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Decisione

30.2015.16

Riduzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS da elevato a medio. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti. Nessun ripristino dell'effetto sospensivo. Calcolo delle ripetibil

31 agosto 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

risposta del 22 luglio 2015 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso e

della domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (doc.V).

L. Il

27 luglio 2015 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VII).

M. Con

decreto del 4 agosto 2015 il giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta

di ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. VIII).

N. Con

osservazioni del 12 agosto 2015, cui ha allegato una presa di posizione del 29

luglio 2015 del dr. med. __________ (doc. X/1), l’amministrazione ha chiesto in

via principale di voler retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di espletare

i necessari accertamenti medici del caso conformemente a quanto indicato dal

SMR all’interno dell’annotazione summenzionata ed in via subordinata di

respingere il ricorso (doc. X).

O. Chiamato

ad esprimersi in merito, il ricorrente concorda con la presa di posizione del

medico SMR, ritenuto che corrisponde a quanto già stabilito dal TCA nella

sentenza 30.2014.45 del 26 gennaio 2015 e a quanto chiesto con il ricorso, e meglio

un accertamento medico completo e a domicilio mediante l’intervento di un

ergoterapista. L’insorgente domanda contestualmente il ripristino dell’effetto

sospensivo, la trasmissione di copia della decisione __________ per il calcolo

dell’eventuale sovraindennizzo e il riconoscimento di congrue ripetibili

fissate in fr. 2'602.80 (doc. XII).

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i

beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno

per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in

istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del

mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento

in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un

anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale

le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv.

3.

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo

34.

capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la

persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento,

ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità

o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità

per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis

LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione

della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il

Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS

rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi.

L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà

di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di

grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia

secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte

degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste

un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso

1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli

398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento

di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto

indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107

V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i

seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

3.

Va

ancora rammentato che secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità

del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il

futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione

durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in

giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le

condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

4.

In

concreto l’amministrazione, con la decisione impugnata (doc. B), ha ridotto da

elevato a medio il grado dell’assegno per grandi invalidi della ricorrente,

rilevando che l’interessata, nell’ipotesi a lei più favorevole, necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere “unicamente” 5 atti

ordinari della vita e rinvia all’annotazione del 25 marzo 2015 del medico SMR,

dr. med. __________, il quale ha affermato che “in considerazione della

certificazione della curante e del quadro clinico si giustifica dipendenza da

terzi per vestirsi, mangiare (tagliare, macinare alimenti), doccia,

spostamenti, accompagnamento/sorveglianza” (doc. 123-1). Con annotazione

del 21 aprile 2015 è stato aggiunto “da considerare pure l’atto di

alzarsi/sedersi e coricarsi. Unico atto in cui risulta indipendente

l’assicurata: andare alla toilette” (doc. 123-1; sottolineatura del

redattore).

Il

17.

luglio 2015 la curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna

generale, ha affermato di seguire in cura regolare la ricorrente dal 13 ottobre

2014.

in seguito ad una caduta a domicilio “nella quale si era procurata,

probabilmente, fratture delle costole al emitorace destro” (doc. G). La

curante ha poi affermato che l’interessata viene seguita dal dr. med. __________

per le problematiche psichiatriche e che “nell’ultimo anno la mobilità della

paziente è peggiorata. Posso confermare che per ragioni mediche necessita

l’ausilio di una persona (in questo caso del marito) per potersi spostare: per

l’attività di sedersi e poi alzarsi e quindi per i servizi igienici personali,

in quanto presenta un elevato rischio di cadute e ridotta motricità in

generale. Senza tale aiuto la Signora sarebbe obbligata ad indossare dei

pannolini idonei al caso.” (doc. C3). Il 29 luglio 2015, il medico SMR, dr.

med. __________, ha rilevato che l’attuale certificazione del medico curante

non è in contrasto con le constatazioni fatte in occasione dell’inchiesta a

domicilio per quanto concerne l’atto di andare al gabinetto, ma che vi è un “possibile

peggioramento negli ultimi mesi, fatto di difficile valutazione in

considerazione del contenzioso in atto. Indicata una nuova inchiesta a

domicilio per valutare l’evoluzione della dipendenza da terzi (specialmente per

l’atto di andare al gabinetto alla luce della nuova certificazione della

curante)” (doc. X/1).

La

Cassa, sulla base di quanto affermato dal medico SMR, in via principale,

successivamente alla risposta di causa, ha proposto un rinvio degli atti per

effettuare quanto richiesto dal dr. med. __________.

Questo

TCA evidenzia che con la sentenza 30.2014.45 del 26 gennaio 2015 era stato

disposto l’annullamento della decisione di revisione del 20 ottobre 2014 a

causa della grave violazione del diritto di essere sentito da parte della Cassa

che aveva emesso la decisione su opposizione prima dello scadere del termine di

30.

giorni e che non aveva dato seguito alla richiesta dell’insorgente di poter

produrre nuova documentazione medica. L’amministrazione avrebbe inoltre dovuto

tener conto di quanto avvenuto il 12 ottobre 2014, e meglio la caduta della

ricorrente con possibili conseguenze fisiche.

Dagli

accertamenti effettuati successivamente, concernenti anche l’accadimento del 12

ottobre 2014 (cfr. doc. da 112 a 117), è apparentemente emerso che solo per

l’atto di andare alla toilette non si giustificherebbe la dipendenza da terzi.

Infatti, il 25 marzo 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che

per l’atto di mangiare vi è una dipendenza da terzi (doc. AI 123-1). In seguito

all’inoltro del referto del 17 luglio 2015 della curante, lo stesso medico SMR

ha poi ritenuto la possibilità di un peggioramento anche per quanto concerne

l’atto di recarsi al gabinetto ed ha proposto un rinvio degli atti

all’amministrazione, che ha aderito alla richiesta (doc. X), per una nuova

inchiesta a domicilio per valutare l’evoluzione della dipendenza da terzi “specialmente

per l’atto di andare al gabinetto alla luce della nuova certificazione della

curante” (doc. X/1).

A

questo proposito va rammentato, circa il ruolo del medico SMR, che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale

(cfr. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Questo

Tribunale, in considerazione dei documenti agli atti, condivide la necessità di

ulteriori accertamenti, come richiesti dalla medesima amministrazione, segnatamente

l’allestimento di una nuova inchiesta a domicilio.

Il

TCA, che è già stato interessato per due volte in pochi mesi dalla medesima

fattispecie e che in entrambi i casi ha dovuto rinviare degli atti

all’amministrazione, dapprima per una grave violazione del diritto di essere

sentito ed ora per la necessità di effettuare ulteriori accertamenti, intima all’amministrazione

di eseguire un accurato ed approfondito esame dell’intera fattispecie, che

dovrà svolgersi celermente e senza ulteriori ritardi, nel rispetto delle norme

procedurali (in particolare del diritto di essere sentito). La Cassa dovrà

stabilire, conformemente alla giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5

aprile 2013), se e quando vi è stato l’asserito miglioramento dello stato di

salute e se e quando lo stato di salute è nuovamente peggiorato. Solo dopo aver

effettuato ulteriori accertamenti, se necessario anche in ambito medico, e l’inchiesta

a domicilio, emanerà una nuova decisione tramite la quale stabilirà se

l’interessata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato

oppure se ha diritto (e da quando) ad un assegno per grandi invalidi di grado

medio.

5.

La decisione impugnata va di conseguenza annullata e gli atti vanno rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo

restando il diritto, non contestato, per la ricorrente, ad almeno un assegno

per grandi invalidi di grado medio. Va a questo proposito rammentato che in DTF

137.

V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla

parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso

anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un

quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per

ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma dell’assegno per grandi invalidi di grado medio nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una

reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011,

consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

6.

L’insorgente chiede il ripristino con effetto retroattivo (e meglio dal mese

di giugno 2015) dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato (doc. XII).

Nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" (…)

Gemäss Beschluss des

Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher -

unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst

frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der

revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder

Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der

Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den

Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen

Verwaltungsverfügung andauern zu lassen (…)"

(DTF 106 V 18, consid. 3d,

pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la

nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:

"

(…)

Verfahrensrechtlich korrekt

scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER,

Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR

1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen

Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter

gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier

interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende

vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich

verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als

typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der

Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 8C_556/2014 dell’11 dicembre

2014 consid. 3,8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4,9C_207/2014 del 1°

maggio 2014 consid. 5.3,9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e

8C_22/2013 del 4 luglio 2013 consid. 3; tutte con riferimenti.

In

concreto, vista la suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la

decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare arbitrariamente l’inizio

dell’effetto della revisione, questo Tribunale deve concludere che l’effetto

sospensivo tolto con la decisione impugnata va mantenuto durante la procedura

di rinvio.

Giova

qui evidenziare che la nostra Massima Istanza, nella succitata STF 8C_556/2014

dell’11 dicembre 2014 – chiamata a

pronunciarsi sull’esistenza di un diniego di giustizia per il fatto che

l’amministrazione non si era espressa con una decisione sulla domanda di

ripristino del diritto ad una mezza rendita dopo che l’autorità giudiziaria

(pronunciandosi sul ricorso interposto contro la decisione con la quale

l’ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo

ad un eventuale ricorso) ha annullato la decisione impugnata rinviando gli atti

per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento –, si è confermata nella propria giurisprudenza

sviluppando la seguente considerazione: “(…) Es steht

fest, dass die IV-Stelle der Versicherten mit Einspracheentscheid vom 4. Mai

2005 eine halbe Rente zugesprochen und diese mit Verfügung vom 19. September

2012 aufgehoben hat. Die IV-Stelle entzog einer allfälligen Beschwerde gegen

diese Verfügung die aufschiebende Wirkung. Mit Entscheid vom 19. November 2013

hob das kantonale Gericht die Verfügung auf und wies die Sache zu weiteren

Abklärungen an die IV-Stelle zurück. Die IV-Stelle und das kantonale Gericht

gehen unter Hinweis auf die Rechtsprechung (BGE 129 V 370; Urteil 9C_519/2013

vom 26. Februar 2014 E. 4.1) davon aus, mangels abweichender Anordnung des

kantonalen Gerichts über die aufschiebende Wirkung daure diese auch während des

nunmehr eingeleiteten Abklärungsverfahrens an; die Rentenzahlungen seien daher

bis zum materiellen Endentscheid über die Leistungsansprüche der Versicherten

nicht wieder aufzunehmen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vor Vorinstanz

eingewendet hat, hat das kantonale Gericht einlässlich und schlüssig entkräftet;

darauf wird verwiesen. Dementsprechend ist die Beschwerde der Versicherten

abzuweisen (…)”

(STF 8C_556/2014 dell’11 novembre 2014, consid. 3).

In

simili circostanze e visto tutto quanto sopra esposto la domanda formulata dal

ricorrente di ripristino del diritto all’assegno per grandi invalidi di grado

elevato va respinta.

7. La

ricorrente, vincente in causa, patrocinata da un avvocato, ha diritto alle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) e chiede, a questo

titolo, il riconoscimento di un importo di fr. 2'602.80.

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della causa e alla

complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art.

11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) – a

cui rimanda l’art. 12 del medesimo Regolamento relativo alla tariffa oraria –

fa riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri, cfr.

Locher/Gächer, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 609-610). Il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 prevede,

all'art. 2 cpv. 1, che all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le

prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i

principi e le disposizioni del regolamento stesso.

Il

cpv. 2 precisa che l’avvocato ha inoltre diritto al rimborso delle spese

necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 del regolamento.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di

fr. 180 l’ora.

Se

la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto

studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove o

complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250

l’ora (cpv. 2).

In una sentenza 8C_789/2010 pubblicata in SVR 2011 UV Nr. 8 il

Tribunale federale ha confermato l'indennità di fr. 2'000.--riconosciuta al

patrocinatore di un assicurato, rilevando in particolare:

" 7.

Nach bundesgerichtlicher

Rechtsprechung muss das Honorar des unentgeltlichen Anwalts in der Regel

mindestens in der Grössenordnung von Fr. 180.- pro Stunde zuzüglich

Mehrwertsteuer liegen (BGE 132 I 201 E. 8.7 S. 217 f.; Urteil 9C_338/2010 E. 5.2 [Plädoyer 2010/5 S. 57]). Der Entscheid über die Höhe der

Parteientschädigung bzw. der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands

muss in der Regel nicht begründet werden (BGE 111 Ia 1; RKUV 2005 Nr. U 547 S. 221 E. 3.2 [U 85/04]; Urteile 4A_275/2010 vom

11. August 2010 E. 8.2 und 4P.225/1999 vom 9. Februar 2000 E. 2). Die Frage

nach der Höhe der Entschädigung ist eine Ermessensfrage, deren Beantwortung

letztinstanzlicher Korrektur nur dort zugänglich ist, wo Willkür oder

rechtsfehlerhafte Ermessensausübung vorliegt (E. 3 hievor; BGE 132 V 393 E. 3.3. in fine S. 399; Urteil U 87/06 vom

24. März 2006 E. 4.2.1).

Die dem Beschwerdeführer

zugesprochene Entschädigung von pauschal Fr. 2'000.- entspricht einem Aufwand

von rund 10 Stunden. Es stellten sich keine besonders schwierigen Rechtsfragen.

Mit Blick auf den zu beurteilenden Sachverhalt kann von einem relativ einfachen

bis durchschnittlichen Fall gesprochen werden, der einen erfahrenen Anwalt nicht

vor besondere Schwierigkeiten stellt (vgl. auch BGE 111 V 48 E. 5b S. 50; SVR 2002 ALV Nr. 3 S. 5 E. 4d

[C 130/99]). Weiter ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer die Versicherte

bereits im Verwaltungs- und Einspracheverfahren vertreten hatte, so dass er

bereits Aktenkenntnis hatte und sein Aufwand im kantonalen Verfahren

entsprechend tiefer ausfiel. Insgesamt

ist die Entschädigung von Fr. 2000.- - wenn auch knapp - ausreichend, weshalb

nicht von Willkür oder rechtsfehlerhafter Ermessensausübung der Vorinstanz

gesprochen werden kann."

Nella

fattispecie, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87

consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), ritenuto il grado di difficoltà della causa

in oggetto e dovendo essere prese in considerazione unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio in seguito all’emissione della decisione impugnata del 12 giugno

2015, va ritenuto un dispendio pari a 465 minuti (cfr. doc. XIV/Bis),

rimborsati a fr. 180 all’ora (cfr. doc. XIV/Bis), per un importo complessivo di

fr. 1’395. A questo importo vanno aggiunte le spese che l’interessato ha dovuto

sostenere dal 16/19 giugno 2015 (data di ricezione della decisione su

opposizione e del colloquio con il cliente, cfr. doc. XIV/Bis).

Per

l’art. 6 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (R.L.

3.1.1.7.1) al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in

per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle

di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente: sino a fr.

5’000.-- 10%; oltre i fr. 5’000.-- sino a fr. 10’000.-- 6%, ma almeno fr.

500.--; oltre i fr. 10’000.-- sino a fr. 20’000.-- 5%, ma almeno fr. 600.--;

oltre i fr. 20’000.-- 4%, ma almeno fr. 1000.--. Per l’art. 7 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili nel caso di manifesta sproporzione tra le

prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le

spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della

presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino,

l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti. In concreto,

in applicazione dell’art. 6 del Regolamento, andrebbero riconosciute spese per

fr. 139.50 (10% di fr. 1'395). Ritenuto tuttavia che questo importo sarebbe

sproporzionato rispetto alle spese esposte (fr. 497) dovute all’attività svolta

nel periodo in esame, avendo il patrocinatore redatto un ricorso di 15 pagine,

cui ha allegato numerosa documentazione, prodotto un ulteriore certificato

medico (doc. III), dopo aver preso contatto e aver scritto alla curante e ad un

altro specialista, preso approfonditamente posizione sulla risposta di causa,

ribadendo le sue ragioni circa il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VII)

e sulla nuova proposta della Cassa (doc. XII) e prodotto la nota d’onorario

(doc. XIV), esse vanno comunque riconosciute in misura maggiore (cfr. anche decreto

32.2012.174/200 del 23 maggio 2013) e meglio in fr. 283.

Ciò

corrisponde a fr. 2 per il fax, fr. 35 per le raccomandate, fr. 4 per gli invii

in posta “A”, fr. 130 per le fotocopie (65 x 2 {36 fotocopie per il ricorso [15

pagine] e gli allegati [21 pagine] in luogo di 59}) e fr. 112 per i 56

originali (a fr. 2 ritenuto più equo di fr. 5 [cfr. decreto 32.2012.174/200

del 23 maggio 2013]).

Complessivamente

la nota d'onorario e spese ammonta, dunque, a fr. 1’678.-- (fr. 1’395.-- + fr. 283.--),

cui vanno aggiunti fr. 134.25 di IVA all’8% (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 125 V 201 = SVR 2000 IV 10 p. 30; SVR 2002 ALV nr. 3 p. 5), per complessivi

fr. 1'812.25.

8.

Infine, circa la richiesta della ricorrente di trasmettere copia della presente

sentenza all’__________, va evidenziato che spetta semmai in primo luogo all’assicurata

stessa notificare agli enti che le versano prestazioni eventuali modifiche

nello stato di fatto determinante per l’erogazione delle medesime (cfr. art. 31

cpv. 1 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo

restando il diritto della ricorrente ad almeno un assegno per grandi invalidi

di grado medio.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'812.25 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti