30.2014.39
Attività indipendente. Contributi fissatti dalla Cassa. Domanda di riduzione del contributo rinviata alla Cassa per il giudizio
11 novembre 2014Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.39
IR/sc
Lugano
11
novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 agosto 2014 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto ed in diritto
· che RI 1, , ha conseguito, nel 2009, un
reddito da attività indipendente cifrato dall’UT __________, per l’allora
domicilio dell’assicurato, in CHF 75'000.-- dopo reclamo contro la decisione di
tassazione del medesimo ufficio;
· che l’assicurato non si è aggravato
ulteriormente contro il provvedimento di natura fiscale;
· che, con decisione formale del 24 giugno
2014 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato per
l’attività indipendente svolta nel 2009 determinando il reddito in CHF
82'873.--;
· che l’assicurato si è opposto alla
decisione con scritto del 16 luglio 2014 in cui ha evidenziato quanto, per semplicità, viene riportato in esteso:
"
(…)
Da
luglio 2009 a gennaio 2011, disoccupato, effettuato oltre 500 ricerche sia in
Ticino che in svizzera interna, tutte senza esito positivo. Terminato il
periodo quadro diritto alla disoccupazione ho ovviamente continuato ad
effettuare le ricerche ma senza trovare lavoro e senza alcuna fonte di reddito.
Come
si sa quando le cose non funzionano si accumulano i problemi e nel 2011 ho
anche effettuato la separazione con la moglie.
Da
febbraio a settembre 2011, non ho percepito redditi e ho praticamente vissuto
con i miei risparmi accumulati negli anni, bruciando letteralmente tutto il
capitale a disposizione. In una situazione disperata in autunno mi sono
iscritto per ottenere l'assistenza sociale non avendo più mezzi finanziari.
Da
autunno fino l'estate 2012 sono stato a carico dell'assistenza, vivendo con il
minimo vitale.
(…)
..
effettivamente il sottoscritto nel 2009, non ha percepito fisicamente fr.
75'000.-- di reddito aziendale indipendente, come indicato nella notifica di
tassazione.
Il
mio unico reddito è stato come sempre il salario lordo percepito in qualità di
dipendente.
L'autorità
fiscale ha aggiunto nella mia notifica di tassazione quale reddito di attività
indipendente aziendale per prassi fiscale e tassato per la relativa imposta unicamente
per le imposte federali.
Nella
__________ ero oltre dipendente anche amministratore unico. Nella transazione
di una vendita di una casa in costruzione è semplicemente stato intestato a mio
nome il terreno che è stato ceduto / pari al prezzo d'acquisto. Infatti tutti i
costi di costruzione sono stati sopportati dalla società e non dal
sottoscritto, come pure i ricavi della relativa vendita sono stati incassati
dalla società e non dal sottoscritto. Praticamente per tale operazione ho fatto
esclusivamente di prestanome, affinché venisse erogato un credito di costruzione
da parte della banca, per l'edificazione di una casa al mapp. __________ RFD di
__________, in un complesso di 4 case a favore della promotrice __________.
(…)" (doc. 7)
· che l’amministrazione ha proceduto alle
verifiche d’uso presso l’UT di __________ acquisendo il verbale di audizione
del signor RI 1 del 10 febbraio 2011 da cui emerge come l’importo di CHF
75'000.-- determinato per l’IFD 2009 è stato cifrato dopo audizione del signor RI
1 ed alla luce delle deduzioni da questi invocate (doc. 5a);
· che con decisione su opposizione la Cassa
CO 1 ha rettificato l’importo ritenuto alla base della determinazione dei
contributi alla luce della recente giurisprudenza del TF (9C_189/2013) riportando
il valore al netto ossia CHF 75'000.-- senza aggiunte;
· che l’attività indipendente è stata
considerata alla luce delle scelte dell’UT competente, confermate su reclamo ed
in quanto tali non oggetto di contestazione dell’assicurato;
· che RI 1 si è aggravato al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su opposizione con ricorso
del 25 settembre 2014 noto alle parti e che si dà per integralmente riprodotto
(il gravame riprende sostanzialmente le considerazioni dell’opposizione). In
esso il signor RI 1 evidenzia ulteriormente che:
"
(…)
…
se a suo tempo fossi stato avvisato che tale importo fosse stato oltre
l'imposta federale soggetto a contributi AVS non avrei mai accettato tale
reddito in aggiunta alla mia dichiarazione fiscale con la dicitura
"reddito da attività indipendente", bensì eventualmente reddito
d'altra fonte quindi non sottoposto all'AVS. Purtroppo oggi essendo la notifica
di tassazione cresciuta in giudicato non posso più ricorrere contro la notifica
di tassazione del 2009 essendo stata evasa su reclamo il 23.2.2011.
Attraverso
la presente chiedo che i relativi contributi vengano ridotti al contributo
minimo legale conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAVS …" (doc.
I)
· che a sostegno della sua domanda egli
evidenzia il suo attuale salario, gli alimenti dovuti, le spese di trasferta e
le spese professionali complessive che deve sopportare concludendo egli ribadisce
che è suo desiderio vedersi ridurre l’importo dei contributi richiesti al minimo
di legge;
· che la Cassa CO 1 ha postulato (il 20
ottobre 2014 doc. III) che il ricorso venga dichiarato inammissibile e gli atti
a lei trasmessi a valere quale istanza di riduzione dei contributi;
· che al ricorrente è stata concessa la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di nuove
prove (doc. V);
· che il giudice delegato ha contattato il
ricorrente ed ha, il medesimo giorno, redatto una lettera a lui destinata e
trasmessa in copia all’amministrazione (doc. IV del 22 ottobre 2014) in cui si evidenzia:
" (…)
… oggetto del contendere è la decisione su opposizione 28 agosto
2014 che fissa il contributo personale da attività indipendente per l’anno 2009
determinato in base alla tassazione 2009 e che ritiene un importo di CHF
75'000.- .
Nel suo ricorso lei fa riferimento a detto importo, ricordandone
la natura ed indicando che si tratta dell’ “utile di vendita di una casa costruita
a __________” incassato dalla __________ che ha pure soluto la TUI e l’imposta
federale diretta.
Per il resto lei non muove però lamentele alla determinazione di
questo importo ed alla percezione di contributi sulla base dello stesso..
L’argomentazione principale del suo ricorso, e quindi l’istanza
che formula, è quella oggetto dell’art. 11 cpv. 1 LAVS (riduzione del contributo)
che argomenta dovutamente.
Come le ho indicato telefonicamente, per costante prassi, il
Tribunale deve analizzare nel merito la decisione impugnata (qui la fissazione
dei contributi su fr. 75'000.-) e non può esaminare nel merito la domanda
formulata ai sensi dell’art 11 cpv. 1 LAVS in assenza di decisione impugnabile
resa dalla Cassa in questo ambito. (…)"
· che il ricorrente non ha fatto pervenire
ulteriori osservazioni e rilievi;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il ricorso, presentato nel termine di
30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e
contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e
conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è
quindi ricevibile in questa sede;
· che il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3
OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore
delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente
ai contributi personali) si è realizzato successivamente al 1° gennaio 2009, le
citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS sono applicabili al periodo di
contribuzione (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2013.16 del 21
ottobre 2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio
2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012);
· che sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett.
a LAVS). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento
dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS);
· che contributi sono fissati per ciascun
anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art.
22 cpv. 1 OAVS).I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda
al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2008). Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno
(art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008). Se in un
anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente
alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Se l'esercizio commerciale non
corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito
nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008)
· che le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta
federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti
dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa,
dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2
OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta,
Fatti
i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006). Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le
casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS);
· che per giurisprudenza costante del TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,
1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF
110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC
1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =
RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per
l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto
attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
K¿er, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,
Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313). Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a);
· che in concreto il ricorrente ha mosso
generica lamentela relativa all’importo ritenuto dall’autorità fiscale, non
contestandone la natura in sede di reclamo fiscale, ricordiamo che il reddito è
costituito dal passaggio al patrimonio personale di un fondo poi edificato con
finanziamento della fiduciaria di cui il ricorrente era AU, per poi essere
ceduto. In quest’ottica l’attività indipendente riconosciuta a livello fiscale
è manifesta e non soggetta a contestazioni di sorta, circostanza che ad un
fiduciario certamente non poteva sfuggire;
· che la Cassa di compensazione ha corretto
con la sua decisione su opposizione (rispetto a quanto ritenuto nella decisione
formale), l’importo del reddito da attività indipendente in CHF 75'000.--.
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di
compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le
deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo
8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27
capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi
di contribuzione applicabili. Per la disposizione transitoria della modifica
del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto
fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da
un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo
l'entrata in vigore della modifica. Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo
2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e
cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio
2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF
139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione
all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza
di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni
relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo
comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,
ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso
dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo
soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione
per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal
canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è
chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere
al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al
100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di
ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali
sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3). L'Alta Corte ha quindi affermato
che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del
Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare
unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal
ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo
disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente
con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale
non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella
semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr.
consid. 5.4). Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova
norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di
compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V
289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità
fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato.
Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di
conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco
anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la
deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il
principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti
nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene
contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr.
consid. 5.5). La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio
non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente,
espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna
deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali
sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle
domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è
stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché
il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se
dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per
la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la
cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi
dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,
il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente
dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di
prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare
i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6). Nel primo caso giudicato
da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata
dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i
contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.
Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed
ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché
ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare
Considerandi
l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Anche nella seconda controversia (30.2014.8, si vedano
anche le considerazioni contenute STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014) il TCA ha
potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla
documentazione raccolta era lordo;
· che, da quanto precede, l’operato della
Cassa CO 1 è corretto e l’importo ritenuto pure. Non vi è motivo per questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, anche alla luce dell’assenza di concreta
motivazione di segno contrario del ricorrente, su questo punto, per non
ritenere l’importo fissato dall'amministrazione e sottoposto ai contributi, da
un lato, e per non ritenere lo stesso proveniente da un’attività che la
giurisprudenza costante del TF in materia fiscale considera di natura indipendente;
· che la decisione impugnata è quindi corretta
e va pienamente confermata;
· che con il suo gravame RI 1 chiede la
riduzione dell’importo dovuto per i contributi in discussione al minimo di
legge evidenziando le sue attuali difficoltà;
· che, a ragione, la cassa osserva come
detta istanza esula dal contesto del gravame e le vada sottoposta per esame,
valutazione e decisione semmai impugnabile;
· che infatti, per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V
36.
cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,
la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una
sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1;
DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che in concreto la decisione impugnata ha
per oggetto unicamente la fissazione dei contributi per l’attività indipendente
svolta da RI 1 nel 2009 e non invece un diniego di riduzione dei contributi
stessi;
· che per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i
contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non
potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate
obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata,
per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però
essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo
minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone
assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e
previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per
questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni
possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo
contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso
1.
che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare
alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei
documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere
da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la
riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS);
· che per quanto attiene la riduzione dei
contributi, la richiesta deve essere presentata per iscritto (N. 3014 delle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG (DIN), edite dall'UFAS, edizione 2001, stato
2006) e deve essere sufficientemente motivata. L'assicurato deve inoltre
provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui
il pagamento di contributi (N. 3015 DIN). La riduzione dei contributi è una
misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie
dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità
(RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente
rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN). La condizione dell'inesigibilità è
soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato
di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.
162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese
indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai
mezzi disponibili (N. 3021 DIN). Occorre tenere presente la situazione
economica complessiva del debitore e non solo fondarsi sul suo reddito da
attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023
DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del
coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune, indipendentemente
dal regime matrimoniale scelto (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516,
RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN). Per situazione di bisogno si intende il minimo
vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in
circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione
rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è
esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN), costituendo un onere troppo gravoso.
La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare
situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è
inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo
(RCC 1978 pag. 523). Perché vi debba essere riduzione, occorre che il richiedente
non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che,
abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di
disagio, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di
necessità (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319; N. 3027 DIN). I contributi
personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono
essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti
di un onere troppo pesante, anche se l'assicurato non ne può disporre (N. 3029
DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una
dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti
per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto
di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di
pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando
non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate
(ad es. le assicurazioni sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e
giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030
DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso,
è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi
dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN). Per determinare se il pagamento del
contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la
giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI
1995.
pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi
della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid.
5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN). Il debito contributivo di cui si chiede
la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del
minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).
Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi
ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni
vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
art. 1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11). La riduzione dei contributi
deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento permette
alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN). Per
stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla
situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe
pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254
consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello
in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di
conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il
Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso,
sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità
di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori
alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd;
DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11). Inoltre, un
condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi
AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954
pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di
valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere
considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6). I contributi non
devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato
(N. 3046 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere
ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi
non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047 DIN). Di regola, il grado di riduzione è
stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato
e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure
dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto
dell'esecuzione (N. 3048 DIN). I debiti ed i loro interessi non giustificano di
per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come
seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che
abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale
versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie
(RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN). La riduzione riguarda la totalità del
contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi
prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in
considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN). Anche se
il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può
essere ridotto ad un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un
salariato, quindi al 5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051
DIN);
· che in concreto la cassa non ha ancora
esaminato i presupposti di una riduzione del contributo come postulata dal qui
ricorrente, alla luce della prassi appena esposta;
· che per tale motivo il ricorso su questo
aspetto appare inammissibile e gli atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1
affinché proceda nei suoi incombenti. Per tali motivi in quanto ammissibile il
ricorso è respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In
quanto ammissibile il ricorso 25 settembre 2014 formulato da RI 1, , è respinto.
1.1. Gli
atti vengono ritrasmessi alla Cassa subito dopo l'emanazione del presente
giudizio per quanto di sua competenza conformemente ai considerandi che
precedono.
2. Non
si percepiscono tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti