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30.2015.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita

durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito

conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo

il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per

il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale

passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art.

29 cpv. 3 OAVS).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe

alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle

autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il

dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito

conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a

quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono

riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla

fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

2.4. Va ancora rammentato che il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di

seguito: ALC).

Fino al 31 marzo 2012 le

parti contraenti applicavano tra di loro il regolamento (CE) n. 1408/71

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98). Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far

valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione

(DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Le direttive

sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione

alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

«Le règlement (CE) n°

883/2004 (R 883/2004) et le règlement

d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent

en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière

d’assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus

qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En

cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat

membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est

applicable.

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative

pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est

soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie

substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne

salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son

siège.

L’assujettissement des employés des entreprises de

transport inter-national se détermine selon les règles générales de

coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs

Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de

résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si

tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se

trouve le centre d’intérêt de leurs activités.

(…)

Pour les états de faits qui se sont produits avant

le 1er avril

2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en

ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie

mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent

toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

A questo

proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in

conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione

di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma

del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere

soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane

invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del

presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere

assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se

la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione

del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui

legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è

soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione

del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale

termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo

giorno del mese successivo.

In concreto, nella misura

in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti dal mese di ottobre 2012

al mese di ottobre 2013 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

2.5. Il regolamento (CE) 1408/71

prevedeva, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema

sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art.

13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle

assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone

e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et

Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et

l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation

des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en

Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

L’art. 11

del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012 prevede il medesimo

principio:

" 1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento

sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è

determinata a norma del presente titolo.

(…)

3. Fatti salvi gli articoli 12–16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o

autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(…)”

2.6. In concreto la Cassa ha

affiliato l’insorgente quale persona senza attività lucrativa dal 1° ottobre

2012 “perché il 18.09.2012 si è trasferito dall’__________ in Svizzera”

(cfr. doc. XII).

Dagli atti emerge tuttavia

che l’insorgente è domiciliato nel nostro Paese già dal mese di ottobre 2011

(cfr. incarto fiscale), mentre la moglie continua ad essere domiciliata in __________

(cfr. incarto fiscale).

Ritenuto però che il

ricorrente, cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, ha lavorato in __________

quale dipendente della __________, pagando i relativi contributi sociali, fino

al 31 ottobre 2012 (cfr. doc. XVII/2, nonché CUD 2012 e 2013), in applicazione dell’art.

11 n. 1 e n. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004 (in vigore

Considerandi

dal 1° aprile 2012), è stato affiliato in __________ fino al 31 ottobre 2012 e,

in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS, va affiliato

in Svizzera quale persona senza attività lucrativa dal 1° novembre 2012 (cessazione

dell’attività lucrativa all’estero in un Paese UE) fino alla fine del mese in

cui ha compiuto i 65 anni, ossia fino al 31 ottobre 2013.

2.7

In concreto, per il calcolo

dei contributi, oltre alla sostanza, la Cassa ha preso in considerazione un

reddito conseguito sotto forma di rendita, moltiplicato per venti, di fr.

410'000 per il 2012 e di fr. 400'000 per il 2013, evinto dalle rispettive

tassazioni. L’insorgente contesta questi due importi, sostenendo che i redditi figuranti

nelle tassazioni non corrispondono a quelli effettivamente conseguiti.

Dall’incarto fiscale e

dalle risposte fornite dall’ufficio di tassazione (UT) competente, emerge che questi

importi corrispondono alla valutazione globale del reddito estero conseguito

dal ricorrente e da sua moglie, al netto degli oneri sociali esteri, e composti

di: salario marito, pensione moglie e valore locativo in __________ (doc. IX).

Questa valutazione è avvenuta in base “ai dati effettivi” in possesso

del fisco e “cioè il CUD 2012 con salario 2011 di EUR 299'547 con aggiunta

degli elementi citati sopra (valutati). Il CUD 2013, con salario 2012, non è

mai stato presentato” al fisco (doc. IX).

Dalla dichiarazione

fiscale 2012 risulta che l’UT ha calcolato i fr. 410’000, prendendo in

considerazione fr. 370'000 di reddito conseguito all’estero, fr. 20'000 di

pensione della moglie e fr. 20'000 di valore locativo dell’immobile in __________

(cfr. pag. 3 della dichiarazione, annotazioni a mano del tassatore). Per quanto

concerne il 2013 è invece accertato che il reddito di fr. 400'000 comprende il

medesimo salario 2011 (cfr. doc. IX), non essendo il fisco in possesso del

salario conseguito successivamente (cfr. doc. IX), oltre che la pensione della

moglie ed il valore locativo dell’immobile in __________ (cfr. doc. IX).

Circa il reddito

conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a

differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente

dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse

di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità

fiscali cantonali. Ciò significa che le Casse si informano presso l’autorità

fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con

gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente

l’ammontare indicato nella tassazione fiscale (cfr. sentenza 30.2012.26 del 26

novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma

di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività

lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate

in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (cfr. sentenza

30.2002.98

dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012).

In altre parole,

mentre, di massima, per quanto concerne la sostanza, i dati sono evinti dalla

tassazione fiscale cantonale cresciuta in giudicato, tenuto conto dei valori di

ripartizione, cui va riaggiunto l’importo della deduzione sociale, il reddito

conseguito sotto forma di rendita viene invece determinato dall’amministrazione

che si avvale delle informazioni dell’autorità fiscale, senza esserne

automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle differenze tra la nozione

fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto forma di rendita, le

comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse di compensazione

(cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108: « Il

incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu sous forme de rente.

Les rentes AVS doivent être déterminées sur la base du Registre central des

rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de

compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de

compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale

du canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison

de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente,

les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation »).

Va poi rammentato che se, come in concreto, la durata contributiva è

inferiore ad un anno, occorre stabilire il reddito sotto forma di rendita effettivamente

conseguito durante il periodo corrispondente (cfr. le direttive sulla

fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività

lucrativa [DIN], marg. 2112 : « En cas de durée de

cotisation inférieure à une année, il y a lieu d’établir le revenu sous forme

de rente effectivement acquis pendant la période correspondante »).

Va ancora evidenziato che, quando, come in concreto, l’obbligo

contributivo non dura tutto l’anno, ma unicamente per alcuni mesi, il reddito

sotto forma di rendita acquisito nel corso di questi mesi, moltiplicato per

venti, è convertito in reddito annuo ed addizionato alla sostanza determinante

al 31 dicembre. Il reddito acquisito sotto forma di rendita nei mesi in cui

l’interessato non era soggetto a contribuzione non deve essere preso in

considerazione nell’ambito del calcolo del contributo (cfr. DTF 133 V

394; cfr. marg. 2098, delle DIN: “Lorsque l’obligation de

cotiser ne dure pas pendant toute l’année mais que pendant certains mois, le

revenu sous forme de rente acquis au cours de ces mois, multiplié par 20, est

annualisé et additionné à la fortune déterminante au 31 décembre. Le revenu

acquis sous forme de rente qui a été acquis pendant les mois où l’assuré n’était

pas soumis à l’obligation de cotiser ne doit pas être pris en compte pour le

calcul des cotisations »). In particolare

l’obbligo contributivo non dura tutto l’anno quando la persona assicurata è

assoggettata durante tutto l’anno ma è tenuta a pagare il contributo solo per una

parte dell’anno (quando raggiunge l’età del pensionamento) o quando è

assoggettato e, dunque tenuto a contribuire, solo per una parte dell’anno

(arrivo dall’estero, partenza per l’estero, decesso; cfr. DIN 2097).

In concreto,

occorre pertanto stabilire l’ammontare del reddito conseguito sotto forma di

rendita dal ricorrente e da sua moglie nei mesi di novembre e dicembre 2012 e

da gennaio a ottobre 2013.

Gli importi

di fr. 410'000, rispettivamente di fr. 400'000, non possono essere presi in

considerazione. Essi, oltre alla pensione (stimata dal fisco [cfr. doc. IX])

della moglie, contengono infatti il salario conseguito dall’insorgente nel 2011

(cfr. doc. IX), nonché il valore locativo dell’immobile sito in __________.

Il salario conseguito

nel 2011 non può essere utilizzato, trattandosi di un reddito percepito prima

dell’inizio del periodo contributivo in esame. Non può essere preso in

considerazione neppure il valore locativo dell’immobile sito in __________,

poiché, di principio, non va ritenuto il reddito della sostanza se questa è

conosciuta. Di norma il valore locativo va preso in considerazione se proviene

da un’abitazione sulla quale l’interessato possiede un diritto di abitazione ai

sensi dell’art. 776 e seguenti CC o se si tratta del valore locativo di un

immobile messo gratuitamente a sua disposizione (cfr. DIN, marg. 2089).

Per contro,

va preso in considerazione l’importo di fr. 20'000 annui, che il fisco ha

stimato per la pensione estera della moglie, cui va aggiunta la pensione percepita

in __________ dal ricorrente ed ammontante ad Euro 4'063 al mese. Quale tasso

di cambio, analogamente a quanto prevede l’art. 14 cpv. 3 dell’ordinanza

concernente l’assicurazione facoltativa AVS/AI, per la conversione del reddito

in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo.

Il tasso

medio franco-euro era dell’1,2076 nel 2012 (cfr. www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates)

e dell’1,2256 nel 2013 (cfr. www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates).

In concreto la

pensione mensile ammonta di conseguenza a fr. 4'906,4788 (4'063 x 1,2076) nel

2012.

e a fr. 4'979,6128 (4'063 x 1,2256) nel 2013.

Conformemente

a quanto prevedono le DIN (cfr. marg. 2119), il reddito, moltiplicato per

venti, va convertito in reddito annuo. Per la moglie esso è di fr. 20'000 sia

nel 2012 che nel 2013, per il marito di fr. 58'877,7456 (4'906,4788 x 12) nel

2012.

e di fr. 59'755,3536 (4'979,6128 x 12) nel 2013.

All’importo

complessivo di fr. 78'877,7456 (20'000 + 58'877,7456) nel 2012, moltiplicato per

venti a fr. 1'577'554,912, va aggiunta la sostanza, non contestata, di fr.

1'182'593, per una sostanza determinante complessiva soggetta a contribuzione di

fr. 2'760'147,912. Questo importo va ancora diviso per due, essendo l’insorgente

coniugato.

A questo proposito le Direttive sui

lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI

e IPG, edite dall'UFAS, al N. 2078 prevedono quanto segue:

" Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati

equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della

coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati

coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei

coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del

reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale

anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in

cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto

all'obbligo di versare i contributi."

Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto

forma di rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante

ascrivibile all'assicurato, occorre tenere conto anche del reddito da pensione

conseguito dal coniuge all'estero, moltiplicarlo per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e

dividerlo per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

In concreto

per il 2012 la sostanza determinante sulla quale calcolare i contributi ammonta

a fr. 1'380'073,956 (2'760'147,912 : 2), che dovrà essere arrotondato

conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS. Il contributo, calcolato su questo

ammontare, dovrà essere prelevato per i due mesi di assoggettamento (cfr. marg.

2119.

DIN).

Nel 2013 il

reddito di fr. 79'755,3536 (20'000 + 59'755,3536), va moltiplicato per venti, a

fr. 1'595'107,072. A questo importo va aggiunta la sostanza, incontestata, di

fr. 1'982'592. L’ammontare complessivo di fr. 3'577'699,072, va diviso per due

a fr. 1'788'849,536 e sarà da arrotondare conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS.

Il contributo andrà calcolato su questo ammontare e prelevato per i mesi da

gennaio a ottobre 2013.

Il ricorso

va di conseguenza accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata va

annullata e l’incarto va rinviato alla Cassa affinché ricalcoli i contributi, le

spese di amministrazione e gli interessi sulla base dei dati sopra esposti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato alla

Cassa per un nuovo

calcolo dei contributi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti