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Decisione

30.2015.36

Affiliazione quale commerciante professionale di immobili. I dati evinti dalla tassazione IFD cresciuta in giudicato sono, di norma, vincolanti. Eventuali spese devono essere fatte valere in sede fisc

24 marzo 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il

risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,

il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il

capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei

conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di

contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito

non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie

alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art.

23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Va ancora rammentato che ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal

1.1.2012; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le

elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a

scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che

siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le

elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono

deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli

previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per

l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di

previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore

di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici

(nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al

31.12.2011 prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato

nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la

Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità”).

Il Consiglio

federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo

proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Ai sensi

dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle

autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9

cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione

aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8

della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19

giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27

capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base

ai tassi di contribuzione applicabili.

2.5. Per giurisprudenza costante

del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).

L'assicurato esercitante

un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel

procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.

4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Considerandi

Le comunicazioni fiscali

sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC

1988.

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.6

Va

ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS,

sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai

sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da

un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola,

dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività

compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di

elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili

conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18

capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza

commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

Secondo l'art. 18 cpv. 1

LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi sulla

portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza

cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una

sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio

professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

L'Alta Corte ha posto

l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la

totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio

dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo

l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella

realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare

quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in

particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il

legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili

provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della

sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed

anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale,

anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria

impresa.

Ne consegue che

l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale

che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza

una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un

lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché

bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente,

l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice

amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa

indipendente.

Va infine ricordato che

secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio

professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che

eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare

alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un

profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001).

In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata

frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività

professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che

l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve

durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori

operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).

Per stabilire se si è o no

in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto

dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.

3c e 6a).

2.7

In concreto l’assicurato,

correttamente, non contesta l’affiliazione quale indipendente nel 2010 nella

sua qualità di commerciante professionale d’immobili, ma sostiene che dal

reddito conseguito di fr. 401'398 vanno ancora dedotte le spese (cfr., a questo

proposito, il consid. 2.4).

Nel caso di specie l’Ufficio

circondariale di tassazione di __________ il 10 novembre 2015 ha confermato che

il reddito esposto in sede di tassazione si riferisce all’utile derivante dal

commercio professionale di immobili, che dal reddito imposto non sono stati

dedotti i contributi AVS/AI/IPG (da cui la rettifica in sede di opposizione del

calcolo da parte della Cassa; cfr. doc. A, art. 9 cpv. 4 LAVS e DTF 139 V 537)

e che la tassazione è cresciuta in giudicato (doc. 3). L’importo così

determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia

per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da

2.3

a 2.5). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del

reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto

contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. da 2.3 a 2.5).

Infatti le deduzioni

previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle

dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e

seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il

reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (cfr.

sentenza 30.2011.8 del 16 maggio 2011; sentenza 30.2001.203 del 31 luglio 2002,

sentenza 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e sentenza 30.1999.116 del 25 maggio

2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS infatti per distinguere e determinare le deduzioni

ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono

applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (cfr. anche

sentenza 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).

Del resto, chiamato a

prendere posizione circa l’attestazione di crescita in giudicato della tassazione

IFD 2010 ed a precisare se nel frattempo, come indicato in sede di ricorso, ha

chiesto ed eventualmente ottenuto, una modifica della decisione di tassazione

(doc. V), l’insorgente ha affermato di non essere ancora riuscito ad entrare in

contatto con la persona competente in merito, limitandosi a produrre alcuni scambi

di e-mail con l’Ufficio di tassazione (doc. VI).

Certo, l’insorgente ha

chiesto una proroga “sino a quando riesco a incontrare il signor __________

per un ricalcolo della tassazione federale” (doc. VI). Tuttavia, la

richiesta è stata inoltrata con scritto del 18 marzo 2016, ossia

successivamente alla scadenza del termine fissato al 10 marzo 2016 (doc. V).

Ora, per l’art. 40 cpv. 3 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.

60.

cpv. 2 LPGA, il termine stabilito dall’assicuratore (rispettivamente dal

Giudice) può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la

parte ne fa richiesta prima della scadenza. In concreto non solo la

domanda è stata inoltrata ampiamente dopo la scadenza del termine, ma

l’insorgente evidenzia pure di non essere nemmeno riuscito a contattare il

funzionario preposto che dovrebbe eventualmente decidere circa la revisione

della sua tassazione federale 2010. Ora, malgrado già in sede di ricorso, il 24

dicembre 2015, l’interessato avesse chiesto di posticipare la sentenza “fino

al momento del nuovo importo della tassazione federale” (doc. I), dalla

documentazione prodotta con lo scritto del 18 marzo 2016 si evince che solo il

9.

marzo 2016 il ricorrente, tramite e-mail trasmessa dal suo smartphone, ha

chiesto un “ricalcolo” della tassazione al fisco (doc. VI/Bis).

In queste condizioni una

proroga del termine, richiesta tardivamente, non può essere concessa.

Questo Tribunale non ha di

conseguenza alcun motivo per scostarsi dalla tassazione IFD 2010 cresciuta

incontestata in giudicato, non essendo stati sollevati motivi per ritenere che contenga

errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr.

consid. 2.5.).

A questo proposito va ancora

evidenziato che di principio il commercio professionale di immobili viene

tassato a livello federale (art. 18 LIFD), mentre a livello cantonale non

avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita

professionale di immobili viene, di principio, assoggettato alla tassa sugli

utili immobiliari e dunque è solo nella notifica IFD che risulta un reddito

imponibile, mentre nella tassazione cantonale tale reddito non appare (sentenza

30.2015.29

del 25 gennaio 2016, consid. 2.8).

Non

va poi dimenticato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 27

novembre 2015, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza

8C_402/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF

132.

V 215, consid. 3.1.1 pag. 220).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla

decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti