30.2015.21
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12 novembre 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.21
TB
Lugano
12 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 settembre 2015 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con il decesso del marito,
nel 1999 (doc. 86) RI 1 ha richiesto una rendita per superstiti, che con decisione
del 24 novembre 1999 (doc. A3) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 475.- al mese,
ritenendo un reddito annuo medio di Fr. 20'502.- e un periodo totale di
contribuzione di 18 anni e 2 mesi (2 anni e 2 mesi di durata contributiva in
Svizzera + 16 anni di accrediti per compiti educativi della figlia nata nel
1973), applicando così la scala 22.
1.2. Nel 2015 (doc. 36) l’assicurata,
nata nel 1951, ha chiesto l’ottenimento della rendita di vecchiaia.
In tale occasione la Cassa di compensazione si è accorta di averle
erroneamente riconosciuto dal 1999 una rendita di vedovanza maggiorata, siccome
gli anni di contribuzione del marito, attivo professionalmente all’estero dal
1964 al 1999, sono stati conteggiati come periodi contributivi svizzeri.
Pertanto, con la decisione del 23 luglio 2015 (doc. 24) la Cassa
di compensazione ha calcolato il nuovo diritto alla rendita di vedovanza di RI
1 dal 1° luglio 2010 (Fr. 64.-/ mese) al 31 luglio 2015 (per un totale di Fr.
3'966.-) e quindi le ha chiesto in restituzione la differenza di Fr. 29'584.-
(doc. 21), derivante dalla rendita per vedova versata erroneamente per quello
stesso periodo (ammontante in totale a Fr. 33'550.-).
1.3. Il 6 agosto 2015 (doc. A2)
v’è stato un incontro fra le parti, durante il quale l’assicurata ha chiesto
l’annullamento della decisione di restituzione e ha invocato la sua buona fede.
L’8 settembre 2015 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato
la decisione su opposizione con cui ha confermato l’obbligo dell’assicurata di
restituire la somma di Fr. 29'584.-, frutto di un errore avvenuto al momento
della concessione della rendita di vedovanza, giacché il marito lavorava in __________
e quindi gli anni dal 1974 al 1989 non potevano essere conteggiati quali
periodi di contribuzione ex art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS.
Con il nuovo calcolo la scala di rendita applicabile era la 3 in
luogo della precedente 22, perciò l’ammontare della rendita per vedova era
inferiore e l’ordine di restituzione è stato fatto retroagire di 5 anni. La
Cassa ha infine rilevato che si potrà pronunciare sulla domanda di condono solo
dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
1.4. Con ricorso del 29 settembre
2015 (doc. I) RI 1 ha postulato il condono della somma da restituire, evidenziando
che a causa dell’errore commesso dalla Cassa di compensazione ha subìto un
danno economico, sia perché ha dovuto pagare più imposte ritrovandosi con un
reddito annuo erroneamente maggiorato, sia perché andando in pensione con due
anni di anticipo ha dovuto versare dei contributi sociali maggiorati, essendo
anch’essi calcolati in base alla tassazione.
La ricorrente ha rilevato che l’errore a monte, nel 1999, appartiene
alla Cassa di compensazione malgrado ella abbia a suo tempo prodotto tutti i
necessari documenti per l’ottenimento della rendita di vedovanza, dai quali
risultava chiaramente che il marito lavorava al __________. Sarebbe pertanto ingiusto,
a suo dire, che spetti ora a lei rimborsare un’ingente somma a causa di una
grave mancanza di un funzionario.
1.5. Nella risposta di causa del
19 ottobre 2015 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, riconfermando
il provvedimento impugnato. Quanto al presunto, ma contestato, danno economico
subìto dalla ricorrente, l’amministrazione l’ha rinviata alle competenti
istanze, essendo questa questione irrilevante ai fini della causa in oggetto. Infine,
la domanda di condono dell’assicurata è stata ritenuta prematura, dovendo prima
concludersi la vertenza sulla restituzione.
La ricorrente si è riconfermata nel suo memoriale (doc. V).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,
la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 cons. 2b).
2.2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza
allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa
(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i
LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrecht-sprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere
rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati
a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti)."
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF
9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid.
6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata
oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può
obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è
del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto
alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008
del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8;
DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag.
79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso
deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere
arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).
L'amministrazione
non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la
facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,
consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,
consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.
4.1).
Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2
il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione
rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile
tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione
può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
2.3. In
concreto, con decisione formale del 23 luglio 2015 (doc. 24) la Cassa di
compensazione ha osservato che a seguito di un controllo interno era emerso che
il calcolo effettuato nell’ambito dell’attribuzione di una rendita di vedovanza
all'assicurata era errato, dato che gli anni dal 1971 al 1999 non potevano
essere conteggiati al defunto marito quale periodo contributivo siccome egli
aveva lavorato all’estero.
La restituzione di quanto percepito in eccesso si imporrebbe
quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento di una rendita per
vedova più elevata di quanto di sua spettanza.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi calcolato
la rendita per vedova che l'interessata ha percepito nel periodo dal 1° luglio
2010 al 31 luglio 2015 (Fr. 33'550.-) e l’importo di diritto nello stesso
periodo (Fr. 3'966.-).
Constatato così un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,
l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della differenza di
Fr. 29'584.-.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha evidenziato che l’errore è
stato commesso dalla Cassa stessa e ciò le ha pure comportato dei danni
economici, perciò essa non è tenuta a restituire alcunché.
2.4. Va innanzitutto rammentato
che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione
di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione
di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per
il riesame della precedente decisione formale di concessione della rendita per
vedova.
La decisione del 24 novembre 1999 (doc. 79) è infatti contraria
alla legislazione in materia di rendite, visto che il marito della ricorrente
era sì domiciliato in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), ma con
un’attività lavorativa salariata svolta in __________ per un datore di lavoro __________.
Va al riguardo rilevato che l'affiliazione obbligatoria al sistema
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere qualificata come
automatica. Ciò significa che una persona che adempie una delle condizioni di
assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione, senza avere fatto
uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto internazionale
indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione personale
del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente. Non è
quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26
pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9).
L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre condizioni alternative di
assoggettamento obbligatorio e poiché l'affiliazione al regime
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è individuale o personale, è
sufficiente che una persona fisica adempia personalmente uno dei criteri di
Considerandi
assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia applicabile (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 31
pag. 31 ad art. 1 LAVS).
I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS prevedono quanto segue:
- una persona che adempie uno dei criteri di assoggettamento
previsti al capoverso 1,
- senza rientrare in un caso di eccezione (cpv. 1 lett. a e c),
- senza avere domandato ed ottenuto la liberazione o l'esonero (cpv.
2.
lett. b),
- senza che il diritto internazionale - Convenzioni di sicurezza
sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro diritto nazionale o non
esenti l'interessato, è assicurata obbligatoriamente all'assicurazione
vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione invalidità.
Ciò che è determinante evidenziare per il caso in esame, è che i
criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1 LAVS sono alternativi.
È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente il domicilio o l'attività
lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini,
op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad art. 1 LAVS).
In concreto è pacifico che il marito della ricorrente era domiciliato
in Svizzera, ma svolgeva la sua attività all’estero.
Da un canto, quindi, il coniuge dell’assicurata adempiva uno dei
criteri di assoggettamento previsti al capoverso 1 dell’art. 1a cpv. 1 LAVS
(domicilio in Svizzera). D’altro canto, però, sulla base della Convenzione tra
la Confederazione Svizzera e la __________ relativa alla sicurezza sociale del __________
(__________) applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 - e in seguito in
virtù dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS
0.142.112
) e del regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore,
nei rapporti tra la Svizzera e l’Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e
sostituito dal 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004, ad ogni buon
qui comunque non entranti in linea di conto ritenuto che il marito della
ricorrente è deceduto nel 1999 -, egli era affiliato esclusivamente in __________
(cfr., per un caso analogo, la STCA 30.2013.15 del 4 luglio 2013 e la STCA 30.2011.30/31
del 19 ottobre 2011, consid. 5).
Pertanto, non essendo il
coniuge dell’assicurata affiliato alla LAVS svizzera e non potendo di
conseguenza essergli computati periodi di contribuzione, nel calcolo della
rendita di vedovanza spettante nel 1999 alla ricorrente non dovevano essere presi
in considerazione gli accrediti per compiti educativi successivi alla nascita
della figlia e per i 16 anni seguenti (dal 1974 al 1989).
Fanno dunque stato, ai fini del calcolo della rendita di vedovanza
dell’assicurata, unicamente i 2 anni e 2 mesi di contributi versati
regolarmente dal marito in Svizzera negli anni 1963, 1964 e 1965 (doc. 61).
A giusta ragione l’amministrazione ha pertanto riconsiderato il
provvedimento amministrativo emesso nel 1999, essendo manifestamente errato e la
sua modifica rivestendo d’altro canto un’importanza notevole, poiché ha per
oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
La richiesta di restituzione delle rendite per vedova versate in
eccesso all'insorgente è quindi formalmente giustificata.
Occorre dunque ora verificare la lamentela della ricorrente circa
la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso
dalla Cassa retroattivamente fino al 1° luglio 2010.
2.5
La Cassa di compensazione si
è accorta dell’errore nella determinazione dell’importo della rendita di vedovanza
di spettanza della ricorrente quando nel maggio 2015 (doc. 44) quest’ultima ha
postulato la rendita di vecchiaia ordinaria per sé stessa. In quell’occasione,
l’assicurata ha infatti indicato che il coniuge ha lavorato in __________ fino
al 4 ottobre 1999 (doc. 41).
Ne segue che la decisione di restituzione del 23 luglio 2015 è
tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando
l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Ritenuto inoltre che la
richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 luglio
2015, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2
LPGA).
2.6
Quanto all’importo
complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 29'584.- (doc. 24).
Dal nuovo calcolo effettuato dalla Cassa nel 2015 (docc. 27-34) emerge
che i “Periodi CH per la condizione di durata minima di contribuzione (DMC): 2
anni 02 mesi” (doc 29) e che l’importo mensile di diritto dell’assicurata a
titolo di rendita per vedova doveva ammontare in realtà a Fr. 38.- nel 1999, a
Fr. 58.- dal 1° giugno 2002, a Fr. 64.- nel 2010 e a Fr. 66.- dal 1° gennaio
2015.
al 31 agosto 2015. Dopodiché, il suo diritto alla rendita semplice di
vecchiaia ordinaria maturata con l’età di pensionamento è stato fissato in Fr.
694.
- al mese dal 1° settembre 2015 (doc. 27).
Considerato il pagamento retroattivo della rendita per vedovo di
Fr. 539.- al mese nel 2010, di Fr. 548.- negli anni 2011 e 2012, di Fr. 553.-
nel biennio 2013 e 2014 e di Fr. 556.- dal 1° gennaio al 31 luglio 2015,
paragonato al nuovo importo di spettanza dell’assicurata, la differenza di Fr.
29'584.- chiesta in restituzione è pertanto corretta.
2.7
Resta da esaminare la domanda
di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede
venga decisa dal TCA.
Secondo l’art. 25 cpv. 1
seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
A norma dell’art. 3
OPGA:
" 1 L’ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
2.
Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3.
L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L’amministrazione ha
evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11
luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Il TF ha rilevato che di
norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e
che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del
condono sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011;
sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del
16.
gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen
zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem
Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte
vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in
der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung
kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur
verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den
Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der
im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der
Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden
Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale
Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand
gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu
prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der
Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).
Nel caso di specie l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda
di condono e quindi non si è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo
grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita in giudicato
della decisione di restituzione (doc. A1 punto 9).
Al riguardo,
questo TCA rileva quanto segue.
Innanzitutto, in assenza
di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato
del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio
grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul condono
tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe
quindi ora prematura.
Inoltre, il TCA non
potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima aver effettuato
ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave, di modo che le
condizioni per concedere il condono non possono essere considerate manifestamente
adempiute.
Gli atti prodotti
dall’interessata non permettono di esprimersi circa la presenza di un onere
finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale
disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le parti, in
applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter
prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.
Infine, occorrerebbe
comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della
buona fede.
Ne segue
che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA,
la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la presente decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti