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Decisione

30.2014.39

Attività indipendente. Contributi fissatti dalla Cassa. Domanda di riduzione del contributo rinviata alla Cassa per il giudizio

11 novembre 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006). Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le

casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il

contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a

loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle

casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23

cpv. 5 OAVS);

· che per giurisprudenza costante del TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

K¿er, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,

Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313). Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a);

· che in concreto il ricorrente ha mosso

generica lamentela relativa all’importo ritenuto dall’autorità fiscale, non

contestandone la natura in sede di reclamo fiscale, ricordiamo che il reddito è

costituito dal passaggio al patrimonio personale di un fondo poi edificato con

finanziamento della fiduciaria di cui il ricorrente era AU, per poi essere

ceduto. In quest’ottica l’attività indipendente riconosciuta a livello fiscale

è manifesta e non soggetta a contestazioni di sorta, circostanza che ad un

fiduciario certamente non poteva sfuggire;

· che la Cassa di compensazione ha corretto

con la sua decisione su opposizione (rispetto a quanto ritenuto nella decisione

formale), l’importo del reddito da attività indipendente in CHF 75'000.--.

Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di

compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le

deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo

8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19

giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27

capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.

A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi

di contribuzione applicabili. Per la disposizione transitoria della modifica

del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto

fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da

un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo

l'entrata in vigore della modifica. Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo

2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e

cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio

2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF

139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione

all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza

di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni

relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo

comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,

ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso

dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo

soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione

per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal

canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è

chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere

al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al

100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di

ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali

sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3). L'Alta Corte ha quindi affermato

che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del

Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare

unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal

ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo

disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente

con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale

non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella

semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr.

consid. 5.4). Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova

norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di

compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V

289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità

fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato.

Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di

conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco

anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la

deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il

principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti

nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene

contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr.

consid. 5.5). La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio

non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente,

espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna

deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché

il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,

il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente

dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di

prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare

i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6). Nel primo caso giudicato

da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata

dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i

contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.

Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed

ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché

ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare

Considerandi

l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Anche nella seconda controversia (30.2014.8, si vedano

anche le considerazioni contenute STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014) il TCA ha

potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla

documentazione raccolta era lordo;

· che, da quanto precede, l’operato della

Cassa CO 1 è corretto e l’importo ritenuto pure. Non vi è motivo per questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, anche alla luce dell’assenza di concreta

motivazione di segno contrario del ricorrente, su questo punto, per non

ritenere l’importo fissato dall'amministrazione e sottoposto ai contributi, da

un lato, e per non ritenere lo stesso proveniente da un’attività che la

giurisprudenza costante del TF in materia fiscale considera di natura indipendente;

· che la decisione impugnata è quindi corretta

e va pienamente confermata;

· che con il suo gravame RI 1 chiede la

riduzione dell’importo dovuto per i contributi in discussione al minimo di

legge evidenziando le sue attuali difficoltà;

· che, a ragione, la cassa osserva come

detta istanza esula dal contesto del gravame e le vada sottoposta per esame,

valutazione e decisione semmai impugnabile;

· che infatti, per costante giurisprudenza

federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V

36.

cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV

Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,

la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una

sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1;

DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che in concreto la decisione impugnata ha

per oggetto unicamente la fissazione dei contributi per l’attività indipendente

svolta da RI 1 nel 2009 e non invece un diniego di riduzione dei contributi

stessi;

· che per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i

contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non

potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate

obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata,

per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però

essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo

minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone

assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e

previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per

questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni

possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo

contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso

1.

che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare

alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei

documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere

da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la

riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS);

· che per quanto attiene la riduzione dei

contributi, la richiesta deve essere presentata per iscritto (N. 3014 delle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG (DIN), edite dall'UFAS, edizione 2001, stato

2006) e deve essere sufficientemente motivata. L'assicurato deve inoltre

provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui

il pagamento di contributi (N. 3015 DIN). La riduzione dei contributi è una

misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie

dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità

(RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente

rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN). La condizione dell'inesigibilità è

soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato

di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.

162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese

indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai

mezzi disponibili (N. 3021 DIN). Occorre tenere presente la situazione

economica complessiva del debitore e non solo fondarsi sul suo reddito da

attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023

DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del

coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune, indipendentemente

dal regime matrimoniale scelto (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516,

RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN). Per situazione di bisogno si intende il minimo

vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in

circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione

rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è

esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN), costituendo un onere troppo gravoso.

La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare

situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è

inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo

(RCC 1978 pag. 523). Perché vi debba essere riduzione, occorre che il richiedente

non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che,

abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di

disagio, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di

necessità (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319; N. 3027 DIN). I contributi

personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono

essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti

di un onere troppo pesante, anche se l'assicurato non ne può disporre (N. 3029

DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una

dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti

per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto

di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di

pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando

non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate

(ad es. le assicurazioni sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e

giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030

DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso,

è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi

dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN). Per determinare se il pagamento del

contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la

giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI

1995.

pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi

della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid.

5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN). Il debito contributivo di cui si chiede

la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del

minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).

Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi

ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni

vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

art. 1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11). La riduzione dei contributi

deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento permette

alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN). Per

stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla

situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe

pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254

consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello

in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di

conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il

Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso,

sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità

di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori

alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd;

DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11). Inoltre, un

condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi

AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954

pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di

valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere

considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6). I contributi non

devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato

(N. 3046 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere

ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi

non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047 DIN). Di regola, il grado di riduzione è

stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato

e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure

dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto

dell'esecuzione (N. 3048 DIN). I debiti ed i loro interessi non giustificano di

per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come

seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che

abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale

versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie

(RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN). La riduzione riguarda la totalità del

contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi

prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in

considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN). Anche se

il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può

essere ridotto ad un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un

salariato, quindi al 5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051

DIN);

· che in concreto la cassa non ha ancora

esaminato i presupposti di una riduzione del contributo come postulata dal qui

ricorrente, alla luce della prassi appena esposta;

· che per tale motivo il ricorso su questo

aspetto appare inammissibile e gli atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1

affinché proceda nei suoi incombenti. Per tali motivi in quanto ammissibile il

ricorso è respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In

quanto ammissibile il ricorso 25 settembre 2014 formulato da RI 1, , è respinto.

1.1. Gli

atti vengono ritrasmessi alla Cassa subito dopo l'emanazione del presente

giudizio per quanto di sua competenza conformemente ai considerandi che

precedono.

2. Non

si percepiscono tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti