30.2016.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 luglio 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.11 + 27
cs
Lugano
6 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 4 marzo 2016 e del 2 maggio 2016 di
RI 1
RICO1 1
1,2 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 5 febbraio 2016 e del 5
aprile 2016 emanate da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 16
dicembre 2015 (doc. 11, inc. 30.2016.11), confermata dalla decisione su
opposizione del 5 febbraio 2016 (doc. A, inc. 30.2016.11), la Cassa di
compensazione CO 1 ha calcolato in fr. 229 la rendita di vecchiaia cui ha
diritto RI 1, nata nel 1951, dal 1° gennaio 2016. Il 5 aprile 2016 la medesima
Cassa ha respinto anche l’opposizione inoltrata dal marito, RICO1 1, nato nel
1943, contro la decisione formale del 16 dicembre 2015 tramite la quale gli era
stata riconosciuta una rendita di fr. 2'335 dal 1° gennaio 2016 (doc. A, inc.
30.2016.27).
1.2. Con due distinti ricorsi del
4 marzo 2016, rispettivamente del 2 maggio 2016, RI 1 e RICO1 1, entrambi
rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro le predette decisioni
su opposizione (doc. I, inc. 30.2016.11 e 30.2016.27).
RI 1, che chiede la
sospensione della procedura fino all’emanazione della decisione su opposizione
relativa al calcolo della rendita del marito, contesta la decisione della Cassa
di non considerare quale periodo di contribuzione computabile quello compiuto
tra il __________ 1979 ed il __________ 2011 quando, pur essendo domiciliata in
Svizzera insieme al marito, ha svolto un’attività lavorativa quale dipendente
pubblico (insegnante) esclusivamente in Italia. L’interessata sostiene inoltre
che l’amministrazione avrebbe violato il principio “venire contra factum
proprium” poiché la stessa Cassa in data 28 giugno 2006 aveva pronosticato
una rendita, dal 1° gennaio 2016, di fr. 1'407 al mese ed aveva calcolato un
periodo di contribuzione di 33 anni, in luogo dei 6 anni e due mesi di cui ha
effettivamente tenuto conto nella decisione impugnata, con conseguente
riduzione anche del salario determinante. La ricorrente rileva di essere sempre
stata domiciliata in Svizzera dal dicembre 1977 e di dover di conseguenza
essere qualificata quale persona senza attività lucrativa nel nostro Paese.
Essa ha invece lavorato in Italia quale insegnante in un raggio di __________, consentendole
di gestire la famiglia ed i lavori domestici, ciò di cui la Cassa non avrebbe
tenuto conto. Del resto i periodi in cui ha lavorato in Italia concernono un lasso
di tempo anteriore all’entrata in vigore dell’ALC, che quindi non trova
applicazione. Inoltre la “pensione italiana” non è una pensione sociale, bensì una
pensione di anzianità maturata tramite il fondo esclusivo “INPDAP” (Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici) e non nell’assicurazione
generale obbligatoria. La pensione di anzianità, abolita nel 2012, imponeva la
cessazione definitiva di ogni attività lavorativa. Si trattava di una
prestazione pensionistica della normativa italiana distinta dalla “pensione di
vecchiaia”. La pensione di anzianità non è menzionata negli accordi
internazionali. In conclusione la ricorrente, che richiama l’intero incarto
relativo alla rendita italiana, sostiene che la decisione impugnata non tiene
conto di tutti questi elementi, è motivata in modo insufficiente ed anche
l’istruttoria è lacunosa e viola il diritto di essere sentito. Essa chiede il
pubblico dibattimento per meglio chiarire la sua posizione.
Nel suo ricorso, il
marito, domanda la congiunzione della sua procedura con quella della moglie e
ritiene che in caso di accoglimento del ricorso di sua moglie, anche la sua
decisione su opposizione vada modificata. Egli domanda in ogni caso che
continui ad essergli versata la rendita mensile di fr. 2'350, in luogo di fr.
2'335, come avvenuto fino al 31 dicembre 2015.
1.3. Con risposta del 5 aprile
2016 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso di RI 1, rinviando alla
decisione su opposizione (doc. III, inc. 30.2016.11).
1.4. Il 27 aprile 2016 la
ricorrente ha prodotto ulteriori documenti, tra cui uno scritto di proprio
pugno dove ribadisce che il trattamento pensionistico INPDAP, non è una
pensione sociale, bensì di anzianità che la Corte di Giustizia europea aveva
definito, il 13 dicembre 2008, come regime pensionistico professionale e non come
regime pensionistico legale come l’INPS. Per cui vi sono le condizioni per
essere contemporaneamente assicurata in Svizzera ed in Italia (doc. VI, inc.
30.2016.11).
1.5. Il 27 aprile 2016 le parti
sono state convocate per procedere al pubblico dibattimento in data 30 maggio
2016 (doc. VIII, inc. 30.2016.11).
1.6. All’udienza del 30 maggio
2016 si sono presentati RI 1 e suo marito, con il loro avvocato. La Cassa non
ha giustificato la sua assenza (doc. IX, inc. 30.2016.11). Nel corso del
dibattimento la ricorrente ha ribadito le sue richieste, ha rilevato di aver
sempre pagato regolarmente i suoi contributi in Italia ed ha evidenziato che la
pensione è versata per il tramite dell’INPDAP che è l’istituto nazionale di
previdenza per i pubblici dipendenti. La caratterizzazione di questa pensione è
più simile a quella che in Svizzera è la previdenza derivata dall’applicazione
della LPP. L’INPDAP è stato integrato in seno all’INPS che dal 1° gennaio 2012 ne
ha assorbito i compiti. Il passaggio integrale non è ancora stato completato.
Nel corso dell’udienza il
Giudice delegato ha congiunto le procedure derivanti dai ricorsi inoltrati dai
coniugi __________.
1.7. Il 31 maggio 2016 il Giudice
delegato ha scritto alla Cassa, con copia all’UFAS, stigmatizzando l’assenza di
un suo rappresentante all’udienza e trasmettendogli il verbale senza alcuna
possibilità di prendere posizione (doc. X, inc. 30.2016.11).
1.8. Con risposta del 9 giugno
2016 (doc. IV, inc. 30.2016.27), trasmessa dopo essere stata sollecitata (doc.
III, inc. 30.2016.27), la Cassa ha proposto anche la reiezione del ricorso di RICO1
1 (doc. V, inc. 30.2016.27).
1.9. Il 13 giugno 2016 il TCA ha
richiamato dalla Cassa la documentazione prodotta dall’insorgente in sede di
opposizione (doc. XI, inc. 30.2016.11), che è pervenuta con scritto del 14
giugno 2016 (doc. XII, inc. 30.2016.11).
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 della Legge
sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile
all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile
in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa
dell’istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto, come deciso in sede di udienza (doc. IX, inc. 30.2016.11), visto che
Fatti
i ricorsi del 4 marzo 2016 e del 2 maggio 2016 dei coniugi __________
concernono la medesima fattispecie, dipendono l’uno dall’altro e sono rivolti
contro decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità __________, per
economia processuale le procedure sono
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e
35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p.
48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
Va
qui rilevato che l’emissione della decisione su opposizione del 2 maggio 2016
in merito al calcolo della rendita del marito della ricorrente ed il
conseguente ricorso, rendono priva di oggetto la richiesta di sospensione della
procedura inoltrata dell’interessata con l’impugnativa.
2.2. La ricorrente sostiene che la
decisione su opposizione sarebbe motivata in modo lacunoso ed insufficiente ed
anche l’istruttoria sarebbe stata condotta in maniera lacunosa in violazione
del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha
spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto corretto il
calcolo della rendita di vecchiaia, ed in particolare per quale ragione non ha
ritenuto adempiuto il periodo contributivo dal __________ 1979 al __________
2011, facendo segnatamente riferimento alle direttive sulle rendite (DR) ed
all’art. 1a cpv. 4 LAVS (pag. 2, punto 3).
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Ciò è quanto avvenuto nel
caso di specie, ritenuto che la ricorrente ha potuto produrre ulteriore
documentazione ed ha potuto esprimersi nel corso del dibattimento pubblico da
lei richiesto.
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel
merito
2.3. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di
vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto
64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.
Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai
quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1
LAVS).
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita
di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv.
2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il
doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre, la rendita è
calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti
da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.
51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i
contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29
quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun
coniuge se:
- entrambi i coniugi
hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies
cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati
per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più
figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito
è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per
l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Nel caso di specie la
ricorrente, nata il __________ 1951, con il compimento del 64esimo anno di età
ha diritto al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° gennaio
2016. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del
mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile
(art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con decisione del 16
dicembre 2015 la Cassa ha calcolato la rendita di vecchiaia dell’interessata prendendo
in considerazione un periodo di contribuzione di 7 anni e due mesi (4 anni e 4
mesi di contributi personali [2008, 2011-2014], 1 anno e 10 mesi di contributi
pagati dal marito [gennaio 1978-ottobre 1979] e 1 anno di contributi dell’anno
del pensionamento; cfr. doc. 13, inc. 30.2016.11). L’amministrazione ha in
particolare ritenuto che nel periodo in cui è stata domiciliata in Svizzera ma
ha lavorato in Italia, non possono essergli computati i contributi versati dal
marito, né gli accrediti per compiti educativi.
A ragione (cfr., sullo
stesso tema, sentenza 30.2011.30 del 19 ottobre 2011 e 30.2016.20 del 17 maggio
2016).
Innanzitutto già solo per
il fatto che l’assicurata ha svolto un’attività lucrativa, ella non poteva
essere affiliata quale persona senza attività lucrativa e beneficiare dell’art.
3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri,
qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e
dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione
i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (cfr. a questo proposito la sentenza H 84/05 del
26 luglio 2006, al consid. 3.1, dove l’Alta Corte ha affermato
che “[…] Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux;
celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a
payé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses
résidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de la
cotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a
LAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne
seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la
recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là”).
In secondo luogo la ricorrente, cittadina italiana e svizzera,
domiciliata in Svizzera ma attiva per un datore di lavoro italiano in Italia, e
meglio, quale insegnante, per lo Stato italiano, era assoggettata al pagamento
dei contributi sociali in Italia (cfr. anche doc. IX: “[…] La
sig.ra RI 1 precisa che la sua attività in Italia è stata sempre da un lato
regolare dall’altro è stato regolarmente notificato alle autorità svizzere lo
spostamento del domicilio. Ne viene che i contributi sono sempre stati
prelevati dalla massa salariale in Italia, il lavoro era regolare […]”).
Ciò sia applicando la
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa
alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) per il
periodo fino al 31 maggio 2002, sia applicando l’Accordo bilaterale sulla
libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS
0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), poi
sostituito dal 1° aprile 2012, quando la ricorrente aveva comunque terminato al
__________ 2011 la sua attività lucrativa, dal regolamento CEE 883/2004.
Infatti per l’art. 4 cpv.
1 della citata Convenzione del 1962, la legislazione applicabile
è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata
l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. In concreto, l’Italia,
essendo assoggettata nella vicina Penisola, dove ha lavorato fino al __________
2011.
Il regolamento CEE
1408/71, prevede da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute
negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della
legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore
subordinato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora anche se
risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di
lavoro ha la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro.
Il lavoratore frontaliero è pertanto assoggettato, in applicazione di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex
Considerandi
loci laboris). Lo stesso concetto è ora ancorato nell’art. 13 del regolamento
883/2004.
L’interessata, che, come
da lei stessa certificato (cfr. la richiesta di una rendita di vecchiaia, a
pag. 5 [doc- III/11]), nel periodo dal __________ 1979 al __________ 2011 ha
lavorato in Italia come insegnante e che era di conseguenza assoggettata
all’assicurazione italiana per la vecchiaia, non poteva essere qualificata
quale persona senza attività lucrativa e i contributi pagati dal marito non possono
essergli computati.
In queste circostanze
nulla cambia la qualifica di rendita di anzianità anziché rendita di vecchiaia
percepita dalla ricorrente per il tramite dell’INPDAP o il sistema contributivo.
Avendo l’interessata lavorato in Italia, pagando regolarmente i contributi
sociali nel Paese in cui lavorava, conformemente alle Convenzioni
internazionali che si sono succedute nel tempo, essa non può essere qualificata
quale persona senza attività lucrativa in Svizzera e beneficiare del pagamento
dei contributi sociali del marito per colmare le lacune contributive dell’AVS
(cfr. anche sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1).
Abbondanzialmente, va
evidenziato che questa circostanza trova conferma nelle direttive sulle rendite
(DR), citate dalla Cassa e contestate dalla ricorrente nella misura in cui
ritiene che “non costituiscono una verità assoluta (tant’è che quanto ivi
indicato è vero solo “di regola”)” (doc. I, inc. 30.2016.11). Il marg. 4118
DR prevede infatti che i cittadini di uno
Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che
esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono
domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p.
es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su
richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria
AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato. Per il marg. 4119 i cittadini
svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in
uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non
adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono
aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così
la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).
Inoltre, per quanto
concerne più specificatamente l’INPDAP, ossia l’istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, dalla delibera del
consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3222 del 29 ottobre 2009 dell’INPDAP (cfr.
www.inps.it/NormativaExInpdap/22-10-2009-DCIV322.pdf), a pag. 9 emerge che fino
al 1994 la previdenza e l’assistenza in favore dei dipendenti pubblici era
affidata ad una molteplicità di Istituti ed Enti che rendevano particolarmente
complesso il quadro regolamentare generale. Il decreto legislativo n. 479 del
30.
giugno 1994, facendo seguito ad una serie di decreti legge non convertiti e
dando attuazione alla delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993 n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza, nell’istituire l’inpdap, attribuiva al nuovo Istituto,
i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993, affidavano all’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas),
all’istituto nazionale per l’assistenza agli enti locali (Inadel), all’Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (Enpdep),
alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), alla
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate (Cpi), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps) e alla Cassa per
le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori (Cpug), amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.
Per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la gestione
separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, anche le
amministrazioni statali sono iscritte all’Inpdap.
Il 6 dicembre 2011 l’INPDAP
è stato soppresso con il Decreto denominato “Salva Italia” varato dal Governo
con trasferimento dei suoi compiti e delle sue funzioni all’INPS, principale
organo di previdenza sociale italiano.
Ne segue che l’affiliazione
all’INPDAP non può neppure essere ritenuta costituire situazione particolare,
al di fuori delle Convenzioni internazionali, come sembra sostenere
l’assicurata. Del resto, l’art. 1 n. 1 lett. b) i) della Convenzione del 1962 prevedeva
che essa si applicava in Italia alla legislazione sull’assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali
sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale,
mentre l’art. 4 n. 1 del regolamento (CEE) 1408/71 prevedeva che il regolamento
si applicava a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti le prestazioni di vecchiaia (lett. c) e il n. 2 recitava che il
regolamento si applicava, tra l’altro, ai regimi di sicurezza sociale generali
e speciali, contributivi e non contributivi.
In queste condizioni alla
richiesta di richiamare l’intero incarto della rendita italiana della
ricorrente non va dato seguito, poiché questa documentazione non sarebbe
comunque atta a modificare l’esito della vertenza.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, rettamente la Cassa non ha preso in considerazione quale periodo
di contribuzione quello in cui l’interessata ha lavorato in Italia.
Ne segue che il periodo di
contribuzione è limitato a 7 anni e due mesi e meglio:
- 1 anno e 10 mesi dal
gennaio 1978 (__________] e pagamento dei contributi da parte del marito; cfr.
la richiesta di rendita di vecchiaia del 23 novembre 2015 e gli allegati: doc.
III/11 e allegati), fino al mese di __________ 1979 (attività lavorativa in
Italia iniziata il __________ 1979 [cfr. doc. III/11]);
- 12 mesi di contributi
pagati personalmente nel 2008;
- dal __________ 2011 al __________
2015.
4 anni e 4 mesi di contributi pagati personalmente (il periodo di
contribuzione del 2015, anno del pensionamento, viene preso in considerazione,
ma non il relativo reddito: cfr. art. 52c OAVS).
Ciò corrisponde, secondo
le tabelle emanate dall’UFAS nel 2015, alla scala di rendita 8.
2.6
Il reddito annuo medio, come
qui di seguito esposto, è stato calcolato correttamente in fr. 17'435,
arrotondato a fr. 18'330 secondo le Tabelle dell’UFAS.
Il reddito
annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività
lucrativa (in concreto 98'456), eventualmente dopo lo splitting, e dagli
accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di
contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
La somma dei
redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice
previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di
contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per
la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel caso che
ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è
quella del 1978.
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.092.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di
contribuzione (6 anni e due mesi).
Ne discende
che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 17'435 (98'456 X
1.092
: 6 anni e due mesi).
Poiché
l’interessata non era assicurata presso l’AVS dopo la nascita dei due figli
(nati nel __________ 1979, rispettivamente __________ 1988), rispettivamente
fino al compimento del 16esimo anno di età del secondogenito, non vanno
attribuiti accrediti per compiti educativi.
Il reddito
annuo medio (RAM) della rendita della ricorrente corrisponde pertanto, nel 2016,
a fr. 18’330 (17’435, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo
le tabelle UFAS) per un rendita, prima del plafonamento, con la scala 8, di fr.
230.
nel 2016.
2.7
La rendita del
marito, prima del plafonamento, è stata calcolata in fr. 2'350, sulla base di
una scala completa (44) e di un reddito annuo medio determinante, nel 2016, di
fr. 112'800. Questi dati, non sono contestati (doc. I, inc. 30.2011.27). L’insorgente
non censura il calcolo della sua rendita prima del plafonamento ma chiede da
una parte che venga adeguato in funzione dell’esito del ricorso della moglie e
dall’altro che sia comunque ripristinato l’ammontare di fr. 2'350 precedentemente
percepito fino al 31 dicembre 2015 (doc. I, inc. 30.2011.27).
2.8
Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi
hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno dei coniugi ha
diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una rendita
dell’assicurazione per l’invalidità.
L’art. 35 cpv. 3 LAVS
prevede che:
"
Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro
quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale
disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate
agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."
Facendo uso di questa
facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente
tenore:
"
Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa,
l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo
massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è
determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite
più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite
più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."
Tuttavia le rendite dei
coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a
seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).
Il TFA ha
precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo
massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in
caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di
contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64
segg.).
Occorre
pertanto verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150% dell'importo
massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le stesse devono
essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).
Nel caso di specie la
scala di riferimento è la 32 ([44 + 44 + 8] : 3).
L’importo massimo
erogabile utilizzando questa scala di rendita è di fr. 1’709 (cfr. tabelle sulle
rendite edite dall'UFAS, edizione 2015).
Considerato
che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (2’350 + 230 = 2’580)
eccede il 150% dell'importo massimo della rendita prevista per la scala 32
(ossia fr. 2’564), le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla
quota -parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).
Per
determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita
individuale per il 150 % della rendita massima della scala 32. L’importo così
ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.
Quindi per
il marito la rendita ridotta ammonta a fr. 2’335.-- (2’350 X 2’564 : 2’580),
mentre quella della moglie a fr. 229.-- (230 X 2’564 : 2’580). In questo modo
la somma delle due prestazioni ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo
della scala 32 (2'564.--).
In conclusione, nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che
confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. Le rendite sono infatti
state fissate in conformità delle norme surriferite.
In queste condizioni il
nuovo calcolo delle rendite è stato effettuato correttamente.
2.9
Resta da esaminare se la
ricorrente può far valere la propria buona fede (cfr. doc. I: “venire contra
factum proprium”) per il motivo che con scritto del 28 giugno 2006 era
stata calcolata una rendita di importo superiore (fr. 1'407) che teneva conto
di un periodo di contribuzione, per il periodo successivo alla presa di domicilio
in Svizzera, di 33 anni (recte: 38 anni e un mese: 33 anni di contribuzione, 4
anni ed un mese di periodo “matrimonio” e 12 mesi di contribuzione “nell’anno
di rendita”: cfr. doc. 14, inc. 30.2016.11).
Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta (l'informazione deve essere incondizionata. Qualora
l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno
implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il
destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede [Imboden-Rhinow,
Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3]), (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In concreto il 27 febbraio
2006.
il marito della ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione,
chiedendo di poter ottenere il calcolo della rendita futura. A pag. 3 della
richiesta ha precisato che “mia moglie non ha mai lavorato in Svizzera, ma
da 27 anni e fino a tuttora, lavora in Italia, chiedo di sapere se avrà diritto
ad una propria rendita AVS” (allegato al doc. 14).
Con lettera del 28 giugno
2006.
la Cassa convenuta ha indicato, dal 1° gennaio 2016, in fr. 1'407
l’ammontare della rendita per RI 1 ed in fr. 1'634 per il marito, prendendo in
considerazione quale periodo di contribuzione in Svizzera anche il lasso di
tempo durante il quale l’interessata ha lavorato in Italia (doc. 14)
L’amministrazione ha poi calcolato ulteriori ipotesi in caso di riscossione
anticipata di uno o due anni della prestazione (cfr. doc. 14). Tuttavia la
Cassa ha esplicitamente indicato che “il calcolo provvisorio/pronostico
della rendita è basato sulle indicazioni da Lei forniteci nonché sulle
disposizioni legali attualmente in vigore. Esso non potrà essere considerato in
alcun caso vincolante. In particolar modo, alcun diritto alla rendita potrà
essere dedotto da tale calcolo” (doc. 14, grassetto in originale).
Ne segue che l’interessata
non può dedurre un diritto ad ottenere la rendita prospettatale sulla base
dello scritto del 28 giugno 2006, avendo l’amministrazione esplicitamente posto
delle condizioni ed avendo espressamente affermato che dal calcolo effettuato
non può essere dedotto alcun diritto alla rendita.
2.10
In queste
condizioni i ricorsi devono essere respinti, mentre le decisioni impugnate vanno
confermate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti