30.2015.35
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24 marzo 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.35
TB
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. A seguito di un controllo
delle sue tassazioni fiscali e al fine di regolarizzare la sua posizione AVS,
il 3 agosto 2015 (doc. 27a) la Cassa CO 1 ha scritto all’Agenzia comunale AVS chiedendo
di definire la posizione di RI 1, 1948, e meglio se svolgeva ancora l’attività
di indipendente o se la stessa era limitata all’anno 2010.
1.2. Il 31 agosto 2015 (doc. 27)
l’interessato ha compilato l’apposito questionario per l’affiliazione degli
indipendenti, indicando di svolgere a titolo accessorio saltuariamente dal
2008/2010 l’attività di commerciante di immobili, mentre principalmente esercita
la funzione di direttore in seno a una società anonima.
1.3. Il 14 settembre 2015 (doc. 26)
la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurato nella
categoria degli indipendenti unicamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, visti i
redditi da attività indipendente esposti nella tassazione fiscale.
1.4. Il 12 ottobre 2015
l’amministrazione ha emesso tre distinte decisioni di fissazione dei contributi
personali per indipendenti per gli anni 2008 (doc. 25), 2009 (doc. 24) e 2010
(doc. 23), ritenendo quali basi di calcolo il reddito da attività indipendente
conseguito in quegli anni stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS), pari
a Fr. 388'974.- nel 2008, a Fr. 201'550.- nel 2009 e a Fr. 188'157.- nel 2010. I
contributi totali AVS/AI/IPG dovuti ammontano a Fr. 41'647,80 per l’anno di
contribuzione 2008, a Fr. 24'307,15 per il 2009 e a Fr. 22'851,65 per l’anno 2010.
1.5. In pari data, la Cassa di
compensazione ha emesso tre decisioni sugli interessi di mora per contributi
arretrati fatturati dopo il periodo contributivo, calcolando interessi al 5% sui
predetti importi determinando rispettivamente dal 1° gennaio 2009 al 12 ottobre
2015 degli intessi di mora di Fr. 14'225,55 per 2'442 giorni di ritardo (doc.
25a), dal 1° gennaio 2010 al 12 ottobre 2015 un importo di Fr. 7'028,80 per
2'082 giorni (doc. 24a) e dal 1° gennaio 2011 al 12 ottobre 2015 degli
interessi di Fr. 5'465,45 calcolati su 1'722 giorni (doc. 23a).
1.6. Nell’opposizione del 9
novembre 2015 (doc. 6) l’assicurato si è lamentato di dovere pagare degli
interessi di ritardo su contributi che sono stati fissati solo nel 2015 a causa
di ritardi imputabili unicamente all’autorità fiscale, che ha accertato il suo
reddito soltanto nell’ottobre 2014 malgrado numerosi solleciti da parte sua. Inoltre,
gli interessi richiesti per l’anno 2008 sarebbero prescritti in virtù dell’art.
16 cpv. 1 LAVS. Qualora essi fossero dovuti comunque, insieme a quelli per
l’anno 2009 e per il 2010 dovrebbero decorrere dal 7 ottobre 2014 al 12 ottobre
2015.
1.7. Con la decisione su
opposizione del 4 dicembre 2015 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha
confermato le decisioni sugli interessi di mora per i contributi degli anni 2008,
2009 e 2010 e quindi l’importo totale di Fr. 26'619,70 richiesto
all’assicurato.
In primo luogo l’amministrazione ha osservato che le decisioni impugnate
riferite agli anni 2008 e 2009, emesse nel 2015, non sono prescritte, giacché
l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che il termine di prescrizione scade soltanto un
anno dopo la fine dell’anno civile (2016) in cui la tassazione fiscale
determinante è passata in giudicato (2015).
Poi, dopo avere esposto la legislazione applicabile in materia di
interessi di mora (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e art. 42
OAVS), la Cassa ha ricordato che le persone sono tenute a pagare contributi di
acconto dandole le informazioni necessarie per fissarli (art. 24 OAVS) e che
per divergenze sostanziali ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si
intendono le modifiche di almeno il 25% del reddito annuo inizialmente
previsto.
La Cassa ha quindi concluso di avere giustamente calcolato sia i
giorni dopo la fatturazione sia gli interessi di mora, perciò le decisioni di
fissazione degli interessi di ritardo vanno confermate.
1.8. Il 23 dicembre 2015 (doc. I) RI
1, rappresentato sempre da RA 1, si è rivolto al TCA contestando di dovere
degli interessi di mora dal 2009 al 2015 su degli importi stabiliti
dall’Ufficio di tassazione nel 2014. A suo dire, sarebbe soltanto dopo che la
decisione di tassazione gli è stata spedita che dovrebbero semmai decorrere degli
interessi di ritardo.
Inoltre, poiché da anni è affiliato alla Cassa di compensazione
come dipendente e quindi era già regolarmente annunciato alla Cassa di
compensazione, non gli sarebbe applicabile l’art. 64 cpv. 5 LAVS citato dalla
Cassa.
Va pure tenuto conto che l’assicurato ha debitamente dichiarato all’autorità
fiscale i suoi redditi sia per l’imposizione ordinaria sia per la tassa sugli
utili immobiliari, perciò se l’Ufficio di tassazione non avesse accumulato dei
ritardi non ci sarebbero nemmeno degli interessi di mora da fatturare. Spettava
quindi all’autorità fiscale comunicare per tempo alla Cassa quanto egli aveva
dichiarato, così da potere emettere le richieste di acconto.
Quanto alla censura relativa alla prescrizione, il ricorrente ha
rilevato che bisognerebbe determinare la causa del tardivo accertamento del suo
reddito da parte dell’autorità fiscale, ritardo che non gli si può accollare essendo
stato parte diligente, e che ha portato a computargli ben sette anni di
interessi di mora. Una soluzione più equa sarebbe quella di calcolare detti
interessi dal 7 ottobre 2014 oppure giusta l’art. 41bis lett. e OAVS.
Infine, l’obbligo di informare la Cassa sin dal 2009 sul reddito
presumibile era irrealizzabile, visto che il reddito è stato stabilito e comunicato
al contribuente solo nell’ottobre 2014.
1.9. Nella risposta del 26 gennaio
2016 (doc. IV) l’amministrazione ha ricordato che come indipendente il
ricorrente doveva annunciarsi alla Cassa (art. 64 cpv. 5 LAVS), e ciò anche se era
già affiliato come dipendente, visto che debitore degli oneri sociali dovuti,
in quest’ultimo caso, è il datore di lavoro e non il lavoratore. Inoltre, come ogni
lavoratore comunica all’autorità fiscale i suoi redditi, così l’assicurato si
sarebbe dovuto annunciare per tempo alla Cassa e ciò a maggior ragione visto il
ritardo nell’emissione delle notifiche di tassazione e la sua carica di
presidente di una SA, che lo pone presumibilmente al corrente di determinati
obblighi nei confronti dell’AVS.
La Cassa ha infine precisato che gli Uffici di tassazione possono
informare le Casse di compensazione unicamente dopo che la notifica di
tassazione è cresciuta in giudicato. Ad ogni buon conto, già il 7 ottobre 2014,
in occasione del verbale di audizione davanti all’autorità fiscale, il
ricorrente è stato messo al corrente che era tenuto a pagare dei contributi sul
reddito conseguito in base agli utili immobiliari, perciò da quel momento
avrebbe potuto attivarsi per regolarizzare la sua posizione in qualità di
indipendente.
1.10. L’8 febbraio 2016 (doc. VI) il
ricorrente ha formulato delle precisazioni sul concetto dell’affiliazione di un
dipendente da parte del datore di lavoro, come pure sulla possibilità per la
Cassa di conoscere i redditi degli assicurati sia per il tramite dei datori di
lavoro sia degli Uffici di tassazione, perciò se vi sono dei ritardi gli stessi
non possono essere accollati al lavoratore e neppure decorrere
dall’effettuazione della transazione, ma piuttosto dalla definizione del
reddito fiscale imponibile dall’UT.
L’insorgente ha poi osservato che, in quanto presidente di una SA,
non ha alcun obbligo di informare la Cassa su un’operazione immobiliare di
terzi né è suo compito affiliare un dipendente.
Infine, l’assicurato ha espresso ulteriori critiche sull’obbligo
di segnalazione dell’autorità fiscale rispettivamente dell’assicurato.
Ricordando come non siano in discussione i contributi dovuti,
eccetto per la questione della prescrizione, il ricorrente ha ribadito che gli
interessi vanno calcolati dalla data dell’avvenuto accertamento dei redditi.
1.11. La Cassa di compensazione ha
preso posizione il 12 febbraio 2016 (doc. VIII) sulle censure riguardanti la
prescrizione, contestandola, sulla determinazione del reddito e del capitale
proprio, rilevando che può avvenire solo mediante l’emanazione di una notifica
di tassazione IFD cresciuta in giudicato, e sugli interessi di mora ex art.
41bis cpv. 1 lett. b OAVS, negando la possibilità di una transazione sul
periodo di decorrenza.
1.12. Da ultimo, riprendendo l’art.
16 cpv. 1 OAVS e l’art. 41bis cpv. 1 OAVS, l’assicurato ha ricordato come il
suo caso sia tuttavia eccezionale, visto che si tratta di sette anni di ritardo
(doc. X).
L’amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere sono
il principio stesso della fissazione di interessi di mora sui contributi
AVS/AI/IPG che l’assicurato doveva versare per gli anni 2008-2010 e la loro
quantificazione.
Dapprima occorre però evadere la censura sulla prescrizione dei
contributi richiesti per l’anno 2008.
2.2. La Cassa di compensazione
resistente basa la sua tesi sul principio che ogni persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa
cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Nell’evenienza concreta, ritenuto come la competente autorità
fiscale abbia stabilito definitivamente nell’aprile 2015 i redditi e la
sostanza imponibili dell’assicurato e del suo coniuge realizzati negli anni
2008, 2009 e 2010 (docc. 7-10, 28-30), compresi gli utili derivanti dal
commercio professionale di immobili conseguiti in quegli stessi anni (doc.
27c), l’assicurato era quindi tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi
come indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi
personali.
L’insorgente non ha però dato seguito a quest’obbligo e quindi con
la scoperta, nel 2015, di tale situazione, l’amministrazione ha provveduto ad
emettere sia una decisione di fissazione dei contributi per gli anni 2008, 2009
e 2010 entro il termine di prescrizione dell’art. 16 LAVS sia, in
contemporanea, una decisione di fissazione degli interessi di ritardo sul
pagamento di questi stessi contributi, visto che si tratta di contributi
riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 che erano quindi dovuti già a quel momento
se solo l’assicurato si fosse debitamente attivato ed annunciato alla Cassa in
tal senso.
Il ricorrente ha invece contestato di dovere degli interessi già
dal 2009, visto che l’autorità fiscale ha fissato il suo reddito aziendale del
2008 solo nel 2014 ed è da quel momento che, se del caso, egli sarebbe tenuto
al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima di allora.
2.3. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di
spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che, con l'entrata in vigore
della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla
riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è
stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007
del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per
anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda
al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 vOAVS).
Dal 2009, per il calcolo dei contributi sono determinanti il
reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di
contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine
dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i
contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24
cpv. 1 OAVS).
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono
date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle
competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei
contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per
l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una
deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle
indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi
arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha
pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la
cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,
ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione
prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni
a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS, peraltro
menzionati dalla Cassa, devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili
passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale
i contributi sono dovuti;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a
giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali
come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare
e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
"
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i
datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,
che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel
contempo di un'associazione professionale e di un'associazione
interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di
compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione
interprofessionale.
Considerandi
2.
Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di
lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non
fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione
professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli
assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi.
5.
I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli
assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi,
devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di
compensazione.”.
2.4
Nell’evenienza concreta,
nell’estate 2015 la Cassa CO 1 ha interpellato l’Agenzia AVS del Comune di
domicilio dell’assicurato in merito alla natura del suo reddito aziendale
ritenuto nella decisione di tassazione per l’IFD 2010 emanata dopo reclamo il 22
aprile 2015 (doc. 27a).
Ritenendo che l’utile derivante dal commercio professionale di
immobili – dichiarato nell’apposito questionario - dovesse qualificare l’assicurato
come persona esercitante un’attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa l’ha
affiliato per gli anni 2008, 2009 e 2010 quale indipendente (doc. 26).
A seguito di ciò, il 12 ottobre 2015 la Cassa ha emesso tre
decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (docc. 23-25) e, in
pari data, le decisioni con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati.
L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già
versare nel 2008, nel 2009 e nel 2010 i contributi sui rispettivi redditi
aziendali conseguiti quegli stessi anni e quindi ha fatto decorrere degli
interessi di ritardo per il mancato pagamento.
In un primo momento, con la decisione su opposizione la Cassa ha
indicato l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS quale base legale per accollare gli
interessi di mora all’interessato. In seguito, con la risposta di causa
l’amministrazione ha invece citato l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a sostegno
della sua pretesa creditoria.
Occorre dunque verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.
2.5
Dalla notifica di tassazione
dopo reclamo per l’IFD 2010 del 22 aprile 2015 (doc. 30) emerge un importo di
Fr. 188'157.- (n. 299).
Per capire la provenienza di questo reddito bisogna riferirsi al
verbale del 7 ottobre 2014 allestito dal competente Ufficio di tassazione
nell’ambito della procedura di reclamo (doc. 27b).
Da questo verbale risulta che la posizione “2.1 reddito da
attività indipendente principale contribuente (IFD)” è stata considerata come
proveniente dal commercio professionale di immobili, che è stato calcolato come
segue: Fr. 207'909.- di utile TUI a cui è stata dedotta l’AVS di Fr. 19'752.-,
per ottenere un reddito imponibile di Fr. 188'157.- per il 2010, somma che
effettivamente è stata poi ritenuta per la fissazione dei contributi personali
per indipendente per l’anno 2010.
Discorso simile per gli anni 2008 e 2009, laddove il reddito
aziendale assoggettato al prelievo dei contributi con le decisioni del 12
ottobre 2015 risulta dalla posta n. 299 figurante nelle notifiche di tassazioni
presenti agli atti.
Dagli elementi esposti va concluso quanto segue.
2.6
Avantutto va esaminata la
censura del ricorrente, secondo cui la Cassa non potrebbe richiedergli i
contributi per l’anno 2008 siccome sarebbe intervenuta la prescrizione di
cinque anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS a decorrere dalla decisione di
tassazione dell’ottobre 2014.
L’art. 16 cpv. 1 LAVS, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio
2012.
che ne ha migliorato l’esecuzione, recita che i contributi
il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine
di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono
più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA,
per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10
capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine
dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è
passata in giudicato. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi
arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Una decisione contributiva resa nei termini
legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1
LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2a ed., ad art. 24,
pag. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird
die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die
Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und
durch eine neue ersetzt wird […] ”).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants
(LAVS), pag. 409).
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di
evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se
il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del
datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello
della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art.
16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps
utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne
peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit
ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de
cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une
fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).
La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in
cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui
datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e
delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un
anno il termine di prescrizione legale, così da non svantaggiare gli assicurati
che, per un ritardo ad essi non imputabile sulla fissazione dei contributi
dovuti, che si basa sulla decisione di tassazione cresciuta in giudicato, in
futuro rischierebbero di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori
contributi versati nel periodo determinante, siccome già caduti in
prescrizione.
In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato
il 12 ottobre 2015 le decisioni formali di fissazione dei contributi per il
2008.
e il 2009, ovvero entro un anno dalla fine dell’anno civile in cui la
tassazione fiscale determinante, ossia quella su reclamo del 22 aprile 2015, è cresciuta
in giudicato; in altre parole, il termine del 31 dicembre 2016 è stato
rispettato.
2.7
Inoltre, per giurisprudenza
costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate
dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità
fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.8
Occorre ancora osservare che
a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9
cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio
di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da
una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi
sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale
federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare
immobili e titoli (DTF 125 II 113).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di
immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata
fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale
non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita
(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa
sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).
Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal
profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era dunque tenuto ad
affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione già nel 2008. L’art. 64 cpv. 5
LAVS non lascia alcun dubbio al riguardo.
D’altronde, la stessa autorità fiscale aveva proprio reso attento
l’assicurato sull’obbligo di versare i contributi personali, tanto che il 7
ottobre 2014 (doc. 27b) è stato verbalizzato che dall’utile derivante dalla
tassa sugli utili immobiliari veniva dedotto un ammontare di Fr. 19'752.- per
contributi AVS.
In quell’occasione, egli avrebbe pertanto dovuto attivarsi ed
affiliarsi in virtù dell’art. 64 cpv. 5 LAVS presso la Cassa di compensazione
la quale, basandosi sull’IFD 2008, 2009 e 2010 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe
fissato i contributi per quegli stessi anni, decisioni che infatti sono giunte
poco dopo e che comunque, in quanto tali, l’assicurato non contesta.
Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui, invece, un
tale obbligo non era dato essendo egli già affiliato come persona esercitante
un’attività lucrativa dipendente, va qui osservato che un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127), poiché non solo il contributo AVS/AI/IPG dovuto varia a seconda della
categoria di affiliazione (artt. 5 e 8 LAVS), ma anche il suo debitore diretto,
potendo infatti essere da una parte il datore di lavoro nel caso di
un’affiliazione come lavoratore dipendente (art. 14 cpv. 1 LAVS) e dall’altra lo
stesso lavoratore se esercita attività indipendente (art. 8 cpv. 1 LAVS).
Pertanto, nell’evenienza concreta i redditi del ricorrente realizzati
in seno alla __________ sono soggetti a contributi quale persona esercitante
un’attività di tipo dipendente, mentre gli utili derivanti dal commercio
professionale di immobili devono essere assoggettati quale reddito da attività
indipendente.
L’affiliazione come indipendente era dunque d’obbligo.
2.9
Nel caso in esame, la Cassa
di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora
dapprima basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poi implicitamente sulla
lett. b di questa stessa norma, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi
personali per gli anni 2008, 2009 e 2010.
È evidente che l’applicazione della lettera f non è possibile al
caso concreto, dato che l’assicurato nemmeno ha mai versato acconti sui
contributi dovuti per quegli anni come indipendente, perciò neppure può esserci
una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto.
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a cui ha
accennato la Cassa di compensazione all’inizio della risposta di causa, norma
che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi
arretrati per gli anni civili passati.
Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio
2014, edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016),
sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato
quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il
quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro
che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi
effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente
il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di
contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona
assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli
anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una
tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta
compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta
eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della
dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo
alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla
fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni
dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura
del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti
(art. 297 cpv. 7 LEF).
2.10
Il ricorrente ha contestato
l'ammontare degli interessi di mora siccome essi sono stati fatti decorrere già
dal 2009 anziché, a suo dire, da dopo che gli sono giunte le notifiche di
tassazione IFD 2008, 2009 e 2010.
Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora
sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile
conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno
subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non
è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa
dell'assicurato.
Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti
delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi
personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1
OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente
dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse
di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe
infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non
ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati.
Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non
poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H
221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo
di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile
ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente
fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche
qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre
2004, consid. 3.4.2).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente
e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen
verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,
unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers
und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen.
Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig
von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im
Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die
Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung
der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und
3.5
S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und
-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt
- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen
Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die
Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils
geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese
systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über
längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche
Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr
handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom
Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit
mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den
Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung
eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV
beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand
effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3
Ein Grund,
von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE
136.
III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht.
Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2
%" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".
2.11
Nell'evenienza
concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi
notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali
conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né
tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2008,
2009.
e 2010 nel mese di ottobre 2014, e neppure quando le stesse sono state
emesse su reclamo il 22 aprile 2015.
Una conseguenza di tale agire è stato il mancato
rispetto dell’art. 64 cpv. 5 LAVS e della relativa affiliazione come
indipendente.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è immediatamente
attivata dopo l’emanazione delle decisioni IFD 2008, 2009 e 2010 su reclamo, e
meglio non appena esse sono cresciute in giudicato, ma sempre entro il termine legale
di prescrizione, prorogato di un anno (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS). Essa era
quindi legittimata, come visto, ad emettere nel 2015 delle decisioni di
fissazione dei contributi per gli anni 2008-2010.
Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi
di ritardo per non avere, già nel 2008, nel 2009 e nel 2010, versato i
contributi personali dovuti per quegli stessi anni, il TCA osserva che le
esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio
sull’operato dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si
ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione,
che avrebbe procrastinato di un anno l’emanazione della decisione di fissazione
dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010
dell’assicurato dell’ottobre 2014 (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui
la Cassa di compensazione ha emesso la decisione di fissazione dei contributi
per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati
anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato
nel 2009 la IFD 2008, nel 2010 la IFD 2009 e nel 2011 la IFD 2010, l’importo
ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a
conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato
avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che le operazioni immobiliari che hanno
generato i redditi aziendali assoggettati ai contributi personali in questione sono
state effettuate nel 2009 e nel 2010 e le relative decisioni di tassazione
imposta sugli utili immobiliari sono state emesse già nel corso del 2010 (doc.
27c). Pertanto l’assicurato, prima (e meglio) di tutti, da tempo conosceva gli utili
scaturiti che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quegli anni.
Peraltro, come l’interessato medesimo ha annotato, almeno già da
fine 2014 egli avrebbe dovuto informare la Cassa di questi redditi, tutt’al più
che l’autorità fiscale stessa l’aveva reso edotto sull’obbligo di versare dei
contributi sugli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, tanto
da avere già dedotto dalla TUI un importo a titolo di contributi AVS/AI/IPG equivalente
a quanto poi stabilito dalla Cassa di compensazione.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,
indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore
per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il
ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2008, 2009 e 2010 v’è
la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi di Fr.
88'806,60 (Fr. 41'647,80 + Fr. 24'307,15 + Fr. 22'851,65) sono stati fissati il
12.
ottobre 2015 dall’amministrazione, ha condotto l’assicurato a posticiparne
per cinque rispettivamente sei e addirittura sette anni il versamento. Tale
agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA
30.2015.29
del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe
infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non
ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia effettivamente
tratto vantaggio non è invece rilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,
in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati
reclamati per gli anni 2008, 2009 e 2010 il ricorrente è pertanto tenuto a
pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine
dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1°
gennaio 2009 per l’anno 2008, dal 1° gennaio 2010 per i contributi del 2009 e
dal 1° gennaio 2011 per i contributi del 2010.
2.12
Va infine osservato che gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 2 OAVS).
Questo significa che finché tutti i contributi personali
dell'assicurato esatti per gli anni 2008-2010 non sono stati versati alla Cassa
di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi
di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano
stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso
di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,
quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono
dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2009/2010/2011 al 12 ottobre 2015.
2.13
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti