30.2015.10
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30 giugno 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.10
TB
Lugano
30 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2015 emanata da
CO 1 Cassa di compensazione
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2011 (doc. 8) la
società RI 1 ha trasmesso a CO 1 Cassa di compensazione due dichiarazioni dei
salari e degli assegni familiari per l'anno 2010, contemplanti la prima un
totale di salari determinanti AVS ammontante a Fr. 588'932,81, mentre la
seconda distinta presentava un importo totale di Fr. 236'847,85.
1.1.1. Con decisione del 14 marzo
2011 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 86'534,85 i
contributi dovuti dalla SA, calcolandoli su una somma salariale di Fr.
588'932,81.
1.2. Durante la revisione della
società dell'11 luglio 2014, la Cassa di compensazione ha effettuato un
controllo sul periodo contributivo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012,
riscontrando la notifica di Fr. 236'847,85 di salari in meno per l'anno 2010
(doc. 6).
1.3. Con decisione del 14 luglio
2014 (doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2015
(doc. A), la CO 1 Cassa di compensazione ha quindi calcolato i contributi dovuti
da RI 1 per l'anno 2010 fissandoli in Fr. 35'100,25, a cui ha aggiunto Fr.
6'173,05 quali interessi di mora.
La Cassa di compensazione ha giustificato il computo degli interessi
di ritardo per gli anni 2011-2014 affermando che quando nel 2011 ha ricevuto il conteggio annuale la società era a conoscenza dei salari mancanti di Fr.
236'847,85, ma non le ha mai fatto presente questo errore. Pertanto, gli
interessi sono dovuti in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, trattandosi
di contributi reclamati per gli anni civili passati.
La Cassa ha dunque confermato che la SA è tenuta al pagamento di
Fr. 41'273,30, comprensivi degli interessi di ritardo.
1.4. Il 27 aprile 2015 (doc. I) RI
1, per il tramite della rappresentante RA 1, si è rivolta a questo Tribunale contestando
di dovere degli interessi di mora, avendo dichiarato correttamente la massa
salariale per l'anno 2010.
1.5. Nella risposta del 20 maggio
2015 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso
ribadendo le proprie argomentazioni e le ha completate affermando che gli
interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una
manchevolezza della Cassa né ad una colpa dell'assicurato.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame questo
Tribunale deve valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto alla società
ricorrente il versamento di interessi moratori, sebbene nel 2010 RI 1 abbia regolarmente
dichiarato i salari versati a suoi dipendenti, importi che però la Cassa di
compensazione non ha ritenuto interamente, nel senso che quest'ultima ha erroneamente
calcolato i contributi sociali dovuti dalla SA soltanto su una parte del salario
determinante AVS. Sulla parte di salario dimenticata nel 2011 l'amministrazione ora chiede, oltre al normale pagamento dei contributi allora non fissati,
anche degli interessi di ritardo.
2.2. L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede
che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo.
Fatti
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente,
i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore
della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla
riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è
stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007
del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro
contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la
loro iscrizione nel conto individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare
i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi
siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio
corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla
compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente
dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla
Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 39 cpv. 1 OAVS, se ha conoscenza che una persona non
ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti,
la Cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,
ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione
prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.
Per l'art. 39 cpv. 2 OAVS, i contributi reclamati vanno pagati entro
30 giorni a contare dalla fatturazione.
Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei
contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1°
gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in
maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di
mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli
interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il
lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1
OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore:
" c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da
versare nell'ambito della procedura
semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni
dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di
lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito
della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non
presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni
dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine;".
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli
altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano
espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei
relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per
l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per
perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG),
per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per
le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS,
art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.
2.3. Nel caso in esame, la Cassa
di compensazione ha chiesto alla ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi
sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, lamentando un ritardo nel pagamento dei
contributi sociali per l'anno 2010.
Secondo il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio
2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un
anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine
dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i
contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di
compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di
pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente
il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di
con-tribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona
assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli
anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una
tas-sazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta
com-pensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta
eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della
dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Per il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo
alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla
fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni
dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura
del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti
(art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i
N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la
decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
2.4. In concreto non è contestato
Considerandi
l'ammontare degli interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati
alla ditta ricorrente.
Va al riguardo osservato che l'insorgente ha regolarmente notificato
alla Cassa di compensazione i salari versati ai suoi dipendenti durante l'anno
2010.
Infatti, nel mese di febbraio 2011 RI 1 ha compilato e inviato alla Cassa
resistente l'apposita Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per
l'anno 2010, in cui sono indicati i nomi dei suoi dipendenti, il periodo di
occupazione e il salario determinante versato a ciascuno.
La prima distinta, ricevuta da CO 1 Cassa di compensazione il 10
marzo 2011 (doc. 8), segnala dei salari determinanti ammontanti a Fr.
588'932,81.
La seconda dichiarazione attesta che per altri 7 dipendenti è stata
versata una retribuzione complessiva di Fr. 236'847,85.
Per ammissione della stessa Cassa di compensazione (doc. A),
quando il 14 marzo 2011 ha emesso il conteggio dei contributi dovuti dalla SA
per l'anno 2010 essa si è basata soltanto su dei salari determinanti di Fr.
588'932,91 e quindi non ha erroneamente considerato anche i salari di Fr.
236'847,85 figuranti sulla seconda distinta dei salari. I contributi dovuti
sono così stati calcolati in Fr. 86'534,85 (doc. 7) e ritenuto che la società
datrice di lavoro aveva già versato la somma di Fr. 82'131,15, soltanto la
differenza di Fr. 4'403,70 le è stata fatturata a conguaglio il 14 marzo 2011, a cui si sono aggiunti Fr. 32,60 quali interessi di mora per la presentazione, oltre il 31
gennaio 2011, delle apposite dichiarazioni dei salari.
È solo durante il controllo della datrice di lavoro avvenuto nel
2014.
che l'amministrazione si è accorta che, tre anni prima, non aveva fissato
i contributi sociali dovuti anche sul salario determinante di Fr. 236'847,85
figurante sulla seconda distinta dei salari.
In queste circostanze, è evidente che l'errore risiede nell'agire
della Cassa di compensazione e non certo nel comportamento della ditta
ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha regolarmente prodotto all'amministrazione
il conteggio dei datori di lavoro (art. 36 cpv. 2 OAVS), seppure in ritardo di
un mesetto.
La Cassa ha da parte sua proceduto alla compensazione fra i
contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti (art. 36 cpv. 4
OAVS), emanando sì il conteggio annuale dei contributi paritetici (conguaglio)
del 14 marzo 2011 (doc. 7) ma, come visto, utilizzando una base di calcolo
sbagliata.
A tal proposito, la Cassa resistente ha sostenuto che spettava alla
datrice di lavoro, nell'ambito dell'obbligo delle parti di collaborare, farle
osservare che la decisione di fissazione dei contributi del 2011 era errata, visto
che la SA le aveva correttamente inviato i conteggi dei salari e che i
contributi fissati non corrispondevano al totale dei salari determinanti
notificati alla Cassa.
Per sostenere la correttezza del suo agire, la Cassa
di compensazione ha rinviato al N. 4001 DRC, secondo cui gli interessi di mora
sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile
conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno
subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non
è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa
dell'assicurato.
Occorre dunque verificare l'applicabilità di tale
principio al caso concreto.
2.5
Pronunciandosi
su delle fattispecie ticinesi concernenti delle persone esercitanti
un'attività di tipo indipendente debitori di contributi personali, alle quali è
stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti
inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405, consid.
7.
; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2, del 26
settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che l'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento
tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore
subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un
ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul
contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,
conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa
di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa,
fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente
tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale
del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione
di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente
della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova
pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare
interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti
o compensati.
Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non
poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H
221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo
di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile
ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente
fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche
qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente
e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario:
"
3.3.2.2
Dem Verzugszins kommt die Funktion eines
Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die
Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden,
den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in
pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen
Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet.
Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein
Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft
(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und
-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt
- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen
Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die
Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils
geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese
systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über
längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche
Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr
handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom
Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in
Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG)
und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die
Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der
Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen
Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und
4b/ff).
3.3.3
Ein Grund,
von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE
136.
III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend
gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau
von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".
2.6
Nell'evenienza
concreta, come visto, la società insorgente ha correttamente dato seguito ai
suoi obblighi notificando alla Cassa di compensazione la dichiarazione dei
salari per l'anno 2010.
Un errore, come ammesso dalla diretta interessata, è
stato invece compiuto dalla stessa Cassa di compensazione, la quale ha fissato
i contributi dovuti dalla SA datrice di lavoro soltanto su una parte dei salari
versati ai suoi dipendenti.
Tuttavia, le esposte precisazioni del Tribunale federale non
lasciano spazio ad alcun dubbio. Pertanto, gli interessi di mora sono dovuti
anche se il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione,
che ha tardato a emanare la decisione di fissazione dei contributi per il 2010
su una parte di salari erroneamente non assoggettati già nel 2011. Ciò ha permesso
alla SA di posticipare per tre anni il versamento dei contributi dovuti (Fr.
35'100,25) a scapito della Cassa creditrice, malgrado sapesse che la decisione
di fissazione dei contributi del 14 marzo 2011 era errata, ma non ne ha chiesto
la rettifica.
2.7
Va infine osservato che gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi
personali dell'assicurata esatti per l'anno 2010 non sono stati versati alla
Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessata degli
interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi sociali siano
stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso
di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,
quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
2.8
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
2.9
La società ricorrente ha
chiesto di essere sentita per meglio esporre la situazione (doc. I).
Questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato
delle prove, prescinde dal dare seguito alla richiesta dell'insorgente
ritenuto, come visto, che benché sia stata riconosciuta una negligenza da parte
della Cassa di compensazione, la giurisprudenza del Tribunale federale non
permette di scostarsi dalla decisione presa dall'amministrazione.
Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire i
rappresentanti della SA, senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale,
l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto
2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa
di procedere ad un'udienza pubblica”, questo TCA rinuncia all'audizione
della rappresentante della ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito
della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr.
sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti