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Decisione

30.2014.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 aprile 2014Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti rammentano che la società insorgente è attiva sin dall’inizio degli

anni __________ e RI 2 ne è da sempre amministratore delegato e presidente.

L’interessato, affiliato alla CO 1 quale indipendente, presta, in tale qualità,

ai clienti della RI 1, servizi di consulenza. Un altro consulente esterno della

ditta è TERZ 1, che si occupa invece di interventi in ambito informatico/tecnico

(ad esempio: modifiche del software, installazioni hardware, altri lavori

richiesti dall’operatività della società).

Gli

insorgenti fanno valere in primo luogo una violazione del principio della buona

fede poiché RI 2 è sempre stato considerato indipendente ed ha pagato i

contributi in tale qualità sia nel 2008 che nel 2009 sulla base delle decisioni

già emesse e cresciute in giudicato, inducendolo a credere nella correttezza

delle informazioni ricevute. Il cambiamento dello statuto contributivo con

effetto retroattivo rischia di mettere in serie difficoltà la società, esposta

ad un grave danno finanziario.

In

secondo luogo gli insorgenti ritengono che non sono date le condizioni per

procedere ad un riesame, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, delle decisioni

cresciute in giudicato, sia perché l’amministrazione non spiega per quale

motivo ritenere RI 2 indipendente nel 2008 e nel 2009 sarebbe manifestamente

errato, violando il suo diritto di essere sentito, sia perché l’interessato non

può essere ritenuto dipendente della RI 1.

A questo

proposito, gli insorgenti rimproverano all’amministrazione di aver fondato i

propri accertamenti su pochi atti (fatture, incarto fiscale), senza ritenere di

dover esperire ulteriori accertamenti (ad esempio: audizione degli interessati,

richiamo di ulteriore documentazione) che avrebbe permesso di apportare

ulteriori elementi. I ricorrenti affermano che nell’ambito della qualifica

dello statuto contributivo ogni singolo caso va valutato singolarmente ed occorre

esaminare quali sono gli elementi predominanti. La qualifica dell’assicurato

come dipendente od indipendente non dipende dal fatto puramente formale della

sua affiliazione avvenuta d’ufficio o su richiesta personale dell’interessato

in una o nell’altra categoria, occorre ritenere che la circostanza che un

assicurato all’inizio della sua attività indipendente svolga un lavoro

principalmente per un solo committente è usuale. Inoltre asserire che la

regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti ed avulsi dalla

complessa realtà economica.

Le

prestazioni versate a RI 2 non sono riconducibili alla sua qualità di organo

della società. Egli non soggiace ad alcun rapporto di subordinazione nei

confronti della società con la quale non è stato sottoscritto alcun contratto

di lavoro. Le prestazioni non vengono svolte nei locali destinati agli uffici

della società. L’interessato fornisce ai clienti gestiti dalla società un

servizio di consulenza a titolo indipendente ed a suo esclusivo rischio

aziendale consistente tra l’altro nel fatto che, quale libero professionista,

risponde dell’esecuzione a regola d’arte del mandato conferitogli. Nulla può

essere dedotto dal fatto che l’interessato percepisca importi regolari dalla

società insorgente. Non è la società, bensì RI 2 a rispondere della corretta

esecuzione dei servizi di consulenza offerta ai clienti gestiti dalla RI 1. Se

quest’ultima non incassa nulla da parte della clientela, anche RI 2 non si

vedrebbe versare alcunché per le sue prestazioni. Il rischio d’incasso pertocca

a RI 2.

Circa TERZ

1, la qualifica contributiva va esaminata indipendentemente dall’affiliazione

in una o nell’altra categoria. Nulla può pertanto essere dedotto al riguardo. Anche

la circostanza che l’interessato sembra svolgere la sua attività per un solo

committente non è determinante. L’interessato non soggiace ad alcun rapporto di

subordinazione nei confronti della società con la quale non è stato sottoscritto

alcun contratto di lavoro. I servizi forniti da TERZ 1, vengono eseguiti a

titolo indipendente. I suoi interventi online oppure sul posto, sono di tipo

informatico/tecnico (ad esempio: modifiche del software, installazioni

hardware, altri lavori richiesti dall’operatività della società). Le sue

attività non sono regolari, nel senso che la sua collaborazione viene richiesta

quando necessario.

Infine,

per economia di procedura, gli insorgenti chiedono di congiungere le due

procedure.

1.3. Con due distinte

risposte del 27 gennaio 2014 la Cassa propone la reiezione dei ricorsi (doc.

III, 30.2014.5 e 30.2014.6). L’amministrazione evidenzia l’inapplicabilità del

principio della buona fede al caso di specie già solo per il fatto che la

società ricorrente è stata oggetto per la prima volta di un controllo da parte

della Cassa. Inoltre le decisioni di fissazione dei contributi dovuti da RI 2

quale indipendente dal marzo 1988 derivano dai dati forniti dall’autorità

fiscale. Per la Cassa le decisioni di fissazione dei contributi 2008 e 2009

sono manifestamente errate e la loro rettifica riveste una notevole importanza.

RI 2,

amministratore delegato e presidente della RI 1, di cui è azionista di

maggioranza, presta servizi di consulenza per i clienti gestiti dalla società,

non si assume direttamente e personalmente alcun rischio economico per

l’attività svolta e la RI 1 gli ha versato importi regolari (acconti di fr.

10'000 al mese) per l’esecuzione del lavoro. Non agendo a proprio nome e per

proprio conto non si è assunto alcun rischio d’incasso, ma è la società ad

assumersi il rischio economico. Inoltre RI 2 ha fatturato alla RI 1 la totalità

della sua cifra d’affari, ciò che configura un elemento decisivo a favore

dell’attività dipendente. L’amministrazione ritiene in questo modo di aver

accertato un rapporto di subordinazione sia sotto l’aspetto economico che dal

profilo dell’impiego del tempo a favore della __________ e l’assenza di un

rischio economico e di incasso, ciò che porta a concludere che la decisione di

ritenere RI 2 quale indipendente per il periodo in esame è manifestamente

errata e, visto l’importo elevato su cui sono stati calcolati i contributi (dal

2008 al 2011: fr. 120'000 all’anno e nel 2012: fr. 135'000) la modifica dello

statuto contributivo riveste una notevole importanza.

1.4. Il 29

gennaio 2014 il Giudice delegato del TCA ha congiunto i due procedimenti

derivanti dai due distinti ricorsi presentati dalla RI 1 e da RI 2 in data 9

gennaio 2014 (doc. V, di entrambi gli incarti).

1.5. Con decreto

del 6 febbraio 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1,

assegnandogli un termine scadente il 21 marzo 2014 per visionare l’incarto,

determinarsi in merito e postulare nuove prove (doc. VI, 30.2014.5 e 30.2014.6).

Il decreto, non ritirato da TERZ 1, gli è stato nuovamente trasmesso per posta

“A” il 19 febbraio 2014.

1.6. Dopo aver

chiesto (doc. VII, 30.2014.5 e 30.2014.6) ed ottenuto (doc. VII, 30.2014.5 e

30.2014.6) una proroga, gli insorgenti hanno ribadito le loro richieste (doc.

IX, 30.2014.5). RI 2 invoca nuovamente la buona fede sostenendo di essere

rimasto sorpreso quando ha saputo del cambiamento del suo statuto contributivo,

alla luce del fatto che la Cassa ha regolarmente incassato i conguagli per gli

anni 2008 e 2009 e gli acconti per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Dal 1°

gennaio 2014, senza che ciò comporti qualsivoglia ammissione, l’insorgente si è

comunque affiliato come dipendente presso la Cassa convenuta. Egli ricorda che

sin dagli inizi degli anni __________ era iscritto come indipendente e che per

oltre __________ anni la Cassa non ha eseguito alcun controllo, ciò che ora

impedirebbe al ricorrente di prevalersi della sua buona fede. Tale modo di

procedere, per i ricorrenti, è allora quantomeno lesivo del principio della

proporzionalità. A questo proposito gli insorgenti ribadiscono che la decisione

impugnata rischia di mettere in serio pericolo l’esistenza stessa della RI 1,

con conseguente soppressione di posti di lavoro. RI 2 comprende la difficoltà

nel separare la propria identità da quella della società, situazione nota e che

non ha mai dato adito a decisioni da parte della Cassa. Essendo la società di

pertinenza di RI 2, in un modo o nell’altro il rischio economico viene assunto

dal medesimo. Infine, circa TERZ 1, il suo impiego è irregolare e si limita a

poche ore mensili.

1.7. Il 25

febbraio 2014 la Cassa ha rammentato che il 26 settembre 2013 ha effettuato il primo controllo della RI 1, conformemente agli art. 68 LAVS, 162 OAVS e alla

Circolare sul controllo dei datori di lavoro (doc. XI, 30.2014.5). Quest’ultima

prevede il controllo dei datori di lavoro con massa salariale inferiore ai fr.

200'000 come la società ricorrente, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008

(con periodo transitorio di 4 anni). Le decisioni di fissazione dei contributi

quale indipendente di RI 2 affiliato dal __________, derivano da un

accertamento effettuato dall’autorità fiscale. Circa la posizione di TERZ 1, la

Cassa rileva che egli si recava con regolarità presso la RI 1. In ogni caso affermare

che la sua attività non è regolare significa sostenere che ha svolto un lavoro

su chiamata che il TCA ha già avuto modo di qualificare come attività

salariata.

in

diritto

in

ordine

2.1. I

ricorrenti, e più specificatamente RI 2, sostengono che l’amministrazione ha

Considerandi

violato il diritto di essere sentito poiché non ha spiegato per quale motivo le

decisioni di qualificarlo come indipendente nel 2008 e nel 2009 sono

manifestamente errate (cfr. pag. 10, doc. I, inc. 30.2014.6).

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF

129.

II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo

impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di

ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa

che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su

tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze

rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio

2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Certo, in

concreto l’amministrazione, circa le decisioni di fissazione dei contributi

dovuti nel 2008 e nel 2009 come indipendente da RI 2, si è in sostanza limitata

ad affermare che esse sono manifestamente errate e che la loro rettifica ha una

notevole importanza. Tuttavia, in precedenza la Cassa ha spiegato nel dettaglio

per quale motivo l’interessato deve essere ritenuto, per il periodo in esame,

dipendente della RI 1 e dunque, per quale motivo, le decisioni in senso

contrario fossero manifestamente errate.

Del

resto, con i ricorsi, gli insorgenti hanno nuovamente potuto prendere posizione

sull’intera fattispecie, produrre ulteriori prove e spiegare i motivi per i

quali ritengono che le decisioni di fissazione dei contributi come indipendente

non sono manifestamente errate.

Inoltre,

in sede di risposta, sulle quali i ricorrenti hanno preso posizione (doc. VII,

inc. 30.2014.6), la Cassa ha ulteriormente motivato la propria decisione,

elencando le ragioni per le quali ha ritenuto le decisioni di fissazione dei

contributi manifestamente errate (doc. III, inc. 30.2014.6: “Alla luce

dell’attività svolta – avendo accertato un chiaro rapporto di subordinazione

sia sotto l’aspetto economico sia dal profilo dell’impiego del tempo a favore

della __________ come pure l’assenza di un rischio economico e di incasso – la

decisione si ritenere RI 2 quale indipendente per il periodo in esame è

manifestamente errata […]”).

Va poi rammentato

che il TCA dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr.

sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V

431), per cui l’asserita violazione del diritto di essere sentito, e meglio la

carenza di motivazione della decisione impugnata, è comunque sanata in questa

sede.

Giova infine

precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere

sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione,

se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto

esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con

l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad

essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con

riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza

9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011).

Il

TCA deve pertanto entrare nel merito dei ricorsi.

Nel

merito

2.2

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(sentenza H 322/03 dell'11

marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.3

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una

delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego

del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua

impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre

2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e

pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel

caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.4

Secondo la

giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando

le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando

l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente

dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato

nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra

attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993

pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente

o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

2.6. Nella più

recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere

presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.7. A proposito

dei consulenti va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, al

consid. 4 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha dovuto esaminare la

qualifica (dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico

d’impresa.” L’attività consisteva nel fornire una consulenza nell’ambito

della costruzione di 2 fabbriche di colori e della formazione del personale

attivo in entrambe le strutture.

Al fine

di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la

sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato

quale indipendente.

Per l’Alta Corte il contenuto del contratto

sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in favore di

un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva svolgere la sua

funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda e senza dover

sottostare a particolari direttive degli amministratori della società. Non era

neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza

economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel periodo in

esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]

Die

erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung

gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige

Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der

Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen

Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach

seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven

Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung

ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem

speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3,

6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss

der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit

ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft

sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des

Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.

Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes

(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)

und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die

grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren

Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei

denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige

Erwerbstätigkeit handelt“).

Nei

contratti di consulenza il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità

che viene ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del

contratto (“Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische

Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die

erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra

del resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente investe

poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages,

dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische

Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese

praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel

erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an,

das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit

mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen,

weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die

Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln

(Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten

Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu

betrachten“).

In

una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, il TF ha citato la DTF 110 V 72, rammentando

al consid. 5.1.1. che in quell’occasione il carattere indipendente

dell’attività di consulente derivava dal rigore con il quale nel contratto

erano regolate le possibilità di disdetta del medesimo e dalla circostanza che

l’interessato non fosse integrato nell’amministrazione della società e neppure

dovesse sottostare a particolari direttive (“In BGE 110 V 72 ging es um

einen Versicherten, dessen Tätigkeit für eine (ausländische) Firma in der

Beratung bei der Errichtung zweier Farbfabriken und bei der Ausbildung des für

den Betrieb dieser Produktionsstätten vorgesehenen Personals bestand. Das damalige Eidg. Versicherungsgericht hielt u.a. fest, es sei eine

bekannte Erscheinung der neueren Zeit, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch

Organisationen, die auf ein bestimmtes technisches oder kaufmännisches

Fachgebiet spezialisiert seien, einer Firma (exklusiv oder neben andern) auf

bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem selbständigen Auftragsverhältnis in

Beraterfunktion zur Verfügung stellten. Ein typisches solches selbständiges

Beratungsverhältnis liege im konkreten Fall vor, worauf insbesondere die

rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung gemäss Art. 11 des

"Contrat pour une mission de conseiller" hinwiesen. Anderseits sei

der Versicherte nicht in die Administration der Auftraggeberin eingegliedert

und keinem speziellen Weisungsrecht unterstellt gewesen. Eine

arbeitsorganisatorische Abhängigkeit lasse sich nicht feststellen. Die

wirtschaftliche Abhängigkeit habe sich darin erschöpft, dass der Versicherte

während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für dieselbe Firma

habe tätig sein müssen, was für sich allein jedoch nicht entscheidend sei (E.

3b)“).

Nel

caso giudicato nella sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 si trattava di

un’assicurata, amministratrice unica di una SA, la quale è stata assunta

inizialmente quale consulente (consid. 3.1: […] Die Tätigkeit war zu Beginn

beratender Natur, wobei sie bereits damals in ihrer Funktion als Ambassador der

Geschäftsführung operative Aufgaben übernahm […])”, dapprima per un giorno

a settimana, poi all’80% presso la ETH Zürich Foundation e che è stata

dichiarata dipendente di quest’ultima fondazione in virtù del chiaro rapporto

di subordinazione organizzativo-lavorativo nei confronti della società di cui

doveva pure seguire le direttive (consid. 5 della citata sentenza).

Va qui evidenziato che la

citata sentenza è stata oggetto di un’interpellanza dell’11 dicembre 2013 (n.

13.4126: “Abgrenzung zwischen selbstständig- und unselbstständigerwerbend. Wer

ist mein Arbeitgeber?“) del Consigliere agli Stati Konrad Graber, sfociata

in una presa di posizione scritta del Consiglio federale. L’autore

dell’interpellanza, pur dicendosi soddisfatto della risposta dell’Esecutivo

federale, ha chiesto la discussione. Il Consigliere federale Alain Berset, il

19 marzo 2014, ha tra l’altro affermato che:

«(…)

En fait, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que,

dans l'arrêt du Tribunal fédéral qui est à l'origine de votre interpellation,

cette question ne se posait même pas. Il ne s'agissait pas d'une activité

typique de conseil en entreprise; la mandataire

était déléguée du conseil de fondation de l'EPFZ et directrice du secrétariat

et, pour ces fonctions-là, elle était clairement intégrée dans l'organisation

du travail de la fondation et soumise à ses instructions. En conclusion, le

Conseil fédéral estime que la jurisprudence et la pratique en matière de statut

AVS des conseillers d'entreprise ainsi que de leurs collaborateurs ne sont

absolument pas remises en cause et qu'à partir de là, aucune action politique

n'est nécessaire.»

Va

ancora segnalata la sentenza 9C_324/2009 del 3 luglio 2009, dove il TF ha

confermato la qualifica di dipendente di un consulente che svolgeva, in seno

alla medesima società, anche altre attività e il cui contratto conteneva

numerose clausole che facevano propendere per una subordinazione in ambito

organizzativo-lavorativo (consid. 3: “[…] Ausgehend davon,

dass das Unternehmerrisiko bei Beratungstätigkeiten als Unterscheidungsmerkmal

in den Hintergrund trete, legte es das Schwergewicht auf die Frage nach der

betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit. Dabei zog es

namentlich den Beratervertrag vom 13. Dezember

2006 heran, welcher verschiedene Klauseln aufweise, die als gewichtige Indizien

für eine betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorische Abhängigkeit sprächen.

Da die von J.________ übernommenen Tätigkeiten wie Akquisition, Projekt- und

Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und Vorfinanzierung von

Immobilienprojekten dem Gesellschaftszweck der Beschwerdeführerin entsprechen,

stünden sie in einem direkten Zusammenhang mit dem Verwaltungsratsmandat. Dies

erlaube den Schluss, dass J.________ diese Tätigkeit nicht ausführen würde,

wenn er nicht Verwaltungsrat der Gesellschaft wäre. Auch deshalb sei er mit

Bezug auf die für die Gesellschaft geleistete Arbeit als

Unselbstständigerwerbender zu betrachten.“ e consid. 4: “Die Tatsache

sodann, dass Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung bereichsspezifischer oder

organisatorischer Probleme hinzugezogen werden, rechtsprechungsgemäss

regelmässig als Selbstständigerwerbende gelten (BGE 110 V 72 E. 4b S. 78 f.), führt zu keinem anderen Ergebnis, wie das BSV richtig bemerkt. Denn J.________ ist nicht nur

oder in erster Linie in beratender Funktion tätig, sondern er hat auch

zahlreiche andere Aufgaben zu erfüllen: Akquisition, kundenbezogene Beratung,

Projekt- und Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und

Vorfinanzierung von Immobilienprojekten.“).

2.8. Nel

caso di specie RI 2 è amministratore delegato e presidente con diritto di firma

individuale della RI 1 che ha come scopo __________ (doc. 5).

RI 2 fornisce ai clienti

gestiti dalla società ricorrente, con la quale non è stato sottoscritto alcun

tipo di contratto, servizi di consulenza.

Nel periodo oggetto del

contendere (2008-2012), secondo quanto accertato dalla Cassa, l’interessato ha

percepito mensilmente fr. 10'000 dalla società ricorrente (pag. 3, doc. III,

inc. 30.2014.5), quale acconto per le sue prestazioni di consulente.

Dagli atti emerge che

l’interessato nel 2008 ha emesso, ogni trimestre, una fattura di fr. 30'000,

cui ha aggiunto l’IVA per fr. 2'280 (cfr. allegato al doc. 13), per complessivi

fr. 120'000 (IVA esclusa).

Nel 2009, IVA esclusa, ha

emesso una fattura di fr. 25'000 per il primo trimestre e per il secondo

trimestre, di fr. 26'000 per il terzo trimestre e di fr. 44'000 per l’ultimo

trimestre, per complessivi fr. 120'000 (IVA esclusa, allegato doc. 19).

Nel 2010 RI 2 ha emesso

una fattura di fr. 25'000 per il primo trimestre, di fr. 30'000 per il secondo

trimestre e per il terzo trimestre e di fr. 35'000 per l’ultimo trimestre, per

complessivi fr. 120'000, cui va ancora aggiunta l’IVA (allegato doc. 24).

L’interessato nel 2011 ha emesso 4 distinte fatture, tutte del medesimo importo di fr. 30'000 per ogni trimestre, per

complessivi fr. 120'000, oltre all’IVA.

Infine, nel 2012

l’interessato ha rilasciato per i primi tre trimestri tre fatture di fr. 30'000

e per l’ultimo trimestre una fattura di fr. 45'000, per complessivi fr.

135'000, senza contare l’IVA (allegato al doc. 30).

Da rilevare che

l’insorgente non contesta che l’intera cifra d’affari è conseguita con il

lavoro svolto a favore della società ricorrente ed ha affermato che se

quest’ultima non incassa nulla da parte della clientela, neppure lui potrebbe

percepire gli onorari fatturati alla società.

Alla luce di quanto sopra

e dalle affermazioni delle parti, la qualifica di RI 2 quale dipendente della RI

1 è corretta.

L’interessato è integrato

nella società, tanto da esserne l’amministratore delegato e direttore, con

diritto di firma individuale, ed esserne azionista di maggioranza.

Egli si trova

manifestamente in un rapporto di subordinazione nei confronti della società sia

dal punto di vista lavorativo, organizzativo, economico e temporale.

RI 2 consegue l’intera

cifra d’affari con il lavoro eseguito per la RI 1, ciò che di principio costituisce

un elemento essenziale in favore della qualifica dell’attività di dipendente

(cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002). Malgrado da oltre __________ sia

affiliato quale consulente, perlomeno dal 2008 egli non ha altri clienti al di

fuori della ricorrente.

Quest’ultima fornisce

direttamente i clienti a RI 2 che fattura le proprie prestazioni unicamente ed

esclusivamente alla RI 1 alla quale trasmette regolarmente, ogni trimestre, la

propria nota d’onorario. Nel periodo in esame l’importo percepito è rimasto

costante, passando dai fr. 120'000 degli anni dal 2008 al 2011, ai fr. 135'000

del 2012.

Il ricorrente non fattura

alcunché ai clienti fornitigli dalla società. Il rischio d’incasso appartiene

esclusivamente alla RI 1. In caso di mancato pagamento delle prestazioni dei

clienti alla società o se quest’ultima non gli fornisse alcun cliente egli si

troverebbe nella medesima situazione di un dipendente il cui datore di lavoro

non può pagare gli stipendi o lo priva della propria attività.

Il suo caso differisce da

quelli in cui l’Alta Corte ha concluso per l’affiliazione quale indipendente

dei consulenti. RI 2 non è stato chiamato dalla RI 1 per fornire una consulenza

alla (o in favore della) società (cfr. la DTF 110 V 72). Al contrario egli lavora

per una società il cui scopo sociale è proprio quello di fornire, a terzi,

consulenze di vario genere ed esercita la propria attività grazie ai clienti

che si rivolgono alla RI 1.

Accertato che la qualifica

di dipendente è corretta, va ora esaminato se la Cassa può riesaminare

l’affiliazione con effetto retroattivo.

2.9. Il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo

nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di

decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un

cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il

futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente

come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione

del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già

stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto

di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del

provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti

del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per

le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato

liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Nella già citata sentenza 9C_459/2011

del 26 gennaio 2012 il TF, con riferimento ai marginali 3025 e 3035 delle

direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), ha affermato che in caso di

cambiamento di statuto, i contributi pagati in troppo nell’ambito dell’attività

indipendente per l’anno oggetto di fissazione dei contributi paritetici devono

essere imputati sulla parte del salariato dei contributi reclamati al datore di

lavoro (“6.3.2 Entrichtete eine versicherte Person persönliche Beiträge und

zeigt sich später, dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine

unselbständige Erwerbstätigkeit handelte, sind - allenfalls unter den

Voraussetzungen der Wiedererwägung oder prozessualen Revision (Art. 53 Abs. 1

und 2 ATSG; SVR 2010 AHV Nr. 12 S. 42,9C_1094/ 2009 E. 2.4 mit Hinweisen) -

auf den betreffenden Einkommen nachträglich paritätische Beiträge zu erheben. Dabei sind die bereits als Selbständigerwerbender bezahlten Beiträge

im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge der nachgeforderten paritätischen Beiträge

anzurechnen (EVGE 1959 S. 25 E. 5 S. 32 ff.;

vgl. auch Rz. 3025 und 3035 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in

der AHV, IV und EO, in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung). In gleicher

Weise haben im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit entrichtete

paritätische Beiträge ein für allemal als bezahlt zu gelten und sind daher bei

einem nachträglichen Wechsel der Person des beitragspflichtigen Arbeitgebers in

der Beitragsvollstreckung anzurechnen“; sottolineatura

del redattore; cfr. DRC, marg. 3035, versione in francese

valida dal 1.1.2013: „Les cotisations payées en trop sur le gain de

l’activité indépendante pour l’année faisant l’objet d’une réclamation de

cotisations paritaires arriérées doivent être imputées sur la part du salarié

des cotisations paritaires réclamées à l’employeur »).

Il

marginale 3038 DRC stabilisce che l’imputazione va effettuata d’ufficio.

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il

cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro

le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso

all'autorità di ricorso.

Va

qui rammentato che una decisione è manifestamente errata se non vi è alcun

dubbio che la decisione era sbagliata (sentenza H 97/03 del 10

settembre 2003, sottolineatura del redattore: "wenn kein

vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit

- möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei

ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen,

wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte.").

Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. DTF 126 V 42).

2.10. Nel caso di

specie la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI 2 nel 2008

e nel 2009 tramite due decisioni del 13 marzo 2012, rispettivamente dell’8

maggio 2012, cresciute incontestate in giudicato, sulla base di un reddito

soggetto a contribuzione di fr. 121'547. Negli anni successivi l’insorgente ha

pagato degli acconti.

Ne segue

che, mentre lo statuto contributivo degli anni 2010 e seguenti può essere

esaminato liberamente e dunque l’affiliazione come dipendente effettuata dalla

Cassa nella decisione impugnata va confermata, per quanto concerne gli anni

2008 e 2009 occorre esaminare se sono dati gli estremi per un riesame o una

revisione delle decisioni di fissazione dei contributi.

Alla luce

delle motivazioni di cui al consid. 2.8, non vi è alcun dubbio che

l’affiliazione come indipendente di RI 2 fosse manifestamente errata. L’unica

conclusione possibile, sulla base degli elementi indicati in precedenza era

infatti quella dell’affiliazione come dipendente della RI 1. Non vi può

essere alcun dubbio al riguardo visto il chiaro rapporto di subordinazione dal

lato economico, dell’impiego del tempo, dell’assenza del rischio economico e di

incasso.

Ritenuto

inoltre l’importo elevato su cui sono stati calcolati i contributi (fr. 120'000

all’anno nel 2008 e nel 2009), la modifica dello statuto contributivo riveste

una notevole importanza (cfr. anche sentenza 30.2013.47 del 18 dicembre 2013).

In queste

condizioni è a giusta ragione che l’amministrazione ha proceduto con il riesame

delle decisioni del 13 marzo 2012 e dell’8 maggio 2012.

Tuttavia,

in applicazione della sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 e delle

marginali 3025 e 3035 delle direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) la

Cassa dovrà ricalcolare i contributi paritetici dovuti dalla società, tenendo

conto, per la parte dovuta dal lavoratore, dei contributi già pagati quale

indipendente (cfr. supra, consid. 2.9).

Su questo

punto la decisione impugnata deve essere annullata per un ricalcolo

dell’importo dovuto dalla società.

2.11. Il ricorrente

fa valere anche la protezione della buona fede, poiché è stato da sempre

amministratore delegato e presidente della RI 1 e da oltre __________ è

affiliato come indipendente per la sua attività di consulente senza che

l’amministrazione abbia mai effettuato alcun controllo. Egli sostiene inoltre

che il cambiamento dello statuto amministrativo rischia di mettere in serie

difficoltà la società, esposta ad un grave danno finanziario.

Nella

misura in cui il principio della buona fede non fosse applicabile, gli

insorgenti sostengono che il modo di procedere della Cassa sia quantomeno

lesivo del principio della proporzionalità.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da

una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2. l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3. la

promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione

della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4. l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che

gli è pregiudizievole;

5. la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF

112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

Va infine rilevato che in una sentenza del 27

giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, l’allora TFA, pur confermando la

modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al

principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti,

poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto informazioni

vincolanti da parte della Cassa (pag. 178:”Inwiefern dieser

Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes widersprechen soll, wie in

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der

Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis

der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als

Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156"

erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres

auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach

Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse

erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit

Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend.").

Anche

in concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona

fede. Infatti non risulta che siano state date dalla Cassa informazioni

vincolanti, contrarie alla legge, in merito alla fattispecie.

L’amministrazione ha

evidenziato di aver effettuato il primo controllo della società, ai sensi degli

art. 68 LAVS e 162 OAVS, in data 26 settembre 2013. Gli insorgenti non possono

di conseguenza far valere alcuna informazione (o prassi) contraria alla legge.

Ciò è dovuto al fatto che solo dal 1° gennaio 2008 (con periodo transitorio di

4 anni) è previsto un controllo dei datori di lavoro con una massa salariale

inferiore ai fr. 200'000 (cfr. Circolare sul controllo dei datori di lavoro

[CCE]).

L’intervento dell’amministrazione

non può neppure essere considerato sproporzionato. Infatti, la Cassa si è

limitata ad applicare la legge, ripristinando una situazione di conformità alle

norme che regolano l’affiliazione degli assicurati alla LAVS dopo aver

effettuato un controllo del datore di lavoro.

2.12. La società ricorrente contesta

infine anche la qualifica di dipendente di TERZ 1, con il quale non è stato

sottoscritto alcun contratto.

A torto.

Dagli atti emerge che

l’interessato, attivo dal 2008 presso la società ricorrente, percepisce

regolarmente, ogni mese un importo fr. 1'000 quale acconto per il lavoro

svolto, che consiste in interventi al software ed hardware della ditta ed in

altri lavori informatici per permettere l’operatività della ricorrente. Dagli accertamenti

effettuati dalla Cassa risulta che l’interessato non svolge altre attività

indipendenti ed ha quale unico committente la RI 1, dalla quale ha percepito,

ogni anno, tranne nel 2012, un importo simile (fr. 11'208 dal 2008 al 2011,

aumentato a fr. 12'142 nel 2012). Come questo TCA ha già avuto di evidenziare

in precedenza, la circostanza che l’assicurato svolgere questa attività

lucrativa unicamente per la medesima società costituisce un elemento essenziale

in favore della qualifica di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre

2002).

Inoltre

la stessa società ha affermato che la collaborazione di TERZ 1 viene richiesta

solo quando necessario. Ora, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire

che il fatto di essere tenuto a lavorare “su chiamata” è un ulteriore

indizio a favore di un’attività dipendente (cfr. sentenza 30.2012.1 del 6 marzo

2012, sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Infatti, il processo, in atto

ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale

e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.

Asserire che il lavoro su chiamata sia sintomo di indipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica odierna.

L’interessato dal 2008 al 2011 ha sempre effettuato 48 interventi all’anno (ossia quasi uno a settimana) per complessivi fr.

6’720, fatturando 48 viaggi e 48 trasferte pasto (a fr. 20 l’una), oltre a

materiale vario, saliti a 52 interventi all’anno (e 52 viaggi e trasferte

pasto), ossia una a settimana, a partire dal 2012.

In concreto, la

circostanza di avere sin dal 2008 un solo committente, e di conseguenza di

dipendere economicamente dalla società ricorrente per quanto concerne il lavoro

in esame, di essere pagato regolarmente ogni mese e di lavorare su chiamata configura

una chiara attività di carattere dipendente.

Ne segue che la qualifica effettuata

dalla Cassa va confermata.

2.13. Gli insorgenti, con il

ricorso, chiedono genericamente l’assunzione di ulteriori prove (cfr. doc. I: “documenti

[…]; richiamo incarto da CO 1; audizione del signor RI 2 e del signor TERZ 1”).

Questo Tribunale, alla

luce della documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dell’incarto

completo trasmesso dalla cassa di compensazione (doc. 1-41), ritiene superfluo

procedere con ulteriori accertamenti, rilevato che gli atti sono sufficienti

per decidere nel merito della vertenza.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,

119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.14. Alla luce di quanto sopra

esposto questo TCA deve confermare la qualifica di dipendente di TERZ 1 e RI 2

nei confronti della RI 1.

Tuttavia, alla luce della

circostanza che RI 2 ha pagato contributi sociali nella sua qualità di

indipendente, per quanto concerne l’ammontare dei contributi ancora dovuti

dalla società il ricorso deve essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato

all’amministrazione per un nuovo calcolo conformemente a quanto previsto dalla

sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 e dai marginali 3025 e 3035 delle

direttive sulla riscossione dei contributi.

Agli insorgenti, per la limitata misura in cui sono vincenti,

essendo rappresentati in causa da un avvocato, vanno assegnate ripetibili

parziali (cfr. art. 61 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate e gli incarti rinviati all’amministrazione

per un nuovo calcolo dei contributi dovuti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1'000 (IVA inclusa se dovuta), a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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