Lexipedia

Decisione

30.2015.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione

degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in

modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta

al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano

state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA

C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata

senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza

ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi

fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

"

In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010

del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile

se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V

466 consid. 2c).

Per determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua

pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V

383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare

non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare

che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di

una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA,

poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta

in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06

del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466

consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la

decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza

di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art.

53).

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa

ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui

sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,

consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,

consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.

4.1).

Nella menzionata DTF 133

V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una

decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una

domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in

quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in

ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

4. In

concreto, con decisione formale del 3 aprile 2015 (doc. 55) la Cassa di compensazione

ha osservato che a seguito di un controllo interno era emerso che il calcolo

effettuato nell’ambito dell’attribuzione di una rendita di vecchiaia all'assicurato

era errato, dato che con il divorzio i suoi redditi dovevano essere splittati e

quindi le prestazioni di diritto ricalcolate (doc. 67). Pertanto, la rendita

mensile inizialmente fissata il 12 giugno 2014 in Fr. 2'228.- è stata

ricalcolata in Fr. 2'003.- per il 2014 e in Fr. 2'012.- per l’anno 2015.

In un secondo momento, la Cassa di

compensazione competente a versare all’ex moglie del ricorrente la rendita di

invalidità si è accorta che i redditi dell’attività lucrativa conseguiti

durante gli anni di matrimonio non risultavano ripartiti e quindi v’era un errore

di calcolo nell’attribuzione delle prestazioni agli ex coniugi (doc. 29).

La Cassa resistente ha quindi proceduto

alla ripartizione dei redditi e ha ricalcolato il diritto alla rendita di

vecchiaia dell’assicurato sulla base di una durata totale contributiva di 44

anni e di un reddito annuo medio di Fr. 59'220.-, ciò che ha dato luogo ad una

rendita di vecchiaia di Fr. 1'966.- per il 2014 rispettivamente di Fr. 1'974.-

dal 1° gennaio 2015.

La restituzione di quanto percepito in

eccesso si imporrebbe quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento

di una rendita di vecchiaia più elevata di quanto di sua spettanza.

A fronte di tale circostanza,

l'amministrazione ha quindi calcolato la rendita di vecchiaia che l'interessato

ha percepito dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2015 (Fr. 30'148.-) e l’importo

di diritto nel medesimo periodo (Fr. 27'596.-).

Constatato così un indebito versamento

giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato la

restituzione della differenza di Fr. 2'552.-.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha

evidenziato che l’errore sarebbe stato commesso dalla Cassa stessa e ciò gli avrebbe

pure comportato dei danni economici, perciò egli non sarebbe tenuto a

restituire alcunché essendo peraltro in buona fede ed avendo acquisito il

diritto ad una rendita di Fr. 2'228.- al mese già con la decisione del 12

giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato, e pertanto il suo iniziale

diritto non può essere più rivisto.

5. Va

innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso

di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad

emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti

dell'art. 53 LPGA per il riesame della precedente decisione formale di concessione

della rendita di vecchiaia.

La decisione del 12 giugno 2014 (doc. 72)

è infatti contraria alla legislazione in materia di rendite, visto che il

ricorrente era sì sposato, ma ha divorziato nel 2013 e quindi i redditi che i

coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune dovevano

essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS).

Va qui al riguardo rilevato che la

Cassa di compensazione resistente non ha proceduto in tal senso, così come

emerge sia dalle 8 pagine del foglio di calcolo allestito la prima volta il 12

giugno 2014 (docc. 74-81), sia dalle 9 pagine di calcolo effettuato in un

secondo momento il 27 marzo 2015 (docc. 58-66) dopo essersi accorta di non

avere effettuato lo splitting dei redditi dell’assicurato.

È infatti solo dopo essere stata

avvisata dell’errore dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________,

competente a versare la rendita di invalidità all’ex moglie dell’assicurato

Considerandi

(doc. 30), che la Cassa di compensazione di __________ ha provveduto in data 6

maggio 2015 a ricalcolare correttamente in 11 pagine (docc. 18-28) il diritto

dell’assicurato.

In questa circostanza,

l’amministrazione ha considerato sia entrambi i figli della coppia (e non più

solo uno) per l’accredito dei compiti educativi sia che in precedenza l’ex

moglie era già stata sposata e dal primo matrimonio erano nati due figli.

Alla luce di questi nuovi elementi, è

emerso che il diritto dell’assicurato alla rendita di vecchiaia era inferiore sia

all’importo comunicatogli con decisione del 12 giugno 2014 sia con decisione

del 3 aprile 2015.

Ne discende che è a giusta ragione che

l’amministrazione ha riconsiderato il provvedimento amministrativo emesso nel

2014, essendo manifestamente errato e la sua modifica rivestendo d’altro canto

un’importanza notevole, poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF

119.

V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La decisione si è rivelata infatti errata

alla luce dei nuovi calcoli riveduti e corretti inglobanti lo splitting dei

redditi non solo dell’assicurato come proceduto in uno primo tempo (decisione

del 3 aprile 2015), ma dei coniugi (decisione del 25 settembre 2015) siccome

divorziati (art. 29quinquies cpv. 3

LAVS). Con quest’ultima decisione la Cassa ha stabilito il nuovo e corretto diritto

dell’assicurato all’AVS sia per l’anno 2014 sia per il 2015.

La richiesta di restituzione delle

rendite di vecchiaia versate in eccesso all'insorgente è quindi in sé formalmente

giustificata.

Pertanto, l’assicurato non può

pretendere di continuare a percepire un importo errato per il solo fatto che la

decisione di fissazione del suo diritto alla rendita di vecchiaia, emanata il

12.

giugno 2014, è cresciuta incontestata in giudicato.

All’amministrazione è infatti sempre dato

il diritto, come esposto, di rivedere e riconsiderare una decisione qualora vi

siano nuovi fatti e/o mezzi di prova e/o laddove la decisione appaia manifestamente

errata e la sua correzione rivesta una notevole importanza (art. 53 LPGA).

Erra quindi, il ricorrente, quando invoca

un presunto diritto acquisito sulla fissazione sbagliata dell’ammontare della

sua rendita di vecchiaia e pretende dunque di prevalersi di un importo che,

così come è stato accertato, è chiaramente inesatto. Considerata poi la

periodicità del versamento della rendita, senza questa correzione la Cassa

avrebbe continuato (ingiustamente) a versare al ricorrente una rendita che non

era di sua spettanza.

Occorre dunque ora verificare la

lamentela del ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del

principio della restituzione preteso dalla Cassa retroattivamente fino al 1° agosto

2014.

6.

La

Cassa di compensazione si è accorta dell’errore nella determinazione

dell’importo della rendita di vecchiaia di spettanza del ricorrente dapprima

nel marzo 2015 (doc. 67), poi nel maggio 2015 (doc. 16) su indicazione

dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________ (doc. 30), che

si occupava dell’erogazione della rendita di invalidità all’ex moglie

dell’assicurato.

Ne segue che la decisione di

restituzione del 3 aprile 2015 è tempestiva, poiché inoltrata entro il termine

di un anno da quando l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’errore (art.

25.

cpv. 2 LPGA).

Ritenuto, inoltre, che la richiesta di

restituzione concerne il periodo dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2015, anche

il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA).

7.

Quanto all’importo

complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 2'552.- (doc. A).

Dal nuovo calcolo effettuato dalla

Cassa il 6 maggio 2015 (docc. 19-28) emerge che la somma dei redditi

provenienti da attività lucrative ammonta a Fr. 1'671'100.-, che il fattore di

rivalutazione è di 1.223, che la durata di contribuzione è di 44 anni, che gli

anni di accredito per compiti educativi sono 9 (18 x ½) e che il reddito annuo

medio (RAM) nel 2014 è quindi di Fr. 56'160.-. Stanti questi dati, l’importo

mensile di diritto dell’assicurato a titolo di rendita semplice di vecchiaia

doveva ammontare a Fr. 1'966.- dal 1° agosto 2014 ed a Fr. 1'974.- dal 1°

gennaio 2015 (doc. 28).

Considerato il pagamento retroattivo

della rendita di vecchiaia di Fr. 2'228.- al mese dal 1° agosto al 31 dicembre

2014.

(totale Fr. 11'140.-), di Fr. 2'237.- dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 (totale

Fr. 8'948.-) e di Fr. 2'012.- dal 1° maggio al 30 settembre 2015

(totale Fr. 10'060.-), paragonato al

nuovo importo di spettanza dell’assicurato (dal 1° agosto al 31 dicembre 2014 =

Fr. 9'830.- + dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 = Fr. 17'766.-), la

differenza di Fr. 2'552.- (Fr. 30'148.- - Fr. 27'596.-) chiesta in restituzione

è pertanto senza dubbio corretta.

8.

Resta

da esaminare la domanda di condono che l’assicurato, in applicazione dell’art.

3.

cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA. Egli fa valere la sua buona fede e

sostiene che la colpa dell’errore nella fissazione dell’ammontare del suo

diritto alla rendita di vecchiaia è unicamente da attribuire alla Cassa stessa.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase

LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona

fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

A norma dell’art. 3 OPGA:

" 1 L’ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

2.

Nella

decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

3.

L’assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le

condizioni per il condono.”.

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà

è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3.

Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù

dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far

valere una grave difficoltà.

4.

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata

e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”.

L’amministrazione ha evidenziato che,

di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento

della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Il TF ha rilevato che di norma sulla

restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che

l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono

sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011;

sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del

16.

gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen

zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem

Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte

vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in

der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung

kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur

verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den

Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der

im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der

Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden

Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht

hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise

nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im

letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung

an sich“).

Nel caso di specie

l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si

è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo grave, ritenendo di doversi

pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc.

A punto 8).

Al riguardo, questo TCA

rileva quanto segue.

Innanzitutto, in assenza di una specifica

decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale

federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di

giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono

tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe

quindi ora prematura.

Inoltre, il TCA non potrebbe comunque pronunciarsi

sulla domanda di condono dell’assicurato senza prima avere effettuato ulteriori

accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave che la restituzione della

somma richiesta comporterebbe per il ricorrente, di modo che le condizioni per

concedere il condono non possono essere considerate manifestamente

adempiute.

Nemmeno gli atti prodotti

dall’interessato permettono di esprimersi circa la presenza di un onere

finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale

disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta.

Le parti, in applicazione del loro

diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul

calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.

Infine, occorrerebbe comunque esaminare

nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della buona fede che il

ricorrente invoca e che costituisce una condizione cumulativa, insieme

all’onere troppo grave, per la concessione del condono. In tale contesto

rientrerebbe pure l’esame della lagnanza sul presunto danno risultante dalla

diminuzione della rendita attribuitagli, visto che l’assicurato ha scelto di

prelevare il capitale della previdenza professionale piuttosto che riceverla

sotto forma di rendita.

Da quanto precede

discende che, non essendo qui dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3

cpv. 3 OPGA, la domanda di condono formulata dal ricorrente dovrà essere decisa

dalla Cassa di compensazione dopo che la presente decisione di restituzione

sarà cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti