30.2015.12
Ricorso non firmato, senza produzione della decisione impuganta, senza precise conclusioni. Non emendato. Irricevibile
9 giugno 2015Italiano5 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.12
IR/sc
Lugano
9
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2015 formulato da
RI 1
contro
CO 1
in materia di rendite AVS
considerato in fatto ed in diritto
· che con scritto 7/11 maggio 2015 non
firmato RI 1 (apparentemente) si è aggravato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in merito a "lettera ricevuta dall'CO 1 del 4 febbraio
2014";
· che fotocopia parziale di tale scritto è
stata prodotta al Tribunale;
· che il ricorso lamenta la trattenuta
sulla rendita di CHF 200.-- mensili per un periodo (come sembra) non corretto;
· che viste le gravi lacune dell'esposto,
per migliore comprensione del caso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(tramite la Cancelleria) ha acquisito i seguenti documenti:
"
(…)
doc. II/1: decisione
su opposizione 21 ottobre 2013 avente per oggetto la "trattenuta sulla
rendita AVS erogata a favore del qui opponente per l'incasso del credito
risarcitorio art. 52 LAVS riferito alla ditta __________, di cui il signor RI 1
era amministratore unico. Il credito si fonda sulla decisione di risarcimento
danni art. 52 LAVS emessa in data 26 novembre 2011 che, contestata dal qui
opponente, è stata confermata inizialmente dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
(sentenza TCA no. 31.2011.2 del 05 agosto 2011) ed in seguito dal Tribunale
federale (sentenza TFA del 10 ottobre 2011), è stata oggetto, in assenza di pagamento,
della procedura esecutiva che è sfociata nell'attestato di carenza di beni del
18 gennaio 2013 (esecuzione n. __________; doc. A)".
"§ Di conseguenza è fatto ordine
alla CO 1 di trattenere dalla rendita AVS erogata a favore del signor RI 1
(Nnss° __________) l'importo mensile di CHF 200.00 sino a concorrenza
dell'importo di CHF 6'225.00."
(…)
II/9: lettera
CO 1 / RI 1 del 30.04.2015.
II/8: suo
scritto alla Cassa 27.04.2015.
II/7: lettera 12.03.2015 CO 1 / RI 1.
II/6: lettera
06.03.2015 RI 1 / CO 1 con allegato lo scritto II/5 che è di identico tenore a
quello prodotto al TCA con il ricorso 7/11.05.2015.
II/4: Calcolo
minimo esistenziale CO 1.
II/3: Attestato
carenza di beni esecuzione n° __________ per CHF 6'225,30;
II/2: Ritiro
della raccomandata (track & trace) __________ (…)" (doc. III)
· che il 12 maggio 2015 (doc. III) il
giudice delegato ha comunicato al ricorrente che:
" (…)
Da
quanto precede si deduce, apparentemente, che le è stata notificata regolarmente
una decisione su opposizione cresciuta in giudicato che fissa il debito residuo
dovuto in CHF 6'225.30 e la trattenuta di CHF 200.--. (…)"
· che nel medesimo scritto (doc. III) al
ricorrente è stato comunicato quanto segue:
"
(…)
Ritenuto
come il suo ricorso non sia completo e comprensibile, non produce la decisione
resa su opposizione impugnata e rilevato come per le procedure incoate al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, si applica la Legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008;
che
l'art. 3 pone i seguenti requisiti minimi formali per la ricevibilità degli
atti:
○ una concisa esposizione dei fatti;
○ una breve motivazione;
○ le conclusioni del ricorrente
ed
impone, in caso di presentazione di un atto che non adempia i citati requisiti,
che il giudice delegato lo ritorni alla parte ricorrente perché lo completi,
assegnando un termine perentorio di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di
inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.
Gli
atti da lei prodotti, con quanto acquisito dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni le viene trasmesso per il completamento del ricorso che dovrà
pure essere firmato. Le viene concesso un termine di 15 (quindici)
giorni a tal fine.
In
difetto di completamento o di completamento insufficiente la procedura sarà
stralciata dai ruoli senza ulteriore avviso. In particolare è invitato a volere
trasmettere al Tribunale cantonale delle assicurazioni il documento
originale della Cassa che indica la data del 4 febbraio 2014 e che
attesterebbe "debito (arretrato contributi AVS) ammonta a fr. 2'600.-- a
partire dal mese di dicembre 2013 fino al mese dicembre 2014 saranno dedotti
direttamente dalla sua rendita di vecchiaia".
· che vista la mancata trasmissione della
decisione impugnata, la mancata firma sul gravame e la mancanza di motivazione adeguata
Fatti
il gravame è irricevibile e va stralciato senza carico di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti