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Decisione

30.2015.24

Calcolo dei contributi sociali dovuti da un assicurato condannato per violazione dell'art. 87 LAVS applicabile su rinvio dell'art. 70 LAI per non aver segnalato all'UAI i redditi conseguiti. Calcolo d

17 marzo 2016Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l’art. 17 OAVS sono considerati reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 9

capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda

commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di

una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione

di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i

redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta

l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.

2.4. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per

il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato

dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale

proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Se

l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito

non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art.

22 cpv. 3 OAVS).

Se

in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.5. Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione

dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.6. Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

Considerandi

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona

eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H

322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono

servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore

(RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve

ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,

rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio

economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne

assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni

uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme

diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità

amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione

sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il

rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano

in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123

V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283

consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter

decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto

(sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

Secondo la giurisprudenza

del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V

284.

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di

un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza

fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio

(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche

di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato

fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente

dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda

di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa

(Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica

dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei

rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.

Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla

Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente

(Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente

come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi

per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no

(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

2.7. Nel caso di specie, circa la

quantificazione del reddito soggetto a contribuzione ai fini AVS/AI/IPG, la

Cassa di compensazione ha ritenuto quanto segue:

" (…)

Per le attività di custode il sig. RI 1 deve essere considerato

salariato dello __________ dal 01.05.2006 al 15.11.2008 (uso gratuito

dell’appartamento = prestazioni in natura, art. 5 cpv. 2 LAVS).

Invece per le attività di coordinatore dei lavori di

ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la

ristrutturazione presso la __________, il sig. RI 1 deve essere considerato

quale lavoratore indipendente (art. 9 LAVS).

La pigione gratuita di cui ha beneficiato dal dicembre 2008

all’aprile 2011, versata quale controprestazione per la pretesa di 30'000 nei

confronti del sig. __________ per le attività di ristrutturazione presso gli

stabili citata, viene qualificata al pari dei versamenti in contanti e degli

utili sulle fatture degli artigiani, quale reddito d’attività indipendente.

Per le attività quale donna delle pulizie dello __________, la

sig.ra __________ (generalità non conosciute) deve essere considerata salariata

dello Stabile __________, anche se riceveva i soldi da RI 1 (rapporto di lavoro

a più stadi, marg. 1017 DRC)” (doc. 22)

Nella decisione su

opposizione i redditi sono stati calcolati nel seguente modo:

" (…)

Primi incassi da __________ per le cucine: marzo 2006

2006 (6-12): fr.

7'000.- (fr. 1'000.- al mese ®

coordinatore/

organizzatore

dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________

di proprietà di __________)

(4): fr.

6'991.- (profitto € 4'500.- per

compra/vendita 4 cucine; € 12’000-7500)x1.55370=sfr. 6991)

(6-12): fr. 9'800.- (“profitto” compra/vendita cucine

**)

(6-12): fr. 4'046.- (indebito profitto pagamento

artigiani °°)

fr. 27'837.-

2007 (1-12): fr.

12'000.- (>fr. 1'000.- al mese ® coordinatore/

organizzatore

dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________

di proprietà di __________)

(3): fr.

10'300.- guadagno complessivo ristr. Ditta __________

)

(1-12): fr.

16'800.- (“profitto” compra/vendita cucine **)

(1-12): fr.

6'936.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)

fr.

46'036.-

2008 (1): fr.

1'000.- (>fr. 1'000.- al mese > coordinatore/

organizzatore

dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti degli Stabili __________ e __________

di proprietà di __________)

(1): fr.

1'400.- (“profitto” compra/vendita cucine **)

(1): fr.

578.- (indebito profitto pagamento artigiani °°)

(12): fr.

1'100.- (affitto gratuito quale controprestazione

ristrutturaz.)

fr.

4'078.-

2009 (1-12): fr.

13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione

ristrutturaz.

1’100x12)

2010 (1-12):

fr. 13'200.- (affitto gratuito quale controprestazione

ristrutturaz.

1’100x2)

2011 (1-4): fr.

4'400.- (affitto gratuito quale controprestazione

ristrutturaz.

1’100x4)

** “profitto” compra/vendita cucine, media di fr. 3'500.- di

utile su ogni strutturazione cucina, ha ristrutturato 12 appartamenti in 20

mesi (per 4 l’utile è già indicato nell’importo di fr. 6'991)

® (12-4)=8 x 3'500.- =

28'000 ® /20 = fr. 1'400.- al

mese di media di utile

°° indebito profitto complessivo di almeno fr. 11'560.- (cfr.

Decreto di accusa MP del __________) in 20 mesi

® 11'560.- / 20 = fr.

578 al mese di media di utile

{ artigiano __________ (7'300 – 1000) = 6’300

artigiano __________ (17'460 – 12'200) = 5’260

Totale 11'560 }

4. Osserviamo,

che nel periodo da maggio 2006 a gennaio 2008 l’opponente ha potuto contare su

entrate per l’attività svolta (Stabile __________) per complessivi fr. 1'850.-

al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode (uso gratuito

dell’appartamento, art. 5 cpv. 2 LAVS) dedotti i fr. 250.- versati alla donna

delle pulizie e fr. 1'000.- per la supervisione delle ristrutturazioni (art. 9

LAVS).

Ne consegue che il signor RI 1 per

le attività di custode sono stati calcolati i seguenti salari (pigione gratuita

= salario):

Anno

Dipendente

Periodo

Salario

AVS

osservazioni

2006

RI 1

5-12

Fr. 6’800

(pigione

gratuita=salario ./. donna pulizie)

(1’100-250)=850x8=6’800

2007

RI 1

1-12

Fr. 10’200

(pigione

gratuita=salario ./. donna pulizie)

(1’100-250)=850x12=10’200

2008

RI 1

1-11

Fr. 9’350

(pigione

gratuita=salario ./. donna pulizie)

(1’100-250)=850x11=9’350

mentre, è stato considerato

reddito aziendale (attività svolta a titolo indipendente), l’eccedente reddito

di fr. 1'000.- al mese (supervisione delle ristrutturazione Stabile __________).

5. Alla luce di

quanto precede, le contestate decisioni riferite agli anni 2006 (03-12), 2007,

2008, 2009, 2010 e 2011 (01-4) vengono confermate in quanto rispettose

delle disposizioni di legge AVS (art. 9 cpv. 1 LAVS e 17 OAVS), va inoltre

precisato che la Cassa esclude una doppia imposizione AVS sul totale dei

redditi conseguiti dal signor RI 1 (custode, attività di coordinatore dei

lavori di ristrutturazione nello stabile __________ e __________, nonché per la

ristrutturazione presso la __________ e gli utili sulle fatture degli

artigiani), poiché gli stessi sono stati imposti separatamente. (…)”

(Doc. 2)

L’amministrazione afferma

di aver evinto questi dati dagli atti penali.

2.8. Nella pronunzia della Corte

di appello e di revisione penale del __________ 2014, circa gli importi

percepiti dal ricorrente, a pag. 18 figura:

" (…)

13. In prima sede, l’imputato è stato ritenuto colpevole di

infrazione alla LAI, poiché non ha annunciato né l’attività di portinaio che

gli consentiva di percepire un reddito di fr. 1'100.- al mese (tramite

esenzione dal pagamento di fr. 950.- di affitto e fr. 150.- di spese), né

quella di responsabile delle ristrutturazioni che, per finire, con l’accordo

giudiziario del 28 maggio 2010 (AI 54 all. B), gli ha reso fr. 20'000.- in 20

mesi, corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e

delle spese per il periodo sino al 30 aprile 2011.

(…)

In sostanza, nel periodo dal giugno 2006 al gennaio 2008 (20 mesi)

l’accusato ha potuto contare su entrate non segnalate per complessivi fr.

1'850.- al mese, cioè fr. 1'100.- per l’attività di custode, dedotti i fr.

250.- versati alla donna delle pulizie, e fr. 1'000.- per la supervisione delle

ristrutturazioni (non quindi fr. 2'200.- come erroneamente indicato nel decreto

di accusa e nella sentenza impugnata).

(…)

In totale l’importo non segnalato è di fr. 37'000 (fr. 1’850 per

20 mesi).”

Dalla sentenza, e dagli

altri atti, non emergono altri importi, se non l’ammontare di fr. 3'000

percepito per l’attività in favore della __________ e di cui si dirà in seguito.

L’interessato è infatti stato

assolto da tutti gli altri capi di imputazione, tra cui la truffa e

l’appropriazione indebita, poiché non è stato comprovato che abbia trattenuto

per sé, indebitamente, soldi a lui versati per o dagli artigiani come invece

era stato ipotizzato in un primo momento.

2.9. In concreto, rammentato che

l’insorgente è stato considerato quale dipendente di __________ per il periodo

da maggio 2006 a novembre 2008 quando, per l’attività di portinaio, ha

percepito fr. 850 al mese (1'100 di esenzione canone locazione [comprese le

spese] – 250 versati alla donna di pulizie), la Cassa, per i motivi che

seguono, avrebbe dovuto assoggettare al prelievo dei contributi quale indipendente

unicamente l’importo complessivo di fr. 20'000 per l’attività di

ristrutturazione di appartamenti, oltre ai fr. 3’000 per l’attività per la __________.

2.9.1. Riprendendo posta per posta i

redditi assoggettati dalla Cassa al prelievo dei contributi va in primo luogo

rilevato che l’amministrazione ha calcolato due volte l’importo complessivo di

fr. 20'000 (fr. 1'000 al mese) che l’insorgente ha percepito per l’attività di

“ristrutturazione” degli appartamenti ed ha preso in considerazione

anche un importo di fr. 10'000 che in realtà costituisce un credito che il

ricorrente riteneva di avere nei confronti del proprietario dell’immobile per i

lavori che aveva eseguito nel proprio appartamento (in particolare per aver

acquistato una cucina a gas e una vasca idromassaggio).

In particolare la Cassa ha

calcolato un importo di fr. 1'000 al mese da giugno 2006 a gennaio 2008 ed ha

poi nuovamente calcolato un importo, questa volta di fr. 1'100 al mese, da

gennaio 2008 ad aprile 2011.

Sennonché come emerge

dagli atti e dalla sentenza penale di seconda istanza, il ricorrente nel

biennio 2006 – 2008 non aveva inizialmente percepito alcunché per l’attività di

ristrutturazione degli appartamenti. Dopo aver fatto spiccare nei confronti del

proprietario dell’immobile un precetto esecutivo di fr. 30'000 composti di fr.

20'000 quale compenso per l’attività di ristrutturatore di immobili e fr.

10'000 per i lavori eseguiti nel proprio appartamento (cucina a gas e vasca

idromassaggio) ed a carico del proprietario, le parti si sono accordate in Pretura,

tramite una transazione del 28 maggio 2010, con la quale è stato convenuto che

l’importo di fr. 30'000 sarebbe in sostanza stato pagato con l’esenzione dal

pagamento dell’affitto per 20 mesi fino ad aprile 2011 (verbale di

interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 5: “ADR che io ho inviato un

precetto esecutivo di fr. 30'000.- a __________ che in parte è riferito ai

costi che io ho dovuto sostenere per degli apparecchi nel mio appartamento

(quali vasca idromassaggio e cucina a gas) e per il resto quale retribuzione

per me per il lavoro svolto per le ristrutturazioni (…). Oggi la causa è stata

stralciata a seguito di avvenuta transazione (unitamente alla causa di sfratto

avviata nei miei confronti), in base alla quale io posso rimanere

nell’appartamento gratuitamente fino al 30 aprile 2011 e in compenso devo

provvedere al ritiro del precetto di fr. 30'000.—“ e pag. 16: “[…]

Inoltre preciso che dal 15 novembre 2008 fino a tutt’oggi e a valere fino al

mese di aprile del 2011, è stato trovato un accordo con il signor __________ in

base al quale io non devo più pagare la pigione mensile a fronte della mia

pretesa iniziale nei confronti di __________ di 30'000.-- a valere quale

pagamento per mobili a apparecchi del mio appartamento (10'000.--) e per il

lavoro di gestione delle ristrutturazioni da me svolto (restanti fr. 20'000.-)”).

Ciò è confermato anche dalla

sentenza delle assise correzionali del __________ (cfr. pag. 11: “per

l’attività di “gestione delle ristrutturazioni” svolta durante 20 mesi (dal

giugno 2006 fino al gennaio 2008), __________ e __________ si sono accordati

per una retribuzione totale di Fr. 20'000.-, corrispondenti dunque a Fr. 1'000.--

mensili”) e dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale del

__________ 2014: (pag. 18: “[…] gli ha reso fr. 20'000.-- in 20 mesi,

corrisposti mediante l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e delle

spese per il periodo sino al 30 aprile 2011”).

Ne segue che teoricamente

l’interessato ha percepito un reddito mensile di fr. 1'850 dal maggio 2006, per

20 mesi, per le attività di custode (considerata dipendente e non contestata) e

di ristrutturatore di immobili, ma la seconda attività è stata pagata in

seguito all’accordo tra le parti del 28 maggio 2010 con l’esenzione, per 20

mesi, dal pagamento dell’affitto fino al mese di aprile 2011.

Il reddito per la

ristrutturazione di immobili va di conseguenza assoggettato nella misura di fr.

4'000 nel 2011, fr. 12'000 nel 2010 e fr. 4'000 nel 2009 (complessivi fr.

20'000 in 20 mesi).

Infatti, per il marg. 1078

delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone

senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN), il reddito è considerato

acquisito nel momento in cui l’assicurato può realmente disporne. E’ il caso

del reddito conseguito in contanti o al quale l’assicurato può pretendere se

necessario tramite della via esecutiva. Se l’assicurato deve tenere una

contabilità, il momento dell’acquisizione del reddito è in generale quello in cui

il guadagno è registrato (“Un revenu est réputé acquis dès l’instant que

l’assuré peut réellement en disposer. C’est le cas du

revenu touché en es-pèces ou auquel l’assuré peut prétendre s’il le faut par la

voie de l’exécution forcée. Si l’assuré doit tenir une comptabilité, le moment

de l’acquisition du revenu sera en général celui où le gain est passé en compte”).

2.9.2. Circa l’importo

di fr. 11'560 che la Cassa ha ripreso dal 2006 al 2008 (fr. 4'046, fr. 6'936 e

fr. 578), che l’amministrazione ha definito quale “indebito profitto

pagamento artigiani” e che l’insorgente avrebbe ottenuto in seguito alle

attività svolte da __________ e __________, va rilevato quanto segue.

La Corte delle assise

correzionali, per quanto concerne __________ (fr. 6'300), e la Corte di appello

e di revisione penale, per quanto concerne __________ (fr. 5'260), hanno

assolto il ricorrente poiché non vi sono prove circa l’agire di cui era

accusato. In particolare non è stato ritenuto credibile che l’interessato abbia

intascato dal proprietario di immobili importi superiori rispetto alle fatture

emesse dai citati artigiani per il lavoro svolto nell’ambito della

ristrutturazione di immobili.

Circa __________, la Corte

di prima istanza ha stabilito, a pag. 22, che “Detto che i lavori erano,

sia quel che sia, tutti eseguiti in nero, appare quantomeno strano che __________

abbia consegnato all’accusato CHF. 7'000.- a fronte di prestazioni per soli

mille franchi (…) Con il che la Corte è rimasta nel dubbio in merito

all’effettivo valore dell’opera proposta da __________ e, di conseguenza, sul

fatto che l’imputato abbia effettivamente trattenuto per sé l’importo indebito

che gli viene rimproverato, prosciogliendo l’imputato da questa accusa.”

Per quanto concerne __________,

la Corte di appello e di revisione penale a pag. 17

ha concluso che: “a fronte di dichiarazioni così poco chiare e concludenti,

con la negazione assoluta di qualsivoglia appropriazione da parte del prevenuto

che ha giustificato la differenza di fr. 400.- con una possibile – e

verosimile, vista l’assenza di qualsivoglia traccia cartacea – dimenticanza” dell’artigiano

“considerato che appare impossibile ricostruire ora, con la riassunzione dei

testi, i rapporti di dare e avere tra le parti, non si può ritenere provato il

reato prospettato”.

Ne

segue che non essendo stato comprovato, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che

l’interessato ha conseguito un reddito superiore a quello pattuito con __________,

e meglio che avrebbe trattenuto per sé importi inizialmente previsti per il

pagamento degli artigiani __________ e __________, l’importo complessivo di fr.

11'560 non può essere qualificato quale guadagno dell’assicurato, non essendoci

alcuna prova del suo conseguimento, e va di conseguenza stralciato dal reddito

soggetto a contribuzione.

2.9.3. Allo

stesso modo non hanno trovato conferma le accuse di truffa per aver ottenuto un

indebito profitto di Euro 4'500 per 4 cucine acquistate dalla __________ per

gli immobili da ristrutturare e che la Cassa ha ripreso nel 2006 per un importo

di fr. 6'991. Già la Corte delle assise correzionali, a pag. 18, ha infatti stabilito

che “in aula RI 1, ribadendo la sua tesi, ha spiegato che in realtà è stato

per assecondare la ditta __________, che è stata allestita una fattura finale

inferiore, il tutto per evidenti ragioni fiscali. La Corte, pur rimanendo

qualche dubbio (…) non ha raggiunto il necessario pieno convincimento della

colpevolezza dell’accusato, ritenuto come, in effetti, per ben quattro cucine,

risparmio fiscale a parte, appaia estremamente poco probabile che una ditta che

proviene dall’estero incassi solo l’equivalente, al cambio di allora, di fr.

10'000.-.. L’imputato è stato quindi assolto”.

2.9.4. Né vi sono indizi per il “profitto

compra/vendita” di fr. 3'500 sulle altre cucine installate negli

appartamenti ristrutturati nel biennio 2006-2008 e che la Cassa aveva desunto, come

confermato con le osservazioni del 25 febbraio 2016 (doc. XI), dal verbale di

interrogatorio del 18 agosto 2010 (cfr. anche nota interna, doc. 24: “da

interrogatori controversi si ipotizza di un guadagno di ca. fr. 3-4'000.- a

cucina). Anzi, il proscioglimento per truffa ed appropriazione indebita in

assenza di qualsiasi elemento atto a stabilire che l’interessato avrebbe

trattenuto per sé soldi che avrebbe dovuto versare agli artigiani fanno semmai

ritenere che non vi sia stato alcun arricchimento. D’altra parte non vi sono

prove in tale senso, neppure applicando il principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali.

2.9.5. Infine, non può neppure essere

confermato l’importo di fr. 10'300 quale “guadagno complessivo per la ristr.

ditta __________”.

A proposito di questa

attività, l’interessato, nell’interrogatorio del 18 agosto 2010, a pag. 10/11 ha

affermato che un collaboratore “della __________, era passato presso lo

stabile di __________ in quanto in cerca di un appartamento. In quell’occasione

notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi chiedeva se

quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla

ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a

coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento

per la ditta __________. Per finire però mi sono distanziato da questi lavori

in quanto ad un certo punto gli artigiani lamentavano il mancato pagamento dei

lavori svolti e se la presero con me”.

Il proprietario della __________

ha asserito di aver versato fr. 10’300 all’insorgente per il pagamento degli

operai ed ha affermato che l’assicurato non li avrebbe mai pagati. RI 1 ha tuttavia

persistito nel rilevare di aver pagato gli artigiani e di non aver trattenuto

alcunché (pag. 11-12 del verbale di interrogatorio: “[…] lei ha incassato

dalla __________, rispettivamente da __________ per i lavori di rifacimento dei

locali […] complessivi fr. 10'300.-. Cosa ha fatto di questi soldi? R: Confermo

di aver ricevuto tali importi da parte di __________ e di averli impiegati in

parte per pagare gli operai e in parte per acquistare il materiale per svolgere

i lavori” e “Nel corso del suo verbale […] __________ ha inoltre dichiarato:

“Preciso che da questi artigiani ho ricevuto diverse fatture, per i lavori che

hanno svolto […] in quanto RI 1 non aveva mai provveduto a pagarli. In pratica

io ho da una parte versato a RI 1 gli acconti per i lavori di ristrutturazione,

dall’altra ho pagato gli artigiani che hanno fatto il loro lavoro” Prenda

posizione. […] R: Non è vero, o meglio io ho sì pagato gli artigiani ma solo

una parte in quanto in seguito mi sono ritirato da questo lavoro e presumo che

per finire li abbia pagati direttamente __________”).

L’insorgente non è stato

posto in stato di accusa per questa fattispecie, a differenza di quanto

avvenuto per gli importi, inferiori, che avrebbe trattenuto, ma per i quali è

poi stato assolto, nei confronti di __________, di __________ e delle cucine della

ditta __________ di __________. Per cui anche questo importo va stralciato

dall’ammontare soggetto a contribuzione.

Restano i fr. 3'000 che

l’interessato ha ammesso di aver conseguito al termine della causa contro la __________

in Pretura (cfr. pag. 11 del verbale del 18 agosto 2010: “ADR che io per

questo lavoro avrei dovuto percepire qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per

finire ho ricevuto al termine della causa che ho dovuto inoltrare in Pretura

nei confronti della __________”) e che dagli atti richiamati da questo

Tribunale risultano essere stati confermati dalla transazione sottoscritta il

15 novembre 2007 presso la Pretura di __________ (cfr. doc. XIV).

2.9.6. Alla luce di quanto sopra

esposto risulta che, a parte per il lavoro di custode per il quale è stato

riconosciuto come dipendente, e che non è oggetto della presente procedura,

l’interessato ha conseguito “unicamente” fr. 20'000 per lavori eseguiti

dal giugno 2006 al gennaio 2008, svolgendo l’attività di “gestione delle

ristrutturazioni degli appartamenti”, pagati nella misura di fr. 1'000 al

mese tramite l’esonero dal pagamento della locazione fino al mese di aprile

2011 (cfr. pag. 9 e 11 della sentenza della Corte delle assise correzionali) e

i fr. 3'000 per l’attività presso la __________.

Queste attività devono

essere qualificate di indipendenti.

Infatti, l’insorgente si

presentava agli artigiani come ristrutturatore edile, come arredatore

nell’ambito della ristorazione e della vendita (cfr. pag. 19 sentenza della

Corte delle assise correzionali), ed agiva in maniera indipendente, non essendo

vincolato da alcun orario, istruzione od altro (cfr. verbale di interrogatorio

del 18 agosto 2010, pag. 15: ha dichiarato che non aveva “degli orari di

lavoro o di presenza obbligatori, pertanto quando avevo tempo e mi sentivo in

forma facevo i lavori che necessitavano, senza alcuna pressione”). Il

ricorrente decideva insieme al proprietario degli immobili quale appartamento

ristrutturare. In seguito l’insorgente si metteva “in contatto con i vari

artigiani i quali mi fornivano poi le rispettive offerte scritte. Io poi

sottoponevo queste offerte a __________ il quale decideva a chi far eseguire

lavoro. Per quanto riguarda il pagamento, inizialmente si versava un acconto,

che a dipendenza poteva variare, acconto che lo ricevevo direttamente da __________

dopo avergli fatto firmare la relativa ricevuta allestita da lui stesso. Alla

fine dei lavori dicevo l’importo del saldo a __________, il quale, sempre

dietro ricevuta, mi corrispondeva la cifra necessaria a saldare il dovuto e io

provvedevo a versare l’importo agli artigiani. Preciso che questo avveniva

perlopiù nel suo ufficio in via __________ o a volte a casa mia”.

A comprova della

circostanza che l’attività svolta debba essere considerata quale attività

indipendente, vi è il fatto che l’interessato il 19 febbraio 2007 ha sottoscritto

un’offerta per la __________ per la ristrutturazione degli uffici della società

e per la quale, in seguito ad una causa in Pretura, ha conseguito un reddito di

fr. 3'000.- (verbale di interrogatorio del 18 agosto 2010, pag. 11: “In

quell’occasione notava che io stavo dirigendo i lavori di ristrutturazione e mi

chiedeva se quegli stessi operai sarebbero stati disposti a lavorare anche alla

ristrutturazione degli uffici __________ e io rispettivamente a

coordinarli/organizzare i lavori. Io ero in sostanza una persona di riferimento

per la ditta __________ (…) ADR che io per questo lavoro avrei dovuto percepire

qualcosa come 2/3'000.-, cosa che per finire ho ricevuto al termine della causa

che ho dovuto inoltrare in Pretura nei confronti della __________”).

La pluralità dei

committenti, l’indipendenza nell’organizzazione della propria attività e per

quanto concerne l’orario di lavoro, l’assenza di qualsiasi pressione da parte

del committente, il rischio economico inizialmente assunto (per entrambe le attività

ha dovuto aprire un contenzioso in Pretura alfine di percepire il compenso per

l’attività svolta), l’assenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione,

sono tutti indizi in virtù dei quali occorre concludere che gli elementi a

favore di un’attività indipendente sono preponderanti rispetto a quelli in

favore dell’attività dipendente.

Ne segue che la qualifica

effettuata dalla Cassa è corretta.

2.10. In concreto, pertanto,

l’insorgente deve pagare contributi su fr. 4’000 nel 2009, fr. 12'000 nel 2010

e fr. 4'000 nel 2011. Inoltre nel 2007 dovrebbe pagare i contributi su fr. 3’000.

Ora, per l’art. 16 cpv. 1

LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui

importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di

cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono

essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,

8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile

in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione

consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il

pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la

legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase

è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di

redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

"

In deroga all'art. 24 cpv. 1

LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1,

il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello

in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione

consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con il 1° gennaio 2012 è

entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.

1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è

stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla

fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né

pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi

secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine

di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

I

citati termini di prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una

decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la

perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea

Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit

dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal

ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich

oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la perenzione

diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione

notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants

(LAVS), pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto

è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro,

senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia

l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag.

410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été

consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer

les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en

force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même.

Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1

LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant

réclamé”).

Nel

caso di specie non vi è alcun dubbio che i contributi fissati per gli anni dal

2009 al 2011 con le decisioni emesse il 21 ottobre 2014 e dunque entro il

termine quinquennale di perenzione, sono tempestive.

I contributi del 2006,

fissati nel 2014, che, come visto, non sono comunque dovuti, sarebbero in ogni

caso perenti, essendo stati fissati oltre il termine di 7 anni di prescrizione

previsti dal diritto penale per il reato per il quale è stato condannato.

Stessa sorte vale per i contributi

del 2007 dovuti sull’importo di fr. 3'000 conseguito per l’attività svolta in

favore della __________.

Infatti, l’insorgente, in

sede penale, è stato condannato per infrazione alla legge federale sull’AI per

aver violato l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, per il

quale chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della legge che non

gli spetta, rispettivamente (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008)

chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (ai sensi

dell’art. 31 LPGA), è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un

delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180

aliquote giornaliere (cfr. sentenza del __________ 2014 della Corte di appello

e di revisione penale).

La prescrizione per questo

reato è di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e con la pronunzia del __________

2014 la Corte di appello e di revisione penale ha in sostanza condannato il

ricorrente per non aver dichiarato, dal 1° maggio 2006 al 15 novembre 2008,

l’importo complessivo di fr. 37'000: fr. 20'000 per l’attività di

ristrutturazione degli appartamenti (qui assoggettata per il periodo dal

settembre 2009 all’aprile 2011, quando è stata pagata con l’esonero dalla

locazione in seguito alla transazione del 28 maggio 2010) e fr. 17'000 per

l’attività di portinaio, considerata dipendente e non oggetto della presente

vertenza. Per gli altri importi, di cui si è già ampiamente discusso in

precedenza, la prescrizione rimane quella ordinaria di 5 anni, essendo

l’insorgente stato assolto (segnatamente per i casi __________, __________ e

ditta __________) oppure non avendo l’autorità penale, in seguito ad

un’accurata inchiesta iniziata con la denuncia del 16 dicembre 2008 del

proprietario degli immobili (sentenza della Corte delle assisi correzionali del

__________, pag. 7) e conclusasi con l’emissione della decisione del __________

2014 della Corte di appello e di revisione penale, riscontrato alcun elemento

per la costituzione di altri reati (segnatamente ditta __________ e guadagni su

vendite cucine).

Va a questo proposito

rammentato che secondo giurisprudenza, in presenza di un giudizio penale (di

condanna o di assoluzione) l’autorità amministrativa è di norma vincolata a

tale giudizio. Lo stesso vale in caso di un decreto di abbandono da parte della

competente autorità inquirente, a condizione che abbia gli stessi effetti come

una sentenza definitiva di assoluzione. Qualora non vi sia ancora un giudizio

penale, l’amministrazione e, se del caso, il Tribunale delle assicurazioni

devono procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta

di restituzione, rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi

si fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF

138 V 74 consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid.

4a, dove l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio

in ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle

assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle

norme di diritto penale. L’allora TFA ha inoltre rammentato che in EVGE 1957

pag. 195 e seguenti il medesimo principio è stato applicato per la prescrizione

di cui all’art. 16 cpv. 1 terza frase LAVS concernente la perenzione di

contributi; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014 confermata

dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF 9C_870/201 del

29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una

sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle assicurazioni per

determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione

preliminare o sospendere la procedura). La legge sul lavoro nero (LNN), cui

accenna la Cassa con le osservazioni del 25 febbraio 2016, per quanto concerne

le sanzioni penali, di principio, non può essere applicata alle attività svolte

nel 2006 e nel 2007, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RS 822.41).

Del resto, circa le norme penali, la LNN all’art. 18 prevede unicamente una

contravvenzione, che, di norma, si prescrive in tre anni (cfr. art. 109 CP).

Va infine

abbondanzialmente rilevato che nel 2007 l’insorgente ha comunque già pagato il

contributo minimo in qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 32) e

che quale indipendente con un reddito di fr. 3'000, per quanto concerne i

contributi AVS/AI/IPG, avrebbe dovuto pagare il medesimo importo (cfr. art. 21

OAVS nel tenore in vigore nel 2007).

2.11. In conclusione il ricorrente

deve pagare contributi sociali quale indipendente su fr. 4’000 da settembre a

dicembre 2009, su fr. 12'000 nel 2010 e su fr. 4'000 da gennaio ad aprile 2011.

Il ricorso va di

conseguenza parzialmente accolto ed all’insorgente, vincente in causa e

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

2.12. L’assicurato, in sede di

udienza, il 19 febbraio 2016 ha chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può

invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che

adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza

giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è

indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di

un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000 UV Nr. 3).

2.13. In concreto dal certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria trasmesso in sede amministrativa il

3 giugno 2015 nell’ambito della procedura AI (cfr. doc. AI 188-29, inc.

32.2015.169), emerge che l’insorgente beneficiava di una rendita AI mensile di

fr. 1'700, ridotta a fr. 863 con la decisione impugnata in sede AI (doc. A1,

inc. 32.2015.169) e di una rendita della __________ di fr. 1'700. Le entrate

complessive ammontano di conseguenza a fr. 2'563 (fr. 1'700 + fr. 863).

Egli, dopo essere stato

sfrattato, si trova attualmente ospitato da un’amica (doc. IX) e segnala che

fr. 712 di rendite gli sono pignorati mensilmente (egli possiede esecuzioni in

corso per oltre fr. 159'000; cfr. estratto delle esecuzioni del 3 marzo 2014,

doc. AI 188-31, inc. 32.2015.169).

Va ancora rammentato che secondo

la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile

per persone sole è di fr. 1'200, cui va aggiunto, in concreto, il supplemento

del 25% (cfr. consid. 2.12; ossia fr. 300).

Ora, con entrate per

complessivi fr. 2'563 ed uscite per fr. 2'212 (1200 + 300 + 712), ritenuto che

verosimilmente deve ancora versare un contributo per l’alloggio all’amica che

lo ospita e senza che sia necessario tener conto del premio LAMal, l’indigenza

deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 2.11.

2.L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva d’oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ fino al 30 novembre 2015 e

dell’avv. RA 1 dal 28 gennaio 2016.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al

ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti