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30.2014.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie

per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato

salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo

la pertinente legge.

L'art. 11 LPGA considera datore di

lavoro chi impiega salariati.

Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

4. Giusta

l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la

quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione

dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla

riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è

la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS).

Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi

retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o

indeterminato (N. 1001 DSD).

La LAVS presume che la persona che paga

dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12

LAVS).

5. Per

quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di

diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione

qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve ammettere

un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,

rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio

economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne

Considerandi

assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA

H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid.

3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la

giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli

elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

6.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo

di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di

dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità

giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta,

è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare

un'altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008,

30.2008

; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles

1.

à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N.

149.

ad art. 9 LAVS, pag. 313).

7.

La

nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come

dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della

sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato

in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente,

poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale attività,

considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai

fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un

assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti

un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA;

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può

essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente

per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se

proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a;

DTF 104 V 127).

8. Nella

più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre

tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua

attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del

1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la

regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento,

poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che

per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano

di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello

statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa

e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b

pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).

Infine, vanno considerate anche le

esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad

assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per

diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a

pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato

che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro,

rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro,

vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in

parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza

H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con

riferimenti).

9. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata

giurisprudenza, la decisione della Cassa di ritenere RI 1, attivo quale consulente,

come dipendente della società TERZ 1 per gli anni 2012 e 2013, va tutelata, poiché

gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto

a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente.

Dalle tavole processuali emerge infatti

chiaramente il rapporto di subordinazione del ricorrente nei confronti della

ditta chiamata in causa.

Il ricorrente era innanzitutto

dipendente economicamente dal lavoro svolto per quest'ultima.

I redditi percepiti nel 2012 (Fr. 40'000.-),

se paragonati al reddito netto da attività indipendente dichiarato fiscalmente

(Fr. 28'260.-) dall'assicurato per la IC/IFD 2012 (doc. 20), risultano infatti

costituire la sua unica entrata annua, nel senso che è evidente che il lavoro

svolto per la società chiamata in causa rappresentava la principale fonte di

guadagno del ricorrente.

Medesima conclusione può essere tratta

per i redditi di Fr. 37'500.- corrispostigli nel 2013 da TERZ 1, visto che il

ricorrente non ha nemmeno avanzato l'ipotesi di avere conseguito altri redditi

da altri committenti e per altri lavori e men che meno ha comprovato questa

circostanza a mano di specifica documentazione, quale delle fatturazioni o

altri giustificativi.

Egli non ha neppure comprovato di avere

effettuato degli investimenti per potere svolgere la sua attività di

consulente per conto della TERZ 1.

Questo elemento

caratterizza un'attività dipendente, dato che l'assicurato non ha dovuto

sopportare un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di

consulente.

Anche nei rapporti verso

terzi il ricorrente non aveva voce in capitolo, dato che i contratti con i

clienti/committenti erano conclusi dalla TERZ 1 ed il lavoratore si limitava a

garantirne l'esecuzione, mentre il pagamento delle sue prestazioni avveniva fra

il committente e la predetta società.

Il rischio d'incasso apparteneva pertanto a

quest'ultima ditta.

RI 1 non agiva in nome e per conto

proprio, ma per conto dell'impresa chiamata in causa, la quale era l'unica responsabile

dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti

finali e che, semmai, si rifaceva poi sull'esecutore stesso. In effetti, quest'ultimo

ha affermato che la sua responsabilità si estendeva alla gestione del progetto

entro i tempi ed i costi che erano stati definiti con il preventivo e che

doveva inoltre vegliare a che tutte le misure di sicurezza fossero scrupolosamente

osservate.

Il lavoratore non ha

emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta TERZ 1, ma ha

sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a quest'ultima e

quindi non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di

un imprenditore.

Il ricorrente era pertanto

estraneo al rapporto committente-prestatore dell'opera e qualora la predetta ditta

non avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come

unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) la SA

chiamata in causa, trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori

dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi)

clienti dell'azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi,

ossia il datore di lavoro. Il lavoratore non si è dunque assunto un rischio di

incasso.

In effetti, quanto all'aspetto

remunerativo di queste attività, va qui rilevato che il ricorrente ha richiesto

le proprie prestazioni (unicamente) alla ditta in questione in tre occasioni

nel 2012, mentre nove volte nel 2013, oltre alle quattro richieste di rimborsi

spese (di cui tre nel 2013).

Nel dettaglio, il 13

agosto 2012 (doc. 6) l'assicurato ha chiesto il pagamento di Fr. 20'000.- per

la consulenza svolta per il caso di danni dalla grandine occorsi alla ditta __________

di __________, specificando le sue prestazioni in: accertamento danni e

pianificazione intervento di risanamento; preparazione della documentazione da

sottoporre all'assicurazione; verifica preliminare delle aziende cui appaltare

i lavori di risanamento. Il relativo pagamento è avvenuto il 21 dicembre 2012.

Le fatture del 5 novembre

2012 (doc. 6) e del 12 dicembre 2012 (doc. 6) si riferiscono entrambe alla

consulenza per la direzione lavori al cantiere presso la ditta __________

nell'ambito del rifacimento dei tetti a causa dei danni dalla grandine ed

entrambe recano l'importo di Fr. 10'000.- per 25 giorni di lavoro a Fr. 400.-/ dì.

La prima fattura è stata evasa il 12 novembre 2012, mentre la seconda il 21 dicembre

2012.

Nell'anno 2013 (doc. 6), alcune

fatture (4) dell'assicurato indirizzate alla società chiamata in causa si

riferiscono ancora alla medesima prestazione ed ammontano a Fr. 8'400.- per 21

giorni di lavoro (fattura del 28 febbraio 2013 pagata il 6 marzo 2013), a Fr.

8'800.- per 22 giorni di direzione lavori (fattura del 28 marzo 2013 saldata

l'11 aprile 2013), a Fr. 9'000.- per 22,5 giorni di consulenza (fattura del 28

aprile 2013 riconosciuta il 15 maggio 2013) ed a Fr. 4'400.- per 11 giorni

sempre di consulenza per la direzione lavori sul cantiere __________ di __________

(fattura del 22 maggio 2013 soluta in contanti il 18 giugno 2013).

A queste prestazioni

vanno ad aggiungersi le consulenze per i rilevamenti e le misurazioni relative

alla sostituzione del montacarichi ed alle tubature del monoblocco dell'aria

condizionata sempre presso la __________, che il ricorrente ha effettuato per

conto della TERZ 1 (Fr. 3'000.- fatturati il 31 agosto 2013 e pagati al

ricorrente 2 giorni dopo e Fr. 850.- chiesti ed ottenuti il 27 settembre 2013),

come pure le consulenze per il progetto di risanamento del tesoro e la sostituzione

dei forni presso la medesima società (Fr. 1'200.- fatturati il 24 ottobre 2013

ed incassati in contanti il 4 novembre seguente, Fr. 850.- fatturati e ricevuti

il 26 novembre 2013 ed ancora Fr. 850.- chiesti ed ottenuti in contanti il 30 dicembre

2013).

A questi ammontari vanno

addizionati i rimborsi spese che l'assicurato ha vantato nei confronti della

ditta che gli affidava le summenzionate consulenze (doc. 7).

Infatti, per i mesi di

novembre e dicembre 2012 il collaboratore ha chiesto il riconoscimento di Fr.

1'120.- per trasferte dalla sede della ditta al luogo di lavoro, oltre a Fr.

500.- per telefono ed internet, per un totale di Fr. 1'620.-.

Per gennaio e febbraio 2013 l'assicurato ha fatturato un importo forfettario sia per le spese di trasferta (Fr. 700.-) sia

per il telefono ed internet (Fr. 1'000.-), a cui ha aggiunto il costo di un pranzo

per due persone (Fr. 64,80).

Sempre per gennaio e

febbraio 2013 sono stati chiesti Fr. 1'008.- per le spese di trasferta (36

giorni x 40 km x Fr. 0,70/km) e Fr. 500.- per telefono ed internet.

Per i mesi di aprile e

maggio 2013 la fattura, come le altre allestita su carta intestata della TERZ 1,

intitolata spese di viaggio e già prestampata, in cui il collaboratore

inserisce manualmente eventuali specifiche ed i totali di ogni singola spesa,

annovera un totale di Fr. 1'553,40 (Fr. 616.- per trasferte, Fr. 337,40 per

ristoranti e Fr. 600.- per parcheggi e spese telefoniche).

Va qui osservato che la

rifusione delle spese, come in qualsiasi tipo di mandato, non

costituisce elemento decisivo. D'altronde, anche in un rapporto dipendente/datore

di lavoro il lavoratore ha diritto al rimborso di determinate spese se il suo

lavoro si svolge al di fuori della sede usuale di impiego. Peraltro, queste

indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante soggetto

all'AVS (art. 9 OAVS).

Inoltre, tutti questi

importi sono stati regolarmente contabilizzati dalla SA nel conto 3104 "Spese

trasferta e rappr." per i rimborsi spese, mentre nel conto 3690

"Prestazioni di terzi" per le consulenze effettuate dal ricorrente

(docc. 13 e 16).

Come risulta dagli atti e

dagli estratti conto contabile prodotti dalla Cassa di compensazione attinenti

alla società TERZ 1, emerge poi che alcuni pagamenti del dovuto avvenivano via

versamento su conto bancario del lavoratore, mentre altri (in particolare gli ultimi)

in contanti.

Eccetto per la prima fattura datata

agosto 2012 ed incassata a fine dicembre 2012, tutte le altre fatture emesse

dall'assicurato sono state incassate nel giro di una, massimo due settimane.

Inoltre, grazie alla regolarità delle sue

fatturazioni - tranne per i mesi di giugno e luglio 2013 che sono assenti -,

l'assicurato ogni mese ha comunque ricevuto per le sue

prestazioni delle retribuzioni dalla SA chiamata in causa - seppure per

gli ultimi mesi essi erano piuttosto contenuti -, alla stessa

stregua di un lavoratore dipendente che ogni fine mese riceve il compenso per

la sua attività e che non ha dunque alcun rischio economico.

Non va poi dimenticato di

rilevare la dipendenza di tempo dell'insorgente nei confronti della

società che gli affidava le consulenze da svolgere a favore di terzi. In

effetti, dalle fatture allegate risulta chiaramente che il dispendio di tempo

che l'assicurato dedicava all'attività per conto della SA in questione era del

100% nel periodo di esecuzione del progetto di rifacimento dei tetti della

ditta __________ di __________ a causa dei danni dalla grandine.

Nei mesi di ottobre e novembre

2012 l'impegno del ricorrente è infatti stato di 25 giorni ciascuno, per

febbraio 2013 di 21 giorni, in marzo 2013 di 22 giorni, nell'aprile 2013 di

22,5 giorni ed in maggio 2013, a chiusura dei lavori, di 11 giorni. Per sei

mesi e mezzo, dunque, fatti salvi i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 per i

quali l'assicurato non ha fatturato le proprie prestazioni, egli ha lavorato in

maniera praticamente continua ed unicamente per la TERZ 1, ciò che sottolinea ulteriormente

l'intensità del rapporto di dipendenza fra le parti, visto che in quel lasso di

tempo il consulente non poteva accettare altri mandati da altri committenti.

Pertanto, malgrado il

lavoratore abbia affermato che poteva gestire la sua attività con una certa

libertà, non prendere ordini dall'appaltatore, non essere tenuto a presenziare

a tempo pieno sul cantiere né essere obbligato ad operare personalmente (ciò

che, invece, come visto, ha fatto, altrimenti non avrebbe potuto fatturare dei

mesi interi di presenza per le sue prestazioni e nemmeno ha giustificato di

avere subappaltato i suoi compiti a terzi), va qui ribadito che egli, in concreto,

non si è assunto un vero e proprio rischio aziendale, visto che le sue prestazioni

sono state onorate dalla ditta chiamata in causa e non dal beneficiario finale

delle prestazioni, quindi nemmeno si è assunto un rischio di incasso nel non

vedersi riconosciuto il proprio compenso, tipico dell'imprenditore.

Quanto alla natura

dell'attività svolta, il ricorrente ha affermato che gestiva l'operato delle

aziende che fornivano prestazioni all'interno del progetto che egli stesso

aveva realizzato e le sue competenze erano specifiche, trattandosi di consulenze

in ambito di rimozione di rifiuti pericolosi legati alla rimozione di tetti in

eternit. A questo scopo l'interessato allestiva in proprio tutta la

documentazione necessaria.

Va qui osservato che la circostanza che

l'interessato abbia svolto la sua attività praticamente “su chiamata”

non è un elemento a favore di un'attività indipendente, al contrario (STCA

30.2014.9 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA

30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Da anni è in corso un mutamento economico e

sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e

quindi discontinuo, non è sinonimo di attività indipendente; occorre infatti

sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare il TF in STFA H 117/04 del 17

agosto 2005 consid. 4.4) e verificare la natura specifica del rapporto tra le

parti in causa - qui con una sola possibile valenza di un rapporto di dipendenza.

È ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio,

assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata

a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente

nel negozio.

Di conseguenza, il fatto che il

ricorrente abbia svolto la sua attività di consulente in maniera irregolare non

è un motivo per qualificarlo quale indipendente (citate STCA 30.2014.9;

30.2008.51).

Infine, terminato il progetto di

risanamento del tetto della __________ di __________, nel corso del 2013 il

ricorrente ha continuato a fornire la propria consulenza alla TERZ 1 per due

ulteriori progetti. Da un lato per il rifacimento del tesoro e dei forni,

d'altro lato per la sostituzione del montacarichi e delle tubature dell'aria

condizionata sempre presso la __________.

Questi ulteriori incarichi evidenziano

che il rapporto di collaborazione fra le parti era particolarmente intenso nel

2012 e nel 2013, tanto da costituire un altro elemento tipico dell'attività dipendente.

10. In

conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto che nei rapporti con la società chiamata in causa gli elementi

a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi

rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica

effettuata dalla Cassa per l'attività svolta da RI 1 nel 2012 e nel 2013 in favore della TERZ 1 va

confermata.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

11. Per

quanto concerne, infine, il riferimento del ricorrente in merito al giudizio

dell'11 agosto 2014 di questo stesso Tribunale sul suo statuto contributivo, va

osservato quanto segue.

Con sentenza dell'11

agosto 2014 (30.2014.17) in effetti il TCA si è pronunciato sullo statuto

contributivo dell'assicurato da marzo ad ottobre 2010, giungendo alla

conclusione che egli doveva essere affiliato come persona salariata il cui datore

di lavoro non è soggetto al versamento di oneri sociali.

In effetti, in quel

periodo l'interessato ha lavorato all'estero e vi ha realizzato i suoi redditi,

motivo per cui egli sosteneva di non essere assoggettato al sistema sociale

svizzero.

Per contro, il Tribunale

ha stabilito che poiché egli era domiciliato in Svizzera, era data anche una

sola delle tre condizioni alternative previste dall'art. 1a cpv. 1 LAVS e

quindi il ricorrente doveva essere obbligatoriamente affiliato all'AVS/AI/IPG.

Se è vero che in

quell'occasione il TCA ha potuto accertare che nel 2010 l'assicurato ha avuto

diversi clienti, tuttavia la medesima conclusione non può essere tratta per il

periodo qui in esame. Come visto, infatti, né per il 2012 né per il 2013 l'interessato ha saputo comprovare di avere lavorato, oltre che per la TERZ 1, anche per altri

clienti. L'affermazione secondo cui "Sarebbe quindi arbitrario considerarmi

indipendente o dipendente svolgendo il medesimo lavoro per clienti diversi."

(doc. I pag. 2) non può dunque essere tutelata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti