30.2016.14
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13 giugno 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.14
TB
Lugano
13 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 20 gennaio 2016 (doc. 16) la
Cassa CO 1 ha emesso una decisione definitiva di fissazione dei contributi
personali per indipendenti per l’anno 2013, ritenendo quale base di calcolo il
reddito da attività indipendente conseguito quell’anno dall’arch. RI 1, nato
nel 1956, e stabilito dalla tassazione fiscale in virtù dell’art. 22 OAVS in
Fr. 123'000.-. I contributi totali AVS/AI/IPG/AFI dovuti ammontano a Fr. 16'074,55,
spese amministrative comprese.
In pari data,
l’amministrazione ha emesso una decisione sugli interessi di mora per
discrepanza del 25% tra gli acconti versati e gli acconti dovuti, calcolando
per l’anno 2013 dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2016 per 380 giorni di ritardo
sull’importo di Fr. 8'132,15 degli interessi di mora al 5% di Fr. 429,20 (doc. 17).
1.2. Con decisione sempre del 20
gennaio 2016 (doc. 18), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato,
stanti gli acconti versati di Fr. 7'942,40, di accreditarle sul suo conto entro
30 giorni dalla data della fattura la differenza di Fr. 8'561,35, comprensiva
dell’importo di Fr. 429,20 calcolato a titolo di interessi di mora.
1.3. Il 2 marzo 2016 (doc. B) la
Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
respinto le opposizioni dell’assicurato del 27 gennaio (doc. 15) e del 9
febbraio 2016 (doc. 12) portanti sull’estensione del periodo di calcolo degli
interessi di mora per i contributi del 2013 fino al 2016 malgrado la notifica
di tassazione sia giunta già a fine 2014.
L’amministrazione ha esposto i principi legali (art. 14 LAVS, art.
24 OAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, art. 42 OAVS) e giurisprudenziali in
materia, ricordando che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono
vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e che gli
interessi di mora richiesti sono corretti perché il conguaglio dei contributi
dovuti è superiore all’importo limite rilevante (25% dei contributi dovuti
effettivamente) per il periodo dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile che
segue l’anno di contribuzione fino alla data della fatturazione. Inoltre,
l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora è indipendente da una colpa,
sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa di compensazione nel fissare i
contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura
dell’autorità fiscale. Infine, il tasso del 5% stabilito dall’art. 42 cpv. 2
OAVS non è contrario alla legge né tanto meno è arbitrario.
1.4. Con il ricorso formulato il 9
marzo 2016 (doc. I) RI 1 non contesta il principio stesso di dovere degli
interessi di ritardo giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per non avere
versato sufficienti contributi di acconto per l’anno di contribuzione 2013.
Egli ritiene però che il periodo di calcolo di detti interessi (380 giorni) sia
eccessivo, poiché la notifica di tassazione IC/IFD 2013 gli è arrivata già nel
novembre 2014 e quindi il ricorrente si chiede il motivo per cui la Cassa di
compensazione abbia atteso più di un anno per fissare i contributi per l’anno
2013, periodo che ha dato luogo alla maturazione di interessi di ritardo senza
sua colpa.
L’assicurato ha inoltre rilevato che per i contributi del 2014 ha
ricevuto nel febbraio 2016 la relativa decisione di fissazione, ma senza
includere interessi di mora che, a suo dire, vanno notificati separatamente e
non, come in concreto, insieme alla decisione di fissazione dei contributi.
1.5. Nella risposta del 13 aprile
2016 (doc. V) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che
l’assicurato ha sempre regolarmente pagato gli acconti trimestrali provvisori su
una base di reddito presumibile di Fr. 66'500.- e che, malgrado i suoi redditi
aziendali si siano poi rivelati superiori, non ha mai chiesto l’adeguamento
degli acconti, quindi non ha mai informato la Cassa sulle divergenze di reddito
riscontrate, come per esempio per i redditi del 2013 dichiarati nel corso del
2014 visto che la notifica di tassazione gli è giunta nel novembre 2014.
Pertanto, se il ricorrente avesse chiesto un adeguamento provvisorio entro il
31 dicembre 2014 in attesa dei dati fiscali definitivi non gli sarebbe stato
conteggiato alcun interesse di mora, indipendentemente da quando poi la Cassa
ha emesso la decisione definitiva di fissazione dei contributi.
L’amministrazione ha inoltre osservato che già per i contributi
del 2012 era stata intimata al ricorrente una decisione sugli interessi di mora
per discrepanza del 25% e quindi, a maggior ragione, egli era al corrente delle
norme legali applicabili in casi simili.
Per di più, essa non si è mai rifiutata di emanare una decisione
di fissazione dei contributi che, se l’assicurato le avesse sollecitato,
sarebbe stata emanata prima di quella ora in discussione.
La Cassa di compensazione ha infine precisato che sul conguaglio
dei contributi per l’anno 2014 non sono stati conteggiati degli interessi di
mora solo perché questi sono inferiori a Fr. 30.- e non perché non sono
maturati. Anche in tal caso all’assicurato sono state inviate due decisioni,
una per la fissazione dei contributi e l’altra per la fissazione degli
interessi di mora.
1.6. Il ricorrente ha osservato il
27 aprile 2016 (doc. VII) di non avere mai informato la Cassa sulle sue
modifiche di reddito, ma di non avere neppure mai reclamato per gli interessi
di mora che gli sono stati conteggiati, così come per i contributi in questione
del 2013, che sta pagando ratealmente unitamente agli interessi contestati. A
suo dire, l’amministrazione dovrebbe emettere la decisione appena ha tutti i
documenti necessari per fissare il conguaglio e non attendere invece che il
contribuente si attivi.
L’assicurato ha infine ribadito che per l’anno 2014 non ha dichiarato
alcun adeguamento di reddito, ma che ciò non ha comportato un computo di
interessi di ritardo.
Il 10 maggio 2016 (doc. IX)
la Cassa di compensazione ha replicato che per l’anno di contribuzione 2014 non
sono stati addebitati degli interessi di mora solo perché la somma dovuta era
inferiore al limite di Fr. 30.- autorizzata dal Consiglio federale.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è solo
la quantificazione degli interessi di mora che la Cassa di compensazione ha
accollato al ricorrente in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
L’insorgente concorda infatti con il principio stesso di dovere pagare
degli interessi di ritardo sui contributi fissati dalla Cassa per l’anno 2013,
ma ne contesta il metodo di fissazione e meglio l’estensione della loro decorrenza.
L’amministrazione ha calcolato gli interessi di mora dovuti dal ricorrente
dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino alla data della fatturazione.
Il ricorrente ritiene invece in sostanza che tali interessi
debbano decorrere soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta a
conoscenza dei dati (fiscali) necessari per emanare la decisione definitiva di
fissazione dei contributi. Nel caso concreto, poiché la decisione di tassazione
gli è stata notificata nel novembre 2014, a suo dire la decisione di fissazione
dei contributi 2013 avrebbe potuto essergli intimata già nel primo trimestre
del 2015 e non quasi un anno dopo, ciò che ha comportato la decorrenza di interessi
di ritardo senza che vi fosse una colpa da parte sua ma, semmai, soltanto della
Cassa di compensazione stessa.
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di
spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.
14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26
settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per
anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i
contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24
cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi
d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione
dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda
verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo
l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito
presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi
devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la
fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi
e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono
date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti
autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime
di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale (art. 27
cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali
cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse
di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto
nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere
dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,
le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma
informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per
ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di
compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio
federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.
2.3. Secondo l'art. 41bis cpv. 1
OAVS, devono pagare gli interessi di mora:
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
2.4. Nel caso in esame, la Cassa
di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora
basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, norma la cui applicazione non è
qui in discussione e la cui correttezza è senz’altro data, così come risulta
dalla decisione di fissazione dei contributi agli atti.
In discussione è invece l’importo chiesto in pagamento al ricorrente
dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi di mora.
Per l’anno 2013, la Cassa creditrice ha calcolato un importo di
Fr. 429,20 su un saldo di contributi ancora dovuti di Fr. 8'132,15 per 380
giorni di ritardo ad un tasso di interesse del 5%, interessi di mora maturati
dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2016 (doc. 17).
2.5. Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS
avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti
(DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre
del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il
ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando
di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione
un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
Considerandi
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per
funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore
può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio
(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora
tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente
insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento
alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS).
In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto
e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere
relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi
possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio
e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo
modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale
differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente
e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen
verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,
unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des
Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form
auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und
ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die
Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden
an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202
E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).".
Va ancora evidenziato che nella succitata STF 9C_709/2007 del 26 settembre
2008, l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i
dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno
2005, mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali
dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l’anno 2002.
Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni
che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati
contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte
dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei
contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa;
d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del
pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12
luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005. Il ricorrente si era lamentato che la Cassa avesse atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12
luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora (cfr.
consid. 4.1).
In quell’occasione, il Tribunale federale ha
chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è
tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza
dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima
dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti
fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute
in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere
i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H
127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente
versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre
2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in
esame).”.
L’Alta Corte ha inoltre ricordato al considerando
4.4
che se l’assicurato segnala tempestivamente l'aumento
del reddito in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e procede al versamento di
acconti maggiorati, ha la possibilità di evitare il carico d’interessi di mora.
Quanto al ritardo con cui la Cassa ha emanato la
decisione di fissazione degli interessi, il TF ha così evaso questa censura:
" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente
dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora, non
è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché questi ultimi sono stati
stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42 OAVS, solo fino alla data
di pagamento del saldo finale.”.
Il Tribunale federale ha tutelato l’agire della Cassa e quindi anche
il conteggio degli interessi di mora, che sono decorsi dal 1° gennaio dopo la
fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo
dei contributi (l’11 maggio e il 16 agosto 2005) e ciò indipendentemente da
quando la Cassa è venuta a conoscenza dei dati trasmessile dall’autorità
fiscale.
2.6
Nell'evenienza
concreta, l’insorgente ha riconosciuto di non avere dato seguito ai suoi
obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi
aziendali conseguiti nel 2013, né dopo la realizzazione di tali redditi né
tanto meno non appena ha ricevuto la relativa notifica di tassazione IFD 2013
nel novembre 2014.
Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa
di non avere agito appena è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali, ma di
avere atteso inutilmente più di un anno prima di emettere la decisione di
fissazione dei contributi per l’anno 2013.
Sulla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi di ritardo
per non avere, già nel 2013, versato i contributi personali dovuti per quello
stesso anno, il TCA osserva che le argomentazioni del Tribunale federale esposte
al considerando precedente non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione. Una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non
è quindi possibile e la tesi del ricorrente sull’anticipo della fine della decorrenza
degli interessi di mora va dunque respinta.
In effetti, alla base della richiesta degli interessi di mora sui
contributi dovuti dal ricorrente per l’anno di contribuzione 2013 vi è la
circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono
stati fissati il 20 gennaio 2016 dalla Cassa ha permesso all’assicurato di
posticiparne di almeno due anni (dal 2014 al 2015 compresi) il versamento.
Come ha più volte ribadito questo Tribunale nella sua prassi (STCA
30.2016
+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2016.7 del 27 aprile 2016; STCA
30.2015.35
del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA
30.2015.10
del 30 giugno 2015), questo ritardo ha comportato per il ricorrente
un potenziale vantaggio a suo favore. Egli avrebbe infatti potuto, durante
questa (lunga) attesa, fare fruttare il suo debito contributivo non ancora
fatturato dalla Cassa né tanto meno saldato dall’interessato. Se il ricorrente
ne abbia poi effettivamente tratto un effettivo vantaggio oppure no non è
rilevante.
Di conseguenza, come per altri casi analoghi, gli interessi di mora
sono dovuti anche se il ritardo è ascrivibile alla Cassa di compensazione,
che in concreto ha posticipato di dodici/tredici mesi l’emanazione della
decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato della
notifica di tassazione IFD 2013 nel novembre 2014.
Su questi aspetti si faccia riferimento alla STCA 30.2015.35 del
24.
marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno
l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le
notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 rispettivamente
alla STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, ove era in discussione la decisione
di fissazione dei contributi per il 2010 successiva di tre anni alla notifica
di tassazione IFD 2010.
Inoltre, non va dimenticato che l’assicurato, prima (e
meglio) di chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero
stati oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24
cpv. 4 OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione
le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli
acconti da versare. In tal modo egli avrebbe evitato l’addebito di interessi di
ritardo.
D’altronde, come ha rilevato l’amministrazione, per i contributi
del 2012 l’assicurato era già stato assoggettato nel marzo 2014 (doc. 20) al
prelevamento di interessi di mora per discrepanza tra acconti versati e
fissazione definitiva. Quando ha ricevuto la notifica di tassazione IFD 2013
nel novembre 2014 egli era dunque al corrente delle possibili conseguenze del
versamento di acconti insufficienti cui avrebbe potuto ovviare, evitando
l’addebito di interessi di ritardo, con un aumento degli acconti stante un
reddito aziendale superiore a quello già notificato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il rimprovero del ricorrente
alla Cassa di avere ritardato ad emettere la decisione di fissazione dei
contributi malgrado la decisione di tassazione fosse già disponibile, ciò che a
suo dire avrebbe inutilmente dilatato la maturazione degli interessi di
ritardo, non ha nessuna conseguenza concreta.
Questo Tribunale conferma in conclusione che, in applicazione
dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi reclamati per il
2013.
il ricorrente è dunque tenuto a pagare degli interessi di mora, che
decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2015.
2.7
Va da ultimo osservato che
gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 2 OAVS).
Questo significa che finché tutti i contributi personali
dell'assicurato esatti per l’anno 2013 non sono stati versati alla Cassa di
compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi
di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano
stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 1a frase OAVS prevede però anche che gli interessi
cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la
presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione.
È dunque a buon diritto che gli interessi del 5% sono dovuti dal
ricorrente dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2016.
2.8
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti