30.2015.6
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12 maggio 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.6
IR/sc
Lugano
12
maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2015 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato il 10 luglio 1942, al beneficio di una rendita della LAVS per
vecchiaia, ha postulato il 21 dicembre 2014 di potere beneficiare dell’Assegno
Grandi Invalidi (AGI dell’AVS), indicando la necessità di disporre dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per diversi atti della vita quotidiana nonché di
sorveglianza personale a partire dal novembre 2014. In particolare l’assicurato, che vive solo dal luglio 2011, ha indicato di essere in cura dal dott. __________ per un diabete, e ciò da una decina d’anni, e segnalato che non riesce
ad “abbottonarsi”, non ha forza nelle gambe, di essere diabetico e quindi (per
sminuzzare e tagliare il cibo) “potete immaginarvi”, indica di essere in grado
“per il momento” di lavarsi e comunque di essere incapace di muoversi velocemente
pur avendone la necessità. L’assicurato ha indicato di cadere spesso (“continuo
a cadere”) (doc. 11). Il formulario è stato accompagnato da uno scritto di
precisazione (doc. 12).
B. L'amministrazione
ha ritornato all’assicurato il formulario con invito a volerlo completare a due
riprese (doc. 13 e 15) il 31 dicembre 2014 ed il successivo 5 gennaio 2015, a seguito di che sono state prodotte le informazioni necessarie. Agli atti è stata prodotta
certificazione del curante dott. __________ per cui l’assicu-rato soffre, oltre
delle patologie che gli atti evidenziano (diabete), ulteriormente di una
incontinenza forte (doc. 19). Alla luce della richiesta formulata
l’amministrazione ha disposto la consueta inchiesta domiciliare. Nel rapporto del
17 febbraio 2015 relativa all’indagine esperita il giorno precedente (doc. 20)
l'assistente sociale incaricata ha indicato di avere incontrato l’assicurato
che vive da solo al suo domicilio, non soggiorna in maniera continuativa in
strutture al fine di beneficiare di cure, e che ha "segnalato diversi
infortuni in occasione dei quali si sarebbe rivolto al pronto soccorso ma senza
essere ricoverato se non per pochi giorni; così in occasione dell'ultimo,
avvenuto l'8 febbraio scorso. Per gli infortuni risalenti allo scorso anno non
ha fornito dettagli né sulla data né sull'eventuale ospedalizzazione".
L’atto precisa successivamente il contesto nel quale si è svolto il colloquio
dal quale, per completezza, occorre riprendere il seguente passaggio:
"
… Dopo aver passato in
rassegna la maggior parte degli atti di cura personale, in cui ha descritto la
massima autonomia (si veste, si lava, mangia e provvede altresì autonomamente
all'igiene dopo essere andato al gabinetto), ho chiesto all'assicurato le
ragioni alla base della richiesta di prestazioni, dato che non dispone di
aiuti. Ha riferito di aver pensato alla badante e di essere in procinto di
stipulare un contratto … Ho fatto presente all'assicurato come egli mi avesse
appena spiegato di provvedere da solo alla cura della persona ma ha obiettato
che lo faceva lentamente e con una badante si sarebbe fatto aiutare. …
Rendendosi conto che non potevo confermare come mi ha chiesto, il diritto
all'assegno – sul quale appunto ho spiegato di non potergli dare garanzie,
almeno a quel momento – ha iniziato ad alterarsi dicendo che "noi
uccidiamo le persone" e che "mi pregava di uscire dalla sua
casa". Ho cercato altresì di riportare la conversazione su argomenti e
toni più ragionevoli, ma non mi ha consentito di fornire spiegazioni e di
procedere con le domande."
L’assistente
sociale ha comunque riportato nel suo rapporto il contenuto del colloquio sino
all’interruzione, specificando che
"
… per tutti gli atti ho
potuto verificare – dato che l'ho chiesto più volte all'assicurato – se vi
fosse qualcuno che al momento lo aiutasse ma la risposta è sempre stata negativa.
Mi ha riferito di avere tre figli e che nessuno di loro si occupa di lui; il
figlio che provvede al suo mantenimento non lo viene a trovare, ha spiegato, né
si occupa delle sue necessità. L'unico atto che non ho potuto verificare è
stato quello relativo agli spostamenti. L'assicurato cammina lentamente e in
modo leggermente claudicante ma autonomo. Non ha utilizzato alcun mezzo
ausiliario durante il nostro incontro, nonostante sia sceso sino alla porta di
entrata per accogliermi. Non ho avuto modo di chiedere se utilizzi ancora il
mezzo privato; si è limitato a dire che dell'economia domestica si occupa
personalmente e anche della spesa, pertanto potrebbe servirsi di un mezzo
proprio."
Con
proposta di decisione contenuta nel medesimo rapporto l’assistente sociale ha
concluso che il signor RI 1
"
… non dipende da terzi
per compiere alcun atto ordinario della vita, stando alle informazioni raccolte
a domicilio. Riguardo agli spostamenti tuttavia sarebbe opportuno che l'SMR si
esprimesse circa la necessità che l'assicurato, nella condizione di salute
attuale, debba essere o meno accompagnato da terzi per lunghi spostamenti; per
Fatti
i brevi è piuttosto evidente che riesce a farli in autonomia, come ho avuto
modo di vedere io stessa. Lo stesso dicasi per la necessità di sorveglianza
personale continua, dato che l'assicurato riferisce cadute frequenti dal 2012."
C. Il
23 febbraio 2015 il medico Dr. __________ del SMR interpellato in merito alle
condizioni di salute ed alle necessità dell’assicurato, a fronte della
patologia dello stesso evidenziata dagli atti, ha trasmesso la seguente valutazione:
"
La patologia ed i fatti
accertati non giustificano una dipendenza da terzi, questo pure per gli spostamenti
fuori casa (assicurato che n.b. guida ancora la macchina). Pure non presente
una necessità di sorveglianza personale continua (fatto che sarebbe
incompatibile con la guida dell'auto)." (doc. AI 23/1)
Il
precedente 19 febbraio 2015 è pervenuta alla Cassa una comunicazione
dell’assicurato che si è lamentato per l’agire dell’as-sistente sociale che non
avrebbe avuto conoscenza dei rapporti medici dei curanti che attesterebbero che
“io sarei peggiorato giorno per giorno fino a non muovermi più” (doc.
22).
D. Con
decisione formale del 9 marzo 2015 la Cassa ha respinto la richiesta
dell’assicurato ponendo in evidenza quali siano gli atti ordinari della vita ed
evidenziando come vengano determinati i gradi dell’invalidità. Nel merito
l’amministrazione ha rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti non
si poteva ritenere che l’assicurato avesse
"
… necessità di aiuto
regolare e notevole da parte di terzi negli atti quotidiani della vita e non
necessita di sorveglianza personale continua. Va inoltre rilevato che il fatto
di dipendere da terzi per accudire all'economia domestica non può essere tenuto
in considerazione per la valutazione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS."
E. RI
1 si è opposto a tale provvedimento con scritto pervenuto il 17 marzo 2015
all’amministrazione. Egli lamenta il fatto di essere peggiorato, di camminare
lentamente, e di necessitare l’aiuto per fronteggiare le spese della badante
che intende ingaggiare.
Il
Considerandi
2.
aprile 2015 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
ribadito il rifiuto dopo riesame e rivalutazione della documentazione
acquisita. In particolar modo l’amministrazione ha evidenziato che il
compimento in maniera lenta degli atti ordinari della vita non conferisce il
diritto alla grande invalidità e quindi all’AGI. L’amministrazione ha poi specificato
"… In merito al rapporto d'inchiesta domiciliare datato 17 febbraio
2015.
si rileva che l'assistente sociale ha svolto il colloquio a domicilio con
l'assicurato ed ha considerato tutti gli elementi del caso, ha preso atto delle
difficoltà dell'assicurato, dopo avere raccolto le informazioni relative
all'esecuzione dei singoli atti. L'assistente sociale ha ritenuto che non sono
adempiuti i presupposti per riconoscere la necessità dell'aiuto regolare e notevole
di terzi per compiere gli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi,
mangiare, lavarsi e andare al gabinetto, né vi è la necessità di una
sorveglianza personale permanente. Per quanto riguarda l'atto di spostarsi
all'esterno, è stato invece interpellato il Servizio medico regionale dell'AI
(SMR), in quanto l'assistente non ha potuto terminare l'inchiesta. Il Dr. __________
ha concluso che alla luce delle patologie presentate dall'assicurato e al fatto
che egli conduce ancora la propria automobile non è giustificata la necessità
di aiuto regolare e notevole di terzi nemmeno per gli spostamenti. Al rapporto
reso dall'assistente sociale, persona abilitata e qualificata a stabilire
l'esistenza della grande invalidità, lo scrivente Ufficio riconosce pieno
valore probante (contenuto del rapporto plausibile, dettagliato e motivato,
reso in considerazione dei singoli atti e delle indicazioni acquisite in loco).
L'assicurato contesta in modo particolare la difficoltà di recarsi in bagno
velocemente per espletare i propri impellenti bisogni fisiologici. A tale proposito,
si osserva che egli beneficia di mezzi ausiliari per l'incontinenza prescritti
dal proprio medico curante e che è in grado di provvedere alla loro
sostituzione nonché di pulirsi e lavarsi autonomamente. Ad ogni modo, nel
formulario di richiesta di prestazioni l'assicurato ha indicato che necessita
di aiuto regolare da parte di terze persone per compiere vari atti quotidiani
della vita a partire dal novembre 2014. Avendo l'assicurato presentato la
domanda di prestazioni nel dicembre 2014, non avrebbe comunque (ancora) diritto
ad un assegno per grandi invalidi, poiché l'anno di attesa previsto dall'art.
43.
bis cpv. 2 LAVS (v. punto 2) non sarebbe ancora trascorso. Alla luce degli
elementi all'incarto, in particolare della valutazione resa dall'assistente
sociale a seguito dell'inchiesta domiciliare e della presa di posizione del
medico SMR, l'amministrazione reputa che l'assicurato non realizzi i presupposti
richiesti, in base alle disposizioni legali applicabili, per beneficiare di un
assegno grandi invalidi dell'AVS. Considerato che in fase di opposizione non
sono stati apportati argomenti atti a giustificare una diversa valutazione del
caso, lo scrivente Ufficio non può che confermare la decisione impugnata".
F. Con
ricorso pervenuto il 9 aprile 2015 RI 1 si aggrava al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro la decisione dell’amministrazione indicando la sua incapacità
a farsi sentire ed ascoltare, di trascorrere il suo tempo seduto a guardare la
televisione. Egli ribadisce comunque che due medici (i suoi curanti) avrebbero
attestato le sue necessità e la “signorina che è stata a casa mia era stata
cacciata via perché non sapeva nemmeno di questi rapporti”. Egli segnala di
essere stato “invitato all’Ospedale __________ di __________ dove mi è stata
riscontrata dal dott. __________ una colonna con il midollo seriamente
danneggiato” che sarà presa in cura da altro medico.
La
Cassa, dal canto suo, con risposta di causa del 27 aprile 2015 (doc. V) ha evidenziato
che l’assicurato non apporta nuovi elementi con il ricorso, ed evidenzia come: "…
agli atti AI è giunta in data 09.04.2015 – ossia posteriormente all'emanazione
della decisione su opposizione impugnata – documentazione da parte della __________
(doc. 27 incarto AI), dalla quale emerge che l'assicurato si sposta
autonomamente con l'auto, effettua pulizie e lavoretti in casa e svolge addirittura
un'attività lavorativa presso la ditta __________, intestata al figlio e con
sede a __________, per 10 ore alla settimana (25%), occupandosi di attività di
controllo, redazione delle offerte, contatti con la clientela, rispondere al
telefono, utilizzare il computer. Ora, ritenuto dimostrato che l'assicurato non
necessita di aiuto regolare e notevole per lo svolgimento degli atti ordinari
della vita e nemmeno necessita di una sorveglianza personale continua, è a
giusta ragione che l'amministrazione ha negato il diritto ad un assegno per
grandi invalidi AVS". Invitato a prendere posizione in merito alla risposta
di causa l’assicurato ha confermato le sue precedenti allegazioni (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato al
ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, non ritenendo adempiuti i
requisiti legali.
3.
L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i
beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno
per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto
(art. 43bis cpv. 1bis LAVS).
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del
mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento
in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un
anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv.
3.
LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,
quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di
grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo
34.
capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la
persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento,
ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità
o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità
per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis
LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione
della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
L'art. 43bis cpv. 5 LAVS
rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande
invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi.
L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà
di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di
grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di
grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte
degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A
norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato
maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per
l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le
situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare
le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di
tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La
giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere
inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato
durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio
quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe
incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato
psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
4.
Nella
fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS
a motivo che non sono riunite le condizioni legali, visto che non si può
ritenere che l'assicurato dipenda da terzi per gli atti quotidiani della vita e
neppure che necessiti di una sorveglianza personale.
La
soluzione adottata dalla Cassa di compensazione va pienamente confermata pur
nella comprensione di una situazione difficile in cui versa l’assicurato, situazione
che, con il tempo, rischia di aggravarsi. Il giudice deve però porsi al momento
in cui la decisione impugnata è promulgata e non può valutare situazioni future
ancora incerte nel divenire, ed il suo esame è pure limitato dal contenuto
della decisione impugnata. Quanto non evaso con la decisione non può essere
oggetto di esame da parte del giudice se non per una, paventata, denegata o ritardata
giustizia.
In
concreto oggetto dell’esame è sapere se RI 1 debba essere posto al beneficio di
un assegno per grandi invalidi. Le condizioni legali e la loro interpretazione
sono state esposte nelle considerazioni precedenti. In concreto gli
accertamenti predisposti dall'amministrazione convergono per escludere la
necessità di un accompagnamento in favore dell’assicurato e ciò, lo si ribadisce,
al momento dell’emanazione della decisione resa su opposizione.
Va
certamente riconosciuto che RI 1 soffre di una seria patologia, il diabete mellito
tipo II con complicazioni che si innesta su di uno stato successivo ad un intervento
alla prostata, una epatopatia cronica Child B con varici esofagee, un’iperten-sione
arteriosa ed una sindrome da apnea notturna. Questo status è accertato dal
dott. __________ che indica una presa a carico dal 15 gennaio 2007 e specifica
che l’incapacità non può essere ridotta mediante l’impiego di mezzi ausiliari.
Come riferisce il ricorrente nei suoi scritti, il dott. __________ accerta che
vi è in corso una “tendenza al peggioramento”. Il curante conferma le
difficoltà di deambulazione del suo paziente che non ha forza nelle gambe, pur
riuscendo a muoversi come accertato nel corso della visita dell’assistente sociale,
riesce ad avere cura del proprio corpo per il momento, non necessita di aiuto
per tagliare il cibo, per prepararlo e per nutrirsi. Nel formulario medesimo
(doc. 14-3) sottoscritto dall’assicurato, con conferma del contenuto della
risposta della domanda n. 4 operato dal curante, è accertato che RI 1 non
necessita di aiuto per spostarsi in casa, per spostarsi all’aperto, per mantenere
i rapporti sociali, per fare i propri bisogni (pur nella difficoltà
dell’accertata incontinenza forte supplibile mediante i mezzi ausiliari).
D’altra parte questa autonomia è confermata indirettamente dall’assenza di
indicazione alla domanda 4.2. relativa alle persone che hanno, negli ultimi 2
anni, prestato aiuto all’assicurato. Al doc. 14 non vi è risposta, nel doc. 17
è specificato che “nessuno” presta aiuto. Nelle prime risposte (doc. 11 e 14)
alle domande di cui al punto 4. del formulario appare descritta (ancora) una
sostanziale autonomia (tanto che una sorveglianza personale è descritta come
non necessaria), anche se viene specificato che l’assicurato cade “in
continuazione”.
Dal
profilo medico l’amministrazione ha interpellato il SMR e per esso il dott. __________
il quale, il 23 febbraio 2015, ha accertato come non sia giustificata in
concreto una dipendenza da terzi come riportato in esteso nelle considerazioni
di fatto.
5.
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni rileva inoltre che dagli atti prodotti
dalla Cassa emerge uno scritto dell’assicurato medesimo all’assicuratore __________,
trasmesso per conoscenza dal signor RI 1 alla, pervenuto il 7 luglio 2014
all’amministrazione, dal quale emerge che, mentre l’assicurato era in piscina
del condominio, dalla sua automobile sono stati sottratti oggetti e valori, tra
cui apparecchi acustici (da qui l’interesse della CO 1).
Questa
circostanza dimostra ulteriormente che la dipendenza dell’assicurato da terzi,
la necessità di sorveglianza ed il bisogno di aiuto regolare non sono sufficientemente
intensi da giustificare l’ammissione al beneficio dell’AGI.
Nella
sua risposta di causa la CO 1 fa ulteriormente riferimento a documentazione
pervenuta in epoca successiva alla decisione qui impugnata da cui emerge lo
svolgimento di una attività lucrativa, lo svolgimento di lavoretti di pulizie e
lo spostamento da __________ a __________ per il lavoro. Questi aspetti, alla
luce dell’esito del gravame, non meritano di essere qui approfonditi. Le
verifiche effettuate dall’assi-stente sociale, le risposte medesime rese in
prima battuta dall’assicurato nel formulario, con il consenso del suo curante,
le conferme del SMR ed il complesso degli atti precedenti la decisione
impugnata sono più che sufficienti per respingere il ricorso.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. Si prescinde dal carico di tassa
di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti