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Decisione

30.2015.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2016Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti chiedono che

il calcolo venga invece effettuato in base al reddito sul dispendio di fr. 190'000

nel 2013 e di fr. 200'000 nel 2014, evinto dalle rispettive tassazioni federali

(IFD; cfr. doc. I, punto 4, pag. 3; doc. K e allegato doc. O).

2.4. Sono assicurate obbligatoriamente

in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non

esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio

dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine

del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di

sesso maschile.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012,

prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il

contributo minimo è di 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi); il contributo

massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi

inferiori a 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), incluso il contributo

di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività

lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle

condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano

durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa,

fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone

senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni

dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa

assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a

pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di

interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC

1986 pag. 350).

2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi

considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione

dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in

senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente

dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono

al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come

rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza

sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65

consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433

consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni

è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite

dall'UFAS, nella versione francese, che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN

considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le

rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le

pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di

uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite

del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad

un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria

erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento

dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto

forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag.

184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione

militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle

assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione

a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da

contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si

basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un

immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776

CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione

(RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità

fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD,

i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di

licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di

redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag.

236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag.

29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di

vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in

vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le

rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha

diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari

diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata

a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato

registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag.

398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del

partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI

1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito

conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1°

gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a

condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC);

le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto

sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e

pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le

rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può

essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC

1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni

periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore

capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo

versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre

2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme

dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in

Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,

Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte

della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il

regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique

VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui

l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC

1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale

a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi

debiti (Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228,

N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

2.6. Giusta l'art.

28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per

le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv.

2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i

contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in

forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel

reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino

contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio

del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con

un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 4 LAVS (cfr. per il periodo fino al 31

dicembre 2011 l’art. 28 cpv. 4bis OAVS), il cpv. 3 si applica anche agli anni

civili in cui il matrimonio è contratto o sciolto (lett. a) e in cui il coniuge

che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia

(lett. b).

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività

lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e

sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro

regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di

fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o

partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare

i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della

moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora

e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo

di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi

versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi

svizzeri giusta l'art. 3

cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme

alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18

gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.7. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.8. Ai sensi dell’art. 14 LIFD,

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2015, le persone fisiche che, per la

prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o

dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il

diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul

dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cpv. 1). Se tali

persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l’imposta secondo il

dispendio spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2).

Per l’art. 14 cpv. 3 LIFD

l’imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua

famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1, 2 e

2bis primo per.). Deve tuttavia corrispondere almeno all’imposta calcolata

secondo la tariffa ordinaria sull’insieme degli elementi lordi seguenti:

a. proventi da sostanza

immobiliare sita in Svizzera;

b. proventi da

beni mobili situati in Svizzera;

c.

proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti

garantiti da pegno immobiliare;

d.

proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in

Svizzera;

e. assegni di

quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;

f.

proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale

da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per

evitare la doppia imposizione.

Per l’art. 14 cpv. 4 LIFD

il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione

dell’imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d’imposizione e modi

di calcolo dell’imposta in deroga al capoverso 3 ove siano necessari per

consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l’ottenimento dello

sgravio dalle imposte di uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una

convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.

Il 1° gennaio 2016 è

entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 14 LIFD, non applicabile in

concreto, trattandosi nel caso di specie di fissare i contributi 2013 e 2014.

Va comunque evidenziato come per l’art. 205d LIFD (disposizione transitoria

della modifica del 28 settembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2016, per le

persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28

settembre 2012 erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 14 del diritto

anteriore si applica ancora per cinque anni.

Va ancora evidenziato che

il Consiglio federale, sulla base dell’art. 14 cpv. 4 LIFD ha emanato

l’ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta

(OIDIFD; RS 642.123) dove vengono descritte le basi di calcolo (art. 1), il

calcolo di controllo secondo l’articolo 14 capoverso 3 LIFD (art. 2) ed altre

norme di dettaglio (art. da 3 a 6).

A livello cantonale,

l’art. 13 LT, anch’esso modificato dal 1° gennaio 2016, prevede, per quanto

concerne il dispendio, condizioni simili all’art. 14 LIFD.

2.9. Il Tribunale federale ha

ricordato che l’imposizione secondo il dispendio si sostituisce all’imposta

ordinaria sul reddito, ma non costituisce tuttavia né un accordo fiscale né un

“privilegio”, bensì una procedura legale di tassazione che trova il suo epilogo

nella notificazione di una decisione di tassazione ordinaria secondo l’art. 131

LIFD (ASA 76 pag. 748, consid. 3.2). Instaurato per ragioni pratiche, questo

regime speciale deve essere concesso, su domanda del contribuente, quando ne

sono adempiute le condizioni. Tuttavia, il contribuente può rinunciare

all’imposta globale fin dall’inizio dell’assoggettamento o trascorso un certo

tempo. In linea di principio, il diritto di rinunciare può essere esercitato in

ogni periodo fiscale (cfr. ASA 76 pag. 748, consid. 3.2). L’Alta Corte ha anche

aggiunto che, proprio perché le difficoltà di accertamento caratteristiche

della situazione dei contribuenti autorizzati ad ottenere una tassazione

globale sono oggetto delle semplificazioni previste nell’ambito della

tassazione sul dispendio, allora si deve considerare in principio nullo un accordo

fiscale che abbia per oggetto l’imposizione sul dispendio e con il quale il

reddito imponibile viene fissato per diversi periodi fiscali. Altrimenti,

vincolerebbe l’autorità fiscale contra legem, impedendole di procedere

al calcolo di controllo secondo l’art. 14 cpv. 3 LIFD o di prendere in

considerazione nuove circostanze (ASA 76 pag. 748, consid. 3.2).

Va ancora evidenziato che,

mentre a livello federale, fino all’entrata in vigore della modifica dell’art.

14 LIFD, il 1° gennaio 2016, non vi erano limiti minimi per poter beneficiare

della tassazione globale, se non quelli dell’art. 1 OIDIFD (quintuplo della

pigione o del valore locativo dell’appartamento in casa propria, per i contribuenti

con un’economia domestica propria o doppio del prezzo della pensione per il

vitto e l’alloggio per gli altri contribuenti), alcuni cantoni, tra i quali il

Ticino, prevedono invece un dispendio minimo (cfr. Messaggio del 29 giugno 2011

concernente la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio; FF 2011 pag.

5433 e seguenti, in particolare pag. 5437 e 5440). Nel 2010 il limite ammontava

a fr. 180'000 (Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009), nel 2011 a fr. 190'000

(Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010), nel 2012 a fr. 200'000 (Decreto

esecutivo del 21 dicembre 2011), nel 2013 a fr. 300'000 (Decreto esecutivo del

19 dicembre 2012). A partire dal 1° gennaio 2014 questa condizione è stata

inserita nell’art. 13 cpv. 8 LT, che prevede che il dispendio determinante non

può essere inferiore a fr. 400'000 annui.

Non va dimenticato che la

Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, Divisione principale, imposta federale diretta, adattata alla

Legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione

diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1° gennaio

2014), prevede che i due coniugi hanno il diritto all’imposizione secondo il

dispendio anche se uno solo di loro rispettivamente i loro figli possiedono la

nazionalità svizzera. “Questo presuppone naturalmente che entrambi i coniugi

adempino tutte le altre condizioni per l’ottenimento dell’imposizione secondo

il dispendio, in particolare che non esercitino alcuna attività lucrativa in

Svizzera” (circolare citata, pag. 2).

2.10. Per quanto concerne la

problematica dei globalisti, va segnalato che con sentenza 30.2002.147 del 25

novembre 2002, annullata dalla pronunzia H 20/03 del 30 dicembre 2005, il TCA

aveva confermato una decisione di una Cassa di compensazione che nel calcolo

dei contributi dovuti da un’assicurata soggetta alla tassazione secondo il

dispendio, oltre al reddito conseguito sotto forma di rendita, aveva preso in

considerazione la sostanza, corrispondente al valore di stima fiscale dell’immobile

posseduto dai coniugi ma non figurante nella tassazione, rilevando:

" (…)

Come visto, l'art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che le persone che non

esercitano un'attività lucrativa pagano il contributo secondo le loro

condizioni sociali.

Per l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita

un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una

rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza. Il cpv. 3 prevede che per il calcolo del

contributo la sostanza e l'importo della rendita annua moltiplicata per 20

devono essere arrotondati fino ai prossimi 50'000 franchi inferiori.

Infine, l'art. 29 cpv. 6 OAVS prevede che l'importo delle spese

stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14

LIFD deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita.

La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse

di compensazione.

Alla luce di quanto sopra precede emerge chiaramente che le

persone senza attività lucrativa devono pagare il loro contributo sulla base

della rendita e della sostanza, ciò che corrisponde appunto alla loro

condizione sociale (cfr. art. 10 cpv. 1 LAVS). Nel caso in cui l'assicurato è

assoggettato all'imposta secondo il dispendio (art. 14 LIFD), il dispendio è

parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita. Ciò significa

che a tale importo, come per tutte le persone senza attività lucrativa, va

ancora aggiunta la sostanza.

Circa la tassazione sul dispendio, va ricordato che secondo la

LIFD e la LT i contribuenti che assolvono le condizioni poste dalle

disposizioni legali vigenti possono pagare un'imposta globale invece

dell'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza. Tale imposta non può

essere inferiore a quella calcolata in applicazione delle norme comuni della LT

e della LIFD, sul reddito e sulla sostanza di estrazione ticinese,

rispettivamente svizzera (cfr. M. Bernasconi, La tassazione globale secondo la

legge cantonale ticinese e la legge federale in materia di imposta federale

diretta, RDAT I 1995, pag. 497 segg.).

(…)

In particolare gli art. 13 LT e 14 LIFD prevedono che l'imposta

globale è stabilità sulla base del dispendio del contribuente. Tale imposta

deve tuttavia corrispondere almeno a quella calcolata sugli elementi di reddito

e di sostanza di estrazione svizzera ai quali vanno eventualmente aggiunti gli

elementi di reddito e di sostanza di estrazione estera se si chiede

l'applicazione di convenzioni internazionali (cfr. M. Bernasconi, op. cit.,

pag. 497 segg.).

Il dispendio è calcolato sulla base delle spese annue

corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a

suo carico durante il periodo di calcolo. Di regola il dispendio non può essere

inferiore per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria, a 5 volte

l'importo della pigione o del valore locativo dell'appartamento di casa

propria. L'autorità fiscale ha tuttavia la facoltà di scostarsi da questi

principi e determinare un dispendio superiore all'importo derivante dal

quintuplo della pigione o del valore locativo quando raggiunge il convincimento

che il dispendio è superiore a tale importo (M. Bernasconi, op. cit., pag. 497

segg.).

La tassazione sul dispendio sostituisce dunque la tassazione

ordinaria.

A mente del TCA, questa circostanza non impedisce alla Cassa di

prendere in considerazione, oltre al dispendio, (da trattare come reddito

conseguito sotto forma di rendite) anche la sostanza.

Infatti, se un assicurato coniugato, che non esercita alcuna

attività lucrativa, é tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza ed

il reddito conseguito sotto forma di rendita dei due coniugi deve essere

addizionato, qualunque sia il loro regime matrimoniale e anche qualora i

due coniugi siano stati tassati in modo separato: la metà di questo importo

sarà poi preso in considerazione per calcolare i contributi di questo

assicurato (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 347 e 349, n. 25 e 29 ad

art. 10 LAVS).

Come visto, giusta l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese

Considerandi

stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD

è parificato unicamente al reddito. Per cui, va ancora aggiunta la sostanza

comunicata in maniera vincolante dall'autorità di tassazione, anche se la

stessa non è tassata.

Infatti, determinante per il calcolo dei contributi è l'insieme

della sostanza netta detenuta sia in Svizzera che all'estero (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS),

comunicata dall'autorità di tassazione in maniera vincolante (Greber,

Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 349 n. 31 ad art. 10 LAVS)

indipendentemente che questa figuri nella relativa tassazione. Infatti, anche

se la sostanza posseduta all'estero non figura nella tassazione, essa fa

comunque parte dell'importo soggetto a prelievo di contributi sociali.

Secondo questo Tribunale non vi è inoltre disparità di trattamento

rispetto agli altri assicurati, proprio per il motivo che tutte le persone

senza attività lucrativa devono pagare il contributo, oltre che sulle rendite,

anche sulla sostanza posseduta sia in Svizzera che all'estero.

Va peraltro rilevato che l'interessata non contesta di possedere

la sostanza, così come comunicata dall'autorità di tassazione. Per cui vi

sarebbe semmai disparità di trattamento, dal profilo dei contributi AVS, nel

concedere alle persone che possono scegliere la tassazione globale in luogo

della tassazione ordinaria la possibilità di non comprendere la sostanza

nell'importo determinante per il calcolo dei contributi.

Va infine rammentato che se l'insorgente ritiene che con tale

metodo i contributi da pagare sono troppo elevati, può sempre chiedere

all'autorità di tassazione di essere tassata in maniera ordinaria. Questa possibilità

non è invece data alla maggioranza delle persone senza attività lucrativa le

quali non hanno la facoltà di scelta tra la tassazione globale e ordinaria. In

particolare i cittadini svizzeri possono usufruire di questa possibilità solo

fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cfr. supra e art. 14 cpv. 1 e

2.

LIFD).”

Con sentenza H 20/03 del

30.

dicembre 2005, il TF ha annullato la citata pronunzia cantonale affermando:

" 4.2 Dalla documentazione agli atti emerge che il 23 giugno 1997 il

competente Ufficio tassazione ha intimato ai coniugi D.________, al beneficio

della tassazione globale, la notifica per l'imposta cantonale 1997/1998. La

stessa indicava che non vi era alcuna sostanza imponibile, mentre il reddito

soggetto a tassazione risultava essere di fr. 200'000.-. Gli stessi dati

fiscali vengono indicati pure nella decisione su reclamo 8 ottobre 2001,

concernente l'imposta cantonale dovuta dagli interessati per il biennio

successivo.

Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa, dal

canto suo, considerava ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalla

ricorrente per il 1997 una sostanza determinante di fr. 2'000'000.- (fr.

200'000.- moltiplicati per 20, poi divisi per 2), desunta dalla tassazione

1995/1996. Con provvedimento del 18 aprile 2002, poi sostituito il successivo

27.

maggio da altra decisione, emanata a seguito di un ricorso interposto il 21

maggio 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa ha tenuto

conto anche per la determinazione dei contributi per gli anni 1998 e 1999 di

una sostanza determinante di fr. 2'000'000.-, presa in considerazione per la

tassazione relativa al biennio 1997/1998 e stabilita sempre in base al reddito

percepito sotto forma di rendite di fr. 200'000.-.

Con la decisione 13 giugno 2002, oggetto della

presente lite, la Cassa ha considerato, come visto, anche una sostanza di fr.

1'323'915.-, riconducibile all'attestazione 7 giugno 2002 del competente

Ufficio tassazione allegata alla memoria di risposta presentata dinanzi alla

Corte cantonale, nonché al documento prodotto con le osservazioni del 19 agosto

2002, denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione", dal

quale si rileva l'indicazione degli importi di fr. 200'000.- (codificato con i

n. 243, 281 e 291) e di fr. 1'323'915.- (fr. 1'050'575.- + fr. 273'340.-,

codificato con i n. 401, 402 e 481). L'amministrazione non si è per contro

espressa in merito allo scritto 9 agosto 2002 inviato dall'Ufficio tassazione

direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, nel quale veniva comunicato

che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla

decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per

il reddito e a fr. 0.- per la sostanza.

La decisione controversa è stata emanata sulla base

del citato scritto 7 giugno 2002 dell'Ufficio tassazione, secondo cui

l'imposizione 1999/2000 - indicante appunto una sostanza netta di fr.

1'323'915.- e una rendita di fr. 200'000.- - era "conforme e cresciuta in

giudicato", ritenuto altresì che nell'atto di risposta 19 luglio 2002

l'amministrazione aveva rilevato come i contributi della ricorrente fossero

stati stabiliti in base ai dati vincolanti forniti dall'Autorità fiscale. La

Cassa nulla ha d'altro canto eccepito, in sede di osservazioni 19 agosto 2002,

allo scritto indirizzatole dall'Ufficio tassazione il precedente 9 agosto -

trasmessole inoltre anche dalla Corte cantonale, il 16 agosto 2002, per una

presa di posizione - il quale evidenziava, come noto, che i coniugi D.________

non disponevano di sostanza imponibile, limitandosi a ribadire che l'insorgente

possedeva una sostanza complessiva netta, codificata dall'Ufficio tassazione,

di fr. 1'323'915.- e allegando, a conferma della sua tesi, il documento

denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione" dell'8

ottobre 2001, antecedente quindi all'attestazione di diverso tenore rilasciata

il giorno successivo dall'Ufficio tassazione.

5.2

In concreto, la tassazione determinante è -

stando allo scritto 9 agosto 2002 inviato dalla competente autorità fiscale

alla Cassa, attestante che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000,

risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a

fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza - quella che dall'atto

citato chiaramente risulta confermata. Detto altrimenti e avuto riguardo

alle peculiarità della tassazione globale, il dispendio viene calcolato sulla

base di una serie di parametri, tra cui la sostanza nota, per evitare che il

contribuente paghi meno di quello che già risulterebbe dai dati disponibili.

All'importo di fr. 200'000.- il fisco è giunto già considerando la sostanza

complessiva nota.

Tali conclusioni erano peraltro conosciute dalla

Cassa, che sembra non averne compreso la portata. Benché invitata a

determinarsi dai primi giudici, essa non si è confrontata con le affermazioni

divergenti dell'autorità fiscale, da cui emerge che sulla base della decisione

su reclamo 8 ottobre 2001 entra in linea di conto solo il reddito imponibile

cifrato in fr. 200'000.-. A nulla sussidia il rilievo dell'amministrazione in

merito alle spiegazioni telefoniche ricevute dal fisco, secondo le quali la

sostanza esposta non servirebbe per il calcolo delle imposte cantonali, ma

piuttosto per una ripartizione a livello comunale. Infatti, avuto riguardo alla

nota decisione su reclamo, fiscalmente determinante risulta essere solo un

reddito imponibile di fr. 200'000.-, a fronte di una sostanza nulla, come

peraltro riconfermato nello scritto 9 agosto 2002. Ne consegue in tutta

evidenza l'erroneità della comunicazione 7 giugno 2002 rilasciata dall'Ufficio

tassazione in termini manifestamente contrari alle emergenze oggettive

riconducibili appunto alla citata decisione su reclamo, errore che ha poi

portato alla nota rettifica. Per quel che riguarda la precisazione telefonica,

essa deve intendersi nel senso che la sostanza indicata serve sì ai fini del

riparto fiscale intercomunale, a prescindere dall'incidenza che essa ha avuto

in precedenza nella determinazione del dispendio (alla tassazione globale si

giunge infatti anche sulla base di una sostanza nota di fr. 1'323'915.- per

entrambi i coniugi).

5.3

In esito alle suesposte considerazioni, tenuto

conto in particolare della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 riferita al

periodo fiscale 1999/2000 - vincolante per la Cassa ai sensi degli art. 23

cpv. 4 e 29 cpv. 5 OAVS, norma quest'ultima specifica all'imposizione secondo

il dispendio giusta l'art. 14 LIFD - il ricorso dev'essere accolto nel

senso che la sostanza determinante per il calcolo dei contributi per l'anno

2000.

è di fr. 2'000'000.-, corrispondenti ad un reddito percepito sotto forma

di rendite pari a fr. 200'000.- moltiplicato per 20, poi diviso per 2,

trattandosi di elementi di reddito riferiti ai coniugi.

È forse opportuno ricordare a questo punto che per

la giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà;

questa presunzione può essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal

momento che le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli

può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa

contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possono essere

immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti

dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici

dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione (DTF

110.

V 86 consid. 4 e 370 seg. con riferimenti di giurisprudenza; VSI

1997.

pag. 26 consid. 2b).

Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi di

incertezza atti a modificare le conclusioni dedotte dalla decisione su reclamo

8.

ottobre 2001, su cui si fonda il presente giudizio.” (sottolineature del

redattore)

Con sentenza 9C_797/2014

del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377, in un caso in cui i contributi

di una persona senza attività lucrativa al beneficio della tassazione secondo

il dispendio erano stati fissati sulla base di una reddito sotto forma di

rendita di fr. 187'000 e di una sostanza di fr. 4'075’000, il TF ha stabilito,

circa l’art. 29 cpv. 5 OAVS, che esso è conforme alla Costituzione e alla legge.

L’Alta Corte, che ha concluso ricordando al ricorrente che non è tenuto ad

essere tassato secondo il dispendio e che può modificare il proprio statuto

nella misura in cui non lo ritiene (più) vantaggioso (consid. 5.1

in fine), ha affermato:

" 4.4 Wenn dem Beschwerdeführer

gestützt auf Art. 1 dieser Verordnung für die direkte Bundessteuer

Lebenshaltungskosten von Fr. 187'000.- angerechnet werden, ist seine Logik,

dass der gleiche Betrag für die Belange der AHV eine blosse Fiktion darstellt,

nicht nachvollziehbar. Dass es sich nicht so verhält, wie der Beschwerdeführer

geltend macht, ist systemimmanent: Wenn Art. 14 Abs. 3 DBG die Steuer nach dem

Aufwand der steuerpflichtigen Person und ihrer Familie bemisst (vgl.

OLIVER ARTER, Die Aufwandbesteuerung, AJP 2007 S. 165 f.), wobei gemäss Art. 1

lit. a der Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand in der Regel das

Fünffache des Mietzinses oder des Mietwerts im eigenen Haus als Berechnungsgrundlage herangezogen wird und Art. 29 Abs. 5 AHVV

diesen Wert dem für die AHV-Beiträge teilweise als Bemessungsgrundlage dienenden

Renteneinkommen gleichsetzt, kann der identische Aufwand nicht steuerrechtlich

als gesetzes- und verfassungskonform, AHV-rechtlich hingegen als

verfassungswidrig gelten. Die Argumentation des Beschwerdeführers ist allein

dem Wortlaut verhaftet, wenn er einzig die Wendung "Renteneinkommen"

nach Art. 28 Abs. 1 bis 4 und Art. 29 Abs. 5 AHVV als massgebend erachtet. Als

Bemessungsgrundlage nebst dem Vermögen dient der Aufwand im umschriebenen Sinn.

Ob die nach Aufwand besteuerte Person nebst ihrem Vermögen über ein

Renteneinkommen im engeren Sinn, das nach Art. 14 Abs. 3 lit. e DBG überdies

aus schweizerischen Quellen fliessen müsste, verfügt, ist unerheblich. Da unter

dem Begriff Renteneinkommen gemäss Art. 29 Abs. 5 AHVV der Aufwand im Sinne von

Art. 14 DBG und Art. 1 der Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand,

d.h. in aller Regel das Fünffache des Eigenmietwerts, zu verstehen ist, kann

keine AHV-rechtlich bedeutsame, gegen Art. 8 Abs. 1 BV verstossende

Ungleichbehandlung der nach Aufwand besteuerten Personen mit Renteneinkommen im

eigentlichen Sinn und jenen ohne solche Renteneinkünfte eintreten. Weil die

Frage nach einem Renteneinkommen im engeren Sinn keine Auswirkungen auf die

Höhe der geschuldeten Beiträge hat, ist der Behauptung des Beschwerdeführers,

weil er keine Rente beziehe, müsse er beitragsrechtlich anders behandelt werden

als die pauschal besteuerten Versicherten mit einem Rentenanspruch, die

Grundlage entzogen. Eine Gleichbehandlung von in wesentlichen Aspekten

unterschiedlichen Tatbeständen ohne Rücksicht auf deren Ungleichkeit liegt bei

der gegebenen Rechtslage entgegen den Ausführungen in der Beschwerde nicht vor.

Eine Verletzung des Gebots rechtsgleicher Behandlung (Art. 8 Abs. 1 BV; BGE 140 I 77 E. 5.1 S. 80; BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42; BGE 133 V 569 E. 5.1 S. 570 f.), das auch bei einer Gleichbehandlung

unterschiedlicher Konstellationen verletzt sein kann, ist damit nicht gegeben.

4.5

Die

Unterscheidung wird in Gesetz und Verordnung an anderer Stelle getroffen: Nichterwerbstätige

Versicherte ohne Sonderstatus als Pauschalbesteuerte bezahlen nach Art. 10 Abs.

1.

AHVG und Art. 28 Abs. 1 und 2 AHVV Beiträge aufgrund ihres Vermögens und des

tatsächlichen jährlichen Renteneinkommens, was, wie dargelegt, in Bezug auf das

Substrat "tatsächliches" Renteneinkommen für diejenigen

nichterwerbstätigen Personen, die nach Aufwand besteuert werden, nicht

zutrifft. Mit andern Worten wird bei pauschalbesteuerten

Personen in jedem Fall ein fiktives Renteneinkommen angenommen, welches durch

den (Lebens-)aufwand bestimmt wird (Art. 29 Abs. 5 AHVV), währenddem beim

Nichterwerbstätigen ohne Sonderstatus zusätzlich zum Vermögen ausschliesslich

das effektive Renteneinkommen massgeblich ist. Was sodann die

unterschiedlichen sozialen Verhältnisse betrifft, welche nach Auffassung des

Beschwerdeführers innerhalb des Personenkreises bestehen, der von der

Pauschalbesteuerung profitiert, wird diesem Umstand gemäss Art. 29 Abs. 5 AHVV

durch das Abstellen auf einen unterschiedlich hohen Aufwand Rechnung getragen.

Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, für die

Beitragsbemessung dürfe der Verordnungsgeber nebst dem Vermögen nicht auch noch

den Aufwand als Bemessungsgrundlage heranziehen. Dies geschieht - wie erwähnt -

in Anlehnung an das Steuerrecht. Auch bei der Festsetzung der Beiträge der

Selbständigerwerbenden (Art. 9 Abs. 3 AHVG; Art. 23 AHVV) lehnt sich das

AHV-Beitragsrecht an die Regelung im Steuerrecht an. Der Beschwerdeführer

bringt keine einsichtigen Argumente vor, weshalb diese Parallelität nicht auch

vorliegend massgeblich sein soll.

5.

5.1

Soweit sich

die Rüge einer Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots sinngemäss auf die Höhe

des von Ausgleichskasse und Vorinstanz festgelegten Aufwands (sog.

"Renteneinkommen") und der darauf basierenden Beiträge im Vergleich

zu den bis 2011 erhobenen Beiträgen sowie zur Beitragsfestsetzung aufgrund

einer ordentlichen, nicht nach Aufwand erfolgten Steuerveranlagung, bezieht,

was aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit der Beitragsfestsetzung für

2010.

und 2011 offenbar einverstanden war, geschlossen werden könnte, ist sie

ebenfalls unbegründet. Wie der Versicherte selbst erwähnt, ist der Höchstbetrag

für Nichterwerbstätige nach Art. 10 Abs. 1 AHVG auf den 1. Januar 2012 mehr als

verdoppelt worden, indem statt eines Fixbetrages (Fr. 8'400.-) nunmehr das

50-fache des Mindestbeitrages von Fr. 387.- (seit 1. Januar 2012: Fr. 392.-)

massgebend ist. Falls der Beschwerdeführer zufolge dieser Gesetzesanpassung als

Pauschalbesteuerter höhere AHV/IV/EO-Beiträge zu entrichten hat als im Falle einer

Besteuerung auf der Grundlage des effektiven Einkommens und Vermögens, ist es

ihm unbenommen, die im Hinblick auf den Wechsel zu einer ordentlichen

Steuerveranlagung mangels weiterer Erfüllung der Voraussetzungen für die

Pauschalbesteuerung (vgl. ARTER, a.a.O., S. 173 f.) erforderlichen

Schritte in die Wege zu leiten. Da die Besteuerung nach Aufwand, welche die

Beitragsfestsetzung nach Massgabe von Art. 29 Abs. 5 AHVV nach sich zieht,

freiwillig erfolgt, wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, und

namentlich wohl ein Rechtsanspruch, aber keine Pflicht besteht, sich bei

Erfüllung sämtlicher (subjektiven und objektiven) Voraussetzungen pauschal

besteuern zu lassen (ARTER, a.a.O., S. 160), kann der Versicherte diesen

steuerrechtlichen Status auch wieder beenden.”

(sottolineature del redattore)

Va inoltre segnalato che

con sentenza 80.2015.118 del 21 ottobre 2015, circa la discrepanza tra il

dispendio a livello cantonale e quello a livello federale, la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello, ha affermato:

" (…)

Mentre, infatti, in un primo tempo il fisco

cantonale avrebbe sostenuto che tale importo minimo sarebbe stato uguale per il

calcolo dell’IC e dell’IFD – e sarebbe stato conforme a quanto stabilito dal

Decreto esecutivo cantonale, cioè 300'000 franchi-, nel corso del 2015 avrebbe

invece ammesso che per l’IFD fosse ancora applicabile il minimo previsto dal

decreto (cantonale) vigente nel periodo fiscale precedente, cioè 200'000

franchi.

In mancanza di ogni conferma da parte delle autorità

fiscali, si deve riconoscere che un simile cambiamento di prassi, se fosse

confermato, sarebbe ingiustificato. Infatti, si è già sottolineato come né

l’art. 14 LIFD né l’ordinanza del Consiglio federale prevedano un valore minimo

per accedere alla tassazione “globale”.

Né un limite di 200'000 franchi né uno di 300'000

franchi sarebbe pertanto compatibile con la legislazione federale in vigore.

4.5

Ma, anche volendo ammettere una simile prassi

dell’autorità fiscale cantonale, non si vede in quale modo il suo cambiamento

nel corso del 2015 potrebbe giovare all’insorgente.

Infatti, supponendo per ipotesi che (…) abbia

fissato il limite a 200'000 franchi per l’IFD, valendo invece per l’IC quello

previsto dal Decreto esecutivo, pari a 300'000 franchi, è evidente che ciò non

le consentirebbe di avere due diverse tassazioni sul dispendio per lo stesso

periodo fiscale; vi sarebbero infatti semplicemente due soglie minime diverse,

al di sotto delle quali si è sottoposti all’imposizione ordinaria. In altri

termini, come peraltro rileva la stessa contribuente nel suo reclamo, proprio

perché i criteri per commisurare il dispendio sono uguali nella legge cantonale

ed in quella federale, è escluso che lo stesso calcolo possa comportare un

esito non coincidente.

Allora, l’eventuale fissazione di un limite diverso

per poter beneficiare della tassazione globale ai fini dell’IFD e dell’IC

potrebbe tutt’al più implicare che un contribuente ottenga di essere imposto

sul dispendio per l’IFD ma non per l’IC. Tornando all’ipotesi che, nel periodo fiscale

2013, il fisco cantonale esigesse un dispendio minimo di 200'000 franchi per

concedere la tassazione globale per l’IFD ed un minimo di fr. 300'000 franchi

per l’IC, la conseguenza sarebbe che un contribuente, il cui dispendio ammonta

per esempio a 240'000 franchi, sarebbe sottoposto alla tassazione globale per

l’IFD ma sarebbe soggetto all’imposizione ordinaria sul reddito e sulla

sostanza per l’IC e dovrebbe di conseguenza inoltrare due diverse dichiarazioni

(…)

4.6

Ne discendono alcune conclusioni.

In primo luogo, per la concessione della tassazione

globale nell’ambito dell’IFD, non è attualmente previsto alcun dispendio

minimo. Anche un contribuente che non raggiunga il limite minimo previsto dal

diritto cantonale avrebbe pertanto diritto alla tassazione globale per

l’imposta federale diretta.

In secondo luogo, la legge federale, non

diversamente peraltro da quella cantonale, stabilisce dei criteri precisi per

il calcolo del dispendio e richiede che in ogni caso il risultato così

raggiunto venga confrontato con l’esito di un calcolo di controllo.

L’imponibile non viene cioè stabilito mediante una

sorta di trattativa tra fisco e contribuente ed un eventuale accordo sulla

commisurazione del dispendio imponibile non esplica comunque i suoi effetti

aldilà del periodo fiscale per il quale è stato adottato.

In terzo luogo, non si può certo escludere che, per

il riconoscimento della tassazione globale, la legge federale e quella

cantonale prevedano due importi minimi diversi fra loro. Anzi, dopo l’entrata

in vigore della nuova legge federale, nel 2016, sarà facile che si verifichi,

ogniqualvolta un cantone adotti un importo minimo inferiore o superiore a

400'000 franchi. Ma è anche quanto si verifica già oggi in tutti quei cantoni

che, come il Canton Ticino, diversamente dalla Confederazione, richiedono un

dispendio minimo per accedere alla tassazione globale. La conseguenza di tale

difformità non è tuttavia che possa essere stabilito un dispendio diverso per

il calcolo dell’imposta cantonale e dell’IFD, bensì unicamente che un

contribuente potrà beneficiare della tassazione globale solo per una delle due

imposte e non anche per quella che prevede un limite (o un limite più elevato)

che egli non raggiunge.

4.7

Di conseguenza, la reclamante, che è stata

assoggettata all’imposta sul dispendio sia per l’IC sia per l’IFD e che ha

dichiarato un tenore di vita di 300'000 franchi per entrambe, non dovrebbe

avere alcun interesse a rimettere in discussione il calcolo dell’IFD. Infatti,

se dichiarasse un dispendio inferiore a 300'000 franchi, la conseguenza più

importante potrebbe consistere nel suo assoggettamento alla procedura di

tassazione ordinaria, per l’IC. (….)”

2.11

Tornando al caso di specie, va

ancora evidenziato che l’insorgente il 9 luglio 2015 ha scritto un e-mail al

funzionario __________ __________ dell’UFAS, chiedendogli:

" (…)

Gemäss Art. 29 Abs. 5 AHV Verordnung, gilt der für die

Pauschalbesteuerten gemäss Art. 14 DBG festgelegte Aufwand als Renteneinkommen

für die Festsetzung der AHV Beiträge von Pauschalbesteuerten. “Die betreffenden

Veranlagung für die direkte Bundessteuer sind für die Ausgleichskassen

verbindlich”.

Ich gehe davon aus, dass aufgrund dieser Aussage, kein

Ermessenspielraum für die __________ Sozialversicherungsbehörde besteht, das

massgebende Renteneinkommen gemäss Art. 29 Abs. 4 AHVV selbst zu ermitteln,

z.B. aufgrund der (höheren) Veranlagung für die Kantonssteuern.

Können Sie dies bestätigen bzw. mir eine negative Antwort

begründen?” (allegato doc. O)

Il 10 luglio 2015 __________

ha chiesto ragguagli alla Cassa convenuta (doc. 10), la quale il giorno stesso

ha esposto il caso, indicando che ai sensi dell’IFD vi è un imposizione di fr.

190'000 per entrambi gli anni, mentre ai sensi dell’imposta cantonale

l’imposizione secondo il dispendio ammonta a fr. 300'000 nel 2013 e a fr.

400'000 nel 2014 (doc. 10). Con e-mail del 10 luglio 2015 il medesimo

funzionario __________ ha risposto alla Cassa affermando che “secondo me,

non si può andare oltre il disposto del art. 29 cpv. 5 OAVS che, per le persone

al beneficio dell’imposta secondo il dispendio, dichiara che la tassazione

federale è vincolante per le casse di compensazione. Ho l’intenzione di

rispondere così all’avv. RA 1” (doc. 10).

Con e-mail del 13 luglio

2015.

__________ ha risposto alla rappresentante dei ricorrenti:

" (…)

Ihre Auffassung kann ich bestätigen” (allegato

doc. O)

2.12

In concreto, alla luce di

tutto quanto sopra esposto, il Tribunale rileva quanto segue.

La circostanza che i

coniugi ricorrenti siano stati tassati in maniera diversa a livello di imposta

cantonale e federale sul dispendio è anomalo, giacché, di principio, come

rilevato dalla Camera di diritto tributario nella sentenza 80.2015.118 del 21

ottobre 2015, il dispendio relativo al medesimo periodo di calcolo non può

variare a dipendenza che la tassazione sia quella federale o cantonale,

ritenuto che il calcolo è il medesimo. Infatti la conseguenza della difformità

tra la tassazione cantonale e quella federale “non è tuttavia

che possa essere stabilito un dispendio diverso per il calcolo dell’imposta

cantonale e dell’IFD, bensì unicamente che un contribuente potrà beneficiare

della tassazione globale solo per una delle due imposte e non anche per quella

che prevede un limite (o un limite più elevato) che egli non raggiunge”.

In concreto, ritenuto che

per l’imposta federale diretta i coniugi sono stati tassati nel 2013 e nel 2014

sulla base di un dispendio di fr. 190'000 (doc. 14) e per l’imposta cantonale

di fr. 300'000, rispettivamente di fr. 400'000 significa che solo la tassazione

federale va considerata quale tassazione globale, mentre la tassazione

cantonale è una tassazione ordinaria (cfr. sentenza 80.2015.118 del 21 ottobre

2015: “ […] Di conseguenza, la reclamante, che è stata

assoggettata all’imposta sul dispendio sia per l’IC sia per l’IFD e che ha

dichiarato un tenore di vita di 300'000 franchi per entrambe, non dovrebbe

avere alcun interesse a rimettere in discussione il calcolo dell’IFD. Infatti,

se dichiarasse un dispendio inferiore a 300'000 franchi, la conseguenza più

importante potrebbe consistere nel suo assoggettamento alla procedura di

tassazione ordinaria, per l’IC”). Di conseguenza i

ricorrenti nei prossimi anni (2015 e seguenti), se non dovessero raggiungere

anche per l’imposta federale diretta il minimo previsto a livello cantonale,

dovrebbero essere tassati, a livello cantonale, secondo la tassazione ordinaria,

inoltrando la relativa dichiarazione cantonale come la maggior parte dei

residenti in Ticino, e non dovrebbero più beneficiare, a livello cantonale,

della tassazione secondo il dispendio.

Per quanto concerne tuttavia i contributi sociali

dovuti dalla ricorrente nel 2013 e nel 2014 determinante è che i coniugi a

livello federale sono tassati secondo il dispendio ai sensi dell’art. 14

LIFD. Il dato evinto dalla tassazione federale secondo il dispendio è infatti

determinante per il calcolo dei contributi sociali, ritenuto come per l’art. 29

cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo

il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito

in forma di rendita e come la corrispondente tassazione relativa a quest'imposta

è vincolante per le casse di compensazione (cfr. in tal senso anche il parere

dell’UFAS, consid. 2.11). La conformità di questo disposto alla legge ed alla

costituzione è stato recentemente ribadito dal TF nella sentenza 9C_797/2014

del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377. In tale

occasione, al consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre affermato che “Art. 29 Abs. 5 AHVV nimmt auf diese

bundessteuergesetzliche Bestimmung Bezug, indem er anordnet, dass der für die

Besteuerung nach dem Aufwand nach Art. 14 DBG geschätzte Aufwand dem

Renteneinkommen gleichzusetzen ist, wobei die betreffenden Veranlagungen für

die direkte Bundessteuer für die Ausgleichskassen verbindlich sind. Dass

nebst dem Vermögen der Aufwand des Versicherten zur Beitragsberechnung

heranzuziehen ist, hält sich an den in Art. 10 Abs. 1 AHVG vorgegebenen Rahmen,

indem auch damit die sozialen Verhältnisse der beitragspflichtigen Person

berücksichtigt werden, die sich auch und gerade in den Wohnverhältnissen, d.h.

der Höhe des Eigenmietwerts oder des Mietzinses, widerspiegeln, welche die Höhe

des anzurechnenden Aufwandes massgeblich oder allein bestimmen (E. 4.3 hienach)” (sottolineatura del redattore).

In

altre parole il Tribunale Federale ha ribadito che la tassazione globale ai

sensi dell’art. 14 LIFD è vincolante e che le condizioni sociali degli assicurati,

ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, sono considerate nell’ambito del

calcolo del dispendio di cui all’art. 14 LIFD. Ritenuto inoltre che la LAVS è

una legge federale che va applicata a tutto il territorio svizzero in maniera

omogenea, da cui la necessità di calcolare i contributi sociali sulla base dei

medesimi parametri in tutta la Svizzera e rammentato a questo proposito che di

principio, per il calcolo dei contributi sociali, il reddito determinante è di

norma quello evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 29 cpv. 5 OAVS in caso di

tassazione secondo il dispendio ed art. 23 cpv. 1 OAVS per gli indipendenti),

non è possibile in presenza di una tassazione IFD regolarmente cresciuta in

giudicato, che non contenga errori manifesti od immediatamente emendabili, in

caso di divergenza con una tassazione cantonale, scostarsene. Soluzioni

cantonali

divergenti non sono

ammissibili (cfr., in un altro ambito, e meglio quello della corretta

determinazione del reddito da invalido, la sentenza U 75/03 del 12 ottobre

2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis”).

Ciò del resto è quanto

affermato anche dall’UFAS (cfr. consid. 2.11).

Nel caso di specie va di

conseguenza preso in considerazione il dispendio evinto dalle tassazioni

federali 2013 e 2014, cresciute in giudicato, in luogo di quello imposto nelle

tassazioni cantonali.

Per quanto concerne la

sostanza, la medesima va invece di principio evinta dalla tassazione cantonale,

non esistendo una tassazione della sostanza a livello federale (cfr. anche art.

29.

cpv. 3 OAVS). Tuttavia, essa può essere presa in considerazione solo nella

misura in cui figura nella rispettiva tassazione cresciuta in giudicato (cfr.

la citata [consid. 2.10] sentenza H 20/03 del 30 dicembre 2005 dove il TF ha

annullato la pronunzia del TCA che aveva tenuto conto del valore di stima, utilizzato

per il riparto comunale, dell’immobile nel quale abitavano i coniugi tassati

secondo il dispendio, ma che non figurava nella rispettiva tassazione). In

concreto la Cassa non ha preso in considerazione la sostanza, giacché dagli

atti emerge che nel 2014 è negativa (cfr. doc. 11b, tassazione del 28 maggio

2015), mentre nel 2013 è pari a fr. 0 (doc. 12e, tassazione su reclamo del 10

aprile 2015).

Ne segue che non occorre

di conseguenza esaminare oltre la censura del marito della ricorrente il quale

ha contestato la necessità di produrre la documentazione relativa alla sua

sostanza ed al suo reddito estero.

In queste condizioni la

decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché calcoli i contributi 2013 e 2014 della ricorrente

sulla base del dispendio evinto dalle rispettive tassazioni federali.

Ai ricorrenti,

rappresentati da un legale e vincenti in causa, vanno assegnate le ripetibili

(cfr. art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi sono accolti.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per un

nuovo calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai

ricorrenti, in solido, fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta), a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti