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Decisione

30.2016.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione

degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in

modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta

al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano

state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata

senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza

ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi

fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il

Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo

2009, consid. 4.1.2):

"

In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010

del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile

se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V

466 consid. 2c).

Per determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,

prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3

pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi

o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni

di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare

che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di

una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA,

poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta

in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06

del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466

consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la

decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza

di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art.

53).

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa

ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui

sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,

consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,

consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.

4.1).

Nella menzionata DTF 133

V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una

decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una

domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in

quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in

ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

4. In

concreto, a suo tempo la Cassa di compensazione ha fissato i contributi

AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato per gli anni 2002 e 2003 stabilendoli nel contributo

minimo, siccome l’interessato era a quel momento studente e quindi senza

attività lucrativa.

RI 1, tramite la mamma (doc. VII pag.

3), il 21 febbraio 2003 (doc. B2) ha pagato gli importi richiesti di Fr. 397,80

per l’anno 2002 e nel corso del 2003 (docc. B3 e B4) gli acconti trimestrali di

Fr. 108,40 x 4, oltre a Fr. 20.- di spese di diffida.

Ora il ricorrente sostiene che non era invece

tenuto a pagare questi importi, giacché egli era beneficiario di prestazioni complementari

all’AI tramite il padre, perciò la Cassa CO 1 doveva lei stessa assumersi il

costo dei contributi minimi che egli ha dunque pagato indebitamente e che gli

vanno pertanto restituiti.

Su questa censura si è espressa la

Cassa di compensazione, rilevando che l’assicurato era al beneficio delle

prestazioni complementari soltanto dal 1° settembre 2003 e in effetti da quel

momento essa si è assunta il pagamento del contributo minimo, rimborsandogli

sia il quarto acconto trimestrale di Fr. 108,40 sia anche il terzo acconto già

versato e ciò nella misura, pro rata del mese di settembre, di Fr. 36,20. Nel

mese di maggio 2004 la Cassa gli ha in effetti restituito la somma di Fr.

144,60.

A fronte di tale circostanza, il

ricorrente ha ribadito che poiché suo papà era beneficiario di prestazioni

complementari già dal 1997, così pure lui stesso lo era, perciò come tale

doveva essere esonerato dal pagamento del contributo minimo per quegli anni.

5. L’assicurato,

nato nel 1981, nel 2002 aveva 21 anni.

Egli era quindi tenuto al pagamento dei

contributi AVS/AI/IPG, visto che l’obbligo contributivo, per le persone senza

attività lucrativa, inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui

hanno compiuto i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS).

Corrette sono dunque state le decisioni

della Cassa di fissare il contributo, che si è rivelato essere quello minimo, per

l’anno 2002 e per il successivo 2003, decisioni cresciute in giudicato e che

hanno dato poi luogo al pagamento di detti importi da parte dell’assicurato o,

come egli sostiene, da parte di sua mamma essendo egli nullatenente.

6. Quanto

alla domanda ricorsuale di revisione delle decisioni di fissazione dei

contributi minimi del 2002 e del 2003, va qui rilevato che la Cassa di

compensazione ha rinviato alla giurisprudenza secondo cui non è dato

diritto al rimborso di contributi soluti in virtù di una decisione passata in

giudicato. È riservato il riesame di una decisione in quanto essa si riveli

senza dubbio errata (DTF 106 V 78).

In questa sentenza, alle

considerazioni del punto 2, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha analizzato l’art. 16 cpv. 3 LAVS sul

diritto alla restituzione di contributi indebitamente pagati, evidenziando che

se l’assicurato non fa uso del suo diritto di ricorso nel termine fissato dalla

legge, la decisione, che sia materialmente corretta o no, passa formalmente in

giudicato. Niente si oppone quindi alla sua esecuzione, a meno che

l’amministrazione riesamini la sua precedente decisione, per la quale non può

essere obbligata né dal debitore del contributo né dal giudice. Se si volesse

affidare alla Cassa e al giudice delle assicurazioni sociali il compito di riconsiderare

la legalità del vecchio credito nel caso di una domanda di restituzione quando

la decisione non è stata impugnata dall’assicurato, ciò renderebbe illusorio il

sistema stabilito dei mezzi di diritto. Quando una decisione della Cassa è

cresciuta in giudicato e l’amministrazione si rifiuta di riesaminare questa decisione,

il contributo fissato con questa decisione è legalmente dovuto. In tal caso,

non si può pretendere che non vi sia un debito ai sensi dell’art. 16 cpv. 3

LAVS.

Anche nella precedente

sentenza del 29 febbraio 1980, riassunta in RCC

1980 pag. 466, in cui un assicurato esercitante un’attività lucrativa

indipendente ha lasciato trascorrere due anni dalla decisione di fissazione dei

contributi per gli anni 1976 e 1977 per chiedere nel 1978 alla Cassa di

compensazione il rimborso di tali contributi che, a suo avviso, non erano

dovuti, il TFA ha posto i medesimi principi giuridici sulla riconsiderazione.

L’Alta Corte

ha pertanto concluso che il ricorrente non poteva reclamare i contributi pagati

invocando l’art. 41 OAVS. La decisione del 1976 di fissazione dei contributi

non era stata impugnata e quindi era cresciuta in giudicato. Pertanto, ha

concluso il Tribunale federale, a quel momento non era più possibile esaminare

se i contributi erano stati riscossi a torto.

Questa giurisprudenza è

stata codificata nelle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e

nell’IPG, edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2016.

Secondo il N. 3067 DRC,

i contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in via

di massima, essere oggetto di una richiesta di restituzione. La restituzione di

tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera

la sua decisione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA.

Inoltre, secondo il N. 5055

DRC, il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente

pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a

pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma al più

tardi in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è stato fatto

il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo diritto non esiste invece

se i contributi sono stati indebitamente pagati in seguito ad una decisione

passata in giudicato.

A quest’ultimo proposito

va menzionata la sentenza H 176/04 del 23 febbraio 2005 in cui un assicurato,

sulla base di una decisione di tassazione rivelatasi errata, ha pagato dei

contributi personali superiori al reddito aziendale rettificato in seguito.

Alla sua richiesta di

restituzione dei contributi non dovuti, la Cassa ha opposto la perenzione dei

contributi stabiliti con delle decisioni cresciute in giudicato. L’autorità

giudiziaria cantonale ha invece accolto il ricorso dell’assicurato e ha

rinviato gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi dovuti.

Il ricorso dell’UFAS all’allora

TFA è stato accolto con le considerazioni cui si rinvia per completezza.

7. In

virtù di quanto esposto va dunque concluso che, poiché le decisioni di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni di contribuzione 2002 e 2003 sono

cresciute (incontestate) in giudicato, gli importi fissati con queste decisioni

(corrispondenti al contributo minimo per entrambi gli anni) sono dovuti e

pertanto l’assicurato non può chiedere la restituzione di quanto pagato invocando

l’art. 16 cpv. 3 LAVS o l’art. 41 OAVS. In questo senso, se la Cassa si è

rifiutata di riconsiderare le proprie decisioni, non è più possibile esaminare oggi

se questi contributi siano stati allora percepiti a torto.

Nell’evenienza concreta, con la

decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha disposto di non entrare

nel merito della domanda di riconsiderazione per gli anni 2002 e 2003.

Tuttavia, nelle sue considerazioni di

diritto essa ha analizzato comunque nel dettaglio il motivo per cui non

sarebbero dati i presupposti di una riconsiderazione delle proprie decisioni ai

sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Al punto C l’amministrazione ha infatti

spiegato che il diritto alle prestazioni complementari per l’assicurato è sorto

solo il 1° settembre 2003, perciò il contributo minimo stabilito per l’anno

2002 rimaneva dovuto dall’assicurato medesimo e non poteva essere assunto dalla

Cassa in quanto (non) beneficiario di prestazioni complementari.

Pertanto, malgrado la conclusione

tratta nel dispositivo (n. 2), la Cassa di compensazione ha formulato delle

considerazioni di merito sulla domanda di riconsiderazione dell’assicurato,

per questo motivo il Tribunale si esprime qui di seguito sulla correttezza di

queste conclusioni.

8. Pendente

causa il TCA ha appurato presso il Servizio prestazioni complementari della Cassa

cantonale di compensazione quando e come è sorto il diritto alle PC del

ricorrente e da quando essa si è assunta il pagamento del suo contributo minimo

(doc. XIV).

Il calcolo della PC avviene globalmente

per tutta la famiglia (art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI) solo se il figlio vive

in comunione domestica con il genitore titolare del diritto alle PC. Può anche

avvenire congiuntamente alla rendita del genitore se il figlio vive con

un solo genitore che ha diritto a una rendita o può fare valere il diritto a

una rendita completiva dell’AVS o dell’AI (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI)

oppure separatamente se vive con un genitore che non ha diritto alla

rendita né può fare valere alcun diritto a una rendita completiva (art. 7 cpv.

1 lett. c OPC-AVS/AI).

La legislazione prevede inoltre che l’assicurato,

se vuole fare valere il diritto ad una prestazione complementare annua, deve depositare

una domanda scritta (art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI) e il diritto alle PC sorge il

primo giorno del mese in cui ha presentato la sua domanda (art. 21 cpv. 1

OPC-AVS/AI).

La Cassa ha precisato che nel 1999 __________,

divorziato e beneficiario di una rendita di invalidità, ha chiesto le PC per sé

stesso. RI 1 era in formazione e viveva con la sorella e la mamma, perciò il

diritto alle prestazioni complementari del padre è stato calcolato sul solo

richiedente e ad esso versate.

Il 13 ottobre 2003 la Cassa cantonale

di compensazione ha poi accolto la domanda di prestazioni complementari

presentata dal solo assicurato il 10 settembre 2003, perciò dal 1° settembre

2003 gli ha riconosciuto il diritto alle prestazioni complementari e si è

assunta il pagamento del suo contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto quale persona

senza attività lucrativa (doc. XV).

Alla luce di ciò, il contributo minimo

che egli aveva già pagato per l’anno 2003 gli è stato così rimborsato pro

rata temporis dalla Cassa resistente, mentre dal 2004 in poi, come risulta dalle

tabelle di calcolo PC agli atti, detto contributo è stato pagato direttamente dalla

Cassa cantonale di compensazione per le PC.

Ne discende dunque che dal 1° settembre

2003 il pagamento del contributo minimo dell’assicurato era garantito ma, prima

di allora a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha chiesto al qui

ricorrente il pagamento del contributo.

9. In

merito alla censura secondo cui spettava all’amministrazione avvertirlo dei

suoi diritti e quindi del fatto che avrebbe dovuto depositare personalmente una

domanda di prestazioni complementari non vivendo più insieme ad entrambi i

genitori, va qui rilevato che anche se l'insorgente non ha ricevuto tale informazione,

egli non può comunque prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dalla

mancata conoscenza della legge (DTF 124 V 215 consid. 2b/aa e la giurisprudenza

ivi citata; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2),

ossia per un principio generale nessuno può trarre vantaggio dalla propria

ignoranza del diritto (DTF 131 V 196 consid. 5.2; STF 8C_275/2012 del 13 luglio

2012 consid. 5.1).

Vero è che con l’entrata

in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), all’amministrazione sono stati

attribuiti dei compiti accresciuti in ambito di informazione e consulenza,

codificati nell’art. 27 che ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C

192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA

prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta

degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte

ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,

internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF

131.

V 476 consid. 4.1 = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla

consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato

può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza

in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr.

FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato

alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con

l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

L’assenza di informazioni in una

situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o

quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazio-ne

da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a

certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a

consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost.

fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, un’informazione sbagliata

o una decisione erronea possono obbligare l’amministra-zione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per

analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia

essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza

del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente

che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14

dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non

pubblicato in DTF 135 V 399).

Nel caso di specie, a prescindere dalla

data d’entrata in vigore della LPGA, le condizioni per riconoscere la buona

fede dell’assicurato non sono adempiute, non avendo egli dimostrato né di avere

chiesto all’amministrazione delle informazioni in merito al suo diritto alle

prestazioni complementari né di avere ottenuto delle informazioni erronee al

riguardo che l’hanno pregiudicato nel suo diritto.

Semplicemente, il ricorrente non era a

quel tempo a conoscenza dei suoi diritti in ambito assicurativo ma, come visto,

non si può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto, perciò non può

essere rimproverato alcunché alla Cassa di compensazione per il suo (non) agire

nel caso specifico.

10.

In

queste circostanze, non vi sarebbe, se si dovesse entrare nel merito del tema

in discussione, alcun errore manifesto nelle decisioni di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente quale persona senza attività

lucrativa per gli anni di contribuzione 2002 e 2003 (limitato da gennaio ad

agosto 2003).

La Cassa di compensazione correttamente

non ha riconsiderato ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA le decisioni di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato per gli anni di

contribuzione 2002 e 2003.

Va qui comunque ribadito che, indipendentemente

dal fatto che le decisioni in questione possano o meno essere considerate

manifestamente errate come pretende l'insorgente, la Cassa non sarebbe peraltro

tenuta a riconsiderarle. Essa ha infatti unicamente la facoltà di procedere a

un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;

per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo

(cfr. ad esempio la sentenza I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3). Nulla di illecito

può pertanto essere ravvisato nell'atteggiamento della Cassa (STF

H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; STCA 30.2013.18 del 2 settembre 2013; STCA

32.2011.243

del 27 febbraio 2012).

Ne segue che non potendo

l’amministrazione riconsiderare le proprie decisioni cresciute in giudicato non

essendo dati i presupposti legali – le decisioni di fissazione dei contributi

minimi erano infatti corrette – non occorre esaminare oltre la seconda

condizione della notevole importanza della rettifica delle precedenti decisioni.

I contributi minimi così come allora stabiliti e pagati per gli anni 2002 e

2003.

erano legalmente indubbiamente dovuti e sono stati correttamente pretesi.

Gli importi di detti

contributi non possono pertanto essere più né restituiti all’assicurato né tanto

meno conseguentemente condonatigli come richiesto nel suo atto ricorsuale.

11.

In

virtù di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti