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30.2015.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di

spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la

restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di

contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il

pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che, con l'entrata in vigore

della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla

riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è

stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni

sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007

del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda

al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 vOAVS).

Dal 2009, per il calcolo dei contributi sono determinanti il

reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di

contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine

dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono

date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per

l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una

deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle

indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi

arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha

pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la

cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,

ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione

prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni

a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS, peraltro

menzionati dalla Cassa, devono pagare gli interessi di mora:

b. le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili

passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale

i contributi sono dovuti;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a

giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali

come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare

e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

"

1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i

datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,

che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le

persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel

contempo di un'associazione professionale e di un'associazione

interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di

compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione

interprofessionale.

Considerandi

2.

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di

lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non

fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione

professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli

assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi.

5.

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi,

devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di

compensazione.”.

2.4

Nell’evenienza concreta,

nell’estate 2015 la Cassa CO 1 ha interpellato l’Agenzia AVS del Comune di

domicilio dell’assicurato in merito alla natura del suo reddito aziendale

ritenuto nella decisione di tassazione per l’IFD 2010 emanata dopo reclamo il 22

aprile 2015 (doc. 27a).

Ritenendo che l’utile derivante dal commercio professionale di

immobili – dichiarato nell’apposito questionario - dovesse qualificare l’assicurato

come persona esercitante un’attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa l’ha

affiliato per gli anni 2008, 2009 e 2010 quale indipendente (doc. 26).

A seguito di ciò, il 12 ottobre 2015 la Cassa ha emesso tre

decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (docc. 23-25) e, in

pari data, le decisioni con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati.

L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già

versare nel 2008, nel 2009 e nel 2010 i contributi sui rispettivi redditi

aziendali conseguiti quegli stessi anni e quindi ha fatto decorrere degli

interessi di ritardo per il mancato pagamento.

In un primo momento, con la decisione su opposizione la Cassa ha

indicato l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS quale base legale per accollare gli

interessi di mora all’interessato. In seguito, con la risposta di causa

l’amministrazione ha invece citato l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a sostegno

della sua pretesa creditoria.

Occorre dunque verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.

2.5

Dalla notifica di tassazione

dopo reclamo per l’IFD 2010 del 22 aprile 2015 (doc. 30) emerge un importo di

Fr. 188'157.- (n. 299).

Per capire la provenienza di questo reddito bisogna riferirsi al

verbale del 7 ottobre 2014 allestito dal competente Ufficio di tassazione

nell’ambito della procedura di reclamo (doc. 27b).

Da questo verbale risulta che la posizione “2.1 reddito da

attività indipendente principale contribuente (IFD)” è stata considerata come

proveniente dal commercio professionale di immobili, che è stato calcolato come

segue: Fr. 207'909.- di utile TUI a cui è stata dedotta l’AVS di Fr. 19'752.-,

per ottenere un reddito imponibile di Fr. 188'157.- per il 2010, somma che

effettivamente è stata poi ritenuta per la fissazione dei contributi personali

per indipendente per l’anno 2010.

Discorso simile per gli anni 2008 e 2009, laddove il reddito

aziendale assoggettato al prelievo dei contributi con le decisioni del 12

ottobre 2015 risulta dalla posta n. 299 figurante nelle notifiche di tassazioni

presenti agli atti.

Dagli elementi esposti va concluso quanto segue.

2.6

Avantutto va esaminata la

censura del ricorrente, secondo cui la Cassa non potrebbe richiedergli i

contributi per l’anno 2008 siccome sarebbe intervenuta la prescrizione di

cinque anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS a decorrere dalla decisione di

tassazione dell’ottobre 2014.

L’art. 16 cpv. 1 LAVS, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio

2012.

che ne ha migliorato l’esecuzione, recita che i contributi

il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine

di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono

più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA,

per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10

capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine

dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è

passata in giudicato. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi

arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Una decisione contributiva resa nei termini

legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1

LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2a ed., ad art. 24,

pag. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird

die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die

Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und

durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants

(LAVS), pag. 409).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di

evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se

il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del

datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello

della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art.

16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps

utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne

peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit

ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de

cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une

fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in

cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui

datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e

delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un

anno il termine di prescrizione legale, così da non svantaggiare gli assicurati

che, per un ritardo ad essi non imputabile sulla fissazione dei contributi

dovuti, che si basa sulla decisione di tassazione cresciuta in giudicato, in

futuro rischierebbero di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori

contributi versati nel periodo determinante, siccome già caduti in

prescrizione.

In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato

il 12 ottobre 2015 le decisioni formali di fissazione dei contributi per il

2008.

e il 2009, ovvero entro un anno dalla fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante, ossia quella su reclamo del 22 aprile 2015, è cresciuta

in giudicato; in altre parole, il termine del 31 dicembre 2016 è stato

rispettato.

2.7

Inoltre, per giurisprudenza

costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate

dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità

fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se

fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo

la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,

consid. 5a).

2.8

Occorre ancora osservare che

a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9

cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD.

Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio

di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da

una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi

sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale

federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare

immobili e titoli (DTF 125 II 113).

Da quanto precede discende che il commercio professionale di

immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata

fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale

non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita

(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa

sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).

Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal

profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era dunque tenuto ad

affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione già nel 2008. L’art. 64 cpv. 5

LAVS non lascia alcun dubbio al riguardo.

D’altronde, la stessa autorità fiscale aveva proprio reso attento

l’assicurato sull’obbligo di versare i contributi personali, tanto che il 7

ottobre 2014 (doc. 27b) è stato verbalizzato che dall’utile derivante dalla

tassa sugli utili immobiliari veniva dedotto un ammontare di Fr. 19'752.- per

contributi AVS.

In quell’occasione, egli avrebbe pertanto dovuto attivarsi ed

affiliarsi in virtù dell’art. 64 cpv. 5 LAVS presso la Cassa di compensazione

la quale, basandosi sull’IFD 2008, 2009 e 2010 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe

fissato i contributi per quegli stessi anni, decisioni che infatti sono giunte

poco dopo e che comunque, in quanto tali, l’assicurato non contesta.

Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui, invece, un

tale obbligo non era dato essendo egli già affiliato come persona esercitante

un’attività lucrativa dipendente, va qui osservato che un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127), poiché non solo il contributo AVS/AI/IPG dovuto varia a seconda della

categoria di affiliazione (artt. 5 e 8 LAVS), ma anche il suo debitore diretto,

potendo infatti essere da una parte il datore di lavoro nel caso di

un’affiliazione come lavoratore dipendente (art. 14 cpv. 1 LAVS) e dall’altra lo

stesso lavoratore se esercita attività indipendente (art. 8 cpv. 1 LAVS).

Pertanto, nell’evenienza concreta i redditi del ricorrente realizzati

in seno alla __________ sono soggetti a contributi quale persona esercitante

un’attività di tipo dipendente, mentre gli utili derivanti dal commercio

professionale di immobili devono essere assoggettati quale reddito da attività

indipendente.

L’affiliazione come indipendente era dunque d’obbligo.

2.9

Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora

dapprima basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poi implicitamente sulla

lett. b di questa stessa norma, lamentando un ritardo nel pagamento dei contributi

personali per gli anni 2008, 2009 e 2010.

È evidente che l’applicazione della lettera f non è possibile al

caso concreto, dato che l’assicurato nemmeno ha mai versato acconti sui

contributi dovuti per quegli anni come indipendente, perciò neppure può esserci

una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto.

È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS a cui ha

accennato la Cassa di compensazione all’inizio della risposta di causa, norma

che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi

arretrati per gli anni civili passati.

Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi

(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio

2014, edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016),

sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato

quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il

quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro

che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi

effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente

il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;

– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in base ad un controllo del datore di lavoro;

– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di

contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona

assicurata;

– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli

anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;

– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una

tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;

– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta

compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta

eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della

dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo

alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla

fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni

dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura

del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria

concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti

(art. 297 cpv. 7 LEF).

2.10

Il ricorrente ha contestato

l'ammontare degli interessi di mora siccome essi sono stati fatti decorrere già

dal 2009 anziché, a suo dire, da dopo che gli sono giunte le notifiche di

tassazione IFD 2008, 2009 e 2010.

Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora

sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile

conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno

subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non

è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa

dell'assicurato.

Pronunciandosi su delle fattispecie ticinesi concernenti

delle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente debitori di contributi

personali, alle quali è stata applicata la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1

OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente

dovuti (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007, consid. 4.2, del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che l'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse

di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe

infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non

ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati.

Il TF ha inoltre indicato che il ricorrente non

poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un

comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H

221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo

di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile

ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente

fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche

qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre

2004, consid. 3.4.2).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers

und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen.

Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig

von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im

Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die

Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung

der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und

3.5

S. 206 f.).

Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und

-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt

- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen

Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die

Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils

geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese

systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über

längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche

Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr

handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom

Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit

mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den

Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung

eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV

beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand

effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3

Ein Grund,

von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE

136.

III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht.

Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2

%" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. (…)".

2.11

Nell'evenienza

concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi

notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali

conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né

tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2008,

2009.

e 2010 nel mese di ottobre 2014, e neppure quando le stesse sono state

emesse su reclamo il 22 aprile 2015.

Una conseguenza di tale agire è stato il mancato

rispetto dell’art. 64 cpv. 5 LAVS e della relativa affiliazione come

indipendente.

La Cassa di compensazione, da parte sua, si è immediatamente

attivata dopo l’emanazione delle decisioni IFD 2008, 2009 e 2010 su reclamo, e

meglio non appena esse sono cresciute in giudicato, ma sempre entro il termine legale

di prescrizione, prorogato di un anno (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS). Essa era

quindi legittimata, come visto, ad emettere nel 2015 delle decisioni di

fissazione dei contributi per gli anni 2008-2010.

Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi

di ritardo per non avere, già nel 2008, nel 2009 e nel 2010, versato i

contributi personali dovuti per quegli stessi anni, il TCA osserva che le

esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio

sull’operato dell’amministrazione.

In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si

ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione,

che avrebbe procrastinato di un anno l’emanazione della decisione di fissazione

dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010

dell’assicurato dell’ottobre 2014 (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui

la Cassa di compensazione ha emesso la decisione di fissazione dei contributi

per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati

anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato

nel 2009 la IFD 2008, nel 2010 la IFD 2009 e nel 2011 la IFD 2010, l’importo

ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a

conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare.

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato

avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che le operazioni immobiliari che hanno

generato i redditi aziendali assoggettati ai contributi personali in questione sono

state effettuate nel 2009 e nel 2010 e le relative decisioni di tassazione

imposta sugli utili immobiliari sono state emesse già nel corso del 2010 (doc.

27c). Pertanto l’assicurato, prima (e meglio) di tutti, da tempo conosceva gli utili

scaturiti che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quegli anni.

Peraltro, come l’interessato medesimo ha annotato, almeno già da

fine 2014 egli avrebbe dovuto informare la Cassa di questi redditi, tutt’al più

che l’autorità fiscale stessa l’aveva reso edotto sull’obbligo di versare dei

contributi sugli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, tanto

da avere già dedotto dalla TUI un importo a titolo di contributi AVS/AI/IPG equivalente

a quanto poi stabilito dalla Cassa di compensazione.

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,

indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore

per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il

ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2008, 2009 e 2010 v’è

la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi di Fr.

88'806,60 (Fr. 41'647,80 + Fr. 24'307,15 + Fr. 22'851,65) sono stati fissati il

12.

ottobre 2015 dall’amministrazione, ha condotto l’assicurato a posticiparne

per cinque rispettivamente sei e addirittura sette anni il versamento. Tale

agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA

30.2015.29

del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe

infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non

ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia effettivamente

tratto vantaggio non è invece rilevante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati

reclamati per gli anni 2008, 2009 e 2010 il ricorrente è pertanto tenuto a

pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine

dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1°

gennaio 2009 per l’anno 2008, dal 1° gennaio 2010 per i contributi del 2009 e

dal 1° gennaio 2011 per i contributi del 2010.

2.12

Va infine osservato che gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per gli anni 2008-2010 non sono stati versati alla Cassa

di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi

di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso

di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,

quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono

dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2009/2010/2011 al 12 ottobre 2015.

2.13

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti