30.2014.38
Fissazione contributi da attività indipendente. Contestazione dell'assicurato che adduce motivi medici che gli avrebbero impedito di lavorare. Esercizio di attività sufficientemente comprovato in ambi
7 gennaio 2015Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.38
IR/sc
Lugano
7 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull'istanza del 22 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2014 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1. Come
evocato nella STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014, con precedente giudizio 8
maggio 2014 in materia di AI questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha:
"
… confermato la
decisione del 18 marzo 2011 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto
alla rendita (doc. AI 90/1-4) e parzialmente confermato (limitatamente
all’importo di fr. 78'736.-- riferiti al periodo dal maggio 2006 a settembre 2010) l’ordine del 13 maggio 2011 con cui l’amministrazione ha chiesto la
restituzione di fr. 84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1.
gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (doc. AI 97/1-2).”
Nel giudizio 8 maggio 2014
il TCA aveva fondato le sue valutazioni sulle considerazioni della dott.ssa __________,
perito giudiziario. La perizia in discussione, così come la sentenza di questa
Corte 8 maggio 2014 pacificamente cresciuta in giudicato, sono ampiamente noti
alla parte ricorrente senza che occorra qui riprenderli integralmente. Basti
qui, per quanto necessario, evidenziare che nel giudizio 22 dicembre 2014
questo TCA ha ritenuto il seguente aspetto:
"
(…)
Questa
Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni alle quali è
giunta la dr.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa.
In
effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012 e relativo
complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo
aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 10.2).
In
esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo
Tribunale ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica
psichiatrica si è stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità
lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in
azienda a conduzione familiare. (…)" (I inc. 32.2014.117, punto 6)
2. Con
istanza 22 agosto 2014 (inc. 32.2014.117) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha
chiesto la revisione della sentenza emessa da questo TCA l'8 maggio 2014 nelle
cause formanti gli inc. 32.2011.136 e 32.2011.165, promosse con ricorsi 18
marzo 2011 e 13 maggio 2011 contro le decisioni dell'Ufficio assicurazione invalidità
18 marzo 2011 e 13 maggio 2011.
A
fondamento della sua richiesta RI 1 ha addotto quanto segue:
"
Il 22 agosto 2014 RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1 – osservato che “(…) “La perizia” [ndr. si
riferisce alla perizia giudiziaria della dr.ssa __________] non ha convinto il
legale sottoscritto, per tutta una serie di considerazioni fra le quali il
comportamento di RI 1 durante l’istruttoria penale, i suoi atteggiamenti, i
racconti del padre ecc., che hanno finito per tradursi in un caso di coscienza.
Pertanto, in data 28 febbraio 2014, il legale sottoscritto si è rivolto al Dr.
med, __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, Psichiatra Forense Certificato
SSPF, specialista di chiara fama, chiedendo di allestire una perizia pro
veritate. Come si vedrà, le conclusioni alle quali giunge l’esperto nella
propria valutazione del 19 agosto 2014, sono chiare e inequivocabili. (…)” (I,
punto 4) –, ha chiesto la revisione della succitata
STCA dell’8 maggio 2014 adducendo:
" (…)
Nel caso concreto, la domanda è
presentata entro il termine di 90 giorni e rispetta le esigenze di motivazione.
Come si è detto determinante per il
precedente giudizio è stata la perizia della Dr. med. __________. Orbene,
questo referto si fonda su accertamenti errati e su valutazione manifestamente
sbagliata dei test eseguiti e persino su asserite precedenti valutazioni concordanti
di medici che non hanno neppure visto il qui comparente (!).
La perizia del Dr. med __________, oltre
a non avere potuto essere allegata prima, é anche rilevante e concludente,
atteso che le conclusioni sono inconfutabili e incontestabili e contiene fatti
essenziali per il giudizio, ossia:
- RI 1 soffre di una
sindrome ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e
dell’attenzione, ICD10 F90.0;
- questo disturbo ha
influito direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali,
e ciò in misura proibitiva;
- l’inabilità al
lavoro è del 75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;
-
una cura avrebbe scarse possibilità di successo;
- la capacità
lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti integrativi.
Queste conclusioni conducono ad un
giudizio diametralmente opposto per rapporto a quello del 8 maggio 2014, ossia
alla conferma della rendita AI e all’annullamento dell’ordine di restituzione.
Si noti che la revisione è giustificata anche dal fatto che la perizia avrà un
effetto diretto anche sul procedimento penale e che ciò comporterebbe comunque
la revisione dell’affrettata decisione del 8 maggio 2014. (…)" (I inc. 32.2014.117, punto 6)
Il
TCA, con sentenza 22 dicembre 2014 emessa nella sua composizione plenaria, ha
respinto l'istanza misconoscendone il sussistere dei presupposti formali, e,
nella misura della sua ammissibilità, l'ha pure respinta nel merito.
Con
particolare riferimento all'argomento dedotto dalla perizia fatta allestire dal
dott. __________, psichiatra, questa Corte ha rilevato in particolare quanto segue:
"
Che l’istante non adduce
chiaramente quali siano (ai sensi della succitata giurisprudenza, cfr. consid.
2.2) i motivi che giustificherebbero la domanda di revisione della STCA dell’8
maggio 2014.
In
effetti, da una parte non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non
considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. __________.
Va qui ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che
l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di
correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del ricorrente.
D’altra
parte, la perizia del dr. __________ è datata 19 agosto 2014 e lo specialista è
pervenuto alle sue conclusioni basandosi su accertamenti medici – e meglio: “(…) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti nel
mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico effettuato
in collaborazione con la signora __________, psicologa e psicoterapeuta (che ha
esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il dottor __________,
psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il giorno
23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il giorno
16.07.2014 all’Ospedale della __________ (…)” (doc. A/2) – tutti posteriori alla STCA di cui è chiesta la revisione.
Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso
proprio (a differenza di un pseudonova) non può giustificare una domanda di
revisione.
In
questo senso, vista la carente motivazione che induce a considerare la perizia
del dr. __________ quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige
Beurteilung”), ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe
essere dichiarata irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18
settembre 2014)."
"
Anche volendo trattare la
suddetta perizia del dr. __________ alla stregua di un nuovo mezzo di prova
atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente
(pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli
non é stato in grado di invocarli in tale procedimento."
Il
TCA ha quindi respinto la domanda di revisione, come indicato in precedenza.
3. Prima
ancora di analizzare specificatamente nel merito la procedura qui in discussione,
occorre ancora evidenziare che, nella STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014,
questa Corte ha ricordato come, nella procedura sfociata nella STCA 8 maggio
2014, il TCA aveva "proceduto ad ulteriori accertamenti economici"
e ciò sulla scorta dell'indagine penale in corso.
Nella
sentenza 8 maggio 2014 a questo proposito si sottolineava:
"
Stanti le suddette
risultanze peritali e considerati gli atti penali disponibili nonché i tempi di
evasione dell’incarto penale, il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti di
natura economica interpellando l’Ufficio AI.
Segnatamente,
con scritto del 22 ottobre 2013, il TCA ha posto le seguenti domanda
all’Ufficio AI: “(…)1. Ritenuta l’inabilità lavorativa del 100% quale
lavoratore dipendente (il consulente in integrazione __________,
nella valutazione del 10 agosto 2010 qui allegata in copia, per il calcolo del
reddito da invalido aveva considerato il salario corrispondente al livello di
qualifica 3 (conoscenze professionali) della divisione economica 50 (commercio
e riparazione di autoveicoli)) a quanto ammonta il reddito da invalido per
gli anni dal 2006 al 2011 per un’attività indipendente e/o in un’azienda a
conduzione familiare come quella ritenuta dalla dr.ssa __________ nella succitata
perizia giudiziaria? (vogliate, per cortesia, se possibile, documentare e
spiegare esaurientemente il calcolo). 2. Dalla procedura penale (con
particolare riferimento ai rapporti dell’equipe finanziaria e agli
interrogatori dell’imputato in merito) sono emerse delle risultanze dalle quali
ritenete possibile estrapolare il reddito che RI 1 avrebbe conseguito in quegli
anni? Se sì, vogliate, per cortesia, motivare la risposta indicando
precisamente gli atti penali su cui vi fondate e/o producendoli se si trattasse
di nuovi atti. (…)” (XLI).
Con
lettere 11 novembre 2013 e 4 febbraio 2014 l’amministrazione (motivandole e
producendo la relativa documentazione) ha richiesto delle proroghe di 60
rispettivamente 20 giorni che le sono state accordate dal TCA (XLII, XLII/1-3,
XLIII, XLIV, XLIV/1-2 e XLV).
Con
lettera 17 febbraio 2014, in evasione alle domande del 22 ottobre 2013 (XLI),
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (il rapporto d’inchiesta 14 febbraio 2014 dell’ispettrice AI
corredato dall’analisi di settore dei piccoli commercianti di veicoli
d’occasione dell’ispettorato fiscale e la corrispondenza del 10 dicembre 2013 e
del 12 febbraio 2014 intercorsa tra l’Ufficio AI e l’ispettorato fiscale;
XLVI/1-5) concludendo che – ritenuta la piena valenza probante dello studio settoriale
effettuato dall’ispettorato fiscale –
“(…) indipendentemente dalle risultanze degli accertamenti innescati per
cifrare il reddito conseguito nel corso degli anni dell’assicurato, in ogni
caso al signor RI 1 sin dal 2006 non è più aperto il diritto a prestazioni AI.
Onde e per cui, l’amministrazione si rimette al prudente giudizio di questo
giudice di prime cure per valutare se la causa è o meno matura per il giudizio
oppure se è necessario attendere gli esiti degli accertamenti svolti dalla __________
e dall’Ispettorato fiscale. Occorre evidenziare che lo scrivente non sa dare un
orientamento in merito alla tempistica di evasione di quanto sopra. Alla luce
di quanto precede, l’UAI – posta l’esistenza di un motivo di revoca delle prestazioni
(in specie la revisione ex art. 17 LPGA e l’applicabilità nella fattispecie
dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, STF 9C_1022/2012 consid. 3.3.1) – insiste
nel chiedere la conferma della soppressione della rendita dell’assicurato e
della relativa decisione di restituzione. (…)” (XLVI).
La
suddetta documentazione è stata trasmessa all’avv. RA 1 (XLVII) che – nel
termine prorogato su sua richiesta (XLVIII e XVIX) –, con scritto del 27 marzo 2014, osservando che la posizione del suo assistito non
può essere equiparata a quella di aziende che operano nel settore della
compravendita, ha così concluso: “(…) Tenuto conto del modo approssimativo con
cui si è lavorato, sottolineo da parte dell’Ufficio AI e non beninteso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni, l’unica possibilità che intravvedo è
quella di annullare le decisioni impugnate e di rinviare il caso per una nuova
istruttoria all’Autorità di I. istanza. (…)” (L)
Fatti
I
doc. XLVII, XLVIII, XLIX e L con allegati B/1-3 sono stati trasmessi per
conoscenza all’Ufficio AI (LI)."
nelle
considerazioni di diritto il TCA, ha ritenuto che la perita dott.ssa __________,
quo alla capacità lavorativa dell'assicurato, abbia svolto una valutazione
credibile:
"
(…)
L'indagine
svolta conferma dunque che il p. presenta una capacità lavorativa come
venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione
familiare al 75% dal 01.01.2006 a tempo indeterminato. Il residuo 25% (rispetto
allo 0% certificato dalla Dr.ssa med. __________) di incapacità lavorativa
deriva dalla verifica peritale di alcune limitazioni parziali della capacità
di mantenere la continuità e il rendimento, della critica, delle competenze
organizzative-pianificatorie specie in ambito amministrativo e della diminuita
reattività allo stress specie relazionale.
Il
p. è inabile al 100% al lavoro dipendente ininterrottamente dalla perizia del
Dr. med. __________ a tuttoggi e per tempo indeterminabile.
Le
limitazioni
riguardano principalmente le difficoltà relazionali con superiori o datori di
lavoro con insofferenza delle regole, aggressività, impulsività. Aspetti persecutori
si attivano quando contraddetto o diretto da persone non familiari in posizione
gerarchica superiore.
(…)"
(XXVII,
pag. 16-19)" (doc. 23d, pag. 18)
"
… i dati oggettivi
dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale
del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto
relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio.
(…)" (doc. 23d, pag. 23)
In
ottica economica il TCA ha ritenuto quanto segue:
" (…)
Quanto
… alla capacità di guadagno residua ritenuta una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in
proprio e/o in azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid.
2.3.6 e 2.3.8), va rilevato quanto segue.
Dalle
risposte, corredate dalla relativa documentazione (cfr. consid. 1.16),
dell’Ufficio AI alle domande poste dal TCA con scritto del 22 ottobre 2013 è
emerso quanto segue.
La
Cassa __________, con scritto del 9 dicembre 2013 – esposte le ragioni per le quali ha
concluso per l’esistenza di un’attività lavorativa di natura indipendente –, ha comunicato a RI 1 che “(…) sulla
base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare
d’ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non attiva
a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal 01.01.2006. In
allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le decisioni di
fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni 2006/07/08 emesse
in virtù dell’art. 16 LAVS. Precisiamo inoltre che conformemente all’art. 23
cpv. 5 OAVS, se l’autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito
conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da
imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone. (…)” (XLIV/1).
Dalle
menzionate decisioni del 9 dicembre 2013 di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG per gli anni dal 2006 al 2008 risulta che le stesse sono state
emesse con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte dell’autorità
fiscale.
L’Ispettorato
fiscale, invitato dall’Ufficio AI con lettera del 10 dicembre 2013 a comunicare se a carico di RI 1 è stata o meno innescata una verifica fiscale (XLVI/4), con
scritto del 12 febbraio 2014 (rilevato che dalla missiva dell’Ufficio AI risulterebbe che
la __________ ha quantificato un reddito di fr. 43'097.-- per il 2006, di fr.
66'298.-- per il 2007 e di fr. 77'348.-- per il 2008) si è limitato a chiedere l’accesso
all’incarto AI “(…) allo scopo di acquisire elementi utili per definire
l’imponibile fiscale del signor RI 1. (…)” (XLVI/5).
Alla
luce delle suesposte circostanze – visto che non è dato di sapere su quali dati la Cassa __________
si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui
emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l’autorità fiscale sta
ancora acquisendo elementi per definire l’imponibile di RI 1 – questo Tribunale ritiene che per la
fissazione del reddito ipotetico da invalido non può fondarsi sui redditi
stabiliti dalla Cassa __________ per gli anni dal 2006 al 2008.
Per
contro – ricordato che il reddito da invalido,
secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti) e considerato
che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (cfr. XLIV), ai fini della
richiesta analisi di settore cantonale relativa all’attività di compravendita
di veicoli di seconda mano (esposizioni su piazzali, senza lavori di
garagista), l’Ispettorato fiscale ha accesso ai dati fondamentali per lo studio
(segnatamente i redditi delle aziende, rispettivamente l’utile tassato fiscalmente
alle persone fisiche indipendenti attive nel ramo) – questo Tribunale ritiene di poter
aderire alle conclusioni a cui è giunta l’ispettrice __________ del Servizio
Ispettorato AI nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale
indipendente del 14 febbraio 2014 (XLVI/1) fondandosi sulla “Analisi di settore
Piccoli commercianti di veicoli d’occasione” dell’Ispettorato fiscale
del dicembre 2013 (XLVI/2).
L’Ispettrice
__________, nel citato rapporto d’inchiesta – richiamata la domanda di questo
Tribunale in merito all’ammontare del reddito da invalido di RI 1 per gli anni
dal 2006 al 2011, ritenuta la sua inabilità lavorativa completa in un’attività
dipendente (cfr. consid. 1.16 e XLI) –, ha infatti evidenziato:
" (…)
Per dar seguito alla richiesta, in
assenza - almeno al momento attuale - di un reddito che rappresenti in modo
affidabile l'entità del commercio di auto in cui è attivo l'assicurato, ho
chiesto all'Ispettorato fiscale se avessero già elaborato informazioni utili
allo scopo.
Non fanno difetto infatti - vale
ricordarlo - i documenti agli atti che evidenziano come il guadagno del signor RI
1, negli anni presi in esame, possa essere ben più elevato rispetto a quanto
dichiarato in sede fiscale. Il rapporto dell'equipe finanziaria, i verbali di
interrogatorio, le conclusioni della sorveglianza ci portano a ritenere come le
vendite di auto usate, effettuate dall'assicurato, siano e siano state
all'origine di benefici economici significativi; ciò nonostante, sino ad oggi,
sono venute a mancare le "pezze giustificative" ed una contabilità
strutturata e attendibile, elementi in grado di fornire un quadro oggettivo del
guadagno realmente conseguito.
Di qui l'esigenza di verificare,
attraverso dati di settore, il guadagno medio di chi commercia in veicoli usati
sul nostro territorio cantonale, evitando il mero dato statistico.
La Struttura Svizzera dei salari,
strumento che in primis viene utilizzato per definire il guadagno medio dei
salariati, non si presta alla nostra analisi per varie ragioni: da un lato le
fonti della ricerca sono i salari dei dipendenti e non i guadagni delle imprese
di settore, dall'altro l'estensione geografica dei dati è distribuita su tutto
il territorio nazionale e, non da ultimo, la peculiarità del settore in
questione, che per quanto rappresentato, non fornisce alcuna certezza sulla
struttura dell'impresa.
Si è pensato così di chiedere
all'Ispettorato fiscale se disponessero di informazioni già elaborate sul
commercio di auto usate, informazioni desunte da ricerche o dalla prassi a loro
consueta.
La ricerca - pervenutaci lo scorso 12
febbraio e alla quale rimando - ben si presta allo scopo dato che va a definire
il guadagno medio di un commerciante di auto usate nel nostro Cantone.
LA RICERCA - DESCRIZIONE E ANALISI DEGLI
ELEMENTI PRESI IN ESAME
La ricerca prende in considerazione 57
ditte, parte società, parte ditte individuali. Alcune di esse dispongono di infrastrutture
maggiori rispetto alla società gestita dall'assicurato, cosa che incide
evidentemente sul fatturato con un peso più o meno preponderante. Escluse le
ditte che non rispondono ai requisiti (21), restano 36 i casi presi in esame.
La ricerca spazia su tutto il cantone, né
si tratta di un vincolo, dato che il commercio di auto non ha carattere di
territorialità (è attivo anche con l'estero).
Tra gli altri, i tabulati prodotti
mettono in evidenza i seguenti elementi:
■ n.
dei dipendenti
■ cifra
d'affari
■ costo
del venduto
■ margine
(differenza tra fatturato e merci)
■ margine
percentuale (il rapporto tra margine e fatturato) - non calcolato
■ stipendio
del titolare (dove presente)
■ stipendi
dei dipendenti
■ costi
di esercizio/imposte
■ utile
netto
Ha rilevanza il fatto che sono stati
sommati i costi del personale all'utile netto (prima delle imposte) e si è
diviso il risultato per il numero dei dipendenti, ottenendo così la redditività
per ciascun lavoratore, titolare compreso, all'interno della ditta.
Si impongono due riflessioni:
■ In
primo luogo la suddivisione del reddito ottenuto (salario + utile prima delle
imposte) per il numero di dipendenti mette in relazione il lavoro del singolo
con la produttività: il dato diventa ancor più significativo, pertanto, ai fini
della nostra analisi;
■ Secondariamente,
il guadagno del titolare è definito "al ribasso", per così dire,
poiché non accade mai che questi si attribuisca un guadagno inferiore o uguale
ai propri dipendenti.
Per le società è stato indicato l'UN
tassato e lo si è confrontato con l'UN dichiarato, laddove il tassatore ha
applicato delle riprese. Nei casi in cui è stata applicata la correzione, la
differenza è stata nuovamente suddivisa per ciascun dipendente.
Nel caso delle persone fisiche sono stati
presi a riferimento i redditi imposti fiscalmente.
Altro elemento da sottolineare: negli
ultimi due anni che lo studio ha preso in esame non si dispone per molti casi
del dato "tassato"; di conseguenza il numero delle ditte esaminate si
riduce.
Al reddito netto è stato poi applicato un
10% forfettario per contributi, percentuale che corrisponde a quella applicata
agli indipendenti - comprensiva appunto delle spese amministrative.
REDDITI MEDI DI SETTORE:
Il riassunto dei redditi medi di settore,
dal 2006 al 2012, arrotondato al 100%, è il seguente:
Anni
Reddito medio
Reddito 2010 dopo attualizzazione
2006
61'300
2007
63'900
2008
65'600
2009
63'300
2010
62'700
2011
48'200
63'296
2012
430500
63'827
Negli anni 2011 e 2012, come evidenzia la
tabella, il numero delle ditte in cui si è proceduto all'imposizione fiscale si
riduce, così anche il reddito.
IL MERCATO TICINESE NEL COMMERCIO AUTO
"NUOVO" E "USATO":
Non si tratta tuttavia di un diverso
andamento del mercato o di congiuntura, anzi. Come mostra la tabella delle
immatricolazioni, il mercato non ha subito variazioni congiunturali, sia nella
vendita del nuovo che dell'usato. Si può senz'altro affermare che dal 2005 al
2012 si ha per contro l'aumento graduale delle auto immatricolate, segno di un
mercato in espansione.
Occorre ricordare poi, come non si tratti
solo di acquirenti locali ma anche di commercianti provenienti dal
medio-oriente: vi è sempre più richiesta infatti, di auto poco commerciabili
nel nostro Cantone ma appetibili su altri mercati, sia per chi acquista che per
chi vende, dato che non sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto.
Anno
Auto
usate
Auto
nuove
% auto usate immatricolate sul
totale
2005
32'420
15'871
67%
2006
34'667
16'305
68%
2007
34'050
18'075
65%
2008
33'749
17'414
66%
2009
35'931
16'541
68%
2010
37'202
17'868
68%
2011
36'404
18'679
66%
2012
37'099
18'812
66%
2013 (1-9)
28'658
13'341
68%
Per evidenti ragioni, prima di tutto di
ordine economico, ritengo che non si giustifichi la riduzione del reddito
relativa agli anni 2011 e 2012 indicata dalla ricerca; propongo pertanto di
"attualizzare" il reddito medio conseguito nel 2010 al 2011 e 2012, ottenendo
così un risultato meglio rappresentativo di un settore in crescita.
REDDITO ATTRIBUITO ALL'ASSICURATO:
Propongo qui di seguito la tabella
riassuntiva del reddito medio di settore, reddito che ritengo rappresentativo
della capacità di guadagno del signor RI 1 negli anni che vanno dal 2006 al
2011, ovvero:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Reddito
assicurato
61'300
63'900
65'600
63'300
62'700
63'296
(…)"(XLVI/1)
Quanto
alla censura stante la quale “(…) dai dati risulta che le aziende prese in considerazione
dispongono di tre dipendenti, il che significa che occorre un budget minimo di
CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all’anno ossia strutture, che nulla
hanno a che vedere con le limitate possibilità (intellettuali, professionali)
di RI 1 (…)” (L) questo Tribunale rileva, da una parte, che non è vero che le
imprese prese in considerazione fossero tutte di tre dipendenti (cfr. XLVI/3),
dall’altra parte, che la dr.ssa __________ alla precisa domanda: “(…) Il
consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...) il tipo di attività svolta dall'assicurato è
caratterizzata sia da attività pratiche non qualificate (ritiro auto -
spostamenti auto - ...) che da attività organizzative - qualificate (contatti
clienti - organizzazione esposizioni auto - compra-vendita ... ). Oltre le ore
impiegate dall'assicurato per occuparsi della vendita e della gestione logista
degli autoveicoli a contatto con altre persone (osservabile dall'esterno), egli
esercita un'importante attività "dietro le quinte" (ricerca e contrattazione
veicoli via internet, lavori amministrativi, gestione rete di conoscenti, ...).
Attività che comporta un notevole dispendio di tempo e sufficienti capacità
cognitive (concentrazione, memoria, conoscenze linguistiche, ...). (...)"
(doc. Al 85/1). Dica il perito (indicandone un'eventuale evoluzione) se, da
quando e in che misura RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro nelle precise
attività elencate dal consulente in integrazione. (…)” (XXVII, pag. 24) ha
risposto: “(…) Dal
01.01.2006 al 75% a tuttoggi e per tempo indeterminato, vedi anche discussione
punto B 5 e B 6. (…)”(XXVII,
pag. 24).
In
simili circostanze –
considerato, inoltre, che anche l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico,
nel rapporto 02/2010 del 21 gennaio 2011 (doc. 12/3-8 dell’incarto penale), ha
concluso che “(…) dalle nostre verifiche non è stato possibile chiarire
un’eventuale correlazione diretta con l’attività di compra/vendita di
automobili se non nei due casi citati per un importo di CHF 2'500.00. (…)”
(doc. 12/8 dell’incarto penale) –, questo TCA deve pertanto concludere che, ritenuta
un’abilità lavorativa del 75% come
venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione
familiare (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), quale reddito da invalido di RI 1 vanno
ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.-- x 75%), per
il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.--x 75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x
75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x 75%), per il 2010 fr.
47'025.--(62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%).
Considerati
nei medesimi anni i seguenti redditi da valido (non contestati e calcolati
correttamente in base all’art. 26 OAI): per il 2006 fr. 64'350.--, per il 2007 fr. 65'250.--, per il 2008 fr.
66'600.--, per il 2009 e il 2010 fr. 67'500.-- e per il 2011 fr. 76'000.--, il
grado d’invalidità non raggiunge mai, in quegli anni, il minimo pensionabile
del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI …" (doc. 23D, pag. 26-32)
4. Con
scritto intestato "Definizione della posizione contributiva" del 9
dicembre 2013 (doc. 25) e quindi antecedente alle sentenze citate, alla Cassa CO
1 aveva comunicato a RI 1 quanto segue:
" Facciamo riferimento al procedimento
penale aperto a suo carico dal Ministero pubblico (inc. 2010/7583/MF/nr), ed in
particolare alla documentazione versata agli atti.
A tale riguardo osserviamo che la Cassa ha esaminato
dettagliatamente la corposa documentazione alfine di avere un quadro chiaro
delle attività lucrative da lei esercitate nel corso di diversi anni, nonché i
reali rapporti instauratisi con la __________ di cui aveva procura individuale.
La Cassa è giunta alla conclusione che siano preponderanti
gli elementi che qualificano l'attività da lei svolta quale attività di natura
indipendente, non prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa
che la pongano in posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti
lei ha potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante
attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa
tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale salario
dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua carica
amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo rappresentativo
della reale attività economica da lei esercitata.
Oltre a ciò, e per sua stessa ammissione, si è occupato
anche di trasportare auto da rottamare oltre Gottardo, alfine di ottenerne un
utile.
Sulla base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha
provveduto a modificare d'ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi
AVS, da persona non attiva a persona con attività lucrativa indipendente a
decorrere dal 01.01.2006. in allegato trova la relativa conferma di
affiliazione, nonché le decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture
per gli anni 2006/07/08 emesse in virtù dell'art. 16 LAVS.
Precisiamo inoltre che conformemente all'art. 23 cpv. 5
OAVS, se l'autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito conseguito
da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da imporre ai
fini AVS basandosi sui dati di cui dispone." (doc. 25)
Con
decisioni di medesima data (doc. 25a, 25c nonché 25e) la Cassa CO 1 ha
determinato, in via definitiva, i contributi dovuti da RI 1 per gli anni 2006,
2007 e 2008 in, rispettivamente: CHF 3'375.40; CHF 6'514.30 e CHF 7'606.85
comprensivi delle spese amministrative.
Con
scritto 20 dicembre 2013 RI 1, tramite il patrocinatore, si è opposto a tale decisioni
(doc. 19). Dopo esame gli atti (doc. 16) l'avv. RA 1 ha confermato l'opposizione
con scritto 24 aprile 2014 (doc. 15) sorprendendosi della qualifica di indipendente
dell'attività svolta da RI 1 e lamentandosi della carenza degli accertamenti
effettuati ritenuti "inutilizzabili", contestando in particolare
che:
" … la posizione di RI 1 non può essere
paragonata a quelle delle aziende che operano in questo settore sia per
l'intensità, sia come presenza fiduciaria intesa quale presenza, bacino di
utenza e formazione, di cui RI 1 manifestamente non ha mai potuto disporre per
la totale assenza di formazione nel campo specifico. Non si vede dunque come
abbiate potuto giungere ai redditi di attività da indipendente esposti nelle Vostre
decisioni "definitive".
Le
aziende prese in considerazione dispongono di tre dipendenti il che significa
che occorre un budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.--
all'anno, ossia strutture che nulla hanno a che vedere con le limitate
possibilità "intellettuali e professionali" di RI 1.
Pertanto,
la documentazione prodotta non è utilizzabile nel caso concreto e ribadisco che
dagli atti ed in particolare dalla perizia psichiatrica non risulta in alcuno
modo che RI 1 abbia agito con intenzionalità e soprattutto disponga di un grado
di responsabilità sufficiente.
Proprio
per questo avreste dovuto attendere la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni
prima di procedere alla raccolta di dati ed allestire decisioni arbitrarie, infondate
e che stridono manifestamente con il sentimento di giustizia. (…)" (doc.
15)
5. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2014 (doc. 3), successiva alla crescita
in giudicato della STCA 8 maggio 2014, la Cassa CO 1 ha parzialmente accolto
l'opposizione dell'assicurato. In particolare la Cassa ha ritenuto, dopo esame
della documentazione anche di natura penale, che, nei rapporti professionali
del qui ricorrente con la __________:
" … siano preponderanti gli elementi che qualificano
l'attività svolta dal signor RI 1 quale attività di natura indipendente, non
prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo pongono in
posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti il signor RI 1 ha
potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante
attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa
tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale
salario dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua
carica amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo
rappresentativo della reale attività economica esercitata dallo stesso.
Oltre a ciò, e per ammissione del signor RI 1, si è occupato
di trasportare auto da rottamare
oltre Gottardo, alfine di ottenere un utile. (…)" (doc. 3, pag. 2)
Per
la determinazione dei redditi da sottoporre a contributo la Cassa ha evidenziato:
"
(…)
La
Cassa ha determinato il contributo personale quale indipendente a carico
dell'opponente per l'anno 2006, 2007 e 2008 in base agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS e art. 16 cpv. 1 LAVS), con riserva di rettifica qualora
emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.
Il
reddito professionale notificato ammonta a fr. 40'000.- (2006), fr. 60'000.-
(2007) e fr. 70'000.- (2008) + fr. 3'097.- (2006), fr. 6'298.- (2007) e fr.
7'348.- (2008) riporto al lordo del reddito art. 9 cpv. 4 LAVS, il capitale
investito nell'azienda a fr. 0.-.
Il
contributo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni legali in
materia. (…)" (doc. 3, pag. 2)
Osservate
le contestazioni dell'assicurato la Cassa ha espresso le seguenti valutazioni:
"
(…)
2. Nella fattispecie il contributo per
l'anno 2006, 2007 e 2008 è stato calcolato dalla Cassa di compensazione in base
agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS), con riserva di rettifica
qualora emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.
(…)
5. Con riferimento alla sentenza del
Tribunale cantonale del 8.05.2014 (contro la decisione su opposizione delI'UAI)
cresciuta in giudicato, è stato appurato/stabilito che:
A. "questo Tribunale
ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è
stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come
venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione
familiare." (cfr. STCA pag. 24);
B. "Alla
luce delle suesposte circostanze - visto che non è dato sapere su quali dati la
Cassa CO 1 si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso
in cui emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l'autorità fiscale
sta ancora acquisendo elementi per definire l'imponibile di RI 1 - questo
Tribunale ritiene che per la fissazione dei reddito ipotetico da invalido non
può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa CO 1 per gli anni dal 2006 al
2008. ... questo Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui è
giunta l'ispettrice Al fondandosi sulla Analisi di settore Piccoli
commercianti di veicoli d'occasione dell'Ispettorato fiscale del dicembre 2013" (cfr.
STCA pag. 27);
C. "quale reddito da invalido
di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.--
x 75%), per il 2007 fr. 47'925.--
(63'900.-- x
75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.--
(63'300.-- x 75%), per il 2010 fr. 47'025.-- (62'700.-- x 75%) e per il
2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%)
... La decisione impugnata del 18 marzo
2011 (doc. Al 90/1-4) di soppressione del diritto alla rendita va pertanto
confermata" (cfr. STCA pag. 32).
6. Alla luce di quanto precede, le
contestate decisioni riferite agli anni 2006, 2007 e 2008 vengono
rettificate, in base al reddito che il Tribunale cantonale ha ritenuto di poter
aderire alle conclusioni a cui è giunta l'ispettrice Al fondandosi su analisi
dell'Ispettorato fiscale, senza riportare al lordo dei premi AVS/AI/IPG il
reddito d'attività indipendente, e cioè:
2006
fr. 45'975.-
2007
fr. 47'925.-
2008
fr. 49'200.-
va comunque evidenziato che le stesse,
potranno essere riviste, se del caso dalla Cassa, nel momento in cui il
competente Ufficio di tassazione procederà ad una revisione delle tassazioni
fiscali 2006, 2007 e 2008. (…)" (doc. 3, pag. 5-6)
6. Con
ricorso del 22 agosto 2014 (doc. I) RI 1, sempre con il patrocinio dell'avv. RA
1, ha postulato l'annullamento della decisione impugnata oltre all'assistenza
giudiziaria, con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
La fattispecie oggetto dei presente ricorso è nota a questo
Tribunale, ritenuto che su di essa si è già pronunciato con decisione 8 maggio
2014, con la quale è stato respinto il gravame presentato dal qui ricorrente
contro la decisione di soppressione della rendita Al e accolto parzialmente
quello contro la decisione di restituzione emanata in data 13 maggio 2011.
(…)
… la Cassa CO 1 ha rivalutato la fattispecie giungendo
alla conclusione che nell'ambito dell'attività svolta dal ricorrente sarebbero
preponderanti gli elementi di natura indipendente, ritenuto che non
sostanzierebbero vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo porrebbe
in posizione dipendente nei confronti della __________.
(…)
Contro questa decisione il ricorrente presente tempestivo
gravame a questo Tribunale chiedendo di annullarla per i seguenti motivi che ci
si riserva di sviluppare in sede di replica, trattandosi questo di un diritto
riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo e da quella del Tribunale
federale. Si precisa che in data odierna è stata pure presentata domanda di
revisione della sentenza 8 maggio 2014.
(…)
Per stabilire il reddito la Cassa ha tenuto conto del fatto
che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si sarebbe stabilizzata
e a partire da quel momento vi sarebbe una capacità lavorativa del 75% come
venditore di auto e gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione
familiare. Se nonché, la situazione clinica psichiatrica non si è per nulla
stabilizzata e il quadro clinico del ricorrente non è per nulla migliorato.
Già prima della sentenza 8 maggio 2014, il patrocinatore
sottoscritto, per nulla convinto delle conclusioni cui era giunta la dottoressa
__________, nominata da questo Tribunale, ha chiesto al Dr. med. __________,
perito di chiara fama, di parere nell'interesse della verità (pro veritate).
Purtroppo, a seguito dell'inspiegabile decisione di questo
Tribunale di non attendere l'esito del procedimento penale aperto per truffa
(in realtà, dopo la sentenza di principio del Tribunale federale vi sarebbe
nella migliore delle ipotesi per l'AI una violazione dell'obbligo di informare
v. DTF 140 IV 11), questo parere non ha potuto essere prodotto nella pregressa
procedura. Esso viene dunque allegato al presente ricorso. Le conclusioni a cui
giunge l'esperto sono inequivocabili e indiscutibili e meglio:
- RI 1 soffre di una sindrome
ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell'attività e dell'attenzione,
ICD10 F90.0;
- questo disturbo ha influito
direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in
misura proibitiva;
- l'inabilità al lavoro è del
75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;
- una cura avrebbe scarse possibilità di successo;
- la capacità lavorativa non può
essere migliorata con provvedimenti integrativi.
In proposito, il ricorrente chiede che, qualora il Tribunale
non fosse convinto di queste conclusioni, che, si ribadisce, emanano da un perito
le cui capacità sono note e riconosciute, sia eseguita una nuova valutazione
psichiatrica, ritenuto che quella eseguita nella precedente procedura non è per
nulla attendibile e si fonda su una valutazione manifestamente sbagliata del
ricorrente.
(…)
… tenuto conto dei quadro clinico del ricorrente, egli non è
manifestamente in grado di svolgere un'attività indipendente come quella
ritenuta dalla Cassa per stabilire i contributi anche perché agli atti è
manifesto che egli non dispone dell'organizzazione e neppure delle capacità di
ottenere redditi paragonabili a quelli oggetto dello studio allestito dalla
Cassa. (…)" (doc. I)
7. La
Cassa CO 1 chiede invece, con osservazioni del 22 settembre 2014, la reiezione
del ricorso rilevando come, per la determinazione del reddito da sottoporre a
contribuzione la Cassa "si è allineata ai redditi professionali
stabiliti da uno studio maggiormente approfondito" dell'ispettorato AI
che si "fonda su analisi del settore dell'ispettorato fiscale".
8. Al
ricorrente è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla risposta di causa e
di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.
Egli
è però rimasto silente nonostante avesse auspicato, in sede di ricorso, di potersi
avvalere della facoltà di replicare, circostanza concessa con il doc. IV del 22
settembre 2014.
Considerandi
in
ordine
9.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
10.
La
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
11.
Il
1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3
e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla
fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente
ai contributi personali) si è realizzato successivamente al 1° gennaio 2009, le
citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS sono applicabili al periodo di
contribuzione 2009, e fanno stato.
nel
merito
12.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi
degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in
percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa
indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal
reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
13.
Per
l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.
Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati
sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale
proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione
biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante
il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito
dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il
reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non
corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio
investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).
14.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le
casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le
persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a
scadenze periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione
stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile
dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a
pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante
o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi
d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i
contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni
necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i
contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto
dovuti in una decisione.
15.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate
dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275.
consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque
precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per
il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi
principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le
decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle
Casse in materia di fissazione dei contributi.
Ueli Kieser:
Alters-und Hinterlassenenversiche-rung, 3 ed., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82
e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione
non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G.
del 1 dicembre 2014).
16.
Nel
caso in esame la contestazione di RI 1, debitamente patrocinato da un legale,
non ha (più) per oggetto la quantificazione degli importi del reddito conseguito.
La Cassa CO 1 li ha determinati, come ha ripetuto più volte, in maniera definitiva
alla luce del rischio di loro perenzione. L’autorità di tassazione non ha ancora
determinato una tassazione definitiva ritenuto come, d’altro canto, sia pendente
un procedimento penale contro l’assicurato come noto.
Alla
luce di questa circostanza, ossia della mancata motivata e precisa, contestazione
degli importi del reddito conseguito da attività indipendente dal ricorrente
non vi sono elementi per approfondire tale aspetto. In altri termini i redditi,
fissati nell'ambito della procedura AI sfociata nella sentenza di questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014, e ritenuti applicabili
per la determinazione di eventuali diritti a rendite di RI 1, vanno qui
confermati e ribaditi per le motivazioni esposte nel giudizio TCA 8 maggio 2014
noto alla parte ricorrente. In questa sede non v’è motivo di scostarsi dai
redditi ritenuti dall’amministrazione nella decisione resa su opposizione.
17.
Il
ricorrente, nel suo gravame, limita la contestazione alla natura della sua
attività. Egli ritiene infatti che non si potrebbe ritenere in concreto lo
svolgimento di un’attività indipendente da parte sua, e ciò esclusivamente per
ragioni psichiatriche e secondo la valutazione del perito di parte dott. __________.
18.
Nel
ricorso, che per completezza è stato ripreso nelle motivazioni di questo giudizio
nella sua quasi integralità, al punto 3, RI 1 fonda esclusivamente la sua argomentazione
su aspetti di natura medico psichiatrica. Il dott. __________ conclude infatti
che “la capacità lavorativa (limitata al 25% dal dott. __________, ndr.)
non può essere migliorata con provvedimenti integrativi” “RI 1 soffre di una sindrome
ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione,
ICD 10 F90.0” che avrebbe influito sulla capacità di acquisire competenze
professionali in “misura proibitiva” ciò che non permetterebbe lo
svolgimento di attività lavorativa sia dipendente che indipendente. RI 1 ne deduce
che, non essendo in grado di svolgere un’attività indipendente come quella
ritenuta dalla Cassa non sarebbe possibile chiedere il versamento di
contributi, RI 1 non sarebbe infatti in grado di organizzarsi adeguatamente, e
di ottenere redditi “paragonabili a quelli oggetto dello studio” cui la
Cassa si è affidata.
19.
Il
ricorrente non può assolutamente essere seguito in queste sue argomentazioni.
Da un lato la perita giudiziaria, a mano della completa documentazione a disposizione,
ha potuto valutare compiutamente RI 1, in epoca molto più prossima ai periodi oggetto
delle decisioni in causa, ed ha ritenuto, in maniera che questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto credibile ed assolutamente
convincente nella STCA 8 maggio 2014, che il ricorrente potesse non solo svolgere
un’attività indipendente ma lo potesse fare al 75% delle sue capacità. Le
motivazioni che stanno alla base della credibilità ed affidabilità di quella
valutazione peritale sono ampiamente note al ricorrente e sono precisate nella
sentenza citata. Nel suo ricorso RI 1 non esegue nessuna valutazione
approfondita del tema, come rilevato nella sentenza 22 dicembre 2014
(32.2014.117), e non è manifestamente sufficiente presentare al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni una valutazione psichiatrica diversa da quella
peritale, e ciò “fuori tempo massimo”, per porre in dubbio la valutazione della
perita giudiziaria. Da osservare che RI 1 ha avuto – dal referto peritale
all’incarico conferito al dott. __________ (antecedentemente alla redazione ed
intimazione della sentenza 8 maggio 2014) – ben più di 1 anno per ottenere una
valutazione di parte e per poterla confrontare con le valutazioni peritali
della dott. __________.
20.
Motivare,
alla luce degli elementi comprovanti un’attività svolta in maniera indipendente
emergenti dall’istruttoria penale (basti qui il rinvio agli atti penali acquisiti
dalla Cassa CO 1 doc. 115 a e seguenti), con meri aspetti psichiatrici di parte
per ritenere l’impossibilità di svolgimento di un’attività indipendente è tesi
temeraria che non può, come detto, essere seguita. Il ricorso deve essere
respinto, eccezionalmente senza carico di tasse e spese (unicamente per non
imporre allo Stato una procedura d’incasso delle stesse con esito incerto).
21.
Come
già ha fatto per la richiesta formante l’oggetto della sentenza 32.2014.117 RI
1.
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, i cui
presupposti (cumulativi) sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Non
diversamente dall’istanza evasa con il giudizio del 22 dicembre 2014 (inc.
32.2014
) in concreto non risulta soddisfatto il requisito della probabilità
di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere
la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe
(RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti a fondamento della contestazione del prelievo dei contributi,
secondo il gravame doc. I, sarebbe unicamente l’allestimento di una perizia di
parte (o valutazione di parte) di natura psichiatrica allestita dal dott. __________
per cui l’assicurato non sarebbe in grado di esercitare un’attività indipendente.
Questa circostanza è manifestamente smentita dagli atti penali, e, soprattutto,
dalla perizia giudiziaria, senza una contestazione valida e tempestiva del
giudizio di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014. L'assenza di altri e concreti elementi addotti e resi verosimili rendeva la contestazione priva
di esito favorevole sin dall’inizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione, nella misura in cui é ricevibile, é respinta.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti