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30.2014.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio

(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.

110 consid. 5a).

8. Pendente

causa la Cassa di compensazione ha proposto all'assicurata di considerare pari

a Fr. 164'519.- il suo reddito aziendale netto. Questo importo deriva dalla

deduzione dal reddito aziendale di Fr. 176'327.- dei contributi di Fr. 11'808.-

versati durante l'anno 2008. Poi, al reddito netto la Cassa ha aggiunto i

contributi ex art. 9 cpv. 4 LAVS, per assoggettare quindi ai contributi la

somma di Fr. 181'787.- (Fr. 164'519.- + Fr. 17'268.-).

Giusta l'art. 9 cpv. 4

LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito

comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto

fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo

3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato

al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione

transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a

tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle

autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

Nella recente STCA

30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua

composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, è stato evidenziato

che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF

139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione

all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato dal TF nella sua

sentenza di principio l'Alta Corte ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative

al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato

fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale

amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando

che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli

oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo

avere accertato l'ammontare del reddito netto.

Dal canto suo il Tribunale federale ha

stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità

fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di

compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in

base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23

cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti

per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi affermato che

scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio

federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente

la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei

contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi

dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati

dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro

comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del

lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione letterale e

teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste

nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore

precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di

sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal

reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito

netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara

al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che

la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il

principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito

della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata,

di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).

La nostra Massima istanza ha tuttavia

stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la

comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun

dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso

giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

Considerandi

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché

il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art.

9.

cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il

legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente

dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di

prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare

i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel caso giudicato da questo Tribunale

(30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale

federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi

dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto,

il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha accolto

il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcoli il

contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9

cpv. 4 LAVS.

9.

Il

caso concreto non differisce dalle due fattispecie appena esposte.

In effetti, è indubbio che l'importo di

Fr. 176'327.- si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dalla

ricorrente nel 2008, come peraltro confermato dall'assicurata stessa nella sua

opposizione del 1° dicembre 2013 (doc. 5) e nel suo ricorso del 13 gennaio 2014

(doc. I pag. 1).

Il certificato di salario rilasciato

dall'__________ per l'anno 2008 è quindi manifestamente errato, poiché attesta

implicitamente che la ricorrente ha conseguito un reddito da attività

dipendente e che su questo reddito di Fr. 182'419.- sono stati prelevati degli

oneri sociali di (soli) Fr. 451.-. In realtà, invece, come ha correttamente

evidenziato la Cassa di compensazione, questo importo andava suddiviso in

reddito da attività indipendente (Fr. 176'327.-) ed in reddito da attività

dipendente (Fr. 6'092.-) e solo quest'ultima somma doveva essere inserita nel

certificato di salario.

In tal modo, la Cassa di compensazione non

sarebbe stata tratta in inganno dalle dichiarazioni dell'autorità fiscale (che

già nel 2007 ha tassato l'assicurata come salariata (doc. 25) e che ha

confermato questo dato nel 2012 (doc. 23) a specifica richiesta della Cassa di

compensazione), dal certificato di salario dell'__________ come pure dalla compilazione

della tassazione fatta dall'assicurata stessa, la quale ha erroneamente

dichiarato (anche) per il 2008 di avere conseguito un reddito (netto) da

attività dipendente di Fr. 181'969.-.

L'esistenza di un'attività indipendente

emerge dall'attestato del 27 dicembre 2012 (doc. B) rilasciato dall'__________

per l'anno 2008, in cui la voce "onorari pazienti ambulatoriali (non

soggetti AVS)" si riferisce ai pazienti privati dell'assicurata e quindi

curati nell'ambito della sua attività indipendente per la quale l'assicurata è

stata iscritta nella relativa categoria dal 1° gennaio 2007 (doc. 26).

In effetti, come ha spiegato

l'interessata alla Cassa già il 15 ottobre 2008 (doc. 28), essa svolge la sua

attività indipendente all'interno dell'ospedale e "lo stesso Ospedale

emette le mie fatture e trattiene una quota parte che comprende tutte le spese

amministrative, di locazione, di personale, ecc.".

Alla luce di ciò, è palese che il

reddito di Fr. 176'327.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto

delle spese che l'interessata si è assunta nell'esercizio della sua professione

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Tuttavia, come risulta chiaramente

dalla notifica di imposta IC 2008 prodotta dalla Cassa (doc. VII/1), questo

importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG, che restano a carico

della ricorrente, visto che spetta all'assicurata pagarli separatamente alla

Cassa di compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale

conseguito negli anni precedenti (art. 14 LAVS). In effetti, dagli atti emerge

che nell'anno 2008 la ricorrente ha versato Fr. 11'808.- a titolo di contributi

(e meglio Fr. 5'904.- per l'anno di contribuzione 2007 e Fr. 5'904.- per il periodo

2008).

In concreto, in assenza dell'emanazione

della decisione di tassazione IC/IFD 2008 e stante l'imminente scadenza del

termine di prescrizione (art. 16 LAVS) per la fissazione dei contributi per

l'anno 2008, nel 2013 la Cassa di compensazione ha accertato autonomamente il

reddito da attività lucrativa dell'assicurata direttamente presso l'__________,

visto che dalla documentazione a disposizione non era possibile che fosse

iscritta quale indipendente ma che, come per il 2007, fosse retribuita come

persona esercitante un'attività lucrativa dipendente.

Gli accertamenti eseguiti presso l'__________

hanno permesso di determinare, come detto, il reale reddito da attività

indipendente della ricorrente e calcolare, in un primo momento, i contributi

dovuti riportando, giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, questo reddito netto al lordo

dei premi pagati.

In seguito, poiché è emerso dalla

notifica di tassazione 2008, emessa due giorni dopo la decisione di fissazione

dei contributi, che in realtà l'assicurata aveva dichiarato quale deduzione dal

reddito l'importo di Fr. 11'808.- per contributi personali, la Cassa di

compensazione ha dunque ritenuto, quale reddito al netto dei contributi

AVS/AI/IPG, l'importo di Fr. 164'519.- che, riportato al lordo dei contributi

giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un reddito determinante soggetto a contribuzione

di Fr. 181'787.-.

Secondo il TCA, questa soluzione non è

corretta.

Infatti, così facendo la Cassa di

compensazione ha considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa

dell'assicurata, i contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un

reddito di Fr. 176'327.- comprensivo dei contributi di Fr. 11'808.- versati nel

2008.

dall'interessata e la seconda volta quando le ha conteggiato Fr. 17'268.-

a titolo di contributi da pagare, sempre per il 2008.

Per l'anno 2008, in assenza di una notifica di tassazione e di una comunicazione del reddito da parte

dell'autorità fiscale alla Cassa di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), a

giusta ragione l'amministrazione ha proceduto accertando manualmente il reddito

da attività indipendente dell'assicurata determinando l'ammontare di Fr. 176'327.-

che costituisce chiaramente un reddito lordo.

Di conseguenza, trattandosi di reddito lordo,

in virtù della recente DTF 139 V 537 consid. 6 l'importo di Fr. 176'327.- deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo

dei contributi personali dell'assicurata e, pertanto, il principio di cui

all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.13 del 24

marzo 2014).

Di conseguenza, né il riporto di Fr.

176'327.- al lordo dei contributi come stabilito con la decisione definitiva di

fissazione dei contributi, né la soluzione adottata dalla Cassa pendente causa

di riportare il reddito lordo di Fr. 176'327.- al netto dei contributi (Fr.

164'519.-) e poi di calcolare i contributi sulla base del nuovo reddito lordo

ottenuto (Fr. 181'787.-), devono essere tutelati.

La decisione impugnata deve essere pertanto

annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare

nuovamente i contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito

soggetto a contribuzione l'ammontare di Fr. 176'327.-.

Il ricorso va accolto, senza

attribuzione di ripetibili malgrado l'esito vincente, siccome l'insorgente non

è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione

affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per

l'anno di contribuzione 2008 considerando un reddito determinante soggetto a contribuzione

di Fr. 176'327.-.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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