30.2015.24
Calcolo dei contributi sociali dovuti da un assicurato condannato per violazione dell'art. 87 LAVS applicabile su rinvio dell'art. 70 LAI per non aver segnalato all'UAI i redditi conseguiti. Calcolo d
17 marzo 2016Italiano48 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.24
cs
Lugano
17 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 settembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del __________ la
Corte di appello e di revisione penale, in virtù dell’art. 87 LAVS, applicabile
su rinvio dell’art. 70 LAI, ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alla legge
federale sull’assicurazione invalidità per avere, nel periodo dal 1° maggio
2006 al 15 novembre 2008, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in
qualsiasi altro modo, ottenuto per sé prestazioni a norma della LAI che non gli
spettavano, rispettivamente non ha ottemperato all’obbligo di comunicazione che
gli incombeva, e meglio per avere, benché invalido ai sensi della LAI nella
misura del 100%, omesso di comunicare __________, che egli esercitava due
attività lucrative, e così ottenuto indebitamente prestazioni dall’Ufficio AI
per complessivi fr. 36'467.-.
1.2. In seguito all’inchiesta
penale ed alla crescita in giudicato della sentenza del __________ 2014 della
Corte di appello e di revisione penale, con 6 distinte decisioni del 21 ottobre
2014, la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente per i
periodi 1.3.2006-31.12.2006 (doc. 19; su fr. 27’837), 2007 (doc. 18; su fr.
46’036), 2008 (doc. 17; su fr. 4’078), 2009 (doc. 16; su fr. 13’200), 2010
(doc. 15; su fr. 13’200) e 1.1.2011-30.04.2011 (doc. 14; su fr. 4’400).
1.3. Le decisioni formali sono
state confermate dalla decisione su opposizione del 18 settembre 2015, con la
quale l’amministrazione ha rilevato di aver affiliato RI 1 in parte come
indipendente dal 1.3.2006 (“primi incassi da __________ per le cucine: marzo
2006”) al 30.4.2011, per gli utili derivanti dall’attività di coordinatore
dei lavori di ristrutturazione negli stabili “__________e __________”,
nonché per la ristrutturazione presso la __________ (art. 9 LAVS) ed in parte come
dipendente, per l’attività di custode dello __________ dal 01.05.2006 al
30.11.2008 (salario in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS; doc. 2 e 10).
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
__________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendone l’annullamento (doc. I). Il ricorrente, che fa valere una
violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione impugnata non
sarebbe motivata non raffrontandosi con le censure sollevate in sede di
opposizione, sostiene che non vi siano motivi per affiliarlo quale
indipendente, poiché tutte le prestazioni erano indistintamente destinate ad un
unico soggetto, e meglio il proprietario dell’immobile, di cui il ricorrente
era dipendente in qualità di portinaio. L’interessato contesta l’ammontare
degli importi ripresi, poiché in palese contrasto con gli accertamenti di fatto
emersi in sede penale, non essendo chiaro su quale base la Cassa, che afferma
di fondarsi sulle sentenze emesse in sede penale, abbia ripreso importi diversi
rispetto a quelli figuranti segnatamente nella sentenza della Corte di
revisione e di appello penale. La decisione sarebbe pertanto, oltre che carente
di motivazione, anche arbitraria.
1.5. Con risposta del 16 novembre
2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. L’8 gennaio 2016 l’avv. __________
ha informato il Tribunale che dal 30 novembre 2015, con la partenza dell’avv. __________,
lo studio legale __________ non avrebbe più patrocinato RI 1 (doc. V).
1.7. Il 28 gennaio 2016 il Giudice
delegato del TCA ha nominato d’ufficio l’avv. RA 1 quale nuovo patrocinatore di
RI 1. Il legale ha visionato gli atti il 29 gennaio 2016 (doc. VII).
1.8. Il 19 febbraio 2016 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza, al termine della quale l’insorgente
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, richiamando, su questo specifico punto, la documentazione
prodotta in ambito di richiesta di prestazioni dell’AI (doc. IX). In sede di
udienza alla Cassa è stata consegnata la sentenza del __________ 2014 della
Corte di appello e di revisione penale e le è stato assegnato un termine per
prendere posizione in merito. Contestualmente le parti hanno ampiamente
discusso la qualifica del ricorrente come dipendente oppure indipendente, la
possibile perenzione dei contributi dal 2006 al 2008 e l’attività svolta per la
__________.
1.9. Il 22 febbraio 2016 il TCA ha
richiamato dalla Pretura di __________ l’incarto relativo alla procedura RI 1 /__________
(doc. X).
1.10. Con scritto del 25 febbraio
2016 (doc. XI), su cui l’insorgente si è espresso il 4 marzo 2016 (doc. XV), la
Cassa ha affermato:
" (…)
. è stata confermata l’infrazione alla legge federale sull’AI, sia
in riferimento all’attività lucrativa di custode tra maggio 2006 e novembre
2008, sia all’attività di responsabile delle ristrutturazioni tra giugno 2006 e
gennaio 2008. Entrambe le attività esercitate, non sono mai state annunciate
alle assicurazioni sociali, alla stregua di un lavoratore in nero secondo la
LLN.
. E’ stato prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita,
pertanto l’importo utilizzato dalla Cassa derivante dall’ipotetica somma
trattenuta per sé da RI 1 e ricevuta da __________, ma non riversata
all’artigiano __________ potrebbe essere stralciata, come la somma presunta e
trattenuta per se ma non riversata dall’artigiano __________.
Ne consegue, che alla luce
dei nuovi dati emersi nella citata Sentenza CARP completa, i nuovi redditi
soggetti a contribuzione quale indipendente potrebbero essere modificati in:
. 2006: fr. 23'791.-
. 2007: fr. 39'100.-
. 2008: fr. 3'500.-
. 2009/2010/2011: restano invece invariati
(13'200.-/13'200.-/4'400.-).
. Se anche la valutazione della Cassa, sugli ipotetici importi che RI
1 avrebbe trattenuto per se in riferimento alla differenze tra il costo per la
fornitura di cucine (in base alle fatture delle aziende fornitrici) e l’importo
che __________ ha consegnato a mano a RI 1 per saldare le stesse (desunte dagli
estratti dei verbali di interrogatorio ed in parte legati al reato di truffa
per il quale RI 1 è stato assolto in Sentenza delle assise correzionali del __________)
non dovesse trovare accoglimento, i redditi soggetti a contribuzione quale
indipendente verrebbero ulteriormente modificati in:
. 2006: fr. 7'000.-
. 2007: fr. 22'300.-
. 2008: fr. 2'100.-
. 2009/2010/2011: restano invece invariati (13'200.-/13'200.-/4'400).
. Infine, meritatamente all’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
(prescrizione) alla fattispecie a seguito del proscioglimento dell’accusa di
appropriazione indebita, al momento la Cassa non è in grado di fornire
ulteriori osservazioni, rifacendosi alla decisione del lodevole TCA” (doc. XI)
1.11. Dopo aver ricevuto dalla
Pretura di __________, l’incarto richiamato, questo Tribunale ha scritto alle
parti informandole che il 15 novembre 2007 RI 1 e __________ hanno sottoscritto
una transazione tramite la quale la società “si impegna a versare alla parte
istante RI 1 l’importo di fr. 3'000.-- a tacitazione di ogni e qualsiasi
pretesa tra le parti a dipendenza della presente vertenza” ed ha assegnato loro
un termine scadente il 7 marzo 2016 per produrre eventuali osservazioni scritte
(doc. XIV).
in ordine
2.1. L’insorgente fa valere una
violazione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione poiché
la Cassa non si sarebbe espressa sulle censure sollevate in sede di opposizione
alla decisione formale e non avrebbe spiegato il calcolo degli importi soggetti
a contribuzione.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Nel
caso di specie le ragioni per le quali la Cassa ha ritenuto l’assicurato quale
indipendente sono state indicate, seppur in maniera succinta, nella decisione
su opposizione (punti da 1 a 7), dove al punto 3 figurano pure gli importi che
l’amministrazione ritiene siano stati guadagnati dall’insorgente, nonché la
loro provenienza (doc. A, pag. 4-5).
Quest’ultimo
ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha
prodotto un ricorso di 9 pagine tramite il quale ha diffusamente spiegato le
ragioni delle sue censure (doc. I).
Va
del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.
anche la sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in
applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene
necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In
concreto le parti sono inoltre state sentite, il 19 febbraio 2016, nel corso di
un’udienza (doc. IX).
Ne
segue che il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
2.2. Con la decisione su opposizione
la Cassa accenna anche all’attività di custode, ritenuta di carattere dipendente,
svolta dall’assicurato dal mese di maggio 2006 al mese di novembre 2008 e per
la quale ha conseguito un reddito mensile di fr. 850 (fr. 1'100 di esonero dal
pagamento dell’affitto da cui vanno dedotti fr. 250 al mese per il pagamento
della donna delle pulizie).
L’insorgente non contesta questa
qualifica, che non è di conseguenza oggetto del contendere. Tant’è che ancora
in sede di audizione egli ha sostenuto che anche per le attività per le quali è
stato considerato come indipendente, va qualificato quale persona con attività
subordinata (doc. IX).
Nel merito
2.3. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l’art. 17 OAVS sono considerati reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 9
capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda
commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di
una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione
di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i
redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta
l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.
2.4. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per
il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato
dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale
proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito
non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art.
22 cpv. 3 OAVS).
Se
in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il
reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.5. Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione
dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.6. Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
Considerandi
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona
eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H
322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono
servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore
(RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni
uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme
diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione
sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il
rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano
in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123
V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283
consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto
(sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
Secondo la giurisprudenza
del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V
284.
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di
un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza
fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio
(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la
possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è
determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.
208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche
di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato
fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente
dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda
di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa
(Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica
dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei
rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.
Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla
Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente
(Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente
come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi
per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
2.7. Nel caso di specie, circa la
quantificazione del reddito soggetto a contribuzione ai fini AVS/AI/IPG, la
Cassa di compensazione ha ritenuto quanto segue:
" (…)
Per le attività di custode il sig. RI 1 deve essere considerato
salariato dello __________ dal 01.05.2006 al 15.11.2008 (uso gratuito
dell’appartamento = prestazioni in natura, art. 5 cpv. 2 LAVS).
Invece per le attività di coordinatore dei lavori di
ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la
ristrutturazione presso la __________, il sig. RI 1 deve essere considerato
quale lavoratore indipendente (art. 9 LAVS).
La pigione gratuita di cui ha beneficiato dal dicembre 2008
all’aprile 2011, versata quale controprestazione per la pretesa di 30'000 nei
confronti del sig. __________ per le attività di ristrutturazione presso gli
stabili citata, viene qualificata al pari dei versamenti in contanti e degli
utili sulle fatture degli artigiani, quale reddito d’attività indipendente.
Per le attività quale donna delle pulizie dello __________, la
sig.ra __________ (generalità non conosciute) deve essere considerata salariata
dello Stabile __________, anche se riceveva i soldi da RI 1 (rapporto di lavoro
a più stadi, marg. 1017 DRC)” (doc. 22)
Nella decisione su
opposizione i redditi sono stati calcolati nel seguente modo:
" (…)
Primi incassi da __________ per le cucine: marzo 2006
2006 (6-12): fr.
7'000.- (fr. 1'000.- al mese ®
coordinatore/
organizzatore
dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________
di proprietà di __________)
(4): fr.
6'991.- (profitto € 4'500.- per
compra/vendita 4 cucine; € 12’000-7500)x1.55370=sfr. 6991)
(6-12): fr. 9'800.- (“profitto” compra/vendita cucine
**)
(6-12): fr. 4'046.- (indebito profitto pagamento
artigiani °°)
fr. 27'837.-
2007 (1-12): fr.
12'000.- (>fr. 1'000.- al mese ® coordinatore/
organizzatore
dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________
di proprietà di __________)
(3): fr.
10'300.- guadagno complessivo ristr. Ditta __________
)
(1-12): fr.
16'800.- (“profitto” compra/vendita cucine **)
(1-12): fr.
6'936.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)
fr.
46'036.-
2008 (1): fr.
1'000.- (>fr. 1'000.- al mese > coordinatore/
organizzatore
dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________
di proprietà di __________)
(1): fr.
1'400.- (“profitto” compra/vendita cucine **)
(1): fr.
578.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)
(12): fr.
1'100.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz.)
fr.
4'078.-
2009 (1-12): fr.
13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz.
1’100x12)
2010 (1-12):
fr. 13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz.
1’100x2)
2011 (1-4): fr.
4'400.- (affitto gratuito quale controprestazione
ristrutturaz.
1’100x4)
** “profitto” compra/vendita cucine, media di fr. 3'500.- di
utile su ogni strutturazione cucina, ha ristrutturato 12 appartamenti in 20
mesi (per 4 l’utile è già indicato nell’importo di fr. 6'991)
® (12-4)=8 x 3'500.- =
28'000 ® /20 = fr. 1'400.- al
mese di media di utile
°° indebito profitto complessivo di almeno fr. 11'560.- (cfr.
Decreto di accusa MP del __________) in 20 mesi
® 11'560.- / 20 = fr.
578 al mese di media di utile
{ artigiano __________ (7'300 – 1000) = 6’300
artigiano __________ (17'460 – 12'200) = 5’260
Totale 11'560 }
4. Osserviamo,
che nel periodo da maggio 2006 a gennaio 2008 l’opponente ha potuto contare su
entrate per l’attività svolta (Stabile __________) per complessivi fr. 1'850.-
al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode (uso gratuito
dell’appartamento, art. 5 cpv. 2 LAVS) dedotti i fr. 250.- versati alla donna
delle pulizie e fr. 1'000.- per la supervisione delle ristrutturazioni (art. 9
LAVS).
Ne consegue che il signor RI 1 per
le attività di custode sono stati calcolati i seguenti salari (pigione gratuita
= salario):
Anno
Dipendente
Periodo
Salario
AVS
osservazioni
2006
RI 1
5-12
Fr. 6’800
(pigione
gratuita=salario ./. donna pulizie)
(1’100-250)=850x8=6’800
2007
RI 1
1-12
Fr. 10’200
(pigione
gratuita=salario ./. donna pulizie)
(1’100-250)=850x12=10’200
2008
RI 1
1-11
Fr. 9’350
(pigione
gratuita=salario ./. donna pulizie)
(1’100-250)=850x11=9’350
mentre, è stato considerato
reddito aziendale (attività svolta a titolo indipendente), l’eccedente reddito
di fr. 1'000.- al mese (supervisione delle ristrutturazione Stabile __________).
5. Alla luce di
quanto precede, le contestate decisioni riferite agli anni 2006 (03-12), 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011 (01-4) vengono confermate in quanto rispettose
delle disposizioni di legge AVS (art. 9 cpv. 1 LAVS e 17 OAVS), va inoltre
precisato che la Cassa esclude una doppia imposizione AVS sul totale dei
redditi conseguiti dal signor RI 1 (custode, attività di coordinatore dei
lavori di ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la
ristrutturazione presso la __________ e gli utili sulle fatture degli
artigiani), poiché gli stessi sono stati imposti separatamente. (…)”
(Doc. 2)
L’amministrazione afferma
di aver evinto questi dati dagli atti penali.
2.8. Nella pronunzia della Corte
di appello e di revisione penale del __________ 2014, circa gli importi
percepiti dal ricorrente, a pag. 18 figura:
" (…)
13. In prima sede, l’imputato è stato ritenuto colpevole di
infrazione alla LAI, poiché non ha annunciato né l’attività di portinaio che
gli consentiva di percepire un reddito di fr. 1'100.- al mese (tramite
esenzione dal pagamento di fr. 950.- di affitto e fr. 150.- di spese), né
quella di responsabile delle ristrutturazioni che, per finire, con l’accordo
giudiziario del 28 maggio 2010 (AI 54 all. B), gli ha reso fr. 20'000.- in 20
mesi, corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e
delle spese per il periodo sino al 30 aprile 2011.
(…)
In sostanza, nel periodo dal giugno 2006 al gennaio 2008 (20 mesi)
l’accusato ha potuto contare su entrate non segnalate per complessivi fr.
1'850.- al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode, dedotti i fr.
250.- versati alla donna delle pulizie, e fr. 1'000.- per la supervisione delle
ristrutturazioni (non quindi fr. 2'200.- come erroneamente indicato nel decreto
di accusa e nella sentenza impugnata).
(…)
In totale l’importo non segnalato è di fr. 37'000 (fr. 1’850 per
20 mesi).”
Dalla sentenza, e dagli
altri atti, non emergono altri importi, se non l’ammontare di fr. 3'000
percepito per l’attività in favore della __________ e di cui si dirà in seguito.
L’interessato è infatti stato
assolto da tutti gli altri capi di imputazione, tra cui la truffa e
l’appropriazione indebita, poiché non è stato comprovato che abbia trattenuto
per sé, indebitamente, soldi a lui versati per o dagli artigiani come invece
era stato ipotizzato in un primo momento.
2.9. In concreto, rammentato che
l’insorgente è stato considerato quale dipendente di __________ per il periodo
da maggio 2006 a novembre 2008 quando, per l’attività di portinaio, ha
percepito fr. 850 al mese (1'100 di esenzione canone locazione [comprese le
spese] – 250 versati alla donna di pulizie), la Cassa, per i motivi che
seguono, avrebbe dovuto assoggettare al prelievo dei contributi quale indipendente
unicamente l’importo complessivo di fr. 20'000 per l’attività di
ristrutturazione di appartamenti, oltre ai fr. 3’000 per l’attività per la __________.
2.9.1. Riprendendo posta per posta i
redditi assoggettati dalla Cassa al prelievo dei contributi va in primo luogo
rilevato che l’amministrazione ha calcolato due volte l’importo complessivo di
fr. 20'000 (fr. 1'000 al mese) che l’insorgente ha percepito per l’attività di
“ristrutturazione” degli appartamenti ed ha preso in considerazione
anche un importo di fr. 10'000 che in realtà costituisce un credito che il
ricorrente riteneva di avere nei confronti del proprietario dell’immobile per i
lavori che aveva eseguito nel proprio appartamento (in particolare per aver
acquistato una cucina a gas e una vasca idromassaggio).
In particolare la Cassa ha
calcolato un importo di fr. 1'000 al mese da giugno 2006 a gennaio 2008 ed ha
poi nuovamente calcolato un importo, questa volta di fr. 1'100 al mese, da
gennaio 2008 ad aprile 2011.
Sennonché come emerge
dagli atti e dalla sentenza penale di seconda istanza, il ricorrente nel
biennio 2006 – 2008 non aveva inizialmente percepito alcunché per l’attività di
ristrutturazione degli appartamenti. Dopo aver fatto spiccare nei confronti del
proprietario dell’immobile un precetto esecutivo di fr. 30'000 composti di fr.
20'000 quale compenso per l’attività di ristrutturatore di immobili e fr.
10'000 per i lavori eseguiti nel proprio appartamento (cucina a gas e vasca
idromassaggio) ed a carico del proprietario, le parti si sono accordate in Pretura,
tramite una transazione del 28 maggio 2010, con la quale è stato convenuto che
l’importo di fr. 30'000 sarebbe in sostanza stato pagato con l’esenzione dal
pagamento dell’affitto per 20 mesi fino ad aprile 2011 (verbale di
interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 5: “ADR che io ho inviato un
precetto esecutivo di fr. 30'000.- a __________ che in parte è riferito ai
costi che io ho dovuto sostenere per degli apparecchi nel mio appartamento
(quali vasca idromassaggio e cucina a gas) e per il resto quale retribuzione
per me per il lavoro svolto per le ristrutturazioni (…). Oggi la causa è stata
stralciata a seguito di avvenuta transazione (unitamente alla causa di sfratto
avviata nei miei confronti), in base alla quale io posso rimanere
nell’appartamento gratuitamente fino al 30 aprile 2011 e in compenso devo
provvedere al ritiro del precetto di fr. 30'000.—“ e pag. 16: “[…]
Inoltre preciso che dal 15 novembre 2008 fino a tutt’oggi e a valere fino al
mese di aprile del 2011, è stato trovato un accordo con il signor __________ in
base al quale io non devo più pagare la pigione mensile a fronte della mia
pretesa iniziale nei confronti di __________ di 30'000.-- a valere quale
pagamento per mobili a apparecchi del mio appartamento (10'000.--) e per il
lavoro di gestione delle ristrutturazioni da me svolto (restanti fr. 20'000.-)”).
Ciò è confermato anche dalla
sentenza delle assise correzionali del __________ (cfr. pag. 11: “per
l’attività di “gestione delle ristrutturazioni” svolta durante 20 mesi (dal
giugno 2006 fino al gennaio 2008), __________ e __________ si sono accordati
per una retribuzione totale di Fr. 20'000.-, corrispondenti dunque a Fr. 1'000.--
mensili”) e dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale del
__________ 2014: (pag. 18: “[…] gli ha reso fr. 20'000.-- in 20 mesi,
corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e delle
spese per il periodo sino al 30 aprile 2011”).
Ne segue che teoricamente
l’interessato ha percepito un reddito mensile di fr. 1'850 dal maggio 2006, per
20 mesi, per le attività di custode (considerata dipendente e non contestata) e
di ristrutturatore di immobili, ma la seconda attività è stata pagata in
seguito all’accordo tra le parti del 28 maggio 2010 con l’esenzione, per 20
mesi, dal pagamento dell’affitto fino al mese di aprile 2011.
Il reddito per la
ristrutturazione di immobili va di conseguenza assoggettato nella misura di fr.
4'000 nel 2011, fr. 12'000 nel 2010 e fr. 4'000 nel 2009 (complessivi fr.
20'000 in 20 mesi).
Infatti, per il marg. 1078
delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN), il reddito è considerato
acquisito nel momento in cui l’assicurato può realmente disporne. E’ il caso
del reddito conseguito in contanti o al quale l’assicurato può pretendere se
necessario tramite della via esecutiva. Se l’assicurato deve tenere una
contabilità, il momento dell’acquisizione del reddito è in generale quello in cui
il guadagno è registrato (“Un revenu est réputé acquis dès l’instant que
l’assuré peut réellement en disposer. C’est le cas du
revenu touché en es-pèces ou auquel l’assuré peut prétendre s’il le faut par la
voie de l’exécution forcée. Si l’assuré doit tenir une comptabilité, le moment
de l’acquisition du revenu sera en général celui où le gain est passé en compte”).
2.9.2. Circa l’importo
di fr. 11'560 che la Cassa ha ripreso dal 2006 al 2008 (fr. 4'046, fr. 6'936 e
fr. 578), che l’amministrazione ha definito quale “indebito profitto
pagamento artigiani” e che l’insorgente avrebbe ottenuto in seguito alle
attività svolte da __________ e __________, va rilevato quanto segue.
La Corte delle assise
correzionali, per quanto concerne __________ (fr. 6'300), e la Corte di appello
e di revisione penale, per quanto concerne __________ (fr. 5'260), hanno
assolto il ricorrente poiché non vi sono prove circa l’agire di cui era
accusato. In particolare non è stato ritenuto credibile che l’interessato abbia
intascato dal proprietario di immobili importi superiori rispetto alle fatture
emesse dai citati artigiani per il lavoro svolto nell’ambito della
ristrutturazione di immobili.
Circa __________, la Corte
di prima istanza ha stabilito, a pag. 22, che “Detto che i lavori erano,
sia quel che sia, tutti eseguiti in nero, appare quantomeno strano che __________
abbia consegnato all’accusato CHF. 7'000.- a fronte di prestazioni per soli
mille franchi (…) Con il che la Corte è rimasta nel dubbio in merito
all’effettivo valore dell’opera proposta da __________ e, di conseguenza, sul
fatto che l’imputato abbia effettivamente trattenuto per sé l’importo indebito
che gli viene rimproverato, prosciogliendo l’imputato da questa accusa.”
Per quanto concerne __________,
la Corte di appello e di revisione penale a pag. 17
ha concluso che: “a fronte di dichiarazioni così poco chiare e concludenti,
con la negazione assoluta di qualsivoglia appropriazione da parte del prevenuto
che ha giustificato la differenza di fr. 400.- con una possibile – e
verosimile, vista l’assenza di qualsivoglia traccia cartacea – dimenticanza” dell’artigiano
“considerato che appare impossibile ricostruire ora, con la riassunzione dei
testi, i rapporti di dare e avere tra le parti, non si può ritenere provato il
reato prospettato”.
Ne
segue che non essendo stato comprovato, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che
l’interessato ha conseguito un reddito superiore a quello pattuito con __________,
e meglio che avrebbe trattenuto per sé importi inizialmente previsti per il
pagamento degli artigiani __________ e __________, l’importo complessivo di fr.
11'560 non può essere qualificato quale guadagno dell’assicurato, non essendoci
alcuna prova del suo conseguimento, e va di conseguenza stralciato dal reddito
soggetto a contribuzione.
2.9.3. Allo
stesso modo non hanno trovato conferma le accuse di truffa per aver ottenuto un
indebito profitto di Euro 4'500 per 4 cucine acquistate dalla __________ per
gli immobili da ristrutturare e che la Cassa ha ripreso nel 2006 per un importo
di fr. 6'991. Già la Corte delle assise correzionali, a pag. 18, ha infatti stabilito
che “in aula RI 1, ribadendo la sua tesi, ha spiegato che in realtà è stato
per assecondare la ditta __________, che è stata allestita una fattura finale
inferiore, il tutto per evidenti ragioni fiscali. La Corte, pur rimanendo
qualche dubbio (…) non ha raggiunto il necessario pieno convincimento della
colpevolezza dell’accusato, ritenuto come, in effetti, per ben quattro cucine,
risparmio fiscale a parte, appaia estremamente poco probabile che una ditta che
proviene dall’estero incassi solo l’equivalente, al cambio di allora, di fr.
10'000.-.. L’imputato è stato quindi assolto”.
2.9.4. Né vi sono indizi per il “profitto
compra/vendita” di fr. 3'500 sulle altre cucine installate negli
appartamenti ristrutturati nel biennio 2006-2008 e che la Cassa aveva desunto, come
confermato con le osservazioni del 25 febbraio 2016 (doc. XI), dal verbale di
interrogatorio del 18 agosto 2010 (cfr. anche nota interna, doc. 24: “da
interrogatori controversi si ipotizza di un guadagno di ca. fr. 3-4'000.- a
cucina). Anzi, il proscioglimento per truffa ed appropriazione indebita in
assenza di qualsiasi elemento atto a stabilire che l’interessato avrebbe
trattenuto per sé soldi che avrebbe dovuto versare agli artigiani fanno semmai
ritenere che non vi sia stato alcun arricchimento. D’altra parte non vi sono
prove in tale senso, neppure applicando il principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali.
2.9.5. Infine, non può neppure essere
confermato l’importo di fr. 10'300 quale “guadagno complessivo per la ristr.
ditta __________”.
A proposito di questa
attività, l’interessato, nell’interrogatorio del 18 agosto 2010, a pag. 10/11 ha
affermato che un collaboratore “della __________, era passato presso lo
stabile di __________ in quanto in cerca di un appartamento. In quell’occasione
notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi chiedeva se
quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla
ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a
coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento
per la ditta __________. Per finire però mi sono distanziato da questi lavori
in quanto ad un certo punto gli artigiani lamentavano il mancato pagamento dei
lavori svolti e se la presero con me”.
Il proprietario della __________
ha asserito di aver versato fr. 10’300 all’insorgente per il pagamento degli
operai ed ha affermato che l’assicurato non li avrebbe mai pagati. RI 1 ha tuttavia
persistito nel rilevare di aver pagato gli artigiani e di non aver trattenuto
alcunché (pag. 11-12 del verbale di interrogatorio: “[…] lei ha incassato
dalla __________, rispettivamente da __________ per i lavori di rifacimento dei
locali […] complessivi fr. 10'300.-. Cosa ha fatto di questi soldi? R: Confermo
di aver ricevuto tali importi da parte di __________ e di averli impiegati in
parte per pagare gli operai e in parte per acquistare il materiale per svolgere
i lavori” e “Nel corso del suo verbale […] __________ ha inoltre dichiarato:
“Preciso che da questi artigiani ho ricevuto diverse fatture, per i lavori che
hanno svolto […] in quanto RI 1 non aveva mai provveduto a pagarli. In pratica
io ho da una parte versato a RI 1 gli acconti per i lavori di ristrutturazione,
dall’altra ho pagato gli artigiani che hanno fatto il loro lavoro” Prenda
posizione. […] R: Non è vero, o meglio io ho sì pagato gli artigiani ma solo
una parte in quanto in seguito mi sono ritirato da questo lavoro e presumo che
per finire li abbia pagati direttamente __________”).
L’insorgente non è stato
posto in stato di accusa per questa fattispecie, a differenza di quanto
avvenuto per gli importi, inferiori, che avrebbe trattenuto, ma per i quali è
poi stato assolto, nei confronti di __________, di __________ e delle cucine della
ditta __________ di __________. Per cui anche questo importo va stralciato
dall’ammontare soggetto a contribuzione.
Restano i fr. 3'000 che
l’interessato ha ammesso di aver conseguito al termine della causa contro la __________
in Pretura (cfr. pag. 11 del verbale del 18 agosto 2010: “ADR che io per
questo lavoro avrei dovuto percepire qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per
finire ho ricevuto al termine della causa che ho dovuto inoltrare in Pretura
nei confronti della __________”) e che dagli atti richiamati da questo
Tribunale risultano essere stati confermati dalla transazione sottoscritta il
15 novembre 2007 presso la Pretura di __________ (cfr. doc. XIV).
2.9.6. Alla luce di quanto sopra
esposto risulta che, a parte per il lavoro di custode per il quale è stato
riconosciuto come dipendente, e che non è oggetto della presente procedura,
l’interessato ha conseguito “unicamente” fr. 20'000 per lavori eseguiti
dal giugno 2006 al gennaio 2008, svolgendo l’attività di “gestione delle
ristrutturazioni degli appartamenti”, pagati nella misura di fr. 1'000 al
mese tramite l’esonero dal pagamento della locazione fino al mese di aprile
2011 (cfr. pag. 9 e 11 della sentenza della Corte delle assise correzionali) e
i fr. 3'000 per l’attività presso la __________.
Queste attività devono
essere qualificate di indipendenti.
Infatti, l’insorgente si
presentava agli artigiani come ristrutturatore edile, come arredatore
nell’ambito della ristorazione e della vendita (cfr. pag. 19 sentenza della
Corte delle assise correzionali), ed agiva in maniera indipendente, non essendo
vincolato da alcun orario, istruzione od altro (cfr. verbale di interrogatorio
del 18 agosto 2010, pag. 15: ha dichiarato che non aveva “degli orari di
lavoro o di presenza obbligatori, pertanto quando avevo tempo e mi sentivo in
forma facevo i lavori che necessitavano, senza alcuna pressione”). Il
ricorrente decideva insieme al proprietario degli immobili quale appartamento
ristrutturare. In seguito l’insorgente si metteva “in contatto con i vari
artigiani i quali mi fornivano poi le rispettive offerte scritte. Io poi
sottoponevo queste offerte a __________ il quale decideva a chi far eseguire
lavoro. Per quanto riguarda il pagamento, inizialmente si versava un acconto,
che a dipendenza poteva variare, acconto che lo ricevevo direttamente da __________
dopo avergli fatto firmare la relativa ricevuta allestita da lui stesso. Alla
fine dei lavori dicevo l’importo del saldo a __________, il quale, sempre
dietro ricevuta, mi corrispondeva la cifra necessaria a saldare il dovuto e io
provvedevo a versare l’importo agli artigiani. Preciso che questo avveniva
perlopiù nel suo ufficio in via __________ o a volte a casa mia”.
A comprova della
circostanza che l’attività svolta debba essere considerata quale attività
indipendente, vi è il fatto che l’interessato il 19 febbraio 2007 ha sottoscritto
un’offerta per la __________ per la ristrutturazione degli uffici della società
e per la quale, in seguito ad una causa in Pretura, ha conseguito un reddito di
fr. 3'000.- (verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 11: “In
quell’occasione notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi
chiedeva se quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla
ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a
coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento
per la ditta __________ (…) ADR che io per questo lavoro avrei dovuto percepire
qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per finire ho ricevuto al termine della causa
che ho dovuto inoltrare in Pretura nei confronti della __________”).
La pluralità dei
committenti, l’indipendenza nell’organizzazione della propria attività e per
quanto concerne l’orario di lavoro, l’assenza di qualsiasi pressione da parte
del committente, il rischio economico inizialmente assunto (per entrambe le attività
ha dovuto aprire un contenzioso in Pretura alfine di percepire il compenso per
l’attività svolta), l’assenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione,
sono tutti indizi in virtù dei quali occorre concludere che gli elementi a
favore di un’attività indipendente sono preponderanti rispetto a quelli in
favore dell’attività dipendente.
Ne segue che la qualifica
effettuata dalla Cassa è corretta.
2.10. In concreto, pertanto,
l’insorgente deve pagare contributi su fr. 4’000 nel 2009, fr. 12'000 nel 2010
e fr. 4'000 nel 2011. Inoltre nel 2007 dovrebbe pagare i contributi su fr. 3’000.
Ora, per l’art. 16 cpv. 1
LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui
importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di
cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono
essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,
8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile
in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione
consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il
pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la
legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Il tenore di questa seconda frase
è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di
redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):
"
In deroga all'art. 24 cpv. 1
LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1,
il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello
in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione
consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Con il 1° gennaio 2012 è
entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.
1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è
stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla
fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né
pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi
secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine
di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la
tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.
I
citati termini di prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una
decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la
perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea
Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit
dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal
ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich
oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).
Prima che la perenzione
diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione
notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants
(LAVS), pag. 409).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto
è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro,
senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia
l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione
precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag.
410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été
consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer
les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en
force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même.
Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1
LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant
réclamé”).
Nel
caso di specie non vi è alcun dubbio che i contributi fissati per gli anni dal
2009 al 2011 con le decisioni emesse il 21 ottobre 2014 e dunque entro il
termine quinquennale di perenzione, sono tempestive.
I contributi del 2006,
fissati nel 2014, che, come visto, non sono comunque dovuti, sarebbero in ogni
caso perenti, essendo stati fissati oltre il termine di 7 anni di prescrizione
previsti dal diritto penale per il reato per il quale è stato condannato.
Stessa sorte vale per i contributi
del 2007 dovuti sull’importo di fr. 3'000 conseguito per l’attività svolta in
favore della __________.
Infatti, l’insorgente, in
sede penale, è stato condannato per infrazione alla legge federale sull’AI per
aver violato l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, per il
quale chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della legge che non
gli spetta, rispettivamente (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008)
chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (ai sensi
dell’art. 31 LPGA), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un
delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180
aliquote giornaliere (cfr. sentenza del __________ 2014 della Corte di appello
e di revisione penale).
La prescrizione per questo
reato è di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e con la pronunzia del __________
2014 la Corte di appello e di revisione penale ha in sostanza condannato il
ricorrente per non aver dichiarato, dal 1° maggio 2006 al 15 novembre 2008,
l’importo complessivo di fr. 37'000: fr. 20'000 per l’attività di
ristrutturazione degli appartamenti (qui assoggettata per il periodo dal
settembre 2009 all’aprile 2011, quando è stata pagata con l’esonero dalla
locazione in seguito alla transazione del 28 maggio 2010) e fr. 17'000 per
l’attività di portinaio, considerata dipendente e non oggetto della presente
vertenza. Per gli altri importi, di cui si è già ampiamente discusso in
precedenza, la prescrizione rimane quella ordinaria di 5 anni, essendo
l’insorgente stato assolto (segnatamente per i casi __________, __________ e
ditta __________) oppure non avendo l’autorità penale, in seguito ad
un’accurata inchiesta iniziata con la denuncia del 16 dicembre 2008 del
proprietario degli immobili (sentenza della Corte delle assisi correzionali del
__________, pag. 7) e conclusasi con l’emissione della decisione del __________
2014 della Corte di appello e di revisione penale, riscontrato alcun elemento
per la costituzione di altri reati (segnatamente ditta __________ e guadagni su
vendite cucine).
Va a questo proposito
rammentato che secondo giurisprudenza, in presenza di un giudizio penale (di
condanna o di assoluzione) l’autorità amministrativa è di norma vincolata a
tale giudizio. Lo stesso vale in caso di un decreto di abbandono da parte della
competente autorità inquirente, a condizione che abbia gli stessi effetti come
una sentenza definitiva di assoluzione. Qualora non vi sia ancora un giudizio
penale, l’amministrazione e, se del caso, il Tribunale delle assicurazioni
devono procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta
di restituzione, rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi
si fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF
138 V 74 consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid.
4a, dove l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio
in ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle
assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle
norme di diritto penale. L’allora TFA ha inoltre rammentato che in EVGE 1957
pag. 195 e seguenti il medesimo principio è stato applicato per la prescrizione
di cui all’art. 16 cpv. 1 terza frase LAVS concernente la perenzione di
contributi; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014 confermata
dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF 9C_870/201 del
29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una
sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle assicurazioni per
determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione
preliminare o sospendere la procedura). La legge sul lavoro nero (LNN), cui
accenna la Cassa con le osservazioni del 25 febbraio 2016, per quanto concerne
le sanzioni penali, di principio, non può essere applicata alle attività svolte
nel 2006 e nel 2007, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RS 822.41).
Del resto, circa le norme penali, la LNN all’art. 18 prevede unicamente una
contravvenzione, che, di norma, si prescrive in tre anni (cfr. art. 109 CP).
Va infine
abbondanzialmente rilevato che nel 2007 l’insorgente ha comunque già pagato il
contributo minimo in qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 32) e
che quale indipendente con un reddito di fr. 3'000, per quanto concerne i
contributi AVS/AI/IPG, avrebbe dovuto pagare il medesimo importo (cfr. art. 21
OAVS nel tenore in vigore nel 2007).
2.11. In conclusione il ricorrente
deve pagare contributi sociali quale indipendente su fr. 4’000 da settembre a
dicembre 2009, su fr. 12'000 nel 2010 e su fr. 4'000 da gennaio ad aprile 2011.
Il ricorso va di
conseguenza parzialmente accolto ed all’insorgente, vincente in causa e
rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
2.12. L’assicurato, in sede di
udienza, il 19 febbraio 2016 ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Ritenuti l’esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per
la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può
invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che
adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria
(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è
indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di
un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza
e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene
conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve
tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per
lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla
fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000 UV Nr. 3).
2.13. In concreto dal certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria trasmesso in sede amministrativa il
3 giugno 2015 nell’ambito della procedura AI (cfr. doc. AI 188-29, inc.
32.2015.169), emerge che l’insorgente beneficiava di una rendita AI mensile di
fr. 1'700, ridotta a fr. 863 con la decisione impugnata in sede AI (doc. A1,
inc. 32.2015.169) e di una rendita della __________ di fr. 1'700. Le entrate
complessive ammontano di conseguenza a fr. 2'563 (fr. 1'700 + fr. 863).
Egli, dopo essere stato
sfrattato, si trova attualmente ospitato da un’amica (doc. IX) e segnala che
fr. 712 di rendite gli sono pignorati mensilmente (egli possiede esecuzioni in
corso per oltre fr. 159'000; cfr. estratto delle esecuzioni del 3 marzo 2014,
doc. AI 188-31, inc. 32.2015.169).
Va ancora rammentato che secondo
la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità
di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile
per persone sole è di fr. 1'200, cui va aggiunto, in concreto, il supplemento
del 25% (cfr. consid. 2.12; ossia fr. 300).
Ora, con entrate per
complessivi fr. 2'563 ed uscite per fr. 2'212 (1200 + 300 + 712), ritenuto che
verosimilmente deve ancora versare un contributo per l’alloggio all’amica che
lo ospita e senza che sia necessario tener conto del premio LAMal, l’indigenza
deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 2.11.
2.L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva d’oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ fino al 30 novembre 2015 e
dell’avv. RA 1 dal 28 gennaio 2016.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al
ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti