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Decisione

30.2016.11

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6 luglio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi del 4 marzo 2016 e del 2 maggio 2016 dei coniugi __________

concernono la medesima fattispecie, dipendono l’uno dall’altro e sono rivolti

contro decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità __________, per

economia processuale le procedure sono

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e

35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p.

48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

Va

qui rilevato che l’emissione della decisione su opposizione del 2 maggio 2016

in merito al calcolo della rendita del marito della ricorrente ed il

conseguente ricorso, rendono priva di oggetto la richiesta di sospensione della

procedura inoltrata dell’interessata con l’impugnativa.

2.2. La ricorrente sostiene che la

decisione su opposizione sarebbe motivata in modo lacunoso ed insufficiente ed

anche l’istruttoria sarebbe stata condotta in maniera lacunosa in violazione

del diritto di essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;

DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V

131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Nel caso di specie non è

ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha

spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto corretto il

calcolo della rendita di vecchiaia, ed in particolare per quale ragione non ha

ritenuto adempiuto il periodo contributivo dal __________ 1979 al __________

2011, facendo segnatamente riferimento alle direttive sulle rendite (DR) ed

all’art. 1a cpv. 4 LAVS (pag. 2, punto 3).

Va del resto rammentato

che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,

come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Ciò è quanto avvenuto nel

caso di specie, ritenuto che la ricorrente ha potuto produrre ulteriore

documentazione ed ha potuto esprimersi nel corso del dibattimento pubblico da

lei richiesto.

Non va poi dimenticato che

il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito dei ricorsi.

nel

merito

2.3. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di

vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto

64 anni.

Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.

Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono pretendere una

rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai

quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti

per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1

LAVS).

A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a

dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di

una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita

di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente

il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di

contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di

contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv.

2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il

doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre, la rendita è

calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti

da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.

51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo

determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente

a fissare la corrispondente rendita.

2.4. Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i

contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone

che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e

in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun

coniuge se:

- entrambi i coniugi

hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato

sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies

cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati

per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di

inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito

è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per

l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. Nel caso di specie la

ricorrente, nata il __________ 1951, con il compimento del 64esimo anno di età

ha diritto al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° gennaio

2016. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del

mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile

(art. 21 cpv. 2 LAVS).

Con decisione del 16

dicembre 2015 la Cassa ha calcolato la rendita di vecchiaia dell’interessata prendendo

in considerazione un periodo di contribuzione di 7 anni e due mesi (4 anni e 4

mesi di contributi personali [2008, 2011-2014], 1 anno e 10 mesi di contributi

pagati dal marito [gennaio 1978-ottobre 1979] e 1 anno di contributi dell’anno

del pensionamento; cfr. doc. 13, inc. 30.2016.11). L’amministrazione ha in

particolare ritenuto che nel periodo in cui è stata domiciliata in Svizzera ma

ha lavorato in Italia, non possono essergli computati i contributi versati dal

marito, né gli accrediti per compiti educativi.

A ragione (cfr., sullo

stesso tema, sentenza 30.2011.30 del 19 ottobre 2011 e 30.2016.20 del 17 maggio

2016).

Innanzitutto già solo per

il fatto che l’assicurata ha svolto un’attività lucrativa, ella non poteva

essere affiliata quale persona senza attività lucrativa e beneficiare dell’art.

3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri,

qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo

i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e

dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione

i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (cfr. a questo proposito la sentenza H 84/05 del

26 luglio 2006, al consid. 3.1, dove l’Alta Corte ha affermato

che “[…] Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux;

celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a

payé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses

résidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de la

cotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a

LAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne

seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la

recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là”).

In secondo luogo la ricorrente, cittadina italiana e svizzera,

domiciliata in Svizzera ma attiva per un datore di lavoro italiano in Italia, e

meglio, quale insegnante, per lo Stato italiano, era assoggettata al pagamento

dei contributi sociali in Italia (cfr. anche doc. IX: “[…] La

sig.ra RI 1 precisa che la sua attività in Italia è stata sempre da un lato

regolare dall’altro è stato regolarmente notificato alle autorità svizzere lo

spostamento del domicilio. Ne viene che i contributi sono sempre stati

prelevati dalla massa salariale in Italia, il lavoro era regolare […]”).

Ciò sia applicando la

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa

alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) per il

periodo fino al 31 maggio 2002, sia applicando l’Accordo bilaterale sulla

libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS

0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), poi

sostituito dal 1° aprile 2012, quando la ricorrente aveva comunque terminato al

__________ 2011 la sua attività lucrativa, dal regolamento CEE 883/2004.

Infatti per l’art. 4 cpv.

1 della citata Convenzione del 1962, la legislazione applicabile

è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata

l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. In concreto, l’Italia,

essendo assoggettata nella vicina Penisola, dove ha lavorato fino al __________

2011.

Il regolamento CEE

1408/71, prevede da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio

dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute

negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della

legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore

subordinato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora anche se

risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di

lavoro ha la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro.

Il lavoratore frontaliero è pertanto assoggettato, in applicazione di questo

principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex

Considerandi

loci laboris). Lo stesso concetto è ora ancorato nell’art. 13 del regolamento

883/2004.

L’interessata, che, come

da lei stessa certificato (cfr. la richiesta di una rendita di vecchiaia, a

pag. 5 [doc- III/11]), nel periodo dal __________ 1979 al __________ 2011 ha

lavorato in Italia come insegnante e che era di conseguenza assoggettata

all’assicurazione italiana per la vecchiaia, non poteva essere qualificata

quale persona senza attività lucrativa e i contributi pagati dal marito non possono

essergli computati.

In queste circostanze

nulla cambia la qualifica di rendita di anzianità anziché rendita di vecchiaia

percepita dalla ricorrente per il tramite dell’INPDAP o il sistema contributivo.

Avendo l’interessata lavorato in Italia, pagando regolarmente i contributi

sociali nel Paese in cui lavorava, conformemente alle Convenzioni

internazionali che si sono succedute nel tempo, essa non può essere qualificata

quale persona senza attività lucrativa in Svizzera e beneficiare del pagamento

dei contributi sociali del marito per colmare le lacune contributive dell’AVS

(cfr. anche sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1).

Abbondanzialmente, va

evidenziato che questa circostanza trova conferma nelle direttive sulle rendite

(DR), citate dalla Cassa e contestate dalla ricorrente nella misura in cui

ritiene che “non costituiscono una verità assoluta (tant’è che quanto ivi

indicato è vero solo “di regola”)” (doc. I, inc. 30.2016.11). Il marg. 4118

DR prevede infatti che i cittadini di uno

Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che

esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono

domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p.

es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su

richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria

AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato. Per il marg. 4119 i cittadini

svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in

uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non

adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono

aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così

la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).

Inoltre, per quanto

concerne più specificatamente l’INPDAP, ossia l’istituto nazionale di

previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, dalla delibera del

consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3222 del 29 ottobre 2009 dell’INPDAP (cfr.

www.inps.it/NormativaExInpdap/22-10-2009-DCIV322.pdf), a pag. 9 emerge che fino

al 1994 la previdenza e l’assistenza in favore dei dipendenti pubblici era

affidata ad una molteplicità di Istituti ed Enti che rendevano particolarmente

complesso il quadro regolamentare generale. Il decreto legislativo n. 479 del

30.

giugno 1994, facendo seguito ad una serie di decreti legge non convertiti e

dando attuazione alla delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24

dicembre 1993 n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di

previdenza e assistenza, nell’istituire l’inpdap, attribuiva al nuovo Istituto,

i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993, affidavano all’Ente

nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas),

all’istituto nazionale per l’assistenza agli enti locali (Inadel), all’Ente

nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (Enpdep),

alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), alla

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari

parificate (Cpi), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps) e alla Cassa per

le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori (Cpug), amministrate

dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la gestione

separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, anche le

amministrazioni statali sono iscritte all’Inpdap.

Il 6 dicembre 2011 l’INPDAP

è stato soppresso con il Decreto denominato “Salva Italia” varato dal Governo

con trasferimento dei suoi compiti e delle sue funzioni all’INPS, principale

organo di previdenza sociale italiano.

Ne segue che l’affiliazione

all’INPDAP non può neppure essere ritenuta costituire situazione particolare,

al di fuori delle Convenzioni internazionali, come sembra sostenere

l’assicurata. Del resto, l’art. 1 n. 1 lett. b) i) della Convenzione del 1962 prevedeva

che essa si applicava in Italia alla legislazione sull’assicurazione

invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali

sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale,

mentre l’art. 4 n. 1 del regolamento (CEE) 1408/71 prevedeva che il regolamento

si applicava a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale

riguardanti le prestazioni di vecchiaia (lett. c) e il n. 2 recitava che il

regolamento si applicava, tra l’altro, ai regimi di sicurezza sociale generali

e speciali, contributivi e non contributivi.

In queste condizioni alla

richiesta di richiamare l’intero incarto della rendita italiana della

ricorrente non va dato seguito, poiché questa documentazione non sarebbe

comunque atta a modificare l’esito della vertenza.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, rettamente la Cassa non ha preso in considerazione quale periodo

di contribuzione quello in cui l’interessata ha lavorato in Italia.

Ne segue che il periodo di

contribuzione è limitato a 7 anni e due mesi e meglio:

- 1 anno e 10 mesi dal

gennaio 1978 (__________] e pagamento dei contributi da parte del marito; cfr.

la richiesta di rendita di vecchiaia del 23 novembre 2015 e gli allegati: doc.

III/11 e allegati), fino al mese di __________ 1979 (attività lavorativa in

Italia iniziata il __________ 1979 [cfr. doc. III/11]);

- 12 mesi di contributi

pagati personalmente nel 2008;

- dal __________ 2011 al __________

2015.

4 anni e 4 mesi di contributi pagati personalmente (il periodo di

contribuzione del 2015, anno del pensionamento, viene preso in considerazione,

ma non il relativo reddito: cfr. art. 52c OAVS).

Ciò corrisponde, secondo

le tabelle emanate dall’UFAS nel 2015, alla scala di rendita 8.

2.6

Il reddito annuo medio, come

qui di seguito esposto, è stato calcolato correttamente in fr. 17'435,

arrotondato a fr. 18'330 secondo le Tabelle dell’UFAS.

Il reddito

annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività

lucrativa (in concreto 98'456), eventualmente dopo lo splitting, e dagli

accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di

contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

La somma dei

redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice

previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari

di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che

ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è

quella del 1978.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.092.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione (6 anni e due mesi).

Ne discende

che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 17'435 (98'456 X

1.092

: 6 anni e due mesi).

Poiché

l’interessata non era assicurata presso l’AVS dopo la nascita dei due figli

(nati nel __________ 1979, rispettivamente __________ 1988), rispettivamente

fino al compimento del 16esimo anno di età del secondogenito, non vanno

attribuiti accrediti per compiti educativi.

Il reddito

annuo medio (RAM) della rendita della ricorrente corrisponde pertanto, nel 2016,

a fr. 18’330 (17’435, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo

le tabelle UFAS) per un rendita, prima del plafonamento, con la scala 8, di fr.

230.

nel 2016.

2.7

La rendita del

marito, prima del plafonamento, è stata calcolata in fr. 2'350, sulla base di

una scala completa (44) e di un reddito annuo medio determinante, nel 2016, di

fr. 112'800. Questi dati, non sono contestati (doc. I, inc. 30.2011.27). L’insorgente

non censura il calcolo della sua rendita prima del plafonamento ma chiede da

una parte che venga adeguato in funzione dell’esito del ricorso della moglie e

dall’altro che sia comunque ripristinato l’ammontare di fr. 2'350 precedentemente

percepito fino al 31 dicembre 2015 (doc. I, inc. 30.2011.27).

2.8

Secondo

l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al

massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi i coniugi

hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b. uno dei coniugi ha

diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

una rendita

dell’assicurazione per l’invalidità.

L’art. 35 cpv. 3 LAVS

prevede che:

"

Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro

quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale

disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate

agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

Facendo uso di questa

facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente

tenore:

"

Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa,

l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo

massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è

determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite

più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite

più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."

Tuttavia le rendite dei

coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a

seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

Il TFA ha

precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo

massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in

caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di

contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64

segg.).

Occorre

pertanto verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150% dell'importo

massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le stesse devono

essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).

Nel caso di specie la

scala di riferimento è la 32 ([44 + 44 + 8] : 3).

L’importo massimo

erogabile utilizzando questa scala di rendita è di fr. 1’709 (cfr. tabelle sulle

rendite edite dall'UFAS, edizione 2015).

Considerato

che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (2’350 + 230 = 2’580)

eccede il 150% dell'importo massimo della rendita prevista per la scala 32

(ossia fr. 2’564), le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla

quota -parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).

Per

determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita

individuale per il 150 % della rendita massima della scala 32. L’importo così

ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.

Quindi per

il marito la rendita ridotta ammonta a fr. 2’335.-- (2’350 X 2’564 : 2’580),

mentre quella della moglie a fr. 229.-- (230 X 2’564 : 2’580). In questo modo

la somma delle due prestazioni ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo

della scala 32 (2'564.--).

In conclusione, nel caso

di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che

confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. Le rendite sono infatti

state fissate in conformità delle norme surriferite.

In queste condizioni il

nuovo calcolo delle rendite è stato effettuato correttamente.

2.9

Resta da esaminare se la

ricorrente può far valere la propria buona fede (cfr. doc. I: “venire contra

factum proprium”) per il motivo che con scritto del 28 giugno 2006 era

stata calcolata una rendita di importo superiore (fr. 1'407) che teneva conto

di un periodo di contribuzione, per il periodo successivo alla presa di domicilio

in Svizzera, di 33 anni (recte: 38 anni e un mese: 33 anni di contribuzione, 4

anni ed un mese di periodo “matrimonio” e 12 mesi di contribuzione “nell’anno

di rendita”: cfr. doc. 14, inc. 30.2016.11).

Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta (l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede [Imboden-Rhinow,

Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3]), (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In concreto il 27 febbraio

2006.

il marito della ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione,

chiedendo di poter ottenere il calcolo della rendita futura. A pag. 3 della

richiesta ha precisato che “mia moglie non ha mai lavorato in Svizzera, ma

da 27 anni e fino a tuttora, lavora in Italia, chiedo di sapere se avrà diritto

ad una propria rendita AVS” (allegato al doc. 14).

Con lettera del 28 giugno

2006.

la Cassa convenuta ha indicato, dal 1° gennaio 2016, in fr. 1'407

l’ammontare della rendita per RI 1 ed in fr. 1'634 per il marito, prendendo in

considerazione quale periodo di contribuzione in Svizzera anche il lasso di

tempo durante il quale l’interessata ha lavorato in Italia (doc. 14)

L’amministrazione ha poi calcolato ulteriori ipotesi in caso di riscossione

anticipata di uno o due anni della prestazione (cfr. doc. 14). Tuttavia la

Cassa ha esplicitamente indicato che “il calcolo provvisorio/pronostico

della rendita è basato sulle indicazioni da Lei forniteci nonché sulle

disposizioni legali attualmente in vigore. Esso non potrà essere considerato in

alcun caso vincolante. In particolar modo, alcun diritto alla rendita potrà

essere dedotto da tale calcolo” (doc. 14, grassetto in originale).

Ne segue che l’interessata

non può dedurre un diritto ad ottenere la rendita prospettatale sulla base

dello scritto del 28 giugno 2006, avendo l’amministrazione esplicitamente posto

delle condizioni ed avendo espressamente affermato che dal calcolo effettuato

non può essere dedotto alcun diritto alla rendita.

2.10

In queste

condizioni i ricorsi devono essere respinti, mentre le decisioni impugnate vanno

confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti