30.2014.40
Accertamento presso l'autorità fiscale della presenza di un capitale aziendale da dedurre dal reddito da attività indipendente. Rinvio degli atti alla Cassa per la determinazione dell'ammontare esatto
15 gennaio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.40
cs
Lugano
15 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2014 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con 4 distinte decisioni del
26 maggio 2014 e del 24 giugno 2014 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1 negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la sua attività
indipendente svolta a __________, sulla base di redditi soggetti a
contribuzione di fr. 63'757 (2009; doc. 17a), fr. 73'260 (2010; doc. 17b), fr.
63'893 (2011; doc. 16a; fr. 72’293 prima della deduzione della quota esente per
beneficiari di una rendita AVS per 6 mesi) e fr. 57'145 (2012; doc. 16b; fr.
73'945 prima della deduzione della quota esente per beneficiari di una rendita
AVS per 12 mesi).
1.2. In seguito alle censure
sollevate da RI 1, l’amministrazione ha ridotto il reddito da attività
indipendente a fr. 57'700 nel 2009, fr. 66'300 nel 2010, fr. 67'600 nel 2011 (da
cui va ancora dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita AVS per 6
mesi) e fr. 68'900 nel 2012 (da cui va ancora dedotta la quota esente per
beneficiari di una rendita AVS per 12 mesi; doc. 4).
1.3. RI 1, rappresentato dalla RA
1, è insorto tempestivamente contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo che dai redditi soggetti a contribuzione venga dedotto il capitale
proprio investito nell’azienda (doc. I). L’insorgente evidenzia di essere
proprietario di un immobile a __________ che fa parte della sostanza aziendale,
del valore di fr. 1'222'100 nel 2009, fr. 1'564'000 nel 2010, fr. 1'759'000 nel
2011 e fr. 1'759'000 nel 2012, per un capitale proprio investito nell¿zienda,
ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, di fr. 30'552 nel 2010 (2.5%), fr.
31'280 nel 2011 (2%), fr. 35'190 nel 2011 (2%), fr. 17'595 nel 2012 (1%). Il
ricorrente chiede “che venga corretto il reddito soggetto ad AVS degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 dell’interesse del capitale proprio investito nell’impresa,
di Fr. 30'552.00 (2009), Fr. 31'280.00 (2010), Fr. 35'190.00 (2011) e Fr.
17'595.00 (2012)”.
1.4. Con risposta del 27 ottobre
2014 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 6 novembre 2014
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, evidenziando come oggetto
del reddito da attività indipendente è il bene sito a __________ e che dalla
determinazione dell’imponibile del Cantone di __________ si evince che
l’immobile costituisce sostanza commerciale e la ripartizione fiscale “riprende
questi fondamenti” (doc. V).
1.6. Il 24 novembre 2014 il TCA ha
interpellato l’UT di __________, affermando:
" il nostro
Tribunale è chiamato a statuire in merito alla fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per gli anni dal 2009 al 2012.
Il Vostro Ufficio ha comunicato alla Cassa CO 1 i dati del reddito
aziendale e del capitale proprio investito nell’azienda sulla base delle
rispettive tassazioni fiscali.
RI 1 si è rivolto al nostro Tribunale, contestando l’ammontare del
capitale investito nell’azienda (fr. 0). A questo proposito sostiene quanto
segue:
“dalla decisione impugnata risulta che gli interessi ipotecari
sono qualificati come interessi debitore privati. Il capitale imponibile però è
da accertarsi senza contraddizioni: se le spese ipotecarie non vengono
accettate come spese commerciali, l’ipoteca stessa non può costituire un debito
commerciale. In tale caso il capitale proprio è il valore dell’immobile. Non
risulta vero che il capitale proprio corrisponde a Fr. ZERO”.
RI 1 ha quindi indicato gli importi che secondo lui devono essere
considerati capitale proprio sulla base del valore di ripartizione
dell’immobile sito a __________, e meglio: per il 2009: fr. 1'222'100; per il
2010: fr. 1'564'000; per il 2011: fr. 1'759'500: per il 2012: fr. 1'759'500.
Il ricorrente afferma inoltre che “dalla determinazione dell’imponibile
del Cantone __________ si evince che l’immobile costituisce sostanza
commerciale. La ripartizione fiscale della __________ riprende questi
fondamenti” ed aggiunge infine: “facciamo riferimento all’ultima colonna
del Riparto Cantonale (IC) del 25 aprile 2014: il reddito immobiliare (= Fr.
68'900.00) viene iscritto come reddito da attività indipendente, senza
detrazione degli interessi del debito (= Fr. 15'358.00). Il capitale proprio
investito ammonta a Fr. 1'759'500.00 (con arrotondamento, qui di Fr.
1'749'499.00)”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se, sulla
base delle affermazioni di RI 1 nel caso di specie, per gli anni dal 2009 al
2012, occorre prendere in considerazione un capitale proprio investito
nell’azienda come sostenuto dal ricorrente.
A questo proposito in allegato vi trasmettiamo copia del riparto
dell’imposta cantonale 2012 del 25 aprile 2014 (doc. E1) e copia di uno scritto
del “____________________” del 2 maggio 2014 per il periodo dal 1.1.2012 fino
al 31.12.2012 da cui emerge che alla voce “__________” vi è un valore di fr.
1'759'500 (doc. E2).
Vi chiediamo di voler motivare la vostra presa di posizione, sia
nel caso di conferma di un capitale proprio pari a fr. 0, sia nel caso di
conferma dei dati esposti da RI 1.” (doc. VII)
1.7. Dopo essere stata sollecitata,
con scritto del 17 dicembre 2014, l'autorità fiscale ha affermato:
" in sede di
tassazione, per gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza
immobiliare posseduta dal signor RI 1 nel canton __________, come da riparto
intercantonale fornitoci dall’autorità fiscale dello stesso.
La sostanza immobiliare posseduta nel canton __________ è da
considerare sostanza aziendale come da informazioni sul suddetto riparto
intercantonale.
Fatti
I debiti sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante
sostanza privata posseduta nel canton __________ e nel canton __________.”
(doc. IX)
1.8. Con osservazioni del 24
dicembre 2014 il ricorrente sostiene che l'ufficio di tassazione “semplicemente
affermando che “La sostanza immobiliare posseduta nel canton __________
è da considerare sostanza aziendale” non risponde al quesito posto, che verte
sul capitale proprio. La vertenza infatti si sviluppa attorno al non congruente
trattamento del reddito immobiliare (aziendale) a fronte della qualifica
assegnata al capitale proprio investito nella segnalazione alla cassa CO 1.
Segnalazione che il ricorrente chiede sia rettificata con gli importi da lui
già comunicati” (doc. XII).
1.9. Con osservazioni del 24
dicembre 2014 la Cassa ha affermato:
" (…)
In riferimento alla vostra lettera del 18 dicembre 2014, con la
presente osserviamo che in base all’art. 23 OAVS le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione
dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali.
Inoltre, in base al cpv. 4 dell’articolo appena citato, le indicazioni
fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.
In conclusione, in riferimento a quanto appena esposto e alle
risultanze dell’accertamento presso l’UT __________, quest’ultimo afferma che
la sostanza immobiliare posseduta nel canton __________, debba essere
considerata quale sostanza aziendale e di conseguenza capitale investito. Tale
affermazione però non ha trovato riscontro con i dati che l’UT ha segnalato
alla nostra Cassa (per l’emissione delle prime decisioni di fissazione dei
contributi) e con la nostra richiesta di accertamento in sede di reclamo presso
il medesimo UT, i quali dati invece confermerebbero l’assenza di capitale
investito nell’azienda (o sostanza aziendale).
La Cassa è disponibile a rettificare le decisioni contestate e
considerare la sostanza immobiliare nel canton __________ quale capitale
investito, se il lodevole TCA dovesse confermare uno scostamento dai dati
fiscali comunicati alla nostra Cassa dall’UT di __________” (doc. XI)
Considerandi
2.1
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2
I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il
risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,
il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il
capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei
conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di
contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito
non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata
ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4
Va ancora rammentato che ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal
1.1
; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le
elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che
siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le
elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono
deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli
previsti dalla legge federale del 19 giugno 195949 su l’assicurazione per
l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 195250 sulle indennità
di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di
previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore
di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici
(nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al
31.12.2011
prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato
nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la
Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità”).
Il Consiglio
federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo
proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
Ai sensi
dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle
autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9
cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione
aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni
ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8
della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso
2.
della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito
comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione
applicabili.
2.5
Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante
un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel
procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4.
= RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275.
consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque
precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per
il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali
sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC
1988.
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9
LAVS, N. 151 pag. 312).
2.6
Va
ancora rammentato che con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007),
il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
4.2
Contrairement à ce que soutient le recourant, on
ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand
bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la
République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive
des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le
cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité
lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités
fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS
et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les
caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées
par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour
l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)."
In una sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale
federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):
" (…)
Mentre le autorità fiscali possono qualificare come
distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario -
che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le
autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione
dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia
carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di
compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale.
Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse
di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione
dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e
coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti
valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima
eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni
adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo
tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È
quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza
di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante
prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con
decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario
dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio
l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la
società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate
remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a
collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti
commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di
dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)."
2.7
In concreto, l’importo del
reddito da attività indipendente di fr. 57'700 per il 2009, fr. 66'300 per il
2010, fr. 67'600 per il 2011 e fr. 68'900 per il 2012, da cui non sono stati
dedotti i contributi AVS (cfr. doc. 6 e doc. A punto 8, nonché sentenza
9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537), evinto dalle
tassazioni dell’imposta federale diretta per gli anni dal 2009 al 2012,
cresciute incontestate in giudicato, è stato confermato dall’autorità fiscale anche
dopo essere stata interpellata dall’amministrazione (cfr. doc. 7, 15 e 6). L’importo
così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia
per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5 e
2.
). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito
aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo
in sede fiscale (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
L’insorgente sostiene che
dal medesimo occorre tuttavia dedurre la percentuale del capitale proprio
investito nell’azienda, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, consistente
nel valore dell’immobile aziendale sito a __________, senza tener conto
dell’ipoteca, non essendo le spese ipotecarie state dedotte dal reddito
aziendale (cfr. doc. I, petitum che fa riferimento unicamente al punto 4 del
ricorso).
In concreto, la Cassa, con
gli accertamenti del 17 giugno 2014 (doc. 15) e del 1° luglio 2014 (doc. 7), ha
chiesto all’autorità fiscale di confermare l’ammontare del reddito aziendale,
di indicare se l’interessato aveva dedotto i contributi sociali e se le
tassazioni sono cresciute in giudicato. Il fisco ha risposto affermando che “le
decisioni di tassazione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono cresciute in
giudicato”, che il “contribuente non ha dedotto i contributi AVS dal
reddito aziendale” e che “i redditi aziendali sono stati da noi tassati
come da dati dichiarati dal contribuente. Non sono stati fatti valere eventuali
interessi passivi aziendali” (doc. 6).
L’autorità fiscale non è
invece stata chiamata ad esprimersi esplicitamente in merito all’ammontare del
capitale investito (cfr. doc. 7 e 15 e le tre domande poste).
Interpellato su questo
specifico punto dal TCA l'UT ha affermato che “in sede di tassazione, per
gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza immobiliare posseduta
dal signor RI 1 nel canton __________, come da riparto intercantonale fornitoci
dall’autorità fiscale dello stesso”, che “la sostanza immobiliare
posseduta nel canton __________ è da considerare sostanza aziendale come
da informazioni sul suddetto riparto intercantonale” e che “i debiti
sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante sostanza privata
posseduta nel canton __________ e nel canton __________” (doc. IX,
sottolineatura del redattore).
L’UT ha di conseguenza
esplicitamente affermato, come del resto emerge dagli atti prodotti dal
ricorrente in sede di osservazioni (cfr. in particolare il doc. E2), che
l’immobile posseduto dall’assicurato a __________ va considerato quale capitale
aziendale.
Tuttavia l’autorità
fiscale non si è espressa circa l’ammontare del capitale investito.
Ora, ritenuto che le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione
(art. 23 cpv. 4 OAVS) e che le autorità fiscali cantonali stabiliscono, tra
l’altro, il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente
tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 seconda parte OAVS), questo
Tribunale non può stabilire autonomamente, sulla sola base della documentazione
prodotta dalle parti, con la necessaria tranquillità, l’ammontare del capitale
investito da prendere in considerazione per il calcolo dell’interesse da
dedurre dal reddito da attività indipendente.
Questo compito, in
presenza di una tassazione fiscale, compete infatti, di principio, al fisco
(cfr. art. 23 OAVS). Spetterà in particolare all’autorità fiscale spiegare se,
e in che misura, il debito ipotecario va dedotto o meno dal capitale proprio
(immobile sito a __________).
Alla luce di quanto sopra,
accertata la presenza di un capitale proprio (doc. IX), gli atti vanno
ritornati alla Cassa affinché, dopo aver acquisito tutte le informazioni
necessarie presso l’autorità fiscale atte a chiarirne definitivamente l’ammontare
per gli anni oggetto del contendere, ricalcoli, laddove necessario, il reddito
soggetto a contribuzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti