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Decisione

30.2015.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 giugno 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I danni, dei quali

rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione

professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata.

All'occorrenza, la garanzia deve

essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno

supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della

cassa di compensazione (art. 70 cpv. 4 LAVS).

I danni, dei quali

rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della

Confederazione (art. 70 cpv. 5 LAVS).

A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto

pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità

di garanti dell'attività degli organi

d'esecuzione delle assicurazioni

sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte

degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.

L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede

che l'autorità competente emette una

decisione sulle pretese di risarcimento.

La responsabilità

sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è

disciplinata conformemente all'articolo

19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).

Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai

capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna

procedura d'opposizione. Gli articoli

3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla

responsabilità sono applicabili per analogia.

Le persone che agiscono

quali organi o funzionari di un'istituzione

assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono

affidati compiti nell'ambito delle

singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri

delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale. (art.

78 cpv. 5 LPGA).

3. In

merito alla responsabilità per danni, nella DTF 133 V 14 la nostra Massima istanza

si è così espressa:

" 5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est

subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée

ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire

ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme

spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple

les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une

personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs

être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une

décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente

et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil

national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière

d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en

réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de

décision.

6.

Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi

l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art.

66 LAI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur)

s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou

d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour

où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non

de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par

le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage», il faut

entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui

implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore

les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la

Considerandi

Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18

janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). (…)".

Il Tribunale Federale ha

dunque rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se

la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative

e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una

norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come

per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14,

consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare

per l'assicurazione contro le

malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar,

Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).

4.

In

concreto, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) il ricorrente ha postulato un

risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione a dipendenza della

procedura di condono rispettivamente di rimborso dei contributi minimi da esso

versati in precedenza con attinenza agli anni di contribuzione 2007-2009. Egli

ha quantificato la sua pretesa per presunti danni in Fr. 225,80, pari alla differenza

fra i contributi che egli ha corrisposto a suo tempo e quanto l'amministrazione

gli ha finora rimborsato.

Su invito formulato dal

TCA l'8 agosto 2014 (doc. II/2), la Cassa di compensazione ha quindi emanato la

decisione del 28 novembre 2014, che ha respinto queste richieste risarcitorie non

essendo adempiute le condizioni dell'art.

78.

LPGA.

Con il ricorso del 4

dicembre 2014 l'assicurato ha modificato

la sua pretesa risarcitoria in Fr. 174,55 (Fr. 23,65 + Fr. 150,90).

In merito al condono dei

contributi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, al momento in cui

l'assicurato ha introdotto il ricorso in esame v'era soltanto la decisione formale del 13 novembre 2014 (oggetto della

procedura parallela 30.2015.7). L'assicurato

ha formulato opposizione contro questo provvedimento lo stesso 4 dicembre 2014 e,

pendente causa, la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione

(13 maggio 2015), ciò che con sentenza di data odierna ha portato il TCA allo

stralcio dai ruoli della causa.

Ad ogni buon conto, la

procedura relativa agli anni di contribuzione 2007-2009 è ancora attiva, visto

che una volta emanata la decisione su opposizione l'assicurato, se lo riterrà, potrà impugnare questo atto con ricorso a

questo Tribunale (art. 56 LPGA) e, se del caso, come in precedenza, potrà

portare le sue lamentele fino davanti al Tribunale federale (STCA 30.2009.27

del 26 aprile 2010).

Ciò stante, è mal venuto

il ricorrente, a questo stadio della procedura, lamentarsi di avere subito dei

danni dall'agire della Cassa e dei suoi funzionari.

In tal modo egli contesta

nel merito i provvedimenti adottati e pone implicitamente le basi per una

(futura) richiesta di risarcimento danni a dipendenza di queste decisioni.

Ma, come ha rilevato l'amministrazione,

prima di giungere ad una domanda di risarcimento danni occorre che l'assicurato

non possa avere ottenuto soddisfazione tramite le procedure amministrative e

giudiziarie ordinarie in ambito di assicurazioni sociali (DTF 133 V 14, consid.

5). E poiché il fulcro delle sue contestazioni nei confronti della Cassa

concerne le pretese economiche sollevate inizialmente con scritto del 7 agosto

2014, poi precisate il 4 dicembre 2014, l'insorgente deve dunque innanzitutto esaurire le

vie ordinarie per ottenere un giudizio definitivo sul condono dei suoi

contributi per il periodo contributivo 2007-2009.

È così a buon diritto

che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata sull'art. 78 LPGA, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di

risarcimento danni dell'assicurato

del 7 agosto 2014 per carenza dei presupposti giurisprudenziali.

5.

Da

quanto precede discende che il ricorso formulato il 4 dicembre 2014 è chiaramente

superfluo. Ad ogni buon conto, il presente giudizio – e tanto meno quello della

Cassa, qui impugnato - non pregiudica il diritto dell'interessato di riformulare una nuova richiesta di risarcimento danni

alla Cassa di compensazione (art. 70 cpv. 2 LAVS), a tempo debito.

In effetti, se il

ricorrente ritenesse di patire un danno derivante da un provvedimento della

Cassa, all'esaurimento delle vie ordinarie previste dal diritto delle assicurazioni

sociali in tema di condono dei contributi per gli anni di contribuzione 2007-2009, l'assicurato potrà nuovamente inoltrare all'amministrazione una domanda di risarcimento

giusta gli artt. 70 cpv. 2 LAVS e 78 LPGA.

Non avendo in realtà ora

deciso circa l'esistenza o meno di un

danno ex art. 78 LPGA in relazione con la legge sulla responsabilità, la Cassa

di compensazione potrà chinarsi (un'altra

volta) su una domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente. In tale

evenienza, non si tratterà evidentemente di un ne bis in idem, essendo

differenti le basi di partenza.

Stante quanto precede, il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti