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30.2015.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2015Italiano128 min

Source ti.ch

Fatti

i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di

vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art.

18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a

LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla

rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui

è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte

del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la

possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il

godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene

al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e

l'effetto del rinvio della rendita:

"

1 Le persone aventi diritto a una rendita di

vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,

l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante

tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

Considerandi

2.

La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la

rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore

attuariale della prestazione non ricevuta.

3.

Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme,

le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura.

Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

Gli art. 55bis-55quater

OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57

OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza

9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento

percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre

l'art. 55quater OAVS regolamenta

il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del

mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21

capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro

un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna

domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e

pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2.

La revoca va fatta per iscritto.

3.

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è

pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4.

Il decesso dell'avente diritto alla rendita

comporta la revoca del rinvio."

Il calcolo

anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la

riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a

LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59

OAVS).

Quanto

all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto

alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere

presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e

seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla

richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge,

i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i

terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro

mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto

l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla

rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere

richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno

almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,

richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le

condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

Le rendite sono

fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento

assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di

compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita

designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1

OAVS).

Giusta l'art. 122

cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i

contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,

la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i

contributi.

2.13

Nel caso di specie l’insorgente

sostiene di aver inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata

nel corso del 2009 presso il suo Comune di domicilio (__________).

Il 13 gennaio 2009 la Cassa __________

ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta di calcolo di una rendita futura, datata

9.

gennaio 2009 (doc. XII e XII/5, inc. 30.2014.11). Nella domanda l’insorgente

ha indicato, quale variante di calcolo, quella relativa alla posticipazione

della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag. 3, inc. 30.2014.11).

La richiesta è stata trasmessa

per competenza alla Cassa convenuta, dove l’interessato ha da ultimo pagato i

contributi (doc. XII/4, inc. 30.2014.11).

Il 29 maggio 2009 la CO 1

Cassa __________ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto (doc. A13, inc.

30.2014

). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l’interessato avrebbe

beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di

pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012

dell’erogazione della prestazione di vecchiaia (doc. A 13, inc.30.2014.11).

La Cassa di compensazione ha

precisato che dal calcolo della prestazione non deriva alcun diritto ad una

rendita (“Insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch

abgeleitet werden”), ha citato l’art. 55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno

dall'inizio del periodo di rinvio ed ha allegato il formulario per la richiesta

di una rendita, oltre ai Bollettini (Doc. A13, pag. 3, inc. 30.2014.11: “Beilagen:

. Merkblatt 1.04 ‘Erläuterungen zum Auszug aus dem Individuellen Konto (IK)’ .

Merkblatt 3.04 ‘Flexibles Rentenalter’ . Formular ‘Anmeldung für eine

Altersrente’”).

L’interessato non può ritenere

che la domanda del 9 gennaio 2009 inoltrata per conoscere l’ammontare della

rendita in caso di posticipo del suo versamento potesse essere ritenuta quale

richiesta di rinvio (cfr. in tal senso anche le censure a pag. 10 del ricorso

al TF). L’insorgente ha infatti ricevuto dalla Cassa il formulario per la

richiesta di una rendita di vecchiaia ed i Bollettini informativi relativi

all’estratto conto individuale ed al pensionamento flessibile ed avrebbe di

conseguenza dovuto trarne le dovute conseguenze, e meglio inoltrare la

richiesta di posticipo e/o chiedere ulteriori informazioni alla Cassa. A

comprova del fatto che anche l’assicurato era cosciente della necessità di

inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della

prestazione tramite un formulario separato vi è la circostanza che lo stesso ricorrente

ha affermato di essersi recato nel corso dei mesi di luglio/agosto 2009 presso

il Comune di __________ proprio per consegnare la domanda di posticipo

dell’erogazione della rendita.

A questo proposito vi sono

alcune incongruenze circa la data in cui l’interessato afferma di essersi

recato presso l’Agenzia AVS del suo Comune. Alcune imprecisioni emergono anche

da quanto affermato dai testi, __________ e __________ (doc. XX, inc.

30.2014.11

e doc. V, inc. 30.2015.19).

Ciò è verosimilmente dovuto al

lungo tempo trascorso.

Mentre nella replica del 13

febbraio 2014 (doc. V, inc. 30.2014.11) il ricorrente aveva affermato di aver

consegnato il secondo formulario nel mese di luglio 2009 (pag. 3 punto 2; a

pag. 6 precisa inoltre che il modulo sarebbe stato firmato nel maggio 2009

[punto 7 pag. 9 secondo paragrafo: “il formulario (faximile) inviato da RI 1

nel 2013 non ha inteso sostituire quello firmato nel maggio 2009 e consegnato a

mano al Comune di __________, con il quale ha chiesto una rendita posticipata”]),

il 5 maggio 2014 ha indicato nell’estate 2009, verso fine luglio o inizio

agosto, il momento topico dell’inoltro del formulario (cfr. doc. XVI, inc.

30.2014

). Il 22 maggio 2014, quando è stato sentito il teste __________, indicato

dal ricorrente quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI,

inc. 30.2014.11), l’interessato, in sede di udienza, ha indicato nel 6 o 7

agosto il giorno in cui si è recato presso il Comune di __________ per produrre

il formulario (cfr. doc. XX, inc. 30.2014.11: “Sinceramente devo dire che

non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso

della prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto

2009.

come i sig.ri RI 1 sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la

data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di

posticipo in questione”; cfr. anche ricorso al TF, pag. 4: “Il 6 o

7agosto 2009 (sentenza impugnata, punto 5, pag. 20) , prima di partire per le

vacanze, RI 1 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ (__________)

un secondo formulario “per ottenere la rendita posticipata” […]”).

Successivamente all’audizione

del teste __________, quando è risultato che il medesimo ha cessato l’attività

presso il Comune di __________ il __________, il ricorrente ha poi sostenuto di

aver consegnato il formulario nel corso del mese di luglio 2009 (cfr. doc. X,

inc. 30.2015.19).

Imprecisioni emergono pure

nelle affermazioni dei testi sentiti dal Tribunale. Mentre il Comune di __________

ed il teste __________ hanno affermato che la collaborazione è iniziata il __________,

il teste __________ ha sostenuto che __________ ha iniziato l’attività

lavorativa già in __________, aggiungendo che solo durante 3 o 4 giorni entrambi

hanno lavorato insieme, a causa dell’assenza di __________ per malattia e di __________

per vacanze. Ciò è verosimilmente dovuto alla circostanza che nel corso del

mese di luglio 2009 vi è stato __________ tra i due funzionari e che __________

ha effettivamente iniziato l’attività di __________ solo il __________, pur

essendo già presente nel corso del mese di luglio (cfr. doc. XIV, inc.

30.2014

, lettera del 15 aprile 2014 del Comune di __________: “in base

alla __________, si certifica __________ __________, __________, al signor __________,

__________”).

Questo TCA rileva che, a

prescindere dalla data esatta nel corso della quale l’interessato si sarebbe

recato presso l’Agenzia del suo Comune di domicilio, in ogni caso entrambi i

testi sentiti da questo Tribunale non hanno alcun ricordo della consegna della

domanda di posticipo della rendita da parte del ricorrente (doc. XX, inc.

30.2014

, teste __________: “[…] Sinceramente devo dire che non rammento

che nel periodo di tempo che è stato precisato […] di aver visto o ricevuto la

richiesta di posticipo in questione […]” e doc. V, inc. 30.2015.19, teste __________:

“[…] A proposito della consegna del formulario di richiesta di

posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria

dell’episodio […]”).

Del resto, quest’ultimo, non

ha tenuto copia dell’asserita domanda di posticipo dell’erogazione della rendita

di vecchiaia e neppure ha prodotto un esibito di ricevuta da parte

dell’amministrazione e né la Cassa __________, né la Cassa convenuta hanno

ricevuto una comunicazione in tal senso.

Interpellato circa l’assenza

di una copia dell’asserito formulario di rinvio, l’insorgente ha rilevato di

non aver tenuto alcunché poiché “tende a fare il minor numero di

fotocopie possibili” (doc. V, inc. 30.2015.19). Questa circostanza, così

come quella secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio __________,

avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una

rendita posticipata non può essergli d’aiuto.

La semplice (asserita) disponibilità

a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una rendita

posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D’altra parte in sede di udienza

il ricorrente ha precisato che __________ ha affermato di non essere in

possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti

riferiti al calcolo provvisorio (doc. XX, inc. 30.2014.11). Il solo fatto di

aver promesso che si “sarebbe occupata di tutto”, non fa nascere alcun

diritto per il ricorrente. L’audizione di __________, richiesta dal ricorrente,

si rivela di conseguenza superflua ai fini dell'esito della vertenza.

L’interessato non può neppure

prevalersi del fatto, sollevato in sede di ricorso (cfr. pag. 3) che il 18

settembre 2013, “proprio poco prima dell’inizio del versamento della rendita

posticipata (e solo in quel momento)” la Cassa convenuta lo ha invitato “a

compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene sapesse che lui vi

aveva diritto già a partire dal 1.10.2009” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11).

Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente ha

preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10, inc.

30.2014

). Inoltre l’interessato afferma di aver chiesto il posticipo di 3

anni (doc. A10, inc. 30.2014.11), ossia fino a ottobre 2012, mentre il

formulario è stato trasmesso 4 anni dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso

tra l’invio al ricorrente, da parte della Cassa, del formulario per la

richiesta di una rendita AVS nel settembre 2013 e l’asserito inoltro della

domanda di posticipo nel 2009.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice ha

facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato (cfr. STFA

U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00

del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È

dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI

1994.

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una

comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -

dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza

preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione

del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità

dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover

dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di

un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova

della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o

della dichiarazione deve essere determinata con certezza (sentenza 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag.

10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204

consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

In

concreto l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente) una

richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui all’art. 55quater OAVS. Certo,

come rileva l’assicurato (cfr. ricorso al TF, pag. 5), questo disposto prevede

che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto ma non impone

l’utilizzo di alcun formulario specifico. Inoltre per l’art. 29 cpv. 3 LPGA se

una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio

incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.

Tuttavia

agli atti, con l’eccezione del “faximile doc. 9” (doc. A9, inc. 30.2014.11) del

18.

settembre 2013, e dunque tardivo, non è stato prodotto alcuno scritto (neppure

in copia) di nessun tipo successivo alla richiesta del calcolo di una rendita

futura, tramite il quale l’interessato chiederebbe il rinvio della prestazione.

Né i testi, sentiti dal Tribunale rammentano alcunché.

Quanto

affermato dai testi non consente di dimostrare l'effettiva consegna

e ricezione della richiesta di posticipo della rendita di vecchiaia (sulle

possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato -

contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta

postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione

cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]; cfr. anche sentenza 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011, consid. 3.4), mentre il formulario

compilato per conoscere l’ammontare della rendita in caso di rinvio, non è

sufficiente a ritenere l’intenzione dell’assicurato di posticipare l’erogazione

della prestazione. La cassa, nello scritto del 29 maggio 2009, cui ha allegato

inoltre il formulario per la richiesta di una rendita ordinaria di vecchiaia,

ha esplicitamente affermato che “insbesondere kann aus dieser Berechnung

kein Rentenanspruch abgeleitet werden” (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11)

ed ha allegato il formulario per la richiesta della prestazione, in tedesco,

ossia la lingua madre dell’insorgente.

A questo proposito va

rammentata la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, riferita alla STCA 1°

febbraio 2010 emanata a giudice unico dal TCA, dove il TF ha affermato:

"

(…)

3.4

Ciò premesso, la valutazione del primo

giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la

trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del

sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto (federale o

internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente errato o

incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto

di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008,

in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni della teste

O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria certezza né

di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1

lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in particolare di

dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che

per potere esplicare effetti giuridici doveva appunto pervenire

(tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario (sulle possibili

agevolazioni di questa prova, a condizione però che l'interessato -

contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una ricevuta

postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione

cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza arbitrio,

e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che l'unico

modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito all'UAM

- comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine

settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il

diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era

quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su

richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice

in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il

formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste

O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -

che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva

(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1

- 2.3.4 pag. 299 segg.).”

La

decisione della Cassa che rifiuta di concedere il posticipo del versamento

della rendita in assenza del formulario debitamente compilato e firmato è di

conseguenza conforme alla legge e non viola il principio del divieto di

formalismo eccessivo.

2.14

L’insorgente afferma di non aver

chiesto alcunché per 4 anni e di aver continuato a lavorare pagando i relativi

contributi sociali. La Cassa non poteva ritenere, in buona fede, che egli

avesse rinunciato alla rendita, anche in relazione alla prima richiesta

trasmessa e pervenuta all’amministrazione (cfr. ricorso al TF, pag. 5), la

quale avrebbe dovuto fornire informazioni aggiornate circa il capitale

depositato e la rendita trattenuta (cfr. ricorso al TF, pag. 10).

Va qui rilevato che l'art. 27

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"

1.

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.

a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di

un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio

regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine

di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato

secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con

sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte

ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza

di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è

previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero

presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una

dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in

concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al

quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede

derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.15

In concreto l’insorgente non può

prevalersi del principio della buona fede poiché l’amministrazione non ha

fornito informazioni erronee, ed anzi ha esplicitamente reso attento

l’interessato che il calcolo della rendita futura non faceva sorgere alcun

diritto e gli ha trasmesso un formulario per eventualmente inoltrare la

richiesta, nella sua lingua madre (cfr. allegato al doc. A2 inc. 30.2014.11, pag. 1: “Insbesondere kann aus dieser

Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden”; allegato doc. A2, inc.

30.2014.11

pag. 3: “Artikel 55quater AHV-Verordnung: Die

Aufschubsdauer beginnt vom ersten Tag an zu laufen, der dem Monat folgt, in

welchem das Rentenalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht wurde. Der

Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich

zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die

Altersrente nach den allgemein Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt” e “Beilagen:

[…] Formular ‘Anmeldung für eine Altersrente’ “).

Se da una parte è vero che

l’amministrazione avrebbe potuto essere più precisa circa il formulario da

inviare per fare valere il diritto alla rendita, anziché citare solo l’articolo

dell’ordinanza (55quater OAVS) applicabile al caso di specie, d’altra parte la

stessa Cassa ha trasmesso all’insorgente il formulario per la richiesta di una

rendita di vecchiaia e 2 Bollettini informativi. Per cui egli era correttamente

informato circa la procedura da seguire per ottenere il rinvio.

Il ricorrente sostiene che

sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al momento del

compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al

versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato, l’amministrazione

avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere

conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati.

La censura

dell’insorgente va respinta. Infatti, incombe all’assicurato far valere i

propri diritti e domandare, ai sensi dell’art. 67 OAVS, di poter beneficiare

della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non

è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere

richiesta e non viene erogata d’ufficio, costituisce un principio generale

delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell’obbligo di collaborare

delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra

2009, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e seguenti; cfr. anche Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna, 1995, pag. 188-189; cfr. anche DTF 113 V 13, DTF

127.

V 209, sentenza I 731/01 del 3 giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27

marzo 2013; cfr. anche sentenza H 271/04 del 3 agosto 2005).

In concreto, inoltre,

conformemente all’art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa __________ ha pubblicato nel

2009.

le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel Foglio

Ufficiale __________. Ora, con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF

ha rammentato:

"

(…)

5.

Nel confermare l'operato dell'amministrazione,

la Corte cantonale ha osservato che secondo il testo chiaro dell'art. 55quater

cpv. 1 OAVS, la dichiarazione di rinvio andava presentata, per iscritto, entro

il 1° luglio 2010, ossia entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che -

in virtù dello stesso disposto - comincia (va) il primo giorno del mese

seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 21 cpv. 1

LAVS. La domanda non poteva pertanto, come ha invece fatto l'interessato,

essere presentata entro un anno dall'età in cui egli intendeva andare in

pensione. Riguardo alla censura di carente informazione da parte delle autorità

amministrative che non lo avrebbero reso edotto, nel 2009, che una domanda di

rinvio doveva essere presentata tra il 65° e il 66° anno di età, i giudici

cantonali hanno accertato che l'amministrazione in realtà aveva fornito

un'informazione adeguata sui propri siti internet che ben illustrava le

possibilità e le modalità per chiedere il rinvio della rendita e beneficiare

del relativo supplemento (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art.

55ter cpv. 1 OAVS). In tali condizioni, la Cassa cantonale di compensazione

aveva correttamente stabilito la rendita di vecchiaia secondo le disposizioni

generali vigenti, vale a dire con effetto dal 1° luglio 2009.

6.

6.1

Contravvenendo al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF),

il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento della Corte cantonale

in merito alla (contestata) informazione da parte delle autorità amministrative

sarebbe contrario al diritto e - trattandosi di una questione di fatto -

addirittura arbitrario. In tale misura il ricorso si dimostra inammissibile

siccome manifestamente non motivato in modo sufficiente. A titolo abbondanziale

si osserva comunque - per quanto peraltro già fatto notare dall'amministrazione

in sede di decisione su opposizione - che la Cassa cantonale di compensazione

assolve pienamente al proprio obbligo, sancito dall'art. 67 cpv. 2 OAVS, di

richiamare mediante pubblicazioni, almeno una volta l'anno, l'attenzione degli

assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la

richiesta. Ciò avviene notoriamente mediante pubblicazione periodica sul Foglio

ufficiale cantonale e contestuale rinvio alle informazioni di dettaglio

dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali, nel quale è integrata la

Cassa (cfr.

Del resto lo stesso insorgente,

in sede di osservazioni, il 23 ottobre 2015, a pag. 8 rammenta che la medesima

problematica è stata sollevata nell’ambito del secondo pilastro, dove numerosi

lavoratori hanno averi in giacenza senza neppure esserne al corrente. Già nel

rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione

delle Commissioni della gestione delle Camere federali, emergeva che (FF 2002

pag. 5297 e seguenti, in particolare pag. 5325):

"

(…)

Nel 1996, si è saputo che un numero considerevole di

averi AVS di ex lavoratori emigrati dei Paesi vicini non erano mai stati

rivendicati dagli aventi diritto. Nel corso degli anni seguenti, la Centrale di

compensazione dell’AVS di Ginevra ha svolto

indagini all’estero per trovare gli

aventi diritto a queste rendite. Lo stesso problema sussiste anche

per gli averi delle casse pensioni della previdenza professionale. Nel 1999, la

revisione della legge federale sul libero passaggio nella previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ha permesso

di istituire una centrale per gli averi di previdenza dimenticati («centrale del

2° pilastro»). Su domanda degli aventi diritto, questa centrale ha per compito

di identificare l’istituto di previdenza o di libero passaggio interessato, in collaborazione

con la Centrale di compensazione dell’AVS. In autunno 2001, la CdG-N ha esaminato se le misure

adottate in materia erano appropriate, conformi alle disposizioni legali e se i costi erano

in rapporto con l’obiettivo perseguito. La sua sottocommissione «Affari generali»

ha sentito in merito i rappresentanti della Centrale di compensazione e

dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali. Le attività di ricerca della

Centrale di compensazione in Italia e in Spagna – Paesi di residenza della

maggior parte degli aventi diritto interessati – si sono concluse nel 2000. Gli

aventi diritto sono stati informati dei loro diritti. Come le persone che abitano

in Svizzera, questi devono annunciarsi per poter ricevere le rendite. Solo il 10 per cento degli aventi diritto ha presentato le

relative domande. La ragione principale di questo scarso interesse risiede nel fatto che per

numerose persone che abitano in Italia il fatto di beneficiare di una rendita

svizzera ridurrebbe o eliminerebbe il loro diritto a una rendita italiana. La campagna

della Centrale di compensazione ha permesso di procedere a versamenti unici o di

versare rendite per un importo equivalente a quasi 40 milioni di franchi. La somma

degli averi non reclamati ammonta con ogni probabilità a un multiplo di questa somma. Le

spese dell’amministrazione

per queste azioni sono ammontate a quasi 450 000 franchi.

La ricerca di aventi diritto di averi di casse

pensioni si è rilevata nettamente più difficile e costosa. I motivi risiedono da

una parte nella decentralizzazione del sistema della previdenza professionale

(quasi 11 000 istituti di previdenza) e, dall’altra, nel fatto che il

sistema dei tre pilastri non è conosciuto all’estero e dunque poco noto alle persone

interessate. Tutti i conti degli istituti di previdenza devono essere

annunciati alla centrale del 2° pilastro istituita nel 1999. Su domanda degli

aventi diritto, questa centrale può identificare l’istituto

interessato. Su 75 000 domande, di cui l’85 per cento provenienti dall’Italia, solo 3600

conti sono stati localizzati prima della fine dell’autunno 2001. Gli oneri della centrale

del 2° pilastro sono ammontati a 1 milione di franchi nel 1999 e a 1,7 milioni di

franchi nel 2000. Queste spese dovrebbero

tuttavia diminuire nel corso degli anni

futuri.

Non è possibile evitare completamente la comparsa di

nuovi averi dimenticati.

L’informazione dei lavoratori è stata tuttavia

fortemente migliorata e l’entrata in vigore

degli accordi bilaterali con l’Unione

europea rafforza l’obbligo delle autorità

estere di informare i loro cittadini.

La CdG-N è stata soddisfatta dei risultati di questo

esame. Stima che per il momento non si debbano adottare misure particolari.”

(sottolineatura del redattore)

La problematica è tuttora attuale (cfr. anche la notizia apparsa su

www.rsi.ch/news/svizzera/Dimenticati-27-miliardi-3539320.html del 16 gennaio

2015:

"

(…)

Nei bilanci delle casse pensioni

svizzere si annidano 2,7 miliardi franchi dimenticati dai lavoratori su circa

600'000 conti dormienti di cui non si riescono a rintracciare i proprietari. I

soldi del secondo pilastro sono sovente dimenticati dai lavoratori al momento

in cui cambiano datore, cessano l'attività o lasciano la Svizzera, ha spiegato

all’ATS Max Meili, direttore della Fondazione istituto collettore LPP,

rilevando che la cifra raggiunta a fine 2014 non ha precedenti.

La massa è costituita da

prestazioni di libero passaggio che i lavoratori dovrebbero preoccuparsi di

trasferire al momento in cui la loro situazione professionale cambia.

I soldi “abbandonati” al più

tardi entro due anni vengono trasferiti sotto l'amministrazione dell'istituto

collettore. I due terzi dei proprietari vengono rintracciati. Ma per

un terzo questo non è possibile. Ciò che fa costantemente aumentare la

consistenza dei conti in giacenza. Nel 2014 erano 599'212 per un totale di

oltre 2,7 miliardi di franchi. In media si tratta quindi di 4'500 franchi per

conto.

Chi pensa di avere "soldi

di cassa pensione dimenticati" può rivolgersi all'Ufficio centrale del

secondo pilastro. Nel solo 2014 le richieste sono state circa 33'000”)

Ciò a comprova che nel sistema

previdenziale svizzero, di norma, spetta all’assicurato farsi parti diligente e

chiedere le prestazioni di cui ritiene aver diritto.

Non spetta al Tribunale, ma

semmai al legislatore, apportare le modifiche ritenute necessarie.

2.16

In queste circostanze le tesi del

ricorrente circa l’agire della convenuta quale “banca” o “cassa di risparmio”

che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il conteggio del deposito, che

sarebbe soggetta alla vigilanza della FINMA ed il richiamo alle norme penali

sull’appropriazione indebita sono infondate. Ciò vale anche per quanto concerne

l’ammontare del “capitale” presso la Cassa. Infatti, spetta semmai

all’assicurato, conformemente all’art. 141 OAVS, chiedere alla Cassa di

compensazione il proprio estratto conto.

Circa la vigilanza, l’art. 76

cpv. 1 LPGA prevede che il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle

assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto. A questo proposito per

l’art. 49 cpv. 1 LAVS l'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA),

dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione

professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di

compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione

Secondo l’art. 72 cpv. 1 LAVS per

svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA, il Consiglio

federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni

agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire

un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad

allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.

L’art. 72 cpv. 4 LAVS prevede che le casse di compensazione devono presentare

periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una

relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono

presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un

rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente

all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i

difetti rilevati.

Per l’art. 176 cpv. 1 OAVS il

DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA

e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare

determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente. Il

cpv. 2 prevede che l'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari,

impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni

che ne garantiscano l'uniformità. Per l’art. 176 cpv.

4.

OAVS l'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di

compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni

tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC

sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Infine per l’art. 178 OAVS le casse di compensazione devono

presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da

esso impartite, un rapporto di gestione.

Circa l’Ufficio federale competente, l’ordinanza sull'organizzazione

del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), all’art. 11

cpv. 1 prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è

l'autorità competente in materia di sicurezza sociale, mentre per il cpv. 2

lett. a l’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: garantire la

sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita

della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle

persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di

protezione civile.

Per

l’art. 11 cpv. 3 OOrg-DFI al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS

assume le funzioni seguenti: a. prepara e mette in atto le decisioni per una

politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di

competenze; b. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la

documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo

settore; c. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali; d.

promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le

cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto

all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure

sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.

La

vigilanza spetta pertanto all’UFAS e non alla FINMA, alla quale la presente

fattispecie non deve essere segnalata.

2.17

L’assicurato fa valere la violazione di numerose norme

costituzionali e della CEDU, sostenendo che il mancato riconoscimento del

posticipo della rendita sarebbe contrario alla Costituzione federale ed al

diritto internazionale.

L’interessato invoca il

principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che non

siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2 Cost. fed.,

art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost. fed., art.

111.

cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede di replica

cita ulteriori articoli (doc. V, inc. 30.2014.11).

L’insorgente

ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età,

non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle

argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il

principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui

all’art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto

dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU).

Già

solo per il fatto che l’interessato con il ricorso e le osservazioni invoca

genericamente, elencandole, le norme costituzionali e della CEDU senza motivare

in maniera approfondita le ragioni di una loro eventuale lesione, le censure

andrebbero ritenute manifestamente infondate. Questo TCA, nella misura in cui

non ne ha già tenuto conto in precedenza e ritenuto che con l’impugnativa al TF

l’interessato ha in parte sviluppato le sue considerazioni, le riprenderà

comunque di seguito, con l’esclusione dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. consid.

2.

), spiegando perché l’agire della Cassa va tutelato.

2.18.1

L’insorgente

invoca il principio della parità di trattamento e meglio gli art. 8 cpv. 2

Cost. fed. e 14 CEDU (pag. 14 del ricorso al TF), sostenendo che “un’attività

pubblica o di pubblico interesse (come è quella svolta da una Cassa di

Compensazione AVS) deve rispettare il principio della legalità (art. 1 CEDU e

art. 5 cpv. 1 e 4 Cost. fed.alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv.

1.

e 2 LAVS), deve essere proporzionata e rispondere al pubblico interesse (art.

5.

cpv. 2 Cost. fed. alla luce dell’art. 55 quater cpv. 1 OAVS e 39 cpv. 1 e 2

LAVS): non possono essere predisposte procedure amministrative (come quella

dell’amministrazione delle domande per il tramite delle Agenzie comunali AVS)

che non registrano tale corrispondenza e che dunque mettono a rischio i diritti

degli affiliati” (pag. 14 del ricorso al TF).

A

norma dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per

l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a

causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della

posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o

politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

L’insorgente non fa valere per

quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei suoi confronti

ed in cosa consisterebbe questa disparità. L’interessato ha potuto far valere i

suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire discriminazione

alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi altro assicurato. Il

TCA ha già spiegato che in concreto il motivo della reiezione della domanda non

si basa sul fatto che l’interessato avrebbe fatto valere i suoi diritti senza

utilizzare il formulario corretto, bensì sulla circostanza che non ha

comprovato di aver inoltrato la domanda di posticipazione della rendita

tempestivamente. L’agire della Cassa, che rispetta il principio di legalità

(cfr. art. 39 LAVS, 55 quater OAVS e 67 OAVS) è stato proporzionato e risponde

al pubblico interesse di un trattamento uguale di tutti i cittadini.

2.18.2

A

norma dell’art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità

e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché

ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l’art. 41 cpv. 2

Cost. fed. la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia

assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità,

della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità,

dell’orfanità e della vedovanza.

Di principio gli obiettivi

sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere

invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. L'art. 41 Cost. fed.

non conferisce ai cittadini, ed in casu all’assicurato qui ricorrente, dei diritti

soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti valere direttamente in

giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF 130 I 113).

L’insorgente non può dedurre

diritti dalla norma costituzionale invocata.

Quanto all'accenno all'art. 41

cpv. 2 Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano

affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della

vecchiaia, il TCA rileva come tale precetto sia stato recepito dalla

Confederazione nella LAVS.

In sede di ricorso al TF (pag.

16), il ricorrente sostiene che tale principio non può essere privato del suo

contenuto essenziale al fine di garantire il rispetto delle garanzie negli art.

1.

e 6 cpv. 1 CEDU, “tanto più che l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. stabilisce

che le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Il TCA

trascura questo aspetto come si si trattasse di semplici norme teleologiche”

e richiama l’art. 49 Cost. fed. secondo cui la Confederazione vigila sul

rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni, rilevando che per diritto

federale s’intende necessariamente la CEDU e in particolare gli art. 1 e 6 cpv.

1.

CEDU. Per cui anche le autorità cantonali e gli enti che svolgono una

pubblica funzione devono rispettare la CEDU anche in relazione alle procedure

di notifica adottate.

Questo TCA rileva nuovamente

che il ricorso va respinto perché l’interessato, il quale è stato messo al

beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia, non ha comprovato di aver

esercitato tempestivamente il suo diritto sulla base delle norme della LAVS e

dell’OAVS (cfr. consid. 2.13 e seguenti) e non per asserite lacune delle

amministrazioni nella trasmissione di dati e/o formulari.

La sua censura va di

conseguenza respinta. Del resto, se lo ritiene necessario, e ritiene che la

rendita versata non gli permette di coprire il fabbisogno vitale, l’interessato

può chiedere di essere posto al beneficio delle prestazioni complementari.

Spetterà poi alla Cassa competente decidere circa un eventuale suo diritto in

tale senso.

2.18.3

Per

l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo

quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l’art. 46 cpv. 3

Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile

e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed.

il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

In

concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e

non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale (cfr. consid.

2.13

e seguenti). Non vi sono motivi per ritenere che nel caso di specie questi

articoli costituzionali siano stati violati.

Con

il ricorso al TF (pag. 14), il ricorrente, circa le garanzie della procedura

comunale e cantonale, afferma “che non è chiaro come ciò avvenga, e come sia

avvenuto nel caso in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da

parte dell’Ufficio federale. Il TCA conclude senza motivazione che “questa

circostanza non è d’aiuto all’assicurato”. Per l’insorgente il TCA ha

omesso di considerare che “questa procedura delle agenzie comunali e

cantonali AVS – che è di diritto pubblico – non dà alcuna garanzia di

trasmissione dei formulari alla Cassa (in violazione dei principi stabiliti

dagli art 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. fed.)”. Egli rimprovera inoltre

questa istanza di disconoscere “che la Confederazione deve anche adottare i

necessari provvedimenti relativi ad una procedura che dia all’affiliato la

garanzia che le sue comunicazioni giungano al destinatario (la Cassa),

altrimenti non può garantire di prendere i provvedimenti per una previdenza

sufficiente in materia di vecchiaia (art. 111 cpv. 1 Cost. fed.)” (cfr.

pag. 16 del ricorso al TF).

Questo

Tribunale ribadisce che nel preciso caso di specie l’insorgente non ha

comprovato di aver esercitato (tempestivamente) il suo diritto di posticipare

il versamento della rendita di vecchiaia, indipendentemente dalla forma che

intendeva utilizzare o afferma di aver utilizzato. Egli non ha inoltre prodotto

alcuna copia del formulario che sostiene di aver consegnato nel corso del mese

di luglio/agosto 2009 ad un funzionario del Comune di __________.

Ne

segue che non può essere rimproverato alle amministrazioni di aver applicato

una procedura errata di comunicazione, che non vi sarebbe stata una garanzia di

trasmissione dei formulari o che non vi sarebbe alcuna garanzia che le sue

comunicazioni giungano al destinatario.

2.18.4

Secondo

l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una

previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa

previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia,

superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

Secondo l’art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede affinché sia

l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia la previdenza

professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

Per

l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost fed. le rendite devono coprire adeguatamente il

fabbisogno vitale.

Questi articoli costituiscono

la base legale per l’emanazione delle norme della legge sull'assicurazione

vecchiaia e superstiti (LAVS).

Il mandato costituzionale è

stato concretizzato tramite l’emanazione della citata legge e la Cassa di

compensazione ha applicato correttamente i disposti normativi al caso di specie

(cfr. consid. 2.13 e seguenti).

A dipendenza del vissuto

professionale ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite

non coprano adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la

previdenza costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia,

superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale,

art. 111 Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni

intervengono versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).

Nel caso di specie, come già

anticipato, l’interessato, se lo ritiene necessario e se i presupposti sono

dati, può pertanto inoltrare una richiesta per eventualmente ottenere

l’erogazione di prestazioni complementari. Egli non può per contro dedurre

alcun diritto specifico per il caso in esame.

2.18.5

Nel

caso di specie questo TCA non ravvisa una violazione, da parte della convenuta,

del principio di “legalità”, che secondo l’insorgente è insito nell'art.

1.

CEDU, il quale prevede che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni

persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al

titolo primo della Convenzione, il diritto di essere sentito di cui all’art. 6

§ 1 CEDU (di cui si è già detto; l’insorgente è stato del resto sentito sia nel

corso dell’udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [doc. XX, inc. 30.2014.11], sia

nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2015 [doc. V, inc. 30.2015.19]), il

principio di uguaglianza (art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle

libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza

distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di

religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o

sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o

di altra condizione”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione

dell’art. 8 Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU:

"Nessuna disposizione della presente Convenzione può

essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o

individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla

distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione

o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle

previste in detta Convenzione").

La

Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate correttamente

(cfr. consid. 2.13 e seguenti).

2.18.6

In sede di replica (doc. V, inc.

30.2014

), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna motivazione,

alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale e della CEDU,

in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato cita

l’art. 9 Cost. fed. (in relazione con l’art. 5 cpv. 3 Cost. fed. e 2 CCS),

secondo cui ognuno ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il

principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il ricorrente fa

inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1 Cost. fed., il

preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le parti hanno il

diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza), 30 Cost. fed.

(procedura giudiziaria: nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere

giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati [cpv. 1]. Nelle

azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale

del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro [cpv. 2]. L’udienza e

la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni

[cpv. 3]) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza: “Ogni

persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato

della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a)

se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale

competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione

di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per

garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; c) se è stato

arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria

competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia

commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di

impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se si

tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua

educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità

competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire

la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato,

di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della

detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente

nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o

d'estradizione. 2. Ogni persona che venga arrestata deve essere

informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi

dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona

arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo,

deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato

autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere

giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante

l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che

assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni persona

privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare

un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla

legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è

illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in

violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una

riparazione”).

Come già accennato, a

prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro asserita

violazione, in concreto non vi sono motivi per ritenere che la Cassa non abbia

correttamente applicato i citati articoli costituzionali e di diritto

internazionale.

L’amministrazione, come

ampiamente esposto in precedenza (cfr. in particolare i consid. 2.13, 2.14 e

2.

) non ha agito in maniera arbitraria (a questo proposito cfr. anche la

sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015) e non ha violato il principio della

buona fede (cfr. consid. 2.15).

2.18.7

Il ricorrente fa valere in più

occasioni la priorità della CEDU sulla Costituzione federale anche in ambiti

che esulano dal diritto penale e in particolare nelle assicurazioni sociali

(cfr. pag. 16 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che oggetto del

contendere, per quanto concerne gli aspetti materiali, é la questione di sapere

se ha esercitato tempestivamente il suo diritto a posticipare la rendita di

vecchiaia. Ciò che per i motivi più volte espressi in precedenza non è il caso.

Non è messo in dubbio che la CEDU, di massima, si applica anche alla presente

procedura.

2.18.8

L’assicurato richiama anche l’art.

1.

del Protocollo addizionale CEDU “che garantisce la tutela dei beni dei

cittadini, anche di quelli accumulati come capitale di vecchiaia” (pag. 18

del ricorso al TF). Questo TCA rileva che l’amministrazione non ha messo in

discussione il suo diritto ad ottenere una prestazione e con la decisione

impugnata gli ha riconosciuto una rendita ordinaria di vecchiaia con effetto

retroattivo dal mese di ottobre 2009 sulla base dei contributi da lui versati

ed in conformità dei disposti della LAVS.

2.19

L’insorgente afferma che non è

chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso in oggetto, il controllo

delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. Questa

circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e comunque, in assenza

dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della rendita, non è

rilevante e non merita ulteriore approfondimento.

2.20

Il ricorrente rimprovera al TCA di

aver agito lentamente vista la lunga durata della procedura “(30.01.2013 al

22.08

)” (pag. 29 del ricorso al TF). Questo Tribunale rileva che in

realtà il ricorso è del 30 gennaio 2014 (e non del 30 gennaio 2013; cfr. doc.

I, inc. 30.2014.11) e che alla luce degli accertamenti effettuati, 7 mesi per

decidere questa causa non possono essere ritenuti eccessivi.

Va abbondanzialmente rilevato

che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Se l'autorità si è occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in

DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo

ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso

in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10

anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello

in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione

di un atto di ricusa). Con sentenza del 20

settembre 1995 del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata

giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad

ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und

IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San

Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.21

L’insorgente

afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da

ottobre a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita

nell’ammontare riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e

sostiene che è irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di

conseguenza dal 1° ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di

mora del 5% sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al

momento del pagamento. Per il ricorrente vanno applicate le norme del CO (cfr.

doc. V, inc. 30.2015.19 e doc. X, inc. 30.2015.19). Per gli altri crediti si

applicano invece le norme previste dalle assicurazioni sociali (doc. X, inc.

30.2015

).

Con la decisione formale del 9

dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha correttamente

calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese di ottobre 2009

(mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del ricorrente [cfr.

art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc. A6, pag. 3, inc.

30.2014

), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni

mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6, inc. 30.2014.11).

Per quanto concerne gli

interessi, nella già citata (cfr. consid. 2.15) sentenza 9C_903/2013 del 30

gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv.

2.

LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di

collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in

cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,

Ginevra, Zurigo, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A

partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per

statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò

significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni

soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del

diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag.

383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA). Come nel

caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente che la seconda condizione

non si realizza nel caso di specie, il diritto alla rendita essendo stato

rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS soltanto nei mesi di

settembre/ottobre 2013 (doc. A9, inc. 30.2014.11) e la decisione impugnata

essendo stata emessa il 23 gennaio 2014 (doc. A2, inc. 30.2014.11).

Ora,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014,

ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. fra le tante: DTF 121 V

366.

consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Nella fattispecie a giusta

ragione la Cassa ha negato gli interessi.

2.22

Il

ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I, inc.

30.2014

; cfr. anche doc. X, inc. 30.2015.19).

Pendente

causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato

diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice sia nel

corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste __________

(doc. VIII, inc. 30.2014.11), __________ di __________ all’epoca dei fatti, sia

al termine dell’udienza del 9 ottobre 2015 quando è stato sentito il teste __________,

alle dipendenze del Comune di __________ fino al __________ (doc. V, inc.

30.2015

).

Il

TCA ha invece rinunciato a sentire __________, la quale, interpellata il 10

luglio 2013 (doc. I, inc. 30.2014.11 e doc. A10, inc. 30.2014.11), secondo

quanto indicato in sede di ricorso, avrebbe “promesso a RI 1 di regolare

ogni cosa, così che potesse ottenere una rendita posticipata, come da lui

richiesto” (doc. I, pag. 3, inc. 30.2014.11), poiché, come spiegato al

consid. 2.13, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della

vertenza, nella misura in cui, come ammesso dall’interessato in sede di udienza

il 22 maggio 2014, __________ si è limitata ad affermare che si sarebbe

occupata del caso ed aveva anch’essa rilevato che mancava la domanda di rinvio

(doc. XX, inc. 30.2014.11, pag. 4: “ […] Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra

mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei

documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di

tutto. Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa parlando però con

altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva essere posticipata la

rendita. La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava della cosa ma poi

io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per tale motivo ho

richiamato parlando con una signora e non era la __________. […]”)

In

sede di conclusioni il ricorrente chiede nuovamente la sua audizione, questa

volta per comprovare che il doc. 13 allegato alle osservazioni del 23 ottobre

2015, e meglio la richiesta di calcolo della rendita futura del 9 gennaio 2009

è pervenuta alla Cassa convenuta (doc. X, inc. 30.2015.19 pag. 5 e 13).

Sennonché, questa circostanza non è contestata dalla Cassa che ha prodotto il

documento con la risposta di causa del 4 febbraio 2014 (doc. III/1, inc. 30.2014.11,

con timbro della cassa del 30 gennaio 2009) e non deve di conseguenza essere

indagata oltre (cfr. del resto anche il doc. V/A12, inc. 30.2014.11).

Il

TCA ritiene inoltre superflua anche l’audizione di __________ ex apprendista e

poi impiegato presso il Comune di __________, audizione peraltro non richiesta

dall’assicurato. Il medesimo insorgente evidenzia infatti che il funzionario non

si occupava di pratiche AVS (cfr. conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc.

30.2015

) e che non è mai stato nemmeno aiuto gerente dell’Agenzia AVS (cfr.

conclusioni, doc. X, pag. 4, punto 2.5, inc. 30.2015.19). Il 5 maggio 2014

(doc. XVI, inc. 30.2014.11) e con l’impugnativa al TF il ricorrente ha del

resto sostenuto di aver consegnato il formulario per la richiesta di posticipo

della rendita a __________ (ricorso al TF, pag. 4).

Ne

segue che questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va a questo proposito

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01

dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.23

Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non

deve essere esaminata la richiesta dell’interessato, ancora ribadita in sede di

conclusioni il 23 ottobre 2015 (doc. X, inc. 30.2015.19), rappresentato dalla RA

1, che ha manifestamente un interesse all’esito della vertenza in virtù di un

obbligo di assistenza coniugale (cfr. art. 159 cpv. 3 CC), di condannare la

Cassa al pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede

amministrativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti