30.2014.43
Riesame della decisione di fissazione dell'ammontare della rendita. La compensazione in denaro delle vacanze non fruite fa parte, in concreto, del reddito conseguito nell'anno in cui sorge il diritto
15 dicembre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.43
cs
Lugano
15 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 ottobre 2011 RI 1, nata
____________________ 1948, ha inoltrato una richiesta per ottenere una rendita
di vecchiaia (doc. 53).
1.2. Con decisione del 12 gennaio
2012, dopo aver accertato il reddito lordo presumibile conseguito
dall’assicurata nel 2011 (doc. 49), la CO 1 ha fissato la prestazione dovuta a RI
1, riconoscendole un importo mensile di fr. 2'134 dal 1° febbraio 2012,
calcolato sulla base di un scala di rendita 44 (periodo contributivo di 43
anni) e di un reddito annuo medio di fr. 69'600 (doc. 39).
1.3. Dopo aver ottenuto l’estratto
del conto individuale di RI 1, da cui è emerso un reddito lordo, per il 2011,
leggermente inferiore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della
prestazione (doc. 34), con decisione del 24 luglio 2014 la CO 1 ha ridotto
l’ammontare della rendita mensile a fr. 2'116 nel 2012 (fr. 2'134 nel 2013), essendo
il reddito annuo determinante di fr. 68'796 (doc. 23). Contestualmente
l’amministrazione ha chiesto all’interessata la restituzione di fr. 559 (doc.
24). La riduzione del reddito del 2011 è dovuta alla circostanza che esso
comprendeva un importo di fr. 2'189 di indennità per infortunio non sono
soggetto a contribuzione ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS (doc. 19).
1.4. In seguito alle censure
sollevate dall’assicurata, la quale ha evidenziato di non aver usufruito di
tutte le vacanze cui aveva diritto nel 2011 e di aver ottenuto dal datore di
lavoro (__________) il corrispondente in denaro (fr. 3'421.30; cfr. doc. 15)
con lo stipendio del mese di gennaio 2012, la Cassa, tramite decisione su
opposizione del 7 ottobre 2014, ha confermato il calcolo della rendita, ma ha
ridotto a fr. 247 l’ammontare della prestazione da restituire, pari al periodo
dal luglio 2013 al luglio 2014, essendo il diritto alla restituzione per il
periodo precedente ormai perento (doc. 5).
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione ribadendo che occorre tener conto delle
vacanze non godute nel 2011 e rimborsatele dal datore di lavoro nel 2012 (doc.
I).
1.6. Con risposta del 19 novembre
2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 27 novembre 2014
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. V), sulla quale
l’amministrazione è stata chiamata a presentare eventuali osservazioni che
sarebbero dovute pervenire entro il 9 dicembre 2014 (doc. VI).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se le vacanze non usufruite dall’assicurata nel 2011 e
pagate dal datore di lavoro nel 2012 sono da conteggiare nel reddito lordo
percepito dalla ricorrente nel 2011, e dunque sono da prendere in considerazione
nel calcolo della rendita di vecchiaia.
2.2. A norma dell'art. 21 cpv. 1
LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65
anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.
Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai
quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1
LAVS).
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita
di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv.
2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il
doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre, la rendita è
calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti
da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i
contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29
quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun
coniuge se:
- entrambi i coniugi
hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
2.4. In concreto, RI 1, nata il __________
1948, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° febbraio 2012.
Infatti il diritto al
beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in
cui l’assicurata ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con la decisione
contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita calcolata
sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per una scala
(massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 68’796 (doc. 6).
2.5. Circa il periodo di
contribuzione, non contestato, nel caso della ricorrente sono determinanti gli
anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31
dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno di età).
Infatti l’art. 29bis cpv.
1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla
rendita).
Nel caso di specie dagli
atti emerge che l’interessata, nubile, dispone di un periodo contributivo
completo di 43 anni. Per cui le va riconosciuta la scala massima, ossia la 44,
come calcolato dalla Cassa.
2.6. Va ora esaminato se anche il
calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato
correttamente, ed in particolare quale importo va preso in considerazione per
il 2011.
Di norma il
RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli
eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in
concreto dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011), diviso per gli anni di
contribuzione (in concreto 43 anni).
La somma dei
redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per
gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle
tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui
uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel caso che
ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è
quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.
L'importo
rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in
concreto: 43 anni).
Nella
fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessata, durante il
proprio periodo di contribuzione, ha pagato ininterrottamente contributi sociali
su complessivi fr. 2'326'058 (doc. 30).
Per l’anno
2011 nel conto individuale figura un importo di fr. 88'580 (doc. 34), in luogo
dei fr. 90'769 indicati nel certificato di salario (doc. 50). La differenza di
fr. 2'189 corrisponde alle indennità versate dall’assicuratore contro gli
infortuni (doc. 19).
L’insorgente,
correttamente, non sostiene che il reddito di fr. 2'189 sia da prendere in
considerazione nel calcolo della rendita. Infatti, ai sensi dell’art. 6 lett. b
OAVS non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa, tra
l’altro, le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio.
L’assicurata
chiede invece che l’ammontare di fr. 3'421.30, pari all’importo in denaro delle
vacanze non usufruite nel 2011 e pagate con lo stipendio del mese di gennaio
2012, sia utilizzato per il calcolo del reddito annuo medio determinante.
La
ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a sostegno della sua tesi,
comprensiva di alcuni scambi di e-mail con la __________ (doc. A1-A14 e B1-B8).
Da uno scritto
del 1° febbraio 2012 della __________ si evince che al termine della propria
attività, il 31 gennaio 2012, l’interessata aveva diritto ad un residuo di
vacanze per il 2011 pari a 10.5 giorni (doc. 3: 16.5 – 6), corrispondenti a fr.
3'421.30 (doc. 4). Il 27 agosto 2014 la medesima __________ ha affermato che “il
pagamento delle vacanze non godute relative all’anno 2011 le sono state pagate
con lo stipendio di gennaio 2012” (doc. 4).
Da uno
scambio di e-mail del 24 novembre 2011 tra la ricorrente ed __________ della __________
emerge che l’assicurata ha smesso di lavorare nel corso del mese di dicembre
2011, nel senso che i giorni restanti fino al pensionamento sono stato
compensati con ore lavorate in eccesso o con vacanze (cfr. doc. B6 e B7).
La documentazione
prodotta non è tuttavia d’aiuto alla ricorrente.
Nel preciso
caso di specie, determinante è la circostanza che il diritto al pagamento delle
vacanze in arretrato è sorto unicamente nel 2012, al termine del rapporto
lavorativo.
Infatti, se l’insorgente,
nel 2011 avesse effettuato le vacanze maturate nel corso del medesimo anno,
essa, come tutti gli altri dipendenti, non avrebbe avuto diritto, né nel 2011,
né nel 2012 ad un reddito supplementare di fr. 3'421.30.
Il diritto
al pagamento delle vacanze non usufruite è maturato unicamente con la fine del
rapporto di lavoro il 31 gennaio 2012 e solo in quel momento è sorto, per il
datore di lavoro, l’obbligo di pagamento dei contributi sociali.
A questo
proposito va evidenziato che per __________ __________) il diritto alle vacanze
si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.
Ai sensi
dell’art. __________ __________ __________ __________, in vigore all’epoca del
pensionamento della ricorrente, le vacanze non possono essere compensate con
denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze
di servizio e senza colpa dell’impiegato, le vacanze maturate non hanno potuto
essere godute. Anche il __________ dei __________ __________ __________ (che
ha abrogato quello __________), all’art. __________, prevede che le
vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione
del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del
dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere
godute.
Per l’art.
14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS devono pagare i contributi alla cassa di
compensazione i datori di lavoro ogni mese o, se la somma non supera i 200 000
franchi, ogni trimestre. Per l’art. 34 cpv. 3 OAVS, prima frase, i contributi
devono essere pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.
Va ancora rilevato che per
il marg. 1010 delle direttive sul salario determinante si considera che la
retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente
valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni
accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono
considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le
retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di
lavoro evolvono favorevolmente).
Con sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in
RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere
riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando
lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.
Con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, l’Alta
Corte ha rammentato che:
" (…) 6.2
Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di
sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è
il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V
166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317
consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS
determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo
da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il
salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile
dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.
205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110
V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c:
"Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der
Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente,
la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri
contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire
dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale
accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono
tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla
rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125
consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV,
2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 )
Nel caso di
specie solo in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa a causa del
pensionamento dell’insorgente è sorto il diritto per l’assicurata di ottenere
in denaro i giorni di vacanza non goduti e conseguentemente per il datore di
lavoro l’obbligo di pagare i contributi sociali. Infatti, se l’interessata
avesse effettuato le sue vacanze prima del proprio pensionamento, essa non
avrebbe avuto diritto ad alcun reddito supplementare.
Ritenuto che
il diritto alla compensazione delle vacanze in salario è sorto nel 2012, i
relativi redditi non devono essere presi in considerazione nel calcolo
della rendita. Infatti ai sensi dell’art. 52c OAVS, promulgato in virtù della
delega di cui all’art. 29 bis cpv. 2 LAVS, secondo il quale il Consiglio
federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante
l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti
il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli
anni concessi in più, i periodi di contribuzione tra il 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto
alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I
redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo
non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Ne segue che
giustamente la Cassa non ha preso in considerazione, per il 2011, l’importo di
fr. 3'421.30 relativo alle vacanze non usufruite nel 2011 e pagate nel 2012.
Il reddito
complessivo per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011 ammonta di
conseguenza a fr. 2'326'058, mentre la media dei redditi da attività lucrativa
si fissa in fr. 68’159 (2'326'058 X 1.260 : 43 anni), che arrotondato secondo
le tabelle edite dall’UFAS, raggiunge fr. 68'208 nel 2012 (fr. 68'796 nel 2013),
per una prestazione mensile di fr. 2'116 nel 2012 e di fr. 2'134 nel 2013 come
calcolato dalla Cassa.
2.7. Va ora
esaminato se l’amministrazione può chiedere la restituzione dell’importo di fr.
247 pari alla differenza tra la rendita versata dal 1° luglio 2013 al 31 luglio
2014, ossia fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) e la rendita cui ha diritto
l’insorgente nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 27’742 (2'134 x 13).
Secondo
l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata
in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo
2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione
ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del
25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.8. In concreto, a giusta ragione
la Cassa ha riesaminato la decisione 12 gennaio 2012 con la quale è stata
attribuita una rendita maggiore (doc. 39).
Infatti la precedente
decisione è manifestamente errata, essendo stato utilizzato per il calcolo
della prestazione un reddito superiore rispetto a quello soggetto a
contribuzione e la modifica è di notevole importanza. A questo proposito va
rammentato che se da una parte, di regola, per giurisprudenza invalsa, una
correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire
è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009,
n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta
di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi minimi,
la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a
edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).
Circa il lasso di tempo
entro il quale può essere chiesta la restituzione, peraltro non contestato
dall’insorgente, va evidenziato che la Cassa, in sede di decisione su
opposizione, ha affermato di aver saputo che avrebbe dovuto prendere in
considerazione per il 2011 l’importo di fr. 88'580 in luogo di fr. 90'796, il 14 febbraio 2012 (doc. 5). Pertanto l’amministrazione, in
applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, ha stabilito che il diritto alla restituzione
delle prestazioni versate a torto è perento il 14 febbraio 2013.
Ne segue che la
restituzione può essere chiesta solo per le prestazioni versate da luglio 2013,
ossia nell’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio 2014 (doc.
23). Infatti, conformemente alla giurisprudenza il termine annuo di perenzione
di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le
prestazioni siano state decise ed erogate (cfr. sentenza 795/2009 del 21 giugno
2010 pubblicata in SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 e sentenza 8C_64/2011 del 7
novembre 2011 consid. 2.2) e detto termine inizia a decorrere dal giorno del
versamento mensile di ogni singola prestazione (sentenza 9C_795/2009 del 21
giugno 2010, consid. 4.5; cfr. anche la sentenza 9C_363/2010 dell’8 novembre
2011).
Pertanto, visto che,
conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va
confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 24 luglio
2014 e che da luglio 2013 a luglio 2014 l’interessata ha percepito un importo
di fr. 27’989 (fr. 2'153 X 13) in luogo di fr. 27’742 (2'134 x
13), l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 247.
Anche su questo punto la
decisione impugnata merita conferma.
2.9. Infine, va ancora rammentato
che l’interessata può chiedere all’amministrazione il condono della somma da
restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
Considerandi
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”
E’ tuttavia possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
L’insorgente
può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una
richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla
legge.
2.10
Alla luce
di quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il
ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti