30.2015.8
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10 giugno 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2015.8
TB
Lugano
10 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 28 novembre 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. La
STCA 30.2014.46 del 27 febbraio 2014 con cui questo Tribunale ha accolto il
ricorso di RI 1 e ha trasmesso gli atti alla Cassa cantonale di compensazione affinché
essa entrasse nel merito della richiesta di condono dei contributi minimi degli
anni 2008 e 2009 è stata impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale,
il quale il 18 dicembre 2014 (9C_777/2014) ha ritenuto inammissibile l'atto di
ricorso.
Ba. Nel
frattempo, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) l'assicurato si è rivolto al TCA
lamentando che la Cassa di compensazione non gli aveva rimborsato i contributi
minimi come deciso nella citata STCA.
Bb. Con
sentenza del 29 settembre 2014 (30.2014.37) il Tribunale ha respinto il ricorso
dell'interessato, affermando che non v'è stato alcun ritardo ingiustificabile
da parte dell'amministrazione nel rendere la propria decisione visto che erano
trascorsi soltanto pochi mesi e, per di più, l'assicurato nemmeno aveva chiesto
alla Cassa di emanare una decisione formale impugnabile.
Nel solco dello scritto dell'8 agosto
2014 (doc. II/2) inviato alle parti per chiarire la tematica, il TCA ha
ordinato alla Cassa di compensazione di decidere "se e perché prendere,
o meno, a suo carico le spese della procedura d'incasso mediante un provvedimento
impugnabile, rispettivamente emanerà un provvedimento soggetto a ricorso, ciò
sulla scorta delle analisi che svolgerà. Vi provvederà nei tempi consoni e
necessari.".
C. Il
28 novembre 2014 (doc. A) la Cassa ha così emesso una decisione con cui, per carenza
dei presupposti giurisprudenziali, non ha accolto la richiesta di risarcimento
danni di Fr. 225,80 formulata dall'assicurato nello scritto del 7 agosto 2014, poi
sfociato nella predetta STCA 30.2014.37.
L'amministrazione ha rilevato che
poiché la procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 78 LPGA è sussidiaria e
quindi interviene soltanto quando la pretesa non può essere ottenuta tramite le
procedure ordinarie amministrative e giudiziarie, ritenuto che erano ancora in
corso due procedure (una davanti al TF, l'altra a livello amministrativo,
sfociata nella decisione formale del 13 novembre 2014 e suscettibile
dell'emanazione di una decisione su opposizione) essa non poteva pronunciarsi
nel merito.
La Cassa ha quindi informato
l'assicurato che il diritto a riformulare una nuova domanda di risarcimento
danni poteva essere introdotta all'esaurimento delle vie ordinarie sulla
questione del condono/rimborso dei contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009.
D. Con
atto del 4 dicembre 2014 (doc. I) inoltrato alla Cassa di compensazione, RI 1
ha criticato l'agire di quest'ultima, che non avrebbe sorvegliato "in
modo rigoroso l'esecuzione della presente legge LAVS." (doc. I pag.
2). Di conseguenza, "I danni che ci sono stati derivano: dalla decurtazione
delle PA ordinarie (che servono per vivere) e dall'impiego personale del tempo/energie/spese
cancelleria per far valere i diritti della legge LAVS/LPGA. A causa di diversi
errori e rifiuti menzionati e documentati in questa lettera, l'utente non
riesce a porre fiducia alla vostra Cassa." (doc. I pag. 3). In
conclusione, la Cassa deve "Prendere atto dei danni/disagi causati e
affrontati fino ad oggi." (doc. I pag. 3 in fine) e rimborsargli quindi, a saldo, Fr. 174,55.
E. Il
21 aprile 2015 (doc. II) la Cassa CO 1 ha informato questo Tribunale di avere
emanato due decisioni. La prima è del 13 novembre 2014 (doc. A) e riguarda i
rimborsi da parte della Cassa quale condono per gli anni 2007, 2008 e 2009 dei
contributi minimi già versati dall'assicurato (e che è oggetto dell'inc.
30.2015.7).
La seconda decisione data del 28
novembre 2014 (doc. A) e, come visto, concerne la richiesta di risarcimento
danni ex art. 78 LPGA sulla quale il TCA è direttamente competente, motivo per
cui la Cassa di compensazione ha trasmesso tutti gli atti al Tribunale (doc.
II).
F. Lo
scritto del 4 dicembre 2014 è stato quindi ritenuto quale ricorso per risarcimento
danni e la Cassa di compensazione ha proposto di respingerlo con la risposta di
causa del 15 maggio 2015 (doc. IV). L'amministrazione ha ribadito come sia
prematuro pronunciarsi nel merito, visto che una procedura ordinaria avente per
oggetto i rimborsi dei contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009 è ancora
pendente (la procedura davanti al Tribunale federale contro la STCA 30.2014.37 è
invece nel frattempo giunta a termine il 18 dicembre 2014 (9C_777/2014), mentre
la decisione sull'opposizione del 4 dicembre 2014 è stata emessa il 13 maggio
2015, ma restano semmai ancora aperte per l'assicurato le vie sia del ricorso
al TCA entro 30 giorni dalla notifica della decisione del 13 maggio 2015 sia in
seguito del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale) e quindi non
sono state esaurite tutte le vie ordinarie su questa tematica.
G. Nel
termine di proroga chiesta (doc. VI) e concessa dal TCA (doc. VII), il
ricorrente ha prodotto un ulteriore scritto (doc. VIII), accompagnato da
numerosa documentazione.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Per
l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le
associazioni fondatrici, la Confederazione ed i Cantoni rispondono nei
confronti dell'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai
loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere
dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata
dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento
di assicurati e terzi di cui all'art.
78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione;
quest'ultima statuisce mediante
decisione.
Giusta il cpv. 3, la
pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del cpv. 1,
se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal
momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal
giorno in cui è stato commesso l'atto
che l'ha cagionato;
b. nel caso del cpv. 2,
se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui
ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è
stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
Fatti
I danni, dei quali
rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione
professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata.
All'occorrenza, la garanzia deve
essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno
supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della
cassa di compensazione (art. 70 cpv. 4 LAVS).
I danni, dei quali
rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della
Confederazione (art. 70 cpv. 5 LAVS).
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità
di garanti dell'attività degli organi
d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede
che l'autorità competente emette una
decisione sulle pretese di risarcimento.
La responsabilità
sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è
disciplinata conformemente all'articolo
19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai
capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna
procedura d'opposizione. Gli articoli
3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla
responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono
quali organi o funzionari di un'istituzione
assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono
affidati compiti nell'ambito delle
singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri
delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale. (art.
78 cpv. 5 LPGA).
3. In
merito alla responsabilità per danni, nella DTF 133 V 14 la nostra Massima istanza
si è così espressa:
" 5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est
subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée
ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire
ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme
spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple
les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une
personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs
être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une
décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente
et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil
national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière
d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en
réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de
décision.
6.
Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi
l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art.
66 LAI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur)
s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou
d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour
où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non
de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par
le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage», il faut
entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui
implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore
les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la
Considerandi
Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18
janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). (…)".
Il Tribunale Federale ha
dunque rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se
la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative
e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una
norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come
per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14,
consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare
per l'assicurazione contro le
malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar,
Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).
4.
In
concreto, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) il ricorrente ha postulato un
risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione a dipendenza della
procedura di condono rispettivamente di rimborso dei contributi minimi da esso
versati in precedenza con attinenza agli anni di contribuzione 2007-2009. Egli
ha quantificato la sua pretesa per presunti danni in Fr. 225,80, pari alla differenza
fra i contributi che egli ha corrisposto a suo tempo e quanto l'amministrazione
gli ha finora rimborsato.
Su invito formulato dal
TCA l'8 agosto 2014 (doc. II/2), la Cassa di compensazione ha quindi emanato la
decisione del 28 novembre 2014, che ha respinto queste richieste risarcitorie non
essendo adempiute le condizioni dell'art.
78.
LPGA.
Con il ricorso del 4
dicembre 2014 l'assicurato ha modificato
la sua pretesa risarcitoria in Fr. 174,55 (Fr. 23,65 + Fr. 150,90).
In merito al condono dei
contributi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, al momento in cui
l'assicurato ha introdotto il ricorso in esame v'era soltanto la decisione formale del 13 novembre 2014 (oggetto della
procedura parallela 30.2015.7). L'assicurato
ha formulato opposizione contro questo provvedimento lo stesso 4 dicembre 2014 e,
pendente causa, la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione
(13 maggio 2015), ciò che con sentenza di data odierna ha portato il TCA allo
stralcio dai ruoli della causa.
Ad ogni buon conto, la
procedura relativa agli anni di contribuzione 2007-2009 è ancora attiva, visto
che una volta emanata la decisione su opposizione l'assicurato, se lo riterrà, potrà impugnare questo atto con ricorso a
questo Tribunale (art. 56 LPGA) e, se del caso, come in precedenza, potrà
portare le sue lamentele fino davanti al Tribunale federale (STCA 30.2009.27
del 26 aprile 2010).
Ciò stante, è mal venuto
il ricorrente, a questo stadio della procedura, lamentarsi di avere subito dei
danni dall'agire della Cassa e dei suoi funzionari.
In tal modo egli contesta
nel merito i provvedimenti adottati e pone implicitamente le basi per una
(futura) richiesta di risarcimento danni a dipendenza di queste decisioni.
Ma, come ha rilevato l'amministrazione,
prima di giungere ad una domanda di risarcimento danni occorre che l'assicurato
non possa avere ottenuto soddisfazione tramite le procedure amministrative e
giudiziarie ordinarie in ambito di assicurazioni sociali (DTF 133 V 14, consid.
5). E poiché il fulcro delle sue contestazioni nei confronti della Cassa
concerne le pretese economiche sollevate inizialmente con scritto del 7 agosto
2014, poi precisate il 4 dicembre 2014, l'insorgente deve dunque innanzitutto esaurire le
vie ordinarie per ottenere un giudizio definitivo sul condono dei suoi
contributi per il periodo contributivo 2007-2009.
È così a buon diritto
che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata sull'art. 78 LPGA, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di
risarcimento danni dell'assicurato
del 7 agosto 2014 per carenza dei presupposti giurisprudenziali.
5.
Da
quanto precede discende che il ricorso formulato il 4 dicembre 2014 è chiaramente
superfluo. Ad ogni buon conto, il presente giudizio – e tanto meno quello della
Cassa, qui impugnato - non pregiudica il diritto dell'interessato di riformulare una nuova richiesta di risarcimento danni
alla Cassa di compensazione (art. 70 cpv. 2 LAVS), a tempo debito.
In effetti, se il
ricorrente ritenesse di patire un danno derivante da un provvedimento della
Cassa, all'esaurimento delle vie ordinarie previste dal diritto delle assicurazioni
sociali in tema di condono dei contributi per gli anni di contribuzione 2007-2009, l'assicurato potrà nuovamente inoltrare all'amministrazione una domanda di risarcimento
giusta gli artt. 70 cpv. 2 LAVS e 78 LPGA.
Non avendo in realtà ora
deciso circa l'esistenza o meno di un
danno ex art. 78 LPGA in relazione con la legge sulla responsabilità, la Cassa
di compensazione potrà chinarsi (un'altra
volta) su una domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente. In tale
evenienza, non si tratterà evidentemente di un ne bis in idem, essendo
differenti le basi di partenza.
Stante quanto precede, il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti