero che le

imprese prese in considerazione fossero tutte di tre dipendenti (cfr. XLVI/3),

dall’altra parte, che la dr.ssa __________ alla precisa domanda: “(…) Il

consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...) il tipo di attività svolta dall'assicurato è

caratterizzata sia da attività pratiche non qualificate (ritiro auto -

spostamenti auto - ...) che da attività organizzative - qualificate (contatti

clienti - organizzazione esposizioni auto - compra-vendita ... ). Oltre le ore

impiegate dall'assicurato per occuparsi della vendita e della gestione logista

degli autoveicoli a contatto con altre persone (osservabile dall'esterno), egli

esercita un'importante attività "dietro le quinte" (ricerca e contrattazione

veicoli via internet, lavori amministrativi, gestione rete di conoscenti, ...).

Attività che comporta un notevole dispendio di tempo e sufficienti capacità

cognitive (concentrazione, memoria, conoscenze linguistiche, ...). (...)"

(doc. Al 85/1). Dica il perito (indicandone un'eventuale evoluzione) se, da

quando e in che misura RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro nelle precise

attività elencate dal consulente in integrazione. (…)” (XXVII, pag. 24) ha

risposto: “(…) Dal

01.01.2006 al 75% a tuttoggi e per tempo indeterminato, vedi anche discussione

punto B 5 e B 6. (…)”(XXVII,

pag. 24).

In

simili circostanze –

considerato, inoltre, che anche l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico,

nel rapporto 02/2010 del 21 gennaio 2011 (doc. 12/3-8 dell’incarto penale), ha

concluso che “(…) dalle nostre verifiche non è stato possibile chiarire

un’eventuale correlazione diretta con l’attività di compra/vendita di

automobili se non nei due casi citati per un importo di CHF 2'500.00. (…)”

(doc. 12/8 dell’incarto penale) –, questo TCA deve pertanto concludere che, ritenuta

un’abilità lavorativa del 75% come

venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione

familiare (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), quale reddito da invalido di RI 1 vanno

ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.-- x 75%), per

il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.--x 75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x

75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x 75%), per il 2010 fr.

47'025.--(62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%).

Considerati

nei medesimi anni i seguenti redditi da valido (non contestati e calcolati

correttamente in base all’art. 26 OAI): per il 2006 fr. 64'350.--, per il 2007 fr. 65'250.--, per il 2008 fr.

66'600.--, per il 2009 e il 2010 fr. 67'500.-- e per il 2011 fr. 76'000.--, il

grado d’invalidità non raggiunge mai, in quegli anni, il minimo pensionabile

del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI …" (doc. 23D, pag. 26-32)

4. Con

scritto intestato "Definizione della posizione contributiva" del 9

dicembre 2013 (doc. 25) e quindi antecedente alle sentenze citate, alla Cassa CO

1 aveva comunicato a RI 1 quanto segue:

" Facciamo riferimento al procedimento

penale aperto a suo carico dal Ministero pubblico (inc. 2010/7583/MF/nr), ed in

particolare alla documentazione versata agli atti.

A tale riguardo osserviamo che la Cassa ha esaminato

dettagliatamente la corposa documentazione alfine di avere un quadro chiaro

delle attività lucrative da lei esercitate nel corso di diversi anni, nonché i

reali rapporti instauratisi con la __________ di cui aveva procura individuale.

La Cassa è giunta alla conclusione che siano preponderanti

gli elementi che qualificano l'attività da lei svolta quale attività di natura

indipendente, non prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa

che la pongano in posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti

lei ha potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante

attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa

tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale salario

dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua carica

amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo rappresentativo

della reale attività economica da lei esercitata.

Oltre a ciò, e per sua stessa ammissione, si è occupato

anche di trasportare auto da rottamare oltre Gottardo, alfine di ottenerne un

utile.

Sulla base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha

provveduto a modificare d'ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi

AVS, da persona non attiva a persona con attività lucrativa indipendente a

decorrere dal 01.01.2006. in allegato trova la relativa conferma di

affiliazione, nonché le decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture

per gli anni 2006/07/08 emesse in virtù dell'art. 16 LAVS.

Precisiamo inoltre che conformemente all'art. 23 cpv. 5

OAVS, se l'autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito conseguito

da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da imporre ai

fini AVS basandosi sui dati di cui dispone." (doc. 25)

Con

decisioni di medesima data (doc. 25a, 25c nonché 25e) la Cassa CO 1 ha

determinato, in via definitiva, i contributi dovuti da RI 1 per gli anni 2006,

2007 e 2008 in, rispettivamente: CHF 3'375.40; CHF 6'514.30 e CHF 7'606.85

comprensivi delle spese amministrative.

Con

scritto 20 dicembre 2013 RI 1, tramite il patrocinatore, si è opposto a tale decisioni

(doc. 19). Dopo esame gli atti (doc. 16) l'avv. RA 1 ha confermato l'opposizione

con scritto 24 aprile 2014 (doc. 15) sorprendendosi della qualifica di indipendente

dell'attività svolta da RI 1 e lamentandosi della carenza degli accertamenti

effettuati ritenuti "inutilizzabili", contestando in particolare

che:

" … la posizione di RI 1 non può essere

paragonata a quelle delle aziende che operano in questo settore sia per

l'intensità, sia come presenza fiduciaria intesa quale presenza, bacino di

utenza e formazione, di cui RI 1 manifestamente non ha mai potuto disporre per

la totale assenza di formazione nel campo specifico. Non si vede dunque come

abbiate potuto giungere ai redditi di attività da indipendente esposti nelle Vostre

decisioni "definitive".

Le

aziende prese in considerazione dispongono di tre dipendenti il che significa

che occorre un budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.--

all'anno, ossia strutture che nulla hanno a che vedere con le limitate

possibilità "intellettuali e professionali" di RI 1.

Pertanto,

la documentazione prodotta non è utilizzabile nel caso concreto e ribadisco che

dagli atti ed in particolare dalla perizia psichiatrica non risulta in alcuno

modo che RI 1 abbia agito con intenzionalità e soprattutto disponga di un grado

di responsabilità sufficiente.

Proprio

per questo avreste dovuto attendere la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni

prima di procedere alla raccolta di dati ed allestire decisioni arbitrarie, infondate

e che stridono manifestamente con il sentimento di giustizia. (…)" (doc.

15)

5. Con

decisione su opposizione del 18 luglio 2014 (doc. 3), successiva alla crescita

in giudicato della STCA 8 maggio 2014, la Cassa CO 1 ha parzialmente accolto

l'opposizione dell'assicurato. In particolare la Cassa ha ritenuto, dopo esame

della documentazione anche di natura penale, che, nei rapporti professionali

del qui ricorrente con la __________:

" … siano preponderanti gli elementi che qualificano

l'attività svolta dal signor RI 1 quale attività di natura indipendente, non

prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo pongono in

posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti il signor RI 1 ha

potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante

attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa

tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale

salario dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua

carica amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo

rappresentativo della reale attività economica esercitata dallo stesso.

Oltre a ciò, e per ammissione del signor RI 1, si è occupato

di trasportare auto da rottamare

oltre Gottardo, alfine di ottenere un utile. (…)" (doc. 3, pag. 2)

Per

la determinazione dei redditi da sottoporre a contributo la Cassa ha evidenziato:

"

(…)

La

Cassa ha determinato il contributo personale quale indipendente a carico

dell'opponente per l'anno 2006, 2007 e 2008 in base agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS e art. 16 cpv. 1 LAVS), con riserva di rettifica qualora

emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.

Il

reddito professionale notificato ammonta a fr. 40'000.- (2006), fr. 60'000.-

(2007) e fr. 70'000.- (2008) + fr. 3'097.- (2006), fr. 6'298.- (2007) e fr.

7'348.- (2008) riporto al lordo del reddito art. 9 cpv. 4 LAVS, il capitale

investito nell'azienda a fr. 0.-.

Il

contributo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni legali in

materia. (…)" (doc. 3, pag. 2)

Osservate

le contestazioni dell'assicurato la Cassa ha espresso le seguenti valutazioni:

"

(…)

2. Nella fattispecie il contributo per

l'anno 2006, 2007 e 2008 è stato calcolato dalla Cassa di compensazione in base

agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS), con riserva di rettifica

qualora emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.

(…)

5. Con riferimento alla sentenza del

Tribunale cantonale del 8.05.2014 (contro la decisione su opposizione delI'UAI)

cresciuta in giudicato, è stato appurato/stabilito che:

A. "questo Tribunale

ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è

stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come

venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione

familiare." (cfr. STCA pag. 24);

B. "Alla

luce delle suesposte circostanze - visto che non è dato sapere su quali dati la

Cassa CO 1 si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso

in cui emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l'autorità fiscale

sta ancora acquisendo elementi per definire l'imponibile di RI 1 - questo

Tribunale ritiene che per la fissazione dei reddito ipotetico da invalido non

può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa CO 1 per gli anni dal 2006 al

2008. ... questo Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui è

giunta l'ispettrice Al fondandosi sulla Analisi di settore Piccoli

commercianti di veicoli d'occasione dell'Ispettorato fiscale del dicembre 2013" (cfr.

STCA pag. 27);

C. "quale reddito da invalido

di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.--

x 75%), per il 2007 fr. 47'925.--

(63'900.-- x

75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.--

(63'300.-- x 75%), per il 2010 fr. 47'025.-- (62'700.-- x 75%) e per il

2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%)

... La decisione impugnata del 18 marzo

2011 (doc. Al 90/1-4) di soppressione del diritto alla rendita va pertanto

confermata" (cfr. STCA pag. 32).

6. Alla luce di quanto precede, le

contestate decisioni riferite agli anni 2006, 2007 e 2008 vengono

rettificate, in base al reddito che il Tribunale cantonale ha ritenuto di poter

aderire alle conclusioni a cui è giunta l'ispettrice Al fondandosi su analisi

dell'Ispettorato fiscale, senza riportare al lordo dei premi AVS/AI/IPG il

reddito d'attività indipendente, e cioè:

2006

fr. 45'975.-

2007

fr. 47'925.-

2008

fr. 49'200.-

va comunque evidenziato che le stesse,

potranno essere riviste, se del caso dalla Cassa, nel momento in cui il

competente Ufficio di tassazione procederà ad una revisione delle tassazioni

fiscali 2006, 2007 e 2008. (…)" (doc. 3, pag. 5-6)

6. Con

ricorso del 22 agosto 2014 (doc. I) RI 1, sempre con il patrocinio dell'avv. RA

1, ha postulato l'annullamento della decisione impugnata oltre all'assistenza

giudiziaria, con le seguenti argomentazioni:

"

(…)

La fattispecie oggetto dei presente ricorso è nota a questo

Tribunale, ritenuto che su di essa si è già pronunciato con decisione 8 maggio

2014, con la quale è stato respinto il gravame presentato dal qui ricorrente

contro la decisione di soppressione della rendita Al e accolto parzialmente

quello contro la decisione di restituzione emanata in data 13 maggio 2011.

(…)

… la Cassa CO 1 ha rivalutato la fattispecie giungendo

alla conclusione che nell'ambito dell'attività svolta dal ricorrente sarebbero

preponderanti gli elementi di natura indipendente, ritenuto che non

sostanzierebbero vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo porrebbe

in posizione dipendente nei confronti della __________.

(…)

Contro questa decisione il ricorrente presente tempestivo

gravame a questo Tribunale chiedendo di annullarla per i seguenti motivi che ci

si riserva di sviluppare in sede di replica, trattandosi questo di un diritto

riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo e da quella del Tribunale

federale. Si precisa che in data odierna è stata pure presentata domanda di

revisione della sentenza 8 maggio 2014.

(…)

Per stabilire il reddito la Cassa ha tenuto conto del fatto

che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si sarebbe stabilizzata

e a partire da quel momento vi sarebbe una capacità lavorativa del 75% come

venditore di auto e gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione

familiare. Se nonché, la situazione clinica psichiatrica non si è per nulla

stabilizzata e il quadro clinico del ricorrente non è per nulla migliorato.

Già prima della sentenza 8 maggio 2014, il patrocinatore

sottoscritto, per nulla convinto delle conclusioni cui era giunta la dottoressa

__________, nominata da questo Tribunale, ha chiesto al Dr. med. __________,

perito di chiara fama, di parere nell'interesse della verità (pro veritate).

Purtroppo, a seguito dell'inspiegabile decisione di questo

Tribunale di non attendere l'esito del procedimento penale aperto per truffa

(in realtà, dopo la sentenza di principio del Tribunale federale vi sarebbe

nella migliore delle ipotesi per l'AI una violazione dell'obbligo di informare

v. DTF 140 IV 11), questo parere non ha potuto essere prodotto nella pregressa

procedura. Esso viene dunque allegato al presente ricorso. Le conclusioni a cui

giunge l'esperto sono inequivocabili e indiscutibili e meglio:

- RI 1 soffre di una sindrome

ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell'attività e dell'attenzione,

ICD10 F90.0;

- questo disturbo ha influito

direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in

misura proibitiva;

- l'inabilità al lavoro è del

75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;

- una cura avrebbe scarse possibilità di successo;

- la capacità lavorativa non può

essere migliorata con provvedimenti integrativi.

In proposito, il ricorrente chiede che, qualora il Tribunale

non fosse convinto di queste conclusioni, che, si ribadisce, emanano da un perito

le cui capacità sono note e riconosciute, sia eseguita una nuova valutazione

psichiatrica, ritenuto che quella eseguita nella precedente procedura non è per

nulla attendibile e si fonda su una valutazione manifestamente sbagliata del

ricorrente.

(…)

… tenuto conto dei quadro clinico del ricorrente, egli non è

manifestamente in grado di svolgere un'attività indipendente come quella

ritenuta dalla Cassa per stabilire i contributi anche perché agli atti è

manifesto che egli non dispone dell'organizzazione e neppure delle capacità di

ottenere redditi paragonabili a quelli oggetto dello studio allestito dalla

Cassa. (…)" (doc. I)

7. La

Cassa CO 1 chiede invece, con osservazioni del 22 settembre 2014, la reiezione

del ricorso rilevando come, per la determinazione del reddito da sottoporre a

contribuzione la Cassa "si è allineata ai redditi professionali

stabiliti da uno studio maggiormente approfondito" dell'ispettorato AI

che si "fonda su analisi del settore dell'ispettorato fiscale".

8. Al

ricorrente è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla risposta di causa e

di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.

Egli

è però rimasto silente nonostante avesse auspicato, in sede di ricorso, di potersi

avvalere della facoltà di replicare, circostanza concessa con il doc. IV del 22

settembre 2014.

Considerandi

in

ordine

9.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

10.

La

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

11.

Il

1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3

e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla

fissazione e determinazione dei contributi.

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente

ai contributi personali) si è realizzato successivamente al 1° gennaio 2009, le

citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS sono applicabili al periodo di

contribuzione 2009, e fanno stato.

nel

merito

12.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi

degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in

percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa

indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia

mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito

proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal

reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

13.

Per

l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.

Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati

sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale

proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione

biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante

il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito

dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio

investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

14.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In

difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,

gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata

d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le

casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il

contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a

loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle

casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23

cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a

scadenze periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione

stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile

dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per

l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante

o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi

d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i

contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie

per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i

giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni

necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i

contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto

dovuti in una decisione.

15.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate

dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.

4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica

costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi

principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le

decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle

Casse in materia di fissazione dei contributi.

Ueli Kieser:

Alters-und Hinterlassenenversiche-rung, 3 ed., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82

e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione

non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G.

del 1 dicembre 2014).

16.

Nel

caso in esame la contestazione di RI 1, debitamente patrocinato da un legale,

non ha (più) per oggetto la quantificazione degli importi del reddito conseguito.

La Cassa CO 1 li ha determinati, come ha ripetuto più volte, in maniera definitiva

alla luce del rischio di loro perenzione. L’autorità di tassazione non ha ancora

determinato una tassazione definitiva ritenuto come, d’altro canto, sia pendente

un procedimento penale contro l’assicurato come noto.

Alla

luce di questa circostanza, ossia della mancata motivata e precisa, contestazione

degli importi del reddito conseguito da attività indipendente dal ricorrente

non vi sono elementi per approfondire tale aspetto. In altri termini i redditi,

fissati nell'ambito della procedura AI sfociata nella sentenza di questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014, e ritenuti applicabili

per la determinazione di eventuali diritti a rendite di RI 1, vanno qui

confermati e ribaditi per le motivazioni esposte nel giudizio TCA 8 maggio 2014

noto alla parte ricorrente. In questa sede non v’è motivo di scostarsi dai

redditi ritenuti dall’amministrazione nella decisione resa su opposizione.

17.

Il

ricorrente, nel suo gravame, limita la contestazione alla natura della sua

attività. Egli ritiene infatti che non si potrebbe ritenere in concreto lo

svolgimento di un’attività indipendente da parte sua, e ciò esclusivamente per

ragioni psichiatriche e secondo la valutazione del perito di parte dott. __________.

18.

Nel

ricorso, che per completezza è stato ripreso nelle motivazioni di questo giudizio

nella sua quasi integralità, al punto 3, RI 1 fonda esclusivamente la sua argomentazione

su aspetti di natura medico psichiatrica. Il dott. __________ conclude infatti

che “la capacità lavorativa (limitata al 25% dal dott. __________, ndr.)

non può essere migliorata con provvedimenti integrativi” “RI 1 soffre di una sindrome

ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione,

ICD 10 F90.0” che avrebbe influito sulla capacità di acquisire competenze

professionali in “misura proibitiva” ciò che non permetterebbe lo

svolgimento di attività lavorativa sia dipendente che indipendente. RI 1 ne deduce

che, non essendo in grado di svolgere un’attività indipendente come quella

ritenuta dalla Cassa non sarebbe possibile chiedere il versamento di

contributi, RI 1 non sarebbe infatti in grado di organizzarsi adeguatamente, e

di ottenere redditi “paragonabili a quelli oggetto dello studio” cui la

Cassa si è affidata.

19.

Il

ricorrente non può assolutamente essere seguito in queste sue argomentazioni.

Da un lato la perita giudiziaria, a mano della completa documentazione a disposizione,

ha potuto valutare compiutamente RI 1, in epoca molto più prossima ai periodi oggetto

delle decisioni in causa, ed ha ritenuto, in maniera che questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto credibile ed assolutamente

convincente nella STCA 8 maggio 2014, che il ricorrente potesse non solo svolgere

un’attività indipendente ma lo potesse fare al 75% delle sue capacità. Le

motivazioni che stanno alla base della credibilità ed affidabilità di quella

valutazione peritale sono ampiamente note al ricorrente e sono precisate nella

sentenza citata. Nel suo ricorso RI 1 non esegue nessuna valutazione

approfondita del tema, come rilevato nella sentenza 22 dicembre 2014

(32.2014.117), e non è manifestamente sufficiente presentare al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni una valutazione psichiatrica diversa da quella

peritale, e ciò “fuori tempo massimo”, per porre in dubbio la valutazione della

perita giudiziaria. Da osservare che RI 1 ha avuto – dal referto peritale

all’incarico conferito al dott. __________ (antecedentemente alla redazione ed

intimazione della sentenza 8 maggio 2014) – ben più di 1 anno per ottenere una

valutazione di parte e per poterla confrontare con le valutazioni peritali

della dott. __________.

20.

Motivare,

alla luce degli elementi comprovanti un’attività svolta in maniera indipendente

emergenti dall’istruttoria penale (basti qui il rinvio agli atti penali acquisiti

dalla Cassa CO 1 doc. 115 a e seguenti), con meri aspetti psichiatrici di parte

per ritenere l’impossibilità di svolgimento di un’attività indipendente è tesi

temeraria che non può, come detto, essere seguita. Il ricorso deve essere

respinto, eccezionalmente senza carico di tasse e spese (unicamente per non

imporre allo Stato una procedura d’incasso delle stesse con esito incerto).

21.

Come

già ha fatto per la richiesta formante l’oggetto della sentenza 32.2014.117 RI

1.

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, i cui

presupposti (cumulativi) sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Non

diversamente dall’istanza evasa con il giudizio del 22 dicembre 2014 (inc.

32.2014

) in concreto non risulta soddisfatto il requisito della probabilità

di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe

(RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti a fondamento della contestazione del prelievo dei contributi,

secondo il gravame doc. I, sarebbe unicamente l’allestimento di una perizia di

parte (o valutazione di parte) di natura psichiatrica allestita dal dott. __________

per cui l’assicurato non sarebbe in grado di esercitare un’attività indipendente.

Questa circostanza è manifestamente smentita dagli atti penali, e, soprattutto,

dalla perizia giudiziaria, senza una contestazione valida e tempestiva del

giudizio di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014. L'assenza di altri e concreti elementi addotti e resi verosimili rendeva la contestazione priva

di esito favorevole sin dall’inizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione, nella misura in cui é ricevibile, é respinta.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti