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Decisione

30.2015.23

Conferma del rifiuto di riconoscere interessi di mora sull'importo versato all'assicurato non essendo passati 24 mesi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPGA

20 novembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

26 febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra

l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere

considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8

dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la

sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui

la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero

riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati

dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità

della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice

esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc.

30.2015.17).

L. Dopo

aver interpellato l’__________ di __________ (doc. 27, inc. 30.2015.17), ed

aver ottenuto il calcolo del minimo vitale (doc. 25, inc. 30.2015.17), la CO 1,

il 15 maggio 2015, ha deciso che dal 1° giugno 2015 al 31 luglio 2015 sarebbero

stati compensati gli importi di fr. 1'093 con le rendite correnti sino ad

estinzione del debito (doc. 24, inc. 30.2015.17).

M. Il

28 maggio 2015 RI 1 si è opposto alla predetta decisione (doc. 23, inc.

30.2015.17), mentre il 17 giugno 2015 ha chiesto alla Cassa l’emissione della

decisione su opposizione (doc. 21, inc. 30.2015.17).

N. Con

scritto del 13 luglio 2015 (doc. I, inc. 30.2015.17), cui ha fatto seguito un

complemento il 18 agosto 2015 (doc. III, inc. 30.2015.17), in seguito alle

spiegazioni del 15 luglio 2015 del Giudice delegato del TCA (doc. II, inc.

30.2015.17), RI 1 si è rivolto a questo Tribunale chiedendo se l’agire della

Cassa è corretto e se corrisponde alla sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014.

O. Il

21 agosto 2015 il Giudice delegato del TCA ha trasmesso l’intera documentazione

alla CO 1 per la risposta di causa (doc. IV, V, VI, inc. 30.2015.17).

P. Il

31 agosto 2015 RI 1 ha nuovamente scritto al TCA, riassumendo la fattispecie,

contestando le considerazioni dell’amministrazione ed allegando la decisione su

opposizione del 5 agosto 2015 della CO 1 tramite la quale ha confermato la

compensazione effettuata (doc. VII e G, inc. 30.2015.17). Lo scritto,

unitamente alla documentazione prodotta, è stato trasmesso alla Cassa per la

risposta di causa (doc. VIII, inc. 30.2015.17).

Q. Con

risposta del 18 settembre 2015 la CO 1 ha chiesto di confermare la decisione su

opposizione e di rigettare il ricorso poiché è stato “proceduto all’incasso

della restituzione di Fr. 2'186.00 tenendo conto delle disposizioni di legge

vigenti e delle norme di attuazione” (doc. IX, inc. 30.2015.17).

R. Il

29 settembre 2015 il ricorrente ha scritto al TCA, stigmatizzando l’agire della

Cassa, contestando la decisione formale del 7 agosto 2013 e rilevando di non

essere stato negligente, avendo tempestivamente informato l’amministrazione del

proprio divorzio con lettera del 31 agosto 2001. L’insorgente ha affermato

inoltre che “tenuto conto delle osservazioni del suddetto punto 1), avevo

interpretato il termine “parzialmente accolto” della sentenza TCA del

14.07.2014 che il rimborso di CHF 2'186.00 liquidava la vertenza una volta per

sempre, mentre gli altri punti del ricorso vennero respinti. Un’altra

interpretazione è illogica e privo di senso, perché bonificarmi l’importo a

causa di un vizio per poi doverlo rimborsare, tenendo conto del minimo vitale,

mi sembra assurdo e significava solo far girare soldi. Riguardo allo scritto

dell’UFAS del 17.02.2015 di vostra competenza è solo la questione degli

interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che è prassi corrente

esigere”. L’insorgente ha infine chiesto che la Cassa sia condannata a

versargli l’importo di fr. 2'186 oltre gli interessi (doc. XI, inc. 30.2015.17).

S. Con

pronunzia del 5 ottobre 2015 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata

giustizia del 13 luglio 2015 in seguito all’emissione della decisione su

opposizione del 5 agosto 2015 ed ha assegnato all’assicurato un termine di 30

giorni dal ricevimento della sentenza per presentare ricorso contro la predetta

decisione su opposizione (inc. 30.2015.17).

T. Il

7 ottobre 2015 il TCA ha scritto alle parti, informandole di aver aperto un

nuovo incarto (30.2015.23), relativo alla contestazione sollevata da RI 1 nello

scritto del 16 dicembre 2014 (in particolare al punto 3) contro la decisione su

opposizione emessa il 9 dicembre 2014 ed ha assegnato alla Cassa un termine di

20 giorni per presentare la risposta (doc. III).

U. Con

risposta del 26 ottobre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

V. Il

3 novembre 2015 l’insorgente ha contestato la risposta della Cassa, mettendo in

dubbio l’applicabilità dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (doc. VI).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Considerandi

2.

Ai

sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione possono essere

impugnate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

L’art.

58.

cpv. 1 LPGA prevede che è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso.

Giusta

l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui

all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se la parte si rivolge in tempo utile a un

assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

Secondo

l’art. 12 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca; RL 3.4.1.1.), se la parte si rivolge in tempo utile

a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il

termine è stato rispettato (cpv. 1). L’autorità che si considera incompetente

deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cpv. 2).

3.

In

concreto con decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 la Cassa convenuta ha

respinto la richiesta del ricorrente di pagamento degli interessi al 5% sull’importo

di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 (pagamento della rendita del

mese di agosto 2013 senza l’importo di fr. 2'186) al 17 settembre 2014

(pagamento dell’importo di fr. 2'186). L’amministrazione ha correttamente

indicato la possibilità di ricorso al TCA entro 30 giorni (doc. 30, inc.

30.2015

).

L’assicurato,

il 16 dicembre 2014 ha tuttavia scritto direttamente alla Cassa, contestando

anche la reiezione della domanda di versamento degli interessi (doc. 29, punto

3; inc. 30.2015.17).

Il

26.

febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra

l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere

considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8

dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la

sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui

la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero

riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati

dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità

della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice

esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc. 30.2015.17).

Il

29.

settembre 2015, nell’ambito della procedura 30.2015.17, con riferimento allo

scritto dell’UFAS, l’interessato ha affermato che di competenza del TCA “è

solo la questione degli interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che

è prassi corrente esigere” (doc. XI, inc. 30.2015.17).

In

applicazione degli art. 39 cpv. 2 LPGA e 12 cpv. 1 Lptca, questo Tribunale accerta

la tempestività delle contestazioni del ricorrente contro la decisione su

opposizione del 9 dicembre 2014 ed entra nel merito delle censure sollevate.

4.

Nelle

osservazioni del 3 novembre 2015 l’insorgente contesta anche la lentezza con la

quale la Cassa avrebbe proceduto al calcolo del minimo vitale, ossia il periodo

di tempo tra la lettera del 12 settembre 2014 e la richiesta del 22 aprile 2015

(doc. VI).

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione impugnata, e meglio il rifiuto della Cassa di pagare interessi su fr.

2'186 dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014.

Altre

questioni esulano dalla procedura in esame e sono irricevibili (cfr. anche il

decreto del 5 ottobre 2015, inc. 30.2015.17).

nel merito

5.

In

concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha

diritto ad interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14

agosto 2013 al 17 settembre 2014.

6.

Per

l’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie trattandosi di una richiesta

di versamento di una prestazione dell’AVS (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30

gennaio 2014 e Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione,

2009, n. 43 ad art. 26 pag. 390):

" (…)

1.

I crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata.

2.

Sempre che l'assicurato si sia pienamente

attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di

mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più

presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

3.

Se i ritardi sono causati da assicuratori

esteri non sono dovuti interessi di mora.

4.

Non hanno diritto a interessi di mora:

a. la

persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono

versate retroattivamente a terzi;

b. i terzi

che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi

dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate

retroattivamente sono state cedute;

c. le

altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi

dell'articolo 70.”

Con sentenza

9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi

dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto

all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora

sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto

12.

mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel

momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n.

27.

all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore

sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30

gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi

di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano

trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione

(cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag.

390] all’art. 26 LPGA).

In

DTF 133 V 9 il Tribunale federale, circa il diritto ad interessi di mora in

caso di pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che l’obbligo di

versare interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l’insieme

delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del

diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita

mensile (consid. 3.6).

In

DTF 140 V 558 l’Alta Corte ha affermato che in caso di revisione d’ufficio con

conferma della rendita d’invalidità in corso, eventualmente dopo che l’ufficio

AI aveva dapprima diminuito o soppresso la rendita, il termine di 24 mesi

(dalla nascita del diritto) ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA inizia al più

tardi nel momento dell’introduzione della procedura di revisione (consid. 3.3 e

3.

).

7.

In

concreto, la Cassa, in seguito al ricalcolo della rendita AVS avvenuto dopo

aver appreso di non aver tenuto conto del divorzio del ricorrente pronunciato

nel 2001 e di cui era stata tempestivamente informata (cfr. consid. 2.1 della sentenza

30.2014.18

del 14 luglio 2014), il 14 agosto 2013 ha versato all’insorgente un

importo di fr. 117 in luogo dei fr. 2'303 cui avrebbe avuto diritto, poiché ha

compensato i fr. 2'186 versati in troppo all’assicurato dal mese di agosto 2008

(cfr. sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014).

Il

17.

settembre 2014 l’amministrazione, in seguito alla sentenza 30.2014.18 del 14

luglio 2014 che ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente

dell’importo litigioso ma che ha nel contempo annullato la compensazione poiché

non era stato effettuato, previamente, il calcolo del minimo vitale, ha versato

al ricorrente fr. 2'186.

Nell’ambito

della procedura 30.2014.18 era emerso che l’amministrazione era stata informata

dall’UFAS circa la possibilità di un errore nella registrazione dello stato

civile dell’insorgente e dunque nel calcolo della sua rendita di vecchiaia, in

data 14 giugno 2013 (cfr. consid. 1.4 della sentenza 30.2014.18). Interpellata

dal TCA la Cassa aveva inoltre precisato che “la domanda all’ufficio dello

stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4 luglio 2013. La data

riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è dovuto al fatto che la

lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico della data. Le autorità

comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9 luglio 2013. Qui di

seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi all’UFAS” (cfr.

consid. 1.4 e 1.5 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 con riferimento

al doc. VI, inc. 30.2014.18).

Alla

luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione, per pura ipotesi di

lavoro, quale data di decorrenza dei 24 mesi di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, la

data più favorevole per il ricorrente, e meglio quella del 14 giugno 2013

quando la Cassa è stata informata dell’errore di registrazione dello stato

civile e ha dato avvio alla procedura di riconsiderazione della rendita di

vecchiaia (cfr. anche consid. 2.9 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014),

il 17 settembre 2014, ossia al momento del rimborso al ricorrente dei fr.

2'186, non erano ancora passati 24 mesi. L’interessato non ha di conseguenza diritto

ad interessi di mora (art. 26 cpv. 2 LPGA e DTF 140 V 558).

Ne

segue che il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti