30.2015.23
Conferma del rifiuto di riconoscere interessi di mora sull'importo versato all'assicurato non essendo passati 24 mesi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPGA
20 novembre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.23
cs
Lugano
20 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (interessi)
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione del 7 agosto 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 6
febbraio 2014, la CO 1 ha ricalcolato l’ammontare della rendita di vecchiaia
versata a RI 1, nato il __________ 1929, chiedendogli contestualmente la
restituzione di fr. 2'186, pari alla prestazione versata in troppo dal mese di
agosto 2008.
B. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando sia
il ricalcolo della prestazione sia l’avvenuta compensazione tra le rendite
erogate in agosto e settembre 2013 e l’importo di fr. 2'186 che la Cassa ha
trattenuto in seguito al nuovo calcolo della rendita.
C. Con
sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha parzialmente accolto il ricorso ai sensi dei considerandi nel senso che
ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente dell’importo litigioso
ma ha nel contempo annullato la compensazione poiché non era stato effettuato,
previamente, il calcolo del minimo vitale ed ha condannato la Cassa a versare
all’insorgente fr. 2’186.
D. Il
12 settembre 2014 la CO 1 ha informato RI 1 che avrebbe versato l’importo di
fr. 2'186 con valuta 17 settembre 2014 (doc. 36, 30.2015.17).
E. Con
decisione formale del 12 settembre 2014 la Cassa ha chiesto all’insorgente il
pagamento dell’importo di fr. 2'186 (doc. 35, inc. 30.2015.17).
F. Il
19 settembre 2014 l’interessato si è opposto alla citata decisione, chiedendo
interessi al 5% dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014 su fr. 2'186 (doc. 33,
inc. 30.2015.17).
G. Con
decisione del 22 ottobre 2014 (doc. 32, 30.2015.17), confermata dalla decisione
su opposizione del 9 dicembre 2014 (doc. 30, inc. 30.2015.17), la CO 1 ha
negato il pagamento degli interessi.
H. Con
scritto del 16 dicembre 2014, trasmesso direttamente alla CO 1, RI 1 ha
rammentato di aver contestato la decisione del 12 settembre 2014 ed ha ribadito
il diritto ad ottenere gli interessi (doc. 29, inc. 30.2015.17).
Fatti
I. Il
26 febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra
l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere
considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8
dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la
sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui
la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero
riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati
dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità
della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice
esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc.
30.2015.17).
L. Dopo
aver interpellato l’__________ di __________ (doc. 27, inc. 30.2015.17), ed
aver ottenuto il calcolo del minimo vitale (doc. 25, inc. 30.2015.17), la CO 1,
il 15 maggio 2015, ha deciso che dal 1° giugno 2015 al 31 luglio 2015 sarebbero
stati compensati gli importi di fr. 1'093 con le rendite correnti sino ad
estinzione del debito (doc. 24, inc. 30.2015.17).
M. Il
28 maggio 2015 RI 1 si è opposto alla predetta decisione (doc. 23, inc.
30.2015.17), mentre il 17 giugno 2015 ha chiesto alla Cassa l’emissione della
decisione su opposizione (doc. 21, inc. 30.2015.17).
N. Con
scritto del 13 luglio 2015 (doc. I, inc. 30.2015.17), cui ha fatto seguito un
complemento il 18 agosto 2015 (doc. III, inc. 30.2015.17), in seguito alle
spiegazioni del 15 luglio 2015 del Giudice delegato del TCA (doc. II, inc.
30.2015.17), RI 1 si è rivolto a questo Tribunale chiedendo se l’agire della
Cassa è corretto e se corrisponde alla sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014.
O. Il
21 agosto 2015 il Giudice delegato del TCA ha trasmesso l’intera documentazione
alla CO 1 per la risposta di causa (doc. IV, V, VI, inc. 30.2015.17).
P. Il
31 agosto 2015 RI 1 ha nuovamente scritto al TCA, riassumendo la fattispecie,
contestando le considerazioni dell’amministrazione ed allegando la decisione su
opposizione del 5 agosto 2015 della CO 1 tramite la quale ha confermato la
compensazione effettuata (doc. VII e G, inc. 30.2015.17). Lo scritto,
unitamente alla documentazione prodotta, è stato trasmesso alla Cassa per la
risposta di causa (doc. VIII, inc. 30.2015.17).
Q. Con
risposta del 18 settembre 2015 la CO 1 ha chiesto di confermare la decisione su
opposizione e di rigettare il ricorso poiché è stato “proceduto all’incasso
della restituzione di Fr. 2'186.00 tenendo conto delle disposizioni di legge
vigenti e delle norme di attuazione” (doc. IX, inc. 30.2015.17).
R. Il
29 settembre 2015 il ricorrente ha scritto al TCA, stigmatizzando l’agire della
Cassa, contestando la decisione formale del 7 agosto 2013 e rilevando di non
essere stato negligente, avendo tempestivamente informato l’amministrazione del
proprio divorzio con lettera del 31 agosto 2001. L’insorgente ha affermato
inoltre che “tenuto conto delle osservazioni del suddetto punto 1), avevo
interpretato il termine “parzialmente accolto” della sentenza TCA del
14.07.2014 che il rimborso di CHF 2'186.00 liquidava la vertenza una volta per
sempre, mentre gli altri punti del ricorso vennero respinti. Un’altra
interpretazione è illogica e privo di senso, perché bonificarmi l’importo a
causa di un vizio per poi doverlo rimborsare, tenendo conto del minimo vitale,
mi sembra assurdo e significava solo far girare soldi. Riguardo allo scritto
dell’UFAS del 17.02.2015 di vostra competenza è solo la questione degli
interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che è prassi corrente
esigere”. L’insorgente ha infine chiesto che la Cassa sia condannata a
versargli l’importo di fr. 2'186 oltre gli interessi (doc. XI, inc. 30.2015.17).
S. Con
pronunzia del 5 ottobre 2015 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata
giustizia del 13 luglio 2015 in seguito all’emissione della decisione su
opposizione del 5 agosto 2015 ed ha assegnato all’assicurato un termine di 30
giorni dal ricevimento della sentenza per presentare ricorso contro la predetta
decisione su opposizione (inc. 30.2015.17).
T. Il
7 ottobre 2015 il TCA ha scritto alle parti, informandole di aver aperto un
nuovo incarto (30.2015.23), relativo alla contestazione sollevata da RI 1 nello
scritto del 16 dicembre 2014 (in particolare al punto 3) contro la decisione su
opposizione emessa il 9 dicembre 2014 ed ha assegnato alla Cassa un termine di
20 giorni per presentare la risposta (doc. III).
U. Con
risposta del 26 ottobre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
V. Il
3 novembre 2015 l’insorgente ha contestato la risposta della Cassa, mettendo in
dubbio l’applicabilità dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Considerandi
2.
Ai
sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione possono essere
impugnate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici.
Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art.
58.
cpv. 1 LPGA prevede che è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso.
Giusta
l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui
all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se la parte si rivolge in tempo utile a un
assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
Secondo
l’art. 12 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca; RL 3.4.1.1.), se la parte si rivolge in tempo utile
a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il
termine è stato rispettato (cpv. 1). L’autorità che si considera incompetente
deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cpv. 2).
3.
In
concreto con decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 la Cassa convenuta ha
respinto la richiesta del ricorrente di pagamento degli interessi al 5% sull’importo
di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 (pagamento della rendita del
mese di agosto 2013 senza l’importo di fr. 2'186) al 17 settembre 2014
(pagamento dell’importo di fr. 2'186). L’amministrazione ha correttamente
indicato la possibilità di ricorso al TCA entro 30 giorni (doc. 30, inc.
30.2015
).
L’assicurato,
il 16 dicembre 2014 ha tuttavia scritto direttamente alla Cassa, contestando
anche la reiezione della domanda di versamento degli interessi (doc. 29, punto
3; inc. 30.2015.17).
Il
26.
febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra
l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “essa non può che essere
considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8
dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la
sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui
la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero
riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati
dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità
della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice
esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo” (doc. 28, inc. 30.2015.17).
Il
29.
settembre 2015, nell’ambito della procedura 30.2015.17, con riferimento allo
scritto dell’UFAS, l’interessato ha affermato che di competenza del TCA “è
solo la questione degli interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che
è prassi corrente esigere” (doc. XI, inc. 30.2015.17).
In
applicazione degli art. 39 cpv. 2 LPGA e 12 cpv. 1 Lptca, questo Tribunale accerta
la tempestività delle contestazioni del ricorrente contro la decisione su
opposizione del 9 dicembre 2014 ed entra nel merito delle censure sollevate.
4.
Nelle
osservazioni del 3 novembre 2015 l’insorgente contesta anche la lentezza con la
quale la Cassa avrebbe proceduto al calcolo del minimo vitale, ossia il periodo
di tempo tra la lettera del 12 settembre 2014 e la richiesta del 22 aprile 2015
(doc. VI).
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione impugnata, e meglio il rifiuto della Cassa di pagare interessi su fr.
2'186 dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014.
Altre
questioni esulano dalla procedura in esame e sono irricevibili (cfr. anche il
decreto del 5 ottobre 2015, inc. 30.2015.17).
nel merito
5.
In
concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha
diritto ad interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14
agosto 2013 al 17 settembre 2014.
6.
Per
l’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai
sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie trattandosi di una richiesta
di versamento di una prestazione dell’AVS (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30
gennaio 2014 e Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione,
2009, n. 43 ad art. 26 pag. 390):
" (…)
1.
I crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi
esigui e termini di breve durata.
2.
Sempre che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di
mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più
presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
3.
Se i ritardi sono causati da assicuratori
esteri non sono dovuti interessi di mora.
4.
Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la
persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono
versate retroattivamente a terzi;
b. i terzi
che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi
dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate
retroattivamente sono state cedute;
c. le
altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi
dell'articolo 70.”
Con sentenza
9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi
dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto
all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12.
mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel
momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n.
27.
all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore
sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30
gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi
di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano
trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione
(cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag.
390] all’art. 26 LPGA).
In
DTF 133 V 9 il Tribunale federale, circa il diritto ad interessi di mora in
caso di pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che l’obbligo di
versare interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l’insieme
delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del
diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita
mensile (consid. 3.6).
In
DTF 140 V 558 l’Alta Corte ha affermato che in caso di revisione d’ufficio con
conferma della rendita d’invalidità in corso, eventualmente dopo che l’ufficio
AI aveva dapprima diminuito o soppresso la rendita, il termine di 24 mesi
(dalla nascita del diritto) ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA inizia al più
tardi nel momento dell’introduzione della procedura di revisione (consid. 3.3 e
3.
).
7.
In
concreto, la Cassa, in seguito al ricalcolo della rendita AVS avvenuto dopo
aver appreso di non aver tenuto conto del divorzio del ricorrente pronunciato
nel 2001 e di cui era stata tempestivamente informata (cfr. consid. 2.1 della sentenza
30.2014.18
del 14 luglio 2014), il 14 agosto 2013 ha versato all’insorgente un
importo di fr. 117 in luogo dei fr. 2'303 cui avrebbe avuto diritto, poiché ha
compensato i fr. 2'186 versati in troppo all’assicurato dal mese di agosto 2008
(cfr. sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014).
Il
17.
settembre 2014 l’amministrazione, in seguito alla sentenza 30.2014.18 del 14
luglio 2014 che ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente
dell’importo litigioso ma che ha nel contempo annullato la compensazione poiché
non era stato effettuato, previamente, il calcolo del minimo vitale, ha versato
al ricorrente fr. 2'186.
Nell’ambito
della procedura 30.2014.18 era emerso che l’amministrazione era stata informata
dall’UFAS circa la possibilità di un errore nella registrazione dello stato
civile dell’insorgente e dunque nel calcolo della sua rendita di vecchiaia, in
data 14 giugno 2013 (cfr. consid. 1.4 della sentenza 30.2014.18). Interpellata
dal TCA la Cassa aveva inoltre precisato che “la domanda all’ufficio dello
stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4 luglio 2013. La data
riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è dovuto al fatto che la
lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico della data. Le autorità
comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9 luglio 2013. Qui di
seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi all’UFAS” (cfr.
consid. 1.4 e 1.5 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 con riferimento
al doc. VI, inc. 30.2014.18).
Alla
luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione, per pura ipotesi di
lavoro, quale data di decorrenza dei 24 mesi di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, la
data più favorevole per il ricorrente, e meglio quella del 14 giugno 2013
quando la Cassa è stata informata dell’errore di registrazione dello stato
civile e ha dato avvio alla procedura di riconsiderazione della rendita di
vecchiaia (cfr. anche consid. 2.9 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014),
il 17 settembre 2014, ossia al momento del rimborso al ricorrente dei fr.
2'186, non erano ancora passati 24 mesi. L’interessato non ha di conseguenza diritto
ad interessi di mora (art. 26 cpv. 2 LPGA e DTF 140 V 558).
Ne
segue che il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti