30.2015.27
Ripresa di parte del dividendo (50%) versato ai 3 azionisti e dipendenti di una SA che hanno percepito nell'ultimo anno un salario nettamente inferiore a quello conseguito negli ultimi 10 anni ed ai q
29 febbraio 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2015.27
30.2016.2+3+4
cs
Lugano
29 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre 2015 emanata da
parti chiamate in causa:
CO 1
in materia di contributi AVS
1. TERZ 1
2. TERZ 2
3. TERZ 2
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione di tassazione
d’ufficio del 4 settembre 2015 la CO 1 ha assoggettato al prelievo dei contributi,
in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, un importo di fr. 300'000.--, ritenuto
quale integrazione di salario versato ai tre azionisti, nonché dipendenti,
della società RI 1 (TERZ 1 [azionista al 33%], TERZ 2 [azionista al 33%] e TERZ
3 [azionista al 34%]) e corrispondente al 50% dei dividendi versati nel 2014
(cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione su opposizione
del 5 ottobre 2015 l’amministrazione ha confermato la ripresa, precisando di
aver proceduto ad una conversione parziale dei dividendi in salario,
conformemente ai marg. 2011 – 2011.7 delle direttive sul salario determinante
(DSD), avendo riscontrato una ingiustificata diminuzione del salario per i tre
azionisti nel 2014, rispetto al 2013 (complessivamente fr. 582'000 in meno), a
fronte di una importante distribuzione di dividendo (complessivamente fr.
600'000). Di conseguenza ha proceduto ad una parziale conversione del dividendo
(fr. 300'000) in salario fino ad un livello salariale usuale calcolato sulla
media degli ultimi 10 anni (cfr. doc. B).
1.3. RI 1, rappresentata da RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I). La società rammenta di essere attiva nel settore __________.
La fonte delle entrate è legata alla vendita __________. Per l’insorgente la
Cassa non avrebbe tenuto conto della sentenza pubblicata in DTF 134 V 297 e non
avrebbe rilevato che nel caso di specie le condizioni per un’eventuale
riqualifica dei dividendi non sono adempiute. Dopo aver evidenziato che i
salari degli azionisti sono rimasti costanti nel tempo e che solo le
gratifiche, sempre versate negli ultimi anni e che nel 2013 ammontavano a fr.
193'000 per i primi due azionisti e a fr. 196'000 per il terzo azionista non
sono più state versate nel 2014, l’insorgente afferma che la decisione di
pagare una gratifica oppure un dividendo spetta unicamente agli azionisti e
l’eventuale interferenza statale sarebbe lesiva della libertà imprenditoriale.
Il valore fiscale della RI 1 è stato determinato in Fr. 6'140'000.--, mentre il
capitale netto ammonta a fr. 4'278'000.--. Il dividendo distribuito nel 2014 di
fr. 600'000 ammonta al 9.77% del valore fiscale mentre il rapporto con il
valore del capitale nominale tassato è del 14%. La sentenza pubblicata in DTF
134 V 297 precisa che la percentuale di reddito va calcolata non sul valore
nominale delle azioni ma sul valore tassato. In concreto ci si trova nel limite
del 15% fissato dalla prassi nidwaldese che determina un dividendo eccessivo.
Inoltre la sentenza 9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 del TF conferma che se il
salario appare adeguato per la prestazione lavorativa, come è il caso in
concreto, non vi sono i presupposti per una riqualificazione dei dividendi.
1.4. Con risposta del 24 novembre
2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Le parti si sono ancora
espresse in merito il 7 dicembre 2015 (doc. V) ed il 18 dicembre 2015 (doc.
VII).
1.6. Con decreto del 5 gennaio
2016 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3,
assegnando loro un termine scadente il 19 febbraio 2016 per prendere visione, a
crescita in giudicato del decreto, dell’incarto e determinarsi in merito
postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. IX).
1.7. L’8 gennaio 2016 la
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. X).
1.8. Il 17 febbraio 2016 TERZ 3, TERZ
1 e TERZ 2 hanno trasmesso tre distinte prese di posizione di contenuto simile
(doc. XII, XIII, XIV), con le quali confermano di aver preso visione
dell’incarto, di allinearsi a quanto sostenuto dalla società ricorrente,
aggiungendo che il versamento della gratifica, separato dal salario, è sempre
stato inteso come temporaneo in quanto dovuto al sovraccarico di lavoro per il
consolidamento della società e che, ritenuta la volontà di cedere in futuro
l’attività, si è deciso di mantenere invariato il salario e di
ridurre/eliminare i bonus non più giustificabili alla luce delle mansioni attualmente
svolte e del minor coinvolgimento lavorativo.
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente
riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
2.2. Come rammenta il Tribunale
federale nella sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a
pubblicazione, secondo gli art. 4 e 5 LAVS di principio i contributi sociali
vengono prelevati sul reddito da attività dipendente o indipendente, ma non sul
reddito da sostanza (DTF 122 V 178, consid. 3b, pag. 179 e seguenti). I
dividendi, di norma, costituiscono redditi da sostanza esenti da prelievo di
contributi sociali (cfr. sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid.
2.1). Poiché sui dividendi non sono dovuti contributi sociali, per gli
azionisti potrebbe essere vantaggioso versare dividendi elevati e salari bassi
(sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 2.1; sentenza 9C_837/2014
dell’8 aprile 2015 pubblicata in SVR 2015 AHV Nr. 7 pag. 25 e sentenza
9C_669/2011 del 25 ottobre 2012 pubblicata in SVR 2013 AHV Nr. 4 pag. 15).
Secondo la giurisprudenza non fanno parte del salario determinante
Fatti
i guadagni che vanno qualificati come mero reddito della sostanza. Per procedere
con la corretta qualifica del reddito, occorre esaminarne la sua natura e la sua
funzione. La denominazione economica o giuridica non è rilevante e va tutt’al
più presa in considerazione quale indizio. In determinate condizioni anche
redditi derivanti dall’utile di una società anonima possono essere considerati
salario determinante ed essere soggetti a contribuzione; questo vale ad esempio,
secondo l’art. 7 lett. h OAVS, per i tantièmes. Si tratta di prestazioni che si
trovano in relazione con il rapporto di lavoro.
Giova comunque
ribadire che, secondo la giurisprudenza, pur spettando in linea di principio
alla cassa di compensazione decidere, in maniera indipendente, se un elemento
del reddito debba essere considerato come salario determinante oppure come
reddito della sostanza, l'amministrazione deve, per quanto possibile,
conformarsi alla valutazione ritenuta in materia di imposta federale diretta.
E' per questo che il Tribunale federale ha stabilito, in via di principio, che
le prestazioni, derivanti dall'utile netto di una persona giuridica, versate a
salariati, titolari nel contempo di diritti di partecipazione alla società,
fanno parte del salario determinante giusta l'art. 5 LAVS se trovano il proprio
fondamento nel rapporto di lavoro esistente, mentre non rientrano in questo
novero, bensì costituiscono una distribuzione dissimulata di utile esente
dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, se vengono
dispensate agli stessi soci oppure a persone vicine, senza (adeguata)
controprestazione e senza che la società, nelle medesime circostanze,
concederebbe tali prestazioni a terzi estranei, non partecipanti all'azienda (sentenza
9C_237/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a pubblicazione; DTF 134 V 297,
consid. 2.1 con riferimento alla DTF 103 V 1; sentenza 9C_837/2014 dell’8
aprile 2015, consid. 1.2 in SVR 2015 AHV Nr. 7, pag. 25 e sentenza 9C_669/2011
del 25 ottobre 2012, consid. 2.2 in SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15; sentenza
H 348/01 del 9 settembre 2002).
2.3. In DTF 134 V 297 il TF ha
stabilito che la cosiddetta “prassi nidwaldese” sviluppata per qualificare il
pagamento di un dividendo a membri del consiglio di amministrazione non tiene
conto della valutazione fiscale e i criteri previsti dalla stessa sono contrari
alla legge nella misura in cui l’adeguatezza del dividendo è apprezzata in
rapporto al capitale azionario (anziché al capitale proprio). Anche per
l’azionario l’adeguatezza del reddito della sostanza (esente dall’obbligo di
contribuzione) non deve essere valutata in funzione del valore nominale, bensì
del valore economico effettivo delle azioni (consid. 2.8).
Il TF ha rammentato che gli
azionisti che sono anche dipendenti della società anonima hanno diritto da una
parte ad una remunerazione adeguata per il lavoro svolto e dall’altra ad un
guadagno corretto derivante dall’utile della società, la quale gode di un grande
margine di manovra in questo ambito. Le autorità fiscali non possono rivedere
liberamente l’adeguatezza del salario e dei dividendi. L’autorità può scostarsi
dalla suddivisione tra salario e dividendi solo in caso di manifesta
sproporzione tra il salario e l’attività esercitata da una parte
rispettivamente il capitale investito ed il dividendo versato (DTF 134 V 297
consid. 2.2; sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 2.2.1). Come
nell’ambito della LAVS, ma in senso contrario (cfr. sentenza 9C_327/2015 del 3
dicembre 2015, consid. 2.2), anche in ambito fiscale occorre effettuare un
paragone: va esaminato se, tenuto conto di tutti i fattori oggettivi e
soggettivi la medesima prestazione sarebbe stata remunerata allo stesso modo
anche se si fosse trattato di un terzo estraneo (DTF 134 V 297 consid. 2.2; sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 2.2.1: “[…]
Wie im AHV-Recht (E. 2.2 hievor), aber mit
umgekehrten Vorzeichen, ist dabei auf einen Drittvergleich abzustellen: Es ist
zu prüfen, ob unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Faktoren
die gleiche Leistung auch einem aussenstehenden Dritten erbracht worden wäre
[…]”).
Mentre
le autorità fiscali qualificano quale distribuzione dissimulata di utile un
salario che non sarebbe stato versato ad un dipendente non azionista della
società, le autorità dell’AVS al contrario possono qualificare quale salario prestazioni
derivanti dall’utile netto della società che non sarebbero state versate ad un
azionista non contemporaneamente dipendente della società (DTF 134 V 297 consid. 2.3: “Während also die Steuerbehörden allenfalls eine als Lohn
deklarierte Leistung als verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren, wenn sie
einem Arbeitnehmer, der nicht zugleich Aktionär wäre, nicht
erbracht worden wäre, können umgekehrt die AHV-Behörden eine als
Gewinnausschüttung deklarierte Leistung als massgeblichen Lohn qualifizieren,
wenn sie einem Aktionär, der nicht zugleich Arbeitnehmer wäre, nicht erbracht
worden wäre”).
Spetta
alla Cassa stabilire autonomamente se un reddito va qualificato quale salario
determinante oppure quale reddito da sostanza. L’art. 23 OAVS stabilisce
tuttavia che di principio le casse di compensazione sono vincolate dalla
tassazione dell’imposta federale diretta. Al fine di conservare l’unità dell’insieme
dell’ordine giuridico ed escludere contraddizioni, di regola occorre evitare una
diversa valutazione tra autorità fiscali e dell’AVS, tranne se vi sono motivi fondati
(DTF 134 V 297 consid. 2.3; DTF 103 V 1). Un motivo alla base della diversa
valutazione tra autorità fiscali e dell’AVS in ambito di tantièmes deriva dalla
circostanza che i tantièmes sono considerati un utile dal punto di vista del
diritto fiscale e del diritto delle obbligazioni e salario determinante dal
punto di vista della LAVS (DTF 134 V 297 consid. 2.3: “Während also die Steuerbehörden allenfalls eine als Lohn deklarierte
Leistung als verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren, wenn sie einem
Arbeitnehmer, der nicht zugleich Aktionär wäre nicht erbracht worden wäre,
können umgekehrt die AHV-Behörden eine als Gewinnausschüttung deklarierte
Leistung als massgeblichen Lohn qualifizieren, wenn sie einem Aktionär, der
nicht zugleich Arbeitnehmer wäre, nicht erbracht worden wäre. Praxisgemäss ist
es Sache der Ausgleichskassen, selbstständig zu beurteilen, ob ein
Einkommensbestandteil als massgebender Lohn oder als Kapitalertrag qualifiziert
werden muss. Der in Art. 23 AHVV enthaltenen Ordnung entspricht es jedoch, dass
sich die Ausgleichskassen in der Regel an die bundessteuerrechtliche
Betrachtungsweise halten. Um der Einheit und Widerspruchslosigkeit der gesamten
Rechtsordnung willen soll eine verschiedene Betrachtungsweise der Steuerbehörde
und der AHV-Verwaltung vermieden werden, ausser wenn dafür ausschlaggebende
Gründe vorliegen (BGE 103 V 1 E. 2c; ZAK 1989 S. 148, E. 2c, H 131/86; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts H 49/02 vom 19. November 2002, E. 4.2). Das gilt
namentlich auch in Bezug auf die verrechnungssteuerliche Behandlung (BGE 122 V 178 E. 3b S. 180). Ein Grund, welcher eine Abweichung von
steuerrechtlicher und AHV-rechtlicher Betrachtung nahelegt, liegt namentlich
darin, dass Tantiemen obligationenrechtlich und steuerrechtlich als Gewinn
gelten (Art. 677 OR; Urteil 2A.742/2006 vom 15. Mai 2007, E. 5.1;
BRÜLISAUER/POLTERA, a.a.O., N. 95 zu Art. 58 DBG), AHV-rechtlich hingegen als
massgebender Lohn (Art. 7 lit. h AHVV; Pra 86/1997 Nr. 96 S. 520 f., E. 4b, H
241/96). Wie in der steuerrechtlichen Betrachtung ist aber auch AHV-rechtlich
von der durch die Gesellschaft vorgenommenen Aufteilung auszugehen und davon
nur abzuweichen, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen
Arbeitsleistung und Entgelt bzw. zwischen eingesetztem Vermögen und Dividende
besteht”). Come in ambito
fiscale anche nell’ambito dell’AVS occorre tutelare la suddivisione tra salario
e dividendo effettuato dalla società e scostarsene solo in caso di
manifesta sproporzione tra il salario e l’attività esercitata da una parte
rispettivamente il capitale investito ed il dividendo versato (DTF 134 V 297
consid. 2.3).
2.4. Con sentenza 9C_669/2011 del
25 ottobre 2012 pubblicata in SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15 il TF ha confermato
una sentenza cantonale obvaldese che aveva annullato una ripresa effettuata
dalla Cassa di compensazione. L’amministrazione aveva ritenuto che parte dei
dividendi versati all’azionista unico e dipendente della società dal 2003 al
2006 andavano qualificati quali salari. Essi corrispondevano infatti ad un
utile (“Vermögensertrag”) tra il 13,1% ed il 36,3% ed inoltre vi era sproporzione
tra l’attività svolta e il salario dichiarato. Di diverso avviso il Tribunale
cantonale e l’Alta Corte secondo la quale una qualifica come salario
determinante dei dividendi versati all’azionista unico non era giustificata.
Negli anni in cui la società ha costituito delle riserve (1993-1995 e 1998), il
ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro corrispondente a quello percepito
da altri lavoratori nella medesima funzione ed ha versato i relativi contributi
sociali. Per cui anche se in quegli anni avesse percepito un reddito da
capitale elevato in forma di dividendi non sarebbe stata effettuata una
modifica della qualifica del reddito nel senso di ritenerlo salario
determinante. Versamenti successivi dell’utile sotto forma di dividendi
sarebbero di conseguenza sottoposti indirettamente all’obbligo contributivo
dopo che questi guadagni conseguiti nei periodi antecedenti erano stati
ritenuti proporzionati e quali redditi da sostanza non soggetti a contribuzione
(consid. 4.2 e 4.3: “Wie die
Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich feststellte (Art. 105 Abs. 1 BGG),
war die in den Jahren 2003-2006 an C.________ für dessen Tätigkeit
ausgerichtete Entschädigung unangemessen tief. Der Vermögensertrag von 13-36 %
(vorne E. 3.1.2) lag deutlich über der von den Ausgleichskassen zu beachtenden
Grenze eines Eigenkapitalertrages von 10 %, ab dem eine Dividende
vermutungsweise überhöht ist (WML Rz. 2011.7 [Stand 1/12]) und darum
grundsätzlich beitragsrechtlich zum Teil zu massgebendem Lohn umqualifiziert
werden kann (oben E. 2) Eine solche Umqualifizierung der Dividenden oder Teilen
davon rechtfertigt sich indessen im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen
nicht: In jenen Jahren, in denen die Gesellschaft die Reserven angelegt hatte
(1993-1995 und 1998), liess sich C.________ einen zumindest branchenüblichen
Lohn auszahlen und rechnete diesen mit der Ausgleichskasse ab. Selbst wenn er
also in jenen frühen Jahren einen übermässigen Kapitalertrag in Form von
Dividenden erzielt hätte, wäre daher eine ahv-rechtliche Aufrechnung nicht in
Frage gekommen. Zutreffend würdigte die Vorinstanz in diesem Zusammenhang, dass
spätere Gewinnausschüttungen indirekt der Beitragspflicht unterstellt würden,
nachdem diese früher erzielten Gewinne jeweils als angemessen und als
beitragsfreier Vermögensertrag qualifiziert worden waren. Die Angemessenheit
des Vermögensertrags stehe im Kontext mit derjenigen des Erwerbseinkommens aus
einem konkreten Jahr. Der vorinstanzliche Entscheid steht im Einklang mit der
Rechtsprechung (BGE 134 V 297) und ist zu bestätigen”).
Con sentenza 9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 pubblicata in SVR
2015 AHV Nr. 7, pag. 25 il TF ha accolto un ricorso di una
società a garanzia limitata che aveva contestato la ripresa effettuata da una
cassa di compensazione e confermata dal Tribunale cantonale di San Gallo.
L’Alta Corte, dopo aver riassunto la giurisprudenza in materia, ha in sostanza
ritenuto che il salario conseguito fosse adeguato al salario usuale per lavori
simili (consid. 2.2: “Die Beschwerdeführerin wendet
ein, nach der Rechtsprechung (BGE 134 V 297; SVR 2013 AHV Nr. 4 S. 15 [9C_669/2011]) sei die Umqualifikation
einer Dividende in massgebenden Lohn nur zulässig, wenn kumulativ sowohl ein
unangemessen tiefer Lohn mit einer im Vergleich zum eingesetzten Kapital
unangemessen hohen Dividende einhergeht. Bei einem Lohn in angemessener Höhe
bleibe kein Raum, um von der steuerrechtlichen Qualifikation abzuweichen und
statt von einer Dividende von massgebendem Lohn auszugehen. Die von B.________
als Arbeitnehmer der Gesellschaft bezogenen Entschädigungen von Fr. 120'000.-
für 2009 und Fr. 180'000.- für das Jahr 2010 seien angemessen, jedenfalls nicht
unangemessen tief. 2.3. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist
beizupflichten. Von einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen der
Arbeitsleistung von B.________ und dem von diesem in den Jahren 2009 und 2010
hiefür bezogenen Entgelten von Fr. 120'000.- und Fr. 180'000.- kann nicht die
Rede sein, was auch die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat. Es braucht daher
entgegen den Ausführungen im angefochtenen Entscheid nicht zusätzlich geprüft
zu werden, ob zwischen dem eingesetzten Vermögen und der ausgeschütteten
Dividende ein solches Missverhältnis besteht; denn die erwähnten
Voraussetzungen für eine Abweichung von der Qualifikation der
Einkommensbestandteile durch die Steuerbehörde müssen nach der Rechtsprechung
kumulativ erfüllt sein, was das kantonale Gericht verkennt und zur Aufhebung
seines Entscheides führt”).
Infine, nella sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a
pubblicazione, il TF ha respinto il ricorso di una società a garanzia limitata
e del suo socio gerente contro la ripresa effettuata dalla Cassa di
compensazione. Il TF ha rammentato che in seguito alla sentenza pubblicata in
DTF 134 V 297 i salari dichiarati e quelli usuali nel lavoro di riferimento da
una parte ed il pagamento dei dividendi e il valore delle azioni dall’altra vanno
esaminati per stabilire se parte dei dividendi devono essere qualificati di
salario determinante (sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 consid. 2.2.2).
Il TF ha corretto la prassi nidwaldese solo nel senso di valutare la proporzionalità
dell’utile non in relazione al valore nominale bensì al valore economico delle
azioni (capitale proprio incluse le riserve occulte). Nel caso concreto il TF
ha confermato la ripresa poiché i dividendi superavano nettamente il 10% del
valore fiscale della società (34%, 23,4%, 24,6% e 35%; consid. 3.2.2: “Entgegen der Betrachtungsweise der Beschwerdeführenden
haben Vorinstanz und Beschwerdegegnerin somit nicht unbesehen auf einen
statistisch festgesetzten, schematischen Wert abgestellt. Vielmehr wurde der
Ansatz zwar auf der Basis des Lohnrechners "Salarium" ermittelt.
Diesem zugrunde lagen indessen auf das Profil des Beschwerdeführers 2
zugeschnittene Eckdaten. Zusätzlich plausibilisierte die Verwaltung das sich
daraus ergebende Resultat durch Vergleich mit marktkonformen Erfahrungswerten.
Die Annahme eines branchenüblichen, der Arbeitsleistung des Beschwerdeführers 2
in Wahrheit entsprechenden Jahresgehalts von Fr. 180'000.- ist folglich nicht
zu beanstanden. Daran ändert im Übrigen der Fehler von Vorinstanz und
Beschwerdegegnerin bei der Berechnung des entsprechenden Jahreslohnes nichts.
Da im monatlichen Bruttolohnansatz gemäss "Salarium" der Anteil 13.
Monatslohn bereits mitenthalten ist ("Der monatliche Bruttolohn setzt sich
zusammen aus [...] 1 /12 des 13. Monatslohns"), muss er nicht mit 13
sondern mit 12 multipliziert werden. Beläuft sich der relevante monatliche Bruttolohn,
Median, somit auf Fr. 13'351.-, beträgt das durchschnittliche jährliche Salär
Fr. 160'212.- (und nicht Fr. 173'563.-). Aus dem monatlichen Höchstwert von Fr.
16'034.- resultiert alsdann ein Jahreslohn von Fr. 192'408.- (und nicht Fr.
208'442.-). Den AHV-rechtlich massgeblichen Referenzverdienst mit Fr. 180'000.-
beinahe Fr. 20'000.- (und nicht nur knapp Fr. 7'000.-) über dem Mittelwert zu
veranschlagen, erscheint vor diesem Hintergrund an der oberen Grenze des noch
Vertretbaren. Aus den genannten Gründen ist der betreffende lohnmässige Ansatz
jedoch selbst unter den neuen Vorzeichen nicht als klar überhöht einzustufen.
Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdegegnerin die Aufrechnung der Dividende
ohnehin nur für den 10 % übersteigenden Teil des steuerlichen Unternehmenswerts
des Eigenkapitals und nicht bis zum branchenüblichen Lohn vorgenommen hat (Lohn
nach Aufrechnung: 2009: Fr. 177'400.-; 2010: Fr. 167'200.-; 2011: Fr.
169'400.-; 2012: Fr. 36'000.-). Das kantonale Gericht hat den Sachverhalt
demnach auch diesbezüglich jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig oder sonst
wie rechtsfehlerhaft festgestellt, weshalb darauf abgestellt werden kann. Es
ist daher von einem offenkundigen Missverhältnis zwischen der Arbeitsleistung
des Beschwerdeführers 2 und dem ihm im betreffenden Zeitraum effektiv
ausbezahlten Entgelt auszugehen. 3.3. Die vorinstanzlich bestätigte
Einschätzung der Beschwerdegegnerin, wonach die Dividendenzahlungen im Lichte
der einschlägigen Rechtsprechungsgrundsätze zu hoch ausgefallen seien, wird
auch vor dem Bundesgericht nicht kritisiert. Diese machen unstreitig 34 %
(2009), 23,4 % (2010), 24,6 % (2011) und 35 % (2012) des steuerlichen
Unternehmenswertes aus und liegen damit deutlich über der Grenze von 10 % des
Eigenkapitalertrags, ab welcher vermutungsweise überhöhte Dividendenzahlungen
anzunehmen sind (vgl. Rz. 2011.7 der WML). Die Aufrechnung der
Dividendenzahlungen des Beschwerdeführers 2 für die Jahre 2009 bis 2012 als
AHV-pflichtiger Lohn ist somit rechtens und der verwaltungsgerichtliche
Entscheid im Ergebnis zu schützen”).
2.5. Nel
caso di specie la Cassa ha affermato di aver proceduto ad una conversione
parziale di dividendi in salario sulla base dei marginali 2011 – 2011.7 delle
direttive sul salario determinante (DSD), che prevedono:
" 2011.1 En
raison de l’imposition partielle des bénéfices distribués selon l’art. 20, al.
1bis, LIFD, les dividendes et les distributions analogues provenant du bénéfice
net d’une personne morale versés aux salariés avec des droits de participation
dans la société doivent, sous certaines conditions, être considérés comme étant
partiellement du salaire déterminant.
2011.2 En principe, il faut reprendre la répartition
entre les dividen-des et le salaire effectuée par la société, et qui a été
acceptée par les autorités fiscales, et ne s’en écarter que s’il existe une
disproportion manifeste entre la prestation de travail et la rémunération ou
entre le capital investi et les dividendes.
2011.3 Pour déterminer s’il existe une disproportion
manifeste, il faut se fonder, d’une part, sur la rémunération convenable pour
le travail fourni et, d’autre part, sur le rendement approprié du capital
investi.
2011.4 Le paiement des dividendes est alors uniquement
considéré comme étant partiellement du salaire déterminant lorsqu’aucun salaire
ou un salaire inhabituellement bas est versé et que, simultanément, les dividendes
distribués sont manifestement disproportionnés. Dans ce cas, les dividendes sont convertis en salaire
déterminant au maximum jusqu’au montant du salaire usuel dans la branche.
2011.5 Pour déterminer si une indemnité
appropriée a été versée par rapport à la branche d’activité, il faut prendre en
compte non seulement le cahier des charges mais aussi le degré de responsabilité,
l’apport de savoir-faire, les expériences spéciales, la connaissance de la
branche, le genre d’activité (par exemple, exploitation active ou «simple»
administration des participations dans une pure holding), etc. Si cela est
possible, une comparaison doit aussi être effectuée avec les parts de bénéfice
distribuées aux titulaires de droits de participation qui ne sont pas des
employés, ou avec les salaires des employés sans droit de participation.
2011.6 En règle générale, la proportionnalité des
dividendes distribués est évaluée par rapport à la valeur fiscale des papiers-
valeurs (valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune). Celle-ci est
déterminée par les autorités fiscales. Dans des cas particuliers, des
communications sur l’estimation peuvent être requises, soit auprès de
l’autorité fiscale par écrit et avec motivation, soit auprès des employeurs.
2011.7 Les dividendes de 10% ou plus en
relation avec la valeur fiscale des papiers valeurs sont présumés
disproportionnés.”
2.6. In
concreto la Cassa in sede di risposta ha rilevato che l’autorità fiscale ha
sempre riconosciuto, negli ultimi 10 anni, il versamento delle gratifiche ai
tre azionisti e dirigenti della società, riconoscendo di fatto il salario fisso
più la gratifica quale corretta remunerazione complessiva, dopo aver fatto il
confronto con società attive nello stesso settore e con un’importanza
commerciale simile. A questo proposito emerge che i tre azionisti dal 2004 al
2013 hanno conseguito i seguenti importi (salario e gratifiche compresi):
2004
2005
2006
2007
2008
TERZ 1
178’000
178’000
228’000
258’000
261’500
TERZ 2
178’000
178’000
228’000
258’000
261’500
TERZ 3
107’781
166’265
Considerandi
238’000
268’000
261’500
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
TERZ 1
280’000
288’000
258’000
288’000
331’000
TERZ 2
280’000
288’000
258’000
288’000
331’000
TERZ 3
203’552
288’000
258’000
288’000
334’000
(Doc. III, pag. 3)
La Cassa rileva che
questo andamento è stato improvvisamente interrotto nel 2014 quando c’è stata
una riduzione del salario per i tre azionisti (complessivamente fr. 582'000
rispetto al 2013) a fronte di una distribuzione di dividendo in misura simile
(fr. 600'000):
2014.
Salario
Dividendo
TERZ 1
138’000
198’000
TERZ 2
138’000
198’000
TERZ 3
138’000
204’000
(Doc. III, pag. 3)
Per questo motivo
la Cassa ha proceduto ad una parziale (50%) conversione di dividendo (fr.
300'000) in salario ai tre azionisti fino al livello di salario usuale,
riconosciuto anche dall’autorità fiscale, calcolato sulla media degli ultimi
dieci anni.
La Cassa evidenzia che con
il valore fiscale di RI 1 di fr. 9'181'236 al 31 dicembre 2013 ci si sarebbe potuti
confrontare con la situazione paradossale di una diminuzione del salario ad
ognuno degli azionisti nel 2014 fino ad un importo di fr. 38'000 ed il
versamento ad ogni singolo azionista di un dividendo di fr. 300'000 (10% di
9'181'236, il tutto diviso per 3).
Inoltre l’amministrazione
rileva ancora che il mancato versamento della gratifica nel 2014 soltanto ai
tre dirigenti non è dovuto ad un rallentamento degli affari della società che
ha continuato a crescere, come si evince dagli utili aziendali:
Anno:
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
gratifiche accantonate
380’800
481’200
606’800
41’600
41’600
gratifiche versate
464’800
380’800
481’200
606’800
41’600
Gratifiche percepite
TERZ 1
150’000
120’000
150’000
193’000
TERZ 2
150’000
120’000
150’000
193’000
TERZ 3
150’000
120’000
150’000
196’000
Altri
16’800
20’800
31’200
24’800
41’600
Dividendi percepiti
TERZ 1
198’000
TERZ 2
198’000
TERZ 3
204’000
Situazione al:
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
Utile
__________
__________
__________
__________
__________
utile riportato (al 01.01)
__________
__________
__________
__________
__________
attribuzione riseva legale
60’000
riserve legali
60’000
Attribuzine dividendo
600’000
versamento dividendo
600’000
(Doc. III, pag. 5)
2.7
Questo Tribunale, alla
luce di quanto sopra esposto, rileva in primo luogo che di principio per
scostarsi dalla decisione dell’autorità fiscale e riqualificare un dividendo in
salario, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 297, poi ripresa e
precisata nelle sentenze 9C_669/2011 del 25 ottobre 2012 (SVR 2013 AHV Nr. 4,
pag. 15),9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 (SVR 2015 AHV Nr.
7, pag. 25) e 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a
pubblicazione, occorre cumulativamente esaminare da una parte se il
salario conseguito è usuale, e dunque proporzionato, all’attività svolta e
dall’altra se il reddito della sostanza (dividendo) e sproporzionato rispetto
al valore economico effettivo (fiscale) delle azioni (ciò è presunto quando i
dividendi raggiungono o superano il 10% in relazione con il valore fiscale
delle azioni [marg. 2011.7 DSD]; cfr. sentenza
9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 in SVR 2015 AHV Nr. 7,
pag. 25: “Es braucht daher entgegen den Ausführungen
im angefochtenen Entscheid nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob zwischen dem
eingesetzten Vermögen und der ausgeschütteten Dividende ein solches
Missverhältnis besteht; denn die erwähnten Voraussetzungen für eine Abweichung
von der Qualifikation der Einkommensbestandteile durch die Steuerbehörde müssen
nach der Rechtsprechung kumulativ erfüllt sein, was das kantonale
Gericht verkennt und zur Aufhebung seines Entscheides führt.”,
sottolineatura del redattore).
In
secondo luogo questo Tribunale ritiene che la citata giurisprudenza non trova
applicazione in concreto, nella misura in cui, a differenza dei casi giudicati
dal Tribunale federale, dove si trattava in sostanza di stabilire se il salario
percepito fosse troppo basso ed andasse “integrato” con (parte) dei dividendi
versati agli azionisti, rispettivamente gerenti, nonché dipendenti delle
società, nel caso di specie ci si trova confrontati ad una situazione in cui i
salari (comprese le gratifiche) versati nell’ultimo anno sono nettamente
diminuiti rispetto a quelli riconosciuti nei 10 anni precedenti e la differenza
corrisponde in sostanza all’ammontare dei dividendi versati nell’ultimo anno.
Infatti, la sentenza
pubblicata in DTF 134 V 297 concerneva il caso di un azionista e dipendente di
una SA con un salario lordo di fr. 32'103 nel periodo dal 2002 al 2004, cui è
stato versato un un dividendo di fr. 134'000, rispettivamente che nel 2005 ha
percepito un salario di fr. 31'932 ed un dividendo di fr. 340'000. Il salario
percepito dal dipendente quale amministratore della società, viste le
caratteristiche della sua attività, è stato ritenuto adeguato.
Nella sentenza 9C_669/2011
del 25 ottobre 2012 (SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15) si trattava di un azionista unico,
nonché dipendente di una SA con un salario di fr. 44'000 negli anni 2003-2005 e
fr. 104'000 nel 2006, al quale nel medesimo periodo è stato versato un
dividendo annuo di fr. 160'000. Il TF ha negato la riqualifica in salario del
dividendo poiché negli anni in cui la società ha costituito delle riserve
(1993-1995 e 1998), il ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro
corrispondente a quello percepito da altri lavoratori nella medesima funzione
ed ha versato i relativi contributi sociali. Per cui anche se in quegli anni
avesse percepito un reddito da capitale elevato in forma di dividendi non
sarebbe stata effettuata una modifica della qualifica del reddito nel senso di
ritenerlo salario determinante. Versamenti successivi dell’utile sotto forma di
dividendi sarebbero di conseguenza sottoposti indirettamente all’obbligo
contributivo dopo che questi guadagni conseguiti nei periodi antecedenti erano
stati ritenuti proporzionati e quali redditi da sostanza non soggetti a
contribuzione.
Nella sentenza 9C_837/2014
dell’8 aprile 2015 (SVR 2015 AHV Nr. 7, pag. 25) si
trattava di una società a garanzia limitata assoggettata dal 1° settembre 2007
e che aveva versato al gerente e dipendente della società un salario fr.
120'000 nel 2009 e di fr. 180'000 nel 2010. La Cassa aveva ripreso metà del
dividendo (fr. 4'000, rispettivamente fr. 24'500). Il TF ha ritenuto adeguato
il salario conseguito ed annullato la ripresa.
Infine, nella sentenza
9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, destinata a pubblicazione, si trattava di una
società a garanzia limitata iscritta nel registro di commercio dal 4 giugno
2008, il cui dipendente e gerente aveva percepito salari di fr. 106'800 nel
2009, fr. 110'000 nel 2010 e 2011 e fr. 20'880 (per un’attività al 20%) nel
2012.
Nel medesimo periodo sono stati versati dividendi per fr. 100'000 dal
2009.
al 2011 e fr. 60'000 nel 2012. Il TF ha confermato la ripresa effettuata
dalla Cassa secondo il calcolo esposto al consid. A.b, poiché il reddito
conseguito era basso in relazione con l’attività esercitata (consid. 3.2.2) ed
il dividendo elevato rispetto al valore fiscale della società (consid. 3.3).
Le sentenze relative alla
prassi nidwaldese, e meglio l’applicazione della percentuale tra dividendo e
valore fiscale aziendale (marg. 2011.7 DSD), secondo il TCA, non trovano
applicazione nella fattispecie, poiché in quei casi si trattava di stabilire,
in generale, se il salario versato fosse conforme al ramo d’attività dei dipendenti
delle società. Nel caso in esame invece dall’evoluzione salariale complessiva emerge
palesemente che la distribuzione di dividendi è stata effettuata per
dissimulare parte della retribuzione normalmente versata per il lavoro svolto e
sfuggire in questo modo al pagamento dei contributi sociali.
La Cassa sostiene inoltre che
con il valore fiscale di RI 1 di fr. 9'181'236 al 31 dicembre 2013, sarebbe
stato possibile diminuire il salario ad ognuno degli azionisti nel 2014 fino ad
un importo di fr. 38'000 e versare contemporaneamente ad ogni singolo azionista
un dividendo di fr. 300'000 (10% di 9'181'236, il tutto diviso per 3). L’insorgente
ha confermato il valore fiscale ma ha pure precisato che la parte tassata al
singolo azionista beneficia della riduzione del 30% per quota azionaria non
determinante, ritenuto che nessuno degli azionisti possiede una quota tale da
decidere unilateralmente il pagamento di gratifiche o la distribuzione di
dividendi (doc. V).
In ogni caso, nella
fattispecie, i tre dirigenti ed azionisti della SA hanno percepito, dal 2004 al
2013, redditi complessivamente elevati (per TERZ 1 e TERZ 2: fr. 178'000
[2004-2005], fr. 228'000 [2006], fr. 258'000 [2007], fr. 261'500 [2009], fr.
288'000 [2010], fr. 258'000 [2011], fr. 288'000 [2012], fr. 331'000 [2013]; TERZ
3.
ha percepito in alcuni anni salari simili, inferiori [2004, 2005 e 2009] o
superiori [2006, 2013]). Gli importi, perlomeno dal 2010, erano costituiti di
fr. 138'000 di salario e per il restante di gratifica (cfr. anche doc. I: nel
2010: fr. 150'000, nel 2011: fr. 120'000; nel 2012: fr. 150'000 e nel 2013 fr.
193'000 [fr. 196'000 per TERZ 3]).
Nel 2014 ai tre dirigenti
ed azionisti è stato versato “solo” il salario di fr. 138'000, mentre le usuali
gratifiche riconosciute invece ad altri dipendenti (complessivamente fr. 16'800
nel 2010, fr. 20'800 nel 2011, fr. 31'200 nel 2012, fr. 24'800 nel 2013, fr.
41'600 nel 2014), non sono state versate agli azionisti, i quali hanno invece
percepito un dividendo, complessivo, di fr. 600'000, così suddiviso: fr.
198'000 per TERZ 1 e TERZ 2 e fr. 204'000 per TERZ 3.
Complessivamente (salario
+ dividendo) nel 2014 essi hanno percepito un importo leggermente superiore a
quello erogato nel 2013 (fr. 336'000 per i primi due e fr. 342'000 per il terzo
rispetto a fr. 331'000, rispettivamente 334’000).
Dagli atti emerge ancora
che dal 2010 al 2014 le gratifiche accantonate e versate nell’anno successivo,
sono passate da fr. 380'800 nel 2010, a fr. 481'200 nel 2011, a fr. 606'800 nel
2012, a fr. 41'600 nel 2013 e nel 2014. L’utile è passato da fr. __________ nel
2010.
a fr. __________ nel 2014 (quello riportato da fr. __________), mentre i
dividendi tra il 2010 ed il 2014 sono stati attribuiti solo nel 2013 per essere
distribuiti nel 2014 (cfr. Tabella 3, pag, 5, doc. III).
Va qui subito rilevato che
allorché l’ammontare complessivo delle gratifiche versate ad altri dipendenti
della società è aumentato, ai tre dirigenti è stato soppresso il diritto alla
gratifica e sostituito, senza motivo particolare, con il versamento di un
dividendo di ammontare di poco superiore a quello della gratifica percepita
l’anno precedente.
Come emerge dalla sentenza
12.2014.201
del 19 giugno 2015 della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, al consid. 4.2, la gratifica, disciplinata dall’art. 322d CO, è una
retribuzione speciale che il datore di lavoro versa al lavoratore in aggiunta
al salario, ad esempio una volta all’anno. Essa si distingue dal salario ai
sensi dell’art. 322 CO, anche da quello eventualmente stabilito in forma
variabile giusta l’art. 322a CO, dal fatto che la sua corresponsione e/o il suo
ammontare dipende almeno parzialmente dalla buona volontà del datore di lavoro
(DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2, 136 III 313 consid. 2, 139
III 155 consid. 3.1). Mentre una somma fissa di denaro stabilita
preventivamente costituisce così un salario e non una gratificazione (DTF 129
III 276 consid. 2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1), per
stabilire se eventuali altre prestazioni che non hanno queste caratteristiche
costituiscano un salario oppure una gratificazione occorre esaminare tutte le
circostanze pertinenti del caso (DTF 136 III 313 consid. 2). Ritenuto che la
gratifica costituisce per definizione un accessorio, rispetto al salario, è
nondimeno chiaro che nel caso in cui la prestazione, specie se fornita con una
certa regolarità e non in un’unica occasione, ecceda il salario ci si trova in
presenza di un vero e proprio elemento salariale (DTF 129 III 276 consid. 2.1,
131.
III 615 consid. 5.2 [“Enfin, la gratification est
accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance
secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très
élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce
dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable
même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Cela concerne les
revenus les plus considérables; dans le cas de salaires modestes, un montant
proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un salaire
variable (même arrêt, consid. 2.1 p. 279). Dans la présente affaire, c'est
précisément en raison de leur importance que les bonus en argent, reçus année
après année par le demandeur, ont été considérés par les juges d'appel comme
une partie de son salaire”], 139 III 155
consid. 3.2). Se il versamento di una gratificazione non è stato concordato,
espressamente o per atti concludenti (ciò che si verifica segnatamente qualora
la prestazione venga corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del
carattere non vincolante della corresponsione per gli anni successivi, cfr.
DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2), questa prestazione è
completamente facoltativa; se per contro un versamento di questo genere è stato
concordato, il datore di lavoro è tenuto a procedervi, ma dispone pur sempre di
una certa libertà nella fissazione del relativo importo (DTF 131 III 615
consid. 5.2).
In concreto le gratifiche versate
ai tre dirigenti nel 2010, 2012 e 2013, sono state superiori al salario
pattuito (salario di fr. 138'000 a fronte di gratifiche di fr. 150'000, salite
a fr. 193'000/196'000 nell’ultimo anno); solo nel 2011 sono state inferiori
(fr. 120'000) ma hanno costituito una parte cospicua del reddito. Le gratifiche
sono sempre state versate perlomeno negli ultimi 4 anni (eccetto il 2014): in
ragione della loro importanza e della loro regolarità esse fanno di conseguenza
parte del salario (DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2).
Nel caso di specie il
salario è pertanto passato da fr. 331’000/334'000 nel 2013 a fr. 138'000 nel
2014.
Prendendo la media degli anni dal 2004 al 2013, il salario di TERZ 1 e TERZ
2.
ha subito una contrazione da fr. 254'850 a fr. 138'000, quello di TERZ 3 da
fr. 240'310 a fr. 138'000, mentre gli utili, compreso l’utile riportato, sono
nel frattempo aumentati.
Quanto alle affermazioni
contenute nella presa di posizione del 17 febbraio 2016 (doc. XII, XIII e XIV) dei
tre dirigenti, che hanno sostenuto di aver voluto mantenere invariato il
salario e ridurre/eliminare il bonus che non sarebbe più giustificabile alla
luce delle mansioni attualmente svolte e del minor coinvolgimento lavorativo,
va rilevato che in nessuna occasione, prima del 17 febbraio 2016, la datrice di
lavoro ha mai sostenuto una modifica, nel senso di una riduzione, dell’attività
svolta dai tre azionisti a giustificazione del mancato versamento delle
gratifiche. Al contrario, in sede di ricorso l’insorgente ha rilevato che “i
medesimi azionisti sono attivi nell’azienda quali salariati a tempo pieno” ed
ha aggiunto che la decisione di pagare una gratifica oppure un dividendo spetta
unicamente agli azionisti e a nessun altro (doc. I). Con le osservazioni del 7
dicembre 2015 ha sostenuto che la società ha mantenuto nel tempo i suoi
stipendi ma nell’esercizio 2014 ha “rinunciato al versamento della gratifica
2013, optando invece per una distribuzione di dividendo avente medesima
competenza fiscale in capo ai beneficiari” (doc. V; cfr. anche doc. X).
Le nuove
affermazioni contraddicono di conseguenza quanto affermato in precedenza
e non devono essere qui considerate analogamente a quanto prevede il principio
della priorità della dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di
due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni
che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (DTF 121 V 45 consid. 2a; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 pag.
546). Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4;
STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STFA U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla
impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre poi fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, anche se le
dichiarazioni contraddittorie non provengono dalla medesima persona, non può
essere dimenticato che la ricorrente, datrice di lavoro degli
azionisti/dipendenti chiamati in causa, non poteva ignorare un’eventuale
modifica dell’attività svolta dai proprio dipendenti od una riduzione del loro tempo
di lavoro e, senza dubbio, se questo fosse stato il motivo della riduzione del
reddito versato lo avrebbe segnalato se non subito, perlomeno in sede di
opposizione o, al più tardi, con il ricorso. Ora, nemmeno nelle osservazioni
del 7 dicembre 2015 alla risposta di causa ed in quelle dell’8 febbraio 2016 la
società ha accennato a questa circostanza (doc. V).
La tesi secondo cui la
gratifica sarebbe stata soppressa a causa della modifica e della riduzione
dell’attività svolta non trova conferma negli atti e non è comprovata secondo
il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali.
In queste condizioni la
riduzione del salario non trova alcuna giustificazione. Ne segue che i
dividendi sono stati versati quale integrazione di salario e lo sono stati in
relazione con il lavoro svolto dai dirigenti e non per il solo fatto che essi
sono azionisti della società ricorrente. La decisione della Cassa di riprendere
il 50% dei dividendi così versati, e meglio fr. 99'000 per TERZ 1 e TERZ 2 e
fr. 102'000 per TERZ 3, così da riportare il salario conseguito nel 2014 a fr.
237'000, rispettivamente fr. 240'000, ossia importi comunque inferiori rispetto
alla media degli ultimi dieci anni e che a TERZ 1 e TERZ 2 erano stati versati
per l’ultima volta nel 2006 (a TERZ 3 nel 2009), non appare arbitraria e deve
essere tutelata.
Il ricorso va di
conseguenza respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti