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Decisione

30.2014.47

Il ricorso al TCA è ammissibile contro decisioni rese su opposizione o per denegata giustizia (salvo specifiche riserve di legge). Qui ricorso irricevibile siccome lamentela generica con assenza di de

12 dicembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi 2007 sono stati restituiti all'assicurato, il 21.8.2013 (solo dopo

aver sollecitato molte volte), tranne le spese/interessi cagionati dalla

procedura d'incasso.

L'agenzia

AVS del Comune di domicilio mi disse di inviare le fatture contributi 2008/2009

direttamente all'USSI, anche se non ero a beneficio di prestazioni di sostegno

sociale.

Per

mancanza di mezzi finanziari inviai per posta A, le fatture all'USSI (I trim. 2009 l'11.3.2009, il II trim. 2009 il 15.6.2009, diffida di pagamento del I trim. 2009 il 16.6.2009,

III trim. 2009 il 10.9.2009 e, conguaglio contributi personale 2008 il

30.9.2009).

Queste

fatture con le polizze originali sono state trattenute presso l'USSI e,

restituite il 20.10.2009, dopo qualche mese e non tutte.

Dagli

atti risulta che in aprile 2009 la situazione finanziaria del sottoscritto

(nessuna sostanza attiva e minima d'esistenza) è stata esaminata e accertata da

USSI.

Tutti

gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare

le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore.

Essi

registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente ufficio

(art. 30 LPGA).

Rivendicazione

del diritto alle prestazioni se una domanda non rispetta le esigenze di forma o

se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termine e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv.

3 LPGA).

Oltre

all'inosservanza degli articoli 29/30 LPGA, l'esame per la concessione del condono

contributi decide il Cantone di domicilio (USSI) e, pertanto per competenza poteva

entrare nel merito sulle fatture AVS 2008/2009 che ha ricevuto.

La

Cassa in ottobre 2009 invia PE per i contributi minimi 2009.

Dagli

atti che mi sono stati consegnati, risulta che la curatrice si è messa in

contatto con USSI (dopo aver ricevuto la sua lettera del 20.10.2009).

C'era

in corso, trattativa con USSI per pagamento contributi 2008 (comunicazione

Cassa 5.11.2009).

Dato

che la curatrice (dopo aver parlato sia con USSI e sia con la Cassa) ha pagato

i contributi arretrati 2007/2008/2009 con le PA ordinarie nel corso del 2010,

fa pensare che non le sono state fornite indicazioni esatte su come procedere

da entrambe le autorità.

Le

PA ordinarie non sono deliberate per pagare i contributi minimi AVS né

arretrati e neanche quelle correnti.

Il

12.5.2014 l'USSI accerta che il mio reddito è insufficiente per far fronte al

pagamento dei contributi minimi 2008/2009.

Il

contributo 2008 è stato restituito il 25.7.2014 (dopo diversi solleciti).

Il

contributo 2009 è stato restituito il 25.7.2014, tranne le spese/interessi

cagionati per la procedura d'incasso. (...)"

(doc.

Considerandi

I, pag. 2)

· che, per quanto attiene il tema dei

contributi AVS esame di questa procedura, il signor RI 1 riferisce ancora che:

"

(…)

Per

i contributi minimi AVS 2007/2008/2009, il vostro TCA il 27.2.2014 ha confermato

gli errori da parte della Cassa.

Però

la Cassa ha appoggiato per fiducia le decisione dell'USSI. (…)" (doc. I,

pag. 4)

· che nelle sue conclusioni RI 1 postula

quanto segue:

" (…)

*

Chiedo che sia riconosciuta la responsabilità e le conseguenze per gli errori

commessi dagli organi del sostegno sociale, perfettamente riscontrabili dagli

atti documentati che trovano corrispondenza con quanto descritto in questa

lettera.

Chiedo

la fotocopia del pagamento dei contributi minimi AVS dal 1.9.2011 al 31.12.2011

(come da decisione 221-11.002022fr), poiché non mi risulta che l'USSI abbia

pagato alla Cassa. (…)"

(Doc.

I, pag. 5)

· che l’esposto in esame non viene

trasmesso alla Cassa CO 1 - __________, per una presa di posizione, alla luce

dell’esito della procedura. Infatti, come evoca l’art. 4 cpv. 1 della legge di

procedura per il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il Giudice delegato

esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o

irricevibile;

· che non si giustifica, alla luce delle

motivazioni esposte e delle argomentazioni sostenute, nonché delle conclusioni

formulate, ordinare il completamento dell’esposto comunque, come sarà indicato,

inammissibile per l’assenza di una decisione resa su opposizione impugnabile e

degli estremi motivati di una pretesa denegata e ritardata giustizia relativa

agli aspetti concernenti i contributi AVS 2007 – 2009 unici in discussione in

questa sede;

· che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni è competente per giudicare, come rammenta la legge di procedura

per il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, quale istanza unica: “ricorsi

in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in

seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale”, “Esso

giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul

diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi”. Il ricorso

può essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente,

nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una

decisione su opposizione o su reclamo;

· che la LPGA prevede la possibilità, al

suo art. 56, di impugnare una decisione resa su opposizione nei seguenti

termini: “le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso” ed

ancora “il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante

la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione”;

· che nel caso in esame, per quanto attiene

gli aspetti relativi ai contributi AVS ed alle tematiche segnalate dal signor RI

1, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia l’assenza di emanazione

di una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale, ed osserva come

– secondo lo stesso dire del ricorrente – gli aspetti relativi al pagamento /

restituzione dei contributi sono stati regolati da ultimo con decisione di

questo TCA del 27 febbraio 2014;

· che, per quanto comprensibile

dall’esposto, non vi è materia per un’entrata nel merito da parte di questo

tribunale sull’esposto del signor RI 1;

· che il signor RI 1 potrà, se del caso,

rivolgersi nuovamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di

emanazione di una decisione su opposizione impugnabile, rispettivamente in caso

ritenesse commessa ai suoi danni una denegata e ritardata giustizia;

· che, lo si ribadisce, questa decisione ha

unicamente attinenza e fa solo riferimento agli aspetti connessi ai contributi

AVS per gli anni indicati dal ricorrente nel suo esposto e non ad altre tematiche

concernenti le relazioni dell’assicurato con l’USSI che saranno, semmai e dove

ne ricorressero gli estremi, oggetto di valutazione ulteriore e separata da

parte del TCA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’esposto

11/12 dicembre 2014 di RI 1 in materia di contributi AVS riferiti agli anni

2007 – 2009 è inammissibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti