30.2014.9
Lavoratore straniero attivo, su chiamata, in Svizzera per conto di una ditta ticinese. I numerosi giorni lavorati in CH, le direttive ricevute, la sorveglianza, il materiale fornito dalla ditta TI,l'a
16 ottobre 2014Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2014.9
30.2014.12
TB
Lugano
16 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2014 emanata da
chiamato in causa
Cassa CO 1
TERZ 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. La RI 1 di __________ è stata
oggetto il 15 luglio 2013 (doc. 12) di un controllo dei datori di lavoro da
parte della Cassa CO 1 per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2012.
Su invito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (doc. 14), la
Cassa ha raccolto diversa documentazione atta a qualificare l'attività svolta
da parte di TERZ 1 per RI 1 (docc. 14a-14o).
1.2. Con decisione su opposizione
del 15 gennaio 2014 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
della società del 14 novembre 2013 (doc. 9) e confermato la decisione del 4 novembre
2013 (doc. 10), con cui ha ritenuto che l'attività svolta da TERZ 1 per la RI 1
era da ritenere di natura dipendente dal 1° gennaio 2013.
Sulla scorta degli accertamenti esperiti, l'amministrazione ha
concluso che la progettazione viene fatta direttamente da RI 1 nei suoi uffici
di __________ e che, a livello di garanzia, vendendo il prodotto funzionante,
la società è la sola responsabile nei confronti del cliente e dà garanzia su
eventuali difetti del prodotto, indipendentemente che il difetto abbia origine
in una carenza di progettazione, fabbricazione, trasporto o montaggio. Anche la
garanzia post-vendita spetta alla società stessa.
La Cassa ha osservato che nell'espletamento della sua attività TERZ
1 non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle sue prestazioni per
un pagamento diretto. Inoltre, egli non corre alcun rischio economico nel senso
di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato, visto che
è la RI 1 che regola direttamente i propri impegni con lui. È quindi il datore
di lavoro che si assume il rischio economico, mentre il lavoratore, non agendo
a proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare
verso terzi. Ciò significa assenza di un rischio d'incasso verso la committenza
della ditta individuale. Inoltre, anche le retribuzioni derivanti da un
mandato, da un contratto d'agenzia o d'appalto possono far parte del salario
determinante. Infine, la Cassa ha pure rilevato che il prestito di manodopera a
ditte del ramo deve essere considerato di tipo dipendente (lavori in
subappalto), mentre di tipo indipendente quando l'artigiano lavora e fattura
direttamente al cliente finale.
1.3. Il 21 gennaio 2014 (doc. I) RI
1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento
della decisione su opposizione, ritenendo impossibile un rapporto di dipendenza
con TERZ 1, visto che egli ha svolto la propria attività di elettricista
montatore indipendente offrendo le sue prestazioni sulla base di un contratto d'appalto
e non di lavoro. È peraltro normale che l'artigiano abbia ricevuto delle
direttive da parte della società che ha eseguito la progettazione dell'intero
parcheggio automatico, ma ciò non significa che il lavoratore non fosse poi
libero nell'esecuzione della sua opera (montaggio elettromeccanico), tanto che
nell'apposito questionario egli ha indicato che l'organizzazione del suo lavoro
avviene per l'80% in modo autonomo.
La ricorrente ha osservato che, trattandosi di un rapporto di subappalto,
non può esservi relazione diretta tra la committenza e l'esecutore. Due sono i
contratti esistenti: uno tra la committenza e la SA, l'altro tra quest'ultima
ed il lavoratore in questione. Nei confronti di RI 1, TERZ 1 ha sempre agito a
proprio nome e per proprio conto, fatturandole la sua opera, nei cui confronti
egli corre il rischio di non incassare quanto fatturato, come qualsiasi altro
artigiano. È la ricorrente che è tenuta a corrispondere la mercede al
lavoratore per le sue prestazioni e quest'ultimo risponde nei confronti della
SA per eventuali difetti d'opera. Quanto alla garanzia post-vendita sul
prodotto completo, l'insorgente ha evidenziato come sia logico che spetti a
lei, visto che fa parte del contratto concluso con il cliente finale.
L'insorgente ha poi contestato di essere in presenza di un prestito
di manodopera a una ditta del ramo, visto che il lavoratore in questione è
stato da essa personalmente incaricato di eseguire un'opera ben precisa, non
essendo, detta ditta, in grado di farla. Quindi, TERZ 1 ha agito in modo
indipendente all'interno delle direttive fornite da RI 1 e, come per i lavori
eseguiti in passato anche per altri committenti, l'artigiano deve essere
considerato come un appaltatore e non come un dipendente. Pertanto, un lavoro
in subappalto non può ogni volta corrispondere ad un prestito di manodopera, altrimenti
il subappalto non avrebbe più ragione di esistere.
La società insorgente ha in infine criticato posta per posta i motivi
secondo cui, d'avviso della Cassa, il lavoratore in oggetto non sarebbe
qualificabile come indipendente.
1.4. Con risposta del 30 gennaio
2014 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,
argomentando ulteriormente le motivazioni esposte nella decisione su
opposizione, di cui si dirà, semmai, nelle considerazioni di diritto.
La ricorrente ha prodotto le tre fatture emesse da TERZ 1 nei suoi
confronti (docc. B-D) e ha precisato che l'indicazione del luogo di lavoro
sulle notifiche prodotte dall'Ufficio ispettorato del lavoro è manifestamente
errata, visto che egli ha prestato le sue opere sul cantiere di Via __________
a __________ e non presso la sua (di lei) sede legale (doc. V).
1.5. Il 10 febbraio 2014 (doc. VI)
il TCA ha chiamato in causa TERZ 1, dandogli la possibilità di esaminare gli
atti e di determinarsi in merito alla procedura fino al 20 marzo 2014, diritto
di cui egli non si è però avvalso.
1.6. Il Tribunale ha interpellato
il 18 giugno 2014 sia la società, per il tramite del suo legale (doc. VIII),
sia la Cassa di compensazione (doc. IX), al fine di sapere se la persona
chiamata in causa sia stata attiva in Svizzera per conto della ditta ricorrente
anche nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011.
Le rispettive prese di posizione e la documentazione allegata
(docc. X e XI) sono state trasmesse a tutte le parti in causa per osservazioni (docc.
XII-XIV).
Il 9 luglio 2014 (doc. XV) la società ricorrente ha confermato i
giorni in cui TERZ 1 è stato impegnato per degli appalti da essa conferitigli negli
anni 2009, 2010, 2011 e 2013 e ha anche prodotto delle fatture allestite dal
lavoratore relative alla fine del 2013 e l'inizio del 2014, a comprova della sua indipendenza nell'espletamento della sua attività professionale.
L'amministrazione ha osservato l'11 luglio 2014 (doc. XVI) che
oltre al salario orario di Fr. 25.-, l'artigiano aveva diritto al rimborso di
Fr. 0,50/km, delle spese autostradali, del vitto e di varie spese alla stessa
stregua di un salariato alle dipendenze del proprio datore di lavoro.
L'insorgente ha infine contestato il 22 luglio 2014 (doc. XX) le
affermazioni della Cassa, perché ad un dipendente non vengono rimborsati i
chilometri percorsi per raggiungere la sede della società ma, semmai, gli
verrebbe messo a disposizione un veicolo aziendale. In concreto, invece, la
persona chiamata in causa ha sempre utilizzato mezzi di trasporto e strumenti
di lavoro di sua proprietà. Inoltre, nessuno dei suoi dipendenti riceve un
rimborso per i pranzi. La ricorrente ha poi precisato che il costo è di €
25.-/ora e si applica anche ai tempi di trasferta e del pranzo, ciò che
configura un rapporto diverso da quello del dipendente. Infine, la società si è
detta contrariata della ventilata possibilità enunciata dalla Cassa di
riconsiderare lo statuto di TERZ 1 per gli anni 2009-2011, visto che le due
revisioni precedenti della SA non avevano dato adito ad anomalie in tal senso
(doc. XX).
1.7. Il 10 settembre 2014 il TCA
ha interpellato la Cassa CO 1 (doc. XXI), che ha risposto il 7 ottobre 2014
(doc. XXIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
qualifica dello statuto contributivo di TERZ 1 (dipendente oppure indipendente)
per il lavoro svolto a favore della società RI 1 dal 1° gennaio 2013.
2.2. La Cassa ha accertato la
posizione assicurativa di un cittadino __________ residente in __________ che
ha lavorato per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile
alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell'articolo
2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione
del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella
versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato
K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della
legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa
espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al
capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l' "Accordo tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito:
ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento
(CE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato
ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Occorre inoltre evidenziare che dal 1° aprile 2012 anche per la
Svizzera sono applicabili il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il
regolamento (CE) n. 1408/71, ed il regolamento d'applicazione (CE) n. 987/2009,
che sostituisce il regolamento (CE) n. 574/72.
Le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) edite
dall'UFAS, nella Premessa al supplemento 4 valido dal 1° aprile 2012, in essere dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio 2014, prevedono:
" Il 1°
aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) 883/2004 (Reg.
883/2004) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 (Reg. 987/2009) che ne stabilisce
le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi
cambiamenti in materia di assoggetta-mento.
Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona
può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera.
In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e
indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività
lucrativa dipendente.
Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati
membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se
vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta
alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto
interna-zionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo
precedente).
Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in
più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di
domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso
contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi
dell'attività.
(…)
In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del
1° a-prile 2012 continua ad applicarsi il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (Reg.
1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo
di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il
nuovo regolamento.
Nell'AELS restano applicabili i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n.
574/72. (…)".
A questo proposito, l'art. 87 cpv. 8 del regolamento
(CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una
persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla
cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n.
1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione
fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci
anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non
presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a
norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di
tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione
competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del
presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato
membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è
presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta
legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento
(CE) n. 883/2004, poiché la decisione impugnata è stata emanata il 15 gennaio
2014 e concerne la qualifica dello statuto contributivo della persona chiamata
in causa per l'anno 2013 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella
causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5
febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7
febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L'ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione
personae. L'interessato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno
Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso
transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in
Svizzera sia in __________.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative
ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b)
le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni
in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di
pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia
del regolamento (CE) n. 883/2004.
2.3. Per “attività subordinata” e
“attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n.
883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali
ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le
dette attività vengono svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.
6.4.4; STCA 35.2005.57del 12 aprile 2006).
Giusta il N. 2013 DOA, l'assoggettamento delle persone che
lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o
indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si
determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività
lucrativa.
Per esempio, se una persona esercita simultaneamente un'attività
lucrativa in Francia e Svizzera, la qualifica dell'attività esercitata in
Francia (salariata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto
francese e la determinazione dell'attività esercitata in Svizzera si effettua
secondo la LAVS (N. 2014 DOA).
Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i
lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata
presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o
autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3;
Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag.
614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito
che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che
caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli
obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale
rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo,
in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle
prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I
667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro
che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla
loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale,
possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza
sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato
regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio al titolo II ed ai suoi art. 11-16, che
contengono le norme relative alla determinazione della legislazione
applicabile.
L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione
applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato
membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del
regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:
"1. Le
persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a
norma del presente titolo.
2. Ai
fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una
prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di
un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale
attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di
reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali,
né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata
illimitata.
3. Fatti salvi gli
articoli 12-16:
a) una
persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un
pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale
appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una
persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto
Stato membro;
d) una
persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi
altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è
soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le
altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di
prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:
" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due
o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza,
se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se
dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio
domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa
o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa
non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di
residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività
lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se
esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova
il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati
membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività
subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta
alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione
determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate,
ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se
esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero
l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.".
2.4. Anche le Direttive sull'obbligo
assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento
alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica alle persone
che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE,
dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza
sociale oppure la LAVS.
Fatti
I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano solo in
Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a del
regolamento (CE) n. 883/2004), a meno di essere distaccati o di fare parte di
una categoria speciale (N. 2017 e N. 2041 DOA).
I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto
in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3
lett. a regolamento (CE) n. 883/2004) a meno che non si tratti di lavoratori
distaccati (N. 2018 e N. 2040 DOA).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività
lucrativa in due o più Stati per lo stesso datore di lavoro sono soggetti alla
legislazione dello Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della
propria attività in detto Stato membro (art. 13 par. 1 lett. a regolamento (CE)
n. 883/2004; N. 2020 DOA).
Per «parte sostanziale di un'attività subordinata»
esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata
una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto
che almeno il 25% dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di
domicilio e/o che almeno il 25% della retribuzione è percepita in tale Stato
membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno
Stato membro (art. 14 par. 8 regolamento (CE) 987/2009; N. 2020.1 DOA).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività lucrativa
indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono
assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della
propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non esercitano una parte
sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio, sono assicurati nello
Stato in cui si trova il centro di interessi delle loro attività (art. 13 par.
2 lett. b regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2042 DOA).
Se esercita abitualmente un'attività lucrativa
indipendente e dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera, un cittadino
svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività
dipendente (art. 13 par. 3 Reg. 883/2004).
Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in
più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente al N. 2020 segg.
quale legislazione disciplina l'attività lucrativa dipendente (art. 13
par. 3 regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2051 DOA).
Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di
due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio.
In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il
lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività
lucrativa (N. 2054 DOA).
2.5. Come
visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le
attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa
previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono
svolte.
Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire
dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il
prelievo dei contributi, accertato che TERZ 1 svolge la sua attività lavorativa
sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la qualifica del suo
statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita secondo le norme
svizzere (N. 2014 DOA).
Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato
o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente
riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi
non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un
indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un
reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
Considerandi
assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue
un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo
determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi
(DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il
salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario
determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro
dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di
lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.6
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo
l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per
quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro
indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto
che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di
lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni
uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme
diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione
sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto
di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in
favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H
59/00 del 18 settembre 2000).
2.7
Secondo la giurisprudenza del
TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI
2001.
pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono
ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato,
utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale
sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese
generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo
di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di
dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità
giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato
fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente
dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda
di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa
(Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha
inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.
242.
segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag.
55, alla pag. 63 l'allora TFA ha osservato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale
du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit
être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289
= VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application
du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter
sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
2.8
La
nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come
dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei
rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.
Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla
Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente
(STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente
come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi
casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente
o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.9. Nella
più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre
tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua
attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del
1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del
mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo
di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la
regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,
in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su
quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con
riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di
cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H
194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per
il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima
attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in
maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente
(DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.10. Nel caso concreto, si tratta
di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 nell'anno 2013 a favore della società ricorrente.
Dagli atti emerge che il lavoratore in questione, residente in __________,
è affiliato nel suo Paese quale indipendente (lavoratore “autonomo”,
cfr. formulario A1, doc. 14e), dove in __________ ha una propria impresa di elettricista,
riparazioni, installazioni impianti elettrici (doc. 14h).
L'attività di montatore elettromeccanico viene svolta, perlomeno
dal 2009 (escluso l'anno 2012), anche in Svizzera (anche) per altri committenti
e, per certo, nel 2013 per la società ricorrente.
Dagli atti si apprende, infatti, che nel 2009 l'interessato aveva già lavorato sul nostro territorio per 15 giorni sui 90 ammessi (doc. 14n),
nel 2010 per 44 giorni (doc. 14m) e nel 2011 per 42 giorni (doc. 14l).
Dall'analisi della documentazione emerge come
la qualifica di dipendente di RI 1 attribuita dalla Cassa a TERZ 1 per i lavori
che quest'ultimo ha svolto a favore della SA nel 2013 sia, d'avviso di questo
Tribunale, corretta.
Risulta, infatti, che nel 2013, anno in esame, TERZ 1 ha prestato
la sua opera nel Canton Ticino per 52 giorni (docc. 14g e 23), notificando
sempre all'autorità competente la sua attività.
Più specificatamente, gli estratti SIMIC (Sistema d'informazione
centrale sulla migrazione) espongono la lista delle giornate in cui la persona
chiamata in causa ha lavorato in Ticino ed indicano il numero della notifica, la
durata dell'impiego, il luogo d'impiego, il nome del datore di lavoro ed il
numero delle giornate di lavoro effettuate su ogni singolo cantiere.
Formalmente l'indirizzo d'impiego era __________ e quale datore di
lavoro era specificato TERZ 1, ovvero l'azienda stessa del lavoratore in
questione. Tuttavia, in un foglio più dettagliato, queste notifiche indicano
anche l'indirizzo esatto d'impiego.
In concreto, il predetto lavoratore si è annunciato alle preposte
autorità cantonali come lavoratore indipendente con la sua ditta individuale
per eseguire dei lavori di montaggio elettromeccanico dal 19 al 27 settembre
2013, dal 30 settembre all'11 ottobre 2013 e poi ancora dal 14 al 18 ottobre
2013 (doc. 14j).
La scheda SIMIC prodotta dalla Cassa e relativa a tutto il 2013
(doc. 23) indica ulteriori giorni d'impiego dell'artigiano __________ in
Svizzera: dal 21 al 25 e dal 28 al 31 ottobre 2013, dal 4 all'8, dal 19 al 20 e
dal 27 al 29 novembre 2013, dal 2 al 6, dal 9 al 13 ed il 16 dicembre 2013, per
un totale di 52 giorni.
In merito a queste notifiche - e, più in generale, agli "Attestato
di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore
di lavoro svizzero", qui non presenti -, il TCA evidenzia che questo
permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica dell'attività lavorativa
svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non anche la qualifica del
lavoro esercitato (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.51 del
17 giugno 2009, consid. 2.13).
La stessa conclusione va tratta per il
"Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
applicabile all'interessato", ossia il formulario A1 necessario per il
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (doc. 14e).
Semmai, esso fa testo soltanto per la
qualifica dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia
(STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).
I certificati prodotti dalla Cassa (docc.
14f e 14h), regolarmente emessi dalle competenti autorità __________, indicano
che la ditta TERZ 1 di __________, avente sede in __________, è regolarmente iscritta
come lavoratore autonomo.
Il formulario A1 agli atti attesta che il
lavoratore autonomo ha chiesto il 20 settembre 2013 il permesso per lavorare
nel nostro Paese per conto di RI 1 dal 23 settembre al 31 dicembre 2013 e che
il luogo di lavoro era in via __________ a __________ (doc. 14e), ciò che è
indubbiamente errato, visto che il luogo di lavoro era sul cantiere __________
di Via __________ sempre a __________.
In effetti, le tre fatture rilasciate da TERZ
1 nei confronti di RI 1 concernono le prestazioni di montaggio elettro-meccanico
effettuate presso il cantiere di __________ a __________ e non presso la sede
legale della citata società, in __________ a __________ (docc. B-D).
Tutte e tre le fatture prodotte dalla
ricorrente si riferiscono a "prestazioni di montaggio elettromeccanico
effettuate presso il vostro cantiere di __________ a __________ da voi gestito
con vostro materiale e mia attrezzatura" e per questi lavori la
persona chiamata in causa ha fatturato le ore di lavoro prestate e le spese di
intervento.
Nel dettaglio, la fattura n. 21 del 31
ottobre 2013 (doc. B) porta sul periodo dal 25 settembre al 31 ottobre 2013 per
un totale di 25 giorni lavorati ripartiti su 325 ore. Dato un costo orario di €
26,50 si ha un totale di € 8'612,50, a cui vanno aggiunte le spese di
intervento di € 1'803.-, per ottenere un importo fatturato totale di € 10'415,50.
La fattura n. 23 emessa il 30 novembre
2013 (doc. C) si riferisce a 11 giorni lavorativi per 143 ore di lavoro anch'essa
sul cantiere di __________ che, a € 26,50 all'ora, danno un costo di € 3'789,50,
a cui si aggiungono € 982.- per le spese di intervento, per una fattura finale
di € 4'771,50.
Infine, la fattura n. 1 datata 10 gennaio
2014 (doc. D) contempla 150 ore lavorate dal 2 al 16 gennaio 2013 (11 giorni),
per un costo complessivo di € 4'402.-, di cui € 427.- per le spese d'intervento.
Dalle notifiche di lavoro e dalle fatture esposte
risulta che nel 2013 TERZ 1 ha lavorato per conto della ditta ricorrente su un
solo cantiere __________ e che per le sue prestazioni svolte sull'arco
di 52 giorni ha incassato l'ammontare di € 19'589.-.
Le fatture a disposizione combaciano con le
notifiche di lavoro in cui il lavoratore ha prestato le sue opere a favore
della SA. Dalle stesse si deduce chiaramente che egli si è occupato di un solo grande
cantiere nel 2013 su incarico della società insorgente, opera che però l'ha
occupato per oltre tre mesi consecutivi.
Infatti, il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ è terminato il 14 gennaio 2014 e l'artigiano si è anche debitamente notificato
alle competenti autorità per i giorni dal 7 al 10 e dal 13 al 14 gennaio 2014,
fatturando a fine gennaio 78 ore a € 27.- per un totale di € 2'106.-, oltre a €
479 per spese di intervento (doc. I), per un importo complessivo di € 2'585.-.
2.11. Fra la ditta RI
1 e TERZ 1 è stato sottoscritto l'11 settembre 2013 (doc. 14a), come per gli
anni precedenti (docc. F1, F11, G1 e G11), un contratto intitolato
"lettera di incarico", avente per oggetto i lavori di montaggio
elettromeccanico dell'impianto di parcheggio sito in __________ a __________,
mappale __________ (punto 1). La durata prevista dell'incarico andava dal 19
settembre all'11 ottobre 2013, fermo restando la possibilità di una variazione
in base alle necessità del cantiere (punto 2). Le parti hanno altresì fissato
in € 26,50/ora il corrispettivo per le prestazioni del lavoratore. Erano
escluse da questo importo le spese di viaggio, di vitto ed eventualmente di alloggio.
L'importo dovuto veniva pagato al ricevimento della fattura. Fra le condizioni
generali pattuite (punto 5), l'appaltatore doveva eseguire i lavori a perfetta
regola d'arte (5.1), assumersi la fornitura di mano d'opera, mezzi ed
attrezzature da lavoro, trasporti e servizi e tutto quello che occorreva per
l'esecuzione (5.2), eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati, le
specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente, comprese
eventuali varianti o precisazioni esecutive che gli sarebbero state indicate in
seguito (5.4), usare i materiali da montare o sostituire sugli impianti di
parcheggio che sarebbero stati forniti dal committente all'appaltatore, il
quale avrebbe dovuto ritirarli nel luogo e con le modalità indicate dal
committente (5.5), pulire le aree interessate al termine dei lavori (5.6),
uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gli
sarebbero state comunicate per iscritto o verbalmente dal committente (5.7),
stipulare un'assicurazione responsabilità civile verso terzi (5.8), non
subappaltare a terzi imprenditori l'esecuzione totale o parziale delle opere
oggetto del contratto (5.9), sospendere o ritardare la regolare esecuzione
delle opere previste (5.10), documentare per ogni incarico l'attività svolta
dandone evidenza mediante resoconti giornalieri o come indicato nelle
condizioni particolari (5.11) e, tenuto conto della riservatezza delle
conoscenze, degli interessi e dei brevetti connessi all'espletamento
dell'incarico affidato, non mettere in alcun modo a disposizione di terzi la
documentazione ricevuta e le informazioni apprese (5.13). Infine, il
committente si era riservato la possibilità di controllare l'esecuzione delle
prestazioni dell'appaltatore anche nel corso dei lavori (5.12).
Tre giorni dopo avere iniziato il lavoro concordato
con la società ricorrente, su invito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro il
26 settembre 2013 l'artigiano ha compilato alcuni formulari relativi all'attività
lucrativa che intendeva svolgere nel nostro Cantone (docc. 14b, 14c e 14d).
Anche dalle risposte fornite in quell'occasione emerge che le
prestazioni di montaggio elettromeccanico di un impianto di parcheggio
meccanizzato in __________ a __________ sono state prestate da TERZ 1 tra il 23
settembre ed il 31 dicembre 2013 con delle modalità tipiche dell'attività
dipendente.
Il lavoratore ha infatti chiaramente dichiarato che il suo cliente
era la società ricorrente (doc. 14b risposta n. 8) e che nello svolgimento
delle sue prestazioni egli si presentava come agente per conto della SA e non a
suo nome e per proprio conto (doc. 14b risposta n. 13), visto che dalla
committente riceveva le istruzioni su come svolgere le sue prestazioni (doc.
14b risposta n. 15, doc. 14c e doc. 14 d risposta n. 13) e le fatturava le sue
prestazioni all'ora (doc. 14b risposta n. 9 e doc. 14c). Nulli sono stati poi
gli investimenti effettuati per svolgere l'incarico ricevuto (doc. 14b risposta
n. 16), eseguito con i suoi strumenti personali (doc. 14b risposta n. 17, doc.
14c e doc. 14 risposta n. 15), ma con il materiale messo a disposizione dal
committente (docc. 14c e 14d risposta n. 15).
Come visto, poi, questi elementi caratteristici di un'attività di
tipo dipendente sono stati anche ripresi nel suesposto contratto stipulato fra
le parti.
Alla luce di ciò, a mente del TCA, anche se, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129
V 56), il lavoratore chiamato in causa non dipendeva
finanziariamente dalla ditta ricorrente e non svolgeva per quest'ultima un'attività
esclusiva rispettivamente regolare e continua (cfr. DTF 119 V 161), deve essere
ritenuto un rapporto di dipendenza. In effetti, TERZ 1 ha prestato la sua opera
per la RI 1 una sola volta nel 2013, ma i giorni effettivi di lavoro notificati
sono stati ben 52 e per di più quasi sempre in modo consecutivo (doc. 23),
visto che il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ a __________ è terminato il 14 gennaio 2014, con l'aggiunta, quindi, di ulteriori
6 giorni di lavoro per conto della SA.
Non vanno inoltre dimenticate le ore di lavoro
prestate di volta in volta dal lavoratore, ossia ben 13 al giorno (contro le 8
indicate nel foglio di controllo compilato il 26 settembre 2013), con una punta
di 14 ore il 4 ed il 13 dicembre 2013 ed addirittura di 15 ore e di 16 ore il
12 rispettivamente l'11 dicembre 2013.
Va qui al proposito osservato che se si
considerassero le usuali 8-8½ ore di lavoro, in tal caso le giornate effettive
prestate in favore della SA sarebbero quindi di gran lunga superiori alle 52
notificate, ciò che costituisce un altro elemento di rafforzamento del rapporto
di dipendenza che si è venuto a creare fra le parti in causa.
Quanto al materiale necessario per eseguire le sue
opere, glielo forniva la ditta ricorrente stessa in loco, mentre il lavoratore
disponeva comunque di propria attrezzatura (docc. 14b, 14c e 14d), essendo
titolare di una ditta individuale all'estero.
In uno con la frequenza dell'attività svolta in
Svizzera, l'elemento dell'utilizzo dei materiali messi a disposizione dalla
committente caratterizza l'esercizio di un'attività dipendente.
Come negli anni precedenti, l'interessato doveva inoltre
recarsi presso i clienti della società ricorrente per svolgere la
propria attività ed i destinatari finali delle prestazioni
effettuate dal lavoratore erano clienti della ditta RI 1, alla quale si rivolgevano
direttamente ed alla quale essi pagavano le fatture emesse (STCA 30.2013.12
dell'11 dicembre 2013).
Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla
società insorgente.
Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore aveva
l'obbligo contrattuale di eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati,
le specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente. L'artigiano
doveva inoltre ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, osservare tutti
i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità e più
specificatamente in ambito di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene del
lavoro. Egli era inoltre tenuto ad uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni che gli venivano comunicate per iscritto o verbalmente dal
committente. Per far ciò, però, per la persona chiamata in causa era esclusa la
facoltà di affidare in subappalto a terzi imprenditori da essa scelti
l'esecuzione totale o anche solo parziale dell'incarico ricevuto.
L'artigiano non era quindi libero nell'esecuzione
del lavoro commissionatogli, come lo sarebbe invece un imprenditore, soprattutto
se si pone mente che egli doveva fornire alla società che gli ha affidato l'esecuzione
delle opere di __________ dei resoconti giornalieri sull'attività svolta.
Vero è che il rischio aziendale di un libero
professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a
rispondere dell'esecuzione del mandato conferitogli e in caso di errore è
chiamato a rifondere i danni (STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In concreto,
secondo accordo contrattuale, TERZ 1 doveva eseguire a perfetta regola d'arte
le opere affidategli con responsabilità verso il suo committente ossia la
ricorrente e non l'appaltatore dell'opera. TERZ 1 doveva sottostare da parte
della ditta committente a dei possibili controlli sul lavoro eseguito, ovvero alla
stessa stregua di un datore di lavoro che controlla l'operato del suo
dipendente. Quindi, per eventuali difetti nell'esecuzione dell'opera, il
committente gli chiedeva di intervenire subito e personalmente sul posto per
sistemare il problema riscontrato, ciò che non si apparenta al rischio che si
assume un imprenditore nei confronti del committente (STCA 30.2013.12 dell'11
dicembre 2013). Non va dimenticato che il lavoratore non agiva in proprio nome
e per proprio conto, ma per conto della ditta ricorrente, la quale era l'unica
responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i
clienti finali.
Per quanto concerne la retribuzione delle
prestazioni offerte da TERZ 1 alla ditta insorgente, le parti hanno convenuto
un costo di € 26,50/ora, mentre erano escluse da questo importo le spese di
viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
Come visto, dalle fatture agli atti risulta in
effetti che RA 1 ha tenuto il conto delle ore lavorate ogni giorno e alla fine
del mese ha calcolato il suo onorario moltiplicando il numero di ore totali per
il costo orario concordato.
A questa somma ha aggiunto i costi per le spese per i
pasti (tra i € 25.- ed i € 28.-), l'autostrada (€ 10.-), le spese varie (quali
il parcheggio: € 15.- ed il ferramenta: € 98.-) ed i chilometri percorsi (€ 0,60/km).
In sostanza, dunque, l'artigiano chiedeva ed
otteneva dalla SA il rimborso di ogni spesa supplementare assunta per eseguire
il lavoro prestabilito.
A dire della società insorgente, il rimborso di
queste spese è tipico del contratto di mandato e di appalto, perciò la tesi
della Cassa di compensazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza sarebbe
errata. D'altronde, ad un dipendente non vengono rimborsati i chilometri
percorsi per raggiungere la sede della società.
D'avviso dell'amministrazione, invece, si
tratterebbe di elementi tipici dell'attività lucrativa dipendente.
A proposito di questi rimborsi spese, è vero che le
parti non hanno prodotto dei documenti giustificativi; tuttavia, è verosimile
ritenere che l'assicurato abbia
effettivamente sostenuto questi costi, poiché i rimborsi non sono costituiti da
cifre tonde che potrebbero far pensare che si tratti di meri indennizzi
forfetari e la giornata lavorativa era talmente lunga (media di 13 ore) che era
evidente e ragionevole l'assunzione di almeno un pasto.
Ad ogni buon conto, la rifusione delle spese,
come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. D'altronde,
anche in un rapporto dipendente/datore di lavoro il lavoratore ha diritto al
rimborso di determinate spese se il suo lavoro si svolge al di fuori della sede
usuale di impiego. Peraltro, queste indennità per spese generali non rientrano
nel salario determinante soggetto all'AVS (art. 9 OAVS).
Non va poi dimenticato che il lavoratore non
ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta RI 1, ma ha
sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta
ricorrente, come emerge del resto dalle fatture prodotte e quindi egli non sopportava
un rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.
TERZ 1 era pertanto estraneo al rapporto committente
– prestatore dell'opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai
clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e
debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella
medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro
crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma
hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro.
L'operaio non si è dunque assunto un rischio d'incasso.
Inoltre, la natura dell'attività svolta era
specifica, trattandosi del montaggio elettromeccanico dell'impianto di un
parcheggio.
Il fatto che l'interessato abbia svolto la sua attività “su
chiamata” non è elemento a favore di un'attività indipendente, al contrario
(STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Da anni è in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel
mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo
di attività indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come
consiglia di fare il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e
verificare la natura specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una
sola possibile valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio
che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio, assumono personale
dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle
necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio.
Di conseguenza, il fatto che TERZ 1 abbia svolto la sua attività
di montatore in maniera irregolare non è un motivo per qualificarlo quale
indipendente (citata STCA 30.2008.51).
Ad ogni buon conto, comunque, l'interessato
ha lavorato per la ditta ricorrente tutti i 52 giorni in
cui è stato professionalmente attivo nel nostro Cantone nel 2013. E per di più,
egli ha prestato la sua opera per oltre tre mesi e mezzo in maniera
praticamente continua (dal 25 settembre 2013 al 14 gennaio 2014), ciò che
sottolinea ulteriormente l'intensità del rapporto di dipendenza fra le parti,
visto che in quel lasso di tempo il montatore di impianti non poteva accettare
altri mandati da altri committenti.
Pertanto, malgrado il lavoratore in questione potesse
(in teoria all'80%) gestire la sua attività con una certa libertà, abbia
costituito una ditta individuale in __________ (a proposito della qualifica
come dipendenti di assicurati titolari di ditte individuali iscritte a registro
di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti;
sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio 2006; sentenza H 165/04 del 19
settembre 2005, consid. 3.3) ed abbia, apparentemente, lavorato anche per terzi
nel suo Paese di origine, egli tuttavia, in concreto, non si è assunto un vero
e proprio rischio aziendale, visto che ha usato il materiale fornitogli da RI 1
e le sue prestazioni sono state onorate dalla ditta insorgente e non dal beneficiario
finale delle prestazioni, quindi nemmeno si è assunto un rischio di incasso nel
non vedersi riconosciuto il proprio compenso, tipico dell'imprenditore.
Inoltre, si è venuto a creare un rapporto di
dipendenza laddove il lavoratore si doveva conformare agli ordini di
servizio ed alle istruzioni comunicate dal committente, utilizzare i materiali
da montare o sostituire sugli impianti di parcheggio che gli venivano forniti
dalla società insorgente ed eseguire personalmente l'incarico affidatogli,
vista l'impossibilità di subappalto a terzi imprenditori. Non da ultimo,
l'artigiano era soggetto, man mano che i lavori avanzavano,
a controlli sull'esecuzione delle sue prestazioni da parte del committente, oltretutto realizzate secondo le istruzioni di quest'ultimo di cui,
peraltro, l'artigiano era tenuto a riferire giornalmente alla società
committente mediante resoconti, come se fosse un dipendente che deve rendere
conto al suo datore di lavoro del lavoro svolto.
2.12. In
conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va
ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente
gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più
numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la
qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta dal 1° gennaio 2013 dalla
persona chiamata in causa a favore della predetta società deve essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti