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Decisione

30.2014.43

Riesame della decisione di fissazione dell'ammontare della rendita. La compensazione in denaro delle vacanze non fruite fa parte, in concreto, del reddito conseguito nell'anno in cui sorge il diritto

15 dicembre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi delle persone

che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e

in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun

coniuge se:

- entrambi i coniugi

hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato

sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

2.4. In concreto, RI 1, nata il __________

1948, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° febbraio 2012.

Infatti il diritto al

beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in

cui l’assicurata ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Con la decisione

contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita calcolata

sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per una scala

(massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 68’796 (doc. 6).

2.5. Circa il periodo di

contribuzione, non contestato, nel caso della ricorrente sono determinanti gli

anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31

dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno di età).

Infatti l’art. 29bis cpv.

1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli

anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla

rendita).

Nel caso di specie dagli

atti emerge che l’interessata, nubile, dispone di un periodo contributivo

completo di 43 anni. Per cui le va riconosciuta la scala massima, ossia la 44,

come calcolato dalla Cassa.

2.6. Va ora esaminato se anche il

calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato

correttamente, ed in particolare quale importo va preso in considerazione per

il 2011.

Di norma il

RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli

eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in

concreto dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011), diviso per gli anni di

contribuzione (in concreto 43 anni).

La somma dei

redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per

gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che

ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è

quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in

concreto: 43 anni).

Nella

fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessata, durante il

proprio periodo di contribuzione, ha pagato ininterrottamente contributi sociali

su complessivi fr. 2'326'058 (doc. 30).

Per l’anno

2011 nel conto individuale figura un importo di fr. 88'580 (doc. 34), in luogo

dei fr. 90'769 indicati nel certificato di salario (doc. 50). La differenza di

fr. 2'189 corrisponde alle indennità versate dall’assicuratore contro gli

infortuni (doc. 19).

L’insorgente,

correttamente, non sostiene che il reddito di fr. 2'189 sia da prendere in

considerazione nel calcolo della rendita. Infatti, ai sensi dell’art. 6 lett. b

OAVS non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa, tra

l’altro, le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio.

L’assicurata

chiede invece che l’ammontare di fr. 3'421.30, pari all’importo in denaro delle

vacanze non usufruite nel 2011 e pagate con lo stipendio del mese di gennaio

2012, sia utilizzato per il calcolo del reddito annuo medio determinante.

La

ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a sostegno della sua tesi,

comprensiva di alcuni scambi di e-mail con la __________ (doc. A1-A14 e B1-B8).

Da uno scritto

del 1° febbraio 2012 della __________ si evince che al termine della propria

attività, il 31 gennaio 2012, l’interessata aveva diritto ad un residuo di

vacanze per il 2011 pari a 10.5 giorni (doc. 3: 16.5 – 6), corrispondenti a fr.

3'421.30 (doc. 4). Il 27 agosto 2014 la medesima __________ ha affermato che “il

pagamento delle vacanze non godute relative all’anno 2011 le sono state pagate

con lo stipendio di gennaio 2012” (doc. 4).

Da uno

scambio di e-mail del 24 novembre 2011 tra la ricorrente ed __________ della __________

emerge che l’assicurata ha smesso di lavorare nel corso del mese di dicembre

2011, nel senso che i giorni restanti fino al pensionamento sono stato

compensati con ore lavorate in eccesso o con vacanze (cfr. doc. B6 e B7).

La documentazione

prodotta non è tuttavia d’aiuto alla ricorrente.

Nel preciso

caso di specie, determinante è la circostanza che il diritto al pagamento delle

vacanze in arretrato è sorto unicamente nel 2012, al termine del rapporto

lavorativo.

Infatti, se l’insorgente,

nel 2011 avesse effettuato le vacanze maturate nel corso del medesimo anno,

essa, come tutti gli altri dipendenti, non avrebbe avuto diritto, né nel 2011,

né nel 2012 ad un reddito supplementare di fr. 3'421.30.

Il diritto

al pagamento delle vacanze non usufruite è maturato unicamente con la fine del

rapporto di lavoro il 31 gennaio 2012 e solo in quel momento è sorto, per il

datore di lavoro, l’obbligo di pagamento dei contributi sociali.

A questo

proposito va evidenziato che per __________ __________) il diritto alle vacanze

si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.

Ai sensi

dell’art. __________ __________ __________ __________, in vigore all’epoca del

pensionamento della ricorrente, le vacanze non possono essere compensate con

denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze

di servizio e senza colpa dell’impiegato, le vacanze maturate non hanno potuto

essere godute. Anche il __________ dei __________ __________ __________ (che

ha abrogato quello __________), all’art. __________, prevede che le

vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione

del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del

dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere

godute.

Per l’art.

14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da

un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS devono pagare i contributi alla cassa di

compensazione i datori di lavoro ogni mese o, se la somma non supera i 200 000

franchi, ogni trimestre. Per l’art. 34 cpv. 3 OAVS, prima frase, i contributi

devono essere pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.

Va ancora rilevato che per

il marg. 1010 delle direttive sul salario determinante si considera che la

retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente

valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni

accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono

considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le

retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di

lavoro evolvono favorevolmente).

Con sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in

RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere

riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando

lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

Con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, l’Alta

Corte ha rammentato che:

" (…) 6.2

Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di

sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è

il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V

166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317

consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS

determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo

da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il

salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile

dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.

205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110

V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c:

"Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der

Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente,

la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri

contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire

dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale

accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono

tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla

rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125

consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV,

2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 )

Nel caso di

specie solo in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa a causa del

pensionamento dell’insorgente è sorto il diritto per l’assicurata di ottenere

in denaro i giorni di vacanza non goduti e conseguentemente per il datore di

lavoro l’obbligo di pagare i contributi sociali. Infatti, se l’interessata

avesse effettuato le sue vacanze prima del proprio pensionamento, essa non

avrebbe avuto diritto ad alcun reddito supplementare.

Ritenuto che

il diritto alla compensazione delle vacanze in salario è sorto nel 2012, i

relativi redditi non devono essere presi in considerazione nel calcolo

della rendita. Infatti ai sensi dell’art. 52c OAVS, promulgato in virtù della

delega di cui all’art. 29 bis cpv. 2 LAVS, secondo il quale il Consiglio

federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante

l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti

il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli

anni concessi in più, i periodi di contribuzione tra il 31

dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto

alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I

redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo

non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Ne segue che

giustamente la Cassa non ha preso in considerazione, per il 2011, l’importo di

fr. 3'421.30 relativo alle vacanze non usufruite nel 2011 e pagate nel 2012.

Il reddito

complessivo per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011 ammonta di

conseguenza a fr. 2'326'058, mentre la media dei redditi da attività lucrativa

si fissa in fr. 68’159 (2'326'058 X 1.260 : 43 anni), che arrotondato secondo

le tabelle edite dall’UFAS, raggiunge fr. 68'208 nel 2012 (fr. 68'796 nel 2013),

per una prestazione mensile di fr. 2'116 nel 2012 e di fr. 2'134 nel 2013 come

calcolato dalla Cassa.

2.7. Va ora

esaminato se l’amministrazione può chiedere la restituzione dell’importo di fr.

247 pari alla differenza tra la rendita versata dal 1° luglio 2013 al 31 luglio

2014, ossia fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) e la rendita cui ha diritto

l’insorgente nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 27’742 (2'134 x 13).

Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata

in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo

2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione

ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del

25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.8. In concreto, a giusta ragione

la Cassa ha riesaminato la decisione 12 gennaio 2012 con la quale è stata

attribuita una rendita maggiore (doc. 39).

Infatti la precedente

decisione è manifestamente errata, essendo stato utilizzato per il calcolo

della prestazione un reddito superiore rispetto a quello soggetto a

contribuzione e la modifica è di notevole importanza. A questo proposito va

rammentato che se da una parte, di regola, per giurisprudenza invalsa, una

correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire

è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009,

n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta

di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi minimi,

la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Circa il lasso di tempo

entro il quale può essere chiesta la restituzione, peraltro non contestato

dall’insorgente, va evidenziato che la Cassa, in sede di decisione su

opposizione, ha affermato di aver saputo che avrebbe dovuto prendere in

considerazione per il 2011 l’importo di fr. 88'580 in luogo di fr. 90'796, il 14 febbraio 2012 (doc. 5). Pertanto l’amministrazione, in

applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, ha stabilito che il diritto alla restituzione

delle prestazioni versate a torto è perento il 14 febbraio 2013.

Ne segue che la

restituzione può essere chiesta solo per le prestazioni versate da luglio 2013,

ossia nell’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio 2014 (doc.

23). Infatti, conformemente alla giurisprudenza il termine annuo di perenzione

di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le

prestazioni siano state decise ed erogate (cfr. sentenza 795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 e sentenza 8C_64/2011 del 7

novembre 2011 consid. 2.2) e detto termine inizia a decorrere dal giorno del

versamento mensile di ogni singola prestazione (sentenza 9C_795/2009 del 21

giugno 2010, consid. 4.5; cfr. anche la sentenza 9C_363/2010 dell’8 novembre

2011).

Pertanto, visto che,

conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va

confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio

2014 e che da luglio 2013 a luglio 2014 l’interessata ha percepito un importo

di fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) in luogo di fr. 27’742 (2'134 x

13), l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 247.

Anche su questo punto la

decisione impugnata merita conferma.

2.9. Infine, va ancora rammentato

che l’interessata può chiedere all’amministrazione il condono della somma da

restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

Considerandi

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”

E’ tuttavia possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

L’insorgente

può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una

richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla

legge.

2.10

Alla luce

di quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti