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Decisione

30.2014.40

Accertamento presso l'autorità fiscale della presenza di un capitale aziendale da dedurre dal reddito da attività indipendente. Rinvio degli atti alla Cassa per la determinazione dell'ammontare esatto

15 gennaio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I debiti sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante

sostanza privata posseduta nel canton __________ e nel canton __________.”

(doc. IX)

1.8. Con osservazioni del 24

dicembre 2014 il ricorrente sostiene che l'ufficio di tassazione “semplicemente

affermando che “La sostanza immobiliare posseduta nel canton __________

è da considerare sostanza aziendale” non risponde al quesito posto, che verte

sul capitale proprio. La vertenza infatti si sviluppa attorno al non congruente

trattamento del reddito immobiliare (aziendale) a fronte della qualifica

assegnata al capitale proprio investito nella segnalazione alla cassa CO 1.

Segnalazione che il ricorrente chiede sia rettificata con gli importi da lui

già comunicati” (doc. XII).

1.9. Con osservazioni del 24

dicembre 2014 la Cassa ha affermato:

" (…)

In riferimento alla vostra lettera del 18 dicembre 2014, con la

presente osserviamo che in base all’art. 23 OAVS le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione

dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali.

Inoltre, in base al cpv. 4 dell’articolo appena citato, le indicazioni

fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

In conclusione, in riferimento a quanto appena esposto e alle

risultanze dell’accertamento presso l’UT __________, quest’ultimo afferma che

la sostanza immobiliare posseduta nel canton __________, debba essere

considerata quale sostanza aziendale e di conseguenza capitale investito. Tale

affermazione però non ha trovato riscontro con i dati che l’UT ha segnalato

alla nostra Cassa (per l’emissione delle prime decisioni di fissazione dei

contributi) e con la nostra richiesta di accertamento in sede di reclamo presso

il medesimo UT, i quali dati invece confermerebbero l’assenza di capitale

investito nell’azienda (o sostanza aziendale).

La Cassa è disponibile a rettificare le decisioni contestate e

considerare la sostanza immobiliare nel canton __________ quale capitale

investito, se il lodevole TCA dovesse confermare uno scostamento dai dati

fiscali comunicati alla nostra Cassa dall’UT di __________” (doc. XI)

Considerandi

2.1

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il

risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,

il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il

capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei

conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di

contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito

non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata

ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4

Va ancora rammentato che ai sensi

dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal

1.1

; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le

elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a

scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che

siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le

elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono

deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli

previsti dalla legge federale del 19 giugno 195949 su l’assicurazione per

l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 195250 sulle indennità

di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di

previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore

di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici

(nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al

31.12.2011

prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato

nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la

Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità”).

Il Consiglio

federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo

proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Ai sensi

dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle

autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9

cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione

aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8

della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19

giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso

2.

della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito

comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione

applicabili.

2.5

Per giurisprudenza costante

del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante

un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel

procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.

4.

= RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali

sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC

1988.

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen

AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de

la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9

LAVS, N. 151 pag. 312).

2.6

Va

ancora rammentato che con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007),

il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2

Contrairement à ce que soutient le recourant, on

ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand

bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la

République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive

des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le

cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité

lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités

fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité

indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS

et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les

caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées

par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour

l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)."

In una sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale

federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):

" (…)

Mentre le autorità fiscali possono qualificare come

distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario -

che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le

autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione

dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia

carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di

compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale.

Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse

di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione

dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e

coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti

valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima

eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni

adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo

tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È

quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza

di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante

prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con

decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario

dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio

l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la

società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate

remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a

collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti

commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di

dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)."

2.7

In concreto, l’importo del

reddito da attività indipendente di fr. 57'700 per il 2009, fr. 66'300 per il

2010, fr. 67'600 per il 2011 e fr. 68'900 per il 2012, da cui non sono stati

dedotti i contributi AVS (cfr. doc. 6 e doc. A punto 8, nonché sentenza

9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537), evinto dalle

tassazioni dell’imposta federale diretta per gli anni dal 2009 al 2012,

cresciute incontestate in giudicato, è stato confermato dall’autorità fiscale anche

dopo essere stata interpellata dall’amministrazione (cfr. doc. 7, 15 e 6). L’importo

così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia

per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5 e

2.

). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito

aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo

in sede fiscale (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

L’insorgente sostiene che

dal medesimo occorre tuttavia dedurre la percentuale del capitale proprio

investito nell’azienda, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, consistente

nel valore dell’immobile aziendale sito a __________, senza tener conto

dell’ipoteca, non essendo le spese ipotecarie state dedotte dal reddito

aziendale (cfr. doc. I, petitum che fa riferimento unicamente al punto 4 del

ricorso).

In concreto, la Cassa, con

gli accertamenti del 17 giugno 2014 (doc. 15) e del 1° luglio 2014 (doc. 7), ha

chiesto all’autorità fiscale di confermare l’ammontare del reddito aziendale,

di indicare se l’interessato aveva dedotto i contributi sociali e se le

tassazioni sono cresciute in giudicato. Il fisco ha risposto affermando che “le

decisioni di tassazione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono cresciute in

giudicato”, che il “contribuente non ha dedotto i contributi AVS dal

reddito aziendale” e che “i redditi aziendali sono stati da noi tassati

come da dati dichiarati dal contribuente. Non sono stati fatti valere eventuali

interessi passivi aziendali” (doc. 6).

L’autorità fiscale non è

invece stata chiamata ad esprimersi esplicitamente in merito all’ammontare del

capitale investito (cfr. doc. 7 e 15 e le tre domande poste).

Interpellato su questo

specifico punto dal TCA l'UT ha affermato che “in sede di tassazione, per

gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza immobiliare posseduta

dal signor RI 1 nel canton __________, come da riparto intercantonale fornitoci

dall’autorità fiscale dello stesso”, che “la sostanza immobiliare

posseduta nel canton __________ è da considerare sostanza aziendale come

da informazioni sul suddetto riparto intercantonale” e che “i debiti

sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante sostanza privata

posseduta nel canton __________ e nel canton __________” (doc. IX,

sottolineatura del redattore).

L’UT ha di conseguenza

esplicitamente affermato, come del resto emerge dagli atti prodotti dal

ricorrente in sede di osservazioni (cfr. in particolare il doc. E2), che

l’immobile posseduto dall’assicurato a __________ va considerato quale capitale

aziendale.

Tuttavia l’autorità

fiscale non si è espressa circa l’ammontare del capitale investito.

Ora, ritenuto che le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS) e che le autorità fiscali cantonali stabiliscono, tra

l’altro, il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente

tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 seconda parte OAVS), questo

Tribunale non può stabilire autonomamente, sulla sola base della documentazione

prodotta dalle parti, con la necessaria tranquillità, l’ammontare del capitale

investito da prendere in considerazione per il calcolo dell’interesse da

dedurre dal reddito da attività indipendente.

Questo compito, in

presenza di una tassazione fiscale, compete infatti, di principio, al fisco

(cfr. art. 23 OAVS). Spetterà in particolare all’autorità fiscale spiegare se,

e in che misura, il debito ipotecario va dedotto o meno dal capitale proprio

(immobile sito a __________).

Alla luce di quanto sopra,

accertata la presenza di un capitale proprio (doc. IX), gli atti vanno

ritornati alla Cassa affinché, dopo aver acquisito tutte le informazioni

necessarie presso l’autorità fiscale atte a chiarirne definitivamente l’ammontare

per gli anni oggetto del contendere, ricalcoli, laddove necessario, il reddito

soggetto a contribuzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti