30.2014.8
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22 maggio 2014Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2014.8
Data decisione, Autorità:
22.05.2014, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da indipendente x 2008. Nuovo art.9 cpv. 4 LAVS prevede che il reddito netto comunicato dall'autorità fiscale sia riportato al lordo. Eccezione prevista da recente STF: se la comunicazione fiscale attesta chiaramente e senza dubbio che dal reddito non è stata fatta alcuna deduzione
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 9 LAVS
art. 9 cpv. 4 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2014.8
TB
Lugano
22 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2014
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
dicembre 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 25 novembre 2013 (doc. C) la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente
i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti per l'anno 2008 da RI 1, 1946, affiliata
come indipendente dal 2007 (doc. 26). Basandosi su un reddito da attività
indipendente di Fr. 176'327.- riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta
l'art. 9 cpv. 4 LAVS, sul reddito soggetto a contribuzione di Fr. 194'834.- la
Cassa ha determinato in Fr. 19'168,75 i contributi personali dovuti, comprese
le spese amministrative.
B. La
decisione su opposizione del 13 dicembre 2013 (doc. A) ha respinto l'opposizione
del 1° dicembre 2013 (doc. 5), con cui l'assicurata sosteneva che l'importo di
Fr. 176'327.- fosse già al lordo dei contributi, e ha confermato la decisione
formale. L'amministrazione ha infatti osservato che dal 1° gennaio 2012 il nuovo
metodo di calcolo previsto dal nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS dispone che ai redditi
netti da attività indipendente comunicati dall'autorità fiscale devono essere aggiunti
i contributi pagati.
C. Il
13 gennaio 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di stabilire in Fr
176'327.- il reddito da attività lucrativa indipendente per il 2008 da
assoggettare ai contributi personali. La ricorrente ha rilevato che poiché la
Cassa di compensazione si è basata sui dati accertati presso l'assicurata
medesima e non sui dati comunicati dall'autorità fiscale, che avrebbe dedotto i
contributi dal reddito, il rinvio all'art. 9 cpv. 4 LAVS è incomprensibile. Inoltre,
l'insorgente ha richiamato l'art. 4 cpv. 1 LAVS e l'art. 17 OAVS, rilevando che
il reddito assoggettato ai contributi è quello ricavato dall'esercizio dell'attività
lucrativa indipendente. Infine, l'interessata ha evidenziato che se si seguisse
la tesi della Cassa e si aggiungessero i contributi al reddito effettivamente
conseguito portandolo a Fr. 194'834.-, i contributi così calcolati (Fr. 18'506,40)
rappresenterebbero il 10,4955% del reddito effettivo da attività indipendente,
anziché il 9,5% previsto dalla legge.
D. Con
risposta del 28 gennaio 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso, osservando che nell'ottobre 2013 (doc. 14) ha
ricevuto dalla competente autorità fiscale i dati della dichiarazione fiscale
dell'assicurata per l'anno 2008 in assenza della tassazione fiscale 2008, così
da potere fissare i relativi contributi. La mancata segnalazione di un reddito
da attività indipendente ha comportato l'accertamento, da parte della Cassa, del
reddito conseguito dall'assicurata presso l'__________ quale indipendente il
quale, tuttavia, ha rilasciato un certificato di salario come se l'interessata
fosse una dipendente. Anche la dichiarazione dei redditi inseriti tutti alla
voce reddito da attività dipendente ha tratto in inganno l'autorità fiscale, visto
che tanto nella notifica quanto nella IC/IFD dopo reclamo del 27 novembre 2013,
non figurava alcun reddito da attività indipendente. Due giorni prima dell'emanazione
della notifica su reclamo la Cassa ha quindi emesso la decisione formale di fissazione
dei contributi basandosi sulla notifica di tassazione non ancora cresciuta in
giudicato ed applicando il principio insito nell'art. 9 cpv. 4 LAVS e ripreso dalle
Direttive al N. 1170.1 DIN.
E. Nelle
sue osservazioni del 4 febbraio 2014 (doc. V) la ricorrente ha precisato che la
notifica di tassazione per il 2008 è stata emessa il 12 novembre 2013 e
rettificata, per un errore di calcolo, il 27 novembre seguente. Tuttavia, essa
non ha interposto reclamo contro l'errata denominazione del reddito da attività
dipendente anziché indipendente, siccome ininfluente per il reddito imponibile.
Essa ha ribadito il suo disappunto sulla considerazione del reddito lordo
conseguito ed accertato dall'__________ alla stregua di un reddito netto notificato
dall'autorità fiscale e riportato al reddito lordo per la determinazione dei
contributi. D'altronde, già in passato la Cassa di compensazione ha accettato
la dichiarazione con cui veniva attestato il suo reddito lordo da attività
indipendente (2007), identica a quella in discussione. Di conseguenza, "l'__________
non può avere comunicato alla Cassa CO 1 il reddito lordo d'attività lucrativa
indipendente pari a CHF 176'327, poiché sono gli unici dati che mi ha
comunicato, versato e attestato e che io ho a mia volta dichiarato e fornito.".
F. La
Cassa di compensazione ha rilevato come l'assicurata abbia erroneamente dichiarato
a livello fiscale tutte le sue entrate quale reddito da attività dipendente, mentre
avrebbe dovuto suddividerle in reddito da attività dipendente (Fr. 5'642.-) e
da attività indipendente (Fr. 176'327.-). Inoltre, dalla IC/IFD 2008 risulta
che l'assicurata ha dedotto dal reddito Fr. 11'108.- quali contributi pagati
nel 2008 concernenti gli anni di contribuzione 2007 e 2008. Pertanto, l'autorità
fiscale avrebbe dovuto accorgersi che mancava la dichiarazione di un reddito da
attività indipendente. Ecco spiegato il motivo per cui l'Ufficio di tassazione
non ha debitamente informato la Cassa dei redditi da attività indipendente. Se
l'autorità fiscale avesse proceduto correttamente, le avrebbe quindi comunicato
un reddito da attività indipendente pari a Fr. 164'519.- (Fr. 176'327.- - Fr.
11'808.-), importo che la Cassa eventualmente è disposta ad utilizzare quale
reddito aziendale ed a cui aggiunge i relativi contributi ex art. 9 cpv. 4
LAVS, per ottenere un nuovo reddito determinante soggetto a contribuzione di
Fr. 181'787.- (Fr. 164'519.- + Fr. 17'268.- [contributi]) (doc. VII).
G. L'insorgente
ha ribadito, il 21 febbraio 2014 (doc. IX), di avere correttamente compilato le
sue dichiarazioni fiscali, disponendo di un unico certificato di salario e che
la suddivisione del salario conseguito era chiaramente ivi indicata. A suo
dire, il fatto che abbia esposto in deduzione i contributi pagati e che non
siano stati direttamente dedotti dal reddito dichiarato dimostrerebbe che il
reddito d'attività lucrativa indipendente dichiarato era lordo. La ricorrente
ha ribadito la sua richiesta.
La Cassa di
compensazione ha confermato la proposta di modifica del reddito da assoggettare
e ha ricordato alla ricorrente di esporre in futuro chiaramente il reddito da
attività dipendente e quello da attività lucrativa indipendente, cosicché anche
l'autorità fiscale disporrà di corrette informazioni (doc. XI).
L'assicurata ha risposto
rinviando al suo precedente scritto del 4 febbraio scorso (doc. XIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il
1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3
e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla
fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel
caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da
attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS non sono
applicabili al periodo di contribuzione 2008, ma fanno stato le norme vigenti
fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2013.16 del 21 ottobre 2013; STCA 30.2013.2
del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16
aprile 2012).
nel merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2006).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente
per l'anno 2008, la Cassa di
compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 176'327.-
ricavato dall'attestato 2008 rilasciato il 27 dicembre 2012 (doc. B) dall'__________.
Questo scritto attesta
che gli onorari dei pazienti ambulatoriali non soggetti all'AVS ammontano a Fr.
176'327.- e che gli onorari dei pazienti degenti sono pari a Fr. 6'092,40. In
calce, questa attestazione specifica che "Gli importi relativi agli
onorari summenzionati sono già inclusi nel salario lordo indicato nel
certificato di salario ufficiale.".
In effetti, la
ricorrente ha ricevuto un certificato di salario per l'anno 2008 (doc. B1)
indicante un salario di Fr. 182'419.- e dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di
Fr. 451.-, per un salario netto di Fr. 181'968.-.
La ricorrente ha contestato
il principio stesso dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS nel caso
concreto, giacché il reddito confermato dalla predetta documentazione costituisce
già, a suo dire, il reddito lordo su cui determinare i contributi personali,
senza che occorra, come ha fatto la Cassa, riportare questo reddito, ritenuto
netto, al lordo dei premi versati. Pertanto, i contributi dovuti vanno
calcolati sul reddito lordo di Fr. 176'327.-.
Oggetto
del contendere
è sapere se la Cassa deve aggiungere i contributi personali sul reddito da
attività indipendente comunicato dalle autorità fiscali per il calcolo dei
contributi per il 2008.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale
è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali
esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
Fatti
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110 consid. 5a).
8. Pendente
causa la Cassa di compensazione ha proposto all'assicurata di considerare pari
a Fr. 164'519.- il suo reddito aziendale netto. Questo importo deriva dalla
deduzione dal reddito aziendale di Fr. 176'327.- dei contributi di Fr. 11'808.-
versati durante l'anno 2008. Poi, al reddito netto la Cassa ha aggiunto i
contributi ex art. 9 cpv. 4 LAVS, per assoggettare quindi ai contributi la
somma di Fr. 181'787.- (Fr. 164'519.- + Fr. 17'268.-).
Giusta l'art. 9 cpv. 4
LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito
comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto
fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo
3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato
al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione
transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni
ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a
tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle
autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella recente STCA
30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua
composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, è stato evidenziato
che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF
139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione
all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato dal TF nella sua
sentenza di principio l'Alta Corte ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative
al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato
fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale
amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando
che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli
oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo
avere accertato l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha
stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità
fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di
compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in
base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23
cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti
per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che
scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio
federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente
la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei
contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi
dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati
dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro
comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del
lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e
teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste
nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore
precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di
sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal
reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito
netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara
al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che
la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il
principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito
della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata,
di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia
stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la
comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun
dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso
giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali
Considerandi
sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle
domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è
stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché
il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se
dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per
la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la
cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art.
9.
cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il
legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente
dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di
prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare
i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel caso giudicato da questo Tribunale
(30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale
federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi
dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto,
il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha accolto
il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcoli il
contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9
cpv. 4 LAVS.
9.
Il
caso concreto non differisce dalle due fattispecie appena esposte.
In effetti, è indubbio che l'importo di
Fr. 176'327.- si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dalla
ricorrente nel 2008, come peraltro confermato dall'assicurata stessa nella sua
opposizione del 1° dicembre 2013 (doc. 5) e nel suo ricorso del 13 gennaio 2014
(doc. I pag. 1).
Il certificato di salario rilasciato
dall'__________ per l'anno 2008 è quindi manifestamente errato, poiché attesta
implicitamente che la ricorrente ha conseguito un reddito da attività
dipendente e che su questo reddito di Fr. 182'419.- sono stati prelevati degli
oneri sociali di (soli) Fr. 451.-. In realtà, invece, come ha correttamente
evidenziato la Cassa di compensazione, questo importo andava suddiviso in
reddito da attività indipendente (Fr. 176'327.-) ed in reddito da attività
dipendente (Fr. 6'092.-) e solo quest'ultima somma doveva essere inserita nel
certificato di salario.
In tal modo, la Cassa di compensazione non
sarebbe stata tratta in inganno dalle dichiarazioni dell'autorità fiscale (che
già nel 2007 ha tassato l'assicurata come salariata (doc. 25) e che ha
confermato questo dato nel 2012 (doc. 23) a specifica richiesta della Cassa di
compensazione), dal certificato di salario dell'__________ come pure dalla compilazione
della tassazione fatta dall'assicurata stessa, la quale ha erroneamente
dichiarato (anche) per il 2008 di avere conseguito un reddito (netto) da
attività dipendente di Fr. 181'969.-.
L'esistenza di un'attività indipendente
emerge dall'attestato del 27 dicembre 2012 (doc. B) rilasciato dall'__________
per l'anno 2008, in cui la voce "onorari pazienti ambulatoriali (non
soggetti AVS)" si riferisce ai pazienti privati dell'assicurata e quindi
curati nell'ambito della sua attività indipendente per la quale l'assicurata è
stata iscritta nella relativa categoria dal 1° gennaio 2007 (doc. 26).
In effetti, come ha spiegato
l'interessata alla Cassa già il 15 ottobre 2008 (doc. 28), essa svolge la sua
attività indipendente all'interno dell'ospedale e "lo stesso Ospedale
emette le mie fatture e trattiene una quota parte che comprende tutte le spese
amministrative, di locazione, di personale, ecc.".
Alla luce di ciò, è palese che il
reddito di Fr. 176'327.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto
delle spese che l'interessata si è assunta nell'esercizio della sua professione
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Tuttavia, come risulta chiaramente
dalla notifica di imposta IC 2008 prodotta dalla Cassa (doc. VII/1), questo
importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG, che restano a carico
della ricorrente, visto che spetta all'assicurata pagarli separatamente alla
Cassa di compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale
conseguito negli anni precedenti (art. 14 LAVS). In effetti, dagli atti emerge
che nell'anno 2008 la ricorrente ha versato Fr. 11'808.- a titolo di contributi
(e meglio Fr. 5'904.- per l'anno di contribuzione 2007 e Fr. 5'904.- per il periodo
2008).
In concreto, in assenza dell'emanazione
della decisione di tassazione IC/IFD 2008 e stante l'imminente scadenza del
termine di prescrizione (art. 16 LAVS) per la fissazione dei contributi per
l'anno 2008, nel 2013 la Cassa di compensazione ha accertato autonomamente il
reddito da attività lucrativa dell'assicurata direttamente presso l'__________,
visto che dalla documentazione a disposizione non era possibile che fosse
iscritta quale indipendente ma che, come per il 2007, fosse retribuita come
persona esercitante un'attività lucrativa dipendente.
Gli accertamenti eseguiti presso l'__________
hanno permesso di determinare, come detto, il reale reddito da attività
indipendente della ricorrente e calcolare, in un primo momento, i contributi
dovuti riportando, giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, questo reddito netto al lordo
dei premi pagati.
In seguito, poiché è emerso dalla
notifica di tassazione 2008, emessa due giorni dopo la decisione di fissazione
dei contributi, che in realtà l'assicurata aveva dichiarato quale deduzione dal
reddito l'importo di Fr. 11'808.- per contributi personali, la Cassa di
compensazione ha dunque ritenuto, quale reddito al netto dei contributi
AVS/AI/IPG, l'importo di Fr. 164'519.- che, riportato al lordo dei contributi
giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un reddito determinante soggetto a contribuzione
di Fr. 181'787.-.
Secondo il TCA, questa soluzione non è
corretta.
Infatti, così facendo la Cassa di
compensazione ha considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa
dell'assicurata, i contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un
reddito di Fr. 176'327.- comprensivo dei contributi di Fr. 11'808.- versati nel
2008.
dall'interessata e la seconda volta quando le ha conteggiato Fr. 17'268.-
a titolo di contributi da pagare, sempre per il 2008.
Per l'anno 2008, in assenza di una notifica di tassazione e di una comunicazione del reddito da parte
dell'autorità fiscale alla Cassa di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), a
giusta ragione l'amministrazione ha proceduto accertando manualmente il reddito
da attività indipendente dell'assicurata determinando l'ammontare di Fr. 176'327.-
che costituisce chiaramente un reddito lordo.
Di conseguenza, trattandosi di reddito lordo,
in virtù della recente DTF 139 V 537 consid. 6 l'importo di Fr. 176'327.- deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo
dei contributi personali dell'assicurata e, pertanto, il principio di cui
all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.13 del 24
marzo 2014).
Di conseguenza, né il riporto di Fr.
176'327.- al lordo dei contributi come stabilito con la decisione definitiva di
fissazione dei contributi, né la soluzione adottata dalla Cassa pendente causa
di riportare il reddito lordo di Fr. 176'327.- al netto dei contributi (Fr.
164'519.-) e poi di calcolare i contributi sulla base del nuovo reddito lordo
ottenuto (Fr. 181'787.-), devono essere tutelati.
La decisione impugnata deve essere pertanto
annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare
nuovamente i contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito
soggetto a contribuzione l'ammontare di Fr. 176'327.-.
Il ricorso va accolto, senza
attribuzione di ripetibili malgrado l'esito vincente, siccome l'insorgente non
è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione
affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per
l'anno di contribuzione 2008 considerando un reddito determinante soggetto a contribuzione
di Fr. 176'327.-.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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