30.2015.22
Rendita per la figlia in formazione chiesta tardivamente. Conferma della retroattività di 5 anni
20 novembre 2015Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.22
cs
Lugano
20 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato il __________ 1943, con decisione del 10 giugno 2010 è stato messo al
beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. 68).
B. Il
31 luglio 2015 RI 1 ha scritto alla CO 1 rilevando che sua figlia __________,
nata __________ 1987, tra il 2008 ed il 2011 ha frequentato l’Università di __________
e che questa circostanza imporrebbe il versamento di una rendita per figli
(doc. 81).
C. Con
decisione del 3 agosto 2015 la CO 1 ha riconosciuto la prestazione per il
periodo dal 1° luglio 2010 al 31 luglio 2011 (doc. 101).
D. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2014 la Cassa ha in parte accolto le
censure sollevate da RI 1 e, sulla base della nuova documentazione prodotta, ha
riconosciuto la rendita per figli fino al 30 aprile 2012 (doc. 112).
E. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di
poter beneficiare della rendita per figli anche per il periodo dal 1° agosto
2008 al mese di giugno 2010 (doc. I). L’insorgente chiede di poter esaminare la
domanda di prestazioni del 12 febbraio 2008 e sostiene che non si debba far
capo al termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 24 cpv. 1 LPGA.
F. Con
risposta del 22 ottobre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, sarà ripresa in corso di motivazione
(doc. III).
G. Il
26 ottobre 2015 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 6
novembre 2015 per visionare l’incarto e produrre eventuali osservazioni (doc.
V).
H. Il
3 novembre 2011 l’incarto è stato visionato ed il 6 novembre 2015 l’insorgente
ha rilevato che nel formulario compilato nel 2008 l’informazione riguardante il
diritto alla rendita per figli era in fondo al punto 3, in appendice, mentre
nei nuovi formulari l’informazione si trova nella prima parte della pagina, ed è
molto più chiara e comprensibile (doc. VII).
Fatti
I. La
Cassa è stata chiamata a presentare eventuali osservazioni scritte (doc. VIII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Considerandi
2.
Con
il ricorso l’insorgente ha chiesto di poter visionare la domanda di prestazioni
compilata nel 2008, rilevando che malgrado la medesima richiesta sia stata
inoltrata con l’opposizione, la Cassa non gli ha permesso di vedere il citato formulario
(doc. I).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127.
III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4.
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126.
I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Nel
caso di specie con l’opposizione del 2 settembre 2015 l’interessato ha chiesto
di poter avere copia del formulario di richiesta della rendita compilato nel
2008.
o di poter passare presso gli uffici della Cassa, previo appuntamento, per
visionare il documento, al fine di verificare se aveva segnalato che la figlia __________
stava ancora studiando (doc. A2).
Malgrado
la chiara richiesta dell’insorgente di poter prendere conoscenza dell’incarto,
la Cassa ha emesso la decisione su opposizione, senza dare all’interessato la
possibilità di visionare la documentazione (doc. A1).
Per
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione. Secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a LPGA, purché siano tutelati
interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti
l’assicurato per i dati che lo riguardano. L’art. 48 LPGA prevede che un atto
il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo
qualora l’assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il
contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di
pronunciarsi e di fornire controprove.
In
concreto l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito del
ricorrente non avendogli permesso di visionare la richiesta di rendita da lui
stesso compilata il 12 febbraio 2008.
Tuttavia,
ritenuto che l’insorgente medesimo in sede di ricorso ha nuovamente chiesto di poter
visionare il documento innanzi al Tribunale, affermando che “se
effettivamente il formulario non indicava che mia figlia era agli studi mi
ritengo d’accordo con la decisione su opposizione della __________ del
14.09.2015
e quindi il presente ricorso è da ritenersi nullo” (doc. I) e
che il TCA gli ha assegnato un termine per esaminare la documentazione prodotta
dalla Cassa ed esprimersi in merito (doc. V), la violazione del diritto di
essere sentito è stata sanata.
Infatti
una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come
in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279.
consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.
anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In
concreto il ricorrente ha preso visione dell’incarto è si è determinato in
merito (doc. VII).
Il
suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto,
una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
La
Cassa di compensazione convenuta è tuttavia resa attenta che spetta in primo
luogo all’amministrazione stessa garantire il diritto di essere sentito (cfr.
art. 42 LPGA) e permettere, nei limiti imposti dalla legge (cfr. art. 47 LPGA),
la consultazione degli atti.
Nel
merito
3.
Ai
sensi dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS le persone cui spetta una rendita di
vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro
decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi,
affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una
rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia,
non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di
figli dell’altro coniuge.
Per
l’art. 22ter cpv. 2 LAVS la rendita per figli è versata di regola come la
rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato
(art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il
Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga
all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.
Secondo
l’art. 25 cpv. 4 LAVS il diritto alla rendita per orfani, nasce il primo giorno
del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue
quando l’orfano compie 18 anni o muore. Per l’art. 25 cpv. 5 LAVS, per figli
ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della
stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può
stabilire cosa si intende per formazione.
Ai
sensi dell’art. 77 OAVS chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva
diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può
esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se
una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto
nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non
pagato. E’ riservata la prescrizione conformemente all’art. 46 LAVS.
L’art.
46.
cpv. 1 LAVS prevede che il diritto al pagamento arretrato è disciplinato
nell’art. 24 capoverso 1 LPGA.
Per
l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o contributi arretrati si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e
cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva
essere pagato.
4.
In
concreto l’insorgente ha chiesto esplicitamente di essere messo al beneficio di
una rendita per la figlia __________, studentessa presso l’Università di __________,
il 31 luglio 2015, affermando di essersi “accorto solo ora che per gli anni
2008-2009-2010 e 2011 avrei dovuto ricevere oltre alla rendita semplice anche
una rendita per figli dell’AVS (…)” (doc. 81). In applicazione degli art.
77.
OAVS, 46 cpv. 1 LAVS e 24 cpv. 1 LPGA, la prestazione gli è stata
riconosciuta dal 1° luglio 2010, ossia 5 anni dopo la fine del mese per cui era
dovuta la prestazione.
L’assicurato,
che nel medesimo scritto afferma che “a suo tempo (nel 2008) il formulario
della richiesta per l’AVS l’ho compilato con l’aiuto di un sindacato, che
evidentemente non mi ha ben supportato nella compilazione” (doc. 81), dopo
aver esaminato la sua richiesta del 12 febbraio 2008 (doc. 1-4), sostiene che
l’informazione riguardante il diritto alla rendita per figli agli studi figura
“in fondo alla punto 3, in appendice”, mentre nei nuovi formulari le
informazioni si trovano “nella prima parte della pagina” (doc. VII).
Egli fa implicitamente valere la propria buona fede.
5.
Per
l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che regola la “Informazione e consulenza”:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni
sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art.
27.
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C
192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131
V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2.
a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli
informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di
un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo
fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che
avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
L’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio
regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine
di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato
secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicura-zione contro la disoccupazione.
Con
sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte
ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può
riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da
pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di
informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
L’assenza
di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è
previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero
presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una
dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in
concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al
quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede
derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono
obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta
nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti
della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,
(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
6.
In
concreto gli estremi per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono
dati, avendo l’amministrazione sufficiente-mente informato l’insorgente.
Infatti, a pag. 2 del formulario compilato il 12 febbraio 2008 relativo ai
figli, l’assicurato ha indicato i nomi e le date di nascita del figlio __________
(1979) e della figlia __________ (1987), senza tuttavia precisare che la figlia
minore, all’epoca 21enne, si trovava ancora in formazione. Ora, sempre a pagina
3.
del medesimo formulario, figura: “diritto a una rendita per figli
il diritto a una rendita per figli esiste sino al compimento del 18° anno del
figlio. Per i figli con più di 18 anni che seguono una formazione, il diritto
sussiste fino al termine della formazione ma non oltre il compimento del 25°
anno. Essi dovranno allegare alla presente richiesta il contratto di tirocinio
o un certificato dell’istituto scolastico, in cui devono figurare l’inizio e la
durata probabile della formazione” (doc. 2).
A
nulla giova la circostanza che nel nuovo formulario di richiesta, a pag. 3,
un’informazione di tenore simile figura a centro pagina e non più in fondo alla
medesima (doc. B). L’informazione era infatti chiara già nel precedente
formulario.
In
queste condizioni la decisione della Cassa di non concedere una rendita per
figli anteriore al mese di luglio 2010 è corretta (cfr. art. 77 OAVS, 46 cpv. 1
LAVS e 24 cpv. 1 LPGA) e va tutelata. Il ricorso deve conseguentemente essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti