30.2015.19
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2 dicembre 2015Italiano128 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.19
cs
Lugano
2 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 30
gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 emanata da
Cassa di compensazione CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 gennaio 2009, RI 1, nato
il __________ 1944, ha inoltrato alla Cassa __________ (doc. A11, inc.
30.2014.11) una domanda di richiesta di una rendita futura, indicando, tra le
possibili varianti del calcolo, quella del rinvio del versamento di 3 anni
(allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11). La Cassa __________ ha trasmesso la
richiesta alla Cassa __________ CO 1, competente per il caso di specie (doc. A2,
inc. 30.2014.11).
1.2. Il 29 maggio 2009 la Cassa __________
CO 1 ha comunicato al proprio assicurato l’ammontare della rendita di vecchiaia
in caso di inizio del versamento della prestazione al 1° ottobre 2009 e al 1°
ottobre 2012, con le varianti nel caso in cui anche il proprio coniuge avesse
diritto ad una prestazione di vecchiaia, allegando il formulario di richiesta
per una rendita di vecchiaia (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11).
1.3. Il 10 luglio 2013 RI 1 ha
trasmesso un’e-mail ad una funzionaria della Cassa __________ CO 1 dove ha
spiegato quanto successo nel 2009, rilevando che dopo aver ricevuto il calcolo
della prestazione, ha deciso di rinviare il versamento della rendita di
vecchiaia di 3 anni, compilando il relativo formulario. La richiesta, di cui
non è stata tenuta una copia, è stata inoltrata al Comune di __________.
L’assicurato, da allora, non ha più saputo nulla. Egli si chiede se ciò possa
essere dovuto al fatto che negli ultimi anni in quel Comune vi sono stati
diversi avvicendamenti o se il documento sia stato perso dalla Posta (doc. A10,
inc. 30.2014.11).
1.4. Il 30 settembre 2013 RI 1 e __________,
RA 1, si sono rivolti alla Cassa __________ CO 1, allegando una richiesta di
rendita, datata 18 settembre 2013, tramite la quale RI 1 ha precisato di voler
ottenere il rinvio del versamento della prestazione per il periodo dal 1°
ottobre 2009 al 1° ottobre 2013 (doc. A8 e A9, inc. 30.2014.11). Gli
interessati hanno rilevato che RI 1 nel 2009 aveva già consegnato all’addetto
del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita
posticipata, ma che questo formulario è andato perso, non per colpa sua, e che
la nuova domanda di rendita non sostituisce quella del 2009.
1.5. Con decisione del 9 dicembre
2013 la Cassa __________ CO 1 ha fissato l’ammontare della rendita dovuta a RI
1 dal 1° ottobre 2009, respingendo la richiesta di rinvio del versamento della
prestazione (doc. A 6, inc. 30.2014.11). Con decisione su opposizione del 23
gennaio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda di rinviare il
pagamento della rendita di vecchiaia poiché non risulta alcuna richiesta in tal
senso e non è stato comprovato che la domanda sia stata presentata al Comune di
__________ o alla Cassa __________. Agli atti vi è solo la richiesta del
gennaio 2009 contenente la domanda di un calcolo per una rendita futura (doc.
A2, inc. 30.2014.11).
1.6. RI 1, rappresentato __________
__________, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione
(doc. I, inc. 30.2014.11).
In primo luogo
l’insorgente rileva che il provvedimento è stato firmato da __________ e non è
chiaro se questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.
Nel merito l’insorgente
ribadisce di aver consegnato all’addetto del Comune di __________ il formulario
compilato per ottenere la rendita posticipata, documento che sarebbe stato
perso tra __________, __________ e __________ e di non aver chiesto il
pagamento della rendita dal 2009 proprio perché intendeva posticiparne il
versamento. Secondo il ricorrente la Cassa, dal mese di ottobre 2009, avrebbe
trattenuto la sua rendita in deposito, senza dargli alcuna comunicazione.
L’amministrazione avrebbe agito come una “cassa di risparmio” e avrebbe di
conseguenza dovuto comunicargli ogni mese il conteggio del deposito, ciò che
avrebbe reso evidente l’assenza di una richiesta di prestazioni. Non agendo in
tal modo, secondo il ricorrente, la Cassa ha violato gli obblighi di chi
trattiene una somma senza l’espresso consenso del proprietario a cui spetta di
diritto stabilirne la destinazione. L’assicurato ribadisce che la sua
intenzione era quella di ottenere la rendita posticipata e non di lasciare
depositata (senza interessi) la sua rendita presso la Cassa __________ CO 1. Se
avesse ricevuto subito la comunicazione del deposito avrebbe capito che vi era
stato un disguido e avrebbe potuto ossequiare tempestivamente l’art. 55 quater
cpv. 1 OAVS che prevede che la dichiarazione di rinvio va presentata per
iscritto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Solo il 18 settembre
2013, poco prima dell’inizio del versamento della rendita posticipata (e solo
in quel momento), la Cassa ha invitato RI 1 a compilare il formulario per
ottenere la rendita AVS sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire
dal 1° ottobre 2009. L’interessato si domanda cosa poteva pensare la Cassa in
questi 4 anni di silenzio: che l’insorgente era deceduto?, che era partito
all’estero senza i suoi soldi?, che è ricco ed ha rinunciato tacitamente alla
sua rendita?, oppure che vuole evidentemente posticipare la rendita per poterla
aumentare? E si domanda se sono legittimi 4 anni di silenzio da parte di una
Cassa __________ mentre ogni autorità diventa attiva quando una fattura non è
pagata.
La circostanza che la
Cassa non abbia ricevuto il formulario non significa che l’insorgente non lo
abbia trasmesso. Del resto presso il Comune di __________, nel corso del __________
la gestione delle pratiche è stata cambiata per 3 volte. Dato che la Cassa
conosceva il suo indirizzo non poteva trattenere ogni mese la somma
corrispondente alla rendita semplice senza darne comunicazione all’avente
diritto, titolare della rendita, e senza precisare che non matureranno
interessi di nessun genere. E’ la cassa di compensazione a dover dimostrare che
il lavoratore (residente in Svizzera ad un indirizzo noto) ha fatto questa
libera scelta di lasciare presso la Cassa la rendita semplice, altrimenti vi è
l’apparenza di un’appropriazione indebita da parte dell’amministrazione.
L’insorgente evidenzia che proprio perché il deposito della rendita per 4 anni
senza interessi e con ripercussioni fiscali è una strana scelta del tutto antieconomica,
in base al criterio della verosimiglianza non si può considerare come provato
che il lavoratore abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle
mani della Cassa. In altre parole per il fatto di non poter comprovare di aver
consegnato brevi manu il formulario al proprio Comune di domicilio non ne
consegue che ha perso il diritto di tale posticipazione (con le maggiorazioni
previste dalla normativa) se la Cassa a sua volta non si è attivata, indicando
subito al beneficiario di tenere in deposito mese per mese le somme della
rendita accumulata a suo nome. Non è l’insorgente a dover subire le conseguenze
negative del fatto che il formulario compilato nel 2009 sia andato perso tra __________,
__________ e __________. Per evitare queste decisioni unilaterali della Cassa
occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella comunicazione al titolare
che la sua rendita al compimento del 65esimo anno (10.2009) è depositata (senza
interessi) presso la Cassa. Il formulario del 2013 non sostituisce quello
firmato nel maggio 2009 e consegnato a mano al Comune di __________, con il
quale egli ha chiesto una rendita posticipata.
Soltanto per il mese di
gennaio 2014 (e non anche da ottobre 2013) è stato effettuato il pagamento
della rendita nella misura riconosciuta dalla Cassa. Dal 1° ottobre 2013 sono
pertanto dovuti interessi, mese per mese, sulla somma riconosciuta dalla Cassa
quale rendita dovuta fino al momento del pagamento.
L’interessato invoca il
principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che siano
state violate le norme della Costituzione federale e meglio: l’art. 5 cpv. 2
Cost. fed., l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 41 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 46
cpv. 1 Cost. fed., l’art. 49 Cost. fed., l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e l’art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
L’insorgente ribadisce che
la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età, non lo ha
informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni
sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità
(art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il
principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto
(art. 17 CEDU).
L’insorgente richiama le
norme sulle banche, le norme penali relative all’appropriazione indebita in
relazione al comportamento della Cassa, l’art. 39 cpv. 1 e 2 LAVS sulla
possibilità ed effetto del rinvio e l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS. Il ricorrente
ribadisce che per la regola della verosimiglianza preponderante ha ottemperato
ad ogni suo onere per quanto sia riconoscibile secondo il principio della
fiducia nelle autorità e della buona fede. La mancata prova di aver consegnato
il formulario chiedente la rendita posticipata non è determinante in questo
caso, in considerazione del fatto che la Cassa si è messa in contatto con
l’insorgente solo nel settembre 2013 anziché già nel mese di ottobre 2009.
In conclusione il
ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento di
una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora al 5%
sulla rendita nella misura già riconosciuta dalla Cassa, mese per mese, salvo
conguaglio e le ripetibili anche nella procedura di opposizione.
L’insorgente chiede di
essere sentito e di sentire in qualità di teste __________ della Cassa
convenuta.
1.7. Con risposta del 4 febbraio
2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III, inc. 30.2014.11).
L’amministrazione ha evidenziato che l’insorgente l’ha contattata
telefonicamente il 10 luglio 2013 perché voleva richiedere la rendita di
vecchiaia dal mese di ottobre 2013 ed ha comunicato che nel maggio 2009 aveva
richiesto al Comune di __________ un rinvio della rendita e dopo 4 anni voleva
fare la richiesta di una rendita con un supplemento del 24%. La Cassa ha
rilevato di aver ricevuto la richiesta per il calcolo della rendita futura il
30 gennaio 2009 e di non aver ricevuto ulteriori domande.
1.8. Il 13 febbraio 2014 il
ricorrente ha prodotto una replica (doc. V, inc. 30.2014.11). L’insorgente
ribadisce le sue censure e sottolinea che, dopo aver ricevuto il calcolo della
rendita posticipata, nel mese di luglio 2009 ha consegnato all’addetto del
Comune di __________ il vero e proprio formulario compilato per ottenere la
rendita posticipata. La patrocinatrice, come persona informata sui fatti, dà
atto di tutto ciò e formula la richiesta di informazioni al Comune di __________
sulla persona che all’epoca seguiva quel tipo di pratica e se è vero che in
quel momento, oltre a __________ e a __________, ci fosse una terza persona. Il
formulario sembra essere andato perso tra __________, __________ e __________.
L’insorgente rileva che __________ il 10 luglio 2013, quando era ancora alle
dipendenze della Cassa, gli ha promesso per telefono di regolare ogni cosa,
così che potesse ottenere una rendita posticipata. Per cui fino a quel momento
la richiesta di rendita posticipata non è stata messa in dubbio dalla Cassa.
Per il ricorrente si deve
dare atto che il deposito di una rendita per 4 anni, senza interessi (e con
ripercussioni fiscali onerose al momento del versamento) è una strana scelta,
del tutto antieconomica, così che, in base al criterio della verosimiglianza
preponderante, non si può considerare come provato, che il lavoratore – che non
ha ricevuto il versamento della rendita al compimento del 65esimo anno - abbia
scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa o che
addirittura l’abbia dimenticata. Ciò è ancora meno verosimile in considerazione
del fatto che con la richiesta del calcolo di rendita futura l’insorgente aveva
già indicato alla Cassa di voler una rendita posticipata, come indicato al
punto A1 pag. 2-3. Questa dichiarazione, per l’insorgente, non è priva di
qualsiasi valore, come vorrebbe la Cassa, che secondo lui pecca di eccessivo
formalismo. Il disguido che giustifica la mancata ricezione del secondo
formulario non è imputabile all’insorgente anche in considerazione del fatto
che al Comune di __________ proprio negli anni __________ è cambiata per ben 3
volte la gestione di queste pratiche. Ritenuto che la gestione della pratica
relativa al pensionamento è avvenuta per il tramite del Comune di __________ e
di due Cantoni, quello di attinenza e quello di domicilio, il disguido non è
imputabile al ricorrente. Proprio perché il formulario viene consegnato a mano
e al Comune di domicilio, viene posto nella mani di un’Autorità di fiducia.
Oltre alle persone già citate, l’insorgente chiede l’audizione dell’RA 1 come
persona informata sui fatti. Per il resto l’insorgente ha ribadito quanto già
espresso in sede ricorsuale aggiungendo: “dato che nel caso concreto è stato
consegnato al Comune di __________ il formulario per ottenere una rendita
posticipata, si rileva (soltanto in via abbondanziale) che per un cittadino
comune compilare un primo formulario relativo al conseguimento di una rendita
secondo il diritto federare (punto 7 pag. 3), e più precisamente al suo
calcolo, suscita in lui l’impressione di essersi ufficialmente annunciato alle
competenti autorità ai fini di conseguire la propria rendita la prima volta nel
mese seguente al compimento del 65° anno o successivamente come rendita
posticipata su richiesta già indicata così dall’interessato in quel formulario.
RI 1 aveva allora previsto una posticipazione di almeno tre anni”. Il
ricorrente evidenzia poi che la Cassa non ha speso alcuna parola in relazione
alle norme della Costituzione federale (art. 5 cpv. 2, 9 cpv. 2, 8 cpv. 2, 12,
41 cpv. 1 lett. b, 41 cpv. 2, 46 cpv. 1 e 3, 49, 111 cpv. 1 e 2, 112 cpv. 2
lett. b) e della CEDU. E’ inoltre rimasto incontestato, secondo il ricorrente,
che sono dati i presupposti per riconoscere le ripetibili sia per la procedura
di opposizione sia per quella davanti al TCA.
1.9. Il 19 febbraio 2014 la Cassa
ha confermato la reiezione della domanda in assenza di qualsiasi prova circa
l’inoltro della richiesta di posticipare la rendita nel luglio 2009 al Comune
di __________ (doc. VII, inc. 30.2014.11).
1.10. Il 25 febbraio 2014 il
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX, inc. 30.2014.11).
L’interessato sostiene che la Cassa ammette che nel formulario per il calcolo
della rendita futura vi sono indicazioni riguardanti una richiesta di rendita
posticipata. Infatti al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una
rendita futura l’insorgente ha indicato esplicitamente che richiedeva una
rendita posticipata presumibilmente di tre anni. La Cassa non ha ragione di
ritenere che tale indicazione sia priva di valore nei suoi confronti. Al
contrario, la Cassa aveva l’onere di considerare quella indicazione di una
rendita posticipata, in quanto scritta dall’avente diritto alla rendita, RI 1,
dunque non poteva lasciarla inosservata, come se non fosse stata apposta. Il
formulario è predisposto dalla Cassa, la quale deve rispettare i criteri
generali che valgono per esempio anche per i formulari che contengono le
condizioni generali di un contratto e che vanno esaminati a favore dell’utente
che è tutelato anche in riferimento a clausole inusuali e in modo particolare a
interpretazioni inusuali, quella secondo la quale la dichiarazione di RI 1 al
punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura non avrebbe
alcun valore per la cassa nel caso che non le pervenga una successiva comunicazione
ad essa contraria, cioè di non volere più il formulario per ottenere una
rendita posticipata. RI 1 non ha fatto una comunicazione di questo tipo. La
prima dichiarazione relativa ad una rendita posticipata ha di per sé valore.
Il controllo delle informazioni
statistiche da parte dell’Ufficio federale dipende dall’operatività delle
Autorità comunali e cantonali. Se fosse vero che la Cassa non ha ricevuto a suo
tempo il “faximile doc. 9”, ciò potrebbe dipendere dal fatto che tali
Autorità sono rimaste inerti, nel senso che il formulario, consegnato a mano da
RI 1, potrebbe non essere stato trasmesso. Non è comunque chiaro come avvenga e
sia avvenuto nel caso in oggetto il controllo delle informazioni statistiche da
parte dell’Ufficio federale. In nessun caso la mancata corretta comunicazione
tra Autorità comunali, cantonali (__________e __________) e federali può
danneggiare l’avente diritto alla rendita che per 40 anni ha fatto
regolarmente, mese per mese, i versamenti alla Cassa di compensazione secondo
il diritto federale.
La Cassa convenuta ha
scritto al ricorrente non al compimento dei 65 anni (2009) né dopo 3 anni come
chiesto nel doc. 12 ma solo dopo 4 anni (2013) esattamente come indicato nel
formulario per ottenere la rendita posticipata (“faximile doc. 9”).
La legittimazione di __________
a rappresentare la Cassa convenuta non è ancora stata chiarita.
1.11. Il 31 marzo 2014 il TCA ha
interpellato la Cassa __________ per sapere se sono pervenuti
all’amministrazione, a partire dal mese di gennaio 2009, richieste di rendite
e/o calcolo di una rendita futura o altri scritti relativi a RI 1 ed alla sua
rendita di vecchiaia, da parte dello stesso assicurato, del suo Comune di
domicilio o di altre Casse di compensazione ed ha richiamato l’incarto completo
del ricorrente (doc. XI, inc. 30.2014.11).
1.12. In risposta la Cassa __________
ha affermato di aver ricevuto una richiesta di calcolo di una rendita futura il
13 gennaio 2009 ed il 26 gennaio 2009 la domanda è stata trasferita alla Cassa
competente, ossia la Cassa CO 1 (doc. XII, inc. 30.2014.11).
1.13. Il 7 aprile 2014 il Giudice
delegato del TCA ha chiesto al Municipio di __________ i dati (nome, cognome,
indirizzo e data di nascita) dei funzionari che nel 2009 si occupavano delle
pratiche relative all’AVS (doc. XIII, inc. 30.2014.11).
1.14. Il 15 aprile 2014 il Comune di
__________ ha scritto a questo Tribunale affermando che “in base __________ __________,
si certifica il passaggio di __________ dal signor __________, __________, al
signor __________, __________. Il passaggio è avvenuto a decorrere dal __________”.
Il Comune ha inoltre fornito i dati personali di entrambi i funzionari (doc.
XIV, inc. 30.2014.11).
1.15. Il 24 aprile 2014 il TCA ha
trasmesso al ricorrente gli accertamenti effettuati, chiedendo di precisare se
si rammenta il nome del funzionario, tra quelli indicati dal Comune di __________,
al quale sostiene di aver consegnato il formulario per la rendita anticipata
(doc. XV, inc. 30.2014.11).
1.16. Il 5 maggio 2014 l’insorgente
ha affermato:
"
(…)
Le comunico che RI 1 ritiene di aver consegnato il
formulario con la richiesta della rendita AVS posticipata al Signor __________
e di aver intravvisto la presenza del Signor __________.
La consegna in Comune di tale formulario per la
rendita posticipata è avvenuta nell’estate 2009 (fine luglio o inizio agosto).
In relazione al doc. XII si precisa che RI 1 ha
ricevuto dei versamenti (recepiti quale acconto, in attesa di giudizio) di Fr.
1'870.- ca. mensili a partire (soltanto) da gennaio 2014. Il suo diritto alla
rendita è maturato già il 1° ottobre 2013." (doc. XVI, inc.
30.2014.11)
1.17. Con
scritto del 7 maggio 2014 le parti sono state convocate ad un’udienza per il 22
maggio 2014 al fine di sentire, quale teste, __________ Il 15 maggio 2014 la
Cassa CO 1 ha comunicato che non avrebbe partecipato all’udienza (doc. XIX,
inc. 30.2014.11).
1.18. Dall’udienza
del 22 maggio 2014, nel corso della quale l’insorgente e la sua patrocinatrice
hanno potuto esprimersi (cfr. in particolare pag. 4, doc. XX, inc. 30.2014.11),
è emerso, tra l’altro, quanto segue:
"
(…)
Ho iniziato la collaborazione con il Comune di __________
dal __________.
In quel periodo io ho preso le consegne __________
sig. __________ che me le passava proprio __________ 2009. Io mi occupavo tra
l'altro __________.
Devo precisare che il gerente __________ di __________
quale sono stato non tiene nessun tipo di protocollo delle corrispondenza nel
senso che le verifiche che ci venivano chieste gli accertamenti che svolgevano
venivano trasmessi all'unico nostro interlocutore che era la __________ __________.
Era poi la __________ __________ ad occuparsi dei rapporti con altre __________
__________.
Nella mia attività di responsabile __________ ho visto
raramente richiesta di posticipo delle rendite AVS, in qualche caso in più
delle richieste di anticipo, credo che si possono contare i posticipi sulle
dita di una mano. Sinceramente devo dire che non rammento che nel periodo di
tempo che è stato precisato, ossia nel corso della prima settimana di agosto,
in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009 come i sig.ri RI 1 sono in
grado di precisare perché hanno ricostruito la data per una partenza per ferie,
di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione. Debbo anche
precisare che è dal __________ di __________ e che mi vengono chieste delle
informazioni in merito a fatti che sono avvenuti 5 anni fa.
Ricordo semplicemente che l'attività legata __________
non era la priorità del Comune nel senso che prendeva una percentuale di tempo
abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua.
In Cancelleria a quell'epoca eravamo in 2, c'ero io e
un collega a tempo pieno.
È possibile come mi chiede l’RA 1 che in quei primi
giorni __________ fosse anche in parte presente in Cancelleria ma io di questo
non ho una precisa memoria.
Il sig. RI 1 precisa qui che il formulario che lui ha
usato non l'ha chiesto in Cancelleria ma l'ha scaricato da internet ma ricorda
che al suo giungere era presente il teste sig. __________ il sig. __________ e
l'altro collaboratore e rammenta di avere scherzosamente rilevato l'aumento del
personale dicendo "adesso siete in 3".
Il teste dopo aver sentito queste allegazioni dichiara
che non le rammentano niente e la circostanza di fatto non è presente nella sua
memoria.
(…)
Il ricorrente precisa che dopo aver consegnato la sua
richiesta di posticipo della rendita per 4 anni è stato tranquillo e non si è
preoccupato siccome pensava che tutto fosse a posto.
Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________
parlando con la sig.ra __________. La sig.ra mi disse che mancava la domanda di
posticipo ma che era ancora in possesso dei documenti riferiti al calcolo
provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di tutto.
Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa
parlando però con altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva
essere posticipata la rendita.
La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava
della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per
tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________.
La richiesta di posticipo era dettata dal fatto che i
miei anni di contribuzione erano nella sostanza tutti dati, il problema era la
remunerazione che ho conseguito durante la mia carriera lavorativa poiché
lavorando in __________ i salari non era altissimi per cui si prospettava una
rendita abbastanza contenuta, insufficiente per le necessità. Per questo motivo
io postulavo la posticipazione che mi avrebbe permesso di introitare, secondo
il mio calcolo fr. 400.-- in più al mese.
Il giudice mi dice che il calcolo di previsione della
rendita fatto dalla Cassa il 29.5.2009 prevedeva in effetti un rendita di fr.
300.-- superiore con un posticipo di 3 anni.
Purtroppo la Cassa indica di non aver ricevuto questo
formulario.” (doc. XX)
1.19. Alla
Cassa CO 1, che non si è presentata all’udienza, per garantire il diritto
costituzionale di essere sentita, è stato assegnato un termine scadente il 2
giugno 2014 per prendere posizione in merito (doc. XXI, inc. 30.2014.11).
1.20. Pendente
causa il Tribunale ha interpellato la Cassa e l’UFAS per stabilire la
competenza di __________ a firmare la decisione impugnata (doc. da XXIII a XXX,
inc. 30.2014.11). Con scritti del 6 agosto 2014 (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e
del 12 agosto 2014 (doc. XXXI, inc. 30.2014.11 ) il Giudice delegato del TCA ha
informato il ricorrente (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e la Cassa (doc. XXXI,
inc. 30.2014.11) delle risultanze degli accertamenti, senza trasmettere i
documenti sensibili, come richiesto dall’amministrazione (doc. XXVIII inc.
30.2014.11: “[…] entrambi i documenti sono confidenziali e non destinati al
pubblico […]”) e rilevando che la censura dell’interessato andava
considerata evasa. Con scritto del 19 agosto 2014 l’insorgente ha preso atto
che la Cassa convenuta ha indicato i responsabili della decisione, affermando
che “non risulta ancora quale fosse la posizione della Signora __________” (doc.
XXXII, inc. 30.2014.11).
1.21.
Con sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014 il TCA, statuendo a giudice unico,
ha respinto il ricorso.
1.22. Con
pronunzia 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha annullato la
sentenza cantonale e rinviato gli atti al TCA per l’emissione di una nuova
decisione nella composizione di tre giudici.
1.23. Il
9 ottobre 2015, in assenza della Cassa che ha informato il TCA che non sarebbe
stata presente (doc. IV, inc. 30.2015.19), è stato sentito quale teste __________
che ha affermato:
" (…)
Il teste dichiara di conoscere il ricorrente, di avere
svolto l’attività per __________ __________ al Comune di __________.
A proposito della consegna del formulario di richiesta
di posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria
dell’episodio.
Il teste dichiara in particolare che non ha visto un
incarto relativo alla domanda di posticipo, ricorda che nel corso del mese di
luglio fino verso la metà è stato assente all’estero e dal suo rientro nelle 2
settimane che lo hanno portato alla fine del rapporto di lavoro si è
concentrato esclusivamente sui conti comunali per aggiornare a tutto luglio.
La nomina di __________ era effettiva a partire dal __________
e da quella data lui era __________.
Il teste non è in grado di dire se la mancata
prosecuzione di una richiesta sia da ricondurre ad un disguido perché non ha
mai visto la documentazione relativa.
Nel corso della mia attività __________ mi sono
occupato diverse volte di anticipi e posticipi di rendita, di richieste di
prestazioni complementari.
Io svolgevo il mio compito in qualità __________,
verificavo la completezza del dossier che mi veniva trasmesso e lo facevo
proseguire alla Cassa mediante le buste ufficiali.
Non c’è un obbligo legale per cui non ho tenuto copie
o registri delle richieste dei cittadini di __________ in questo senso.
Il teste aggiunge che la terza persona in Cancelleria
in quel periodo di transizione oltre a lui stesso e __________ era __________
ex apprendista e poi divenuto impiegato del Comune. Nel corso del mese di
luglio posso ricordare che __________ è stato assente, non so precisare le
date, qualche giorno per malattia.
Io ricordo di aver visto __________ in ufficio in quel
periodo dell’ultima quindicina di luglio per 4/5 volte al massimo.
Non ho più fornito le mie prestazioni al Comune di __________
successivamente al fine del mese di luglio perché con il primo feriale di
agosto ho iniziato presso un nuovo datore di lavoro.
Aggiungo solo che nel corso del primo anno di attività
di __________ la __________. __________.
Le richieste di rendite sono documenti importanti per
cui, nel corso della mia esperienza, io li ho sempre spediti il giorno stesso e
non li ho mai lasciati accumulare per avere un certo numero di pratiche.” (doc.
V, inc. 30.2015.19)
In
coda all’udienza il ricorrente ha affermato:
" (…)
In questa sede il ricorrente ribadisce che la sua
ferma intenzione era quella di posticipare la percezione della rendita e per
tale motivo ha inoltrato la sua richiesta di informazione relativa alla
quantificazione della rendita dopo 3 anni.
L’art. 55 quater cpv. 1 dell’ordinanza prevede
unicamente che la domanda sia formulata in forma scritta e nel caso concreto
dopo avere domandato la quantificazione della rendita posticipata la Cassa ha
rilevato la continuazione dell’attività lavorativa del ricorrente incassando i
relativi contributi e per tale motivo non poteva sfuggire la volontà del posticipo
indiziata dalla richiesta scritta di quantificazione della rendita.
La Cassa non si è riattivata e in questo contesto
specifico e particolare avrebbe dovuto farlo rendendosi conto della situazione.
La legge impone esclusivamente la forma scritta per la
domanda di posticipo, ma non dettaglia le modalità.
La lacuna di queste procedure non può essere imputata
al ricorrente.
Il ricorrente evidenzia che è probabile che il
formulario sia andato perso in seno al Comune alla luce __________, della
malattia di __________ e __________, questo non deve essere sopportato
dall’assicurato stesso in questo particolare contesto.
Viene poi lamentata l’omessa registrazione già a
livello di agenzia della richiesta di posticipo, anticipo o di versamento della
rendita.
Si tratta di una lacuna amministrativa importante che
ancora una volta non deve essere di pregiudizio per l’assicurato.
Il sig. RI 1 ribadisce che la Cassa ha sostanzialmente
svolto un ruolo di cassa di risparmio, soprattutto con il dicembre 2009, e per
tale motivo non poteva non emettere un’attestazione circa l’avere in conto,
almeno alla fine dell’anno 2009.
Viene ulteriormente sollevato l’argomento, già
evidenziato negli atti della procedura 30.14.11 secondo cui vi sono state gravi
violazione formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da parte
della Cassa.
Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione
della decisione formale e il tema della rappresentanza della funzionaria della
Cassa e quindi della sua possibilità di vincolare la Cassa stessa con dei
provvedimenti.
Il ricorrente ribadisce ulteriormente che comunque a
partire dal mese di ottobre 2013 l’importo della rendita doveva essere versato,
mentre la Cassa ha iniziato i suoi versamenti unicamente dal gennaio 2014.
Anche se si tratta di un importo inferiore rispetto a
quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati
gli importi dovevano essere e devono essere comunque versati.
La rappr. del ricorrente evidenzia come su questi 3
mesi di ottobre-dicembre 2013 la Cassa ha ammesso il debito, e sull’importo da
essa riconosciuta sono comunque dovuti ai sensi del CO interessi di moratoria
al 5%. Non si applica in questa situazione particolare la LPGA poiché si è
confrontati con un riconoscimento di debito da parte della Casa stessa.
La Cassa non ha mai dato seguito alla propria
decisione formale del 9.12.13 con cui ha riconosciuto di dovere versare fr.
91'527.--, solo dal gennaio 2014 versa la rendita ordinaria.
La parte ricorrente evidenzia comunque la sua tesi
subordinata secondo cui quand’anche fosse ritenuto un inoltro non conforme
della richiesta di rendita posticipata deve valer la tesi per cui la richiesta
di calcolo pervenuta il 30.1.2009 alla Cassa contiene già essa la domanda di
posticipo, circostanza questa confermata dall’attività lavorativa continuata e
dal pagamento dei contributi, nonché dal mancato versamento, siccome non
richiesto, della rendita ordinaria.
Viene richiesto al ricorrente se non abbia trattenuto
una fotocopia della sua domanda di posticipo egli risponde che ciò non è
avvenuto perché egli tende a fare il minor numero di fotocopie possibili.
__________.
La richiesta di calcolo per la rendita futura è il
formulario che il ricorrente ha ottenuto presso l’agenzia AVS di __________,
mentre il formulario di richiesta di posticipo è stato scaricato direttamente
da internet. La risposta alla richiesta di calcolo di rendita futura pervenuta
nel maggio del 2009 e quindi lo scarico del formulario è intervenuto successivamente
alla ricevuta della comunicazione CO 1 a maggio e prima della fine di luglio
2009.
Lo scarico del formulario da internet è la conseguenza
del fatto che avevo chiesto alla cancelleria comunale il formulario ma non
sapevano quale darmi, io avevo parlato con una praticante che ha saputo evadere
la mia richiesta.
Viene chiesto al ricorrente il motivo per cui il
formulario relativo alla richiesta del calcolo ottenuto a __________ è stato
mandato a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di posticipo
ho indicato di averlo consegnato alla Cancelleria comunale. Per quale motivo
non è stato addirittura spedito a __________ alla CO 1.
Rispondo dicendo che i miei contatti con le Casse __________
e a __________ mi hanno insegnato che potevo rivolgermi all’Agenzia comunale,
per me era più facile.
Il ricorrente ribadisce che la Cassa avrebbe dovuto
farsi parte dirigenti e attingere informazioni da lui alla luce delle
circostanze particolari come fa lo Stato ad esempio quando al compimento dei 70
anni impone di riempire un formulario per continuare a guidare un veicolo
(controllo oculistico).
In questo caso secondo il ricorrente la responsabilità
toccava all’amministrazione.” (doc. V, inc. 30.2015.19)
1.24. Il
15 ottobre 2015 la Cassa ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VII, inc.
30.2015.19). L’amministrazione ha rilevato che l’art. 55 quater OAVS definisce
chiaramente la procedura esatta inerente la dichiarazione di rinvio e di revoca
e che capita sovente che persone assicurate continuano ad esercitare
un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età regolare di pensionamento e
continuano a pagare i contributi per le assicurazioni sociali. La Cassa ha
precisato che la decisione del 9 dicembre 2013 comprende le prestazioni per il
periodo dal 1.10.2009 al 31.12.2013 e non è ancora cresciuta in giudicato,
mentre la rendita viene regolarmente versata dal 1° gennaio 2014. Circa gli
interessi trova applicazione la LPGA e non il CO. Nell’ambito della richiesta
di calcolo per una rendita futura l’insorgente ha chiesto alla Cassa il
risultato di un possibile rinvio di 3 anni. La successiva documentazione contenente
il calcolo della prestazione in caso di rinvio non può essere assimilato ad una
richiesta di posticipo. Infine l’amministrazione, con riferimento agli art. 29
cpv. 1 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS ha evidenziato che spetta alla persona assicurata
chiedere le prestazioni, come pure il rinvio e la revoca del rinvio (art. 39
cpv. 1 LAVS e art. 55 quater OAVS) e non alla Cassa agire spontaneamente.
1.25. Il
16 ottobre 2015 il ricorrente ha chiesto di poter presentare le conclusioni,
prima che venga emessa la sentenza, richiamando il principio di “gerarchia
delle norme con a capo la Cost. fed., spec. gli artt. 29 e 30 e l’art. 6 § 1
CEDU” (doc. VIII, inc. 30.2015.9).
1.26. Il
16 ottobre 2015 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine scadente il 23
ottobre 2015 per presentare, in particolare laddove ritenesse che vi siano
argomenti nuovi sollevati dalla Cassa, puntuali osservazioni finali (doc. IX,
inc. 30.2015.9).
1.27.
Il 23 ottobre 2015 il ricorrente ha prodotto le conclusioni, unitamente ad
ulteriori documenti (doc. X, inc. 30.2015.9). L’assicurato ha ribadito le
proprie lagnanze, sollevando ulteriori contestazioni ed in particolare (pag. da
1 a 5):
" (…)
1. Osservazioni della Cassa __________ CO 1
Si osserva innanzitutto che la presa di posizione per
fax non è valida. La firma non è originale. Il diritto di firma e il campo di
competenza delle persone che firmano tale scritto non è evidente. Vi sono state
gravi violazioni formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da
parte della Cassa. Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione della
decisione formale di diniego del posticipo del 9.12.2013 e la mancata prova
della rappresentanza della funzionaria della Cassa e quindi della sua
possibilità di vincolare la Cassa stessa con le decisioni che sono oggetto
dell’impugnativa.
In ogni caso queste osservazioni della Cassa non sono
mai state fatte valere prima, nella procedura che si è conclusa davanti al TCA
(prima del ricorso al TF), dunque se non fossero nulle, sarebbero comunque tardive.
Il fatto che la Cassa non si sia fatta rappresentare
da un avvocato non allevia la sua posizione, ma anzi l’aggrava, infatti ne suo
caso non sono dati i presupposti per una difesa d’ufficio, né il giudice
sarebbe potuto intervenire a favore della parte che ha rinunciato a nominare un
rappresentante legale e che non ha provato il proprio diritto di firma e il
campo di competenza delle persone che hanno firmato la decisione 23.01.2014 su
opposizione della Cassa.
Quindi per i motivi indicati si chiede al giudice di
non tenere conto delle osservazioni della controparte.
2. Verbale del 9.10.2015 e questioni relative alla
procedura davanti al TCA
2.1. Il giudice che continua a seguire il caso è il
“giudice delegato”. Egli afferma nel verbale del 9.10.2015 di agire in
rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria”. Il giudice fa
riferimento alla sentenza STF 9C_111/2014 che secondo lui dovrebbe essere
determinante.
A tale proposito occorre ricordare che la DTF
9C_699/2014 ha affermato: “Il giudizio impugnato si limita ad indicare –
secondo una formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale cantonale
ticinese – l’adempimento dell’art. 49 cpv. 2 LOG/TI”… “Va inoltre osservato
che, la circostanza che molti giudizi cantonali resi in forma monocratica
siano stati impugnati in passato al Tribunale federale, senza che questi abbia
formulato una critica al riguardo, come rilevato dal giudice cantonale, non
ha alcuna rilevanza. Infatti il Tribunale federale non esamina d’ufficio
l’applicazione dei diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LZF), segnatamente la
corretta composizione di un tribunale in base a norme di diritto cantonale (DTF
140/141 consid. 1.1 pag. 144 seg.); ora in quelle controversie i singoli
ricorrenti non avevano sollevato la questione.”
Questa sentenza, promulgata nella composizione di 5
giudici, ha ordinato al TCA di mutare la prassi precedente.
2.2 E’ opportuno rilevare che l’indicazione “TCA del
Tribunale d’appello” non è appropriata. E’ addirittura sviante indicare che il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) è una Sezione del Tribunale
d’appello, infatti il giudizio del TCA è solo di primo grado e non “d’appello”.
2.3 A parere della sottoscritta deve essere mutato
anche il modo di porre le domande e di trasformare – nel dettato del giudice –
le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che sono impossibilitate a
leggere il verbale durante la dettatura e alla fine non leggono neppure il
verbale – in assenza del giudice, come nel caso in oggetto – anche se vi è la
formula prestampata “letto e approvato”.
Un errore particolarmente sviante va considerato a
pag. 5 del verbale che si deve leggere così: “quand’anche il formulario (il
secondo formulario) di richiesta della rendita posticipata non fosse pervenuto
alla Cassa” e non “quand’anche fosse ritenuto un indirizzo non conforme
della richiesta di rendita posticipata.”
Riguardo alla procedura è sviante la domanda del
giudice delegato che chiede per quale motivo RI 1 abbia mandato il formulario
relativo alla richiesta di calcolo (ottenuto a __________, visto che non lo
aveva ottenuto a __________, vedi verbale di audizione e punto 3 seguente)
direttamente a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di
posticipo lo ha consegnato alla Cancelleria comunale e per quale motivo non lo
ha addirittura spedito a __________ alla CO 1.
Anche a __________, nella cancelleria del Comune di
domicilio vi è un Agenzia AVS che riceve le domande in oggetto, conformemente
alla LAVS (art. 65 cpv. 2 LAVS) che stabilisce che “di regola, le casse di
compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune” e alla
Legge cantonale (6.4.5.2). A __________ quale persona preposta all’agenzia
dell’AVS, nominata dal Municipio, è stato prima __________, e poi __________.2009
__________. Anche la dichiarazione del Comune di __________ del 15.04.2014
(doc. XIV) risulta essere errata nella misura in cui afferma che il passaggio
di gerenza dell’Agenzia AVS è avvenuto il 1.08.2009 anziché il 1.07.2009.
La forma mentis di RI 1 nato nel 1944, granatiere
della scuola recluta a __________ nel __________, è quella di una persona che
ha una fiducia totale nelle istituzioni, così che con la consegna del secondo
formulario all’agenzia dell’AVS in Comune pensava che fosse tutto a posto per
ottenere la rendita posticipata.
2.4. Il Giudice delegato ha messo a verbale che la
patrocinatrice di RI 1 è __________. La circostanza non è rilevante, e non lo è
in particolare in riferimento alle ripetibili, perché il lavoro della
patrocinatrice va retribuito, come a suo tempo lei ha retribuito RI 1 per il
lavoro di traduzioni prestato nello studio legale.
E’ vero che la patrocinatrice ha gestito la procedura
soltanto in riferimento all’opposizione e ai ricorsi il cui lavoro solo in
parte è retribuito dalle ripetibili e queste finora sono state assegnate
soltanto per il ricorso davanti al TF.
Che la questione del disguido di questa pratica __________
serve soltanto a sottolineare la gravità di questo tipo di procedura
dell’Agenzia AVS: l’omessa registrazione della posta in entrata da parte
dell’Agenzia (e dunque della richiesta di posticipo) è molto grave alla luce
dell’art. 6 § 1 CEDU che si applica non soltanto alle procedure giudiziarie, ma
anche a quelle “procedimentali” come quella in oggetto. Il fatto che non vi sia
un obbligo legale a registrare le domande AVS (teste __________ a pag. 3 e
teste __________) non esonera dalla responsabilità dello Stato per questa
lacuna procedimentale.
2.5. Nella cancelleria di __________ in quel periodo
lavorava anche __________ ex apprendista, poi divenuto impiegato del Comune che
però non si occupava di pratiche AVS (vedi doc. XIV del Comune di __________).
RI 1 si riferisce a __________ quando afferma: “avevo
chiesto alla cancelleria comunale il formulario (il primo formulario), ma non
sapevano quale darmi, io avevo parlato con un praticante che non aveva saputo
evadere la mia richiesta”. E’ evidente che questi non è mai stato nemmeno
aiuto gerente dell’Agenzia AVS.
__________ ha confermato di aver ricevuto proprio __________,
come chiarito dal teste __________) 2009 le consegne dell’attività di __________,
compresa questa attività AVS “che non era la priorità del Comune, nel senso che
prendeva una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività
discontinua” (verbale 22.05.2014, doc. XX pag. 3): non vi era alcuna forma di
registrazione delle pratiche AVS in entrata, che poi venivano trasmesse alla
Cassa __________ a __________.
A quanto pare questo (secondo) formulario (doc. 9
faximile), compilato da RI 1, sarebbe andato perso tra __________ e __________,
probabilmente proprio a __________.
Il teste __________ non ha escluso di aver visto RI 1
consegnare in Comune la richiesta di posticipo della rendita AVS da parte di RI
1 allo sportello comunale quando è stato in cancelleria nelle ultime due
settimane di luglio 2009, ma in quel momento non aveva più le mansioni di __________.
Comunque ha confermato che in quei giorni erano in tre a lavorare in
segreteria, così che è probante l’osservazione fatta allora da RI 1 (verbale
del 22.05.2014 doc. XX): adesso siete in tre (a lavorare per il Comune).
Si deve pertanto ritenere ragionevolmente che RI 1 ha
consegnato in quella circostanza (cioè della contemporanea presenza in Comune
di 3 impiegati) il secondo formulario (doc. 9 faximile) e che la mancata
prosecuzione della richiesta sia da condurre ad un disguido di cancelleria.
Il nuovo __________ __________ (__________) ha
lavorato senza un vero e proprio passaggio di consegne nelle prime due
settimane di luglio, perché il Signor __________ era assente, e poi nelle
ultime due settimane __________ è stato assente alcuni giorni per malattia,
tanto è vero che __________ dice di averlo visto per quattro o cinque volte al
massimo nell’arco di quelle due settimane.
Quella che era la prassi a tale proposito del
precedente __________ è la stessa del subentrante, anche prima infatti non
venivano conservate le copie e non vi era alcuna forma di registrazione delle
pratiche AVS in entrata. Comunque in questa fase di passaggio, nelle ultime due
settimane di luglio, il gerente è stato presente soltanto 4 o 5 volte e a
quanto pare vi sono stati altri disguidi e __________.
Ciò dimostra che è provata la consegna del formulario
nella seconda metà di luglio 2009 in base alla regola della verosimiglianza
preponderante, determinante nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 3
cpv. 1 lett. f LPC). Dunque il ricorrente ha ottemperato al suo onere
probatorio, secondo il principio della fiducia nelle Autorità e della buona
fede.
3. Il TCA menziona questa regola della verosimiglianza
preponderante, e si spera che ora la applichi a favore del ricorrente
(precedente sentenza impugnata al TF, punto 5 pag. 22), ma cita erroneamente a
favore della Cassa proprio l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS che richiede invece
soltanto una qualsiasi richiesta scritta di rinvio per esempio per il
tramite dell’apposita Agenzia comunale AVS, senza indicare un preciso
formulario.
L’art. 55 quater cpv. 1 dell’OLAVS prescrive infatti
che la richiesta di posticipo sia fatta per scritto, ma non prevede alcun
formulario e tanto meno due formulari: quello per il calcolo con la
dichiarazione di volere il rinvio e quello di rinvio. Comunque la persona che
seguiva il suo caso presso l’CO 1, __________, aveva confermato a RI 1 che
questo primo formulario risultava agli atti di CO 1, dunque deve risultare
dalla documentazione agli atti del Giudice (doc.XII/5, pag. 3), che viene qui
prodotto quale doc. 13 per agevolare il lavoro del giudice. In ogni caso a tale
proposito – qualora fosse necessario – si può sentire __________ all’indirizzo
probabilmente noto ad CO 1, anche se non lavora più per questa Cassa.
3.1 Inoltre si deve considerare il fatto che la Cassa
non si è mai messa in contatto con RI 1 per informarlo sul suo capitale AVS
(con l’aggiunta dei versamenti dei nuovi contributi tra 1.10.2009 e il
30.09.2013) e sulla trattenuta della rendita. Così facendo la Cassa non ha
considerato nemmeno che lui aveva dichiarato di posticipare la rendita con il
primo formulario (già doc. XII/5, pag. 3, qui allegato quale doc. 13). Questo
fatto così importante non è stato considerato dal TCA (nella precedente
sentenza impugnata al TF, punto inizio pag. 28) che ha concluso affrettatamente
respingendo la richiesta di RI 1 in violazione del principio della buona fede,
del divieto di arbitrio, e dunque dello stesso principio di legalità e di
essere sentiti (artt. 1 e 6 § 1 CEDU).
3.2. Per questi 3 mesi di ottobre-dicembre 2013 la
Cassa ha ammesso il debito, ma non ha effettuato il versamento e ciò in
contraddizione con il principio della buona fede. Vi è infatti un
riconoscimento di debito da parte della Cassa stessa, seppure limitato alla
rendita semplice. Assurda l’idea che siccome viene richiesta una rendita maggiorata,
la Cassa non versa nemmeno la rendita semplice – riconosciuta – e la cosa è
particolarmente grave in quanto si tratta di “alimenti” e del piccolo risparmio
di tutta una vita. RI 1 finora non ha fatto spiccare un PE contro la Cassa,
soltanto per evitarle un danno d’immagine. Comunque sull’importo riconosciuto
dalla Cassa e non pagato sono dovuti interessi di mora al 5%, perché non si
applica in questo caso l’art. 105 CO vi è un comportamento doloso della Cassa
che viola l’art. 2 CCS e sembra avere addirittura una valenza penale.
Anche se l’importo riconosciuto è inferiore, rispetto
a quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati
(ottobre-dicembre 2013) doveva essere comunque versato, inoltre è stato
richiesto ripetutamente in tutta la procedura e nuovamente anche ora in questa
sede.” (doc. X, inc. 30.2015.9)
In
seguito, nel suo memoriale conclusivo, da pag. 6 a 14, il ricorrente ha
ribadito le sue argomentazioni ed ha in sostanza affermato che la Cassa dal 1°
ottobre 2009 ha trattenuto in deposito capitale e rendite senza dare alcuna
comunicazione, pur continuando a percepire contributi AVS, avendo l’interessato
continuato a lavorare ed essendo sua intenzione ottenere una rendita
posticipata. L’interessato sottolinea che se avesse ricevuto comunicazione del
deposito, avrebbe capito che vi era stato un disguido ed avrebbe di conseguenza
potuto inoltrate nuovamente l’altro formulario simile a quello di cui al “faximile
doc. 9”, pur non essendo necessario poiché l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS
prevede solo che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto senza
richiedere alcun formulario specifico, cosicché va considerata la dichiarazione
contenuta nel primo formulario. Con il suo silenzio la cassa avrebbe violato i
suoi obblighi di informazione di chi trattiene e amministra una somma di denaro
senza l’espresso consenso del proprietario. La convenuta non poteva, in buona
fede, ritenere che egli avesse rinunciato alla rendita anche in considerazione
della prima dichiarazione, di calcolo della prestazione, trasmessa e pervenuta
alla Cassa. L’insorgente ribadisce che l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS esige
soltanto una richiesta scritta e non un formulario particolare. Il ricorrente
afferma:
" (…)
Non è legittimo il silenzio da parte una Cassa di
Compensazione AVS – ente pubblico o
che comunque svolge un’attività di pubblica utilità e per questo ha il
privilegio di raccogliere denaro dei dipendenti dei datori di lavoro affiliati
– tanto più che il lavoratore dipendente RI 1 ha continuato a versare i contributi
AVS, poiché ha lavorato ancora per 4 anni. A tale proposito si menziona in via
incidentale che per esempio molte altre persone, anche la sottoscritta, sono
venute a conoscenza quasi per caso di un avere di cassa pensione di cui non
avevano più notizia, dunque vi deve essere una qualche forma di informazione ai
titolari dal denaro da parte di chi detiene il loro avere , per di più
destinato al loro fabbisogno esistenziale in vecchiaia. (…)”
Per
il ricorrente dalla semplice dichiarazione della Cassa di non avere nei suoi
atti il secondo formulario per ottenere la rendita posticipata non si può
concludere che non può ottenere una rendita posticipata.
L’interessato
rammenta che l’onere della prova va letto alla luce dell’art. 6 § 2 CEDU a
favore della parte più debole e verosimilmente l’interessato non può aver fatto
una scelta così antieconomica e in contraddizione con la sua dichiarazione
scritta di volere una rendita posticipata (doc. XII/5 pag. 3). La Cassa non
poteva ignorare la scelta di una rendita posticipata e fingere semplicemente
che il lavoratore affiliato avesse fatto la libera scelta di lasciare
accumulare presso di lei la sua rendita e il capitale. Dato che la Cassa non
riesce ad addurre tale prova, per il ricorrente vi è l’apparenza di
un’appropriazione indebita della Cassa. A questo proposito chiede che il caso
venga segnalato alla FINMA.
L’assicurato
afferma nuovamente che il disguido di trasmissione del secondo formulario deve
essere avvenuto nel Comune di __________, che non lo ha spedito alla Cassa e
rileva, alla luce delle affermazioni del teste __________, che solo per 3 o 4
giorni nella seconda metà del mese di luglio 2009 vi sono stati
contemporaneamente 3 impiegati, tra i quali __________, nuovo __________. Vi è
stato un disguido amministrativo ed a farne le spese non può essere
l’assicurato. Il ricorrente sostiene che vi sia una lacuna legislativa che non
prevede l’obbligatorietà di un registro come per esempio “(detto tra
parentesi e in via incidentale) non vi è l’obbligatorietà __________ di __________
di tenere un registro per l’insinuazione delle copie autentiche all’archivio
notarile, facendo riferimento ad un episodio avvenuto alla sottoscritta __________:
in questo caso anche le ricevute non sono una garanzia che possa essere
apportata la prova della consegna: che sia superato il detto verba volant
scripta manent. Comunque a parte le disgressioni è chiaro che è diversa la
capacità probatoria di un registro tenuto dall’ente competente. Tale oculatezza
e trasparenza procedimentale è necessaria, proprio a tutela della parte debole
nei confronti delle istituzioni e di enti che assolvono compiti istituzionali e
di quelli che gestiscono il denaro di terzi destinato al loro mantenimento in
vecchiaia.” Secondo l’insorgente in base al criterio della verosimiglianza
preponderante non si può considerare come provato che l’insorgente ha scelto di
lasciare in deposito la sua rendita nelle mani della convenuta. In altre parole
per il fatto che la Cassa afferma di non aver ricevuto il secondo formulario
con la richiesta di una rendita posticipata, consegnato brevi manu al Comune di
domicilio, non ne consegue automaticamente che l’insorgente avrebbe perso il
diritto al posticipo se la cassa a sua volta non si è attivata. Secondo
l’insorgente la trasmissione tramite il Comune svizzero di domicilio è prevista
in modo regolamentare, dunque non è il lavoratore a dover subire le conseguenze
negative del fatto che il secondo formulario consegnato al Comune sia andato
perso, tanto più che già nel primo formulario aveva indicato di voler
posticipare la rendita di almeno 3 anni. Per evitare questi disguidi di
trasmissione occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella semplice
comunicazione al titolare che la sua rendita dopo il compimento del 65esimo
anno è depositata senza interessi presso la Cassa. Per l’assicurato “tale
comunicazione da parte della Cassa al titolare non è difficile, non è costosa,
ed è l’unica a garantire il diritto di proprietà dei fondi accumulati per oltre
40 anni alla luce dell’art. 26 Cost. fed., e a garantire la tutela dei diritti
fondamentali ex art. 36 Cost. fed. nonché il rispetto del principio di essere
sentiti (art. 6 § 1 CEDU) e lo stesso principio di legalità (art. 1 CEDU).
Infatti tali garanzie fondamentali non valgono soltanto nel processo, ma anche
in ogni procedura, in particolare in quella nella quale il contribuente AVS è
la parte debole.” Per l’insorgente “molti in Svizzera non si rendono
conto che la CEDU ha coniato dei principi generali di procedura che fanno parte
del patrimonio dell’umanità come diritto delle genti che la Svizzera (e il
Cantone Ticino) non si può lasciar rimproverare di non voler rispettare o di
non rispettarle”. L’insorgente ribadisce che la richiesta di un preciso
formulario secondo l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS costituisce un formalismo
eccessivo. In ogni caso la mancanza del secondo formulario non annulla la
precedente richiesta scritta. L’assicurato fa poi ancora valere la nullità
della decisione formale emessa dalla cassa poiché senza firma e senza
l’indicazione del nome della cassa e della decisione su opposizione poiché non
figura il rapporto di rappresentanza dei firmatari e nemmeno le ultime
osservazioni dell’ottobre 2015 indicano il rapporto di rappresentanza. Per il
ricorrente il mancato pagamento della somma riconosciuta nella decisione
formale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 è inammissibile ed ha
rilevanza penale.
Dal
1° ottobre 2013 sono dovuti interessi di mora del 5% sulla somma riconosciuta
come dovuta. “A tale proposito non si applica l’art. 105 CO, essendo diversa
la fattispecie, in quanto vi è stato un indebito e immotivato ritardo nel
pagamento di un debito riconosciuto dalla Cassa e finanziato dal ricorrente,
depositato in forma fiduciaria quale ente che svolge un’attività pubblicamente
rilevante con l’autorizzazione ad incassare capitali di terzi, piccoli
risparmiatori. Pertanto a tale proposito devono essere informati, oltre
alla FINMA, anche le autorità preposte alle istruttorie penali”. Per gli altri
crediti dell’assicurato sono dovuti gli interessi previsti dalle norme sulle
assicurazioni sociali. Il ricorrente afferma inoltre che:
" (…)
Anche in questa occasione si sollecita il TCA di dar
seguito alla richiesta del 19.08.2014 (doc. IV) di informare la FINMA sul
comportamento della Cassa. Tale richiesta non può rimanere insabbiata. La cosa
non è di poco conto, visto che dall’1.10.2009 al 31.12.2013 (per 51 mesi) la
Cassa ha messo da parte complessivamente la somma di Fr. 91'527.- senza
informare per molto tempo il legittimo titolare e proprietario RI 1 e senza che
intenda versare alcun interesse, nel caso che malauguratamente RI 1 risulti
soccombente (e siamo già quasi alla fine del 2015). Inoltre ha trattenuto
indebitamente anche la rendita di 3 mesi (ottobre –dicembre 2013) riconosciuta
per l’ammontare corrispondente alla rendita semplice. (…)”
L’insorgente
richiama tutte le prove prodotte, compreso il doc. XII/5 e chiede “eventualmente
“(a comprova della presenza negli atti della Cassa del doc. 13 qui allegato)
anche l’audizione di __________” e domanda di essere posto al beneficio di
congrue ripetibili affermando che esse “non possono essere denegate, in casi
di un eventuale diniego di tale principio dovrebbe decidere tutto il collegio,
ferme restando tutte le censure in relazione alla mancanza del doppio grado di
giurisdizione a livello cantonale”.
1.28. Le
conclusioni del ricorrente sono state trasmesse per conoscenza alla Cassa (doc.
X, inc. 30.2015.9).
In
diritto
In
ordine
2.1.
In seguito al rinvio della causa al TCA, questo Tribunale, nella misura in
cui non sono già contenute nel ricorso del 30 gennaio 2014 (doc. I, inc.
30.2014.11) e nelle osservazioni prodotte successivamente, e concernono la
sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014, prenderà in considerazione anche le
censure sollevate nell’impugnativa al Tribunale federale. In particolare si
prende atto che per l’insorgente “il TCA ha affermato – a torto – che il
ricorrente ha richiamato l’art. 12 Cost. fed. (sentenza impugnata, punto 7.8
pag. 26 e inizio pag. 28): ciò non è vero. Questa norma ha carattere
meramente sussidiario. Nel caso concreto il ricorrente è convinto di riuscire a
far valere i propri diritti, cosicché non ha motivo di indicarla nel ricorso”
(ricorso al TF, pag. 13). Di conseguenza il passaggio relativo a questo
disposto costituzionale contenuto nella sentenza del 22 agosto 2014 (inc.
30.2014.11) non sarà più ripreso (cfr. tuttavia replica, doc. V, inc.
30.2014.11, pag. 7 punto 3: “L’__________ non spende nemmeno una parola
anche in relazione alle norme citate della Costituzione federale: art. 5 cpv. 2
e anche 9 cpv. 2, art. 8 cpv. 2, art. 12, art. 41 cpv. 1 let. b, art. 41 cpv.
2, art. 46 cpv. 1 e 3, art. 49, art. 111 cpv. 1 e 2 e art. 112 cpv. 2 lett. b
Costituzione federale e anche della CEDU: dunque non contraddice
l’applicabilità di tali norme”).
2.2.
L’insorgente, con l’impugnativa all’Alta Corte, contesta l’assenza nella
decisione formale della firma e del nome “Cassa __________ CO 1 – __________”
(ricorso al TF, pag. 9).
In
sede di ricorso al TCA il ricorrente ha inoltre rilevato che la decisione su
opposizione è firmata da __________ e non sarebbe chiaro se questa firma ha
valore legale per la Cassa __________ CO 1 di __________.
2.3. Ai sensi dell’art. 53 LAVS
"
1Sono autorizzate a costituire casse di compensazione
professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o
più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o
di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:
a. si
possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle
associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000
datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente,
o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
b. la decisione di costituire
una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione
competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti
emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.
2Se
parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una
cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla
gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione
deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto
concerne la gestione in comune della cassa."
Per l’art. 57 LAVS:
"
1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento
della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento
della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti
all’approvazione del Consiglio federale.
2 Il
regolamento deve contenere disposizioni su:
a. la sede della cassa di compensazione;
b. la composizione e la nomina del comitato
direttivo della cassa;
c. i compiti e le competenze
del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
d. l’organizzazione interna della cassa;
e. la istituzione di agenzie,
nonché i compiti e le competenze delle stesse;
f. le norme relative alla
riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
g. la revisione della cassa e il controllo
dei datori di lavoro;
h. la
partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni
alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del
regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA e
l’articolo 70 della presente legge."
Secondo l’art. 58 LAVS:
"
1L'organo supremo di una cassa di compensazione
professionale è il comitato direttivo della cassa.
2Il
comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici
e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od
operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli
impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del
comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri
membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od
operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse
rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere
nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati
alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di
lavoro.
3La
composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali
paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
4Al
comitato direttivo incombe:
a.
l'organizzazione interna della cassa;
b.
la nomina del gerente della cassa;
c.
la fissazione dei contributi per le spese di
amministrazione;
d.
il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei
controlli dei datori di lavoro;
e.
l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto
annuale. Il regolamento può
attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo."
A norma dell’art. 63 LAVS:
"
1I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse
di compensazione sono i seguenti:
a. la fissazione, la riduzione e il condono
dei contributi;
b. la fissazione delle rendite e degli
assegni per grandi invalidi;
c. la riscossione dei
contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
d. l’allestimento del conto
dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi pagati
con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività
lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da
una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
e. la tassazione d’ufficio e
l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
f. la tenuta dei conti individuali;
g. la riscossione dei contributi per le
spese di amministrazione.
2 Le
casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate
all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
3 Il
Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti
nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le
casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un
impiego opportuno d’attrezzature tecniche.
4 La
Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le
associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri
compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della
famiglia.
5 Le
casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati
compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale.
L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e
il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33
LPGA; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al
trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo
78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi
resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni."
Per l’art. 100 OAVS il
regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio federale il quale ha
la competenza di approvarlo.
A norma dell’art. 101 OAVS:
"
1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni
sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli
eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e
delle decisioni.
2 Il
regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a
quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente
articolo, disposizioni su:
a. la partecipazione alle
spese di amministrazione, nonché all’obbligo di fare versamenti supplementari
conformemente all’articolo 97;
b. la nomina del presidente e
del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro
carica;
c. la ripartizione
dell’eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di
amministrazione nel caso di liquidazione."
Per l’art. 106 OAVS:
"
1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero.
Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una
persona che esercita un’attività lucrativa indipendente o con una persona che
non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi
della gestione della cassa a titolo di attività principale;
ove le circostanze lo giustificano, l’Ufficio
federale può consentire eccezioni.
2 I
poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel
regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del
gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti
diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della
cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di
compensazione.
3 Il
rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere
regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una
persona giuridica o a una corporazione.
2.4. Circa l’assenza della firma nella
decisione formale, questo Tribunale evidenzia che in DTF 112 V 87 l’allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito:
"
(…)
In ordine alle
censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni
amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere
osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la
firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta
conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa,
oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda
espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.
Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti
amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli
assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma
di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle
casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può
essere presentato ricorso.
Per quanto riguarda la firma delle decisioni
le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, cfr. marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la
Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo
supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la
decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di
compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il
rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La firma
può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte su
formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le
decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate
con l'ausilio di un elaboratore elettronico.
Le disposizioni della Circolare sul
contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati
in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito
amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di
decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif,
pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo
1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono
contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art.
128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).
Dato quanto precede le censure formali
proposte dalla ricorrente devono essere respinte.”
Cfr. anche la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, al consid. 8.1 dove
l’allora TFA ha affermato che “Neppure il diritto di
procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali
che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali
di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della
necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.;
Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49)” e la sentenza
1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, dove il TF al
consid. 3b, non pubblicato, ha affermato che “Nach
Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen
Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht
ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S.
251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der
Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung
(Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt
von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O.,
S. 120 f.).”
Per
l’art. 49 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, nei casi di ragguardevole
entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare
per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai
sensi dell’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
La
dottrina, e meglio Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a
edizione, 2009, n. 32 ad art. 49, pag. 618, rammenta che “eine Unterschrift
ist bei sozialversicherungsrechtlichen Verfügungen nicht generell verlangt;
insbesondere ergibt sich die Unterschriftspflicht nicht aus dem Grundsatz der
Schirfltlichkeit (vgl. BGE 105 V 249 ff.) und besteht namentlich bei
Verfügungen, welche IT-gestützt ausgefertigt werden, nicht (vgl. BGE 112 V 87
f.).”
A
questo proposito cfr. anche le direttive sulle rendite (DR) al marg. 9101 dove
viene rammentato che “Les caisses de compensation établissent leurs
décisions à l’aide d’installations de traitement électronique des données”
e la pag. 313, allegato VII, dove figura un esempio di decisione
di fissazione della rendita in calce alla quale viene indicato “valable sans
signature”.
La circolare sul contenzioso
nell’AVS/AI/IPG e PC, al marg. 1007 prevede che “La décision doit être, d’une manière générale, signée par la
personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution. On peut renoncer
à cette signature: a. s’il s’agit de décisions de cotisations établies sur des
formules préimprimées ou à l’aide d’un ordinateur; b. s’il s’agit de décisions
concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide d’un
ordinateur.”
In
concreto la decisione formale del 9 dicembre 2013 (doc. A6), priva di firma, è di
conseguenza stata emessa correttamente. Inoltre, contrariamente a quanto sembra
emerge dal ricorso al TF (cfr. pag. 9, punto 14) in calce alla medesima è stato
indicato quale Cassa ha emesso la decisione (Cassa __________ CO 1). A pagina 1
figura l’indirizzo della Cassa (doc. A6, inc. 30.2014.11: “[…] __________ __________
[…]”) e: “(…) Pagamento tramite (…) __________ CO 1 (…)” (doc. A6,
inc. 30.2014.11).
La decisione su opposizione
impugnata è invece stata firmata da __________. Il ricorrente sostiene che non
avrebbe il potere di firma e che la decisione sarebbe di conseguenza nulla.
Pendente causa il TCA ha
effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e presso l’UFAS. Dai
medesimi è emerso che __________ poteva, come ha fatto, emettere e firmare la
decisione impugnata e nome e per conto di CO 1 (doc. da XXIX a XXXI). Del resto
l’insorgente, con le osservazioni del 19 agosto 2014, non sembrava più contestare
questa circostanza (doc. XXXII: “in riferimento ai suoi due scritti con gli
allegati, prendo atto che tardivamente e in corso di procedura la Cassa __________
CO 1, __________, ha indicato i responsabili della sua decisione e dunque i
responsabili degli atti e delle omissioni da essi direttamente o indirettamente
commessi, anche di quelli che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Il
comportamento preprocessuale e processuale della controparte non è stato
corretto. Non vale a sua giustificazione il richiamo alla segretezza di atti
interni, bastava infatti una dichiarazione dell’Autorità di vigilanza e il suo
tempestivo invio al giudice”). In sede di ricorso al TF e di conclusioni
finali del 23 ottobre 2015 l’insorgente ha nuovamente contestato il potere di
firma di __________ (cfr. doc. X, inc. 30.2015.19).
Questo TCA, come nella
sentenza del 22 agosto 2014, ribadisce che dagli atti emerge che l’UFAS, che ha
rammentato come “in der Regel unterzeichnen die für eine
Leistungsfestsetzung zuständigen Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine
Rentenverfügung“ (doc. XXX; cfr. anche il marg. 1007
della circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC: “La décision
doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à
représenter l’organe d’exécution”), conformemente all’art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della
Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in
particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l’emissione delle decisioni in
ambito di rendite e che __________ è __________ della CO 1 ed è gerarchicamente
immediatamente subordinata al gerente, __________, il quale conduce gli affari
della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo
della Cassa (cfr. anche art. 13 cpv. 1 del regolamento).
Anche la decisione su
opposizione impugnata è stata emessa correttamente.
2.5. L’insorgente sostiene che la
Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola censura sollevata in sede
di opposizione e nemmeno si sarebbe chinata sulle eccezioni formali (mancanza
di firma, assenza del nome della Cassa) e fa valere una violazione del diritto
di essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006
nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III
578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo topico per il quale la
Cassa ha deciso di respingere l’opposizione e meglio l’assenza, secondo
l’amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita.
La
motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del
rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti,
l'interessato li ha diffusamente contestati in sede di ricorso e con le successive
prese di posizione (cfr. ad esempio: doc. I, inc. 30.2014.11; doc. V, inc.
30.2014.11; doc. IX, inc. 30.2014.11; doc. X, inc. 30.2015.19).
Del
resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a
pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso
(cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).
Inoltre
questo Tribunale evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato numerose
censure formali, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una
sentenza di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal
1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento
(doc. I, pag. 7 e 8, inc. 30.2014.11).
Ora,
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.6. Il ricorrente sostiene che le
osservazioni del 15 ottobre 2015 dell’amministrazione (doc. VII, inc.
30.2015.19) non sono valide poiché trasmesse via fax e che comunque non devono
essere prese in considerazione poiché nessuno della Cassa si è presentato
all’udienza del 9 ottobre 2015. Inoltre esse non contengono una specifica circa
il potere di rappresentanza delle persone che le hanno firmate.
Circa l’invio delle
osservazioni, questo TCA rileva che l’amministrazione ha anticipato via fax la
sua presa di posizione del 15 ottobre 2015 (doc. VII, inc. 30.2015.19), ma ha poi
trasmesso l’originale per posta, con la firma del gerente aggiunto della Cassa
e della consulente alla clientela (allegato al doc. VII, inc. 30.2015.19; cfr.,
circa le firme, il consid. 2.4). Dal punto di vista formale non vi sono di
conseguenza motivi per ritenere le osservazioni nulle. Esse non possono neppure
essere considerate tardive, essendo state trasmesse entro il termine assegnato
dal TCA (doc. VI e VII, inc. 30.2015.19).
In secondo luogo questo
Tribunale rileva di aver trasmesso il verbale di udienza alla cassa con facoltà
di presentare osservazioni scritte in ragione del diritto costituzionale di
essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. e 6 CEDU. Con sentenza
8C_100/2014 del 28 aprile 2014, il TF ha, ad esempio, affermato:
"
(…)
5.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce alle parti il diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2
pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag.
131 con riferimenti).
5.2. Avendo in concreto il primo giudice aderito al parere della dott.ssa
E.________, al ricorrente andava riconosciuto il diritto di essere sentito. La
questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato tale diritto per avere
concesso all'assicurato solo pochi giorni per una eventuale presa di posizione
può rimanere irrisolta. Trattasi, semmai, di una violazione di poco conto
poiché la valutazione della dott.ssa E.________ riguardava la tematica in merito
alla quale l'interessato in precedenza aveva già potuto esprimersi parecchie
volte. Inoltre, il Tribunale federale dispone nella presente procedura di pieno
potere di esame, motivo per cui il preteso vizio procedurale censurato dal
ricorrente può ritenersi sanato (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437 e riferimenti).
In concreto era pertanto
necessario dare alla convenuta la possibilità di esprimersi in merito. Del
resto, lo stesso ricorrente, il 16 ottobre 2015, invocando gli art. 29 e 30
Cost. fed. e 6 § 1 CEDU ha invocato la possibilità di essere sentito e di poter
produrre conclusioni scritte (doc. VIII, inc. 30.2015.19).
2.7. In sede di conclusioni il
ricorrente rileva che il giudice che continua a seguire il caso è il “giudice
delegato” e nel verbale del 9 ottobre 2015 ha affermato di agire “in
rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria” (doc. X, inc.
30.2015.19) e sostiene che con la sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il TF
ha mutato la prassi precedente.
In primo luogo, pur non essendoci
alcuna richiesta di ricusa, va sottolineato che un intero Tribunale non può
essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha
deciso a sfavore dell’attuale ricorrente (DTF 114 Ia 278 consid. 1). A maggior
ragione ciò vale nel caso di specie, ritenuto che la presente sentenza, a
differenza di quella sfociata nella pronunzia 30.2014.11 del 22 agosto 2014,
viene decisa nella composizione a 3 giudici e non più dal solo Giudice delegato.
In secondo luogo questo TCA
evidenzia che di principio la conduzione della procedura incombe al Giudice
delegato (cfr. ad esempio, art. 4 Lptca, art. 5 Lptca, art. 8 Lptca, ecc.). Ciò
non significa tuttavia che gli altri Giudici della Camera non siano coinvolti
negli accertamenti. Nel caso di specie, ad esempio, l’udienza del teste __________
è stata decisa dal collegio giudicante dopo la lettura dell’intera
documentazione agli atti. Lo stesso collegio ha indicato al Giudice delegato
alcune domande da sottoporre al teste ed all’insorgente. La sentenza viene
emesse nella composizione completa, come stabilito dalla pronunzia 9C_699/2014
del 31 agosto 2015.
2.8. Il ricorrente, in sede di
conclusioni, sostiene che l’indicazione “TCA del Tribunale d’appello”
non è appropriata. Sarebbe sviante indicare che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è una Sezione del Tribunale d’appello poiché il giudizio è solo
di primo grado e non d’appello (doc. X, inc. 30.2015.19).
A torto. Secondo l’art. 74
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 i
tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un
tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.
L’art. 77 cpv. 1 Cost. cant.
prevede che la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale amministrativo
(lett. a), dal Tribunale delle assicurazioni (lett. b), dal Tribunale fiscale
(lett. c) e dal Tribunale delle espropriazioni (lett. d).
Per l’art. 42 cpv. 1 LOG il
Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in
tre sezioni, tra cui la Sezione di diritto pubblico (let. b). Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 1 LOG la Sezione di diritto pubblico è composta di 11 giudici
e comprende il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri,
che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni
sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge
(let. a).
L’indicazione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni quale appartenente al Tribunale di appello è
dunque corretta.
2.9. In sede di conclusioni il
ricorrente contesta anche il “modo di porre le domande e di trasformare -
nel dettato del giudice - le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che
sono impossibilitate a leggere il verbale durante la dettatura e alla fine
non leggono neppure il verbale – in assenza del giudice, come nel caso in
oggetto – anche se vi è la formula prestampata “letto e approvato”.” (doc.
X, inc. 30.2015.19).
Anche questa censura va
respinta. Il ricorrente non è stato in alcun modo impedito di leggere il
verbale durante la dettatura, né tantomeno di leggerlo prima di sottoscriverlo.
Del resto, l’insorgente è rappresentato da una legale, la quale, se non fosse
stata d’accordo con il contenuto del verbale, avrebbe potuto intervenire seduta
stante. Alcuna obiezione è pervenuta né nel corso dell’udienza, né
immediatamente al termine di essa. Inoltre il Giudice delegato è sempre stato
presente nel corso dell’udienza.
2.10. L’insorgente, nelle osservazioni
finali del 23 ottobre 2015, accenna alla responsabilità dello Stato e sostiene
che il fatto che non vi sia un obbligo legale a registrare le domande AVS non
esonera lo Stato dalle sue responsabilità (doc. X, inc. 30.2015.19).
Questo TCA rileva tuttavia che
la questione non è oggetto della decisione impugnata.
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione
su opposizione che non tratta della responsabilità statale che esula di
conseguenza dalla presente vertenza.
Le censure in tal senso
sono irricevibili.
2.11. Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, tutto ben considerato, essendo le censure formali da respingere, in
quanto manifestamente infondate, il TCA può entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.12. Giusta
l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le
persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che
esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri
che lavorano all'estero a determinate condizioni.
Per l'art. 3 cpv.
1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono
Fatti
i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di
vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art.
18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a
LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte
del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
La LAVS dà la
possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il
godimento della rendita grazie all'età flessibile.
Per ciò che attiene
al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e
l'effetto del rinvio della rendita:
"
1 Le persone aventi diritto a una rendita di
vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,
l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante
tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.
Considerandi
2.
La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la
rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore
attuariale della prestazione non ricevuta.
3.
Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme,
le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura.
Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."
Gli art. 55bis-55quater
OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57
OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza
9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento
percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre
l'art. 55quater OAVS regolamenta
il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:
" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del
mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21
capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro
un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna
domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e
pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
2.
La revoca va fatta per iscritto.
3.
Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è
pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
4.
Il decesso dell'avente diritto alla rendita
comporta la revoca del rinvio."
Il calcolo
anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la
riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a
LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59
OAVS).
Quanto
all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto
alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere
presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e
seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla
richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge,
i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i
terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro
mani.
Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto
l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla
rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere
richiesto retroattivamente.
Una volta l'anno
almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,
richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le
condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).
Le rendite sono
fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento
assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di
compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita
designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1
OAVS).
Giusta l'art. 122
cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i
contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,
la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i
contributi.
2.13
Nel caso di specie l’insorgente
sostiene di aver inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata
nel corso del 2009 presso il suo Comune di domicilio (__________).
Il 13 gennaio 2009 la Cassa __________
ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta di calcolo di una rendita futura, datata
9.
gennaio 2009 (doc. XII e XII/5, inc. 30.2014.11). Nella domanda l’insorgente
ha indicato, quale variante di calcolo, quella relativa alla posticipazione
della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag. 3, inc. 30.2014.11).
La richiesta è stata trasmessa
per competenza alla Cassa convenuta, dove l’interessato ha da ultimo pagato i
contributi (doc. XII/4, inc. 30.2014.11).
Il 29 maggio 2009 la CO 1
Cassa __________ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto (doc. A13, inc.
30.2014
). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l’interessato avrebbe
beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di
pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012
dell’erogazione della prestazione di vecchiaia (doc. A 13, inc.30.2014.11).
La Cassa di compensazione ha
precisato che dal calcolo della prestazione non deriva alcun diritto ad una
rendita (“Insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch
abgeleitet werden”), ha citato l’art. 55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno
dall'inizio del periodo di rinvio ed ha allegato il formulario per la richiesta
di una rendita, oltre ai Bollettini (Doc. A13, pag. 3, inc. 30.2014.11: “Beilagen:
. Merkblatt 1.04 ‘Erläuterungen zum Auszug aus dem Individuellen Konto (IK)’ .
Merkblatt 3.04 ‘Flexibles Rentenalter’ . Formular ‘Anmeldung für eine
Altersrente’”).
L’interessato non può ritenere
che la domanda del 9 gennaio 2009 inoltrata per conoscere l’ammontare della
rendita in caso di posticipo del suo versamento potesse essere ritenuta quale
richiesta di rinvio (cfr. in tal senso anche le censure a pag. 10 del ricorso
al TF). L’insorgente ha infatti ricevuto dalla Cassa il formulario per la
richiesta di una rendita di vecchiaia ed i Bollettini informativi relativi
all’estratto conto individuale ed al pensionamento flessibile ed avrebbe di
conseguenza dovuto trarne le dovute conseguenze, e meglio inoltrare la
richiesta di posticipo e/o chiedere ulteriori informazioni alla Cassa. A
comprova del fatto che anche l’assicurato era cosciente della necessità di
inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della
prestazione tramite un formulario separato vi è la circostanza che lo stesso ricorrente
ha affermato di essersi recato nel corso dei mesi di luglio/agosto 2009 presso
il Comune di __________ proprio per consegnare la domanda di posticipo
dell’erogazione della rendita.
A questo proposito vi sono
alcune incongruenze circa la data in cui l’interessato afferma di essersi
recato presso l’Agenzia AVS del suo Comune. Alcune imprecisioni emergono anche
da quanto affermato dai testi, __________ e __________ (doc. XX, inc.
30.2014.11
e doc. V, inc. 30.2015.19).
Ciò è verosimilmente dovuto al
lungo tempo trascorso.
Mentre nella replica del 13
febbraio 2014 (doc. V, inc. 30.2014.11) il ricorrente aveva affermato di aver
consegnato il secondo formulario nel mese di luglio 2009 (pag. 3 punto 2; a
pag. 6 precisa inoltre che il modulo sarebbe stato firmato nel maggio 2009
[punto 7 pag. 9 secondo paragrafo: “il formulario (faximile) inviato da RI 1
nel 2013 non ha inteso sostituire quello firmato nel maggio 2009 e consegnato a
mano al Comune di __________, con il quale ha chiesto una rendita posticipata”]),
il 5 maggio 2014 ha indicato nell’estate 2009, verso fine luglio o inizio
agosto, il momento topico dell’inoltro del formulario (cfr. doc. XVI, inc.
30.2014
). Il 22 maggio 2014, quando è stato sentito il teste __________, indicato
dal ricorrente quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI,
inc. 30.2014.11), l’interessato, in sede di udienza, ha indicato nel 6 o 7
agosto il giorno in cui si è recato presso il Comune di __________ per produrre
il formulario (cfr. doc. XX, inc. 30.2014.11: “Sinceramente devo dire che
non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso
della prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto
2009.
come i sig.ri RI 1 sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la
data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di
posticipo in questione”; cfr. anche ricorso al TF, pag. 4: “Il 6 o
7agosto 2009 (sentenza impugnata, punto 5, pag. 20) , prima di partire per le
vacanze, RI 1 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ (__________)
un secondo formulario “per ottenere la rendita posticipata” […]”).
Successivamente all’audizione
del teste __________, quando è risultato che il medesimo ha cessato l’attività
presso il Comune di __________ il __________, il ricorrente ha poi sostenuto di
aver consegnato il formulario nel corso del mese di luglio 2009 (cfr. doc. X,
inc. 30.2015.19).
Imprecisioni emergono pure
nelle affermazioni dei testi sentiti dal Tribunale. Mentre il Comune di __________
ed il teste __________ hanno affermato che la collaborazione è iniziata il __________,
il teste __________ ha sostenuto che __________ ha iniziato l’attività
lavorativa già in __________, aggiungendo che solo durante 3 o 4 giorni entrambi
hanno lavorato insieme, a causa dell’assenza di __________ per malattia e di __________
per vacanze. Ciò è verosimilmente dovuto alla circostanza che nel corso del
mese di luglio 2009 vi è stato __________ tra i due funzionari e che __________
ha effettivamente iniziato l’attività di __________ solo il __________, pur
essendo già presente nel corso del mese di luglio (cfr. doc. XIV, inc.
30.2014
, lettera del 15 aprile 2014 del Comune di __________: “in base
alla __________, si certifica __________ __________, __________, al signor __________,
__________”).
Questo TCA rileva che, a
prescindere dalla data esatta nel corso della quale l’interessato si sarebbe
recato presso l’Agenzia del suo Comune di domicilio, in ogni caso entrambi i
testi sentiti da questo Tribunale non hanno alcun ricordo della consegna della
domanda di posticipo della rendita da parte del ricorrente (doc. XX, inc.
30.2014
, teste __________: “[…] Sinceramente devo dire che non rammento
che nel periodo di tempo che è stato precisato […] di aver visto o ricevuto la
richiesta di posticipo in questione […]” e doc. V, inc. 30.2015.19, teste __________:
“[…] A proposito della consegna del formulario di richiesta di
posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria
dell’episodio […]”).
Del resto, quest’ultimo, non
ha tenuto copia dell’asserita domanda di posticipo dell’erogazione della rendita
di vecchiaia e neppure ha prodotto un esibito di ricevuta da parte
dell’amministrazione e né la Cassa __________, né la Cassa convenuta hanno
ricevuto una comunicazione in tal senso.
Interpellato circa l’assenza
di una copia dell’asserito formulario di rinvio, l’insorgente ha rilevato di
non aver tenuto alcunché poiché “tende a fare il minor numero di
fotocopie possibili” (doc. V, inc. 30.2015.19). Questa circostanza, così
come quella secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio __________,
avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una
rendita posticipata non può essergli d’aiuto.
La semplice (asserita) disponibilità
a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una rendita
posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D’altra parte in sede di udienza
il ricorrente ha precisato che __________ ha affermato di non essere in
possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti
riferiti al calcolo provvisorio (doc. XX, inc. 30.2014.11). Il solo fatto di
aver promesso che si “sarebbe occupata di tutto”, non fa nascere alcun
diritto per il ricorrente. L’audizione di __________, richiesta dal ricorrente,
si rivela di conseguenza superflua ai fini dell'esito della vertenza.
L’interessato non può neppure
prevalersi del fatto, sollevato in sede di ricorso (cfr. pag. 3) che il 18
settembre 2013, “proprio poco prima dell’inizio del versamento della rendita
posticipata (e solo in quel momento)” la Cassa convenuta lo ha invitato “a
compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene sapesse che lui vi
aveva diritto già a partire dal 1.10.2009” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11).
Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente ha
preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10, inc.
30.2014
). Inoltre l’interessato afferma di aver chiesto il posticipo di 3
anni (doc. A10, inc. 30.2014.11), ossia fino a ottobre 2012, mentre il
formulario è stato trasmesso 4 anni dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso
tra l’invio al ricorrente, da parte della Cassa, del formulario per la
richiesta di una rendita AVS nel settembre 2013 e l’asserito inoltro della
domanda di posticipo nel 2009.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice ha
facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato (cfr. STFA
U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00
del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È
dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI
1994.
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione
del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità
dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover
dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di
un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova
della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o
della dichiarazione deve essere determinata con certezza (sentenza 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag.
10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204
consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
In
concreto l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente) una
richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui all’art. 55quater OAVS. Certo,
come rileva l’assicurato (cfr. ricorso al TF, pag. 5), questo disposto prevede
che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto ma non impone
l’utilizzo di alcun formulario specifico. Inoltre per l’art. 29 cpv. 3 LPGA se
una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio
incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti
giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata
consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.
Tuttavia
agli atti, con l’eccezione del “faximile doc. 9” (doc. A9, inc. 30.2014.11) del
18.
settembre 2013, e dunque tardivo, non è stato prodotto alcuno scritto (neppure
in copia) di nessun tipo successivo alla richiesta del calcolo di una rendita
futura, tramite il quale l’interessato chiederebbe il rinvio della prestazione.
Né i testi, sentiti dal Tribunale rammentano alcunché.
Quanto
affermato dai testi non consente di dimostrare l'effettiva consegna
e ricezione della richiesta di posticipo della rendita di vecchiaia (sulle
possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato -
contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta
postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione
cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]; cfr. anche sentenza 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011, consid. 3.4), mentre il formulario
compilato per conoscere l’ammontare della rendita in caso di rinvio, non è
sufficiente a ritenere l’intenzione dell’assicurato di posticipare l’erogazione
della prestazione. La cassa, nello scritto del 29 maggio 2009, cui ha allegato
inoltre il formulario per la richiesta di una rendita ordinaria di vecchiaia,
ha esplicitamente affermato che “insbesondere kann aus dieser Berechnung
kein Rentenanspruch abgeleitet werden” (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11)
ed ha allegato il formulario per la richiesta della prestazione, in tedesco,
ossia la lingua madre dell’insorgente.
A questo proposito va
rammentata la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, riferita alla STCA 1°
febbraio 2010 emanata a giudice unico dal TCA, dove il TF ha affermato:
"
(…)
3.4
Ciò premesso, la valutazione del primo
giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la
trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del
sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto (federale o
internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente errato o
incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto
di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008,
in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni della teste
O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria certezza né
di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1
lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in particolare di
dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che
per potere esplicare effetti giuridici doveva appunto pervenire
(tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario (sulle possibili
agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato -
contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta
postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione
cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza arbitrio,
e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che l'unico
modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito all'UAM
- comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine
settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il
diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era
quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su
richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice
in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il
formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste
O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di
conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del
diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -
che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva
(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1
- 2.3.4 pag. 299 segg.).”
La
decisione della Cassa che rifiuta di concedere il posticipo del versamento
della rendita in assenza del formulario debitamente compilato e firmato è di
conseguenza conforme alla legge e non viola il principio del divieto di
formalismo eccessivo.
2.14
L’insorgente afferma di non aver
chiesto alcunché per 4 anni e di aver continuato a lavorare pagando i relativi
contributi sociali. La Cassa non poteva ritenere, in buona fede, che egli
avesse rinunciato alla rendita, anche in relazione alla prima richiesta
trasmessa e pervenuta all’amministrazione (cfr. ricorso al TF, pag. 5), la
quale avrebbe dovuto fornire informazioni aggiornate circa il capitale
depositato e la rendita trattenuta (cfr. ricorso al TF, pag. 10).
Va qui rilevato che l'art. 27
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
"
1.
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2.
a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di
un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo
fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che
avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
L’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio
regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine
di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato
secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con
sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte
ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può
riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da
pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di
informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
L’assenza
di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è
previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero
presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una
dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in
concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al
quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede
derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono
obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta
nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti
della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,
(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.15
In concreto l’insorgente non può
prevalersi del principio della buona fede poiché l’amministrazione non ha
fornito informazioni erronee, ed anzi ha esplicitamente reso attento
l’interessato che il calcolo della rendita futura non faceva sorgere alcun
diritto e gli ha trasmesso un formulario per eventualmente inoltrare la
richiesta, nella sua lingua madre (cfr. allegato al doc. A2 inc. 30.2014.11, pag. 1: “Insbesondere kann aus dieser
Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”; allegato doc. A2, inc.
30.2014.11
pag. 3: “Artikel 55quater AHV-Verordnung: Die
Aufschubsdauer beginnt vom ersten Tag an zu laufen, der dem Monat folgt, in
welchem das Rentenalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht wurde. Der
Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich
zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die
Altersrente nach den allgemein Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt” e “Beilagen:
[…] Formular ‘Anmeldung für eine Altersrente’ “).
Se da una parte è vero che
l’amministrazione avrebbe potuto essere più precisa circa il formulario da
inviare per fare valere il diritto alla rendita, anziché citare solo l’articolo
dell’ordinanza (55quater OAVS) applicabile al caso di specie, d’altra parte la
stessa Cassa ha trasmesso all’insorgente il formulario per la richiesta di una
rendita di vecchiaia e 2 Bollettini informativi. Per cui egli era correttamente
informato circa la procedura da seguire per ottenere il rinvio.
Il ricorrente sostiene che
sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al momento del
compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al
versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato, l’amministrazione
avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere
conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati.
La censura
dell’insorgente va respinta. Infatti, incombe all’assicurato far valere i
propri diritti e domandare, ai sensi dell’art. 67 OAVS, di poter beneficiare
della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non
è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere
richiesta e non viene erogata d’ufficio, costituisce un principio generale
delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell’obbligo di collaborare
delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra
2009, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e seguenti; cfr. anche Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna, 1995, pag. 188-189; cfr. anche DTF 113 V 13, DTF
127.
V 209, sentenza I 731/01 del 3 giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27
marzo 2013; cfr. anche sentenza H 271/04 del 3 agosto 2005).
In concreto, inoltre,
conformemente all’art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa __________ ha pubblicato nel
2009.
le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel Foglio
Ufficiale __________. Ora, con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF
ha rammentato:
"
(…)
5.
Nel confermare l'operato dell'amministrazione,
la Corte cantonale ha osservato che secondo il testo chiaro dell'art. 55quater
cpv. 1 OAVS, la dichiarazione di rinvio andava presentata, per iscritto, entro
il 1° luglio 2010, ossia entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che -
in virtù dello stesso disposto - comincia (va) il primo giorno del mese
seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 21 cpv. 1
LAVS. La domanda non poteva pertanto, come ha invece fatto l'interessato,
essere presentata entro un anno dall'età in cui egli intendeva andare in
pensione. Riguardo alla censura di carente informazione da parte delle autorità
amministrative che non lo avrebbero reso edotto, nel 2009, che una domanda di
rinvio doveva essere presentata tra il 65° e il 66° anno di età, i giudici
cantonali hanno accertato che l'amministrazione in realtà aveva fornito
un'informazione adeguata sui propri siti internet che ben illustrava le
possibilità e le modalità per chiedere il rinvio della rendita e beneficiare
del relativo supplemento (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art.
55ter cpv. 1 OAVS). In tali condizioni, la Cassa cantonale di compensazione
aveva correttamente stabilito la rendita di vecchiaia secondo le disposizioni
generali vigenti, vale a dire con effetto dal 1° luglio 2009.
6.
6.1
Contravvenendo al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF),
il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento della Corte cantonale
in merito alla (contestata) informazione da parte delle autorità amministrative
sarebbe contrario al diritto e - trattandosi di una questione di fatto -
addirittura arbitrario. In tale misura il ricorso si dimostra inammissibile
siccome manifestamente non motivato in modo sufficiente. A titolo abbondanziale
si osserva comunque - per quanto peraltro già fatto notare dall'amministrazione
in sede di decisione su opposizione - che la Cassa cantonale di compensazione
assolve pienamente al proprio obbligo, sancito dall'art. 67 cpv. 2 OAVS, di
richiamare mediante pubblicazioni, almeno una volta l'anno, l'attenzione degli
assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la
richiesta. Ciò avviene notoriamente mediante pubblicazione periodica sul Foglio
ufficiale cantonale e contestuale rinvio alle informazioni di dettaglio
dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali, nel quale è integrata la
Cassa (cfr.
Del resto lo stesso insorgente,
in sede di osservazioni, il 23 ottobre 2015, a pag. 8 rammenta che la medesima
problematica è stata sollevata nell’ambito del secondo pilastro, dove numerosi
lavoratori hanno averi in giacenza senza neppure esserne al corrente. Già nel
rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione
delle Commissioni della gestione delle Camere federali, emergeva che (FF 2002
pag. 5297 e seguenti, in particolare pag. 5325):
"
(…)
Nel 1996, si è saputo che un numero considerevole di
averi AVS di ex lavoratori emigrati dei Paesi vicini non erano mai stati
rivendicati dagli aventi diritto. Nel corso degli anni seguenti, la Centrale di
compensazione dell’AVS di Ginevra ha svolto
indagini all’estero per trovare gli
aventi diritto a queste rendite. Lo stesso problema sussiste anche
per gli averi delle casse pensioni della previdenza professionale. Nel 1999, la
revisione della legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ha permesso
di istituire una centrale per gli averi di previdenza dimenticati («centrale del
2° pilastro»). Su domanda degli aventi diritto, questa centrale ha per compito
di identificare l’istituto di previdenza o di libero passaggio interessato, in collaborazione
con la Centrale di compensazione dell’AVS. In autunno 2001, la CdG-N ha esaminato se le misure
adottate in materia erano appropriate, conformi alle disposizioni legali e se i costi erano
in rapporto con l’obiettivo perseguito. La sua sottocommissione «Affari generali»
ha sentito in merito i rappresentanti della Centrale di compensazione e
dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. Le attività di ricerca della
Centrale di compensazione in Italia e in Spagna – Paesi di residenza della
maggior parte degli aventi diritto interessati – si sono concluse nel 2000. Gli
aventi diritto sono stati informati dei loro diritti. Come le persone che abitano
in Svizzera, questi devono annunciarsi per poter ricevere le rendite. Solo il 10 per cento degli aventi diritto ha presentato le
relative domande. La ragione principale di questo scarso interesse risiede nel fatto che per
numerose persone che abitano in Italia il fatto di beneficiare di una rendita
svizzera ridurrebbe o eliminerebbe il loro diritto a una rendita italiana. La campagna
della Centrale di compensazione ha permesso di procedere a versamenti unici o di
versare rendite per un importo equivalente a quasi 40 milioni di franchi. La somma
degli averi non reclamati ammonta con ogni probabilità a un multiplo di questa somma. Le
spese dell’amministrazione
per queste azioni sono ammontate a quasi 450 000 franchi.
La ricerca di aventi diritto di averi di casse
pensioni si è rilevata nettamente più difficile e costosa. I motivi risiedono da
una parte nella decentralizzazione del sistema della previdenza professionale
(quasi 11 000 istituti di previdenza) e, dall’altra, nel fatto che il
sistema dei tre pilastri non è conosciuto all’estero e dunque poco noto alle persone
interessate. Tutti i conti degli istituti di previdenza devono essere
annunciati alla centrale del 2° pilastro istituita nel 1999. Su domanda degli
aventi diritto, questa centrale può identificare l’istituto
interessato. Su 75 000 domande, di cui l’85 per cento provenienti dall’Italia, solo 3600
conti sono stati localizzati prima della fine dell’autunno 2001. Gli oneri della centrale
del 2° pilastro sono ammontati a 1 milione di franchi nel 1999 e a 1,7 milioni di
franchi nel 2000. Queste spese dovrebbero
tuttavia diminuire nel corso degli anni
futuri.
Non è possibile evitare completamente la comparsa di
nuovi averi dimenticati.
L’informazione dei lavoratori è stata tuttavia
fortemente migliorata e l’entrata in vigore
degli accordi bilaterali con l’Unione
europea rafforza l’obbligo delle autorità
estere di informare i loro cittadini.
La CdG-N è stata soddisfatta dei risultati di questo
esame. Stima che per il momento non si debbano adottare misure particolari.”
(sottolineatura del redattore)
La problematica è tuttora attuale (cfr. anche la notizia apparsa su
www.rsi.ch/news/svizzera/Dimenticati-27-miliardi-3539320.html del 16 gennaio
2015:
"
(…)
Nei bilanci delle casse pensioni
svizzere si annidano 2,7 miliardi franchi dimenticati dai lavoratori su circa
600'000 conti dormienti di cui non si riescono a rintracciare i proprietari. I
soldi del secondo pilastro sono sovente dimenticati dai lavoratori al momento
in cui cambiano datore, cessano l'attività o lasciano la Svizzera, ha spiegato
all’ATS Max Meili, direttore della Fondazione istituto collettore LPP,
rilevando che la cifra raggiunta a fine 2014 non ha precedenti.
La massa è costituita da
prestazioni di libero passaggio che i lavoratori dovrebbero preoccuparsi di
trasferire al momento in cui la loro situazione professionale cambia.
I soldi “abbandonati” al più
tardi entro due anni vengono trasferiti sotto l'amministrazione dell'istituto
collettore. I due terzi dei proprietari vengono rintracciati. Ma per
un terzo questo non è possibile. Ciò che fa costantemente aumentare la
consistenza dei conti in giacenza. Nel 2014 erano 599'212 per un totale di
oltre 2,7 miliardi di franchi. In media si tratta quindi di 4'500 franchi per
conto.
Chi pensa di avere "soldi
di cassa pensione dimenticati" può rivolgersi all'Ufficio centrale del
secondo pilastro. Nel solo 2014 le richieste sono state circa 33'000”)
Ciò a comprova che nel sistema
previdenziale svizzero, di norma, spetta all’assicurato farsi parti diligente e
chiedere le prestazioni di cui ritiene aver diritto.
Non spetta al Tribunale, ma
semmai al legislatore, apportare le modifiche ritenute necessarie.
2.16
In queste circostanze le tesi del
ricorrente circa l’agire della convenuta quale “banca” o “cassa di risparmio”
che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il conteggio del deposito, che
sarebbe soggetta alla vigilanza della FINMA ed il richiamo alle norme penali
sull’appropriazione indebita sono infondate. Ciò vale anche per quanto concerne
l’ammontare del “capitale” presso la Cassa. Infatti, spetta semmai
all’assicurato, conformemente all’art. 141 OAVS, chiedere alla Cassa di
compensazione il proprio estratto conto.
Circa la vigilanza, l’art. 76
cpv. 1 LPGA prevede che il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle
assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto. A questo proposito per
l’art. 49 cpv. 1 LAVS l'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA),
dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione
professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di
compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione
Secondo l’art. 72 cpv. 1 LAVS per
svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA, il Consiglio
federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni
agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire
un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad
allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.
L’art. 72 cpv. 4 LAVS prevede che le casse di compensazione devono presentare
periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una
relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono
presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un
rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente
all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i
difetti rilevati.
Per l’art. 176 cpv. 1 OAVS il
DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA
e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare
determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente. Il
cpv. 2 prevede che l'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari,
impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni
che ne garantiscano l'uniformità. Per l’art. 176 cpv.
4.
OAVS l'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di
compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni
tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC
sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
Infine per l’art. 178 OAVS le casse di compensazione devono
presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da
esso impartite, un rapporto di gestione.
Circa l’Ufficio federale competente, l’ordinanza sull'organizzazione
del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), all’art. 11
cpv. 1 prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è
l'autorità competente in materia di sicurezza sociale, mentre per il cpv. 2
lett. a l’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: garantire la
sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita
della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle
persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di
protezione civile.
Per
l’art. 11 cpv. 3 OOrg-DFI al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS
assume le funzioni seguenti: a. prepara e mette in atto le decisioni per una
politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di
competenze; b. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la
documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo
settore; c. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali; d.
promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le
cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto
all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure
sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.
La
vigilanza spetta pertanto all’UFAS e non alla FINMA, alla quale la presente
fattispecie non deve essere segnalata.
2.17
L’assicurato fa valere la violazione di numerose norme
costituzionali e della CEDU, sostenendo che il mancato riconoscimento del
posticipo della rendita sarebbe contrario alla Costituzione federale ed al
diritto internazionale.
L’interessato invoca il
principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che non
siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2 Cost. fed.,
art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost. fed., art.
111.
cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede di replica
cita ulteriori articoli (doc. V, inc. 30.2014.11).
L’insorgente
ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età,
non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle
argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il
principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui
all’art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto
dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU).
Già
solo per il fatto che l’interessato con il ricorso e le osservazioni invoca
genericamente, elencandole, le norme costituzionali e della CEDU senza motivare
in maniera approfondita le ragioni di una loro eventuale lesione, le censure
andrebbero ritenute manifestamente infondate. Questo TCA, nella misura in cui
non ne ha già tenuto conto in precedenza e ritenuto che con l’impugnativa al TF
l’interessato ha in parte sviluppato le sue considerazioni, le riprenderà
comunque di seguito, con l’esclusione dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. consid.
2.
), spiegando perché l’agire della Cassa va tutelato.
2.18.1
L’insorgente
invoca il principio della parità di trattamento e meglio gli art. 8 cpv. 2
Cost. fed. e 14 CEDU (pag. 14 del ricorso al TF), sostenendo che “un’attività
pubblica o di pubblico interesse (come è quella svolta da una Cassa di
Compensazione AVS) deve rispettare il principio della legalità (art. 1 CEDU e
art. 5 cpv. 1 e 4 Cost. fed.alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv.
1.
e 2 LAVS), deve essere proporzionata e rispondere al pubblico interesse (art.
5.
cpv. 2 Cost. fed. alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv. 1 e 2
LAVS): non possono essere predisposte procedure amministrative (come quella
dell’amministrazione delle domande per il tramite delle Agenzie comunali AVS)
che non registrano tale corrispondenza e che dunque mettono a rischio i diritti
degli affiliati” (pag. 14 del ricorso al TF).
A
norma dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per
l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a
causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della
posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
L’insorgente non fa valere per
quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei suoi confronti
ed in cosa consisterebbe questa disparità. L’interessato ha potuto far valere i
suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire discriminazione
alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi altro assicurato. Il
TCA ha già spiegato che in concreto il motivo della reiezione della domanda non
si basa sul fatto che l’interessato avrebbe fatto valere i suoi diritti senza
utilizzare il formulario corretto, bensì sulla circostanza che non ha
comprovato di aver inoltrato la domanda di posticipazione della rendita
tempestivamente. L’agire della Cassa, che rispetta il principio di legalità
(cfr. art. 39 LAVS, 55 quater OAVS e 67 OAVS) è stato proporzionato e risponde
al pubblico interesse di un trattamento uguale di tutti i cittadini.
2.18.2
A
norma dell’art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità
e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l’art. 41 cpv. 2
Cost. fed. la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia
assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità,
della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità,
dell’orfanità e della vedovanza.
Di principio gli obiettivi
sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere
invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. L'art. 41 Cost. fed.
non conferisce ai cittadini, ed in casu all’assicurato qui ricorrente, dei diritti
soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti valere direttamente in
giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF 130 I 113).
L’insorgente non può dedurre
diritti dalla norma costituzionale invocata.
Quanto all'accenno all'art. 41
cpv. 2 Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano
affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della
vecchiaia, il TCA rileva come tale precetto sia stato recepito dalla
Confederazione nella LAVS.
In sede di ricorso al TF (pag.
16), il ricorrente sostiene che tale principio non può essere privato del suo
contenuto essenziale al fine di garantire il rispetto delle garanzie negli art.
1.
e 6 cpv. 1 CEDU, “tanto più che l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. stabilisce
che le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Il TCA
trascura questo aspetto come si si trattasse di semplici norme teleologiche”
e richiama l’art. 49 Cost. fed. secondo cui la Confederazione vigila sul
rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni, rilevando che per diritto
federale s’intende necessariamente la CEDU e in particolare gli art. 1 e 6 cpv.
1.
CEDU. Per cui anche le autorità cantonali e gli enti che svolgono una
pubblica funzione devono rispettare la CEDU anche in relazione alle procedure
di notifica adottate.
Questo TCA rileva nuovamente
che il ricorso va respinto perché l’interessato, il quale è stato messo al
beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia, non ha comprovato di aver
esercitato tempestivamente il suo diritto sulla base delle norme della LAVS e
dell’OAVS (cfr. consid. 2.13 e seguenti) e non per asserite lacune delle
amministrazioni nella trasmissione di dati e/o formulari.
La sua censura va di
conseguenza respinta. Del resto, se lo ritiene necessario, e ritiene che la
rendita versata non gli permette di coprire il fabbisogno vitale, l’interessato
può chiedere di essere posto al beneficio delle prestazioni complementari.
Spetterà poi alla Cassa competente decidere circa un eventuale suo diritto in
tale senso.
2.18.3
Per
l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo
quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l’art. 46 cpv. 3
Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile
e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed.
il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
In
concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e
non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale (cfr. consid.
2.13
e seguenti). Non vi sono motivi per ritenere che nel caso di specie questi
articoli costituzionali siano stati violati.
Con
il ricorso al TF (pag. 14), il ricorrente, circa le garanzie della procedura
comunale e cantonale, afferma “che non è chiaro come ciò avvenga, e come sia
avvenuto nel caso in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da
parte dell’Ufficio federale. Il TCA conclude senza motivazione che “questa
circostanza non è d’aiuto all’assicurato”. Per l’insorgente il TCA ha
omesso di considerare che “questa procedura delle agenzie comunali e
cantonali AVS – che è di diritto pubblico – non dà alcuna garanzia di
trasmissione dei formulari alla Cassa (in violazione dei principi stabiliti
dagli art 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. fed.)”. Egli rimprovera inoltre
questa istanza di disconoscere “che la Confederazione deve anche adottare i
necessari provvedimenti relativi ad una procedura che dia all’affiliato la
garanzia che le sue comunicazioni giungano al destinatario (la Cassa),
altrimenti non può garantire di prendere i provvedimenti per una previdenza
sufficiente in materia di vecchiaia (art. 111 cpv. 1 Cost. fed.)” (cfr.
pag. 16 del ricorso al TF).
Questo
Tribunale ribadisce che nel preciso caso di specie l’insorgente non ha
comprovato di aver esercitato (tempestivamente) il suo diritto di posticipare
il versamento della rendita di vecchiaia, indipendentemente dalla forma che
intendeva utilizzare o afferma di aver utilizzato. Egli non ha inoltre prodotto
alcuna copia del formulario che sostiene di aver consegnato nel corso del mese
di luglio/agosto 2009 ad un funzionario del Comune di __________.
Ne
segue che non può essere rimproverato alle amministrazioni di aver applicato
una procedura errata di comunicazione, che non vi sarebbe stata una garanzia di
trasmissione dei formulari o che non vi sarebbe alcuna garanzia che le sue
comunicazioni giungano al destinatario.
2.18.4
Secondo
l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una
previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa
previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia,
superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.
Secondo l’art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede affinché sia
l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia la previdenza
professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.
Per
l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost fed. le rendite devono coprire adeguatamente il
fabbisogno vitale.
Questi articoli costituiscono
la base legale per l’emanazione delle norme della legge sull'assicurazione
vecchiaia e superstiti (LAVS).
Il mandato costituzionale è
stato concretizzato tramite l’emanazione della citata legge e la Cassa di
compensazione ha applicato correttamente i disposti normativi al caso di specie
(cfr. consid. 2.13 e seguenti).
A dipendenza del vissuto
professionale ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite
non coprano adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la
previdenza costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia,
superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale,
art. 111 Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni
intervengono versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).
Nel caso di specie, come già
anticipato, l’interessato, se lo ritiene necessario e se i presupposti sono
dati, può pertanto inoltrare una richiesta per eventualmente ottenere
l’erogazione di prestazioni complementari. Egli non può per contro dedurre
alcun diritto specifico per il caso in esame.
2.18.5
Nel
caso di specie questo TCA non ravvisa una violazione, da parte della convenuta,
del principio di “legalità”, che secondo l’insorgente è insito nell'art.
1.
CEDU, il quale prevede che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni
persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al
titolo primo della Convenzione, il diritto di essere sentito di cui all’art. 6
§ 1 CEDU (di cui si è già detto; l’insorgente è stato del resto sentito sia nel
corso dell’udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [doc. XX, inc. 30.2014.11], sia
nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2015 [doc. V, inc. 30.2015.19]), il
principio di uguaglianza (art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza
distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o
di altra condizione”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione
dell’art. 8 Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU:
"Nessuna disposizione della presente Convenzione può
essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o
individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione
o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle
previste in detta Convenzione").
La
Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate correttamente
(cfr. consid. 2.13 e seguenti).
2.18.6
In sede di replica (doc. V, inc.
30.2014
), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna motivazione,
alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale e della CEDU,
in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato cita
l’art. 9 Cost. fed. (in relazione con l’art. 5 cpv. 3 Cost. fed. e 2 CCS),
secondo cui ognuno ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il ricorrente fa
inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1 Cost. fed., il
preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le parti hanno il
diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza), 30 Cost. fed.
(procedura giudiziaria: nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere
giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati [cpv. 1]. Nelle
azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale
del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro [cpv. 2]. L’udienza e
la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni
[cpv. 3]) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza: “Ogni
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a)
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione
di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per
garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; c) se è stato
arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria
competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia
commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di
impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se si
tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua
educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità
competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire
la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato,
di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della
detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente
nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o
d'estradizione. 2. Ogni persona che venga arrestata deve essere
informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi
dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona
arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo,
deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato
autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere
giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante
l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che
assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni persona
privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare
un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla
legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è
illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in
violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una
riparazione”).
Come già accennato, a
prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro asserita
violazione, in concreto non vi sono motivi per ritenere che la Cassa non abbia
correttamente applicato i citati articoli costituzionali e di diritto
internazionale.
L’amministrazione, come
ampiamente esposto in precedenza (cfr. in particolare i consid. 2.13, 2.14 e
2.
) non ha agito in maniera arbitraria (a questo proposito cfr. anche la
sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015) e non ha violato il principio della
buona fede (cfr. consid. 2.15).
2.18.7
Il ricorrente fa valere in più
occasioni la priorità della CEDU sulla Costituzione federale anche in ambiti
che esulano dal diritto penale e in particolare nelle assicurazioni sociali
(cfr. pag. 16 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che oggetto del
contendere, per quanto concerne gli aspetti materiali, é la questione di sapere
se ha esercitato tempestivamente il suo diritto a posticipare la rendita di
vecchiaia. Ciò che per i motivi più volte espressi in precedenza non è il caso.
Non è messo in dubbio che la CEDU, di massima, si applica anche alla presente
procedura.
2.18.8
L’assicurato richiama anche l’art.
1.
del Protocollo addizionale CEDU “che garantisce la tutela dei beni dei
cittadini, anche di quelli accumulati come capitale di vecchiaia” (pag. 18
del ricorso al TF). Questo TCA rileva che l’amministrazione non ha messo in
discussione il suo diritto ad ottenere una prestazione e con la decisione
impugnata gli ha riconosciuto una rendita ordinaria di vecchiaia con effetto
retroattivo dal mese di ottobre 2009 sulla base dei contributi da lui versati
ed in conformità dei disposti della LAVS.
2.19
L’insorgente afferma che non è
chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso in oggetto, il controllo
delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. Questa
circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e comunque, in assenza
dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della rendita, non è
rilevante e non merita ulteriore approfondimento.
2.20
Il ricorrente rimprovera al TCA di
aver agito lentamente vista la lunga durata della procedura “(30.01.2013 al
22.08
)” (pag. 29 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che in
realtà il ricorso è del 30 gennaio 2014 (e non del 30 gennaio 2013; cfr. doc.
I, inc. 30.2014.11) e che alla luce degli accertamenti effettuati, 7 mesi per
decidere questa causa non possono essere ritenuti eccessivi.
Va abbondanzialmente rilevato
che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Se l'autorità si è occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in
DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo
ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso
in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10
anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello
in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione
di un atto di ricusa). Con sentenza del 20
settembre 1995 del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata
giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad
ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und
IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San
Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia
(Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.21
L’insorgente
afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da
ottobre a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita
nell’ammontare riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e
sostiene che è irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di
conseguenza dal 1° ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di
mora del 5% sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al
momento del pagamento. Per il ricorrente vanno applicate le norme del CO (cfr.
doc. V, inc. 30.2015.19 e doc. X, inc. 30.2015.19). Per gli altri crediti si
applicano invece le norme previste dalle assicurazioni sociali (doc. X, inc.
30.2015
).
Con la decisione formale del 9
dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha correttamente
calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese di ottobre 2009
(mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del ricorrente [cfr.
art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc. A6, pag. 3, inc.
30.2014
), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni
mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6, inc. 30.2014.11).
Per quanto concerne gli
interessi, nella già citata (cfr. consid. 2.15) sentenza 9C_903/2013 del 30
gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv.
2.
LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di
collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue
prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi
dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in
cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,
Ginevra, Zurigo, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A
partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per
statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò
significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni
soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del
diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag.
383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA). Come nel
caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente che la seconda condizione
non si realizza nel caso di specie, il diritto alla rendita essendo stato
rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS soltanto nei mesi di
settembre/ottobre 2013 (doc. A9, inc. 30.2014.11) e la decisione impugnata
essendo stata emessa il 23 gennaio 2014 (doc. A2, inc. 30.2014.11).
Ora,
secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014,
ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. fra le tante: DTF 121 V
366.
consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Nella fattispecie a giusta
ragione la Cassa ha negato gli interessi.
2.22
Il
ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I, inc.
30.2014
; cfr. anche doc. X, inc. 30.2015.19).
Pendente
causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato
diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice sia nel
corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste __________
(doc. VIII, inc. 30.2014.11), __________ di __________ all’epoca dei fatti, sia
al termine dell’udienza del 9 ottobre 2015 quando è stato sentito il teste __________,
alle dipendenze del Comune di __________ fino al __________ (doc. V, inc.
30.2015
).
Il
TCA ha invece rinunciato a sentire __________, la quale, interpellata il 10
luglio 2013 (doc. I, inc. 30.2014.11 e doc. A10, inc. 30.2014.11), secondo
quanto indicato in sede di ricorso, avrebbe “promesso a RI 1 di regolare
ogni cosa, così che potesse ottenere una rendita posticipata, come da lui
richiesto” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11), poiché, come spiegato al
consid. 2.13, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della
vertenza, nella misura in cui, come ammesso dall’interessato in sede di udienza
il 22 maggio 2014, __________ si è limitata ad affermare che si sarebbe
occupata del caso ed aveva anch’essa rilevato che mancava la domanda di rinvio
(doc. XX, inc. 30.2014.11, pag. 4: “ […] Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra
mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei
documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di
tutto. Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa parlando però con
altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva essere posticipata la
rendita. La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava della cosa ma poi
io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per tale motivo ho
richiamato parlando con una signora e non era la __________. […]”)
In
sede di conclusioni il ricorrente chiede nuovamente la sua audizione, questa
volta per comprovare che il doc. 13 allegato alle osservazioni del 23 ottobre
2015, e meglio la richiesta di calcolo della rendita futura del 9 gennaio 2009
è pervenuta alla Cassa convenuta (doc. X, inc. 30.2015.19 pag. 5 e 13).
Sennonché, questa circostanza non è contestata dalla Cassa che ha prodotto il
documento con la risposta di causa del 4 febbraio 2014 (doc. III/1, inc. 30.2014.11,
con timbro della cassa del 30 gennaio 2009) e non deve di conseguenza essere
indagata oltre (cfr. del resto anche il doc. V/A12, inc. 30.2014.11).
Il
TCA ritiene inoltre superflua anche l’audizione di __________ ex apprendista e
poi impiegato presso il Comune di __________, audizione peraltro non richiesta
dall’assicurato. Il medesimo insorgente evidenzia infatti che il funzionario non
si occupava di pratiche AVS (cfr. conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc.
30.2015
) e che non è mai stato nemmeno aiuto gerente dell’Agenzia AVS (cfr.
conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc. 30.2015.19). Il 5 maggio 2014
(doc. XVI, inc. 30.2014.11) e con l’impugnativa al TF il ricorrente ha del
resto sostenuto di aver consegnato il formulario per la richiesta di posticipo
della rendita a __________ (ricorso al TF, pag. 4).
Ne
segue che questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va a questo proposito
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
229.
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.23
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non
deve essere esaminata la richiesta dell’interessato, ancora ribadita in sede di
conclusioni il 23 ottobre 2015 (doc. X, inc. 30.2015.19), rappresentato dalla RA
1, che ha manifestamente un interesse all’esito della vertenza in virtù di un
obbligo di assistenza coniugale (cfr. art. 159 cpv. 3 CC), di condannare la
Cassa al pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede
amministrativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti