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Decisione

30.2014.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del

provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può

occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire

sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

2.3. In concreto l’insorgente

aveva chiesto il 1° ottobre 2014 una proroga del termine di opposizione per

poter meglio esporre le motivazioni contro la decisione formale del 19

settembre 2014 (doc. 91-2). In seguito al rifiuto della Cassa, la quale ha rammentato

che un termine fissato per legge, di principio, è improrogabile, il 6 ottobre

2014 l’interessata ha ribadito la richiesta di proroga per poter acquisire

ulteriore documentazione medica (doc. 94-1). Con scritto del 9 ottobre 2014

l’amministrazione ha rammentato, nuovamente, che di norma, il termine per

presentare opposizione non può essere prorogato (doc. 95-1). Il 13 ottobre 2014

l’interessata ha motivato la propria opposizione, rilevando tuttavia di non “conoscere

ancora il parere dei medici interpellati” (doc. 96-1), mentre il 17 ottobre

ha prodotto un certificato medico (doc. 97-1). Il 20 ottobre 2014 la Cassa ha

emanato la decisione su opposizione (doc. 98-1).

In concreto l’amministrazione

non ha agito correttamente.

Certo, il termine di

opposizione di 30 giorni previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA, di principio, non

può essere prorogato, essendo fissato per legge (art. 40 cpv. 1 LPGA).

Tuttavia la decisione su

opposizione è stata emanata prematuramente.

Infatti, la decisione

formale è stata emessa venerdì 19 settembre 2014 (doc. 90-1; il rapporto

dell’assistente sociale relativo all’esame al domicilio dell’insorgente è del

17 settembre 2014 [doc. 87-1]), mentre la decisione su opposizione porta la

data di lunedì 20 ottobre 2014 (doc. 99-8). Anche volendo ritenere,

nell’ipotesi più favorevole per l’amministrazione, che la decisione formale è

stata notifica alla ricorrente il sabato 20 settembre 2014, il termine di 30

giorni per inoltrare opposizione, comprese eventuali ulteriori prove, sarebbe

scaduto proprio il 20 ottobre 2014.

Ora, l’ultimo giorno, il

20 ottobre 2014, l’insorgente avrebbe ancora avuto diritto di produrre un

ulteriore allegato da depositare a un ufficio postale svizzero il medesimo

giorno (cfr. l’art. 39 cpv. 1 LPGA per il quale le richieste scritte devono

essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine).

Ma vi è di più. L’insorgente,

in 2 occasioni (doc. 94-1 e 96-1), aveva indicato di aver contattato i propri

medici per avere una loro presa di posizione ed aveva chiesto una proroga del

termine. Se la proroga non poteva essere concessa (cfr. art. 40 cpv. 1 LPGA),

l’amministrazione da una parte avrebbe comunque dovuto attendere lo scadere dei

30 giorni dalla notifica della decisione formale prima di poter emettere la

decisione su opposizione e dall’altra avrebbe dovuto dare all’insorgente la

possibilità, tramite l’assegnazione di un termine, di produrre le prove prospettate

(cfr. anche la sentenza 32.2011.197 del 15 settembre 2011).

Va

qui infatti rammentato che per l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di

Considerandi

essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni

impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve essere

garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più

tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la

possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla

procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.

4.

; DTF 132 V 368 consid. 6).

Inoltre,

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti

e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

consid. 8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e

riferimenti).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437

consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale

vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid.

3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere

sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il

rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe

inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere

un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con

riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

Nel

caso in esame l’amministrazione ha emesso la decisione impugnata senza

attendere la scadenza del termine di 30 giorni per inoltrare l’opposizione e

senza concedere alla ricorrente la possibilità di produrre la documentazione

medica che stava acquisendo (doc. 94-1 e 96-1).

La

violazione del diritto di essere sentito è grave e non può essere eccezionalmente

sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni

suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale e la procedura di opposizione (cfr. anche

STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid.

6). Inoltre, così facendo questo Tribunale si pronuncerebbe sulla

decisione contestata per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in

specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata di un grado di giudizio.

A questo proposito va qui

segnalata le sentenza 32.2011.230 del 18 ottobre 2011 dove il TCA aveva

annullato, a causa della violazione del diritto di essere sentito, una

decisione in ambito AI poiché l’amministrazione l’aveva emanata prima che fosse

trascorso il termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di

decisione.

In queste condizioni la

decisione impugnata, viziata da una grave violazione del diritto di essere

sentito, va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione

di un nuovo provvedimento che, visto il tempo trascorso, dovrà pure tener conto

di quanto avvenuto il 12 ottobre 2014 (caduta a domicilio e possibile frattura

delle ultime due costole nella zona cartilagine).

Alla luce dell’esito del

ricorso la domanda di assumere ulteriori prove e segnatamente la richiesta di

allestire una perizia giudiziaria diviene priva di oggetto.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti