30.2015.26
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8 gennaio 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.26
TB
Lugano
8 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2015 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
A. L’8
aprile 2014 (doc. 83) RI 1, nato nel 1949 e divorziato dal 2013, ha chiesto una
rendita di vecchiaia che, esperiti i necessari calcoli (docc. 74-81), con
decisione del 12 giugno 2014 (doc. 72) la Cassa CO 1 gli ha attribuito dal 1°
agosto 2014 in misura di Fr. 2'228.- al mese, stante una scala di rendita
applicabile 44 e un reddito annuo medio determinante di Fr. 75'816.-.
B. Nel
marzo 2015 (doc. 67) l’amministrazione si è accorta di non avere operato lo
splitting sui redditi conseguiti dall’assicurato.
Effettuato un nuovo calcolo (docc.
58-66), con decisione del 3 aprile 2015 (doc. 55) la Cassa ha fissato la
rendita semplice di vecchiaia in Fr. 2'003.- al mese dal 1° agosto 2014 ed in
Fr. 2'012.- dal 1° gennaio 2015 (RAM Fr. 59'220.-, scala 44).
Contestualmente, l’amministrazione ha
chiesto in restituzione l’importo di Fr. 2'025.- (doc. 35).-, ossia la
differenza fra le rendite errate percepite (Fr. 20'088.-) dal 1° agosto 2014 al
30 aprile 2015 e le rendite corrette di sua spettanza (Fr. 18'063.-).
L’assicurato si è opposto il 28 aprile
2015 (doc. 37) alla restituzione dell’ammontare richiesto.
C. Venuta
a conoscenza di nuovi dati (doc. 29), la Cassa ha rifatto il calcolo del diritto
alla rendita dell’assicurato (docc. 18-28) considerando tutti i redditi
splittati destinati all’ex moglie, dal quale è però emerso una riduzione della
mensilità a suo favore (Fr. 1'966.- nel 2014 e Fr. 1'974.- nel 2015), perciò ne
ha informato l’interessato il 7 maggio 2015 (doc. 16) dandogli la possibilità
di ritirare o mantenere l’opposizione (doc. 12).
D. Con
decisione su opposizione del 28 settembre 2015 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha verificato le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurato
tenendo conto del riparto dei redditi coniugali, dell’accredito per compiti
educativi e degli anni di contribuzione, per giungere a un reddito annuo medio
di Fr. 56'160.- nel 2014 e di Fr. 56'400.- nel 2015, ciò che dà luogo ad una
rendita di Fr. 1'966.- rispettivamente di Fr. 1'974.- e quindi inferiore
all’importo riconosciuto in un primo momento.
La Cassa ha così ritenuto la decisione
del 3 aprile 2015 manifestamente errata e, riesaminandola, ha chiesto in
restituzione all’assicurato quanto versato di troppo nel periodo agosto
2014-settembre 2015, per una differenza di Fr. 2'552.-.
L’amministrazione ha infine rilevato
che si potrà pronunciare sulla domanda di condono solo dopo che la decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato.
E. Con
ricorso del 28 ottobre 2015 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
postulato il condono della somma da restituire vista la sua buona fede. Egli ha
evidenziato che a causa dell’errore commesso dalla Cassa di compensazione ha
subìto un danno economico perché ha prelevato tutto il suo capitale LPP anziché,
se avesse saputo subito della riduzione della rendita, optare per una rendita
LPP. Il ricorrente ha insistito che l’errore appartiene alla Cassa di compensazione,
visto che egli ha dichiarato sin da subito di essere divorziato.
Di conseguenza, la decisione di
restituzione violerebbe il suo diritto acquisito alla rendita mensile di Fr.
2'228.- che è stato fissato con decisione del 12 giugno 2014, cresciuta
incontestata in giudicato e quindi vincolante per entrambe le parti.
F. Nella
risposta del 19 novembre 2015 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso confermandosi nella decisione impugnata.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
3. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di
queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura
precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante
tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e
comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili,
potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono
quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per
quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
Fatti
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione
degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in
modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti
che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta
al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano
state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA
C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata
senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza
ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi
fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
"
In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti).".
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010
del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile
se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V
466 consid. 2c).
Per determinare se
è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,
occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V
383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione
(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare
non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare
che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di
una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA,
poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta
in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06
del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466
consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la
decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza
di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art.
53).
L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa
ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui
sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,
consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,
consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.
4.1).
Nella menzionata DTF 133
V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una
decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una
domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in
quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in
ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
4. In
concreto, con decisione formale del 3 aprile 2015 (doc. 55) la Cassa di compensazione
ha osservato che a seguito di un controllo interno era emerso che il calcolo
effettuato nell’ambito dell’attribuzione di una rendita di vecchiaia all'assicurato
era errato, dato che con il divorzio i suoi redditi dovevano essere splittati e
quindi le prestazioni di diritto ricalcolate (doc. 67). Pertanto, la rendita
mensile inizialmente fissata il 12 giugno 2014 in Fr. 2'228.- è stata
ricalcolata in Fr. 2'003.- per il 2014 e in Fr. 2'012.- per l’anno 2015.
In un secondo momento, la Cassa di
compensazione competente a versare all’ex moglie del ricorrente la rendita di
invalidità si è accorta che i redditi dell’attività lucrativa conseguiti
durante gli anni di matrimonio non risultavano ripartiti e quindi v’era un errore
di calcolo nell’attribuzione delle prestazioni agli ex coniugi (doc. 29).
La Cassa resistente ha quindi proceduto
alla ripartizione dei redditi e ha ricalcolato il diritto alla rendita di
vecchiaia dell’assicurato sulla base di una durata totale contributiva di 44
anni e di un reddito annuo medio di Fr. 59'220.-, ciò che ha dato luogo ad una
rendita di vecchiaia di Fr. 1'966.- per il 2014 rispettivamente di Fr. 1'974.-
dal 1° gennaio 2015.
La restituzione di quanto percepito in
eccesso si imporrebbe quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento
di una rendita di vecchiaia più elevata di quanto di sua spettanza.
A fronte di tale circostanza,
l'amministrazione ha quindi calcolato la rendita di vecchiaia che l'interessato
ha percepito dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2015 (Fr. 30'148.-) e l’importo
di diritto nel medesimo periodo (Fr. 27'596.-).
Constatato così un indebito versamento
giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato la
restituzione della differenza di Fr. 2'552.-.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha
evidenziato che l’errore sarebbe stato commesso dalla Cassa stessa e ciò gli avrebbe
pure comportato dei danni economici, perciò egli non sarebbe tenuto a
restituire alcunché essendo peraltro in buona fede ed avendo acquisito il
diritto ad una rendita di Fr. 2'228.- al mese già con la decisione del 12
giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato, e pertanto il suo iniziale
diritto non può essere più rivisto.
5. Va
innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso
di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad
emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti
dell'art. 53 LPGA per il riesame della precedente decisione formale di concessione
della rendita di vecchiaia.
La decisione del 12 giugno 2014 (doc. 72)
è infatti contraria alla legislazione in materia di rendite, visto che il
ricorrente era sì sposato, ma ha divorziato nel 2013 e quindi i redditi che i
coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune dovevano
essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS).
Va qui al riguardo rilevato che la
Cassa di compensazione resistente non ha proceduto in tal senso, così come
emerge sia dalle 8 pagine del foglio di calcolo allestito la prima volta il 12
giugno 2014 (docc. 74-81), sia dalle 9 pagine di calcolo effettuato in un
secondo momento il 27 marzo 2015 (docc. 58-66) dopo essersi accorta di non
avere effettuato lo splitting dei redditi dell’assicurato.
È infatti solo dopo essere stata
avvisata dell’errore dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________,
competente a versare la rendita di invalidità all’ex moglie dell’assicurato
Considerandi
(doc. 30), che la Cassa di compensazione di __________ ha provveduto in data 6
maggio 2015 a ricalcolare correttamente in 11 pagine (docc. 18-28) il diritto
dell’assicurato.
In questa circostanza,
l’amministrazione ha considerato sia entrambi i figli della coppia (e non più
solo uno) per l’accredito dei compiti educativi sia che in precedenza l’ex
moglie era già stata sposata e dal primo matrimonio erano nati due figli.
Alla luce di questi nuovi elementi, è
emerso che il diritto dell’assicurato alla rendita di vecchiaia era inferiore sia
all’importo comunicatogli con decisione del 12 giugno 2014 sia con decisione
del 3 aprile 2015.
Ne discende che è a giusta ragione che
l’amministrazione ha riconsiderato il provvedimento amministrativo emesso nel
2014, essendo manifestamente errato e la sua modifica rivestendo d’altro canto
un’importanza notevole, poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF
119.
V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
La decisione si è rivelata infatti errata
alla luce dei nuovi calcoli riveduti e corretti inglobanti lo splitting dei
redditi non solo dell’assicurato come proceduto in uno primo tempo (decisione
del 3 aprile 2015), ma dei coniugi (decisione del 25 settembre 2015) siccome
divorziati (art. 29quinquies cpv. 3
LAVS). Con quest’ultima decisione la Cassa ha stabilito il nuovo e corretto diritto
dell’assicurato all’AVS sia per l’anno 2014 sia per il 2015.
La richiesta di restituzione delle
rendite di vecchiaia versate in eccesso all'insorgente è quindi in sé formalmente
giustificata.
Pertanto, l’assicurato non può
pretendere di continuare a percepire un importo errato per il solo fatto che la
decisione di fissazione del suo diritto alla rendita di vecchiaia, emanata il
12.
giugno 2014, è cresciuta incontestata in giudicato.
All’amministrazione è infatti sempre dato
il diritto, come esposto, di rivedere e riconsiderare una decisione qualora vi
siano nuovi fatti e/o mezzi di prova e/o laddove la decisione appaia manifestamente
errata e la sua correzione rivesta una notevole importanza (art. 53 LPGA).
Erra quindi, il ricorrente, quando invoca
un presunto diritto acquisito sulla fissazione sbagliata dell’ammontare della
sua rendita di vecchiaia e pretende dunque di prevalersi di un importo che,
così come è stato accertato, è chiaramente inesatto. Considerata poi la
periodicità del versamento della rendita, senza questa correzione la Cassa
avrebbe continuato (ingiustamente) a versare al ricorrente una rendita che non
era di sua spettanza.
Occorre dunque ora verificare la
lamentela del ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del
principio della restituzione preteso dalla Cassa retroattivamente fino al 1° agosto
2014.
6.
La
Cassa di compensazione si è accorta dell’errore nella determinazione
dell’importo della rendita di vecchiaia di spettanza del ricorrente dapprima
nel marzo 2015 (doc. 67), poi nel maggio 2015 (doc. 16) su indicazione
dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________ (doc. 30), che
si occupava dell’erogazione della rendita di invalidità all’ex moglie
dell’assicurato.
Ne segue che la decisione di
restituzione del 3 aprile 2015 è tempestiva, poiché inoltrata entro il termine
di un anno da quando l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’errore (art.
25.
cpv. 2 LPGA).
Ritenuto, inoltre, che la richiesta di
restituzione concerne il periodo dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2015, anche
il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA).
7.
Quanto all’importo
complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 2'552.- (doc. A).
Dal nuovo calcolo effettuato dalla
Cassa il 6 maggio 2015 (docc. 19-28) emerge che la somma dei redditi
provenienti da attività lucrative ammonta a Fr. 1'671'100.-, che il fattore di
rivalutazione è di 1.223, che la durata di contribuzione è di 44 anni, che gli
anni di accredito per compiti educativi sono 9 (18 x ½) e che il reddito annuo
medio (RAM) nel 2014 è quindi di Fr. 56'160.-. Stanti questi dati, l’importo
mensile di diritto dell’assicurato a titolo di rendita semplice di vecchiaia
doveva ammontare a Fr. 1'966.- dal 1° agosto 2014 ed a Fr. 1'974.- dal 1°
gennaio 2015 (doc. 28).
Considerato il pagamento retroattivo
della rendita di vecchiaia di Fr. 2'228.- al mese dal 1° agosto al 31 dicembre
2014.
(totale Fr. 11'140.-), di Fr. 2'237.- dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 (totale
Fr. 8'948.-) e di Fr. 2'012.- dal 1° maggio al 30 settembre 2015
(totale Fr. 10'060.-), paragonato al
nuovo importo di spettanza dell’assicurato (dal 1° agosto al 31 dicembre 2014 =
Fr. 9'830.- + dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 = Fr. 17'766.-), la
differenza di Fr. 2'552.- (Fr. 30'148.- - Fr. 27'596.-) chiesta in restituzione
è pertanto senza dubbio corretta.
8.
Resta
da esaminare la domanda di condono che l’assicurato, in applicazione dell’art.
3.
cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA. Egli fa valere la sua buona fede e
sostiene che la colpa dell’errore nella fissazione dell’ammontare del suo
diritto alla rendita di vecchiaia è unicamente da attribuire alla Cassa stessa.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase
LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona
fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
A norma dell’art. 3 OPGA:
" 1 L’ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
2.
Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3.
L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà
è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
3.
Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù
dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far
valere una grave difficoltà.
4.
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata
e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L’amministrazione ha evidenziato che,
di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento
della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto
che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Il TF ha rilevato che di norma sulla
restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che
l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono
sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011;
sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del
16.
gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen
zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem
Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte
vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in
der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung
kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur
verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den
Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der
im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der
Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden
Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht
hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise
nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im
letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung
an sich“).
Nel caso di specie
l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si
è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo grave, ritenendo di doversi
pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc.
A punto 8).
Al riguardo, questo TCA
rileva quanto segue.
Innanzitutto, in assenza di una specifica
decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale
federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di
giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono
tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe
quindi ora prematura.
Inoltre, il TCA non potrebbe comunque pronunciarsi
sulla domanda di condono dell’assicurato senza prima avere effettuato ulteriori
accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave che la restituzione della
somma richiesta comporterebbe per il ricorrente, di modo che le condizioni per
concedere il condono non possono essere considerate manifestamente
adempiute.
Nemmeno gli atti prodotti
dall’interessato permettono di esprimersi circa la presenza di un onere
finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale
disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta.
Le parti, in applicazione del loro
diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul
calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.
Infine, occorrerebbe comunque esaminare
nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della buona fede che il
ricorrente invoca e che costituisce una condizione cumulativa, insieme
all’onere troppo grave, per la concessione del condono. In tale contesto
rientrerebbe pure l’esame della lagnanza sul presunto danno risultante dalla
diminuzione della rendita attribuitagli, visto che l’assicurato ha scelto di
prelevare il capitale della previdenza professionale piuttosto che riceverla
sotto forma di rendita.
Da quanto precede
discende che, non essendo qui dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3
cpv. 3 OPGA, la domanda di condono formulata dal ricorrente dovrà essere decisa
dalla Cassa di compensazione dopo che la presente decisione di restituzione
sarà cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti