30.2015.36
Affiliazione quale commerciante professionale di immobili. I dati evinti dalla tassazione IFD cresciuta in giudicato sono, di norma, vincolanti. Eventuali spese devono essere fatte valere in sede fisc
24 marzo 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.36
cs
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 12
ottobre 2015 la CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1 nel 2010
quale indipendente (commercio professionale di immobili), sulla base di un reddito
complessivo di fr. 443'500 (doc. 6).
1.2. Con decisione su opposizione
del 27 novembre 2015 la Cassa ha parzialmente ammesso le censure
dell’assicurato ed ha ridotto il reddito soggetto a contribuzione a fr. 401'398
(doc. 2).
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente afferma che è suo
diritto detrarre tutte le spese dal reddito lordo conseguito e rileva che farà
ricalcolare l’imponibile della tassazione IFD 2010 che non tiene conto del suo
statuto di indipendente. L’assicurato chiede che la sentenza venga posticipata
fino al momento della rettifica della tassazione federale.
1.4. Con risposta del 27 gennaio
2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 2 marzo 2016 il TCA ha
interpellato il ricorrente, informandolo che l’Ufficio circondariale di
tassazione di __________ il 10 novembre 2015 ha segnalato alla Cassa che la
tassazione 2010 è cresciuta incontestata in giudicato ed assegnandogli un
termine scadente il 10 marzo 2016 per determinarsi su questo aspetto e per
precisare se nel frattempo ha chiesto ed eventualmente ottenuto una modifica
della decisione di tassazione (doc. V).
1.6. Con scritto del 18 marzo 2016
l’insorgente ha affermato di aver cercato di contattare il suo attuale
consulente fiscale (recte: funzionario dell’Ufficio di tassazione competente;
cfr. doc. VI/Bis), che tuttavia non è riuscito a raggiungere e, allegando
alcuni e-mail a comprova di quanto affermato, chiede una proroga sino a quando
riuscirà ad incontrare la persona competente per il ricalcolo della tassazione
federale (doc. VI).
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il
risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,
il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il
capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei
conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di
contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito
non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie
alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art.
23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Va ancora rammentato che ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal
1.1.2012; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le
elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che
siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le
elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono
deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli
previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per
l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di
previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore
di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici
(nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al
31.12.2011 prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato
nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la
Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità”).
Il Consiglio
federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo
proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
Ai sensi
dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle
autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9
cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione
aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni
ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8
della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27
capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base
ai tassi di contribuzione applicabili.
2.5. Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).
L'assicurato esercitante
un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel
procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque
precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per
il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Considerandi
Le comunicazioni fiscali
sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC
1988.
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
2.6
Va
ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS,
sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai
sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da
un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola,
dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività
compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di
elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili
conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18
capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza
commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1
LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale,
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da
ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla
portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza
cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una
sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio
professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta Corte ha posto
l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la
totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio
dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo
l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella
realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare
quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in
particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il
legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili
provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della
sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed
anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale,
anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria
impresa.
Ne consegue che
l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale
che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza
una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un
lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché
bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente,
l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice
amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa
indipendente.
Va infine ricordato che
secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio
professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che
eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare
alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un
profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001).
In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata
frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività
professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che
l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve
durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori
operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).
Per stabilire se si è o no
in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.
3c e 6a).
2.7
In concreto l’assicurato,
correttamente, non contesta l’affiliazione quale indipendente nel 2010 nella
sua qualità di commerciante professionale d’immobili, ma sostiene che dal
reddito conseguito di fr. 401'398 vanno ancora dedotte le spese (cfr., a questo
proposito, il consid. 2.4).
Nel caso di specie l’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ il 10 novembre 2015 ha confermato che
il reddito esposto in sede di tassazione si riferisce all’utile derivante dal
commercio professionale di immobili, che dal reddito imposto non sono stati
dedotti i contributi AVS/AI/IPG (da cui la rettifica in sede di opposizione del
calcolo da parte della Cassa; cfr. doc. A, art. 9 cpv. 4 LAVS e DTF 139 V 537)
e che la tassazione è cresciuta in giudicato (doc. 3). L’importo così
determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia
per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da
2.3
a 2.5). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del
reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto
contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. da 2.3 a 2.5).
Infatti le deduzioni
previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle
dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e
seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il
reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (cfr.
sentenza 30.2011.8 del 16 maggio 2011; sentenza 30.2001.203 del 31 luglio 2002,
sentenza 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e sentenza 30.1999.116 del 25 maggio
2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS infatti per distinguere e determinare le deduzioni
ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono
applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (cfr. anche
sentenza 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).
Del resto, chiamato a
prendere posizione circa l’attestazione di crescita in giudicato della tassazione
IFD 2010 ed a precisare se nel frattempo, come indicato in sede di ricorso, ha
chiesto ed eventualmente ottenuto, una modifica della decisione di tassazione
(doc. V), l’insorgente ha affermato di non essere ancora riuscito ad entrare in
contatto con la persona competente in merito, limitandosi a produrre alcuni scambi
di e-mail con l’Ufficio di tassazione (doc. VI).
Certo, l’insorgente ha
chiesto una proroga “sino a quando riesco a incontrare il signor __________
per un ricalcolo della tassazione federale” (doc. VI). Tuttavia, la
richiesta è stata inoltrata con scritto del 18 marzo 2016, ossia
successivamente alla scadenza del termine fissato al 10 marzo 2016 (doc. V).
Ora, per l’art. 40 cpv. 3 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
60.
cpv. 2 LPGA, il termine stabilito dall’assicuratore (rispettivamente dal
Giudice) può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la
parte ne fa richiesta prima della scadenza. In concreto non solo la
domanda è stata inoltrata ampiamente dopo la scadenza del termine, ma
l’insorgente evidenzia pure di non essere nemmeno riuscito a contattare il
funzionario preposto che dovrebbe eventualmente decidere circa la revisione
della sua tassazione federale 2010. Ora, malgrado già in sede di ricorso, il 24
dicembre 2015, l’interessato avesse chiesto di posticipare la sentenza “fino
al momento del nuovo importo della tassazione federale” (doc. I), dalla
documentazione prodotta con lo scritto del 18 marzo 2016 si evince che solo il
9.
marzo 2016 il ricorrente, tramite e-mail trasmessa dal suo smartphone, ha
chiesto un “ricalcolo” della tassazione al fisco (doc. VI/Bis).
In queste condizioni una
proroga del termine, richiesta tardivamente, non può essere concessa.
Questo Tribunale non ha di
conseguenza alcun motivo per scostarsi dalla tassazione IFD 2010 cresciuta
incontestata in giudicato, non essendo stati sollevati motivi per ritenere che contenga
errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr.
consid. 2.5.).
A questo proposito va ancora
evidenziato che di principio il commercio professionale di immobili viene
tassato a livello federale (art. 18 LIFD), mentre a livello cantonale non
avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita
professionale di immobili viene, di principio, assoggettato alla tassa sugli
utili immobiliari e dunque è solo nella notifica IFD che risulta un reddito
imponibile, mentre nella tassazione cantonale tale reddito non appare (sentenza
30.2015.29
del 25 gennaio 2016, consid. 2.8).
Non
va poi dimenticato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 27
novembre 2015, ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza
8C_402/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF
132.
V 215, consid. 3.1.1 pag. 220).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla
decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti