Lexipedia

Decisione

30.2015.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il

caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti

gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o

una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande

invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un

danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento

di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice

civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

2.3. Nella fattispecie, la Cassa

di compensazione ha accolto la richiesta dell’assicurata attribuendole un AGI

dell'AVS di grado lieve, a motivo che, sulla scorta del parere del medico

curante così pure delle indicazioni fornite dall’assicurata stessa

nell’apposito formulario di richiesta dell’assegno e nell’ambito dell’inchiesta

domiciliare compiuta dall’assistente sociale, dal 1° gennaio 2013 è iniziata la

necessità per l'assicurata di fare capo a terze persone per svolgere due atti

ordinari della vita.

Ora la ricorrente reclama il diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado medio, sostenendo di necessitare anche di una sorveglianza personale

continua prestata dalla figlia.

Occorre dunque esaminare se questa necessità sia effettivamente

data e quindi se l’assicurata possa aspirare ad un incremento del suo grado di

grande invalidità.

2.4. D'avviso del TCA, alla luce

degli elementi emersi, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione va

confermata.

Per giustificare la sua pretesa, la ricorrente allega il

certificato del suo medico curante, dr. med. __________, sostenendo che esso

confermerebbe la necessità di un aiuto permanente.

In realtà, compilando il formulario per la richiesta di un AGI, il

21 aprile 2015 (doc. A3) il medico curante della ricorrente, in particolare, ha

posto la diagnosi, ha indicato che lo stato di salute dell’assicurata era

suscettibile di peggioramento e che la prognosi era stazionaria. Inoltre, alla

domanda n. 8.6, ossia se “Quanto indicato alla cifra 4, anche nell’ambito

della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei rilevati”,

il medico ha risposto di Sì.

Ciò significa che il curante ha confermato quanto dichiarato

dall’assicurata, ossia che essa necessita sì di sorveglianza personale, ma

soltanto di giorno.

Infatti, al punto 4.4 del medesimo formulario la figlia ha crociato

la risposta “Sì” alla domanda se “Necessita di sorveglianza personale”,

ma poi ha crociato soltanto la casella “di giorno” e non anche quella “di

notte”.

Inoltre, alla precisazione “In caso affermativo, in quale forma

e in quali ambiti”, la figlia dell’assicurata ha specificato che “Non

può essere lasciata sola per lunghi periodi. Sono presente 3 volte al giorno, a

dipendenza del dovuto aiuto certi giorni anche di più.”.

Dalle risposte fornite emerge chiaramente che l’assicurata non

necessita di una sorveglianza di 24 ore su 24 da parte di terze persone.

Nemmeno dalle indicazioni sulla grande invalidità riportate al capitolo

4.1 risulta una tale necessità.

Questa circostanza è pure stata accertata dall’assistente sociale

durante la visita a domicilio dell’assicurata, alla quale era presente anche la

figlia, che qui la rappresenta.

Al quesito n. 3.4 “La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?”, l’assistente sociale ha risposto “No”.

Inoltre, al capitolo 4, in cui essa ha riassunto la situazione

dell’assicurata e ha proposto l’accoglimento della domanda di assegno per

grandi invalidi, figura quanto segue:

" La persona

assicurata dipende da terzi per compiere tre atti ordinari della vita:

-

vestirsi da

gennaio 2013

-

lavarsi da

gennaio 2013

-

spostarsi da

gennaio 2007

Non necessita di una sorveglianza personale continua”.

2.5. Al riguardo va osservato che

nella DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta

Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore

probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei

Considerandi

rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.

Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta

deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona

bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno.

Tuttavia, continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni

sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili,

errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha

eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il

tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

2.6

In concreto, allestito - in

conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a

stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il

rapporto riporta in dettaglio quanto constatato personalmente e riferito

dall'assicurata e dalla figlia in merito ai singoli atti ordinari della vita e

alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.

Questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai

rapporti d’inchiesta, non ha motivo per non prendere in considerazione le

conclusioni tratte dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di

persona, parlando personalmente con l’assicurata e con la persona che si occupa

di lei, la capacità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari della vita.

Al referto del 20 luglio 2015, completo e concludente, va pertanto

dato pieno valore probatorio.

Le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre

corroborate dalla indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal

formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi, così pure dalle

dichiarazioni stesse dell’assicurata.

Risulta infatti che “solo” per tre atti ordinari della vita

(vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) la ricorrente necessita sempre del

costante aiuto di terzi.

Per contro, sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario,

sottoscritto anche dal medico curante, emerge che l’interessata non necessita

di sorveglianza personale continua (cfr. risposta a domanda 3.4, doc. 5-4).

Inoltre, per gli altri atti ordinari (in particolare andare al

gabinetto e alzarsi, sedersi, coricarsi) l’aiuto di terzi non è necessario come

risulta chiaramente dall’inchiesta a domicilio.

In queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate

dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno per

grandi invalidi, vanno confermate.

2.7

Per quanto concerne le

dichiarazioni della ricorrente, espresse per il tramite della figlia, va evidenziato

che essa non ha mai affermato, se non dopo avere ricevuto la decisione di

attribuzione di un AGI di grado lieve, di necessitare di una sorveglianza

personale permanente.

Infatti, nel suo primo scritto del 29 maggio 2015 (doc. 3) RA 1 ha

rilevato:

" Dal

01.01

, aiuto mia madre quotidianamente:

- Aiuto

per doccia e capelli.

- Indossare

gli abiti e le calze elastiche (per problemi di gambe con molte vene) al

mattino.

- Preparare

le diverse medicine e per provare la glicemia.

- Preparare

il pranzo e cena (da 2 anni)

- Accompagnarla

a fare la passeggiata.

- Una

volta a settimana fare la spesa.

- Quando

necessario portarla dal medico.

- Portargli

a spasso il cane tre volte al giorno.

- Alla

sera prepararla per coricarsi.

- Fare

le pulizia di casa.

Comunque io sono a sua disposizione

tutto il giorno e la notte, abitandogli vicino.”.

Nella sua opposizione del 12 agosto 2015 (doc. 9) la figlia

dell’assicurata ha annotato quanto segue:

" Forse non

mi sono fatta capire, ma per le cose che lei ha elencato nella sua risposta per

cui mia madre ha diritto all’assegno di fr. 235.- mensili, cioè per: -

vestirsi/svestirsi. – Lavarsi. – Spostarsi, vanno benissimo, ma manca un punto

importante, io (come figlia che mi occupo) sono a disposizione per mia madre 24

ore su 24, mi chiama in qualsiasi orario anche di notte, abito praticamente

vicino, esco di casa faccio delle scale ed entro da lei. Per cui per tutto il

tempo devo essere sempre presente perché sono la responsabile ad ogni sua

chiamata. In poche parole se dovrei mancare anche solo per poche ore devo

avvertire una persona per poter essere a sua disposizione per eventuali

problemi. Sola non rimane mai.”.

Infine, tanto nel ricorso quanto nel suo complemento, la rappresentante

della ricorrente ha ribadito di occuparsi della mamma giornalmente a

vestirsi/svestirsi, coricarsi alla sera, aiutarla a lavarsi in doccia, a

spostarsi all’esterno per stabilire contatti e passeggiata quotidiana, per

farle la spesa e portarla dal medico.

Inoltre, essa ha affermato che, “per una mia svista nel punto

4.4

della richiesta dell’assegno Invalidi, non ho crociato sorveglianza di

notte, ma effettivamente mi rendo conto che sono a disposizione per mia madre

24.

ore su 24. In caso di mia assenza lascio comunque una persona affidabile a

sua disposizione per il tempo necessario.” (doc. III).

2.8

In merito alle ultime

affermazioni della rappresentante della ricorrente, va evidenziato come le

dichiarazioni della prima ora rilasciate spontaneamente, in generale sono meno

condizionate e più attendibili delle descrizioni fornite più tardi, poiché

consciamente o inconsciamente influenzabili da riflessioni inerenti al diritto

delle assicurazioni o di altra natura fatte in un secondo tempo. Questa massima

non è una regola probatoria formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo

di giudizio di cui tenere conto nell’ambito del libero apprezzamento delle

prove. Tale massima può essere applicata unicamente quando non siano da attendersi

altri elementi cognitivi risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA U

243/04 del 22 giugno 2005; RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in:

Alfred Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San

Gallo 1995, pag. 267 seg.).

Infatti, è solo dopo che ha ricevuto la decisione formale con le

spiegazioni sul diritto all’assegno per grandi invalidi che la rappresentante

dell’assicurata ha evidenziato di occuparsi della mamma giorno e notte.

Ciò nonostante, questo Tribunale osserva che l’essere a disposizione

tutto il giorno per la mamma, benché sia un comportamento lodevole, non

significa però ancora che l’assicurata abbia un’effettiva necessità di

sorveglianza personale permanente.

D’altronde, nessun certificato medico corrobora la tesi della ricorrente

di necessitare di un aiuto permanente. Come visto, il medico curante ha

confermato le risposte date dall’interessata nell’apposito formulario e quindi

ha ratificato che la necessità di una sorveglianza personale avvenga solo di

giorno.

A ben vedere, poi, è stata proprio la figlia dell’interessata a specificare

di “essere presente 3 volte al giorno” o talvolta più spesso, ma in

nessun caso si parla di sorveglianza 24 ore su 24.

Ad ogni modo, l’essere a disposizione in caso di bisogno non

equivale all’essere sempre presente con l’assicurata e sorvegliarla nella sua

quotidianità, sia essa diurna sia essa notturna.

Questa nozione è stata ripresa ed approfondita dal N. 8035 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI) che la Cassa di compensazione ha correttamente citato nella

sua decisione su opposizione e che è opportuno qui riprendere.

Il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce

allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già

tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari

della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per

valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come

una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute

fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza

personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere

lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 pag. 512 consid. 1a con

rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo

perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66

consid. 4b; v. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione

la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è

sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia

soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo

obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario

un aiuto permanente o una sorveglianza personale (9C_608/2007). È di regola

irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della

grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato

viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può

ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità,

nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Inoltre, per il N. 8036 CIGI, la sorveglianza deve essere di lunga

durata e non “transitoria”, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.

2.9

Alla luce di quanto sopra

esposto questo TCA deve concludere che l’interessata necessita dell’aiuto di

terzi per compiere 3 atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi,

spostarsi), ma non di una sorveglianza personale continua tale da giustificare

un assegno di grado medio.

La decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti