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Decisione

30.2016.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di

spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.

14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono

retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26

settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito

presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono

date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti

autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime

di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale (art. 27

cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto

nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere

dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,

le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma

informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per

ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di

compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio

federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

2.3. Secondo l'art. 41bis cpv. 1

OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

2.4. Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora

basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, norma la cui applicazione non è

qui in discussione e la cui correttezza è senz’altro data, così come risulta

dalla decisione di fissazione dei contributi agli atti.

In discussione è invece l’importo chiesto in pagamento al ricorrente

dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi di mora.

Per l’anno 2013, la Cassa creditrice ha calcolato un importo di

Fr. 429,20 su un saldo di contributi ancora dovuti di Fr. 8'132,15 per 380

giorni di ritardo ad un tasso di interesse del 5%, interessi di mora maturati

dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2016 (doc. 17).

2.5. Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre

del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il

ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando

di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione

un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.

3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

Considerandi

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente

insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento

alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS).

In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto

e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi

possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio

e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo

modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale

differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des

Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und

ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die

Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden

an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202

E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).".

Va ancora evidenziato che nella succitata STF 9C_709/2007 del 26 settembre

2008, l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i

dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno

2005, mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali

dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l’anno 2002.

Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni

che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati

contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte

dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei

contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa;

d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del

pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12

luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005. Il ricorrente si era lamentato che la Cassa avesse atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12

luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora (cfr.

consid. 4.1).

In quell’occasione, il Tribunale federale ha

chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è

tenuta ad attivarsi per ottenerla:

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza

dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima

dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti

fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute

in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere

i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H

127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente

versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre

2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in

esame).”.

L’Alta Corte ha inoltre ricordato al considerando

4.4

che se l’assicurato segnala tempestivamente l'aumento

del reddito in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e procede al versamento di

acconti maggiorati, ha la possibilità di evitare il carico d’interessi di mora.

Quanto al ritardo con cui la Cassa ha emanato la

decisione di fissazione degli interessi, il TF ha così evaso questa censura:

" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente

dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora, non

è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché questi ultimi sono stati

stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42 OAVS, solo fino alla data

di pagamento del saldo finale.”.

Il Tribunale federale ha tutelato l’agire della Cassa e quindi anche

il conteggio degli interessi di mora, che sono decorsi dal 1° gennaio dopo la

fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo

dei contributi (l’11 maggio e il 16 agosto 2005) e ciò indipendentemente da

quando la Cassa è venuta a conoscenza dei dati trasmessile dall’autorità

fiscale.

2.6

Nell'evenienza

concreta, l’insorgente ha riconosciuto di non avere dato seguito ai suoi

obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi

aziendali conseguiti nel 2013, né dopo la realizzazione di tali redditi né

tanto meno non appena ha ricevuto la relativa notifica di tassazione IFD 2013

nel novembre 2014.

Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa

di non avere agito appena è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali, ma di

avere atteso inutilmente più di un anno prima di emettere la decisione di

fissazione dei contributi per l’anno 2013.

Sulla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi di ritardo

per non avere, già nel 2013, versato i contributi personali dovuti per quello

stesso anno, il TCA osserva che le argomentazioni del Tribunale federale esposte

al considerando precedente non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione. Una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non

è quindi possibile e la tesi del ricorrente sull’anticipo della fine della decorrenza

degli interessi di mora va dunque respinta.

In effetti, alla base della richiesta degli interessi di mora sui

contributi dovuti dal ricorrente per l’anno di contribuzione 2013 vi è la

circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono

stati fissati il 20 gennaio 2016 dalla Cassa ha permesso all’assicurato di

posticiparne di almeno due anni (dal 2014 al 2015 compresi) il versamento.

Come ha più volte ribadito questo Tribunale nella sua prassi (STCA

30.2016

+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2016.7 del 27 aprile 2016; STCA

30.2015.35

del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA

30.2015.10

del 30 giugno 2015), questo ritardo ha comportato per il ricorrente

un potenziale vantaggio a suo favore. Egli avrebbe infatti potuto, durante

questa (lunga) attesa, fare fruttare il suo debito contributivo non ancora

fatturato dalla Cassa né tanto meno saldato dall’interessato. Se il ricorrente

ne abbia poi effettivamente tratto un effettivo vantaggio oppure no non è

rilevante.

Di conseguenza, come per altri casi analoghi, gli interessi di mora

sono dovuti anche se il ritardo è ascrivibile alla Cassa di compensazione,

che in concreto ha posticipato di dodici/tredici mesi l’emanazione della

decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato della

notifica di tassazione IFD 2013 nel novembre 2014.

Su questi aspetti si faccia riferimento alla STCA 30.2015.35 del

24.

marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno

l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le

notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 rispettivamente

alla STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, ove era in discussione la decisione

di fissazione dei contributi per il 2010 successiva di tre anni alla notifica

di tassazione IFD 2010.

Inoltre, non va dimenticato che l’assicurato, prima (e

meglio) di chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero

stati oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24

cpv. 4 OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione

le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli

acconti da versare. In tal modo egli avrebbe evitato l’addebito di interessi di

ritardo.

D’altronde, come ha rilevato l’amministrazione, per i contributi

del 2012 l’assicurato era già stato assoggettato nel marzo 2014 (doc. 20) al

prelevamento di interessi di mora per discrepanza tra acconti versati e

fissazione definitiva. Quando ha ricevuto la notifica di tassazione IFD 2013

nel novembre 2014 egli era dunque al corrente delle possibili conseguenze del

versamento di acconti insufficienti cui avrebbe potuto ovviare, evitando

l’addebito di interessi di ritardo, con un aumento degli acconti stante un

reddito aziendale superiore a quello già notificato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il rimprovero del ricorrente

alla Cassa di avere ritardato ad emettere la decisione di fissazione dei

contributi malgrado la decisione di tassazione fosse già disponibile, ciò che a

suo dire avrebbe inutilmente dilatato la maturazione degli interessi di

ritardo, non ha nessuna conseguenza concreta.

Questo Tribunale conferma in conclusione che, in applicazione

dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi reclamati per il

2013.

il ricorrente è dunque tenuto a pagare degli interessi di mora, che

decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i

contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2015.

2.7

Va da ultimo osservato che

gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per l’anno 2013 non sono stati versati alla Cassa di

compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi

di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 1a frase OAVS prevede però anche che gli interessi

cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la

presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione.

È dunque a buon diritto che gli interessi del 5% sono dovuti dal

ricorrente dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2016.

2.8

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti