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Decisione

30.2015.27

Ripresa di parte del dividendo (50%) versato ai 3 azionisti e dipendenti di una SA che hanno percepito nell'ultimo anno un salario nettamente inferiore a quello conseguito negli ultimi 10 anni ed ai q

29 febbraio 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i guadagni che vanno qualificati come mero reddito della sostanza. Per procedere

con la corretta qualifica del reddito, occorre esaminarne la sua natura e la sua

funzione. La denominazione economica o giuridica non è rilevante e va tutt’al

più presa in considerazione quale indizio. In determinate condizioni anche

redditi derivanti dall’utile di una società anonima possono essere considerati

salario determinante ed essere soggetti a contribuzione; questo vale ad esempio,

secondo l’art. 7 lett. h OAVS, per i tantièmes. Si tratta di prestazioni che si

trovano in relazione con il rapporto di lavoro.

Giova comunque

ribadire che, secondo la giurisprudenza, pur spettando in linea di principio

alla cassa di compensazione decidere, in maniera indipendente, se un elemento

del reddito debba essere considerato come salario determinante oppure come

reddito della sostanza, l'amministrazione deve, per quanto possibile,

conformarsi alla valutazione ritenuta in materia di imposta federale diretta.

E' per questo che il Tribunale federale ha stabilito, in via di principio, che

le prestazioni, derivanti dall'utile netto di una persona giuridica, versate a

salariati, titolari nel contempo di diritti di partecipazione alla società,

fanno parte del salario determinante giusta l'art. 5 LAVS se trovano il proprio

fondamento nel rapporto di lavoro esistente, mentre non rientrano in questo

novero, bensì costituiscono una distribuzione dissimulata di utile esente

dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, se vengono

dispensate agli stessi soci oppure a persone vicine, senza (adeguata)

controprestazione e senza che la società, nelle medesime circostanze,

concederebbe tali prestazioni a terzi estranei, non partecipanti all'azienda (sentenza

9C_237/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a pubblicazione; DTF 134 V 297,

consid. 2.1 con riferimento alla DTF 103 V 1; sentenza 9C_837/2014 dell’8

aprile 2015, consid. 1.2 in SVR 2015 AHV Nr. 7, pag. 25 e sentenza 9C_669/2011

del 25 ottobre 2012, consid. 2.2 in SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15; sentenza

H 348/01 del 9 settembre 2002).

2.3. In DTF 134 V 297 il TF ha

stabilito che la cosiddetta “prassi nidwaldese” sviluppata per qualificare il

pagamento di un dividendo a membri del consiglio di amministrazione non tiene

conto della valutazione fiscale e i criteri previsti dalla stessa sono contrari

alla legge nella misura in cui l’adeguatezza del dividendo è apprezzata in

rapporto al capitale azionario (anziché al capitale proprio). Anche per

l’azionario l’adeguatezza del reddito della sostanza (esente dall’obbligo di

contribuzione) non deve essere valutata in funzione del valore nominale, bensì

del valore economico effettivo delle azioni (consid. 2.8).

Il TF ha rammentato che gli

azionisti che sono anche dipendenti della società anonima hanno diritto da una

parte ad una remunerazione adeguata per il lavoro svolto e dall’altra ad un

guadagno corretto derivante dall’utile della società, la quale gode di un grande

margine di manovra in questo ambito. Le autorità fiscali non possono rivedere

liberamente l’adeguatezza del salario e dei dividendi. L’autorità può scostarsi

dalla suddivisione tra salario e dividendi solo in caso di manifesta

sproporzione tra il salario e l’attività esercitata da una parte

rispettivamente il capitale investito ed il dividendo versato (DTF 134 V 297

consid. 2.2; sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 2.2.1). Come

nell’ambito della LAVS, ma in senso contrario (cfr. sentenza 9C_327/2015 del 3

dicembre 2015, consid. 2.2), anche in ambito fiscale occorre effettuare un

paragone: va esaminato se, tenuto conto di tutti i fattori oggettivi e

soggettivi la medesima prestazione sarebbe stata remunerata allo stesso modo

anche se si fosse trattato di un terzo estraneo (DTF 134 V 297 consid. 2.2; sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 2.2.1: “[…]

Wie im AHV-Recht (E. 2.2 hievor), aber mit

umgekehrten Vorzeichen, ist dabei auf einen Drittvergleich abzustellen: Es ist

zu prüfen, ob unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Faktoren

die gleiche Leistung auch einem aussenstehenden Dritten erbracht worden wäre

[…]”).

Mentre

le autorità fiscali qualificano quale distribuzione dissimulata di utile un

salario che non sarebbe stato versato ad un dipendente non azionista della

società, le autorità dell’AVS al contrario possono qualificare quale salario prestazioni

derivanti dall’utile netto della società che non sarebbero state versate ad un

azionista non contemporaneamente dipendente della società (DTF 134 V 297 consid. 2.3: “Während also die Steuerbehörden allenfalls eine als Lohn

deklarierte Leistung als verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren, wenn sie

einem Arbeitnehmer, der nicht zugleich Aktionär wäre, nicht

erbracht worden wäre, können umgekehrt die AHV-Behörden eine als

Gewinnausschüttung deklarierte Leistung als massgeblichen Lohn qualifizieren,

wenn sie einem Aktionär, der nicht zugleich Arbeitnehmer wäre, nicht erbracht

worden wäre”).

Spetta

alla Cassa stabilire autonomamente se un reddito va qualificato quale salario

determinante oppure quale reddito da sostanza. L’art. 23 OAVS stabilisce

tuttavia che di principio le casse di compensazione sono vincolate dalla

tassazione dell’imposta federale diretta. Al fine di conservare l’unità dell’insieme

dell’ordine giuridico ed escludere contraddizioni, di regola occorre evitare una

diversa valutazione tra autorità fiscali e dell’AVS, tranne se vi sono motivi fondati

(DTF 134 V 297 consid. 2.3; DTF 103 V 1). Un motivo alla base della diversa

valutazione tra autorità fiscali e dell’AVS in ambito di tantièmes deriva dalla

circostanza che i tantièmes sono considerati un utile dal punto di vista del

diritto fiscale e del diritto delle obbligazioni e salario determinante dal

punto di vista della LAVS (DTF 134 V 297 consid. 2.3: “Während also die Steuerbehörden allenfalls eine als Lohn deklarierte

Leistung als verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren, wenn sie einem

Arbeitnehmer, der nicht zugleich Aktionär wäre nicht erbracht worden wäre,

können umgekehrt die AHV-Behörden eine als Gewinnausschüttung deklarierte

Leistung als massgeblichen Lohn qualifizieren, wenn sie einem Aktionär, der

nicht zugleich Arbeitnehmer wäre, nicht erbracht worden wäre. Praxisgemäss ist

es Sache der Ausgleichskassen, selbstständig zu beurteilen, ob ein

Einkommensbestandteil als massgebender Lohn oder als Kapitalertrag qualifiziert

werden muss. Der in Art. 23 AHVV enthaltenen Ordnung entspricht es jedoch, dass

sich die Ausgleichskassen in der Regel an die bundessteuerrechtliche

Betrachtungsweise halten. Um der Einheit und Widerspruchslosigkeit der gesamten

Rechtsordnung willen soll eine verschiedene Betrachtungsweise der Steuerbehörde

und der AHV-Verwaltung vermieden werden, ausser wenn dafür ausschlaggebende

Gründe vorliegen (BGE 103 V 1 E. 2c; ZAK 1989 S. 148, E. 2c, H 131/86; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts H 49/02 vom 19. November 2002, E. 4.2). Das gilt

namentlich auch in Bezug auf die verrechnungssteuerliche Behandlung (BGE 122 V 178 E. 3b S. 180). Ein Grund, welcher eine Abweichung von

steuerrechtlicher und AHV-rechtlicher Betrachtung nahelegt, liegt namentlich

darin, dass Tantiemen obligationenrechtlich und steuerrechtlich als Gewinn

gelten (Art. 677 OR; Urteil 2A.742/2006 vom 15. Mai 2007, E. 5.1;

BRÜLISAUER/POLTERA, a.a.O., N. 95 zu Art. 58 DBG), AHV-rechtlich hingegen als

massgebender Lohn (Art. 7 lit. h AHVV; Pra 86/1997 Nr. 96 S. 520 f., E. 4b, H

241/96). Wie in der steuerrechtlichen Betrachtung ist aber auch AHV-rechtlich

von der durch die Gesellschaft vorgenommenen Aufteilung auszugehen und davon

nur abzuweichen, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen

Arbeitsleistung und Entgelt bzw. zwischen eingesetztem Vermögen und Dividende

besteht”). Come in ambito

fiscale anche nell’ambito dell’AVS occorre tutelare la suddivisione tra salario

e dividendo effettuato dalla società e scostarsene solo in caso di

manifesta sproporzione tra il salario e l’attività esercitata da una parte

rispettivamente il capitale investito ed il dividendo versato (DTF 134 V 297

consid. 2.3).

2.4. Con sentenza 9C_669/2011 del

25 ottobre 2012 pubblicata in SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15 il TF ha confermato

una sentenza cantonale obvaldese che aveva annullato una ripresa effettuata

dalla Cassa di compensazione. L’amministrazione aveva ritenuto che parte dei

dividendi versati all’azionista unico e dipendente della società dal 2003 al

2006 andavano qualificati quali salari. Essi corrispondevano infatti ad un

utile (“Vermögensertrag”) tra il 13,1% ed il 36,3% ed inoltre vi era sproporzione

tra l’attività svolta e il salario dichiarato. Di diverso avviso il Tribunale

cantonale e l’Alta Corte secondo la quale una qualifica come salario

determinante dei dividendi versati all’azionista unico non era giustificata.

Negli anni in cui la società ha costituito delle riserve (1993-1995 e 1998), il

ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro corrispondente a quello percepito

da altri lavoratori nella medesima funzione ed ha versato i relativi contributi

sociali. Per cui anche se in quegli anni avesse percepito un reddito da

capitale elevato in forma di dividendi non sarebbe stata effettuata una

modifica della qualifica del reddito nel senso di ritenerlo salario

determinante. Versamenti successivi dell’utile sotto forma di dividendi

sarebbero di conseguenza sottoposti indirettamente all’obbligo contributivo

dopo che questi guadagni conseguiti nei periodi antecedenti erano stati

ritenuti proporzionati e quali redditi da sostanza non soggetti a contribuzione

(consid. 4.2 e 4.3: “Wie die

Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich feststellte (Art. 105 Abs. 1 BGG),

war die in den Jahren 2003-2006 an C.________ für dessen Tätigkeit

ausgerichtete Entschädigung unangemessen tief. Der Vermögensertrag von 13-36 %

(vorne E. 3.1.2) lag deutlich über der von den Ausgleichskassen zu beachtenden

Grenze eines Eigenkapitalertrages von 10 %, ab dem eine Dividende

vermutungsweise überhöht ist (WML Rz. 2011.7 [Stand 1/12]) und darum

grundsätzlich beitragsrechtlich zum Teil zu massgebendem Lohn umqualifiziert

werden kann (oben E. 2) Eine solche Umqualifizierung der Dividenden oder Teilen

davon rechtfertigt sich indessen im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen

nicht: In jenen Jahren, in denen die Gesellschaft die Reserven angelegt hatte

(1993-1995 und 1998), liess sich C.________ einen zumindest branchenüblichen

Lohn auszahlen und rechnete diesen mit der Ausgleichskasse ab. Selbst wenn er

also in jenen frühen Jahren einen übermässigen Kapitalertrag in Form von

Dividenden erzielt hätte, wäre daher eine ahv-rechtliche Aufrechnung nicht in

Frage gekommen. Zutreffend würdigte die Vorinstanz in diesem Zusammenhang, dass

spätere Gewinnausschüttungen indirekt der Beitragspflicht unterstellt würden,

nachdem diese früher erzielten Gewinne jeweils als angemessen und als

beitragsfreier Vermögensertrag qualifiziert worden waren. Die Angemessenheit

des Vermögensertrags stehe im Kontext mit derjenigen des Erwerbseinkommens aus

einem konkreten Jahr. Der vorinstanzliche Entscheid steht im Einklang mit der

Rechtsprechung (BGE 134 V 297) und ist zu bestätigen”).

Con sentenza 9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 pubblicata in SVR

2015 AHV Nr. 7, pag. 25 il TF ha accolto un ricorso di una

società a garanzia limitata che aveva contestato la ripresa effettuata da una

cassa di compensazione e confermata dal Tribunale cantonale di San Gallo.

L’Alta Corte, dopo aver riassunto la giurisprudenza in materia, ha in sostanza

ritenuto che il salario conseguito fosse adeguato al salario usuale per lavori

simili (consid. 2.2: “Die Beschwerdeführerin wendet

ein, nach der Rechtsprechung (BGE 134 V 297; SVR 2013 AHV Nr. 4 S. 15 [9C_669/2011]) sei die Umqualifikation

einer Dividende in massgebenden Lohn nur zulässig, wenn kumulativ sowohl ein

unangemessen tiefer Lohn mit einer im Vergleich zum eingesetzten Kapital

unangemessen hohen Dividende einhergeht. Bei einem Lohn in angemessener Höhe

bleibe kein Raum, um von der steuerrechtlichen Qualifikation abzuweichen und

statt von einer Dividende von massgebendem Lohn auszugehen. Die von B.________

als Arbeitnehmer der Gesellschaft bezogenen Entschädigungen von Fr. 120'000.-

für 2009 und Fr. 180'000.- für das Jahr 2010 seien angemessen, jedenfalls nicht

unangemessen tief. 2.3. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist

beizupflichten. Von einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen der

Arbeitsleistung von B.________ und dem von diesem in den Jahren 2009 und 2010

hiefür bezogenen Entgelten von Fr. 120'000.- und Fr. 180'000.- kann nicht die

Rede sein, was auch die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat. Es braucht daher

entgegen den Ausführungen im angefochtenen Entscheid nicht zusätzlich geprüft

zu werden, ob zwischen dem eingesetzten Vermögen und der ausgeschütteten

Dividende ein solches Missverhältnis besteht; denn die erwähnten

Voraussetzungen für eine Abweichung von der Qualifikation der

Einkommensbestandteile durch die Steuerbehörde müssen nach der Rechtsprechung

kumulativ erfüllt sein, was das kantonale Gericht verkennt und zur Aufhebung

seines Entscheides führt”).

Infine, nella sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a

pubblicazione, il TF ha respinto il ricorso di una società a garanzia limitata

e del suo socio gerente contro la ripresa effettuata dalla Cassa di

compensazione. Il TF ha rammentato che in seguito alla sentenza pubblicata in

DTF 134 V 297 i salari dichiarati e quelli usuali nel lavoro di riferimento da

una parte ed il pagamento dei dividendi e il valore delle azioni dall’altra vanno

esaminati per stabilire se parte dei dividendi devono essere qualificati di

salario determinante (sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 consid. 2.2.2).

Il TF ha corretto la prassi nidwaldese solo nel senso di valutare la proporzionalità

dell’utile non in relazione al valore nominale bensì al valore economico delle

azioni (capitale proprio incluse le riserve occulte). Nel caso concreto il TF

ha confermato la ripresa poiché i dividendi superavano nettamente il 10% del

valore fiscale della società (34%, 23,4%, 24,6% e 35%; consid. 3.2.2: “Entgegen der Betrachtungsweise der Beschwerdeführenden

haben Vorinstanz und Beschwerdegegnerin somit nicht unbesehen auf einen

statistisch festgesetzten, schematischen Wert abgestellt. Vielmehr wurde der

Ansatz zwar auf der Basis des Lohnrechners "Salarium" ermittelt.

Diesem zugrunde lagen indessen auf das Profil des Beschwerdeführers 2

zugeschnittene Eckdaten. Zusätzlich plausibilisierte die Verwaltung das sich

daraus ergebende Resultat durch Vergleich mit marktkonformen Erfahrungswerten.

Die Annahme eines branchenüblichen, der Arbeitsleistung des Beschwerdeführers 2

in Wahrheit entsprechenden Jahresgehalts von Fr. 180'000.- ist folglich nicht

zu beanstanden. Daran ändert im Übrigen der Fehler von Vorinstanz und

Beschwerdegegnerin bei der Berechnung des entsprechenden Jahreslohnes nichts.

Da im monatlichen Bruttolohnansatz gemäss "Salarium" der Anteil 13.

Monatslohn bereits mitenthalten ist ("Der monatliche Bruttolohn setzt sich

zusammen aus [...] 1 /12 des 13. Monatslohns"), muss er nicht mit 13

sondern mit 12 multipliziert werden. Beläuft sich der relevante monatliche Bruttolohn,

Median, somit auf Fr. 13'351.-, beträgt das durchschnittliche jährliche Salär

Fr. 160'212.- (und nicht Fr. 173'563.-). Aus dem monatlichen Höchstwert von Fr.

16'034.- resultiert alsdann ein Jahreslohn von Fr. 192'408.- (und nicht Fr.

208'442.-). Den AHV-rechtlich massgeblichen Referenzverdienst mit Fr. 180'000.-

beinahe Fr. 20'000.- (und nicht nur knapp Fr. 7'000.-) über dem Mittelwert zu

veranschlagen, erscheint vor diesem Hintergrund an der oberen Grenze des noch

Vertretbaren. Aus den genannten Gründen ist der betreffende lohnmässige Ansatz

jedoch selbst unter den neuen Vorzeichen nicht als klar überhöht einzustufen.

Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdegegnerin die Aufrechnung der Dividende

ohnehin nur für den 10 % übersteigenden Teil des steuerlichen Unternehmenswerts

des Eigenkapitals und nicht bis zum branchenüblichen Lohn vorgenommen hat (Lohn

nach Aufrechnung: 2009: Fr. 177'400.-; 2010: Fr. 167'200.-; 2011: Fr.

169'400.-; 2012: Fr. 36'000.-). Das kantonale Gericht hat den Sachverhalt

demnach auch diesbezüglich jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig oder sonst

wie rechtsfehlerhaft festgestellt, weshalb darauf abgestellt werden kann. Es

ist daher von einem offenkundigen Missverhältnis zwischen der Arbeitsleistung

des Beschwerdeführers 2 und dem ihm im betreffenden Zeitraum effektiv

ausbezahlten Entgelt auszugehen. 3.3. Die vorinstanzlich bestätigte

Einschätzung der Beschwerdegegnerin, wonach die Dividendenzahlungen im Lichte

der einschlägigen Rechtsprechungsgrundsätze zu hoch ausgefallen seien, wird

auch vor dem Bundesgericht nicht kritisiert. Diese machen unstreitig 34 %

(2009), 23,4 % (2010), 24,6 % (2011) und 35 % (2012) des steuerlichen

Unternehmenswertes aus und liegen damit deutlich über der Grenze von 10 % des

Eigenkapitalertrags, ab welcher vermutungsweise überhöhte Dividendenzahlungen

anzunehmen sind (vgl. Rz. 2011.7 der WML). Die Aufrechnung der

Dividendenzahlungen des Beschwerdeführers 2 für die Jahre 2009 bis 2012 als

AHV-pflichtiger Lohn ist somit rechtens und der verwaltungsgerichtliche

Entscheid im Ergebnis zu schützen”).

2.5. Nel

caso di specie la Cassa ha affermato di aver proceduto ad una conversione

parziale di dividendi in salario sulla base dei marginali 2011 – 2011.7 delle

direttive sul salario determinante (DSD), che prevedono:

" 2011.1 En

raison de l’imposition partielle des bénéfices distribués selon l’art. 20, al.

1bis, LIFD, les dividendes et les distributions analogues provenant du bénéfice

net d’une personne morale versés aux salariés avec des droits de participation

dans la société doivent, sous certaines conditions, être considérés comme étant

partiellement du salaire déterminant.

2011.2 En principe, il faut reprendre la répartition

entre les dividen-des et le salaire effectuée par la société, et qui a été

acceptée par les autorités fiscales, et ne s’en écarter que s’il existe une

disproportion manifeste entre la prestation de travail et la rémunération ou

entre le capital investi et les dividendes.

2011.3 Pour déterminer s’il existe une disproportion

manifeste, il faut se fonder, d’une part, sur la rémunération convenable pour

le travail fourni et, d’autre part, sur le rendement approprié du capital

investi.

2011.4 Le paiement des dividendes est alors uniquement

considéré comme étant partiellement du salaire déterminant lorsqu’aucun salaire

ou un salaire inhabituellement bas est versé et que, simultanément, les dividendes

distribués sont manifestement disproportionnés. Dans ce cas, les dividendes sont convertis en salaire

déterminant au maximum jusqu’au montant du salaire usuel dans la branche.

2011.5 Pour déterminer si une indemnité

appropriée a été versée par rapport à la branche d’activité, il faut prendre en

compte non seulement le cahier des charges mais aussi le degré de responsabilité,

l’apport de savoir-faire, les expériences spéciales, la connaissance de la

branche, le genre d’activité (par exemple, exploitation active ou «simple»

administration des participations dans une pure holding), etc. Si cela est

possible, une comparaison doit aussi être effectuée avec les parts de bénéfice

distribuées aux titulaires de droits de participation qui ne sont pas des

employés, ou avec les salaires des employés sans droit de participation.

2011.6 En règle générale, la proportionnalité des

dividendes distribués est évaluée par rapport à la valeur fiscale des papiers-

valeurs (valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune). Celle-ci est

déterminée par les autorités fiscales. Dans des cas particuliers, des

communications sur l’estimation peuvent être requises, soit auprès de

l’autorité fiscale par écrit et avec motivation, soit auprès des employeurs.

2011.7 Les dividendes de 10% ou plus en

relation avec la valeur fiscale des papiers valeurs sont présumés

disproportionnés.”

2.6. In

concreto la Cassa in sede di risposta ha rilevato che l’autorità fiscale ha

sempre riconosciuto, negli ultimi 10 anni, il versamento delle gratifiche ai

tre azionisti e dirigenti della società, riconoscendo di fatto il salario fisso

più la gratifica quale corretta remunerazione complessiva, dopo aver fatto il

confronto con società attive nello stesso settore e con un’importanza

commerciale simile. A questo proposito emerge che i tre azionisti dal 2004 al

2013 hanno conseguito i seguenti importi (salario e gratifiche compresi):

2004

2005

2006

2007

2008

TERZ 1

178’000

178’000

228’000

258’000

261’500

TERZ 2

178’000

178’000

228’000

258’000

261’500

TERZ 3

107’781

166’265

Considerandi

238’000

268’000

261’500

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

TERZ 1

280’000

288’000

258’000

288’000

331’000

TERZ 2

280’000

288’000

258’000

288’000

331’000

TERZ 3

203’552

288’000

258’000

288’000

334’000

(Doc. III, pag. 3)

La Cassa rileva che

questo andamento è stato improvvisamente interrotto nel 2014 quando c’è stata

una riduzione del salario per i tre azionisti (complessivamente fr. 582'000

rispetto al 2013) a fronte di una distribuzione di dividendo in misura simile

(fr. 600'000):

2014.

Salario

Dividendo

TERZ 1

138’000

198’000

TERZ 2

138’000

198’000

TERZ 3

138’000

204’000

(Doc. III, pag. 3)

Per questo motivo

la Cassa ha proceduto ad una parziale (50%) conversione di dividendo (fr.

300'000) in salario ai tre azionisti fino al livello di salario usuale,

riconosciuto anche dall’autorità fiscale, calcolato sulla media degli ultimi

dieci anni.

La Cassa evidenzia che con

il valore fiscale di RI 1 di fr. 9'181'236 al 31 dicembre 2013 ci si sarebbe potuti

confrontare con la situazione paradossale di una diminuzione del salario ad

ognuno degli azionisti nel 2014 fino ad un importo di fr. 38'000 ed il

versamento ad ogni singolo azionista di un dividendo di fr. 300'000 (10% di

9'181'236, il tutto diviso per 3).

Inoltre l’amministrazione

rileva ancora che il mancato versamento della gratifica nel 2014 soltanto ai

tre dirigenti non è dovuto ad un rallentamento degli affari della società che

ha continuato a crescere, come si evince dagli utili aziendali:

Anno:

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

gratifiche accantonate

380’800

481’200

606’800

41’600

41’600

gratifiche versate

464’800

380’800

481’200

606’800

41’600

Gratifiche percepite

TERZ 1

150’000

120’000

150’000

193’000

TERZ 2

150’000

120’000

150’000

193’000

TERZ 3

150’000

120’000

150’000

196’000

Altri

16’800

20’800

31’200

24’800

41’600

Dividendi percepiti

TERZ 1

198’000

TERZ 2

198’000

TERZ 3

204’000

Situazione al:

31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

Utile

__________

__________

__________

__________

__________

utile riportato (al 01.01)

__________

__________

__________

__________

__________

attribuzione riseva legale

60’000

riserve legali

60’000

Attribuzine dividendo

600’000

versamento dividendo

600’000

(Doc. III, pag. 5)

2.7

Questo Tribunale, alla

luce di quanto sopra esposto, rileva in primo luogo che di principio per

scostarsi dalla decisione dell’autorità fiscale e riqualificare un dividendo in

salario, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 297, poi ripresa e

precisata nelle sentenze 9C_669/2011 del 25 ottobre 2012 (SVR 2013 AHV Nr. 4,

pag. 15),9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 (SVR 2015 AHV Nr.

7, pag. 25) e 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 destinata a

pubblicazione, occorre cumulativamente esaminare da una parte se il

salario conseguito è usuale, e dunque proporzionato, all’attività svolta e

dall’altra se il reddito della sostanza (dividendo) e sproporzionato rispetto

al valore economico effettivo (fiscale) delle azioni (ciò è presunto quando i

dividendi raggiungono o superano il 10% in relazione con il valore fiscale

delle azioni [marg. 2011.7 DSD]; cfr. sentenza

9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 in SVR 2015 AHV Nr. 7,

pag. 25: “Es braucht daher entgegen den Ausführungen

im angefochtenen Entscheid nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob zwischen dem

eingesetzten Vermögen und der ausgeschütteten Dividende ein solches

Missverhältnis besteht; denn die erwähnten Voraussetzungen für eine Abweichung

von der Qualifikation der Einkommensbestandteile durch die Steuerbehörde müssen

nach der Rechtsprechung kumulativ erfüllt sein, was das kantonale

Gericht verkennt und zur Aufhebung seines Entscheides führt.”,

sottolineatura del redattore).

In

secondo luogo questo Tribunale ritiene che la citata giurisprudenza non trova

applicazione in concreto, nella misura in cui, a differenza dei casi giudicati

dal Tribunale federale, dove si trattava in sostanza di stabilire se il salario

percepito fosse troppo basso ed andasse “integrato” con (parte) dei dividendi

versati agli azionisti, rispettivamente gerenti, nonché dipendenti delle

società, nel caso di specie ci si trova confrontati ad una situazione in cui i

salari (comprese le gratifiche) versati nell’ultimo anno sono nettamente

diminuiti rispetto a quelli riconosciuti nei 10 anni precedenti e la differenza

corrisponde in sostanza all’ammontare dei dividendi versati nell’ultimo anno.

Infatti, la sentenza

pubblicata in DTF 134 V 297 concerneva il caso di un azionista e dipendente di

una SA con un salario lordo di fr. 32'103 nel periodo dal 2002 al 2004, cui è

stato versato un un dividendo di fr. 134'000, rispettivamente che nel 2005 ha

percepito un salario di fr. 31'932 ed un dividendo di fr. 340'000. Il salario

percepito dal dipendente quale amministratore della società, viste le

caratteristiche della sua attività, è stato ritenuto adeguato.

Nella sentenza 9C_669/2011

del 25 ottobre 2012 (SVR 2013 AHV Nr. 4, pag. 15) si trattava di un azionista unico,

nonché dipendente di una SA con un salario di fr. 44'000 negli anni 2003-2005 e

fr. 104'000 nel 2006, al quale nel medesimo periodo è stato versato un

dividendo annuo di fr. 160'000. Il TF ha negato la riqualifica in salario del

dividendo poiché negli anni in cui la società ha costituito delle riserve

(1993-1995 e 1998), il ricorrente ha conseguito un reddito da lavoro

corrispondente a quello percepito da altri lavoratori nella medesima funzione

ed ha versato i relativi contributi sociali. Per cui anche se in quegli anni

avesse percepito un reddito da capitale elevato in forma di dividendi non

sarebbe stata effettuata una modifica della qualifica del reddito nel senso di

ritenerlo salario determinante. Versamenti successivi dell’utile sotto forma di

dividendi sarebbero di conseguenza sottoposti indirettamente all’obbligo

contributivo dopo che questi guadagni conseguiti nei periodi antecedenti erano

stati ritenuti proporzionati e quali redditi da sostanza non soggetti a

contribuzione.

Nella sentenza 9C_837/2014

dell’8 aprile 2015 (SVR 2015 AHV Nr. 7, pag. 25) si

trattava di una società a garanzia limitata assoggettata dal 1° settembre 2007

e che aveva versato al gerente e dipendente della società un salario fr.

120'000 nel 2009 e di fr. 180'000 nel 2010. La Cassa aveva ripreso metà del

dividendo (fr. 4'000, rispettivamente fr. 24'500). Il TF ha ritenuto adeguato

il salario conseguito ed annullato la ripresa.

Infine, nella sentenza

9C_327/2015 del 3 dicembre 2015, destinata a pubblicazione, si trattava di una

società a garanzia limitata iscritta nel registro di commercio dal 4 giugno

2008, il cui dipendente e gerente aveva percepito salari di fr. 106'800 nel

2009, fr. 110'000 nel 2010 e 2011 e fr. 20'880 (per un’attività al 20%) nel

2012.

Nel medesimo periodo sono stati versati dividendi per fr. 100'000 dal

2009.

al 2011 e fr. 60'000 nel 2012. Il TF ha confermato la ripresa effettuata

dalla Cassa secondo il calcolo esposto al consid. A.b, poiché il reddito

conseguito era basso in relazione con l’attività esercitata (consid. 3.2.2) ed

il dividendo elevato rispetto al valore fiscale della società (consid. 3.3).

Le sentenze relative alla

prassi nidwaldese, e meglio l’applicazione della percentuale tra dividendo e

valore fiscale aziendale (marg. 2011.7 DSD), secondo il TCA, non trovano

applicazione nella fattispecie, poiché in quei casi si trattava di stabilire,

in generale, se il salario versato fosse conforme al ramo d’attività dei dipendenti

delle società. Nel caso in esame invece dall’evoluzione salariale complessiva emerge

palesemente che la distribuzione di dividendi è stata effettuata per

dissimulare parte della retribuzione normalmente versata per il lavoro svolto e

sfuggire in questo modo al pagamento dei contributi sociali.

La Cassa sostiene inoltre che

con il valore fiscale di RI 1 di fr. 9'181'236 al 31 dicembre 2013, sarebbe

stato possibile diminuire il salario ad ognuno degli azionisti nel 2014 fino ad

un importo di fr. 38'000 e versare contemporaneamente ad ogni singolo azionista

un dividendo di fr. 300'000 (10% di 9'181'236, il tutto diviso per 3). L’insorgente

ha confermato il valore fiscale ma ha pure precisato che la parte tassata al

singolo azionista beneficia della riduzione del 30% per quota azionaria non

determinante, ritenuto che nessuno degli azionisti possiede una quota tale da

decidere unilateralmente il pagamento di gratifiche o la distribuzione di

dividendi (doc. V).

In ogni caso, nella

fattispecie, i tre dirigenti ed azionisti della SA hanno percepito, dal 2004 al

2013, redditi complessivamente elevati (per TERZ 1 e TERZ 2: fr. 178'000

[2004-2005], fr. 228'000 [2006], fr. 258'000 [2007], fr. 261'500 [2009], fr.

288'000 [2010], fr. 258'000 [2011], fr. 288'000 [2012], fr. 331'000 [2013]; TERZ

3.

ha percepito in alcuni anni salari simili, inferiori [2004, 2005 e 2009] o

superiori [2006, 2013]). Gli importi, perlomeno dal 2010, erano costituiti di

fr. 138'000 di salario e per il restante di gratifica (cfr. anche doc. I: nel

2010: fr. 150'000, nel 2011: fr. 120'000; nel 2012: fr. 150'000 e nel 2013 fr.

193'000 [fr. 196'000 per TERZ 3]).

Nel 2014 ai tre dirigenti

ed azionisti è stato versato “solo” il salario di fr. 138'000, mentre le usuali

gratifiche riconosciute invece ad altri dipendenti (complessivamente fr. 16'800

nel 2010, fr. 20'800 nel 2011, fr. 31'200 nel 2012, fr. 24'800 nel 2013, fr.

41'600 nel 2014), non sono state versate agli azionisti, i quali hanno invece

percepito un dividendo, complessivo, di fr. 600'000, così suddiviso: fr.

198'000 per TERZ 1 e TERZ 2 e fr. 204'000 per TERZ 3.

Complessivamente (salario

+ dividendo) nel 2014 essi hanno percepito un importo leggermente superiore a

quello erogato nel 2013 (fr. 336'000 per i primi due e fr. 342'000 per il terzo

rispetto a fr. 331'000, rispettivamente 334’000).

Dagli atti emerge ancora

che dal 2010 al 2014 le gratifiche accantonate e versate nell’anno successivo,

sono passate da fr. 380'800 nel 2010, a fr. 481'200 nel 2011, a fr. 606'800 nel

2012, a fr. 41'600 nel 2013 e nel 2014. L’utile è passato da fr. __________ nel

2010.

a fr. __________ nel 2014 (quello riportato da fr. __________), mentre i

dividendi tra il 2010 ed il 2014 sono stati attribuiti solo nel 2013 per essere

distribuiti nel 2014 (cfr. Tabella 3, pag, 5, doc. III).

Va qui subito rilevato che

allorché l’ammontare complessivo delle gratifiche versate ad altri dipendenti

della società è aumentato, ai tre dirigenti è stato soppresso il diritto alla

gratifica e sostituito, senza motivo particolare, con il versamento di un

dividendo di ammontare di poco superiore a quello della gratifica percepita

l’anno precedente.

Come emerge dalla sentenza

12.2014.201

del 19 giugno 2015 della seconda Camera civile del Tribunale

d’appello, al consid. 4.2, la gratifica, disciplinata dall’art. 322d CO, è una

retribuzione speciale che il datore di lavoro versa al lavoratore in aggiunta

al salario, ad esempio una volta all’anno. Essa si distingue dal salario ai

sensi dell’art. 322 CO, anche da quello eventualmente stabilito in forma

variabile giusta l’art. 322a CO, dal fatto che la sua corresponsione e/o il suo

ammontare dipende almeno parzialmente dalla buona volontà del datore di lavoro

(DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2, 136 III 313 consid. 2, 139

III 155 consid. 3.1). Mentre una somma fissa di denaro stabilita

preventivamente costituisce così un salario e non una gratificazione (DTF 129

III 276 consid. 2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1), per

stabilire se eventuali altre prestazioni che non hanno queste caratteristiche

costituiscano un salario oppure una gratificazione occorre esaminare tutte le

circostanze pertinenti del caso (DTF 136 III 313 consid. 2). Ritenuto che la

gratifica costituisce per definizione un accessorio, rispetto al salario, è

nondimeno chiaro che nel caso in cui la prestazione, specie se fornita con una

certa regolarità e non in un’unica occasione, ecceda il salario ci si trova in

presenza di un vero e proprio elemento salariale (DTF 129 III 276 consid. 2.1,

131.

III 615 consid. 5.2 [“Enfin, la gratification est

accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance

secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très

élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce

dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable

même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Cela concerne les

revenus les plus considérables; dans le cas de salaires modestes, un montant

proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un salaire

variable (même arrêt, consid. 2.1 p. 279). Dans la présente affaire, c'est

précisément en raison de leur importance que les bonus en argent, reçus année

après année par le demandeur, ont été considérés par les juges d'appel comme

une partie de son salaire”], 139 III 155

consid. 3.2). Se il versamento di una gratificazione non è stato concordato,

espressamente o per atti concludenti (ciò che si verifica segnatamente qualora

la prestazione venga corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del

carattere non vincolante della corresponsione per gli anni successivi, cfr.

DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2), questa prestazione è

completamente facoltativa; se per contro un versamento di questo genere è stato

concordato, il datore di lavoro è tenuto a procedervi, ma dispone pur sempre di

una certa libertà nella fissazione del relativo importo (DTF 131 III 615

consid. 5.2).

In concreto le gratifiche versate

ai tre dirigenti nel 2010, 2012 e 2013, sono state superiori al salario

pattuito (salario di fr. 138'000 a fronte di gratifiche di fr. 150'000, salite

a fr. 193'000/196'000 nell’ultimo anno); solo nel 2011 sono state inferiori

(fr. 120'000) ma hanno costituito una parte cospicua del reddito. Le gratifiche

sono sempre state versate perlomeno negli ultimi 4 anni (eccetto il 2014): in

ragione della loro importanza e della loro regolarità esse fanno di conseguenza

parte del salario (DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2).

Nel caso di specie il

salario è pertanto passato da fr. 331’000/334'000 nel 2013 a fr. 138'000 nel

2014.

Prendendo la media degli anni dal 2004 al 2013, il salario di TERZ 1 e TERZ

2.

ha subito una contrazione da fr. 254'850 a fr. 138'000, quello di TERZ 3 da

fr. 240'310 a fr. 138'000, mentre gli utili, compreso l’utile riportato, sono

nel frattempo aumentati.

Quanto alle affermazioni

contenute nella presa di posizione del 17 febbraio 2016 (doc. XII, XIII e XIV) dei

tre dirigenti, che hanno sostenuto di aver voluto mantenere invariato il

salario e ridurre/eliminare il bonus che non sarebbe più giustificabile alla

luce delle mansioni attualmente svolte e del minor coinvolgimento lavorativo,

va rilevato che in nessuna occasione, prima del 17 febbraio 2016, la datrice di

lavoro ha mai sostenuto una modifica, nel senso di una riduzione, dell’attività

svolta dai tre azionisti a giustificazione del mancato versamento delle

gratifiche. Al contrario, in sede di ricorso l’insorgente ha rilevato che “i

medesimi azionisti sono attivi nell’azienda quali salariati a tempo pieno” ed

ha aggiunto che la decisione di pagare una gratifica oppure un dividendo spetta

unicamente agli azionisti e a nessun altro (doc. I). Con le osservazioni del 7

dicembre 2015 ha sostenuto che la società ha mantenuto nel tempo i suoi

stipendi ma nell’esercizio 2014 ha “rinunciato al versamento della gratifica

2013, optando invece per una distribuzione di dividendo avente medesima

competenza fiscale in capo ai beneficiari” (doc. V; cfr. anche doc. X).

Le nuove

affermazioni contraddicono di conseguenza quanto affermato in precedenza

e non devono essere qui considerate analogamente a quanto prevede il principio

della priorità della dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di

due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (DTF 121 V 45 consid. 2a; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 pag.

546). Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4;

STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STFA U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre poi fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, anche se le

dichiarazioni contraddittorie non provengono dalla medesima persona, non può

essere dimenticato che la ricorrente, datrice di lavoro degli

azionisti/dipendenti chiamati in causa, non poteva ignorare un’eventuale

modifica dell’attività svolta dai proprio dipendenti od una riduzione del loro tempo

di lavoro e, senza dubbio, se questo fosse stato il motivo della riduzione del

reddito versato lo avrebbe segnalato se non subito, perlomeno in sede di

opposizione o, al più tardi, con il ricorso. Ora, nemmeno nelle osservazioni

del 7 dicembre 2015 alla risposta di causa ed in quelle dell’8 febbraio 2016 la

società ha accennato a questa circostanza (doc. V).

La tesi secondo cui la

gratifica sarebbe stata soppressa a causa della modifica e della riduzione

dell’attività svolta non trova conferma negli atti e non è comprovata secondo

il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali.

In queste condizioni la

riduzione del salario non trova alcuna giustificazione. Ne segue che i

dividendi sono stati versati quale integrazione di salario e lo sono stati in

relazione con il lavoro svolto dai dirigenti e non per il solo fatto che essi

sono azionisti della società ricorrente. La decisione della Cassa di riprendere

il 50% dei dividendi così versati, e meglio fr. 99'000 per TERZ 1 e TERZ 2 e

fr. 102'000 per TERZ 3, così da riportare il salario conseguito nel 2014 a fr.

237'000, rispettivamente fr. 240'000, ossia importi comunque inferiori rispetto

alla media degli ultimi dieci anni e che a TERZ 1 e TERZ 2 erano stati versati

per l’ultima volta nel 2006 (a TERZ 3 nel 2009), non appare arbitraria e deve

essere tutelata.

Il ricorso va di

conseguenza respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti