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Decisione

30.2014.9

Lavoratore straniero attivo, su chiamata, in Svizzera per conto di una ditta ticinese. I numerosi giorni lavorati in CH, le direttive ricevute, la sorveglianza, il materiale fornito dalla ditta TI,l'a

16 ottobre 2014Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano solo in

Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a del

regolamento (CE) n. 883/2004), a meno di essere distaccati o di fare parte di

una categoria speciale (N. 2017 e N. 2041 DOA).

I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto

in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3

lett. a regolamento (CE) n. 883/2004) a meno che non si tratti di lavoratori

distaccati (N. 2018 e N. 2040 DOA).

I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività

lucrativa in due o più Stati per lo stesso datore di lavoro sono soggetti alla

legislazione dello Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della

propria attività in detto Stato membro (art. 13 par. 1 lett. a regolamento (CE)

n. 883/2004; N. 2020 DOA).

Per «parte sostanziale di un'attività subordinata»

esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata

una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto

che almeno il 25% dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di

domicilio e/o che almeno il 25% della retribuzione è percepita in tale Stato

membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno

Stato membro (art. 14 par. 8 regolamento (CE) 987/2009; N. 2020.1 DOA).

I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività lucrativa

indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della

propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non esercitano una parte

sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio, sono assicurati nello

Stato in cui si trova il centro di interessi delle loro attività (art. 13 par.

2 lett. b regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2042 DOA).

Se esercita abitualmente un'attività lucrativa

indipendente e dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera, un cittadino

svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività

dipendente (art. 13 par. 3 Reg. 883/2004).

Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in

più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente al N. 2020 segg.

quale legislazione disciplina l'attività lucrativa dipendente (art. 13

par. 3 regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2051 DOA).

Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di

due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio.

In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il

lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività

lucrativa (N. 2054 DOA).

2.5. Come

visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le

attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa

previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono

svolte.

Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire

dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il

prelievo dei contributi, accertato che TERZ 1 svolge la sua attività lavorativa

sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la qualifica del suo

statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita secondo le norme

svizzere (N. 2014 DOA).

Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono

assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende

qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato

o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali

necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente

riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi

non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un

indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un

reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i

datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella

loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente

Considerandi

assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i

contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite

dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue

un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo

determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi

(DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il

salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario

determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro

dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di

lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.6

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA

H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo

l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per

quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro

indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto

che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di

lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni

uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme

diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità

amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione

sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto

di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in

favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H

59/00 del 18 settembre 2000).

2.7

Secondo la giurisprudenza del

TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI

2001.

pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono

ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato,

utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo

di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di

dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità

giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le

caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato

fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente

dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda

di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa

(Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha

inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.

242.

segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag.

55, alla pag. 63 l'allora TFA ha osservato:

" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale

du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit

être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289

= VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application

du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter

sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

2.8

La

nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come

dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della

sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato

in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo statuto professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei

rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.

Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla

Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente

(STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente

come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi

casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente

o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.9. Nella

più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre

tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua

attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del

1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la

regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,

in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su

quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con

riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di

cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H

194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per

il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima

attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in

maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente

(DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.10. Nel caso concreto, si tratta

di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 nell'anno 2013 a favore della società ricorrente.

Dagli atti emerge che il lavoratore in questione, residente in __________,

è affiliato nel suo Paese quale indipendente (lavoratore “autonomo”,

cfr. formulario A1, doc. 14e), dove in __________ ha una propria impresa di elettricista,

riparazioni, installazioni impianti elettrici (doc. 14h).

L'attività di montatore elettromeccanico viene svolta, perlomeno

dal 2009 (escluso l'anno 2012), anche in Svizzera (anche) per altri committenti

e, per certo, nel 2013 per la società ricorrente.

Dagli atti si apprende, infatti, che nel 2009 l'interessato aveva già lavorato sul nostro territorio per 15 giorni sui 90 ammessi (doc. 14n),

nel 2010 per 44 giorni (doc. 14m) e nel 2011 per 42 giorni (doc. 14l).

Dall'analisi della documentazione emerge come

la qualifica di dipendente di RI 1 attribuita dalla Cassa a TERZ 1 per i lavori

che quest'ultimo ha svolto a favore della SA nel 2013 sia, d'avviso di questo

Tribunale, corretta.

Risulta, infatti, che nel 2013, anno in esame, TERZ 1 ha prestato

la sua opera nel Canton Ticino per 52 giorni (docc. 14g e 23), notificando

sempre all'autorità competente la sua attività.

Più specificatamente, gli estratti SIMIC (Sistema d'informazione

centrale sulla migrazione) espongono la lista delle giornate in cui la persona

chiamata in causa ha lavorato in Ticino ed indicano il numero della notifica, la

durata dell'impiego, il luogo d'impiego, il nome del datore di lavoro ed il

numero delle giornate di lavoro effettuate su ogni singolo cantiere.

Formalmente l'indirizzo d'impiego era __________ e quale datore di

lavoro era specificato TERZ 1, ovvero l'azienda stessa del lavoratore in

questione. Tuttavia, in un foglio più dettagliato, queste notifiche indicano

anche l'indirizzo esatto d'impiego.

In concreto, il predetto lavoratore si è annunciato alle preposte

autorità cantonali come lavoratore indipendente con la sua ditta individuale

per eseguire dei lavori di montaggio elettromeccanico dal 19 al 27 settembre

2013, dal 30 settembre all'11 ottobre 2013 e poi ancora dal 14 al 18 ottobre

2013 (doc. 14j).

La scheda SIMIC prodotta dalla Cassa e relativa a tutto il 2013

(doc. 23) indica ulteriori giorni d'impiego dell'artigiano __________ in

Svizzera: dal 21 al 25 e dal 28 al 31 ottobre 2013, dal 4 all'8, dal 19 al 20 e

dal 27 al 29 novembre 2013, dal 2 al 6, dal 9 al 13 ed il 16 dicembre 2013, per

un totale di 52 giorni.

In merito a queste notifiche - e, più in generale, agli "Attestato

di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore

di lavoro svizzero", qui non presenti -, il TCA evidenzia che questo

permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica dell'attività lavorativa

svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non anche la qualifica del

lavoro esercitato (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.51 del

17 giugno 2009, consid. 2.13).

La stessa conclusione va tratta per il

"Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale

applicabile all'interessato", ossia il formulario A1 necessario per il

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (doc. 14e).

Semmai, esso fa testo soltanto per la

qualifica dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia

(STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).

I certificati prodotti dalla Cassa (docc.

14f e 14h), regolarmente emessi dalle competenti autorità __________, indicano

che la ditta TERZ 1 di __________, avente sede in __________, è regolarmente iscritta

come lavoratore autonomo.

Il formulario A1 agli atti attesta che il

lavoratore autonomo ha chiesto il 20 settembre 2013 il permesso per lavorare

nel nostro Paese per conto di RI 1 dal 23 settembre al 31 dicembre 2013 e che

il luogo di lavoro era in via __________ a __________ (doc. 14e), ciò che è

indubbiamente errato, visto che il luogo di lavoro era sul cantiere __________

di Via __________ sempre a __________.

In effetti, le tre fatture rilasciate da TERZ

1 nei confronti di RI 1 concernono le prestazioni di montaggio elettro-meccanico

effettuate presso il cantiere di __________ a __________ e non presso la sede

legale della citata società, in __________ a __________ (docc. B-D).

Tutte e tre le fatture prodotte dalla

ricorrente si riferiscono a "prestazioni di montaggio elettromeccanico

effettuate presso il vostro cantiere di __________ a __________ da voi gestito

con vostro materiale e mia attrezzatura" e per questi lavori la

persona chiamata in causa ha fatturato le ore di lavoro prestate e le spese di

intervento.

Nel dettaglio, la fattura n. 21 del 31

ottobre 2013 (doc. B) porta sul periodo dal 25 settembre al 31 ottobre 2013 per

un totale di 25 giorni lavorati ripartiti su 325 ore. Dato un costo orario di €

26,50 si ha un totale di € 8'612,50, a cui vanno aggiunte le spese di

intervento di € 1'803.-, per ottenere un importo fatturato totale di € 10'415,50.

La fattura n. 23 emessa il 30 novembre

2013 (doc. C) si riferisce a 11 giorni lavorativi per 143 ore di lavoro anch'essa

sul cantiere di __________ che, a € 26,50 all'ora, danno un costo di € 3'789,50,

a cui si aggiungono € 982.- per le spese di intervento, per una fattura finale

di € 4'771,50.

Infine, la fattura n. 1 datata 10 gennaio

2014 (doc. D) contempla 150 ore lavorate dal 2 al 16 gennaio 2013 (11 giorni),

per un costo complessivo di € 4'402.-, di cui € 427.- per le spese d'intervento.

Dalle notifiche di lavoro e dalle fatture esposte

risulta che nel 2013 TERZ 1 ha lavorato per conto della ditta ricorrente su un

solo cantiere __________ e che per le sue prestazioni svolte sull'arco

di 52 giorni ha incassato l'ammontare di € 19'589.-.

Le fatture a disposizione combaciano con le

notifiche di lavoro in cui il lavoratore ha prestato le sue opere a favore

della SA. Dalle stesse si deduce chiaramente che egli si è occupato di un solo grande

cantiere nel 2013 su incarico della società insorgente, opera che però l'ha

occupato per oltre tre mesi consecutivi.

Infatti, il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ è terminato il 14 gennaio 2014 e l'artigiano si è anche debitamente notificato

alle competenti autorità per i giorni dal 7 al 10 e dal 13 al 14 gennaio 2014,

fatturando a fine gennaio 78 ore a € 27.- per un totale di € 2'106.-, oltre a €

479 per spese di intervento (doc. I), per un importo complessivo di € 2'585.-.

2.11. Fra la ditta RI

1 e TERZ 1 è stato sottoscritto l'11 settembre 2013 (doc. 14a), come per gli

anni precedenti (docc. F1, F11, G1 e G11), un contratto intitolato

"lettera di incarico", avente per oggetto i lavori di montaggio

elettromeccanico dell'impianto di parcheggio sito in __________ a __________,

mappale __________ (punto 1). La durata prevista dell'incarico andava dal 19

settembre all'11 ottobre 2013, fermo restando la possibilità di una variazione

in base alle necessità del cantiere (punto 2). Le parti hanno altresì fissato

in € 26,50/ora il corrispettivo per le prestazioni del lavoratore. Erano

escluse da questo importo le spese di viaggio, di vitto ed eventualmente di alloggio.

L'importo dovuto veniva pagato al ricevimento della fattura. Fra le condizioni

generali pattuite (punto 5), l'appaltatore doveva eseguire i lavori a perfetta

regola d'arte (5.1), assumersi la fornitura di mano d'opera, mezzi ed

attrezzature da lavoro, trasporti e servizi e tutto quello che occorreva per

l'esecuzione (5.2), eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati, le

specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente, comprese

eventuali varianti o precisazioni esecutive che gli sarebbero state indicate in

seguito (5.4), usare i materiali da montare o sostituire sugli impianti di

parcheggio che sarebbero stati forniti dal committente all'appaltatore, il

quale avrebbe dovuto ritirarli nel luogo e con le modalità indicate dal

committente (5.5), pulire le aree interessate al termine dei lavori (5.6),

uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gli

sarebbero state comunicate per iscritto o verbalmente dal committente (5.7),

stipulare un'assicurazione responsabilità civile verso terzi (5.8), non

subappaltare a terzi imprenditori l'esecuzione totale o parziale delle opere

oggetto del contratto (5.9), sospendere o ritardare la regolare esecuzione

delle opere previste (5.10), documentare per ogni incarico l'attività svolta

dandone evidenza mediante resoconti giornalieri o come indicato nelle

condizioni particolari (5.11) e, tenuto conto della riservatezza delle

conoscenze, degli interessi e dei brevetti connessi all'espletamento

dell'incarico affidato, non mettere in alcun modo a disposizione di terzi la

documentazione ricevuta e le informazioni apprese (5.13). Infine, il

committente si era riservato la possibilità di controllare l'esecuzione delle

prestazioni dell'appaltatore anche nel corso dei lavori (5.12).

Tre giorni dopo avere iniziato il lavoro concordato

con la società ricorrente, su invito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro il

26 settembre 2013 l'artigiano ha compilato alcuni formulari relativi all'attività

lucrativa che intendeva svolgere nel nostro Cantone (docc. 14b, 14c e 14d).

Anche dalle risposte fornite in quell'occasione emerge che le

prestazioni di montaggio elettromeccanico di un impianto di parcheggio

meccanizzato in __________ a __________ sono state prestate da TERZ 1 tra il 23

settembre ed il 31 dicembre 2013 con delle modalità tipiche dell'attività

dipendente.

Il lavoratore ha infatti chiaramente dichiarato che il suo cliente

era la società ricorrente (doc. 14b risposta n. 8) e che nello svolgimento

delle sue prestazioni egli si presentava come agente per conto della SA e non a

suo nome e per proprio conto (doc. 14b risposta n. 13), visto che dalla

committente riceveva le istruzioni su come svolgere le sue prestazioni (doc.

14b risposta n. 15, doc. 14c e doc. 14 d risposta n. 13) e le fatturava le sue

prestazioni all'ora (doc. 14b risposta n. 9 e doc. 14c). Nulli sono stati poi

gli investimenti effettuati per svolgere l'incarico ricevuto (doc. 14b risposta

n. 16), eseguito con i suoi strumenti personali (doc. 14b risposta n. 17, doc.

14c e doc. 14 risposta n. 15), ma con il materiale messo a disposizione dal

committente (docc. 14c e 14d risposta n. 15).

Come visto, poi, questi elementi caratteristici di un'attività di

tipo dipendente sono stati anche ripresi nel suesposto contratto stipulato fra

le parti.

Alla luce di ciò, a mente del TCA, anche se, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129

V 56), il lavoratore chiamato in causa non dipendeva

finanziariamente dalla ditta ricorrente e non svolgeva per quest'ultima un'attività

esclusiva rispettivamente regolare e continua (cfr. DTF 119 V 161), deve essere

ritenuto un rapporto di dipendenza. In effetti, TERZ 1 ha prestato la sua opera

per la RI 1 una sola volta nel 2013, ma i giorni effettivi di lavoro notificati

sono stati ben 52 e per di più quasi sempre in modo consecutivo (doc. 23),

visto che il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ a __________ è terminato il 14 gennaio 2014, con l'aggiunta, quindi, di ulteriori

6 giorni di lavoro per conto della SA.

Non vanno inoltre dimenticate le ore di lavoro

prestate di volta in volta dal lavoratore, ossia ben 13 al giorno (contro le 8

indicate nel foglio di controllo compilato il 26 settembre 2013), con una punta

di 14 ore il 4 ed il 13 dicembre 2013 ed addirittura di 15 ore e di 16 ore il

12 rispettivamente l'11 dicembre 2013.

Va qui al proposito osservato che se si

considerassero le usuali 8-8½ ore di lavoro, in tal caso le giornate effettive

prestate in favore della SA sarebbero quindi di gran lunga superiori alle 52

notificate, ciò che costituisce un altro elemento di rafforzamento del rapporto

di dipendenza che si è venuto a creare fra le parti in causa.

Quanto al materiale necessario per eseguire le sue

opere, glielo forniva la ditta ricorrente stessa in loco, mentre il lavoratore

disponeva comunque di propria attrezzatura (docc. 14b, 14c e 14d), essendo

titolare di una ditta individuale all'estero.

In uno con la frequenza dell'attività svolta in

Svizzera, l'elemento dell'utilizzo dei materiali messi a disposizione dalla

committente caratterizza l'esercizio di un'attività dipendente.

Come negli anni precedenti, l'interessato doveva inoltre

recarsi presso i clienti della società ricorrente per svolgere la

propria attività ed i destinatari finali delle prestazioni

effettuate dal lavoratore erano clienti della ditta RI 1, alla quale si rivolgevano

direttamente ed alla quale essi pagavano le fatture emesse (STCA 30.2013.12

dell'11 dicembre 2013).

Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla

società insorgente.

Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore aveva

l'obbligo contrattuale di eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati,

le specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente. L'artigiano

doveva inoltre ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, osservare tutti

i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità e più

specificatamente in ambito di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene del

lavoro. Egli era inoltre tenuto ad uniformarsi agli ordini di servizio ed alle

istruzioni che gli venivano comunicate per iscritto o verbalmente dal

committente. Per far ciò, però, per la persona chiamata in causa era esclusa la

facoltà di affidare in subappalto a terzi imprenditori da essa scelti

l'esecuzione totale o anche solo parziale dell'incarico ricevuto.

L'artigiano non era quindi libero nell'esecuzione

del lavoro commissionatogli, come lo sarebbe invece un imprenditore, soprattutto

se si pone mente che egli doveva fornire alla società che gli ha affidato l'esecuzione

delle opere di __________ dei resoconti giornalieri sull'attività svolta.

Vero è che il rischio aziendale di un libero

professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a

rispondere dell'esecuzione del mandato conferitogli e in caso di errore è

chiamato a rifondere i danni (STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In concreto,

secondo accordo contrattuale, TERZ 1 doveva eseguire a perfetta regola d'arte

le opere affidategli con responsabilità verso il suo committente ossia la

ricorrente e non l'appaltatore dell'opera. TERZ 1 doveva sottostare da parte

della ditta committente a dei possibili controlli sul lavoro eseguito, ovvero alla

stessa stregua di un datore di lavoro che controlla l'operato del suo

dipendente. Quindi, per eventuali difetti nell'esecuzione dell'opera, il

committente gli chiedeva di intervenire subito e personalmente sul posto per

sistemare il problema riscontrato, ciò che non si apparenta al rischio che si

assume un imprenditore nei confronti del committente (STCA 30.2013.12 dell'11

dicembre 2013). Non va dimenticato che il lavoratore non agiva in proprio nome

e per proprio conto, ma per conto della ditta ricorrente, la quale era l'unica

responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i

clienti finali.

Per quanto concerne la retribuzione delle

prestazioni offerte da TERZ 1 alla ditta insorgente, le parti hanno convenuto

un costo di € 26,50/ora, mentre erano escluse da questo importo le spese di

viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.

Come visto, dalle fatture agli atti risulta in

effetti che RA 1 ha tenuto il conto delle ore lavorate ogni giorno e alla fine

del mese ha calcolato il suo onorario moltiplicando il numero di ore totali per

il costo orario concordato.

A questa somma ha aggiunto i costi per le spese per i

pasti (tra i € 25.- ed i € 28.-), l'autostrada (€ 10.-), le spese varie (quali

il parcheggio: € 15.- ed il ferramenta: € 98.-) ed i chilometri percorsi (€ 0,60/km).

In sostanza, dunque, l'artigiano chiedeva ed

otteneva dalla SA il rimborso di ogni spesa supplementare assunta per eseguire

il lavoro prestabilito.

A dire della società insorgente, il rimborso di

queste spese è tipico del contratto di mandato e di appalto, perciò la tesi

della Cassa di compensazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza sarebbe

errata. D'altronde, ad un dipendente non vengono rimborsati i chilometri

percorsi per raggiungere la sede della società.

D'avviso dell'amministrazione, invece, si

tratterebbe di elementi tipici dell'attività lucrativa dipendente.

A proposito di questi rimborsi spese, è vero che le

parti non hanno prodotto dei documenti giustificativi; tuttavia, è verosimile

ritenere che l'assicurato abbia

effettivamente sostenuto questi costi, poiché i rimborsi non sono costituiti da

cifre tonde che potrebbero far pensare che si tratti di meri indennizzi

forfetari e la giornata lavorativa era talmente lunga (media di 13 ore) che era

evidente e ragionevole l'assunzione di almeno un pasto.

Ad ogni buon conto, la rifusione delle spese,

come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. D'altronde,

anche in un rapporto dipendente/datore di lavoro il lavoratore ha diritto al

rimborso di determinate spese se il suo lavoro si svolge al di fuori della sede

usuale di impiego. Peraltro, queste indennità per spese generali non rientrano

nel salario determinante soggetto all'AVS (art. 9 OAVS).

Non va poi dimenticato che il lavoratore non

ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta RI 1, ma ha

sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta

ricorrente, come emerge del resto dalle fatture prodotte e quindi egli non sopportava

un rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.

TERZ 1 era pertanto estraneo al rapporto committente

– prestatore dell'opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai

clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e

debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella

medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro

crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma

hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro.

L'operaio non si è dunque assunto un rischio d'incasso.

Inoltre, la natura dell'attività svolta era

specifica, trattandosi del montaggio elettromeccanico dell'impianto di un

parcheggio.

Il fatto che l'interessato abbia svolto la sua attività “su

chiamata” non è elemento a favore di un'attività indipendente, al contrario

(STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).

Da anni è in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel

mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo

di attività indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come

consiglia di fare il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e

verificare la natura specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una

sola possibile valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio

che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio, assumono personale

dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle

necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio.

Di conseguenza, il fatto che TERZ 1 abbia svolto la sua attività

di montatore in maniera irregolare non è un motivo per qualificarlo quale

indipendente (citata STCA 30.2008.51).

Ad ogni buon conto, comunque, l'interessato

ha lavorato per la ditta ricorrente tutti i 52 giorni in

cui è stato professionalmente attivo nel nostro Cantone nel 2013. E per di più,

egli ha prestato la sua opera per oltre tre mesi e mezzo in maniera

praticamente continua (dal 25 settembre 2013 al 14 gennaio 2014), ciò che

sottolinea ulteriormente l'intensità del rapporto di dipendenza fra le parti,

visto che in quel lasso di tempo il montatore di impianti non poteva accettare

altri mandati da altri committenti.

Pertanto, malgrado il lavoratore in questione potesse

(in teoria all'80%) gestire la sua attività con una certa libertà, abbia

costituito una ditta individuale in __________ (a proposito della qualifica

come dipendenti di assicurati titolari di ditte individuali iscritte a registro

di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti;

sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio 2006; sentenza H 165/04 del 19

settembre 2005, consid. 3.3) ed abbia, apparentemente, lavorato anche per terzi

nel suo Paese di origine, egli tuttavia, in concreto, non si è assunto un vero

e proprio rischio aziendale, visto che ha usato il materiale fornitogli da RI 1

e le sue prestazioni sono state onorate dalla ditta insorgente e non dal beneficiario

finale delle prestazioni, quindi nemmeno si è assunto un rischio di incasso nel

non vedersi riconosciuto il proprio compenso, tipico dell'imprenditore.

Inoltre, si è venuto a creare un rapporto di

dipendenza laddove il lavoratore si doveva conformare agli ordini di

servizio ed alle istruzioni comunicate dal committente, utilizzare i materiali

da montare o sostituire sugli impianti di parcheggio che gli venivano forniti

dalla società insorgente ed eseguire personalmente l'incarico affidatogli,

vista l'impossibilità di subappalto a terzi imprenditori. Non da ultimo,

l'artigiano era soggetto, man mano che i lavori avanzavano,

a controlli sull'esecuzione delle sue prestazioni da parte del committente, oltretutto realizzate secondo le istruzioni di quest'ultimo di cui,

peraltro, l'artigiano era tenuto a riferire giornalmente alla società

committente mediante resoconti, come se fosse un dipendente che deve rendere

conto al suo datore di lavoro del lavoro svolto.

2.12. In

conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va

ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente

gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più

numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la

qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta dal 1° gennaio 2013 dalla

persona chiamata in causa a favore della predetta società deve essere

confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti