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Decisione

30.2015.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati

a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono

pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali

(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti)."

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF

9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid.

6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata

oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare

una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione

giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione

la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115

V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può

obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è

del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto

alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008

del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8;

DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag.

79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso

deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere

arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).

L'amministrazione

non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la

facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte

determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,

consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,

consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.

4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2

il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione

rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile

tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione

può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

2.3. In

concreto, con decisione formale del 23 luglio 2015 (doc. 24) la Cassa di

compensazione ha osservato che a seguito di un controllo interno era emerso che

il calcolo effettuato nell’ambito dell’attribuzione di una rendita di vedovanza

all'assicurata era errato, dato che gli anni dal 1971 al 1999 non potevano

essere conteggiati al defunto marito quale periodo contributivo siccome egli

aveva lavorato all’estero.

La restituzione di quanto percepito in eccesso si imporrebbe

quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento di una rendita per

vedova più elevata di quanto di sua spettanza.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi calcolato

la rendita per vedova che l'interessata ha percepito nel periodo dal 1° luglio

2010 al 31 luglio 2015 (Fr. 33'550.-) e l’importo di diritto nello stesso

periodo (Fr. 3'966.-).

Constatato così un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,

l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della differenza di

Fr. 29'584.-.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha evidenziato che l’errore è

stato commesso dalla Cassa stessa e ciò le ha pure comportato dei danni

economici, perciò essa non è tenuta a restituire alcunché.

2.4. Va innanzitutto rammentato

che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione

di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione

di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per

il riesame della precedente decisione formale di concessione della rendita per

vedova.

La decisione del 24 novembre 1999 (doc. 79) è infatti contraria

alla legislazione in materia di rendite, visto che il marito della ricorrente

era sì domiciliato in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), ma con

un’attività lavorativa salariata svolta in __________ per un datore di lavoro __________.

Va al riguardo rilevato che l'affiliazione obbligatoria al sistema

dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere qualificata come

automatica. Ciò significa che una persona che adempie una delle condizioni di

assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione, senza avere fatto

uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto internazionale

indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione personale

del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente. Non è

quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de

la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26

pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9).

L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre condizioni alternative di

assoggettamento obbligatorio e poiché l'affiliazione al regime

dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è individuale o personale, è

sufficiente che una persona fisica adempia personalmente uno dei criteri di

Considerandi

assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia applicabile (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 31

pag. 31 ad art. 1 LAVS).

I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS prevedono quanto segue:

- una persona che adempie uno dei criteri di assoggettamento

previsti al capoverso 1,

- senza rientrare in un caso di eccezione (cpv. 1 lett. a e c),

- senza avere domandato ed ottenuto la liberazione o l'esonero (cpv.

2.

lett. b),

- senza che il diritto internazionale - Convenzioni di sicurezza

sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro diritto nazionale o non

esenti l'interessato, è assicurata obbligatoriamente all'assicurazione

vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione invalidità.

Ciò che è determinante evidenziare per il caso in esame, è che i

criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1 LAVS sono alternativi.

È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente il domicilio o l'attività

lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini,

op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad art. 1 LAVS).

In concreto è pacifico che il marito della ricorrente era domiciliato

in Svizzera, ma svolgeva la sua attività all’estero.

Da un canto, quindi, il coniuge dell’assicurata adempiva uno dei

criteri di assoggettamento previsti al capoverso 1 dell’art. 1a cpv. 1 LAVS

(domicilio in Svizzera). D’altro canto, però, sulla base della Convenzione tra

la Confederazione Svizzera e la __________ relativa alla sicurezza sociale del __________

(__________) applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 - e in seguito in

virtù dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS

0.142.112

) e del regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore,

nei rapporti tra la Svizzera e l’Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e

sostituito dal 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004, ad ogni buon

qui comunque non entranti in linea di conto ritenuto che il marito della

ricorrente è deceduto nel 1999 -, egli era affiliato esclusivamente in __________

(cfr., per un caso analogo, la STCA 30.2013.15 del 4 luglio 2013 e la STCA 30.2011.30/31

del 19 ottobre 2011, consid. 5).

Pertanto, non essendo il

coniuge dell’assicurata affiliato alla LAVS svizzera e non potendo di

conseguenza essergli computati periodi di contribuzione, nel calcolo della

rendita di vedovanza spettante nel 1999 alla ricorrente non dovevano essere presi

in considerazione gli accrediti per compiti educativi successivi alla nascita

della figlia e per i 16 anni seguenti (dal 1974 al 1989).

Fanno dunque stato, ai fini del calcolo della rendita di vedovanza

dell’assicurata, unicamente i 2 anni e 2 mesi di contributi versati

regolarmente dal marito in Svizzera negli anni 1963, 1964 e 1965 (doc. 61).

A giusta ragione l’amministrazione ha pertanto riconsiderato il

provvedimento amministrativo emesso nel 1999, essendo manifestamente errato e la

sua modifica rivestendo d’altro canto un’importanza notevole, poiché ha per

oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione delle rendite per vedova versate in

eccesso all'insorgente è quindi formalmente giustificata.

Occorre dunque ora verificare la lamentela della ricorrente circa

la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso

dalla Cassa retroattivamente fino al 1° luglio 2010.

2.5

La Cassa di compensazione si

è accorta dell’errore nella determinazione dell’importo della rendita di vedovanza

di spettanza della ricorrente quando nel maggio 2015 (doc. 44) quest’ultima ha

postulato la rendita di vecchiaia ordinaria per sé stessa. In quell’occasione,

l’assicurata ha infatti indicato che il coniuge ha lavorato in __________ fino

al 4 ottobre 1999 (doc. 41).

Ne segue che la decisione di restituzione del 23 luglio 2015 è

tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando

l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Ritenuto inoltre che la

richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 luglio

2015, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2

LPGA).

2.6

Quanto all’importo

complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 29'584.- (doc. 24).

Dal nuovo calcolo effettuato dalla Cassa nel 2015 (docc. 27-34) emerge

che i “Periodi CH per la condizione di durata minima di contribuzione (DMC): 2

anni 02 mesi” (doc 29) e che l’importo mensile di diritto dell’assicurata a

titolo di rendita per vedova doveva ammontare in realtà a Fr. 38.- nel 1999, a

Fr. 58.- dal 1° giugno 2002, a Fr. 64.- nel 2010 e a Fr. 66.- dal 1° gennaio

2015.

al 31 agosto 2015. Dopodiché, il suo diritto alla rendita semplice di

vecchiaia ordinaria maturata con l’età di pensionamento è stato fissato in Fr.

694.

- al mese dal 1° settembre 2015 (doc. 27).

Considerato il pagamento retroattivo della rendita per vedovo di

Fr. 539.- al mese nel 2010, di Fr. 548.- negli anni 2011 e 2012, di Fr. 553.-

nel biennio 2013 e 2014 e di Fr. 556.- dal 1° gennaio al 31 luglio 2015,

paragonato al nuovo importo di spettanza dell’assicurata, la differenza di Fr.

29'584.- chiesta in restituzione è pertanto corretta.

2.7

Resta da esaminare la domanda

di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede

venga decisa dal TCA.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

A norma dell’art. 3

OPGA:

" 1 L’ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

2.

Nella

decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

3.

L’assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le

condizioni per il condono.”.

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”.

L’amministrazione ha

evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Il TF ha rilevato che di

norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e

che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del

condono sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011;

sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del

16.

gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen

zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem

Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte

vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in

der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung

kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur

verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den

Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der

im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der

Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden

Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale

Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand

gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu

prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der

Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).

Nel caso di specie l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda

di condono e quindi non si è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo

grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita in giudicato

della decisione di restituzione (doc. A1 punto 9).

Al riguardo,

questo TCA rileva quanto segue.

Innanzitutto, in assenza

di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato

del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio

grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul condono

tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe

quindi ora prematura.

Inoltre, il TCA non

potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima aver effettuato

ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave, di modo che le

condizioni per concedere il condono non possono essere considerate manifestamente

adempiute.

Gli atti prodotti

dall’interessata non permettono di esprimersi circa la presenza di un onere

finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale

disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le parti, in

applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter

prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.

Infine, occorrerebbe

comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della

buona fede.

Ne segue

che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA,

la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la presente decisione di

restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti