30.2015.34
Fissazione contributi da attività indipendente. Autorità fiscale non deduce dai redditi l'importo relativo al 3° pilastro b. La modalità di determinazione dell'importo sul quale computare i contributi
3 marzo 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.34
IR/sc
Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 novembre 2015 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Mediante
decisione 23 aprile 2015 la Cassa CO 1 (Cassa qui di seguito), ha fissato i
contributi dovuti da RI 1 per l’anno 2013 fondandosi sulla decisione di tassazione
relativa al medesimo anno, ritenendo l’importo del reddito di CHF 52'000
maggiorandolo dei contributi personali CHF 5'035 per un complessivo di CHF
57'000 e determinando l’importo dovuto in CHF 6'700,80.
L’opposizione
interposta dall’assicurata è stata rigettata con decisione su opposizione del
successivo 16 novembre 2015 con cui la Cassa ha ritenuto che
"
(…)
L’ufficio
delle imposte non ha ricevuto alcuna conferma per quanto concerne i versamenti
personali in una istituzione del 3° pilastro e quindi non ha effettuato alcuna
deduzione.
La
definitiva imposizione fiscale è passata in giudicato poiché lei non ha
inoltrato alcuna opposizione.
Per
Fatti
i motivi summenzionati dobbiamo pertanto attenerci alla nostra decisione del
23.04.20015. (…)” (doc. A1)
B. L’assicurata
è insorta (doc I) contro questa decisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Con ricorso del 14 dicembre 2015 RI 1 ha ribadito di avere regolarmente
compreso “nella compilazione delle imposte la mia assicurazione per un
importo di fr. 4'000.00, alla voce ass. private sulla vita” e nella
decisione l’UT competente ha eseguito una deduzione complessiva massima di CHF
10'500. Con il ricorso la signora RI 1 ha chiesto di riconoscerle la deduzione
dell’importo di Fr. 4'000.00 effettivamente soluto e non computabile a suo
avviso nel reddito.
All’assicurata
il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso (doc. III) ed il
successivo 4 gennaio 2016 l’assicurata ha precisato le sue motivazioni e
l’assicuratore (a seguito di ordinanza del TCA, doc. IV) si è espresso in
merito (doc. V) rilevando il vincolo della Cassa alle decisioni dell’autorità
fiscale ma rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di erroneità nei dati notificati.
L’assicurata
è stata invitata a prendere posizione sulla risposta di causa il 19 gennaio
2016 (doc. VII) e le parti sono state convocate per un’udienza di discussione
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IX del 20 gennaio 2016) che
si è svolta, alla sola presenza della ricorrente, il 15 febbraio 2016 (doc.
XII). Prima dell’udienza l’assicurata ha fatto pervenire al TCA uno scritto
(doc. X) con allegati diversi documenti (doc. B1/9) sui quali la Cassa è stata
invitata ad esprimersi (doc. XI) così come ha potuto fare sul verbale d’udienza
(doc. XII), ciò che ha fatto il 18 febbraio 2016. La Cassa ha precisato nella
sua presa di posizione che:
"
(…)
Dopo
il chiarimento durante il colloquio telefonico con l’istituzione di previdenza
(__________) abbiamo costatato quanto segue:
Gli
importi pagati dalla Signora RI 1 sono dei versamenti in un’istituzione del 3b
pilastro (non previdenza legata). Questi versamenti non devono essere dedotti
dal reddito lordo acquisito dall’attività lucrativa. Facciamo riferimento in
questo contesto alle istruzioni sui contributi di persone con attività
lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa Rz 1113 seg.
DIN e alla legge menzionata.” (doc. XIV)
Nel
corso dell’udienza la ricorrente ha precisato come:
" (…)
La
ricorrente indica che tramite il contratto __________ deduce l’importo complessivo
annuo di fr. 4'000.-- a livello fiscale e questo quali contributi della previdenza
individuale vincolata in sede di dichiarazione fiscale.
Come
appare dalla dichiarazione prodotta relativa al 2013 doc. D3 la deduzione (pag.
4) non è contemplata.
Per
tale motivo la ricorrente considera in se imprecisa la tassazione del 25.2.2015
e ritiene che il Giudice debba considerare l’importo del reddito netto
conseguito in quell’anno in fr. 48'000.-- e determinare i contributi
maggiorando questo importo della cifra dei contributi personali per giungere
all’importo lordo.
Il
Giudice osserva che nella copia prodotta del doc. B3 modulo 6 (pag. 11) è posta
in deduzione dal reddito complessivo conseguito la cifra per onori assicurativi
e interessi di capitale a risparmio, tra le quali viene dedotto
un’assicurazione privata sulla vita e di rendita vitalizia di fr. 4'000.--.
La
ricorrente osserva di non avere altre assicurazioni vita se non quella
contratta con __________.
Il
Giudice osserva che verosimilmente la deduzione di fr. 4'000.-- è intervenuta
in questo contesto (modulo 6) e non invece quale contributo III pilastro.
La
ricorrente precisa che anni fa, in epoca che non sa più precisare ha fatto capo
al finanziamento della __________ per un’acquisizione immobiliare.
L’immobile
è poi stato alienato. (…)” (doc. XII)
Non
sono state acquisite ulteriori prove.
Considerandi
in ordine
1.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
2.
La
presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da
tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova
il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più
sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In un recente giudizio 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, non destinato a pubblicazione nonostante sia stato
pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua
composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha
posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente
utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in
grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale
quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico 1C_569/2015 dell’11
novembre 2015 correttamente neppure si pone, può essere data tranquillante risposta
alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative
formulate contro giudizi monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
senza sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi
non certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe
certamente permesso al TF di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la
piena comprensione della formula usata.
Sia come sia l’uso di
formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei
Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro da questa abitudine,
non unicamente quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche
quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia; a puro
titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale 8C_159/2013
del 1° marzo 2013 e 8C_82/2014 del 31 gennaio 2014, con cui l’Alta Corte – al
medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente
in una condizione di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò
che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) –
ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile
comprensione.
La formula impiegata da
anni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, e che l’Alta Corte mai prima
della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 aveva posto in discussione nonostante
la specifica contestazione relativa all’emanazione di giudizio a corte
monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011) - è comprensibile ampiamente a tutte le persone che conoscano
minimamente il senso delle parole usate in lingua italiana ed abbiano anche
solo semplici capacità cognitive. Il concetto espresso è elementare: se la
procedura non è difficile perché ci sono prove complesse da acquisire, o se non
presenta novità giuridiche, può essere decisa da un solo giudice e non
da tutti i membri della Corte ticinese.
In concreto, il caso in
discussione fa riferimento al preteso mancato computo da parte delle autorità
fiscali del premio assicurativo versato dall’assicurata a __________, ciò che
determinerebbe una deduzione della cifra del reddito su cui calcolare i contributi.
Il caso non è complesso, l’indizione di un’udienza non ha rilievo nella
complessità ma è stata necessaria per verificare e comprendere appieno le
contestazioni dell’assicurata (indire un’udienza non rende complessa una
procedura, si veda la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi
degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in
percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e
indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa
indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal
reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4.
Per
l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.
Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati
sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale
proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione
biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante
il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito
dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il
reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non
corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).
5.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le
casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le
persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze
periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione
stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile
dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a
pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante
o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi
d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i
contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni
necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i
contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto
dovuti in una decisione.
6.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate
dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante
un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel
procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275.
consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque
precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per
il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi
principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le
decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle
Casse in materia di fissazione dei contributi.
Ueli Kieser:
Alters-und Hinterlassenenversicherung, 3 der., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82
e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione
non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G.
del 1 dicembre 2014).
7.
In
concreto dagli accertamenti svolti e dalle emergenze degli atti processuali, si
deve ritenere che l’autorità fiscale non ha dedotto dall’importo dei redditi la
cifra di CHF 4'000.00 siccome detta somma non costituisce un importo deducibile
(3 pilastro b). D’altra parte questo aspetto è stato pure indicato in corso
d’udienza dove l’assicurata ha indicato di affidarsi a fiduciario per la
stesura della dichiarazione fiscale e di avere comunque ottenuto
dall’assicuratore vita un parziale finanziamento fondato sull’assicurazione
vita.
Sia
come sia non sussiste in concreto un manifesto errore del tassatore, facilmente
emendabile che rientri tra quelli che la giurisprudenza ammette per un riesame
della decisione di tassazione da parte del giudice delle assicurazioni sociali.
Da quanto precede emerge che l’argomento invocato dalla ricorrente non è di
pregio e non può essere recepito in questa sede.
8.
Resta
da esaminare se la Cassa abbia correttamente fissato i contributi dovuti
dall’assicurata, in particolare determinando l’importo del reddito soggetto
alla percezione dei contributi.
A
questo proposito va rammentato che, in alcune recenti sentenze (si vedano le
STCA 30.2014.28 del 1° dicembre 2014, 30.2014.25 del 25 agosto 2014 e 30.2014.10
del 10 giugno 2014), il TCA ha ripreso la giurisprudenza in materia in questi
termini:
"
Giusta l'art. 9 cpv. 4
LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al
reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge,
all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della
legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine
il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di
contribuzione applicabili.
Per
la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni
ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a
tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati
dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella
recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella
sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa
nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è
stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139
V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione
all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza
di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni
relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo
comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali.
L'istanza
inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il
ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo
soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione
per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal
canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è
chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve
corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve
ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A
livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta
Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono
dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e
di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate
dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo
disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente
con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione
fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella
semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr.
consid. 5.4).
Secondo
l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della
modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla
prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi
della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i
contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio
che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i
contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e
può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta
correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale
l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura
fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa
vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5). La nostra Massima
istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale
quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente
e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione.
Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità
fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi
personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle
risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di
compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi
sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in
tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte
deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un
reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi
ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio
federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva
effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che
la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione
deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel
primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga
a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se
l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità
fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito
accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli
atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base
di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Anche
nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito
da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto
che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi
versati durante l'anno 2008.
Pure
nella vertenza che entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza
del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito
conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che
l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2
lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli
non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese
professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta
(punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente
posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese
professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante
l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere
l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei
contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv.
4.
LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun
dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente
dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo
percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo
reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali
dell'insorgente."
Ora,
nel caso in esame, né la ricorrente contesta la modalità di determinazione
dell’importo sul quale computare i contributi, né sostiene che il reddito
comunicato dall’UT alla Cassa fosse già al lordo delle deduzioni ammesse, come
specificato dalla giurisprudenza esposta.
Se
ne deduce che il gravame va respinto, senza carico di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti