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30.2015.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente,

i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli

degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare

i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio

federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la

restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di

contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il

pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore

della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla

riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è

stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni

sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007

del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro

contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la

loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare

i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi

siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio

corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla

compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente

dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla

fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla

Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 39 cpv. 1 OAVS, se ha conoscenza che una persona non

ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti,

la Cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,

ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione

prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Per l'art. 39 cpv. 2 OAVS, i contributi reclamati vanno pagati entro

30 giorni a contare dalla fatturazione.

Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei

contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1°

gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in

maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di

mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli

interessi di mora:

a. di

regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano

entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale

termine;

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni

civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per

il quale i contributi sono dovuti;

c. i

datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

d. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un

regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a

partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,

a partire da tale fatturazione;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il

lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1

OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore:

" c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da

versare nell'ambito della procedura

semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni

dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di

lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito

della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non

presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni

dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine;".

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli

altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano

espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei

relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per

l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per

perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG),

per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per

le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS,

art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.

2.3. Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto alla ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi

sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, lamentando un ritardo nel pagamento dei

contributi sociali per l'anno 2010.

Secondo il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi

(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio

2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un

anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine

dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i

contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di

compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di

pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente

il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in base ad un controllo del datore di lavoro;

– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di

con-tribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona

assicurata;

– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli

anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;

– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una

tas-sazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;

– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta

com-pensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta

eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della

dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

Per il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo

alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla

fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni

dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura

del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria

concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti

(art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i

N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la

decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

2.4. In concreto non è contestato

Considerandi

l'ammontare degli interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati

alla ditta ricorrente.

Va al riguardo osservato che l'insorgente ha regolarmente notificato

alla Cassa di compensazione i salari versati ai suoi dipendenti durante l'anno

2010.

Infatti, nel mese di febbraio 2011 RI 1 ha compilato e inviato alla Cassa

resistente l'apposita Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per

l'anno 2010, in cui sono indicati i nomi dei suoi dipendenti, il periodo di

occupazione e il salario determinante versato a ciascuno.

La prima distinta, ricevuta da CO 1 Cassa di compensazione il 10

marzo 2011 (doc. 8), segnala dei salari determinanti ammontanti a Fr.

588'932,81.

La seconda dichiarazione attesta che per altri 7 dipendenti è stata

versata una retribuzione complessiva di Fr. 236'847,85.

Per ammissione della stessa Cassa di compensazione (doc. A),

quando il 14 marzo 2011 ha emesso il conteggio dei contributi dovuti dalla SA

per l'anno 2010 essa si è basata soltanto su dei salari determinanti di Fr.

588'932,91 e quindi non ha erroneamente considerato anche i salari di Fr.

236'847,85 figuranti sulla seconda distinta dei salari. I contributi dovuti

sono così stati calcolati in Fr. 86'534,85 (doc. 7) e ritenuto che la società

datrice di lavoro aveva già versato la somma di Fr. 82'131,15, soltanto la

differenza di Fr. 4'403,70 le è stata fatturata a conguaglio il 14 marzo 2011, a cui si sono aggiunti Fr. 32,60 quali interessi di mora per la presentazione, oltre il 31

gennaio 2011, delle apposite dichiarazioni dei salari.

È solo durante il controllo della datrice di lavoro avvenuto nel

2014.

che l'amministrazione si è accorta che, tre anni prima, non aveva fissato

i contributi sociali dovuti anche sul salario determinante di Fr. 236'847,85

figurante sulla seconda distinta dei salari.

In queste circostanze, è evidente che l'errore risiede nell'agire

della Cassa di compensazione e non certo nel comportamento della ditta

ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha regolarmente prodotto all'amministrazione

il conteggio dei datori di lavoro (art. 36 cpv. 2 OAVS), seppure in ritardo di

un mesetto.

La Cassa ha da parte sua proceduto alla compensazione fra i

contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti (art. 36 cpv. 4

OAVS), emanando sì il conteggio annuale dei contributi paritetici (conguaglio)

del 14 marzo 2011 (doc. 7) ma, come visto, utilizzando una base di calcolo

sbagliata.

A tal proposito, la Cassa resistente ha sostenuto che spettava alla

datrice di lavoro, nell'ambito dell'obbligo delle parti di collaborare, farle

osservare che la decisione di fissazione dei contributi del 2011 era errata, visto

che la SA le aveva correttamente inviato i conteggi dei salari e che i

contributi fissati non corrispondevano al totale dei salari determinanti

notificati alla Cassa.

Per sostenere la correttezza del suo agire, la Cassa

di compensazione ha rinviato al N. 4001 DRC, secondo cui gli interessi di mora

sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile

conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno

subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non

è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa

dell'assicurato.

Occorre dunque verificare l'applicabilità di tale

principio al caso concreto.

2.5

Pronunciandosi

su delle fattispecie ticinesi concernenti delle persone esercitanti

un'attività di tipo indipendente debitori di contributi personali, alle quali è

stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405, consid.

7.

; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2, del 26

settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che l'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento

tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore

subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un

ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul

contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,

conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa

di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa,

fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente

tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale

del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione

di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente

della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova

pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare

interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti

o compensati.

Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non

poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un

comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H

221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo

di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile

ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente

fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche

qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,

consid. 3.4.2).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario:

"

3.3.2.2

Dem Verzugszins kommt die Funktion eines

Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die

Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden,

den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in

pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen

Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet.

Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein

Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft

(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).

Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und

-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt

- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen

Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die

Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils

geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese

systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über

längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche

Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr

handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom

Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in

Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG)

und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die

Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der

Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen

Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und

4b/ff).

3.3.3

Ein Grund,

von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE

136.

III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend

gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau

von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".

2.6

Nell'evenienza

concreta, come visto, la società insorgente ha correttamente dato seguito ai

suoi obblighi notificando alla Cassa di compensazione la dichiarazione dei

salari per l'anno 2010.

Un errore, come ammesso dalla diretta interessata, è

stato invece compiuto dalla stessa Cassa di compensazione, la quale ha fissato

i contributi dovuti dalla SA datrice di lavoro soltanto su una parte dei salari

versati ai suoi dipendenti.

Tuttavia, le esposte precisazioni del Tribunale federale non

lasciano spazio ad alcun dubbio. Pertanto, gli interessi di mora sono dovuti

anche se il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione,

che ha tardato a emanare la decisione di fissazione dei contributi per il 2010

su una parte di salari erroneamente non assoggettati già nel 2011. Ciò ha permesso

alla SA di posticipare per tre anni il versamento dei contributi dovuti (Fr.

35'100,25) a scapito della Cassa creditrice, malgrado sapesse che la decisione

di fissazione dei contributi del 14 marzo 2011 era errata, ma non ne ha chiesto

la rettifica.

2.7

Va infine osservato che gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi

personali dell'assicurata esatti per l'anno 2010 non sono stati versati alla

Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessata degli

interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi sociali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso

di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,

quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

2.8

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

2.9

La società ricorrente ha

chiesto di essere sentita per meglio esporre la situazione (doc. I).

Questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato

delle prove, prescinde dal dare seguito alla richiesta dell'insorgente

ritenuto, come visto, che benché sia stata riconosciuta una negligenza da parte

della Cassa di compensazione, la giurisprudenza del Tribunale federale non

permette di scostarsi dalla decisione presa dall'amministrazione.

Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire i

rappresentanti della SA, senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale,

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto

2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa

di procedere ad un'udienza pubblica”, questo TCA rinuncia all'audizione

della rappresentante della ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito

della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr.

sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti