30.2014.45
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26 gennaio 2015Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.45
cs
Lugano
26 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2014 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (cfr. doc. 2-1), nata
nel 1949, con decisione del 13 febbraio 2008 è stata posta al beneficio di un
assegno per grandi invalidi dell’AI di grado elevato con effetto dal 1°
settembre 2007 (doc. 81-1).
1.2. Nel corso del mese di gennaio
2014 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione (doc. 83-1). La
Cassa CO 1, dopo aver preso atto delle risposte del medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina generale, del 22 marzo 2014 (doc. 84-1) e del 30 giugno 2014 (doc.
86-1), ed aver fatto allestire un’inchiesta a domicilio in data 9 settembre
2014 (doc. 87), con decisione del 19 settembre 2014 (doc. 91-5) ha diminuito da
elevato a medio il grado dell’assegno per grandi invalidi (dell’AVS) con
effetto dal 1° novembre 2014, poiché l’interessata necessita dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere 4 (e non più 6) atti ordinari della
vita, rispettivamente di sorveglianza personale continua.
1.3. In seguito alle censure inoltrate
dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, la Cassa ha confermato la
riduzione della prestazione con effetto dal 1° novembre 2014 e, accertato che
l’interessata, il 12 ottobre 2014, è caduta procurandosi una possibile frattura
delle ultime due costole nella zona cartilagine, ha stabilito che avvierà una
revisione d’ufficio per stabilire se nel frattempo vi è stato un peggioramento
dello stato di salute (doc. 98).
1.4. L’assicurata, sempre
rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).
La ricorrente evidenzia di
aver contestato la decisione formale del 19 settembre 2014 tramite la quale le
è stato ridotto l’assegno per grande invalido poiché ritiene di continuare a
necessitare della sorveglianza personale e continua anche per l’attività di
mangiare e andare al gabinetto.
L’assicurata si lamenta
della circostanza che, in sede di opposizione, non le è stata concessa la
proroga richiesta per meglio verificare la sua situazione di fatto e che la
Cassa ha subito proceduto con l’emissione della decisione su opposizione, senza
lasciarle il tempo di produrre le prove a sostegno della sua tesi, rendendo
necessario il ricorso in esame.
Nel merito l’insorgente
sostiene che la riduzione dell’assegno per grandi invalidi manca di un solido
fondamento. Nel verbale l’assistente sociale lascerebbe intendere che la sua
valutazione si è basata sulle dichiarazioni rilasciate dalla medesima
assicurata e dal marito, senza che abbia verificato la fattibilità o meno
dell’atto quotidiano in questione (mangiare e andare al gabinetto). Con
l’ausilio di ulteriori certificati medici l’interessata evidenzia di presentare
un pregiudizio della deglutizione e quindi una difficoltà nel mangiare e una
difficoltà nell’eseguire i movimenti per spostarsi, alzarsi e sedersi e quindi
nell’attività di andare al gabinetto.
Abbondanzialmente
l’assicurata rileva che nel frattempo il suo stato di salute è peggiorato e ciò
in considerazione della difficoltà a deambulare. Pur affermando che questo
accertamento è posteriore alla decisione contestata (certificato medico del 16
ottobre 2014) e che si giustificherebbe solo l’avvio di una revisione per il periodo
successivo al 12 ottobre 2014, l’insorgente ribadisce che il suo stato di
salute non è migliorato, ma semmai peggiorato e dunque una riduzione
dell’assegno non si giustifica. La ricorrente afferma che “accogliere la
decisione su opposizione senza permettere all’assicurata di esprimere
preventivamente le sue ragioni e non da ultimo riconoscendogli però solamente
il diritto all’avvio di una revisione in concreto pregiudicherebbe anche i
diritti acquisiti dell’assicurata e meglio nella misura in cui un nuovo assegno
per grandi invalidi di grado elevato certamente non raggiungerebbe più lo
stesso importo già riconosciuto quest’oggi e ciò proprio in considerazione
degli attuali diritti acquisiti” (doc. I).
1.5. Con risposta del 5 dicembre
2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. L’11 dicembre 2014 la
ricorrente ha ribadito la sua posizione, ha contestato la risposta della Cassa,
ha rammentato che “le dichiarazioni dell’assicurata non possono prevalere
agli accertamenti oggettivi che la Cassa è tenuta ad eseguire d’ufficio” ed
ha chiesto che venga ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc.
V).
2.1. L’insorgente fa in primo
luogo valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché
l’amministrazione non ha prorogato il termine per inoltrare l’opposizione, non
permettendole di produrre ulteriori prove (doc. I).
2.2. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF
Fatti
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire
sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
2.3. In concreto l’insorgente
aveva chiesto il 1° ottobre 2014 una proroga del termine di opposizione per
poter meglio esporre le motivazioni contro la decisione formale del 19
settembre 2014 (doc. 91-2). In seguito al rifiuto della Cassa, la quale ha rammentato
che un termine fissato per legge, di principio, è improrogabile, il 6 ottobre
2014 l’interessata ha ribadito la richiesta di proroga per poter acquisire
ulteriore documentazione medica (doc. 94-1). Con scritto del 9 ottobre 2014
l’amministrazione ha rammentato, nuovamente, che di norma, il termine per
presentare opposizione non può essere prorogato (doc. 95-1). Il 13 ottobre 2014
l’interessata ha motivato la propria opposizione, rilevando tuttavia di non “conoscere
ancora il parere dei medici interpellati” (doc. 96-1), mentre il 17 ottobre
ha prodotto un certificato medico (doc. 97-1). Il 20 ottobre 2014 la Cassa ha
emanato la decisione su opposizione (doc. 98-1).
In concreto l’amministrazione
non ha agito correttamente.
Certo, il termine di
opposizione di 30 giorni previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA, di principio, non
può essere prorogato, essendo fissato per legge (art. 40 cpv. 1 LPGA).
Tuttavia la decisione su
opposizione è stata emanata prematuramente.
Infatti, la decisione
formale è stata emessa venerdì 19 settembre 2014 (doc. 90-1; il rapporto
dell’assistente sociale relativo all’esame al domicilio dell’insorgente è del
17 settembre 2014 [doc. 87-1]), mentre la decisione su opposizione porta la
data di lunedì 20 ottobre 2014 (doc. 99-8). Anche volendo ritenere,
nell’ipotesi più favorevole per l’amministrazione, che la decisione formale è
stata notifica alla ricorrente il sabato 20 settembre 2014, il termine di 30
giorni per inoltrare opposizione, comprese eventuali ulteriori prove, sarebbe
scaduto proprio il 20 ottobre 2014.
Ora, l’ultimo giorno, il
20 ottobre 2014, l’insorgente avrebbe ancora avuto diritto di produrre un
ulteriore allegato da depositare a un ufficio postale svizzero il medesimo
giorno (cfr. l’art. 39 cpv. 1 LPGA per il quale le richieste scritte devono
essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine).
Ma vi è di più. L’insorgente,
in 2 occasioni (doc. 94-1 e 96-1), aveva indicato di aver contattato i propri
medici per avere una loro presa di posizione ed aveva chiesto una proroga del
termine. Se la proroga non poteva essere concessa (cfr. art. 40 cpv. 1 LPGA),
l’amministrazione da una parte avrebbe comunque dovuto attendere lo scadere dei
30 giorni dalla notifica della decisione formale prima di poter emettere la
decisione su opposizione e dall’altra avrebbe dovuto dare all’insorgente la
possibilità, tramite l’assegnazione di un termine, di produrre le prove prospettate
(cfr. anche la sentenza 32.2011.197 del 15 settembre 2011).
Va
qui infatti rammentato che per l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di
Considerandi
essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve essere
garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più
tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la
possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla
procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
4.
; DTF 132 V 368 consid. 6).
Inoltre,
l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza
dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
consid. 8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e
riferimenti).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437
consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -
nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale
vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere
sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il
rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe
inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere
un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con
riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
Nel
caso in esame l’amministrazione ha emesso la decisione impugnata senza
attendere la scadenza del termine di 30 giorni per inoltrare l’opposizione e
senza concedere alla ricorrente la possibilità di produrre la documentazione
medica che stava acquisendo (doc. 94-1 e 96-1).
La
violazione del diritto di essere sentito è grave e non può essere eccezionalmente
sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni
suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale e la procedura di opposizione (cfr. anche
STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid.
6). Inoltre, così facendo questo Tribunale si pronuncerebbe sulla
decisione contestata per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in
specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata di un grado di giudizio.
A questo proposito va qui
segnalata le sentenza 32.2011.230 del 18 ottobre 2011 dove il TCA aveva
annullato, a causa della violazione del diritto di essere sentito, una
decisione in ambito AI poiché l’amministrazione l’aveva emanata prima che fosse
trascorso il termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di
decisione.
In queste condizioni la
decisione impugnata, viziata da una grave violazione del diritto di essere
sentito, va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione
di un nuovo provvedimento che, visto il tempo trascorso, dovrà pure tener conto
di quanto avvenuto il 12 ottobre 2014 (caduta a domicilio e possibile frattura
delle ultime due costole nella zona cartilagine).
Alla luce dell’esito del
ricorso la domanda di assumere ulteriori prove e segnatamente la richiesta di
allestire una perizia giudiziaria diviene priva di oggetto.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti