Lexipedia

Decisione

30.2015.1

Imposizione contributi di miglioria per opere di premunizione

18 dicembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo

le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di

premunizione e bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM).

Un vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) segnatamente quando

l’opera serve a urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto

conto della loro destinazione (let. b), e quando elimina o riduce inconvenienti

ed oneri (let. c).

Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri

diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio

particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita

nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può

essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione

particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è

fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è

ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8

cpv. 1 LCM) e i beni imponibili sono individuati mediante un piano del

perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico dispone di un ampio

margine di autonomia. Pertanto nell’ambito del riesame il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i

criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.

Il Tribunale ritiene che

si impongano alcune considerazioni preliminari in ordine al fatto che il

Consiglio comunale di __________ ha proceduto all’approvazione del prospetto

dei contributi (cfr. doc. 2) addirittura dopo averne preteso la correzione

(cfr. doc. 10). In effetti è doveroso rammentare che nel contesto dei

contributi di miglioria l’organo legislativo ha il compito di decidere

unicamente il principio del prelievo e l’ammontare complessivo da prelevare

(quota); compito che rientra nel quadro della competenza espressamente

attribuitagli di approvare l’esecuzione di opere pubbliche sulla base di

preventivi e di accordare i crediti necessari giusta l’art. 13 cpv. 1 let.g LOC.

Il Consiglio comunale non dispone invece di alcuna competenza a deliberare sul

prospetto e quindi nemmeno sul perimetro contributivo (RtiD I-2007 no.

29 c. 4.4.2, RDAT II-1998 no. 29 c. 4b; Scolari, Tasse e

contributi di miglioria, 2005, no. 228), la cui elaborazione pertocca

esclusivamente al Municipio (RDAT I-1994 no. 7). Di conseguenza, ai fini

del presente giudizio, è del tutto irrilevante che il prospetto dei contributi sia

stato avallato dal Consiglio comunale.

5.

5.1. I ricorrenti

contestano che il mapp. no. 502 abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera

di premunizione adducendo che il fondo è formato da una grotta priva di

infrastrutture utilizzata solo come deposito per il vino e per la quale non

sono ipotizzabili né ampliamenti né cambiamenti di destinazione in ragione della

forte umidità e della natura stessa del fondo.

5.2. Di principio è da ritenersi presunto che le opere di premunizione siano

atte a conferire vantaggi particolari. In effetti, essendo finalizzate a

riparare i fondi dai pericoli dipendenti dalla caduta di materiale franoso e di

valanghe, da allagamenti e alluvioni, esse ne migliorano lo stato di sicurezza

eliminando anche inconvenienti e oneri ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. b, c

LCM (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente

la nuova legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge,

let. d; Scolari, op. cit., no. 203; TF 2C_767/2008 del 2.7.2009; TRAM

52.2012.289 del 17.5.2013).

La località “__________” è un’area pedemontana del Comune di __________ che

trae la sua denominazione dalla presenza di grotti e cantine, e che nel piano

regolatore è assegnata alla zona del nucleo tradizionale. Essendo tale zona

minacciata dal pericolo di caduta di massi, il Comune ha deciso di adottare le

necessarie misure di protezione consistenti nell’ancoraggio, a monte del mapp.

no. 512, di un doppio sistema di reti paramassi, lunghe ca. 18 ml ed alte 4 ml,

del tipo Geobrugg RXI-150, appartenenti alla classe di energia 6/1500 KJ (cfr. doc.

16: relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione). L’opera è intesa a

proteggere principalmente l’abitazione sita sul mapp. no. 512, unico edificio destinato

alla residenza primaria situato parzialmente nella zona di pericolo elevato. I

suoi benefici si riflettono però anche su altri fondi situati immediatamente a

valle lungo il pendio, che si troveranno ad essere nella zona di pericolo

residuo. Tra questi si annovera segnatamente il confinante mapp. no. 502 di

proprietà dei ricorrenti. Il fondo è costituito da un grotto sotterraneo

formato in parte da roccia e in parte da massi erratici, sulla cui sommità sporge

e poggia parzialmente l’abitazione esistente sul sovrastante mapp. no. 512.

Tale situazione è conseguente ad un ampliamento di quel medesimo stabile eseguito

una ventina d’anni or sono, ed è garantita da un onere di sporgenza a carico

del mapp. no. 502 ed a favore del mapp. no. 512 iscritto nel registro fondiario

nel 1991 (cfr. verbale di sopralluogo e documentazione fotografica allegata; d.g.

337 del 27.3.1991). Le caratteristiche del mapp. no. 502 – in particolare il

fatto che sia costituito da un grotto privo di infrastrutture e che l’uso sia attualmente

limitato a deposito – non estinguono il beneficio. Decisivo è piuttosto che il

fondo si trova nel cono di protezione delle reti paramassi, le quali ne

migliorano lo stato di sicurezza e quindi permettono ai proprietari di

continuare a sfruttarlo come meglio credono entro i limiti ammessi dal piano

regolatore. Ed in ciò risiede un vantaggio particolare. Pertanto, sotto questo

profilo, le censure sollevate sono respinte.

6.

6.1. Giusta l’art. 8 LCM

la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio

particolare (cpv. 1); la ripartizione si effettua, di regola secondo la

superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, tenuto conto del diverso

indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora

speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente accertabile in ogni

situazione specifica, la prassi ammette che i contributi siano stabiliti in

maniera schematica, secondo parametri forfettari dedotti dall’esperienza,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio. Il Tribunale di espropriazione non può imporre l’adozione di

determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma deve tener conto

dell’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune nel campo dei contributi

Considerandi

di miglioria: potrà così censurare la decisione comunale soltanto se la chiave

di riparto prescelta conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un

abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

Nella fattispecie il metodo di riparto della quota di contributi a carico

dei privati (fr. 39'576.-) – contestato – è illustrato nella relazione tecnica

annessa al prospetto (versione 2014). Dalla stessa risulta che per

differenziare il vantaggio particolare (pto. 2.1) sono state determinate 5

classi di vantaggio sulla base dell’uso dei fondi e del grado di miglioramento

della sicurezza per ciascuno di essi. Per quanto riguarda la superficie dei

fondi e l’indice di sfruttamento (pto. 2.2) è stata considerata solo l’area

protetta e la superficie edificata del terreno è valsa quale valore base del

prelievo. In assenza di indici di sfruttamento sono quindi stati inseriti dei

fattori di correzione (pto. 2.3); questi sono stati definiti con un coefficiente

suddiviso in classi da C1 a C5, con attribuzione del coefficiente 0 alla classe

C5 (terreni non edificati e non edificabili) e del coefficiente 1 alla classe C1

(vantaggio particolare massimo); le classi intermedie sono state legate al

volume delle costruzioni. Lo scopo dichiarato di tale calcolo è di avvicinare

il più possibile la quotaparte di contributi a carico di ogni mappale alla

quotaparte del volume del mappale stesso sul totale dei volumi (p. 10). In sostanza

il criterio dell’indice di sfruttamento (in concreto mancante) è stato sostituito

con quello del volume edificato. Nella relazione tecnica seguono poi alcuni esempi

di calcolo effettuati allo scopo di diminuire al minimo possibile la differenza

tra il calcolo secondo i volumi e quello secondo i coefficienti di correzione,

e si arriva alla conclusione che lo scarto minimo è dato dall’applicazione dei

fattori da 1 a 0 a seconda della classe di vantaggio particolare (p. 12).

6.3

Il suddetto metodo di calcolo, oltre ad essere assai complicato e di difficile

comprensione, in realtà non raggiunge lo scopo che il Comune si è prefissato.

L’esame di dettaglio della scheda di calcolo impone le seguenti osservazioni.

a) Dev’essere rilevata innanzitutto un’imprecisione nei termini, ad esempio laddove

nella relazione sono elencate le classi di vantaggio particolare con i relativi

“fattori” (p. 12), mentre in testa alla scheda di calcolo le stesse classi sono

menzionate con i “coefficienti” che nella tabella vera e propria sono indicati

come “fattori” derivanti in concreto dalla categoria (cfr. tabella a p. 9 della

relazione tecnica).

b) Per quanto riguarda il mapp. no. 502 la tabella appare inoltre errata o

quantomeno suscettibile di gravi malintesi. In effetti, alla semplice lettura,

il fondo sembrerebbe imposto in ragione di complessivi fr. 5'970.35 e solamente

in seguito alle spiegazioni fornite dal Comune all’udienza del 14.7.2015 si è

potuto chiarire che l’importo ammonta invece a fr. 3'113.60 (fr. 3'008.75 + fr.

104.

).

c) Fuorvianti e perfettamente inutili sono le due colonne intitolate “indice di

sfruttamento” (i.s.): da un canto perché l’indice definito “reale” traduce in realtà

l’indice di occupazione (ottenuto dividendo la superficie della costruzione per

quella del terreno), dall’altro perché in definitiva questo valore non è

utilizzato come parametro di calcolo.

d) Nella tabella è prevista una colonna concernente la “quotaparte di volume”

per ogni singola particella. Questo valore serve per determinare la differenza in

percentuale rispetto alla quotaparte dei contributi definita secondo il calcolo

applicato (superficie costruzione x fattore della classe di vantaggio, in base

al quale è definita la quotaparte). Sennonché, nella colonna riguardante la

“differenza” la stessa è esposta senza segno matematico (+ o -) indispensabile

per capire quando la formula adottata determina un maggior o minor contributo

rispetto al volume. In definitiva per il mapp. no. 502 risulta una differenza

di +6.7% (6.4 + 0.3), mentre per l’edificio primario al mapp. no. 512, attribuito

alla classe di vantaggio massimo, la differenza è del -11%. Ciò dimostra che lo

scopo esposto nella relazione tecnica è rimasto puramente teorico e che

all’atto pratico il criterio del volume non è stato applicato, con la conseguenza

che, rispetto al mapp. no. 512, il mapp. no. 502 si trova ad essere manifestamente

penalizzato e caricato con un contributo del tutto sproporzionato per rapporto

alla situazione reale.

In sostanza i parametri applicati non assolvono ad una funzione correttiva se

non ingiustamente a danno maggiore del mapp. no. 502 e in misura minore per

altri mappali. In particolare è incomprensibile il motivo per cui l’estensore

del prospetto non abbia semplicemente utilizzato la quota parte di volume, che

rappresenta un dato conosciuto o comunque facilmente determinabile e

verificabile, anziché andare alla ricerca di un coefficiente che si avvicini

“il più possibile alla quota parte di volume”, così complicando eccessivamente il

calcolo, oltretutto per arrivare ad una conclusione illogica e inaccettabile

proprio perché è stato applicato il fattore determinato dalla classe di

vantaggio, mentre il coefficiente di vantaggio particolare legato al volume

delle costruzioni è stato completamente ignorato. Pertanto il calcolo e il

risultato non sono conformi al principio della proporzionalità.

e) Va infine rilevato che la servitù di sporgenza, ai fini del calcolo del

volume, interessa unicamente il sormonto fra i due edifici (5 mq). Di

conseguenza nella colonna “costruzione” detta superficie andava suddivisa tra i

mapp. no. 502 e 512 in ragione di metà ciascuno, e moltiplicata per la

rispettiva altezza, appunto per determinare i rispettivi volumi, dai quali

determinare la classe di vantaggio particolare.

6.4

Sulla base delle considerazioni che precedono, e pur tenendo conto

dell’ampio potere discrezionale del Comune, questo Tribunale ritiene che la

chiave di riparto applicata conduca ad un risultato che non è ragionevolmente

sostenibile né congruente. Data l’interdipendenza dei singoli contributi, ciò

implica una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza,

risultati che non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale. Per

quanto riguarda la chiave di riparto la decisione d’imposizione si rivela

dunque viziata e il ricorso merita accoglimento.

7.

7.1

Per costante

giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è

soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente

grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e

se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel

caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente

gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano

la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

7.2

In concreto il vizio accertato riguarda il metodo di riparto; esso non è

dunque di ordine formale bensì attinente al merito e quindi, benché sia

rilevante, non giustifica l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno, in

ragione della sproporzione e della disparità di trattamento che ne derivano, si

impone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. Tale operazione

non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che l’elaborazione

del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che

ai contribuenti interessati dev’essere garantito il diritto di essere sentiti e

di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla legge (art. 13

LCM). Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c.

6.4

), questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi e

quindi, tenendo conto delle critiche di cui sopra, elabori un nuovo piano di

ripartizione che sia rispettoso del principio della proporzionalità.

Quest’ultimo avrà effetti concreti solo per i qui ricorrenti, non invece per i

contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Il nuovo contributo che ne

risulterà a carico del mapp. no. 502 potrà, se del caso, essere nuovamente

contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

8.

La tassa di giustizia e le

spese sono ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza

delle parti (art. 23 LCM, art. 47 e 49 LPAmm). In concreto sono addebitate per metà

al Comune e per metà ai ricorrenti in considerazione del fatto che le

contestazioni ricorsuali sono state accolte solo parzialmente. I ricorrenti non

si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria

del 24.4.1990;

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo

calcolo del contributo a carico del mapp. no. 502 ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le

spese di fr. 50.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine

di trenta giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo

Barenco

Distinta delle spese

Tassa di giustizia fr. 800.--

Spese diverse fr. 50.--

Totale fr. 850.-

=========