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30.2015.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di

spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la

restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di

contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il

pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che, con l'entrata in vigore

della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla

riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è

stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni

sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007

del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono

date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi

dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per

l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una

deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle

indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi

arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha

pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la

cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,

ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione

prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni

a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS, peraltro menzionati

dalla Cassa, devono pagare gli interessi di mora:

b. le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati,

a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a

giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali

come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e

dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

"

1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i

datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,

che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le

persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel

contempo di un'associazione professionale e di un'associazione

interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di

compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione

interprofessionale.

Considerandi

2.

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di

lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non

fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione

professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli

assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi.

5.

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale

di compensazione.”.

2.4

Nell’evenienza concreta, nell’estate

2015.

la Cassa CO 1 ha interpellato l’assicurato in merito alla natura del

reddito aziendale di Fr. 380'000.- ritenuto nella decisione di tassazione per

l’IFD 2010 emanata dopo reclamo il 17 ottobre 2012 (doc. VII/1).

Ritenendo che l’utile derivante dal commercio professionale di

immobili risultante dal “reddito teorico causato

dall’abbattimento di una vecchia casa e dalla conseguente costruzione di una

nuova casa” (doc. VII/2) dovesse qualificare l’assicurato come persona

esercitante un’attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa ha affiliato il

ricorrente retroattivamente per il solo anno 2010 quale indipendente (doc.

VII/3).

A seguito di ciò il 14 ottobre 2015 la Cassa ha emesso la

decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (doc. VII/4) e, in

pari data, la decisione con cui ha fissato gli interessi di mora qui

contestata. La Cassa ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già

versare nel 2010 i contributi sul reddito aziendale conseguito quell’anno e

quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato pagamento.

In un primo momento, con la decisione su opposizione la Cassa ha

indicato l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS quale base legale per accollare gli

interessi di mora all’interessato. In seguito, con la risposta di causa

l’amministrazione ha invece citato l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a sostegno

della sua pretesa creditoria.

Occorre dunque verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.

2.5

Dalla notifica di tassazione IC

2010.

emessa il 17 ottobre 2012 su reclamo (doc. A5) risulta che il ricorrente

non ha conseguito dei redditi da attività lucrativa.

Per contro, dalla decisione di tassazione dopo reclamo per l’IFD

2010, sempre del 17 ottobre 2012 (doc. A3), emerge un reddito imponibile di Fr.

380'700.-.

Per capire la provenienza di questo reddito bisogna riferirsi al

verbale del 2 ottobre 2012 allestito dal competente Ufficio di tassazione

nell’ambito della procedura di reclamo (doc. A1), a cui peraltro rinvia la

stessa IC 2010, in calce, con riferimento alla voce 25 “Reddito imponibile

complessivo”.

Da questo verbale risulta che il valore venale di un fondo sito a __________

di proprietà dell’assicurato è stato considerato come bene aziendale ed il suo

valore è stato stabilito in Fr. 1'200.-/mq. L’utile che ne è derivato – il

ricorrente ha precisato alla Cassa trattarsi di un reddito teorico causato dall’abbattimento

di una vecchia casa e dalla successiva costruzione di una nuova casa (doc.

VII/2) - è stato quantificato in Fr. 380'000.- ed è stato considerato come

proveniente dal commercio professionale di immobili.

Il documento del 2 ottobre 2012 indica pure che “si riconosce un accantonamento AVS di fr 43'100.-

annui. Il contribuente si impegna a tenere un conteggio relativo ai contributi

AVS.”.

Dagli elementi esposti va concluso quanto segue.

2.6

Avantutto va rilevato che la

Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di

fissazione dei contributi per il 2010 entro la fine del 2015 (art. 16 cpv. 1

LAVS: “I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione

formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il

quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo

24.

capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8

capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno

dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se il diritto di esigere il

pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la

legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.”).

2.7

Inoltre, per giurisprudenza

costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità

fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se

fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo

la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,

consid. 5a).

2.8

Occorre ancora osservare che

a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9

cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD.

Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi

dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi

sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale

federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare

immobili e titoli (DTF 125 II 113).

Da quanto precede discende che il commercio professionale di

immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata

fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale non

avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita

(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa

sugli utili immobiliari.

Ecco spiegato il motivo per cui è solo nella notifica di

tassazione IFD 2010 che risulta un reddito imponibile, mentre nella IC 2010 (doc.

A5) un tale reddito non appare.

Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal

profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era dunque tenuto ad

affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione. L’art. 64 cpv. 5 LAVS non

lascia alcun dubbio al riguardo.

D’altronde, la stessa autorità fiscale aveva proprio reso attento

l’assicurato sull’obbligo di versare i contributi personali, tanto che il 2

ottobre 2012 (doc. A1) è stato verbalizzato che “si

riconosce un accantonamento AVS di fr 43'100.- annui. Il contribuente si

impegna a tenere un conteggio relativo ai contributi AVS.”.

Come riconosciuto dal ricorrente, in quell’occasione egli avrebbe pertanto

dovuto attivarsi ed affiliarsi in virtù dell’art. 64 cpv. 5 LAVS presso la

Cassa di compensazione la quale, basandosi sull’IFD 2010 (art. 23 cpv. 1 OAVS),

avrebbe fissato i contributi per l’anno 2010, decisione che invece è giunta

solo il 14 ottobre 2015 e che comunque, in quanto tale, l’assicurato non

contesta.

2.9

Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora dapprima

basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poi sulla lett. b di questa

stessa norma, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi personali per

l'anno 2010.

È evidente che l’applicazione della lettera f non sia possibile al

caso concreto, dato che l’assicurato nemmeno ha mai versato acconti sui

contributi dovuti per l’anno 2010 come indipendente, perciò neppure può esserci

una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto.

È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a cui ha

accennato la Cassa di compensazione nella risposta di causa, norma che prevede

che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli

anni civili passati.

Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi

(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014,

edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016), sono

considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli

che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono

dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con

l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi

effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente

il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in base ad un controllo del datore di lavoro;

– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di

contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona

assicurata;

– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli

anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;

– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una

tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;

– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta

compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta

eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della

dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo

alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla

fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni

dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura

del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria

concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti

(art. 297 cpv. 7 LEF).

2.10

Il ricorrente ha contestato

l'ammontare degli interessi di mora siccome essi sono stati fatti decorrere già

dal 2011 anziché, a suo dire, da dopo che la notifica di tassazione IFD 2010

emessa su reclamo è cresciuta in giudicato.

Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora

sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile

conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno

subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non

è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa

dell'assicurato.

Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti

delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi

personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1

OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente

dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse

di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe

infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non

ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati.

Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non

poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un

comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H

221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo

di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile

ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente

fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche

qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre

2004, consid. 3.4.2).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des

Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und

ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die

Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein

Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE

134.

V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).

Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und

-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt

- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands

für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung

des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils

geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese

systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über

längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche

Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr

handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom

Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in

Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG)

und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die

Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der

Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen

administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H

170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3

Ein Grund,

von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE

136.

III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E.

3.3

S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher

lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %"

allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".

2.11

Nell'evenienza

concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi

notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito aziendale

conseguito nel 2010, né dopo la realizzazione di tale reddito né tanto meno non

appena ha ricevuto la notifica di tassazione IFD 2010, quindi nel mese di

ottobre 2012. Una conseguenza di tale agire è stato il mancato rispetto dell’art.

64.

cpv. 5 LAVS e la relativa affiliazione.

La Cassa di compensazione, da parte sua, si è sì attivata

oltre due anni e mezzo dopo l’emanazione della decisione IFD 2010 su reclamo, ma

sempre entro il termine di perenzione di 5 anni dall’anno contributivo (art. 16

cpv. 1 LAVS). Essa era quindi legittimata ad emettere nel 2015 una decisione di

fissazione dei contributi per l’anno 2010.

Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi

di ritardo per non avere, già nel 2010, versato i contributi personali dovuti

per quello stesso anno, il TCA osserva che le esposte precisazioni del

Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione.

In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si

ipotizzasse che il ritardo sarebbe ascrivibile ad un ritardo della Cassa di

compensazione, che avrebbe procrastinato di tre anni l’emanazione della

decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo la notifica della

tassazione IFD 2010 dell’assicurato.

Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche

se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel

2011.

la IFD 2010, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa

avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare allora l’ammontare da

versare.

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato

avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’operazione immobiliare che ha

generato il reddito aziendale assoggettato ai contributi personali in questione

è stata effettuata nel 2010 ed egli, prima (e meglio) di tutti, era in grado di

conoscere (sostanzialmente) l’utile scaturito che sarebbe stato oggetto della

tassazione fiscale per quell’anno.

Peraltro, come l’interessato medesimo ha annotato, almeno già da

fine 2012 egli avrebbe dovuto informare la Cassa di questo reddito, tutt’al più

che l’autorità fiscale stessa l’aveva reso edotto sull’obbligo di versare dei

contributi sull’utile derivante dal commercio professionale di immobili, tanto

da avere accantonato un importo equivalente a quanto poi stabilito tre anni dopo

dalla Cassa di compensazione, somma che doveva servire proprio a tale scopo.

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente

dall’esistenza di qualunque colpa, quale comune denominatore per giustificare la

decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare

per l’anno di contribuzione 2010 v’è la circostanza che il ritardo con cui i

contributi personali di Fr. 41'308,10 fissati il 14 ottobre 2015

dall’amministrazione ha condotto l’assicurato a posticiparne, per cinque anni,

il versamento con un vantaggio in suo favore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati

per il 2010 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora

che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i

contributi sono dovuti (31 dicembre 2010), vale a dire dal 1° gennaio 2011.

2.12

Va infine osservato che gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per l'anno 2010 non sono stati versati alla Cassa di

compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi

di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi sociali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso

di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,

quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono

dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2011 al 14 ottobre 2015.

2.13

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti