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Decisione

30.2015.33

Riconsiderazione di una decisione di calcolo della rendita AVS. La Cassa di compensazione non aveva ripartito gli accrediti per compiti educativi tra i coniugi. Conferma della restituzione dell'import

1 febbraio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

4. In

concreto, RI 1, nato il __________ 1947, ha diritto ad una rendita di vecchiaia

dal 1° gennaio 2013 (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Con

la decisione contestata l’insorgente è stato messo al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 44 anni per

una scala (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 56’400 (doc. 12).

5. Nel

caso di specie il periodo di contribuzione, completo, che dà diritto alla scala

di rendita massima (44), non è contestato. Del resto, nel caso del ricorrente

sono determinanti gli anni dal 1° gennaio 1968 (1° gennaio seguente il 20.o

anno di età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del

65.o anno di età).

Infatti

l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età

conferente il diritto alla rendita).

Per

quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio

(di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma

risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti

computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1°

gennaio 1968 al 31 dicembre 2011), ritenuto che i redditi conseguiti durante il

matrimonio sono soggetti a splitting, il tutto diviso per gli anni di

contribuzione (in concreto 44 anni).

La somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente va rivalutata

in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione

dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e

divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda

della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante

per la rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1968 (anno seguente il compimento del 20.o anno di

età).

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.281.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in

concreto: 44 anni).

Nella

fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessato ha pagato

ininterrottamente i contributi sociali e che, in seguito allo splitting (primo

matrimonio dal __________), il reddito complessivo ammonta a fr. 1'521'585.

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 44’299

(1'521’585 X 1.281 : 44 anni).

L’assicurato

ha avuto tre figli nati nel __________, nel __________ e nel __________ (cfr.

doc. 49).

In

concreto vanno attribuiti accrediti dal 1974 (anno susseguente la nascita del

primo figlio) al 1996 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Infatti

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

Inoltre, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate

durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.

29 sexies cpv. 3 LAVS).

L’interessato

ha pertanto diritto a 23 mezzi accrediti per compiti educativi.

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero

bonifici educativi

durata

di contribuzione computabile

Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 23 mezzi

accrediti per un importo di fr. 10’915 (1’160 {rendita di vecchiaia

minima nel 2011/2012} X 12 X 3 X 11,5 : 44).

Per

cui il reddito annuo medio ammonta nel 2012 a fr. 55’680 (44’299 + 10'915 = 55’214

arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS), nel 2013 a fr. 56'160 per una

prestazione mensile di fr. 1’966 dal mese di gennaio 2013 e nel 2015 a fr.

56’400 per una prestazione mensile di fr. 1'974 dal mese di gennaio 2015.

Ne

segue che la rendita è stata ricalcolata correttamente con la decisione

impugnata.

6. Va

ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 5’076

Considerandi

pari alla differenza tra la rendita cui ha diritto l’insorgente dal 1° gennaio

2013.

al 31 ottobre 2015, ossia fr. 66’924 ([fr. 1'966 X 24] + [fr. 1'974 X 10])

e la rendita effettivamente versata nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 72’000

([2'115 X 24] + [2’124 X 10]).

7.

Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25

giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA

32.2011.285

del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF

U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità

deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

"

In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con

riferimenti)."

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio

2008.

consid. 3.1 con riferimenti).

8.

In

concreto, nel corso del mese di ottobre 2015, la Cassa si è

accorta che nel calcolare la rendita di vecchiaia attribuita con la decisione

del 4 aprile 2013 (doc. 33), non aveva ripartito gli accrediti per compiti

educativi dovuti per il periodo dal 1974 al 1996 (cfr. consid. 5),

contrariamente a quanto prevede l’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS per il quale

l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli

anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi.

La decisione

del 4 aprile 2013, che si fonda su un calcolo non conforme alla legge (art. 29

sexies cpv. 3 LAVS), è di conseguenza manifestamente errata. Non prendendo in

considerazione la ripartizione dei compiti educativi l’insorgente avrebbe

diritto ad una rendita maggiore (cfr. consid. 6).

Inoltre

l’importo chiesto in restituzione va considerato di notevole importanza,

ammontando a fr. 5'076. Del resto, se da una parte, di regola, per

giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole

importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio

fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta di prestazioni periodiche,

anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole

(cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF

102.

V 128).

Non

va infine dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente vanno

restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti

ristabilire l’ordine legale, dopo la scoperta dell’errore (cfr. sentenza

9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne

segue che le condizioni per riconsiderare la decisione del 4 aprile 2013 sono

manifestamente adempiute.

Considerato

inoltre che la Cassa ha domandato la restituzione nel termine di perenzione di

un anno da quando ha avuto conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA e doc.

29) e che l’importo versato a torto è stato erogato dal mese di gennaio 2013, a

giusta ragione l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero ammontare percepito

in troppo di fr. 5’076.

9.

Va

infine rammentato che l’interessato può chiedere all’amministrazione il condono

della somma da restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà

è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3.

Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù

dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far

valere una grave difficoltà.

4.

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul condono è pronunciata una decisione.”

E’

tuttavia possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

L’insorgente

può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una

richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla

legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti