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Decisione

30.2015.22

Rendita per la figlia in formazione chiesta tardivamente. Conferma della retroattività di 5 anni

20 novembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. La

Cassa è stata chiamata a presentare eventuali osservazioni scritte (doc. VIII).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Considerandi

2.

Con

il ricorso l’insorgente ha chiesto di poter visionare la domanda di prestazioni

compilata nel 2008, rilevando che malgrado la medesima richiesta sia stata

inoltrata con l’opposizione, la Cassa non gli ha permesso di vedere il citato formulario

(doc. I).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Nel

caso di specie con l’opposizione del 2 settembre 2015 l’interessato ha chiesto

di poter avere copia del formulario di richiesta della rendita compilato nel

2008.

o di poter passare presso gli uffici della Cassa, previo appuntamento, per

visionare il documento, al fine di verificare se aveva segnalato che la figlia __________

stava ancora studiando (doc. A2).

Malgrado

la chiara richiesta dell’insorgente di poter prendere conoscenza dell’incarto,

la Cassa ha emesso la decisione su opposizione, senza dare all’interessato la

possibilità di visionare la documentazione (doc. A1).

Per

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione. Secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a LPGA, purché siano tutelati

interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti

l’assicurato per i dati che lo riguardano. L’art. 48 LPGA prevede che un atto

il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo

qualora l’assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il

contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di

pronunciarsi e di fornire controprove.

In

concreto l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito del

ricorrente non avendogli permesso di visionare la richiesta di rendita da lui

stesso compilata il 12 febbraio 2008.

Tuttavia,

ritenuto che l’insorgente medesimo in sede di ricorso ha nuovamente chiesto di poter

visionare il documento innanzi al Tribunale, affermando che “se

effettivamente il formulario non indicava che mia figlia era agli studi mi

ritengo d’accordo con la decisione su opposizione della __________ del

14.09.2015

e quindi il presente ricorso è da ritenersi nullo” (doc. I) e

che il TCA gli ha assegnato un termine per esaminare la documentazione prodotta

dalla Cassa ed esprimersi in merito (doc. V), la violazione del diritto di

essere sentito è stata sanata.

Infatti

una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come

in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279.

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.

anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In

concreto il ricorrente ha preso visione dell’incarto è si è determinato in

merito (doc. VII).

Il

suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto,

una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

La

Cassa di compensazione convenuta è tuttavia resa attenta che spetta in primo

luogo all’amministrazione stessa garantire il diritto di essere sentito (cfr.

art. 42 LPGA) e permettere, nei limiti imposti dalla legge (cfr. art. 47 LPGA),

la consultazione degli atti.

Nel

merito

3.

Ai

sensi dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS le persone cui spetta una rendita di

vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro

decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi,

affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una

rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia,

non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di

figli dell’altro coniuge.

Per

l’art. 22ter cpv. 2 LAVS la rendita per figli è versata di regola come la

rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato

(art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il

Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga

all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Secondo

l’art. 25 cpv. 4 LAVS il diritto alla rendita per orfani, nasce il primo giorno

del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue

quando l’orfano compie 18 anni o muore. Per l’art. 25 cpv. 5 LAVS, per figli

ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della

stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può

stabilire cosa si intende per formazione.

Ai

sensi dell’art. 77 OAVS chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva

diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può

esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se

una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto

nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non

pagato. E’ riservata la prescrizione conformemente all’art. 46 LAVS.

L’art.

46.

cpv. 1 LAVS prevede che il diritto al pagamento arretrato è disciplinato

nell’art. 24 capoverso 1 LPGA.

Per

l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o contributi arretrati si

estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e

cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva

essere pagato.

4.

In

concreto l’insorgente ha chiesto esplicitamente di essere messo al beneficio di

una rendita per la figlia __________, studentessa presso l’Università di __________,

il 31 luglio 2015, affermando di essersi “accorto solo ora che per gli anni

2008-2009-2010 e 2011 avrei dovuto ricevere oltre alla rendita semplice anche

una rendita per figli dell’AVS (…)” (doc. 81). In applicazione degli art.

77.

OAVS, 46 cpv. 1 LAVS e 24 cpv. 1 LPGA, la prestazione gli è stata

riconosciuta dal 1° luglio 2010, ossia 5 anni dopo la fine del mese per cui era

dovuta la prestazione.

L’assicurato,

che nel medesimo scritto afferma che “a suo tempo (nel 2008) il formulario

della richiesta per l’AVS l’ho compilato con l’aiuto di un sindacato, che

evidentemente non mi ha ben supportato nella compilazione” (doc. 81), dopo

aver esaminato la sua richiesta del 12 febbraio 2008 (doc. 1-4), sostiene che

l’informazione riguardante il diritto alla rendita per figli agli studi figura

“in fondo alla punto 3, in appendice”, mentre nei nuovi formulari le

informazioni si trovano “nella prima parte della pagina” (doc. VII).

Egli fa implicitamente valere la propria buona fede.

5.

Per

l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che regola la “Informazione e consulenza”:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni

sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art.

27.

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C

192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.

a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli

informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di

un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio

regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine

di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato

secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicura-zione contro la disoccupazione.

Con

sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte

ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza

di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è

previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero

presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una

dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in

concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al

quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede

derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

6.

In

concreto gli estremi per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono

dati, avendo l’amministrazione sufficiente-mente informato l’insorgente.

Infatti, a pag. 2 del formulario compilato il 12 febbraio 2008 relativo ai

figli, l’assicurato ha indicato i nomi e le date di nascita del figlio __________

(1979) e della figlia __________ (1987), senza tuttavia precisare che la figlia

minore, all’epoca 21enne, si trovava ancora in formazione. Ora, sempre a pagina

3.

del medesimo formulario, figura: “diritto a una rendita per figli

il diritto a una rendita per figli esiste sino al compimento del 18° anno del

figlio. Per i figli con più di 18 anni che seguono una formazione, il diritto

sussiste fino al termine della formazione ma non oltre il compimento del 25°

anno. Essi dovranno allegare alla presente richiesta il contratto di tirocinio

o un certificato dell’istituto scolastico, in cui devono figurare l’inizio e la

durata probabile della formazione” (doc. 2).

A

nulla giova la circostanza che nel nuovo formulario di richiesta, a pag. 3,

un’informazione di tenore simile figura a centro pagina e non più in fondo alla

medesima (doc. B). L’informazione era infatti chiara già nel precedente

formulario.

In

queste condizioni la decisione della Cassa di non concedere una rendita per

figli anteriore al mese di luglio 2010 è corretta (cfr. art. 77 OAVS, 46 cpv. 1

LAVS e 24 cpv. 1 LPGA) e va tutelata. Il ricorso deve conseguentemente essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti