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Decisione

30.2015.34

Fissazione contributi da attività indipendente. Autorità fiscale non deduce dai redditi l'importo relativo al 3° pilastro b. La modalità di determinazione dell'importo sul quale computare i contributi

3 marzo 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi summenzionati dobbiamo pertanto attenerci alla nostra decisione del

23.04.20015. (…)” (doc. A1)

B. L’assicurata

è insorta (doc I) contro questa decisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Con ricorso del 14 dicembre 2015 RI 1 ha ribadito di avere regolarmente

compreso “nella compilazione delle imposte la mia assicurazione per un

importo di fr. 4'000.00, alla voce ass. private sulla vita” e nella

decisione l’UT competente ha eseguito una deduzione complessiva massima di CHF

10'500. Con il ricorso la signora RI 1 ha chiesto di riconoscerle la deduzione

dell’importo di Fr. 4'000.00 effettivamente soluto e non computabile a suo

avviso nel reddito.

All’assicurata

il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso (doc. III) ed il

successivo 4 gennaio 2016 l’assicurata ha precisato le sue motivazioni e

l’assicuratore (a seguito di ordinanza del TCA, doc. IV) si è espresso in

merito (doc. V) rilevando il vincolo della Cassa alle decisioni dell’autorità

fiscale ma rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di erroneità nei dati notificati.

L’assicurata

è stata invitata a prendere posizione sulla risposta di causa il 19 gennaio

2016 (doc. VII) e le parti sono state convocate per un’udienza di discussione

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IX del 20 gennaio 2016) che

si è svolta, alla sola presenza della ricorrente, il 15 febbraio 2016 (doc.

XII). Prima dell’udienza l’assicurata ha fatto pervenire al TCA uno scritto

(doc. X) con allegati diversi documenti (doc. B1/9) sui quali la Cassa è stata

invitata ad esprimersi (doc. XI) così come ha potuto fare sul verbale d’udienza

(doc. XII), ciò che ha fatto il 18 febbraio 2016. La Cassa ha precisato nella

sua presa di posizione che:

"

(…)

Dopo

il chiarimento durante il colloquio telefonico con l’istituzione di previdenza

(__________) abbiamo costatato quanto segue:

Gli

importi pagati dalla Signora RI 1 sono dei versamenti in un’istituzione del 3b

pilastro (non previdenza legata). Questi versamenti non devono essere dedotti

dal reddito lordo acquisito dall’attività lucrativa. Facciamo riferimento in

questo contesto alle istruzioni sui contributi di persone con attività

lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa Rz 1113 seg.

DIN e alla legge menzionata.” (doc. XIV)

Nel

corso dell’udienza la ricorrente ha precisato come:

" (…)

La

ricorrente indica che tramite il contratto __________ deduce l’importo complessivo

annuo di fr. 4'000.-- a livello fiscale e questo quali contributi della previdenza

individuale vincolata in sede di dichiarazione fiscale.

Come

appare dalla dichiarazione prodotta relativa al 2013 doc. D3 la deduzione (pag.

4) non è contemplata.

Per

tale motivo la ricorrente considera in se imprecisa la tassazione del 25.2.2015

e ritiene che il Giudice debba considerare l’importo del reddito netto

conseguito in quell’anno in fr. 48'000.-- e determinare i contributi

maggiorando questo importo della cifra dei contributi personali per giungere

all’importo lordo.

Il

Giudice osserva che nella copia prodotta del doc. B3 modulo 6 (pag. 11) è posta

in deduzione dal reddito complessivo conseguito la cifra per onori assicurativi

e interessi di capitale a risparmio, tra le quali viene dedotto

un’assicurazione privata sulla vita e di rendita vitalizia di fr. 4'000.--.

La

ricorrente osserva di non avere altre assicurazioni vita se non quella

contratta con __________.

Il

Giudice osserva che verosimilmente la deduzione di fr. 4'000.-- è intervenuta

in questo contesto (modulo 6) e non invece quale contributo III pilastro.

La

ricorrente precisa che anni fa, in epoca che non sa più precisare ha fatto capo

al finanziamento della __________ per un’acquisizione immobiliare.

L’immobile

è poi stato alienato. (…)” (doc. XII)

Non

sono state acquisite ulteriori prove.

Considerandi

in ordine

1.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

2.

La

presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da

tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova

il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più

sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

In un recente giudizio 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, non destinato a pubblicazione nonostante sia stato

pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua

composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha

posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente

utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in

grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale

quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico 1C_569/2015 dell’11

novembre 2015 correttamente neppure si pone, può essere data tranquillante risposta

alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative

formulate contro giudizi monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

senza sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi

non certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe

certamente permesso al TF di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la

piena comprensione della formula usata.

Sia come sia l’uso di

formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei

Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro da questa abitudine,

non unicamente quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche

quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia; a puro

titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale 8C_159/2013

del 1° marzo 2013 e 8C_82/2014 del 31 gennaio 2014, con cui l’Alta Corte – al

medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente

in una condizione di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò

che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) –

ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile

comprensione.

La formula impiegata da

anni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, e che l’Alta Corte mai prima

della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 aveva posto in discussione nonostante

la specifica contestazione relativa all’emanazione di giudizio a corte

monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011) - è comprensibile ampiamente a tutte le persone che conoscano

minimamente il senso delle parole usate in lingua italiana ed abbiano anche

solo semplici capacità cognitive. Il concetto espresso è elementare: se la

procedura non è difficile perché ci sono prove complesse da acquisire, o se non

presenta novità giuridiche, può essere decisa da un solo giudice e non

da tutti i membri della Corte ticinese.

In concreto, il caso in

discussione fa riferimento al preteso mancato computo da parte delle autorità

fiscali del premio assicurativo versato dall’assicurata a __________, ciò che

determinerebbe una deduzione della cifra del reddito su cui calcolare i contributi.

Il caso non è complesso, l’indizione di un’udienza non ha rilievo nella

complessità ma è stata necessaria per verificare e comprendere appieno le

contestazioni dell’assicurata (indire un’udienza non rende complessa una

procedura, si veda la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi

degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in

percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e

indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa

indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia

mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito

proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal

reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

4.

Per

l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.

Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati

sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale

proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione

biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante

il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito

dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

5.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In

difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,

gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata

d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le

casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il

contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a

loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle

casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23

cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze

periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione

stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile

dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per

l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante

o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi

d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i

contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie

per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i

giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni

necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i

contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto

dovuti in una decisione.

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate

dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante

un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel

procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.

4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica

costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi

principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le

decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle

Casse in materia di fissazione dei contributi.

Ueli Kieser:

Alters-und Hinterlassenenversicherung, 3 der., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82

e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione

non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G.

del 1 dicembre 2014).

7.

In

concreto dagli accertamenti svolti e dalle emergenze degli atti processuali, si

deve ritenere che l’autorità fiscale non ha dedotto dall’importo dei redditi la

cifra di CHF 4'000.00 siccome detta somma non costituisce un importo deducibile

(3 pilastro b). D’altra parte questo aspetto è stato pure indicato in corso

d’udienza dove l’assicurata ha indicato di affidarsi a fiduciario per la

stesura della dichiarazione fiscale e di avere comunque ottenuto

dall’assicuratore vita un parziale finanziamento fondato sull’assicurazione

vita.

Sia

come sia non sussiste in concreto un manifesto errore del tassatore, facilmente

emendabile che rientri tra quelli che la giurisprudenza ammette per un riesame

della decisione di tassazione da parte del giudice delle assicurazioni sociali.

Da quanto precede emerge che l’argomento invocato dalla ricorrente non è di

pregio e non può essere recepito in questa sede.

8.

Resta

da esaminare se la Cassa abbia correttamente fissato i contributi dovuti

dall’assicurata, in particolare determinando l’importo del reddito soggetto

alla percezione dei contributi.

A

questo proposito va rammentato che, in alcune recenti sentenze (si vedano le

STCA 30.2014.28 del 1° dicembre 2014, 30.2014.25 del 25 agosto 2014 e 30.2014.10

del 10 giugno 2014), il TCA ha ripreso la giurisprudenza in materia in questi

termini:

"

Giusta l'art. 9 cpv. 4

LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al

reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge,

all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959

sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della

legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine

il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di

contribuzione applicabili.

Per

la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a

tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati

dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

Nella

recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella

sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa

nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è

stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139

V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione

all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza

di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni

relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo

comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali.

L'istanza

inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il

ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo

soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione

per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal

canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è

chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve

corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve

ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A

livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta

Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono

dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e

di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate

dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo

disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente

con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione

fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella

semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr.

consid. 5.4).

Secondo

l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della

modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla

prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi

della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i

contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio

che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i

contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e

può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta

correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale

l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura

fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa

vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5). La nostra Massima

istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale

quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente

e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione.

Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità

fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi

personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle

risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di

compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi

sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in

tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte

deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un

reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi

ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio

federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva

effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che

la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione

deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel

primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga

a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se

l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità

fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito

accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli

atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base

di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Anche

nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito

da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto

che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi

versati durante l'anno 2008.

Pure

nella vertenza che entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza

del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito

conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che

l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2

lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli

non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese

professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta

(punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente

posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese

professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante

l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere

l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei

contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv.

4.

LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun

dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente

dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo

percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo

reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali

dell'insorgente."

Ora,

nel caso in esame, né la ricorrente contesta la modalità di determinazione

dell’importo sul quale computare i contributi, né sostiene che il reddito

comunicato dall’UT alla Cassa fosse già al lordo delle deduzioni ammesse, come

specificato dalla giurisprudenza esposta.

Se

ne deduce che il gravame va respinto, senza carico di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti