30.2015.29
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25 gennaio 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.29
TB
Lugano
25 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 novembre 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. A seguito di un controllo
delle sue tassazioni fiscali e al fine di regolarizzare la sua posizione AVS
per l’anno 2010, il 24 luglio 2015 (doc. VII/1) la Cassa CO 1 ha scritto a RI 1,
1951, chiedendogli di chiarire e di comprovare la natura del reddito aziendale
di Fr. 380'000.- derivante da attività indipendente risultante dalla IFD 2010
emessa su reclamo il 17 ottobre 2012.
1.2. Il 17 agosto 2015 (doc.
VII/2) l’assicurato ha spiegato che si tratta di un “reddito teorico causato dall’abbattimento di una vecchia casa e dalla
conseguente costruzione di una nuova casa” deciso dall’Ufficio di
tassazione con l’emanazione della decisione IFD su reclamo del 17 ottobre 2012,
mentre questo reddito non figura né nella IC 2010 né nella decisione di imposta
comunale.
1.3. Il 4 settembre 2015 (doc.
VII/3) la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurato
nella categoria degli indipendenti per il solo anno 2010, visto che nella
tassazione fiscale sono stati esposti dei redditi da attività indipendente.
1.4. Con decisione del 14 ottobre
2015 (doc. VII/4) l’amministrazione ha emesso una decisione di fissazione dei
contributi personali per indipendenti per l’anno 2010, ritenendo quali basi di
calcolo il reddito da attività indipendente conseguito nel 2010 pari a Fr.
380'000.-, i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 39'889,50 calcolati sul reddito
riportato al lordo e un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 419'800.-, ciò
che dà dei contributi personali di Fr. 39'880,80, dei contributi AFI di Fr.
629,70 e delle spese amministrative di Fr. 797,60, per dei contributi totali
dovuti di Fr. 41'308,10.
1.5. In pari data (doc. A2), la
Cassa di compensazione ha emesso una decisione sugli interessi di mora per
contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo (2010), calcolando
degli interessi del 5% sull’importo di Fr. 41'308,10 a decorrere dal 1° gennaio
2011 che, fino al 14 ottobre 2015 (1'724 giorni), dà degli intessi di mora di
Fr. 9'891.-.
1.6. Nell’opposizione del 25
ottobre 2015 (doc. A4) l’assicurato si è lamentato di dovere pagare degli
interessi di ritardo su contributi arretrati per i quali non ha ricevuto alcun
addebito. Inoltre, egli ha evidenziato che la notifica di tassazione è
dell’ottobre 2012 perciò, semmai, è solo dal 2013 che avrebbero potuto essere
calcolati i contributi dovuti, così come gli interessi di ritardo che dovrebbero
essere calcolati su 994 giorni per un totale dovuto di Fr. 5'624.-, anziché fissarli
già dal 1° gennaio 2011. L’interessato ha infine osservato che anche
quest’ultimo importo sarebbe però ingiusto, giacché se i contributi fossero
stati fissati nel novembre 2012 egli li avrebbe pagati immediatamente.
1.7. Con la decisione su opposizione
del 6 novembre 2015 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha confermato la
decisione sugli interessi di mora per i contributi dell’anno 2010 e quindi l’importo
di Fr. 9'891.- richiesto all’assicurato.
Dopo avere esposto la legislazione applicabile in materia di
interessi di mora (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e art. 42
OAVS), la Cassa ha ricordato che le persone sono tenute a pagare contributi di
acconto dandole le informazioni necessarie per fissarli (art. 24 OAVS) e che
per divergenze sostanziali ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si
intendono le modifiche di almeno il 25% del reddito annuo inizialmente previsto.
La Cassa ha quindi concluso di avere giustamente calcolato sia i
giorni dopo la fatturazione sia gli interessi di mora, perciò la decisione di
fissazione degli interessi di ritardo va confermata.
1.8. L’11 novembre 2015 (doc. I) RI
1 si è rivolto al TCA contestando di dovere degli interessi di mora dal 2011 al
2015 su un importo stabilito dall’Ufficio di tassazione nel 2012.
A suo dire, è soltanto dopo che la decisione di tassazione gli è
stata spedita che dovrebbero semmai decorrere gli interessi di ritardo.
Comunque, la volontà di contestare l’intera somma pretesa è
mitigata dal riconoscimento da parte del ricorrente stesso che egli avrebbe
dovuto informare subito la Cassa di compensazione che i suoi redditi erano
stati tassati a seguito dell’incontro avuto nel 2012 con i funzionari
dell’autorità fiscale.
L’assicurato ha da ultimo precisato che come risulta dalle allegate
IC 2010, 2011 e 2012, non v’è stato alcun reddito reale di Fr. 380'700.- nel
2010, visto che “Questo importo è puramente
teorico, ed è scaturito dal calcolo, effettuato il 2.10.2012, di un ipotetico
valore del terreno “prima e dopo” la costruzione di un nuovo immobile.”
(doc. I).
1.9. Nella risposta del 1°
dicembre 2015 (doc. III) l’amministrazione ha rilevato di essersi attenuta ai
dati forniti dall’autorità fiscale relativi all’anno 2010 e che in virtù
dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS gli assicurati devono pagare gli interessi
di mora sui contributi reclamati per gli anni civili passati.
La Cassa ha inoltre ricordato che gli indipendenti devono
annunciarsi alla Cassa (art. 64 cpv. 5 LAVS) e ha rinviato alle motivazioni già
esposte nella decisione su opposizione.
Chiesta (doc. V) ed ottenuta (doc. VI) una proroga, il ricorrente
non ha prodotto nuovi mezzi di prova, mentre l’8 gennaio 2016 (doc. VII) il TCA
ha richiamato dall’amministrazione la decisione di fissazione dei contributi
per l’anno 2010 e la corrispondenza intercorsa nell’estate 2015 fra la Cassa stessa
e l’assicurato, informandone quest’ultimo (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere sono
il principio della fissazione di interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG
che l’assicurato doveva versare per l’anno 2010 e la loro quantificazione.
2.2. La Cassa di compensazione resistente
basa la sua tesi sul principio che ogni persona esercitante
un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di
compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Nell’evenienza concreta, ritenuto come la competente autorità
fiscale abbia definito nel 2012 in Fr. 380'000.- l’utile derivante dal
commercio professionale di immobili (doc. A1) conseguito nel 2010, l’assicurato
era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come indipendente, con conseguente
assoggettamento al prelievo di contributi personali.
L’insorgente non ha però dato seguito a quest’obbligo e quindi con
la scoperta, nel 2015, di tale situazione, l’amministrazione ha provveduto ad
emettere sia una decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2010 entro
il termine di prescrizione dell’art. 16 LAVS sia, in contemporanea, una
decisione di fissazione degli interessi di ritardo sul pagamento di questi
stessi contributi, visto che si tratta di contributi riferiti all’anno 2010 che
erano quindi dovuti già a quel momento se solo l’assicurato si fosse
debitamente attivato ed annunciato alla Cassa in tal senso.
Il ricorrente ha invece contestato di dovere degli interessi già
dal 2011, visto che l’autorità fiscale ha fissato il suo reddito aziendale del
2010 – tuttavia fittizio - solo nel 2012 ed è da quel momento che, se del caso,
egli sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima
di allora.
2.3. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di
spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che, con l'entrata in vigore
della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla
riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è
stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007
del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per
anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i
contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24
cpv. 1 OAVS).
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono
date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi
dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle
competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei
contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per
l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una
deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle
indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi
arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha
pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la
cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,
ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione
prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni
a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS, peraltro menzionati
dalla Cassa, devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati,
a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a
giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali
come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e
dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
"
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i
datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,
che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel
contempo di un'associazione professionale e di un'associazione
interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di
compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione
interprofessionale.
Considerandi
2.
Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di
lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non
fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione
professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli
assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi.
5.
I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli
assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale
di compensazione.”.
2.4
Nell’evenienza concreta, nell’estate
2015.
la Cassa CO 1 ha interpellato l’assicurato in merito alla natura del
reddito aziendale di Fr. 380'000.- ritenuto nella decisione di tassazione per
l’IFD 2010 emanata dopo reclamo il 17 ottobre 2012 (doc. VII/1).
Ritenendo che l’utile derivante dal commercio professionale di
immobili risultante dal “reddito teorico causato
dall’abbattimento di una vecchia casa e dalla conseguente costruzione di una
nuova casa” (doc. VII/2) dovesse qualificare l’assicurato come persona
esercitante un’attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa ha affiliato il
ricorrente retroattivamente per il solo anno 2010 quale indipendente (doc.
VII/3).
A seguito di ciò il 14 ottobre 2015 la Cassa ha emesso la
decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (doc. VII/4) e, in
pari data, la decisione con cui ha fissato gli interessi di mora qui
contestata. La Cassa ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già
versare nel 2010 i contributi sul reddito aziendale conseguito quell’anno e
quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato pagamento.
In un primo momento, con la decisione su opposizione la Cassa ha
indicato l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS quale base legale per accollare gli
interessi di mora all’interessato. In seguito, con la risposta di causa
l’amministrazione ha invece citato l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a sostegno
della sua pretesa creditoria.
Occorre dunque verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.
2.5
Dalla notifica di tassazione IC
2010.
emessa il 17 ottobre 2012 su reclamo (doc. A5) risulta che il ricorrente
non ha conseguito dei redditi da attività lucrativa.
Per contro, dalla decisione di tassazione dopo reclamo per l’IFD
2010, sempre del 17 ottobre 2012 (doc. A3), emerge un reddito imponibile di Fr.
380'700.-.
Per capire la provenienza di questo reddito bisogna riferirsi al
verbale del 2 ottobre 2012 allestito dal competente Ufficio di tassazione
nell’ambito della procedura di reclamo (doc. A1), a cui peraltro rinvia la
stessa IC 2010, in calce, con riferimento alla voce 25 “Reddito imponibile
complessivo”.
Da questo verbale risulta che il valore venale di un fondo sito a __________
di proprietà dell’assicurato è stato considerato come bene aziendale ed il suo
valore è stato stabilito in Fr. 1'200.-/mq. L’utile che ne è derivato – il
ricorrente ha precisato alla Cassa trattarsi di un reddito teorico causato dall’abbattimento
di una vecchia casa e dalla successiva costruzione di una nuova casa (doc.
VII/2) - è stato quantificato in Fr. 380'000.- ed è stato considerato come
proveniente dal commercio professionale di immobili.
Il documento del 2 ottobre 2012 indica pure che “si riconosce un accantonamento AVS di fr 43'100.-
annui. Il contribuente si impegna a tenere un conteggio relativo ai contributi
AVS.”.
Dagli elementi esposti va concluso quanto segue.
2.6
Avantutto va rilevato che la
Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di
fissazione dei contributi per il 2010 entro la fine del 2015 (art. 16 cpv. 1
LAVS: “I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione
formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il
quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo
24.
capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8
capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno
dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se il diritto di esigere il
pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la
legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.”).
2.7
Inoltre, per giurisprudenza
costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità
fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.8
Occorre ancora osservare che
a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9
cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi
dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi
sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale
federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare
immobili e titoli (DTF 125 II 113).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di
immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata
fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale non
avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita
(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa
sugli utili immobiliari.
Ecco spiegato il motivo per cui è solo nella notifica di
tassazione IFD 2010 che risulta un reddito imponibile, mentre nella IC 2010 (doc.
A5) un tale reddito non appare.
Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal
profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era dunque tenuto ad
affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione. L’art. 64 cpv. 5 LAVS non
lascia alcun dubbio al riguardo.
D’altronde, la stessa autorità fiscale aveva proprio reso attento
l’assicurato sull’obbligo di versare i contributi personali, tanto che il 2
ottobre 2012 (doc. A1) è stato verbalizzato che “si
riconosce un accantonamento AVS di fr 43'100.- annui. Il contribuente si
impegna a tenere un conteggio relativo ai contributi AVS.”.
Come riconosciuto dal ricorrente, in quell’occasione egli avrebbe pertanto
dovuto attivarsi ed affiliarsi in virtù dell’art. 64 cpv. 5 LAVS presso la
Cassa di compensazione la quale, basandosi sull’IFD 2010 (art. 23 cpv. 1 OAVS),
avrebbe fissato i contributi per l’anno 2010, decisione che invece è giunta
solo il 14 ottobre 2015 e che comunque, in quanto tale, l’assicurato non
contesta.
2.9
Nel caso in esame, la Cassa
di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora dapprima
basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poi sulla lett. b di questa
stessa norma, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi personali per
l'anno 2010.
È evidente che l’applicazione della lettera f non sia possibile al
caso concreto, dato che l’assicurato nemmeno ha mai versato acconti sui
contributi dovuti per l’anno 2010 come indipendente, perciò neppure può esserci
una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto.
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a cui ha
accennato la Cassa di compensazione nella risposta di causa, norma che prevede
che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli
anni civili passati.
Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014,
edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016), sono
considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli
che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono
dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con
l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi
effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente
il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di
contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona
assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli
anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una
tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta
compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta
eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della
dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo
alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla
fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni
dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura
del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti
(art. 297 cpv. 7 LEF).
2.10
Il ricorrente ha contestato
l'ammontare degli interessi di mora siccome essi sono stati fatti decorrere già
dal 2011 anziché, a suo dire, da dopo che la notifica di tassazione IFD 2010
emessa su reclamo è cresciuta in giudicato.
Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora
sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile
conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno
subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non
è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa
dell'assicurato.
Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti
delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi
personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1
OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente
dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse
di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe
infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non
ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati.
Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non
poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H
221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo
di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile
ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente
fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche
qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre
2004, consid. 3.4.2).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente
e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen
verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,
unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des
Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form
auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und
ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die
Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein
Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE
134.
V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und
-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt
- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands
für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung
des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils
geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese
systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über
längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche
Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr
handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom
Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in
Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG)
und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die
Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der
Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen
administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H
170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3
Ein Grund,
von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE
136.
III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E.
3.3
S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher
lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %"
allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".
2.11
Nell'evenienza
concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi
notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito aziendale
conseguito nel 2010, né dopo la realizzazione di tale reddito né tanto meno non
appena ha ricevuto la notifica di tassazione IFD 2010, quindi nel mese di
ottobre 2012. Una conseguenza di tale agire è stato il mancato rispetto dell’art.
64.
cpv. 5 LAVS e la relativa affiliazione.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è sì attivata
oltre due anni e mezzo dopo l’emanazione della decisione IFD 2010 su reclamo, ma
sempre entro il termine di perenzione di 5 anni dall’anno contributivo (art. 16
cpv. 1 LAVS). Essa era quindi legittimata ad emettere nel 2015 una decisione di
fissazione dei contributi per l’anno 2010.
Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi
di ritardo per non avere, già nel 2010, versato i contributi personali dovuti
per quello stesso anno, il TCA osserva che le esposte precisazioni del
Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si
ipotizzasse che il ritardo sarebbe ascrivibile ad un ritardo della Cassa di
compensazione, che avrebbe procrastinato di tre anni l’emanazione della
decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo la notifica della
tassazione IFD 2010 dell’assicurato.
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche
se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel
2011.
la IFD 2010, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa
avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare allora l’ammontare da
versare.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato
avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che l’operazione immobiliare che ha
generato il reddito aziendale assoggettato ai contributi personali in questione
è stata effettuata nel 2010 ed egli, prima (e meglio) di tutti, era in grado di
conoscere (sostanzialmente) l’utile scaturito che sarebbe stato oggetto della
tassazione fiscale per quell’anno.
Peraltro, come l’interessato medesimo ha annotato, almeno già da
fine 2012 egli avrebbe dovuto informare la Cassa di questo reddito, tutt’al più
che l’autorità fiscale stessa l’aveva reso edotto sull’obbligo di versare dei
contributi sull’utile derivante dal commercio professionale di immobili, tanto
da avere accantonato un importo equivalente a quanto poi stabilito tre anni dopo
dalla Cassa di compensazione, somma che doveva servire proprio a tale scopo.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente
dall’esistenza di qualunque colpa, quale comune denominatore per giustificare la
decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare
per l’anno di contribuzione 2010 v’è la circostanza che il ritardo con cui i
contributi personali di Fr. 41'308,10 fissati il 14 ottobre 2015
dall’amministrazione ha condotto l’assicurato a posticiparne, per cinque anni,
il versamento con un vantaggio in suo favore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,
in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati
per il 2010 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora
che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti (31 dicembre 2010), vale a dire dal 1° gennaio 2011.
2.12
Va infine osservato che gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 2 OAVS).
Questo significa che finché tutti i contributi personali
dell'assicurato esatti per l'anno 2010 non sono stati versati alla Cassa di
compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi
di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi sociali siano
stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso
di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,
quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono
dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2011 al 14 ottobre 2015.
2.13
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti