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Decisione

30.2015.6

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12 maggio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i brevi è piuttosto evidente che riesce a farli in autonomia, come ho avuto

modo di vedere io stessa. Lo stesso dicasi per la necessità di sorveglianza

personale continua, dato che l'assicurato riferisce cadute frequenti dal 2012."

C. Il

23 febbraio 2015 il medico Dr. __________ del SMR interpellato in merito alle

condizioni di salute ed alle necessità dell’assicurato, a fronte della

patologia dello stesso evidenziata dagli atti, ha trasmesso la seguente valutazione:

"

La patologia ed i fatti

accertati non giustificano una dipendenza da terzi, questo pure per gli spostamenti

fuori casa (assicurato che n.b. guida ancora la macchina). Pure non presente

una necessità di sorveglianza personale continua (fatto che sarebbe

incompatibile con la guida dell'auto)." (doc. AI 23/1)

Il

precedente 19 febbraio 2015 è pervenuta alla Cassa una comunicazione

dell’assicurato che si è lamentato per l’agire dell’as-sistente sociale che non

avrebbe avuto conoscenza dei rapporti medici dei curanti che attesterebbero che

“io sarei peggiorato giorno per giorno fino a non muovermi più” (doc.

22).

D. Con

decisione formale del 9 marzo 2015 la Cassa ha respinto la richiesta

dell’assicurato ponendo in evidenza quali siano gli atti ordinari della vita ed

evidenziando come vengano determinati i gradi dell’invalidità. Nel merito

l’amministrazione ha rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti non

si poteva ritenere che l’assicurato avesse

"

… necessità di aiuto

regolare e notevole da parte di terzi negli atti quotidiani della vita e non

necessita di sorveglianza personale continua. Va inoltre rilevato che il fatto

di dipendere da terzi per accudire all'economia domestica non può essere tenuto

in considerazione per la valutazione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS."

E. RI

1 si è opposto a tale provvedimento con scritto pervenuto il 17 marzo 2015

all’amministrazione. Egli lamenta il fatto di essere peggiorato, di camminare

lentamente, e di necessitare l’aiuto per fronteggiare le spese della badante

che intende ingaggiare.

Il

Considerandi

2.

aprile 2015 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha

ribadito il rifiuto dopo riesame e rivalutazione della documentazione

acquisita. In particolar modo l’amministrazione ha evidenziato che il

compimento in maniera lenta degli atti ordinari della vita non conferisce il

diritto alla grande invalidità e quindi all’AGI. L’amministrazione ha poi specificato

"… In merito al rapporto d'inchiesta domiciliare datato 17 febbraio

2015.

si rileva che l'assistente sociale ha svolto il colloquio a domicilio con

l'assicurato ed ha considerato tutti gli elementi del caso, ha preso atto delle

difficoltà dell'assicurato, dopo avere raccolto le informazioni relative

all'esecuzione dei singoli atti. L'assistente sociale ha ritenuto che non sono

adempiuti i presupposti per riconoscere la necessità dell'aiuto regolare e notevole

di terzi per compiere gli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi,

mangiare, lavarsi e andare al gabinetto, né vi è la necessità di una

sorveglianza personale permanente. Per quanto riguarda l'atto di spostarsi

all'esterno, è stato invece interpellato il Servizio medico regionale dell'AI

(SMR), in quanto l'assistente non ha potuto terminare l'inchiesta. Il Dr. __________

ha concluso che alla luce delle patologie presentate dall'assicurato e al fatto

che egli conduce ancora la propria automobile non è giustificata la necessità

di aiuto regolare e notevole di terzi nemmeno per gli spostamenti. Al rapporto

reso dall'assistente sociale, persona abilitata e qualificata a stabilire

l'esistenza della grande invalidità, lo scrivente Ufficio riconosce pieno

valore probante (contenuto del rapporto plausibile, dettagliato e motivato,

reso in considerazione dei singoli atti e delle indicazioni acquisite in loco).

L'assicurato contesta in modo particolare la difficoltà di recarsi in bagno

velocemente per espletare i propri impellenti bisogni fisiologici. A tale proposito,

si osserva che egli beneficia di mezzi ausiliari per l'incontinenza prescritti

dal proprio medico curante e che è in grado di provvedere alla loro

sostituzione nonché di pulirsi e lavarsi autonomamente. Ad ogni modo, nel

formulario di richiesta di prestazioni l'assicurato ha indicato che necessita

di aiuto regolare da parte di terze persone per compiere vari atti quotidiani

della vita a partire dal novembre 2014. Avendo l'assicurato presentato la

domanda di prestazioni nel dicembre 2014, non avrebbe comunque (ancora) diritto

ad un assegno per grandi invalidi, poiché l'anno di attesa previsto dall'art.

43.

bis cpv. 2 LAVS (v. punto 2) non sarebbe ancora trascorso. Alla luce degli

elementi all'incarto, in particolare della valutazione resa dall'assistente

sociale a seguito dell'inchiesta domiciliare e della presa di posizione del

medico SMR, l'amministrazione reputa che l'assicurato non realizzi i presupposti

richiesti, in base alle disposizioni legali applicabili, per beneficiare di un

assegno grandi invalidi dell'AVS. Considerato che in fase di opposizione non

sono stati apportati argomenti atti a giustificare una diversa valutazione del

caso, lo scrivente Ufficio non può che confermare la decisione impugnata".

F. Con

ricorso pervenuto il 9 aprile 2015 RI 1 si aggrava al Tribunale cantonale delle

assicurazioni contro la decisione dell’amministrazione indicando la sua incapacità

a farsi sentire ed ascoltare, di trascorrere il suo tempo seduto a guardare la

televisione. Egli ribadisce comunque che due medici (i suoi curanti) avrebbero

attestato le sue necessità e la “signorina che è stata a casa mia era stata

cacciata via perché non sapeva nemmeno di questi rapporti”. Egli segnala di

essere stato “invitato all’Ospedale __________ di __________ dove mi è stata

riscontrata dal dott. __________ una colonna con il midollo seriamente

danneggiato” che sarà presa in cura da altro medico.

La

Cassa, dal canto suo, con risposta di causa del 27 aprile 2015 (doc. V) ha evidenziato

che l’assicurato non apporta nuovi elementi con il ricorso, ed evidenzia come: "…

agli atti AI è giunta in data 09.04.2015 – ossia posteriormente all'emanazione

della decisione su opposizione impugnata – documentazione da parte della __________

(doc. 27 incarto AI), dalla quale emerge che l'assicurato si sposta

autonomamente con l'auto, effettua pulizie e lavoretti in casa e svolge addirittura

un'attività lavorativa presso la ditta __________, intestata al figlio e con

sede a __________, per 10 ore alla settimana (25%), occupandosi di attività di

controllo, redazione delle offerte, contatti con la clientela, rispondere al

telefono, utilizzare il computer. Ora, ritenuto dimostrato che l'assicurato non

necessita di aiuto regolare e notevole per lo svolgimento degli atti ordinari

della vita e nemmeno necessita di una sorveglianza personale continua, è a

giusta ragione che l'amministrazione ha negato il diritto ad un assegno per

grandi invalidi AVS". Invitato a prendere posizione in merito alla risposta

di causa l’assicurato ha confermato le sue precedenti allegazioni (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato al

ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, non ritenendo adempiuti i

requisiti legali.

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i

beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno

per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto

(art. 43bis cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del

mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento

in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un

anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale

le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv.

3.

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo

34.

capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la

persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento,

ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità

o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità

per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis

LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione

della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS

rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi.

L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà

di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di

grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte

degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A

norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato

maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per

l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le

situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare

le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di

tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

La

giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere

inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

4.

Nella

fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS

a motivo che non sono riunite le condizioni legali, visto che non si può

ritenere che l'assicurato dipenda da terzi per gli atti quotidiani della vita e

neppure che necessiti di una sorveglianza personale.

La

soluzione adottata dalla Cassa di compensazione va pienamente confermata pur

nella comprensione di una situazione difficile in cui versa l’assicurato, situazione

che, con il tempo, rischia di aggravarsi. Il giudice deve però porsi al momento

in cui la decisione impugnata è promulgata e non può valutare situazioni future

ancora incerte nel divenire, ed il suo esame è pure limitato dal contenuto

della decisione impugnata. Quanto non evaso con la decisione non può essere

oggetto di esame da parte del giudice se non per una, paventata, denegata o ritardata

giustizia.

In

concreto oggetto dell’esame è sapere se RI 1 debba essere posto al beneficio di

un assegno per grandi invalidi. Le condizioni legali e la loro interpretazione

sono state esposte nelle considerazioni precedenti. In concreto gli

accertamenti predisposti dall'amministrazione convergono per escludere la

necessità di un accompagnamento in favore dell’assicurato e ciò, lo si ribadisce,

al momento dell’emanazione della decisione resa su opposizione.

Va

certamente riconosciuto che RI 1 soffre di una seria patologia, il diabete mellito

tipo II con complicazioni che si innesta su di uno stato successivo ad un intervento

alla prostata, una epatopatia cronica Child B con varici esofagee, un’iperten-sione

arteriosa ed una sindrome da apnea notturna. Questo status è accertato dal

dott. __________ che indica una presa a carico dal 15 gennaio 2007 e specifica

che l’incapacità non può essere ridotta mediante l’impiego di mezzi ausiliari.

Come riferisce il ricorrente nei suoi scritti, il dott. __________ accerta che

vi è in corso una “tendenza al peggioramento”. Il curante conferma le

difficoltà di deambulazione del suo paziente che non ha forza nelle gambe, pur

riuscendo a muoversi come accertato nel corso della visita dell’assistente sociale,

riesce ad avere cura del proprio corpo per il momento, non necessita di aiuto

per tagliare il cibo, per prepararlo e per nutrirsi. Nel formulario medesimo

(doc. 14-3) sottoscritto dall’assicurato, con conferma del contenuto della

risposta della domanda n. 4 operato dal curante, è accertato che RI 1 non

necessita di aiuto per spostarsi in casa, per spostarsi all’aperto, per mantenere

i rapporti sociali, per fare i propri bisogni (pur nella difficoltà

dell’accertata incontinenza forte supplibile mediante i mezzi ausiliari).

D’altra parte questa autonomia è confermata indirettamente dall’assenza di

indicazione alla domanda 4.2. relativa alle persone che hanno, negli ultimi 2

anni, prestato aiuto all’assicurato. Al doc. 14 non vi è risposta, nel doc. 17

è specificato che “nessuno” presta aiuto. Nelle prime risposte (doc. 11 e 14)

alle domande di cui al punto 4. del formulario appare descritta (ancora) una

sostanziale autonomia (tanto che una sorveglianza personale è descritta come

non necessaria), anche se viene specificato che l’assicurato cade “in

continuazione”.

Dal

profilo medico l’amministrazione ha interpellato il SMR e per esso il dott. __________

il quale, il 23 febbraio 2015, ha accertato come non sia giustificata in

concreto una dipendenza da terzi come riportato in esteso nelle considerazioni

di fatto.

5.

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni rileva inoltre che dagli atti prodotti

dalla Cassa emerge uno scritto dell’assicurato medesimo all’assicuratore __________,

trasmesso per conoscenza dal signor RI 1 alla, pervenuto il 7 luglio 2014

all’amministrazione, dal quale emerge che, mentre l’assicurato era in piscina

del condominio, dalla sua automobile sono stati sottratti oggetti e valori, tra

cui apparecchi acustici (da qui l’interesse della CO 1).

Questa

circostanza dimostra ulteriormente che la dipendenza dell’assicurato da terzi,

la necessità di sorveglianza ed il bisogno di aiuto regolare non sono sufficientemente

intensi da giustificare l’ammissione al beneficio dell’AGI.

Nella

sua risposta di causa la CO 1 fa ulteriormente riferimento a documentazione

pervenuta in epoca successiva alla decisione qui impugnata da cui emerge lo

svolgimento di una attività lucrativa, lo svolgimento di lavoretti di pulizie e

lo spostamento da __________ a __________ per il lavoro. Questi aspetti, alla

luce dell’esito del gravame, non meritano di essere qui approfonditi. Le

verifiche effettuate dall’assi-stente sociale, le risposte medesime rese in

prima battuta dall’assicurato nel formulario, con il consenso del suo curante,

le conferme del SMR ed il complesso degli atti precedenti la decisione

impugnata sono più che sufficienti per respingere il ricorso.

6.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto. Si prescinde dal carico di tassa

di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti